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T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 12 marzo 2009, n. 112



V.I.A. - D.P.R. 12.4.96 - Regioni e Province autonome - Individuazione delle misure di pubblicità minime - L.R. Friuli Venezia Giulia n. 43/90 - Difformità rispetto alla disciplina statale - Non configurano diminuzione delle garanzie partecipative - Contrasto con il D.Lgs. n. 152/2006 - Inconfigurabilità. Il D.P.R. 12.4.96 (che costituisce l’ “Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”) quanto alle misure di pubblicità, all’art. 8, prevede che le “Regioni e Province Autonome” devono individuare un ufficio ove sono depositati i documenti per la consultazione del pubblico e stabilire “misure di pubblicità minime” che prevedano almeno: il deposito del progetto dell’opera, dello studio di impatto ambientale e della sintesi non tecnica presso gli appositi uffici previamente individuati e la diffusione di un annuncio su un quotidiano di diffusione provinciale o regionale. E’ in facoltà delle Regioni ad autonomia differenziata individuare “ulteriori appropriate forme i pubblicità”. Le misure previste dalla L.r. 43/90 Friuli Venezia Giulia (pur precedente l’atto di indirizzo) rispettano dette indicazioni. Né la previsione di alcune difformità (consentita dallo Statuto di autonomia) rispetto alla disciplina statale (quale ad esempio l’onere di presentare entro termini prefissati istanza ad hoc alla P.A. al fine di poter attivamente partecipare al procedimento, l’indicazione delle modalità di consultazione contenute nell’atto regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale e non nell’avviso che compare sui giornali, la diversità dei termini per la partecipazione), può ritenersi una diminuzione delle garanzie partecipative. Lo stesso può dirsi anche con riferimento al D.Lg. 152/06 (al quale le Regioni Autonome devono adeguare la propria legislazione), che non contiene, per quanto concerne la pubblicità, disposizioni con le quali quelle regionali siano in evidente contrasto. Pres. Corasaniti, Est. De Piero - W.W.F. (avv.ti Ceruti e Tudor) c. Regione Friuli - Venezia Giulia (avv.ti Bevilacqua e Di Danieli), Comune di Carlino, Comune di Torviscosa, Comune di San Giorgio di Nogaro (avv.ti Pascolat e Pesce). T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 12 marzo 2009, n. 112

DIRITTO AMBIENTALE - Accesso alle informazioni ambientali - L.R. Friuli Venezia Giulia n. 43/90 - Questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117 - Manifesta infondatezza. La questione di legittimità costituzionale della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 43/90, per violazione dell’art. 117 Cost., è manifestamente infondata. La materia “ambiente” è infatti trasversale e la Corte Costituzionale (in specie con la sentenza n. 398/06) ha riconosciuto che la competenza esclusiva dello Stato non è incompatibile con un intervento di dettaglio della Regione negli ambiti che le sono propri; l’accesso alle informazioni ambientali, peraltro, non accede alla materia “ambiente”, bensì a quella dell’accesso ai documenti, le cui disposizioni non risultano violate. Pres. Corasaniti, Est. De Piero - W.W.F. (avv.ti Ceruti e Tudor) c. Regione Friuli - Venezia Giulia (avv.ti Bevilacqua e Di Danieli), Comune di Carlino, Comune di Torviscosa, Comune di San Giorgio di Nogaro (avv.ti Pascolat e Pesce). T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 12 marzo 2009, n. 112

TUTELA DELL'AMBIENTE - Accesso alle informazioni ambientali - L.R. Friuli Venezia Giulia n. 43/90 - Convenzione di Aarhus - Contrasto - Inconfigurabilità. La L.R. Friuli Venezia Giulia n. 43/90 non appare violare la convenzione di Aarhus (ratificata con la L. 108/01), sul diritto di accesso alle informazioni di carattere ambientale. Tale Convenzione ha trovato attuazione in sede comunitaria con la direttiva CE 2003/4, recepita in Italia con il D.Lg. 195/05, e che è stata attuata direttamente (per la parte di propria competenza) dalla Regione Autonoma F. - V.G. con la L.r. 11/05 (riconosciuta conforma a Costituzione dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 308/06). L’art. 15 affida ai soggetti di cui all’art. 14 (enti locali nonchè enti pubblici, anche economici) il compito di realizzare le opportune misure organizzative per garantire la disponibilità e la diffusione delle informazioni ambientali; misure che - allo stato - nella Regione F. - V.G. sono quelle previste dalla L.r. 43/90. Pres. Corasaniti, Est. De Piero - W.W.F. (avv.ti Ceruti e Tudor) c. Regione Friuli - Venezia Giulia (avv.ti Bevilacqua e Di Danieli), Comune di Carlino, Comune di Torviscosa, Comune di San Giorgio di Nogaro (avv.ti Pascolat e Pesce). T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 12 marzo 2009, n. 112


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N.00112/2009 REG.SEN.

