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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 7 aprile 2009, n. 97
URBANISTICA ED EDILIZIA - Realizzazione di un’opera in assenza del titolo
abilitativo - Ingiunzione demolitoria - Atto dovuto - Decorso di un lungo lasso
di tempo tra la realizzazione dell’opera e l’ingiunzione demolitoria -
Affidamento del privato - Obbligo di adeguata motivazione. Se è vero che la
constatata realizzazione dell’opera in assenza del titolo abilitativo (o in
totale difformità da esso), fa sì che l’ingiunzione demolitoria sia un atto
dovuto, ed è sufficientemente motivata con l’affermazione dell’accertata
abusività dell’opera, tuttavia il lungo lasso di tempo trascorso deve essere
considerato al fine di verificare se si sia ingenerata, causa appunto il
protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione preposta, una posizione di
affidamento nel privato. Sussiste pertanto l’obbligo di fornire adeguata
motivazione quando il provvedimento sanzionatorio intervenga a distanza di molti
anni dall'ultimazione dell'opera e il lungo lasso di tempo intercorso per
inerzia dell'Amministrazione abbia creato un qualche affidamento nel privato (Cfr.
T.A.R. Lazio sez, II 27 aprile 2005 n. 3120; Cons. Stato, Sez. V, 11 febbraio
1999 n. 144, 25 giugno 2002 n. 3443 e TAR Piemonte 18 dicembre 2002 n. 2059).
Pres. Papiano, Est. Loria - B.A. (avv. Vincenti) c. Comune di Pellegrino
Parmense (n.c.).
T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 07/04/2009, n. 97
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00097/2009 REG.SEN.
N. 00068/2006 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 68 del 2006, proposto da Bernini Angelo,
Bernini Pierino e Bernini Enore, rappresentati e difesi dall'avv. Angelo
Vincenti, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Angelo Vincenti
in Parma, Strada Farini 37;
contro
Comune di Pellegrino Parmense, non
costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa
sospensione dell'efficacia,
del provvedimento datato 11 gennaio
2006 n. 01/2006 successivamente notificato, con il quale si ingiunge la
demolizione del fabbricato uso ricovero attrezzi in loc. Aione di Sotto, al
foglio catastale n. 9 mappali 460 - 687 (parte),
nonché per quanto possa occorrere,
di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non
conosciuto.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza n. 70/2006, resa dalla Sezione alla camera di consiglio del 4
aprile 2006;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/03/2009 la dott.ssa Emanuela Loria
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
I ricorrenti espongono, in punto di
fatto, di essere comproprietari, a seguito di successione ereditaria apertasi
nel giugno 2003, dei terreni nei quali è inserito il fabbricato oggetto del
provvedimento impugnato. In data 17/11/2005 il responsabile dell’Ufficio Tecnico
comunale redigeva un verbale di contestazione prot. n. 4060 nel quale assumeva
che il fabbricato uso ricovero attrezzi situato sul mappale 459-687 risultava
effettuato in assenza di atti abilitativi e a distanza non regolamentare dai
confini; in data 02.12.2005 veniva inviata comunicazione di avvio del
procedimento per emanazione di ordinanza di demolizione e ripristino dello stato
dei luoghi delle opere abusive; con provvedimento in data 5.12.2005 il Comune di
San Pellegrino Parmense ingiungeva ai ricorrenti di demolire il fabbricato ad
uso ricovero attrezzi in località Aione di Sotto al foglio catastale n. 9
mappali 459-687; con successivo provvedimento datato 11.01.2006 n. 01/2006,
“considerato che per un puro errore materiale relativo all’aggiornamento delle
planimetrie catastali il Fabbricato Abusivo è stato erroneamente individuato
insistente sui Mappali 459-687 del Foglio n. 9 e non correttamente sui Mappali
460-687 parte 879 parte del Foglio n. 9”, in sostituzione della precedente
ordinanza n. 36/05 del 05.12.2005, veniva nuovamente ingiunto ai comproprietari
ricorrenti di demolire il fabbricato in questione.
