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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 27 febbraio 2009, n. 103
INQUINAMENTO - URBANISTICA ED EDILIZIA - Pianificazione urbanistica comunale
- Industrie insalubri ex art. 216 T.U.LL.SS. - Divieto di realizzazione in
determinate aree - Legittimità - Esigenze di carattere sanitario-ambientale -
Limiti. Nulla vieta che in sede di pianificazione urbanistica venga esclusa,
in via generale, la realizzabilità in una determinata zona di industrie
insalubri di cui all’art. 216 del T.U.LL.SS (Cfr., ex multis, C.d.S., IV, 30
giugno 2004, n. 4804; T.A.R. Lombardia, Brescia 12 gennaio 2001 n. 2; T.A.R.
Emilia-Romagna, sez. staccata di Parma, 9 febbraio 2001, n. 60; T.A.R. Veneto,
Sez. III, 23 marzo 2005, n. 1117). La funzione urbanistica delle norme tecniche
di attuazione del piano regolatore non esclude infatti che nelle stesse possano
trovare riscontro esigenze di carattere sanitario o comunque di correttezza dei
diversi insediamenti, proprio a ciò essendo rivolta la funzione della
zonizzazione (Cfr., C.d.S., IV, 24 ottobre 1994, n. 825), ed anzi è “legittima
la norma di regolamento comunale che, nel disciplinare gli insediamenti delle
imprese insalubri, fissi un parametro più rigoroso di quello dell’art. 216, t.u.
sanitario (r.d. 27 luglio 1934 n. 1265) nel senso di vietarli nell’ambito delle
aree collocate nel “centro edificato” del territorio comunale (Cfr., C.d.S., V,
1 aprile 1996, n. 338). Ciò che conta al fine di evitare che questa possibilità
sconfini nell'arbitrio, è che esista un parametro normativo preesistente al
quale fare riferimento onde verificare se un determinato tipo di insediamento
industriale possa considerarsi insalubre e che la scelta pianificatoria trovi
adeguata giustificazione anche nel tessuto territoriale esistente. Pres.
Corasaniti, Est. Farina - G.D.M. (avv.ti Carbone e Missera) c. Provincia di
Udine (avv. Morandini), Comune di San Giovanni al Natisone (avv. Iervolino) e
altri (n.c.). T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 27/02/2009, n. 103
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00103/2009 REG.SEN.
N. 00323/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 323 del 2008, proposto da:
Giovanni Della Mora, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Carbone,
Luciano Missera, con domicilio eletto presso Alessandro Carbone Avv. in Trieste,
via S. Francesco 14/1;
contro
Provincia di Udine, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Morandini, con
domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita'
D'Italia 7; Comune di San Giovanni al Natisone, rappresentato e difeso dall'avv.
Annamaria Iervolino, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in
Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7; Ministero dell'Interno, Asl 104 - Medio
Friuli, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Friuli Venezia Giulia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della Determinazione del Dirigente Area Ambiente della Provincia di Udine, con
la quale si respinge la domanda presentata dalla Ditta di Della Mora Giovanni
intesa ad ottenere autorizzazione all'emissione in atmosfera derivanti da
attività produttiva dell'insediamento sito in Comune di S.Giovanni al Natisone;
del parere del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di S.Giovanni al Nat.
dd. 22.5.2008; del P.R.G. del Comune di S.Giovanni al Nat. di cui all'art. 19.5
lett. a) Norme di attuazione..., nella parte i cui vieta attivazione e/o
sostituzione di attività esistenti con attività risultanti nell'elenco delle
industrie insalubri di prima classe e, per il risarcimento dei danni..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Udine;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Giovanni al Natisone;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14/01/2009 il dott. Vincenzo Farina e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, rubricato al n. 323/08, DELLA MORA Giovanni, titolare
della ditta individuale “Microtek di Della Mora Giovanni” ha chiesto
l’annullamento:
A) della determinazione 2008/3386 in data 13.6.2008 del Dirigente Area Ambiente
Servizio Autorizzazioni Emissioni Atmosfera della Provincia di Udine, con la
quale è stata respinta la domanda presentata dalla ditta Microteck di Della Mora
Giovanni, intesa ad ottenere autorizzazione all’emissione in atmosfera derivanti
da attività produttiva dell’insediamento sito in Comune di San Giovanni al
Natisone (UD); e con esso degli atti antecedenti e presupposti;
B) del parere del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di San Giovanni al
Natisone del 22.05.2008 con il quale è stato fornito alla Provincia di Udine un
parere non favorevole all’istanza di Della Mora Giovani sopra descritta;
C) del Piano Regolatore Generale del Comune di San Giovanni al Natisone e,
segnatamente, dell’art. 19.5 lett. a) delle Norme Tecniche di Attuazione
relative alla zona D3 insediamenti industriali - artigianali esistenti esterni
al centro abitato, nella parte in cui vieta l’attivazione e/o sostituzione di
attività esistenti con attività risultanti nell’elenco delle industri insalubri
di prima classe di cui all’art. 216 TULLS.