N. 00148/2008 REG.RIC.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 148 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
W.W.F. - Ass. Italiana Per il World Wilde Fund For Nature - Onlus, rappresentata e difesa dagli avv. Matteo Ceruti e Alessandro Tudor, con domicilio eletto presso il secondo in Trieste, Galleria Protti 1;

contro

Regione Friuli - Venezia Giulia, rappresentata e difesa dagli avv. Enzo Bevilacqua e Gianna Di Danieli, domiciliata per legge in Trieste, via Carducci 6; Asl 105 - Bassa Friulana, Asl 102 - Isontina, Comune di Carlino, Comune di Torviscosa; Comune di San Giorgio di Nogaro, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Pascolat e Filippo Pesce, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, piazza Unita' D'Italia 7;

nei confronti di

Sangalli Vetroitalia S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso l’avv. Simonetta Rottin in Trieste, via Filzi 8;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Femca Cisl, Filcem Cgil, Uilcem Uil, rappresentati e difesi dall'avv. Michela Bacchetti, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, piazza Unita' D'Italia 7;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera della Giunta regionale della Regione F.- V.G. n. 3213 dd. 21.12.2007, recante pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto di costruzione di un impianto di produzione vetro float nell'area ZIAC di S.Giorgio di Nogaro presentato dalla società Sangalli Vetroitalia di Vittorio Veneto; nonchè del decreto del direttore del servizio VIA della Regione dd. 16.11.2006 n. 2689, dei verbali della Commissione tecnico consultiva VIA dd. 8.8.2007 e del 21.11.2007 ed il parere n. VIA/26/2007; le relazioni istruttorie del Servizio regionale VIA dd. 14.11.2007; tutti i pareri favorevoli alla VIA espressi da Amministrazioni locali, organi ed autorità pubbliche, tra cui l'ASS n. 5 "Bassa Friulana", l'ASS n. 2 "Isontina", i Comuni di Carlino, Torviscosa e San Giorgio di Nogaro.

Visti i motivi aggiunti depositati in data 21.10.2008, con i quali si impugna il permesso di costruire dd. 29.8.2008 rilasciato dal Sindaco del Comune di San Giorgio di Nogaro..


Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Friuli - Venezia Giulia;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sangalli Vetroitalia S.r.l.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Giorgio di Nogaro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28/01/2009 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


1. - Con il ricorso all’esame W.W.F. - Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature - ONLUS (di seguito: W.W.F.) impugna la deliberazione della Giunta Regionale n. 3213 del 21.12.07, con la quale è stata pronunciata la compatibilità ambientale relativamente al progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di vetro float da 600 t/giorno, presentato dalla controinteressata Sangalli Vetroitalia s.r.l. (di seguito: Sangalli), ed atti connessi del medesimo procedimento.

2. - In diritto lamenta, quanto alla fase di pubblicità e partecipazione:

1) illegittimità costituzionale della L.r. 43/90, in quanto fornisce minori garanzie partecipative nella procedura di VIA rispetto a quelle offerte dal D.P.R. 12.4.96. Violazione dell’art. 6 della Direttiva CE 85/337 e dell’art. 6 della Convenzione di Aarhus;

2) violazione degli artt. 10 e 13 della L.r. 43/90;

3) violazione degli artt. 13 e 16 della L.r. 43/90; del D.P.R. 12.4.96 e della Convenzione di Aarhus;

quanto alla fase istruttoria della procedura di VIA:

4) violazione degli artt. 13 e 15 della L.r. 43/90; dell’art. 12 del D.P.R.G. 245/96; difetto di istruttoria, omessa acquisizione del parere delle “autorità interessate”;

5) violazione degli artt. 10, 14 e 16 della L.r. 43/90 e carenza di istruttoria;

quanto al SIA e all’istruttoria tecnica:

