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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 12 marzo 2009, n. 112
V.I.A. - D.P.R. 12.4.96 - Regioni e Province autonome - Individuazione delle
misure di pubblicità minime - L.R. Friuli Venezia Giulia n. 43/90 - Difformità
rispetto alla disciplina statale - Non configurano diminuzione delle garanzie
partecipative - Contrasto con il D.Lgs. n. 152/2006 - Inconfigurabilità. Il
D.P.R. 12.4.96 (che costituisce l’ “Atto di indirizzo e coordinamento per
l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146,
concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”)
quanto alle misure di pubblicità, all’art. 8, prevede che le “Regioni e Province
Autonome” devono individuare un ufficio ove sono depositati i documenti per la
consultazione del pubblico e stabilire “misure di pubblicità minime” che
prevedano almeno: il deposito del progetto dell’opera, dello studio di impatto
ambientale e della sintesi non tecnica presso gli appositi uffici previamente
individuati e la diffusione di un annuncio su un quotidiano di diffusione
provinciale o regionale. E’ in facoltà delle Regioni ad autonomia differenziata
individuare “ulteriori appropriate forme i pubblicità”. Le misure previste dalla
L.r. 43/90 Friuli Venezia Giulia (pur precedente l’atto di indirizzo) rispettano
dette indicazioni. Né la previsione di alcune difformità (consentita dallo
Statuto di autonomia) rispetto alla disciplina statale (quale ad esempio l’onere
di presentare entro termini prefissati istanza ad hoc alla P.A. al fine di poter
attivamente partecipare al procedimento, l’indicazione delle modalità di
consultazione contenute nell’atto regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale
e non nell’avviso che compare sui giornali, la diversità dei termini per la
partecipazione), può ritenersi una diminuzione delle garanzie partecipative. Lo
stesso può dirsi anche con riferimento al D.Lg. 152/06 (al quale le Regioni
Autonome devono adeguare la propria legislazione), che non contiene, per quanto
concerne la pubblicità, disposizioni con le quali quelle regionali siano in
evidente contrasto. Pres. Corasaniti, Est. De Piero - W.W.F. (avv.ti Ceruti e
Tudor) c. Regione Friuli - Venezia Giulia (avv.ti Bevilacqua e Di Danieli),
Comune di Carlino, Comune di Torviscosa, Comune di San Giorgio di Nogaro (avv.ti
Pascolat e Pesce). T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 12 marzo 2009, n.
112
DIRITTO AMBIENTALE - Accesso alle informazioni ambientali - L.R. Friuli
Venezia Giulia n. 43/90 - Questione di legittimità costituzionale per violazione
dell’art. 117 - Manifesta infondatezza. La questione di legittimità
costituzionale della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 43/90, per violazione
dell’art. 117 Cost., è manifestamente infondata. La materia “ambiente” è infatti
trasversale e la Corte Costituzionale (in specie con la sentenza n. 398/06) ha
riconosciuto che la competenza esclusiva dello Stato non è incompatibile con un
intervento di dettaglio della Regione negli ambiti che le sono propri; l’accesso
alle informazioni ambientali, peraltro, non accede alla materia “ambiente”,
bensì a quella dell’accesso ai documenti, le cui disposizioni non risultano
violate. Pres. Corasaniti, Est. De Piero - W.W.F. (avv.ti Ceruti e Tudor) c.
Regione Friuli - Venezia Giulia (avv.ti Bevilacqua e Di Danieli), Comune di
Carlino, Comune di Torviscosa, Comune di San Giorgio di Nogaro (avv.ti Pascolat
e Pesce). T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 12 marzo 2009, n. 112
TUTELA DELL'AMBIENTE - Accesso alle informazioni ambientali - L.R. Friuli
Venezia Giulia n. 43/90 - Convenzione di Aarhus - Contrasto - Inconfigurabilità.