Il ricorrente ha chiesto, altresì, una pronuncia risarcitoria in relazione alla
asserita illegittimità degli atti impugnati.
Va premesso che con il ricorso in esame il Sig. Giovanni Della Mora, titolare
della ditta individuale “Microtek di Della Mora Giovanni”, corrente a San
Giovanni al Natisone, ditta questa che si occupa di verniciatura di semilavorati
in legno per conto terzi, ha impugnato - in particolare, come si è visto - la
determina dirigenziale n. 2008/3386 in data 13.06.2008 dell’Area Ambiente
Servizio Autorizzazioni Emissioni in Atmosfera della Provincia di Udine, con la
quale è stata rigettata l’istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera
depositata dal ricorrente il 26.03.2007.
Il diniego da parte della Provincia è stato motivato con il fatto che l’azienda
gestita dal ricorrente, utilizzando prodotti vernicianti a solvente ed essendo,
quindi, classificata industria insalubre di prima classe, non può essere
attivata nella zona D3, ove insiste il fabbricato locato alla azienda, giacchè
le Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale non lo consentono.
Il Della Mora contesta la legittimità del provvedimento impugnato, sostenendo
che la Provincia avrebbe erroneamente rigettato la sua domanda non già sulla
base di una valutazione di ordine ambientale e sanitario, ma sulla base del
parere negativo, di carattere esclusivamente edilizio - urbanistico, del Comune
di San Giovanni al Natisone: tale diniego, oltre che illegittimo, sarebbe fonte
di danni, incidendo negativamente sull’attività della azienda e sulla sua stessa
espansione, essendo la ditta costretta a limitare la verniciatura dei
semilavorati in legno solamente ad acqua, con costi e tempi di lavorazione
notevolmente maggiori.
La richiesta risarcitoria è stata quantificata in € 60.000,00 ed è diretta
esclusivamente nei confronti del Comune di San Giovanni al Natisone, il cui
parere negativo avrebbe vincolato illegittimamente la Provincia nella emanazione
del provvedimento gravato.
La domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs. n. 162/06 per le
emissioni in atmosfera derivanti dall’attività produttiva della azienda è stata
depositata dal ricorrente solo dopo un sopralluogo effettuato dal Corpo della
Polizia Municipale e del Tecnico del Comune di San Giovanni al Natisone in data
26.03.2007, (a seguito di un esposto di un privato cittadino), nel corso del
quale era stato accertato che all’interno del capannone in locazione al
ricorrente erano in fase avanzata di ultimazione due impianti automatizzati di
verniciatura e che erano in corso delle prove di funzionamento degli impianti
stessi, comprovate dalla presenza di materiale già verniciato e dal collegamento
all’impianto di verniciatura di bidoni contenenti vernici: il Comune, rilevando
che l’attività non poteva essere esercitata in quel sito, in quanto contrastante
con un espresso divieto del vigente Piano Regolatore, redigeva un verbale di
irregolarità edilizia, con il quale, in particolare, veniva contestato alla
azienda l’utilizzo dell’immobile in parola in contrasto con l’art. 19.5 PRGC
(destinazione d’uso in zona D3) che vieta l’attivazione e/o la sostituzione di
attività esistenti con attività rientranti nell’elenco delle industrie
insalubri; veniva, altresì, contestata l’installazione dell’impianto
automatizzato di verniciatura in assenza della dichiarazione di inizio attività
(DIA), nonché la mancata comunicazione al Sindaco dell’inizio attività, ai sensi
dell’art. 216 TULLS.