6) violazione del combinato disposto dell’art. 5 e dell’all. C della Direttiva CE 85/337, dell’all. C al D.P.R. 12.4.96, nonché dell’art. 11 della L.r. 43/90, per omessa considerazione e valutazione delle alternative progettuali;

7) violazione dell’art. 5 del D.P.C.M. 24.12.88; dell’all. C al D.P.R. 12.4.96; dell’art. 11 della L.r. 43/90 e dell’art. 12 del D.P.G.R. 245/96; carenza di istruttoria e motivazione;

8) illogicità, contraddittorietà, carenza di istruttoria e motivazione, quanto al superamento dei limiti di legge relativamente ai parametri: ossido di azoto, ozono e polveri sottili;

9) violazione dell’art. 16 della L.r. 43/90 e omessa valutazione delle osservazioni presentate dal pubblico;

10) contraddittorietà intrinseca dei pareri emessi dall’A.S.S. n. 2 Isontina;

11) illogicità, quanto ai problemi di aumento del traffico stradale di mezzi pesanti;

12) illogicità e carenza di istruttoria, in relazione al prelievo di acqua dalla falda;

13) illogicità e carenza di istruttoria in merito al mancato recupero dell’energia termica;

14) travisamento di fatto, contraddittorietà e difetto di motivazione quanto al parere del Servizio regionale Rifiuti e alla contaminazione del sito;

15) illogicità e contraddittorietà quanto all’impatto paesaggistico dell’intervento.

2.1. - Con motivi aggiunti, notificati in data 13.10.08, la ricorrente impugna, solo per illegittimità derivata, anche il permesso di costruire rilasciato a Sangalli dal Comune di San Giorgio di Nogaro.

3. - Si sono costituiti in giudizio la Regione Friuli - Venezia Giulia e la controinteressata Sangalli, che puntualmente controdeducono nel merito del ricorso concludendo per la sua reiezione.

3.1. - Sangalli eccepisce, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione del W.W.F. che, a tenore di costante giurisprudenza, in quanto Associazione di protezione ambientale, può ricorrere solo avverso gli atti amministrativi - ritenuti illegittimi - che compromettano in via immediata l’ambiente, il che, nella specie non è. Infatti, non vi è neppure un principio di prova che l’impianto progettato rechi nocumento all’ambiente; né, a tali fini, rileva la circostanza che l’area ove sorgerà l’impianto si trovi in prossimità della Laguna di Grado e Marano, sito di interesse comunitario.

4. - E’ presente in giudizio anche l’intimato Comune di San Giorgio di Nogaro, che, con una puntuale memoria di confutazione, chiede la reiezione del ricorso.

5. - Ancorchè non notificata, si è costituita (senza dispiegare atto di intervento) - asserendo la propria qualità di controinteressata pretermessa, in quanto individuata quale “Autorità interessata” dal Servizio V.I.A. regionale - la Provincia di Udine, che sostiene anch’essa le ragioni della Regione Friuli - Venezia Giulia e conclude per il rigetto del ricorso.

In limine, ne eccepisce l’inammissibilità per difetto di legittimazione processuale del W.W.F., in quanto l’art. 15, lett. z) dello Statuto stabilisce che spetta al Consiglio Nazionale deliberare l’avvio di un’azione giudiziaria. Nel caso di specie, non risulta dimessa alcuna delibera di tale organo che autorizzi il Presidente (che ha firmato il mandato) ad impugnare la delibera oggetto del presente giudizio.

6. - Sono, infine, intervenute - ad opponendum - le organizzazioni sindacali FEMCA CISL, FILCEM CIGIL e UILCEM – UIL, che espongono il loro preciso interesse alla conservazione del provvedimento opposto, che consente l’apertura di uno stabilimento che crea, in un momento di grave crisi, un consistente numero di posti di lavoro.

Nel merito, osservano che la struttura viene realizzata in zona industriale, che la lavorazione del vetro non è inquinante e che le emissioni possono essere adeguatamente contenute e costantemente monitorate.

7. - Tutte le parti presentano ampie memorie di precisazione con cui ampliano e puntualizzano le già rassegnate conclusioni.