La L.R. Friuli Venezia Giulia n. 43/90 non appare violare la convenzione di
Aarhus (ratificata con la L. 108/01), sul diritto di accesso alle informazioni
di carattere ambientale. Tale Convenzione ha trovato attuazione in sede
comunitaria con la direttiva CE 2003/4, recepita in Italia con il D.Lg. 195/05,
e che è stata attuata direttamente (per la parte di propria competenza) dalla
Regione Autonoma F. - V.G. con la L.r. 11/05 (riconosciuta conforma a
Costituzione dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 308/06). L’art. 15
affida ai soggetti di cui all’art. 14 (enti locali nonchè enti pubblici, anche
economici) il compito di realizzare le opportune misure organizzative per
garantire la disponibilità e la diffusione delle informazioni ambientali; misure
che - allo stato - nella Regione F. - V.G. sono quelle previste dalla L.r.
43/90. Pres. Corasaniti, Est. De Piero - W.W.F. (avv.ti Ceruti e Tudor) c.
Regione Friuli - Venezia Giulia (avv.ti Bevilacqua e Di Danieli), Comune di
Carlino, Comune di Torviscosa, Comune di San Giorgio di Nogaro (avv.ti Pascolat
e Pesce). T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 12 marzo 2009, n. 112
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.00112/2009 REG.SEN.
N. 00148/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 148 del 2008, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
W.W.F. - Ass. Italiana Per il World Wilde Fund For Nature - Onlus, rappresentata
e difesa dagli avv. Matteo Ceruti e Alessandro Tudor, con domicilio eletto
presso il secondo in Trieste, Galleria Protti 1;
contro
Regione Friuli - Venezia Giulia, rappresentata e difesa dagli avv. Enzo
Bevilacqua e Gianna Di Danieli, domiciliata per legge in Trieste, via Carducci
6; Asl 105 - Bassa Friulana, Asl 102 - Isontina, Comune di Carlino, Comune di
Torviscosa; Comune di San Giorgio di Nogaro, rappresentato e difeso dagli avv.
Roberto Pascolat e Filippo Pesce, con domicilio eletto presso Segreteria
Generale T.A.R. in Trieste, piazza Unita' D'Italia 7;
nei confronti di
Sangalli Vetroitalia S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Lofoco,
con domicilio eletto presso l’avv. Simonetta Rottin in Trieste, via Filzi 8;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Femca Cisl, Filcem Cgil, Uilcem Uil, rappresentati e difesi dall'avv. Michela
Bacchetti, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste,
piazza Unita' D'Italia 7;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della delibera della Giunta regionale della Regione F.- V.G. n. 3213 dd.
21.12.2007, recante pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto di
costruzione di un impianto di produzione vetro float nell'area ZIAC di S.Giorgio
di Nogaro presentato dalla società Sangalli Vetroitalia di Vittorio Veneto;
nonchè del decreto del direttore del servizio VIA della Regione dd. 16.11.2006
n. 2689, dei verbali della Commissione tecnico consultiva VIA dd. 8.8.2007 e del
21.11.2007 ed il parere n. VIA/26/2007; le relazioni istruttorie del Servizio
regionale VIA dd. 14.11.2007; tutti i pareri favorevoli alla VIA espressi da
Amministrazioni locali, organi ed autorità pubbliche, tra cui l'ASS n. 5 "Bassa
Friulana", l'ASS n. 2 "Isontina", i Comuni di Carlino, Torviscosa e San Giorgio
di Nogaro.
Visti i motivi aggiunti depositati in data 21.10.2008, con i quali si impugna il
permesso di costruire dd. 29.8.2008 rilasciato dal Sindaco del Comune di San
Giorgio di Nogaro..
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Friuli - Venezia Giulia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sangalli Vetroitalia S.r.l.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Giorgio di Nogaro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28/01/2009 il dott. Rita De Piero e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Con il ricorso all’esame W.W.F. - Associazione Italiana per il World Wide
Fund for Nature - ONLUS (di seguito: W.W.F.) impugna la deliberazione della
Giunta Regionale n. 3213 del 21.12.07, con la quale è stata pronunciata la
compatibilità ambientale relativamente al progetto per la realizzazione di un
impianto di produzione di vetro float da 600 t/giorno, presentato dalla
controinteressata Sangalli Vetroitalia s.r.l. (di seguito: Sangalli), ed atti
connessi del medesimo procedimento.