Solo dopo tale accertamento ed in seguito ad esso, il titolare della ditta “Microtek”,
in data 06.03.2007, comunicava al Comune l’inizio di attività insalubre di prima
classe, che, poi rettificava, con successiva dichiarazione 29.03.2007, chiedendo
la riclassificazione dell’attività stessa come rientrante in quella di industria
insalubre di seconda classe: inoltrando, altresì, alla Provincia di Udine
l’autorizzazione, ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 per le emissioni derivanti
dall’attività produttiva, accompagnata da una relazione tecnica descrittiva di
tipologia, ubicazione e caratteristiche delle nuove emissioni, dalla quale
emergeva che l’azienda avrebbe fatto uso, nel ciclo produttivo, di vernici sia
ad acqua che a solvente.
A seguito del deposito di detta ultima istanza, la Provincia avviava il relativo
procedimento amministrativo; veniva, quindi, indetta una conferenza di servizi
in data 19.12.2007, ai sensi dell’art. 260 del D.Lgs. n. 152/06, all’esito della
quale il Dirigente della Direzione d’Area Ambiente faceva richiesta al Comune di
San Giovanni al Natisone del parere sulla conformità dell’insediamento, sulla
base del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e del
regio decreto n. 1265 del 1934.
Il responsabile dell’area tecnica del Comune riscontrava la richiesta stessa con
comunicazione in data 22.05.2008, con la quale esprimeva, per quanto di sua
competenza, parere negativo: dalla Relazione Tecnica della ditta ricorrente,
allegata alla domanda di autorizzazione, nonché da quanto era emerso dal verbale
della conferenza di servizi, risultava che la ditta avrebbe adottato non solo
vernici ad acqua ma anche prodotti a basso tenore di solvente: con la
conseguenza che l’attività doveva essere considerata industria insalubre di
prima classe, come rilevato dall’Azienda Sanitaria per i Servizi Sanitari n. 4
“Medio Friuli” con nota del 04.06.2007, eppertanto vietata dal Piano Regolatore
nella zona D3.
Seguiva da parte della Provincia la comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza e, in assenza di osservazioni da parte della
ditta, l’adozione del provvedimento impugnato in data 13.06.2008.
In data il 17.06.2008 la Provincia di Udine effettuava un sopralluogo nel sito
produttivo del ricorrente, cui partecipavano il Tecnico del Comune di San
Giovanni al Natisone ed i N.O.E. dei Carabinieri, nel corso del quale emergeva
che la ditta, nonostante l’assenza di autorizzazione alle emissioni in
atmosfera, era in attività e svolgeva, come espressamente dichiarato dal
titolare, operazioni di verniciatura, comprovata dalla presenza di manufatti,
alcuni appena verniciati, altri in fase di essiccazione, nonché dalla esistenza,
in prossimità dell’impianto, di contenitori con prodotto verniciante a solvente
pronto all’uso, aperti, con inserito il sistema pompante .
Successivamente al sopralluogo, la ditta presentava una nuova istanza per il
rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, dichiarando,
contrariamente a quanto aveva fatto in precedenza, di essere in grado di
convertire il ciclo di verniciatura utilizzando prodotti vernicianti ad acqua,
istanza questa che ha avuto, questa volta, positivo accoglimento con determina
2008/3593 del 25.06.2008. A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto tre
mezzi.
Con il primo si duole del fatto che la impugnata determina dirigenziale è stata
assunta sull’unico presupposto del parere negativo del Comune di San Giovanni al
Natisone, motivato da mere ragioni di carattere edilizio-urbanistico: la
disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 152/06 e dalla legge regionale n. 16/07
sarebbe finalizzata esclusivamente alla tutela dell’ambiente e sarebbe priva di
connotazioni di natura urbanistica edilizia.
Il secondo motivo ruota intorno alla considerazione essenziale che l’astratta
individuazione di una attività produttiva rientrante nelle attività insalubri di
prima classe ex art. 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (decreto
recante il T.U. delle leggi sanitarie - T.U.LL.SS) comporta, comunque,
l’obbligo, per l’Autorità procedente, di verificare in concreto la esistenza
della potenzialità insalubre o pericolosa delle emissioni: verifica non
effettuata dagli intimati Provincia e Comune.