In particolare, Sangalli eccepisce l’inammissibilità dei motivi aggiunti avverso il permesso di costruire (che è atto autonomo e non consequenziale rispetto al procedimento di VIA), perché non sorretti da motivi propri, il che mette fuori gioco il W.W.F. che può agire solo a tutela di interessi ambientali, nel mentre detto permesso non contrasta con alcuno di essi.

Dimette inoltre un documento da cui si evince che, in esito alla Conferenza di Servizi indetta dal Ministero dell’Ambiente, si è accertato che il sito ove verrà collocata la struttura oggetto di intervento non abbisogna di bonifica, il che rende palese l’infondatezza del motivo di ricorso n. 14.

8. - Il ricorso non è fondato, e ciò consente di prescindere da tutte le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti resistenti.

8.1. - Col primo motivo, l’Associazione ricorrente si duole del fatto che la L.r. 43/90 contenga una disciplina che, a suo dire, limita - rispetto alla legge statale - i diritti di partecipazione dei cittadini quanto alle “misure di pubblicità minime” ed ai termini entro cui “chiunque” può presentare osservazione scritte; con ciò violando le anche le direttive comunitarie. Solleva inoltre questione di costituzionalità della legge stessa, per violazione dell’art. 117 della Costituzione.

8.1.1. - Osserva, innanzi tutto, il Collegio che è assai dubbio che il WWF abbia legittimazione e interesse (personale attuale e diretto) a dolersi di siffatto vizio, così come di tutti quelli che non riguardano direttamente la sua posizione di Associazione Ambientalista, bensì il “pubblico interessato”, che è l’unico a poter censurare le (eventuali) violazioni delle prerogative procedimentali che influiscono sulla sua partecipazione.

Ma, anche a prescindere da questo, la doglianza è infondata.

Il D.P.R. 12.4.96 (che costituisce l’ “Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”) quanto alle misure di pubblicità, all’art. 8, prevede che le “Regioni e Province Autonome” devono individuare un ufficio ove sono depositati i documenti per la consultazione del pubblico e stabilire “misure di pubblicità minime” che prevedano almeno: il deposito del progetto dell’opera, dello studio di impatto ambientale e della sintesi non tecnica presso gli appositi uffici previamente individuati e la diffusione di un annuncio su un quotidiano di diffusione provinciale o regionale.

E’ in facoltà delle Regioni ad autonomia differenziata individuare “ulteriori appropriate forme i pubblicità”.

Le misure previste dalla L.r. 43/90 (pur precedente l’atto di indirizzo) rispettano dette indicazioni.

Né la previsione di alcune difformità (consentita dallo Statuto di autonomia) rispetto alla disciplina statale (quale ad esempio l’onere di presentare entro termini prefissati istanza ad hoc alla P.A. al fine di poter attivamente partecipare al procedimento, l’indicazione delle modalità di consultazione contenute nell’atto regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale e non nell’avviso che compare sui giornali, la diversità dei termini per la partecipazione), può ritenersi una diminuzione delle garanzie partecipative.

8.1.2. - Lo stesso può dirsi anche con riferimento al D.Lg. 152/06 (al quale le Regioni Autonome devono adeguare la propria legislazione), che non contiene, per quanto concerne la pubblicità, disposizioni con le quali quelle regionali siano in evidente contrasto.

8.1.3. - Riguardo ai termini, non risultano violate le disposizioni comunitarie richiamate, che si limitano a richiedere che il termine per la partecipazione del pubblico sia “ragionevole”.

8.1.4. - Viene eccepita l’illegittimità costituzionale della L.r. 43/90 per violazione dell’art. 117 della Costituzione.

Sul punto, va condivisa la puntuale difesa della Regione che osserva come la materia “ambiente” sia trasversale e la Corte Costituzionale (in specie con la sentenza n. 398/06) abbia riconosciuto che la competenza (oramai) esclusiva dello Stato non è incompatibile con un intervento di dettaglio della Regione negli ambiti che le sono propri, e che l’accesso alle informazioni ambientali non accede alla materia “ambiente”, bensì a quella dell’accesso ai documenti, le cui disposizioni non risultano violate.

La questione di legittimità costituzionale appare quindi manifestamente infondata.

8.2. - Col secondo motivo, il WWF lamenta la violazione della stessa legge regionale 43/90, in quanto l’annuncio del proponente apparso sulla stampa non informava i cittadini (cioè il “pubblico interessato”) sulle modalità e i termini per presentare l’istanza di partecipazione la procedimento.