2. - In diritto lamenta, quanto alla fase di pubblicità e partecipazione:
1) illegittimità costituzionale della L.r. 43/90, in quanto fornisce minori
garanzie partecipative nella procedura di VIA rispetto a quelle offerte dal
D.P.R. 12.4.96. Violazione dell’art. 6 della Direttiva CE 85/337 e dell’art. 6
della Convenzione di Aarhus;
2) violazione degli artt. 10 e 13 della L.r. 43/90;
3) violazione degli artt. 13 e 16 della L.r. 43/90; del D.P.R. 12.4.96 e della
Convenzione di Aarhus;
quanto alla fase istruttoria della procedura di VIA:
4) violazione degli artt. 13 e 15 della L.r. 43/90; dell’art. 12 del D.P.R.G.
245/96; difetto di istruttoria, omessa acquisizione del parere delle “autorità
interessate”;
5) violazione degli artt. 10, 14 e 16 della L.r. 43/90 e carenza di istruttoria;
quanto al SIA e all’istruttoria tecnica:
6) violazione del combinato disposto dell’art. 5 e dell’all. C della Direttiva
CE 85/337, dell’all. C al D.P.R. 12.4.96, nonché dell’art. 11 della L.r. 43/90,
per omessa considerazione e valutazione delle alternative progettuali;
7) violazione dell’art. 5 del D.P.C.M. 24.12.88; dell’all. C al D.P.R. 12.4.96;
dell’art. 11 della L.r. 43/90 e dell’art. 12 del D.P.G.R. 245/96; carenza di
istruttoria e motivazione;
8) illogicità, contraddittorietà, carenza di istruttoria e motivazione, quanto
al superamento dei limiti di legge relativamente ai parametri: ossido di azoto,
ozono e polveri sottili;
9) violazione dell’art. 16 della L.r. 43/90 e omessa valutazione delle
osservazioni presentate dal pubblico;
10) contraddittorietà intrinseca dei pareri emessi dall’A.S.S. n. 2 Isontina;
11) illogicità, quanto ai problemi di aumento del traffico stradale di mezzi
pesanti;
12) illogicità e carenza di istruttoria, in relazione al prelievo di acqua dalla
falda;
13) illogicità e carenza di istruttoria in merito al mancato recupero
dell’energia termica;
14) travisamento di fatto, contraddittorietà e difetto di motivazione quanto al
parere del Servizio regionale Rifiuti e alla contaminazione del sito;
15) illogicità e contraddittorietà quanto all’impatto paesaggistico
dell’intervento.
2.1. - Con motivi aggiunti, notificati in data 13.10.08, la ricorrente impugna,
solo per illegittimità derivata, anche il permesso di costruire rilasciato a
Sangalli dal Comune di San Giorgio di Nogaro.
3. - Si sono costituiti in giudizio la Regione Friuli - Venezia Giulia e la
controinteressata Sangalli, che puntualmente controdeducono nel merito del
ricorso concludendo per la sua reiezione.
3.1. - Sangalli eccepisce, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per
carenza di legittimazione del W.W.F. che, a tenore di costante giurisprudenza,
in quanto Associazione di protezione ambientale, può ricorrere solo avverso gli
atti amministrativi - ritenuti illegittimi - che compromettano in via immediata
l’ambiente, il che, nella specie non è. Infatti, non vi è neppure un principio
di prova che l’impianto progettato rechi nocumento all’ambiente; né, a tali
fini, rileva la circostanza che l’area ove sorgerà l’impianto si trovi in
prossimità della Laguna di Grado e Marano, sito di interesse comunitario.
4. - E’ presente in giudizio anche l’intimato Comune di San Giorgio di Nogaro,
che, con una puntuale memoria di confutazione, chiede la reiezione del ricorso.
