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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

 

T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 7 aprile 2009, n. 97


URBANISTICA ED EDILIZIA - Realizzazione di un’opera in assenza del titolo abilitativo - Ingiunzione demolitoria - Atto dovuto - Decorso di un lungo lasso di tempo tra la realizzazione dell’opera e l’ingiunzione demolitoria - Affidamento del privato - Obbligo di adeguata motivazione. Se è vero che la constatata realizzazione dell’opera in assenza del titolo abilitativo (o in totale difformità da esso), fa sì che l’ingiunzione demolitoria sia un atto dovuto, ed è sufficientemente motivata con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, tuttavia il lungo lasso di tempo trascorso deve essere considerato al fine di verificare se si sia ingenerata, causa appunto il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione preposta, una posizione di affidamento nel privato. Sussiste pertanto l’obbligo di fornire adeguata motivazione quando il provvedimento sanzionatorio intervenga a distanza di molti anni dall'ultimazione dell'opera e il lungo lasso di tempo intercorso per inerzia dell'Amministrazione abbia creato un qualche affidamento nel privato (Cfr. T.A.R. Lazio sez, II 27 aprile 2005 n. 3120; Cons. Stato, Sez. V, 11 febbraio 1999 n. 144, 25 giugno 2002 n. 3443 e TAR Piemonte 18 dicembre 2002 n. 2059). Pres. Papiano, Est. Loria - B.A. (avv. Vincenti) c. Comune di Pellegrino Parmense (n.c.). T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 07/04/2009, n. 97
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00097/2009 REG.SEN.
N. 00068/2006 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 68 del 2006, proposto da Bernini Angelo, Bernini Pierino e Bernini Enore, rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Vincenti, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Angelo Vincenti in Parma, Strada Farini 37;
 

contro
 

Comune di Pellegrino Parmense, non costituito in giudizio;
 

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
 

del provvedimento datato 11 gennaio 2006 n. 01/2006 successivamente notificato, con il quale si ingiunge la demolizione del fabbricato uso ricovero attrezzi in loc. Aione di Sotto, al foglio catastale n. 9 mappali 460 - 687 (parte),

nonché per quanto possa occorrere,

di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non conosciuto.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza n. 70/2006, resa dalla Sezione alla camera di consiglio del 4 aprile 2006;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/03/2009 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO
 

I ricorrenti espongono, in punto di fatto, di essere comproprietari, a seguito di successione ereditaria apertasi nel giugno 2003, dei terreni nei quali è inserito il fabbricato oggetto del provvedimento impugnato. In data 17/11/2005 il responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale redigeva un verbale di contestazione prot. n. 4060 nel quale assumeva che il fabbricato uso ricovero attrezzi situato sul mappale 459-687 risultava effettuato in assenza di atti abilitativi e a distanza non regolamentare dai confini; in data 02.12.2005 veniva inviata comunicazione di avvio del procedimento per emanazione di ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi delle opere abusive; con provvedimento in data 5.12.2005 il Comune di San Pellegrino Parmense ingiungeva ai ricorrenti di demolire il fabbricato ad uso ricovero attrezzi in località Aione di Sotto al foglio catastale n. 9 mappali 459-687; con successivo provvedimento datato 11.01.2006 n. 01/2006, “considerato che per un puro errore materiale relativo all’aggiornamento delle planimetrie catastali il Fabbricato Abusivo è stato erroneamente individuato insistente sui Mappali 459-687 del Foglio n. 9 e non correttamente sui Mappali 460-687 parte 879 parte del Foglio n. 9”, in sostituzione della precedente ordinanza n. 36/05 del 05.12.2005, veniva nuovamente ingiunto ai comproprietari ricorrenti di demolire il fabbricato in questione.