Così non è: l’annuncio del proponente (pubblicato due volte, sui quotidiani “Il Piccolo” e “Il Messaggero Veneto” di maggior diffusione nella Regione) contiene infatti tutti gli elementi che lo stesso doveva fornire, come indicati dall’art. 10 della legge.

Precisa la Regione che l’onere di dare le indicazioni asseritamente mancanti nell’annuncio del proponente (onere che non grava peraltro sullo stesso) è stato assolto dall’Ente medesimo, con la pubblicazione di ogni utile informazione anche sul proprio sito.

8.3. - Il terzo motivo eccepisce che neppure il decreto del Direttore del Servizio VIA pubblicato sul BUR abbia i contenuti informativi minimi per consentire un’effettiva partecipazione del “pubblico interessato”.

Premesso, ancora una volta, che non si ritiene sussistere né la legittimazione né l’interesse a questa censura; essa è comunque infondata, posto che dalla lettura dell’intero provvedimento si evince con chiarezza che esso individua puntualmente l’oggetto, gli uffici regionali e i Comuni presso cui la documentazione è stata depositata ed è a disposizione per la consultazione, e i termini entro i quali ciascuno può prenderne visione.

8.3.1. Non sussiste neppure la violazione della convenzione di Aarhus (ratificata con la L. 108/01), sul diritto di accesso alle informazioni di carattere ambientale.

Va precisato, in proposito, che tale Convenzione ha trovato attuazione in sede comunitaria con la direttiva CE 2003/4, recepita in Italia con il D.Lg. 195/05, e che è stata attuata direttamente (per la parte di propria competenza) dalla Regione Autonoma F. - V.G. con la L.r. 11/05 (riconosciuta conforma a Costituzione dalla Corte Costituzionale con la già ricordata sentenza n. 308/06). L’art. 15 affida ai soggetti di cui all’art. 14 (enti locali nonchè enti pubblici, anche economici) il compito di realizzare le opportune misure organizzative per garantire la disponibilità e la diffusione delle informazioni ambientali; misure che - allo stato - nella Regione F. - V.G. sono quelle previste dalla L.r. 43/90, puntualmente applicata.

8.4. - Col quarto e quinto motivo la ricorrente si duole del fatto che le integrazioni al progetto richieste con ordinanza del 9.8.07 e puntualmente dimesse dalla Ditta proponente - contenenti aggiornamento del progetto stesso e riformulazione delle stime di impatto ambientale - non siano state inviate alle Amministrazioni interessate per una nuova espressione dei pareri di competenza, né sottoposte ad una nuova fase di partecipazione pubblica.

Anche in questo caso va preliminarmente osservato che gli unici soggetti legittimati a dolersi della compressione delle proprie prerogative sarebbero le Amministrazioni interessate ed il “pubblico interessato”, non certo l’Associazione ricorrente.

I motivi sono comunque infondati: infatti, le integrazione cui si riferisce la ricorrente sono state chieste dalla Commissione tecnico-consultiva VIA allo scopo di dimostrare con maggior puntualità (alla Commissione stessa) che nell’impianto si sarebbero utilizzate le migliori tecnologie e ridotti i prelievi di acqua.

Non comportando le puntualizzazioni richieste una sostanziale modifica del progetto (peraltro meramente affermata dal WWF) non sussisteva alcun obbligo di rinnovare i pareri già resi o addirittura l’intera fase di pubblicità

8.5. - Il motivo n. 6 (alla cui definizione la ricorrente è per certo legittimata ed ha concreto interesse, in quanto concerne asserite carenze progettuali idonee ad influire direttamente sul bene ambiente), lamenta che nel progetto sia mancata - per espressa ammissione di Sangalli - “una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale”.

La censura è infondata in fatto. Invero, Sangalli, sia nello studio di impatto ambientale, sia nelle successive integrazioni, ha dato contezza di alcune differenti alternative “di carattere impiantistico e progettuale”, oltre che della c.d. “opzione zero” (non realizzazione del progetto).

Nel SIA vi è infatti un apposito paragrafo (il n. 1.4) ove si dà conto di aver preso in esame altre possibili localizzazioni e diverse modalità realizzative.