5. - Ancorchè non notificata, si è costituita (senza dispiegare atto di
intervento) - asserendo la propria qualità di controinteressata pretermessa, in
quanto individuata quale “Autorità interessata” dal Servizio V.I.A. regionale -
la Provincia di Udine, che sostiene anch’essa le ragioni della Regione Friuli -
Venezia Giulia e conclude per il rigetto del ricorso.
In limine, ne eccepisce l’inammissibilità per difetto di legittimazione
processuale del W.W.F., in quanto l’art. 15, lett. z) dello Statuto stabilisce
che spetta al Consiglio Nazionale deliberare l’avvio di un’azione giudiziaria.
Nel caso di specie, non risulta dimessa alcuna delibera di tale organo che
autorizzi il Presidente (che ha firmato il mandato) ad impugnare la delibera
oggetto del presente giudizio.
6. - Sono, infine, intervenute - ad opponendum - le organizzazioni sindacali
FEMCA CISL, FILCEM CIGIL e UILCEM – UIL, che espongono il loro preciso interesse
alla conservazione del provvedimento opposto, che consente l’apertura di uno
stabilimento che crea, in un momento di grave crisi, un consistente numero di
posti di lavoro.
Nel merito, osservano che la struttura viene realizzata in zona industriale, che
la lavorazione del vetro non è inquinante e che le emissioni possono essere
adeguatamente contenute e costantemente monitorate.
7. - Tutte le parti presentano ampie memorie di precisazione con cui ampliano e
puntualizzano le già rassegnate conclusioni.
In particolare, Sangalli eccepisce l’inammissibilità dei motivi aggiunti avverso
il permesso di costruire (che è atto autonomo e non consequenziale rispetto al
procedimento di VIA), perché non sorretti da motivi propri, il che mette fuori
gioco il W.W.F. che può agire solo a tutela di interessi ambientali, nel mentre
detto permesso non contrasta con alcuno di essi.
Dimette inoltre un documento da cui si evince che, in esito alla Conferenza di
Servizi indetta dal Ministero dell’Ambiente, si è accertato che il sito ove
verrà collocata la struttura oggetto di intervento non abbisogna di bonifica, il
che rende palese l’infondatezza del motivo di ricorso n. 14.
8. - Il ricorso non è fondato, e ciò consente di prescindere da tutte le
eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti resistenti.
8.1. - Col primo motivo, l’Associazione ricorrente si duole del fatto che la
L.r. 43/90 contenga una disciplina che, a suo dire, limita - rispetto alla legge
statale - i diritti di partecipazione dei cittadini quanto alle “misure di
pubblicità minime” ed ai termini entro cui “chiunque” può presentare
osservazione scritte; con ciò violando le anche le direttive comunitarie.
Solleva inoltre questione di costituzionalità della legge stessa, per violazione
dell’art. 117 della Costituzione.
8.1.1. - Osserva, innanzi tutto, il Collegio che è assai dubbio che il WWF abbia
legittimazione e interesse (personale attuale e diretto) a dolersi di siffatto
vizio, così come di tutti quelli che non riguardano direttamente la sua
posizione di Associazione Ambientalista, bensì il “pubblico interessato”, che è
l’unico a poter censurare le (eventuali) violazioni delle prerogative
procedimentali che influiscono sulla sua partecipazione.
Ma, anche a prescindere da questo, la doglianza è infondata.
Il D.P.R. 12.4.96 (che costituisce l’ “Atto di indirizzo e coordinamento per
l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146,
concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”)
quanto alle misure di pubblicità, all’art. 8, prevede che le “Regioni e Province
Autonome” devono individuare un ufficio ove sono depositati i documenti per la
consultazione del pubblico e stabilire “misure di pubblicità minime” che
prevedano almeno: il deposito del progetto dell’opera, dello studio di impatto
ambientale e della sintesi non tecnica presso gli appositi uffici previamente
individuati e la diffusione di un annuncio su un quotidiano di diffusione
provinciale o regionale.
E’ in facoltà delle Regioni ad autonomia differenziata individuare “ulteriori
appropriate forme i pubblicità”.