Avverso tale ultimo provvedimento insorgevano i ricorrenti deducendo i seguenti motivi di diritto:

Violazione di legge per violazione e/o falsa applicazione art. 3 L. 47/85 e succ. mod., L.R. 31/2004 ed art. 13 L.R. 23/2004;

Violazione di legge per violazione e/o falsa applicazione art. 3 L. 47/85 e succ. mod., L.R. 31/2004 e art. 13 L.R. 23/2004 - Eccesso di potere per falso presupposto di fatto;

Difetto di istruttoria, difetto di motivazione e contraddittorietà manifesta;

In subordine, eccesso di potere: per violazione del principio di proporzionalità, per ingiustizia grave e manifesta, per illogicità e irragionevolezza.

L’Amministrazione comunale non si costituita in giudizio.

Alla Pubblica Udienza del 10 marzo 2009, uditi gli avvocati come da verbale d’udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
 

DIRITTO
 

Con il primo motivo i ricorrenti censurano la circostanza che l’ordinanza di demolizione non motiva in ordine all’interesse pubblico attuale a demolire e a sacrificare posizioni giuridiche consolidate da tempo, non potendo la motivazione essere supplita dalla considerazione del carattere di atto dovuto del provvedimento sanzionatorio. Nel secondo motivo, infatti, si deduce che il manufatto, di modeste dimensioni, è stato realizzato prima del 1.9.1967, come si rileva dalla documentazione in atti, con conseguente possibilità di sanatoria ai sensi della legge 47/1985.

Il motivo è fondato.

Invero, si evince dal provvedimento impugnato che si tratta di un fabbricato abusivo ad uso ricovero attrezzi realizzato dall’allora proprietario Vernazza Andrea nel 1958 e successivamente ristrutturato nel 1980, come dichiarato dal signor Bernini.

Se è vero che la constatata realizzazione dell’opera in assenza del titolo abilitativo (o in totale difformità da esso), fa sì che l’ingiunzione demolitoria sia praticamente un atto dovuto (anche con riguardo all’effetto derivato della paventata acquisizione gratuita delle opere al patrimonio comunale), ed è sufficientemente motivata con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, tuttavia il lungo lasso di tempo trascorso deve essere considerato al fine di verificare se si sia ingenerata, causa appunto il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione preposta, una posizione di affidamento nel privato ( cfr. Cons. Stato, V, 8 gennaio 2002 n. 3443; 19 marzo 1999, n. 286; 5 marzo 2001, n. 1244; C.G.A.R.S. 23 aprile 2001, n. 183).

Sussiste pertanto l’obbligo di fornire adeguata motivazione quando il provvedimento sanzionatorio intervenga, come nella specie, a distanza di molti anni dall'ultimazione dell'opera e il lungo lasso di tempo intercorso per inerzia dell'Amministrazione abbia creato un qualche affidamento nel privato (Cfr. T.A.R. Lazio sez, II 27 aprile 2005 n. 3120; Cons. Stato, Sez. V, 11 febbraio 1999 n. 144, 25 giugno 2002 n. 3443 e TAR Piemonte 18 dicembre 2002 n. 2059).

Peraltro, a siffatto obbligo l’Amministrazione non ha ottemperato nel caso di specie.

A tale proposito le argomentazioni del ricorrente e la documentazione prodotta per comprovare l’esistenza del deposito degli attrezzi agricoli (mappa d’impianto, mappa di visura catastale, copia dell’atto di compravendita con cui i fratelli Vernazza, danti causa dei ricorrenti, hanno acquisito, tra l’altro, il manufatto, copia dell’atto di divisione tra i medesimi fratelli), unitamente al fatto che l’ordinanza di demolizione non reca alcuna motivazione in ordine all’interesse pubblico sotteso al provvedimento, al raffronto con l’interesse privato che viene compresso dopo un lungo lasso di tempo e in relazione ad un manufatto di modeste dimensioni, rendono palese la carenza del provvedimento sotto il profilo motivazionale, di talché esso deve essere annullato per le dedotte censure.

Per le ragioni sopra espresse, il Collegio accoglie il ricorso e conseguentemente annulla l’ordinanza impugnata.

Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione delle motivazioni dell’accoglimento.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia - Romagna, sede di Parma, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 10/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Papiano, Presidente

Italo Caso, Consigliere

Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/04/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
 



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