8.6. - Il settimo motivo riprende gli argomenti del parere negativo espresso dalla Provincia di Gorizia, che censura una “grave carenza del SIA” in merito alle informazione sulla qualità dell’aria “ante operam”. Ci si duole del fatto che i dati dell’ARPA sarebbero stati riportati in modo parziale e omissivo; che tale carenza non avrebbe potuto essere colmata dalle misurazioni - peraltro asseritamente insufficienti - effettuate da Sangalli stessa, e che “i modelli di dispersione degli inquinanti utilizzati per le simulazioni non risultavano validati”. Detta carenza veniva ritenuta sussistente anche dopo il deposito della relazione integrativa dimessa dalla Ditta nell’aprile 2007.

Che la lacuna non sia mai stata colmata è testimoniato (secondo la prospettazione della ricorrente) dal fatto che nella seduta finale della Commissione tecnico-consultiva VIA del 21.11.07 un componente ha espresso voto contrario proprio in ragione dell’insufficienza di dati sulla qualità dell’aria e che lo stesso provvedimento impugnato ne dà atto

Anche questo motivo va respinto, alla stregua delle puntuali difese esperite della Regione.

Osserva la resistente che la mancanza di dati del tutto precisi sulla qualità dell’aria effettivamente sussiste, e riguarda l’intero territorio regionale, ma di ciò non può certamente farsi carico al proponente, che, alla luce dei dati “disponibili e validati” delle centraline ARPA di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa, integrati con i risultati delle analisi effettuate con modelli matematici, ha valutato lo stato qualitativo dell’area in modo accurato e comunque sufficiente ai fini de quibus.

Viene infatti precisato nell’atto opposto che Sangalli ha “correttamente valutato i principali ricettori sensibili presenti nell’intorno dell’impianto; …sviluppato - su più scenari progettuali - diverse simulazioni modellistiche di ricadute al suolo degli inquinanti NOx, SO2 e polveri totali emesse dalla vetreria; …fornito considerazioni e valutazioni sullo stato dell’aria ante operam basate principalmente sui dati di rilevamento di cui alle centraline ARPA di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa”; confrontato i risultati delle simulazioni con i dati delle centraline e con i limiti normativi di cui al D.M. 60/02 e stimato le ricadute sulla matrice “acque lagunari”.

Quanto ai modelli matematici utilizzati (DIMULA e ISC) essi risultano, rispettivamente, il primo sviluppato dall’ENEA e incluso nell’elenco dei modelli consigliati dall’APAT, e il secondo proposto ed utilizzato dall’EPA, organismo di indiscusso prestigio.


8.7. - L’ottavo motivo censura l’illegittimità della positiva valutazione VIA nonostante siano state riscontrate particolari criticità dell’area destinata all’intervento, a causa di alcuni inquinanti atmosferici, ed esattamente: ossidi di azoto, polveri sottili e ozono.

Osserva giustamente la Regione che la disciplina delle emissioni in atmosfera - che mira alla “regolazione dell’inquinamento” - ha come obiettivo di contenerlo entro limiti ritenuti accettabili; il che, per quanto qui rileva, significa non che tutte le attività potenzialmente inquinanti debbono essere vietate, ma che possono essere consentite, valutata la loro capacità di non indurre il superamento dei limiti prefissati.

Nelle proprie difese (che non giova riportare integralmente) la Regione dimostra (né la ricorrente è stata in grado di confutare le conclusioni raggiunte) che - con riferimento ai dati forniti dalle centraline di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa - il parametro SO2 (zolfo) sia sotto il profilo della tutela della salute umana che degli ecosistemi, è “nettamente al di sotto dei limiti di cui al D.M. 80/02”; i parametri NO2 e NOx, in relazione alla tutela della salute umana e della vegetazione, si collocano “sufficientemente al di sotto dei limiti normativi di cui al D.M. 60/02”; quanto alle polveri sottili (parametro PM10 di cui al D.M. 60/02), il D.M. - per la protezione della salute umana - prevede che il limite non sia superato per non più di 35 volte nell’anno civile. Nel caso di specie tale valore non è superato, per cui, in relazione a questo parametro, non si può parlare di criticità dell’aria. Anche per il Benzene risulta rispettato il limite “con un buon margine di sicurezza”.