Le misure previste dalla L.r. 43/90 (pur precedente l’atto di indirizzo)
rispettano dette indicazioni.
Né la previsione di alcune difformità (consentita dallo Statuto di autonomia)
rispetto alla disciplina statale (quale ad esempio l’onere di presentare entro
termini prefissati istanza ad hoc alla P.A. al fine di poter attivamente
partecipare al procedimento, l’indicazione delle modalità di consultazione
contenute nell’atto regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale e non
nell’avviso che compare sui giornali, la diversità dei termini per la
partecipazione), può ritenersi una diminuzione delle garanzie partecipative.
8.1.2. - Lo stesso può dirsi anche con riferimento al D.Lg. 152/06 (al quale le
Regioni Autonome devono adeguare la propria legislazione), che non contiene, per
quanto concerne la pubblicità, disposizioni con le quali quelle regionali siano
in evidente contrasto.
8.1.3. - Riguardo ai termini, non risultano violate le disposizioni comunitarie
richiamate, che si limitano a richiedere che il termine per la partecipazione
del pubblico sia “ragionevole”.
8.1.4. - Viene eccepita l’illegittimità costituzionale della L.r. 43/90 per
violazione dell’art. 117 della Costituzione.
Sul punto, va condivisa la puntuale difesa della Regione che osserva come la
materia “ambiente” sia trasversale e la Corte Costituzionale (in specie con la
sentenza n. 398/06) abbia riconosciuto che la competenza (oramai) esclusiva
dello Stato non è incompatibile con un intervento di dettaglio della Regione
negli ambiti che le sono propri, e che l’accesso alle informazioni ambientali
non accede alla materia “ambiente”, bensì a quella dell’accesso ai documenti, le
cui disposizioni non risultano violate.
La questione di legittimità costituzionale appare quindi manifestamente
infondata.
8.2. - Col secondo motivo, il WWF lamenta la violazione della stessa legge
regionale 43/90, in quanto l’annuncio del proponente apparso sulla stampa non
informava i cittadini (cioè il “pubblico interessato”) sulle modalità e i
termini per presentare l’istanza di partecipazione la procedimento.
Così non è: l’annuncio del proponente (pubblicato due volte, sui quotidiani “Il
Piccolo” e “Il Messaggero Veneto” di maggior diffusione nella Regione) contiene
infatti tutti gli elementi che lo stesso doveva fornire, come indicati dall’art.
10 della legge.
Precisa la Regione che l’onere di dare le indicazioni asseritamente mancanti
nell’annuncio del proponente (onere che non grava peraltro sullo stesso) è stato
assolto dall’Ente medesimo, con la pubblicazione di ogni utile informazione
anche sul proprio sito.
8.3. - Il terzo motivo eccepisce che neppure il decreto del Direttore del
Servizio VIA pubblicato sul BUR abbia i contenuti informativi minimi per
consentire un’effettiva partecipazione del “pubblico interessato”.
Premesso, ancora una volta, che non si ritiene sussistere né la legittimazione
né l’interesse a questa censura; essa è comunque infondata, posto che dalla
lettura dell’intero provvedimento si evince con chiarezza che esso individua
puntualmente l’oggetto, gli uffici regionali e i Comuni presso cui la
documentazione è stata depositata ed è a disposizione per la consultazione, e i
termini entro i quali ciascuno può prenderne visione.
8.3.1. Non sussiste neppure la violazione della convenzione di Aarhus
(ratificata con la L. 108/01), sul diritto di accesso alle informazioni di
carattere ambientale.
Va precisato, in proposito, che tale Convenzione ha trovato attuazione in sede
comunitaria con la direttiva CE 2003/4, recepita in Italia con il D.Lg. 195/05,
e che è stata attuata direttamente (per la parte di propria competenza) dalla
Regione Autonoma F. - V.G. con la L.r. 11/05 (riconosciuta conforma a
Costituzione dalla Corte Costituzionale con la già ricordata sentenza n.