Avverso tale ultimo provvedimento insorgevano i ricorrenti deducendo i seguenti
motivi di diritto:
Violazione di legge per violazione e/o falsa applicazione art. 3 L. 47/85 e
succ. mod., L.R. 31/2004 ed art. 13 L.R. 23/2004;
Violazione di legge per violazione e/o falsa applicazione art. 3 L. 47/85 e
succ. mod., L.R. 31/2004 e art. 13 L.R. 23/2004 - Eccesso di potere per falso
presupposto di fatto;
Difetto di istruttoria, difetto di motivazione e contraddittorietà manifesta;
In subordine, eccesso di potere: per violazione del principio di
proporzionalità, per ingiustizia grave e manifesta, per illogicità e
irragionevolezza.
L’Amministrazione comunale non si costituita in giudizio.
Alla Pubblica Udienza del 10 marzo 2009, uditi gli avvocati come da verbale
d’udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo i ricorrenti
censurano la circostanza che l’ordinanza di demolizione non motiva in ordine
all’interesse pubblico attuale a demolire e a sacrificare posizioni giuridiche
consolidate da tempo, non potendo la motivazione essere supplita dalla
considerazione del carattere di atto dovuto del provvedimento sanzionatorio. Nel
secondo motivo, infatti, si deduce che il manufatto, di modeste dimensioni, è
stato realizzato prima del 1.9.1967, come si rileva dalla documentazione in
atti, con conseguente possibilità di sanatoria ai sensi della legge 47/1985.
Il motivo è fondato.
Invero, si evince dal provvedimento impugnato che si tratta di un fabbricato
abusivo ad uso ricovero attrezzi realizzato dall’allora proprietario Vernazza
Andrea nel 1958 e successivamente ristrutturato nel 1980, come dichiarato dal
signor Bernini.
Se è vero che la constatata realizzazione dell’opera in assenza del titolo
abilitativo (o in totale difformità da esso), fa sì che l’ingiunzione
demolitoria sia praticamente un atto dovuto (anche con riguardo all’effetto
derivato della paventata acquisizione gratuita delle opere al patrimonio
comunale), ed è sufficientemente motivata con l’affermazione dell’accertata
abusività dell’opera, tuttavia il lungo lasso di tempo trascorso deve essere
considerato al fine di verificare se si sia ingenerata, causa appunto il
protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione preposta, una posizione di
affidamento nel privato ( cfr. Cons. Stato, V, 8 gennaio 2002 n. 3443; 19 marzo
1999, n. 286; 5 marzo 2001, n. 1244; C.G.A.R.S. 23 aprile 2001, n. 183).
Sussiste pertanto l’obbligo di fornire adeguata motivazione quando il
provvedimento sanzionatorio intervenga, come nella specie, a distanza di molti
anni dall'ultimazione dell'opera e il lungo lasso di tempo intercorso per
inerzia dell'Amministrazione abbia creato un qualche affidamento nel privato (Cfr.
T.A.R. Lazio sez, II 27 aprile 2005 n. 3120; Cons. Stato, Sez. V, 11 febbraio
1999 n. 144, 25 giugno 2002 n. 3443 e TAR Piemonte 18 dicembre 2002 n. 2059).
Peraltro, a siffatto obbligo l’Amministrazione non ha ottemperato nel caso di
specie.
A tale proposito le argomentazioni del ricorrente e la documentazione prodotta
per comprovare l’esistenza del deposito degli attrezzi agricoli (mappa
d’impianto, mappa di visura catastale, copia dell’atto di compravendita con cui
i fratelli Vernazza, danti causa dei ricorrenti, hanno acquisito, tra l’altro,
il manufatto, copia dell’atto di divisione tra i medesimi fratelli), unitamente
al fatto che l’ordinanza di demolizione non reca alcuna motivazione in ordine
all’interesse pubblico sotteso al provvedimento, al raffronto con l’interesse
privato che viene compresso dopo un lungo lasso di tempo e in relazione ad un
manufatto di modeste dimensioni, rendono palese la carenza del provvedimento
sotto il profilo motivazionale, di talché esso deve essere annullato per le
dedotte censure.
Per le ragioni sopra espresse, il Collegio accoglie il ricorso e
conseguentemente annulla l’ordinanza impugnata.
Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione delle motivazioni
dell’accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per l’Emilia - Romagna, sede di Parma, accoglie il ricorso in epigrafe
e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, salve le ulteriori
determinazioni dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 10/03/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Luigi Papiano, Presidente
Italo Caso, Consigliere
Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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