Con il terzo ed ultimo mezzo è stata dedotta l’illegittimità dell’art. 19.5
lett. a) delle Norme Tecniche di Attuazione Piano Regolatore Generale del Comune
di San Giovanni al Natisone relative alla zona D3 insediamenti industriali -
artigianali esistenti estranei al centro abitato, nella parte in cui vieta
l’attivazione e/o la sostituzione di attività esistenti con attività risultanti
nell’elenco delle industri insalubri di prima classe di cui all’art. 216
T.U.LL.SS.: ciò sull’assunto che le norme di P.R.G.C. hanno lo scopo di
disciplinare l’attività edilizia e non già di stabilire delle norme in materia
sanitaria e di emissioni in atmosfera.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di San Giovanni al Natisone e la
Provincia di Udine, chiedendo il rigetto del gravame.
Quest’ultimo è stato introitato dal Collegio ed è passato in decisione nella
pubblica udienza del 14.1. 2009.
In rito, va disattesa la eccezione con la quale la resistente Provincia di Udine
ha dedotto la cessata materia del contendere, per essere intervenuta, nelle more
del giudizio, la determinazione dirigenziale della medesima Provincia n.
3593/2008 del 25.6.2008, con la quale, su nuova istanza della ricorrente del
18.6.2008, autorizzava le emissioni in atmosfera ex art. 269, comma 2 del D.Lgs.
n. 152 del 2006.
Ed invero, come dichiarato dal ricorrente nella memoria depositata il
31.12.2008, l’interesse alla coltivazione del gravame permane, dato che questa
seconda autorizzazione riguarda l’emissione in atmosfera di fumi provenienti
solo da attività di verniciatura con componenti ad acqua: con l’impugnata
determinazione in data 13.6.2008 del Dirigente Area Ambiente Servizio
Autorizzazioni Emissioni Atmosfera della Provincia di Udine, era stata respinta,
invece, la domanda presentata dalla ditta Microteck di Della Mora Giovanni,
intesa ad ottenere l’autorizzazione all’emissione in atmosfera di fumi
provenienti da attività di verniciatura anche con vernici a basso tenore di
solvente.
Passando ai profili di merito, le prospettazioni attoree - da trattarsi
congiuntamente per ragioni di economia processuale - non meritano ingresso.
La gravata determinazione 2008/3386 in data 13.6.2008 del Dirigente Area
Ambiente Servizio Autorizzazioni Emissioni Atmosfera della Provincia di Udine,
con la quale è stata respinta la domanda presentata dalla ditta Microteck di
Della Mora Giovanni, intesa ad ottenere autorizzazione all’emissione in
atmosfera derivanti da attività produttiva dell’insediamento sito in Comune di
San Giovanni al Natisone (UD) è stata motivata con il divieto imposto dall’art.
19.5 (Destinazioni d’uso in zona D3), lett. a) delle Norme Tecniche di
Attuazione Piano Regolatore Generale del Comune di San Giovanni al Natisone
relative alla zona D3 insediamenti industriali - artigianali esistenti esterni
al centro abitato, nella parte in cui vieta l’attivazione e/o la sostituzione di
attività esistenti con attività risultanti nell’elenco delle industri insalubri
di prima classe di cui all’art. 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
(decreto recante il T.U. delle leggi sanitarie - T.U.LL.SS).
Tra queste attività il decreto ministeriale 5 settembre 1994 - Allegato relativo
all’ELENCO DELLE INDUSTRIE INSALUBRI - Parte I - Industrie di prima classe, C)
Attività industriali, al punto n. 25 indica la attività di “Verniciatura a fuoco
e con vernici a solvente organico”: trattasi dell’attività che la ditta Microtek
intende svolgere.
Di qui la legittimità, anzi, la doverosità della determinazione provinciale
nonché del presupposto parere comunale, che non potevano ovviamente prescindere
dalle previsioni pianificatorie della zona considerata e, segnatamente, del
ripetuto art. 19.5 delle N.T.A.: disposizione che condizionava inderogabilmente
i pronunciamenti delle due Autorità e che non poteva essere disattesa sulla base
di motivazioni di ordine ambientale e sanitario, come opina l’istante.