308/06). L’art. 15 affida ai soggetti di cui all’art. 14 (enti locali nonchè
enti pubblici, anche economici) il compito di realizzare le opportune misure
organizzative per garantire la disponibilità e la diffusione delle informazioni
ambientali; misure che - allo stato - nella Regione F. - V.G. sono quelle
previste dalla L.r. 43/90, puntualmente applicata.
8.4. - Col quarto e quinto motivo la ricorrente si duole del fatto che le
integrazioni al progetto richieste con ordinanza del 9.8.07 e puntualmente
dimesse dalla Ditta proponente - contenenti aggiornamento del progetto stesso e
riformulazione delle stime di impatto ambientale - non siano state inviate alle
Amministrazioni interessate per una nuova espressione dei pareri di competenza,
né sottoposte ad una nuova fase di partecipazione pubblica.
Anche in questo caso va preliminarmente osservato che gli unici soggetti
legittimati a dolersi della compressione delle proprie prerogative sarebbero le
Amministrazioni interessate ed il “pubblico interessato”, non certo
l’Associazione ricorrente.
I motivi sono comunque infondati: infatti, le integrazione cui si riferisce la
ricorrente sono state chieste dalla Commissione tecnico-consultiva VIA allo
scopo di dimostrare con maggior puntualità (alla Commissione stessa) che
nell’impianto si sarebbero utilizzate le migliori tecnologie e ridotti i
prelievi di acqua.
Non comportando le puntualizzazioni richieste una sostanziale modifica del
progetto (peraltro meramente affermata dal WWF) non sussisteva alcun obbligo di
rinnovare i pareri già resi o addirittura l’intera fase di pubblicità
8.5. - Il motivo n. 6 (alla cui definizione la ricorrente è per certo
legittimata ed ha concreto interesse, in quanto concerne asserite carenze
progettuali idonee ad influire direttamente sul bene ambiente), lamenta che nel
progetto sia mancata - per espressa ammissione di Sangalli - “una descrizione
sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con
indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto
ambientale”.
La censura è infondata in fatto. Invero, Sangalli, sia nello studio di impatto
ambientale, sia nelle successive integrazioni, ha dato contezza di alcune
differenti alternative “di carattere impiantistico e progettuale”, oltre che
della c.d. “opzione zero” (non realizzazione del progetto).
Nel SIA vi è infatti un apposito paragrafo (il n. 1.4) ove si dà conto di aver
preso in esame altre possibili localizzazioni e diverse modalità realizzative.
8.6. - Il settimo motivo riprende gli argomenti del parere negativo espresso
dalla Provincia di Gorizia, che censura una “grave carenza del SIA” in merito
alle informazione sulla qualità dell’aria “ante operam”. Ci si duole del fatto
che i dati dell’ARPA sarebbero stati riportati in modo parziale e omissivo; che
tale carenza non avrebbe potuto essere colmata dalle misurazioni - peraltro
asseritamente insufficienti - effettuate da Sangalli stessa, e che “i modelli di
dispersione degli inquinanti utilizzati per le simulazioni non risultavano
validati”. Detta carenza veniva ritenuta sussistente anche dopo il deposito
della relazione integrativa dimessa dalla Ditta nell’aprile 2007.
Che la lacuna non sia mai stata colmata è testimoniato (secondo la
prospettazione della ricorrente) dal fatto che nella seduta finale della
Commissione tecnico-consultiva VIA del 21.11.07 un componente ha espresso voto
contrario proprio in ragione dell’insufficienza di dati sulla qualità dell’aria
e che lo stesso provvedimento impugnato ne dà atto
Anche questo motivo va respinto, alla stregua delle puntuali difese esperite
della Regione.
Osserva la resistente che la mancanza di dati del tutto precisi sulla qualità
dell’aria effettivamente sussiste, e riguarda l’intero territorio regionale, ma
di ciò non può certamente farsi carico al proponente, che, alla luce dei dati
“disponibili e validati” delle centraline ARPA di San Giorgio di Nogaro e
Torviscosa, integrati con i risultati delle analisi effettuate con modelli
matematici, ha valutato lo stato qualitativo dell’area in modo accurato e
comunque sufficiente ai fini de quibus.