Queste conclusioni risultano ampiamente confermate dal Rapporto dell’ARPA, che però precisava, per quanto concerne le polveri sottili, che le più alte concentrazioni di questo inquinante si registravano in concomitanza con condizioni metereologiche particolarmente sfavorevoli alla dispersione, il che si verifica - di norma - nel periodo invernale. Proprio perciò, il servizio VIA chiedeva l’effettuazione di “una specifica modellazione di ricaduta di tutti gli inquinanti emessi dall’impianto, relativa al worst case” (condizioni metereologiche sfavorevoli) concentrando l’attenzione sui ricettori sensibili.

Il risultato di tale attività è stato ampiamente tranquillizzante, poiché “per quanto attiene al PM10, il contributo della vetreria, nelle condizioni più sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti …risulta non determinante nel peggiorare lo stato qualitativo dell’aria”.

Inoltre, per maggior sicurezza, nel provvedimento sono state dettate prescrizioni assai stringenti (ed efficaci) per limitare le emissioni in atmosfera di inquinanti.

8.8. - Il nono motivo lamenta la mancata valutazione delle osservazioni del “pubblico interessato” in ordine alla criticità dell’area.

Anche per questo motivo, va ribadita la carenza di legittimazione e della ricorrente, avendo titolo a dolersi dell’eventuale omessa valutazione solo chi l’ha presentata.

Il motivo è comunque infondato anche in fatto.

Come è dato constatare scorrendo la relazione istruttoria del 25.7.07, delle osservazioni del signor Settimo Mareno, si è preso atto.

8.9. - Il decimo motivo concerne l’asserita contraddittorietà tra il parere favorevole reso dall’A.S.S. n. 2 Isontina, con altra sua precedente determinazione, con la quale aveva invitato la Regione a “valutare con attenzione l’opportunità di concedere la realizzazione di futuri insediamenti produttivi non solo nell’ottica dell’inquinamento atmosferico…ma anche in considerazione che l’area industriale interessata è già considerata inquinata”; il che avrebbe richiesto la predisposizione di un piano di sviluppo e risanamento dell’intera zona.

Il motivo non ha pregio. Infatti, come risulta dalla documentazione in atti è bensì vero che l’A.S.S. n. 2 con la sua prima determinazione aveva prospettato perplessità sul progetto, tuttavia non aveva espresso alcuna valutazione finale precisa.

Richiesta dal servizio VIA, con atto dell’1.6.07, di chiarire le conclusioni raggiunte, l’A.S.S. n. 2 , con nota del 7.6.07 ha espresso - senza incorrere in alcuna contraddittorietà - un parere sostanzialmente favorevole, con prescrizioni.

8.10. - Con l’undicesimo motivo la ricorrente lamenta la mancata risoluzione del problema dell’aumento del traffico veicolare di mezzi pesanti da e verso l’impianto.

Anche questo motivo va respinto.

La Regione non nega che il problema sussiste, quanto meno in una prima fase, in cui le materie prime utilizzate giungeranno all’impianto via terra; ma precisa che il carico di traffico è destinato a diminuire notevolmente quando i materiali perverranno via mare.

Come risulta dagli atti istruttori, il problema è stato attentamente valutato, e superato, con l’inserimento di una serie di prescrizioni specifiche, tra cui l’obbligo del proponente di redigere un piano per la gestione del traffico, con impegno a rispettare determinate regole e vincoli (che verrà sottoposto alle competenti autorità), e di utilizzare prioritariamente altri mezzi di trasporto, quali navi o treni. Il rispetto di tali prescrizioni viene garantito dai controlli che la Regione può in ogni tempo esercitare e dalle sanzioni che può irrogare.

8.11. - Il motivo n. 12 si appunta sul fatto che la Commissione VIA ha espresso parere favorevole, nonostante la mancata esaustività delle informazioni sulla situazione idrogeologica della zona e sulla compatibilità del prelievo massimo dell’acqua con la potenzialità della falda interessata.

Sul punto, la Regione, premesso che, anche per quanto concerne lo stato delle acque nel territorio regionale mancano dati precisi “se non in termini di stime generiche e non sempre aggiornate”, osserva che, in ragione di ciò, anche chi compila il SIA ha difficoltà a svolgere “particolari studi o implementare simulazioni modellistiche sulla falda di captazione” per stimare una portata massima del prelievo che sia compatibile con la disponibilità idrica del sottosuolo.