Non sembra inutile sottolineare che l’esigenza di introdurre il divieto di cui
alla norma in parola, di cui il ricorrente contesta la legittimità, era stato
rappresentato dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 Medio Friuli, cui il
Comune di San Giovanni al Natisone, in sede di modifica delle Norme tecniche di
attuazione, aveva richiesto il parere per quanto riguardava agli aspetti
igienico sanitari, in osservanza alla circolare regionale n. 3 di data 2 luglio
1990.
Questa norma - l’art. 19.5 - si sottrae ai rilievi attorei, in quanto nulla
vieta che in sede di pianificazione urbanistica venga esclusa, in via generale,
la realizzabilità in una determinata zona di industrie insalubri di cui all’art.
216 del T.U.LL.SS (Cfr., ex multis, C.d.S., IV, 30 giugno 2004, n. 4804; T.A.R.
Lombardia, Brescia 12 gennaio 2001 n. 2; T.A.R. Emilia-Romagna, sez. staccata di
Parma, 9 febbraio 2001, n. 60; T.A.R. Veneto, Sez. III, 23 marzo 2005, n. 1117).
In particolare, è stato avvertito che “la funzione urbanistica delle norme
tecniche di attuazione del piano regolatore non esclude affatto che nelle stesse
non possano trovare riscontro esigenze di carattere sanitario o comunque di
correttezza dei diversi insediamenti, proprio a ciò essendo rivolta la funzione
della zonizzazione” (Cfr., C.d.S., IV, 24 ottobre 1994, n. 825), ed anzi è
“legittima la norma di regolamento comunale che, nel disciplinare gli
insediamenti delle imprese insalubri, fissi un parametro più rigoroso di quello
dell’art. 216, t.u. sanitario (r.d. 27 luglio 1934 n. 1265) nel senso di
vietarli nell’ambito delle aree collocate nel “centro edificato” del territorio
comunale (Cfr., C.d.S., V, 1 aprile 1996, n. 338); è altresì “legittimo che in
sede di pianificazione urbanistica venga esclusa, in via generale e preventiva,
la realizzabilità in una determinata zona di industrie insalubri”, purché la
scelta pianificatoria sia giustificata in termini di ragionevolezza dal tessuto
territoriale esistente” (Cfr. C.d.S., IV, 20 maggio 1992, n. 547).
La Corte costituzionale ha enucleato, poi, il principio che la funzione di
governo del territorio comprende anche gli “interessi ambientali” (Cfr. la
sentenza 7 ottobre 1999, n. 382).
Ciò che conta - come si è accennato - al fine di evitare che questa possibilità
sconfini nell'arbitrio, è che esista un parametro normativo preesistente al
quale fare riferimento onde verificare se un determinato tipo di insediamento
industriale possa considerarsi insalubre e che la scelta pianificatoria trovi
adeguata giustificazione anche nel tessuto territoriale esistente.
Quanto al primo aspetto, è indubbio che nella specie detto parametro esiste, ed
è costituito sia dall'art. 216 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, che prende in
considerazione «le manifatture... che producono vapori, gas ed esalazioni
insalubri», sia dagli elenchi delle lavorazioni insalubri che sulla base della
predetta prescrizione normativa sono stati compilati dalle Autorità competenti e
nei quali si colloca l'industria (verniciatura di elementi in legno) che fa capo
al ricorrente.
Una volta riconosciuta all'Amministrazione la possibilità di escludere, in una
certa zona e in via preventiva e generale, determinati tipi di insediamente
industriali, cade il rilievo del ricorrente sull'obbligo per la Provincia di
rinviare ogni determinazione ad una indagine, caso per caso e con specifico
riferimento alle peculiarità del singolo progetto presentato e alle cautele da
questi previste per neutralizzare i rischi propri della lavorazione.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, afferente la congruità della scelta
pianificatoria nel tessuto territoriale esistente, esso non è stato toccato dal
deducente e, comunque, non potrebbe nella specie suscitare perplessità di sorta,
attesa la evidente razionalità della contestata zonizzazione.
In conclusione, alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va
respinto.
Le spese del giudizio - alla stregua della regola generale - seguono la
soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia,
definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria
istanza ed eccezione, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al rimborso delle spese e competenze giudiziali nei
confronti dei due resistenti, che liquida in euro 2500 (duemilacinquecento) a
favore di ciascun resistente, e, cioè la Provincia di Udine ed il Comune di San
Giovanni al Natisone.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 14/01/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere
Vincenzo Farina, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/02/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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