In queste condizioni, e con i limiti oggettivi riscontrabili, la Commissione tecnico-consultiva VIA ha ritenuto che l’analisi svolta da Sangalli relativamente alle acque di falda sia adeguata a quanto richiesto dalla normativa in materia di VIA, specie considerato che l’impianto si colloca in zona industriale e che è prevista la realizzazione di un acquedotto da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Aussa Corno che servirà le industrie ivi insediate e ridurrà il prelievo di acqua dalle falde sotterranee..

A ciò vanno aggiunte le puntuali prescrizioni date, per ridurre al minimo gli emungimenti e monitorare costantemente i parametri qualitativi e quantitativi della falda.

8.12. - Il tredicesimo motivo lamenta l’illogicità e la carenza di istruttoria, in tema di mancato recupero dell’energia termica e del relativo impatto sul microclima.

Come precisato dall’Amministrazione, la problematica - con riferimento alla possibilità di recuperare energia dai fumi esausti ad alta temperatura generati dal processo di produzione del vetro - è stata esaminata più volte nel corso dell’istruttoria, una prima in sede di valutazione del progetto proposto (si veda la relazione istruttoria del 25.7.07) e, successivamente, in data 21.11.07, per esaminare le integrazioni documentali sul punto (richieste con nota del 9.8.07) volte a sviluppare un sistema per utilizzare la minor quantità possibile di acqua per il raffreddamento.

L’atto opposto dà conto di ciò e conclude valutando favorevolmente la soluzione prospettata da Sangalli che consiste nel “recupero energetico del calore termico dei fumi in uscita dai camini”. Non appare quindi chiaro da dove la ricorrente tragga la conclusione che il problema della dispersione di calore “non ha trovato benché minima soluzione”, e che la quantità di calore dispersa nell’aria rimarrebbe pressoché inalterata nonostante la realizzazione dell’impianto di recupero di energia dai fumi.

8.13. - Col motivo n. 14, il WWF si duole della mancata puntuale valutazione in merito alla necessità di procedere alla bonifica dell’area, che ricade nel sito di interesse nazionale di Marano e Grado, per cui era in corso la procedura di caratterizzazione.

Si è già precisato che Sangalli, con memoria, ha dimesso un documento del Ministero dell’Ambiente da cui si evince che l’area non ha necessità di essere bonificata.

Il motivo è quindi stato superato in fatto.

8.14. - Col quindicesimo e ultimo motivo, il WWF si duole per l’eccessivo impatto paesaggistico della ciminiera dell’impianto, che, originariamente alta 60 metri, è divenuta, a seguito delle modifiche al progetto introdotte in fase istruttoria, ancora più incombente (80 metri), così come dell’eccessiva visibilità dei capannoni, dato che la struttura sorgerà in un’area di rilevante valore paesaggistico e a grande vocazione turistica. Ritiene, allo scopo, insufficiente la prescrizione volta ad aumentare le piantumazioni arboree intorno all’impianto medesimo.

La doglianza va disattesa.

L’Amministrazione si è posta il problema dell’impatto delle struttura (di dimensioni rilevanti) sul paesaggio, ma ha condivisibilmente ritenuto di poter superare le rilevate criticità alla stregua del carattere industriale dell’area, della mancanza di vincoli paesaggistici e delle misure di mitigazione indicate in progetto. In aggiunta ha dettato ulteriori prescrizioni per ridurre la visibilità dei manufatti.

Alla stregua di quanto sin qui esposto, il ricorso introduttivo va respinto perché infondato in tutti i suoi motivi.

9. - Non diversamente deve concludersi per quanto concerne i motivi aggiunti, con i quali si è impugnata la concessione edilizia rilasciata a Sangalli dal Comune di San Giorgio di Nogaro, per il solo vizio di illegittimità derivata (comunque insussistente, data la totale autonomia tra il provvedimento impugnato col ricorso introduttivo, e cioè la pronuncia favorevole di compatibilità ambientale sul progetto di costruzione di un impianto per la produzione di vetro float, e la concessione edilizia).

Anche i motivi aggiunti vanno dunque respinti.

10. - Sussistono tuttavia giuste ragioni per disporre la totale compensazione, tra le parti tutte, delle spese e competenze di causa.


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso e motivi aggiunti in epigrafe, li respinge.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti tutte.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 28/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere

Rita De Piero, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE                                       IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/03/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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