Viene infatti precisato nell’atto opposto che Sangalli ha “correttamente
valutato i principali ricettori sensibili presenti nell’intorno dell’impianto;
…sviluppato - su più scenari progettuali - diverse simulazioni modellistiche di
ricadute al suolo degli inquinanti NOx, SO2 e polveri totali emesse dalla
vetreria; …fornito considerazioni e valutazioni sullo stato dell’aria ante
operam basate principalmente sui dati di rilevamento di cui alle centraline ARPA
di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa”; confrontato i risultati delle
simulazioni con i dati delle centraline e con i limiti normativi di cui al D.M.
60/02 e stimato le ricadute sulla matrice “acque lagunari”.
Quanto ai modelli matematici utilizzati (DIMULA e ISC) essi risultano,
rispettivamente, il primo sviluppato dall’ENEA e incluso nell’elenco dei modelli
consigliati dall’APAT, e il secondo proposto ed utilizzato dall’EPA, organismo
di indiscusso prestigio.
8.7. - L’ottavo motivo censura l’illegittimità della positiva valutazione VIA
nonostante siano state riscontrate particolari criticità dell’area destinata
all’intervento, a causa di alcuni inquinanti atmosferici, ed esattamente: ossidi
di azoto, polveri sottili e ozono.
Osserva giustamente la Regione che la disciplina delle emissioni in atmosfera -
che mira alla “regolazione dell’inquinamento” - ha come obiettivo di contenerlo
entro limiti ritenuti accettabili; il che, per quanto qui rileva, significa non
che tutte le attività potenzialmente inquinanti debbono essere vietate, ma che
possono essere consentite, valutata la loro capacità di non indurre il
superamento dei limiti prefissati.
Nelle proprie difese (che non giova riportare integralmente) la Regione dimostra
(né la ricorrente è stata in grado di confutare le conclusioni raggiunte) che -
con riferimento ai dati forniti dalle centraline di San Giorgio di Nogaro e
Torviscosa - il parametro SO2 (zolfo) sia sotto il profilo della tutela della
salute umana che degli ecosistemi, è “nettamente al di sotto dei limiti di cui
al D.M. 80/02”; i parametri NO2 e NOx, in relazione alla tutela della salute
umana e della vegetazione, si collocano “sufficientemente al di sotto dei limiti
normativi di cui al D.M. 60/02”; quanto alle polveri sottili (parametro PM10 di
cui al D.M. 60/02), il D.M. - per la protezione della salute umana - prevede che
il limite non sia superato per non più di 35 volte nell’anno civile. Nel caso di
specie tale valore non è superato, per cui, in relazione a questo parametro, non
si può parlare di criticità dell’aria. Anche per il Benzene risulta rispettato
il limite “con un buon margine di sicurezza”.
Queste conclusioni risultano ampiamente confermate dal Rapporto dell’ARPA, che
però precisava, per quanto concerne le polveri sottili, che le più alte
concentrazioni di questo inquinante si registravano in concomitanza con
condizioni metereologiche particolarmente sfavorevoli alla dispersione, il che
si verifica - di norma - nel periodo invernale. Proprio perciò, il servizio VIA
chiedeva l’effettuazione di “una specifica modellazione di ricaduta di tutti gli
inquinanti emessi dall’impianto, relativa al worst case” (condizioni
metereologiche sfavorevoli) concentrando l’attenzione sui ricettori sensibili.
Il risultato di tale attività è stato ampiamente tranquillizzante, poiché “per
quanto attiene al PM10, il contributo della vetreria, nelle condizioni più
sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti …risulta non determinante nel
peggiorare lo stato qualitativo dell’aria”.
Inoltre, per maggior sicurezza, nel provvedimento sono state dettate
prescrizioni assai stringenti (ed efficaci) per limitare le emissioni in
atmosfera di inquinanti.
8.8. - Il nono motivo lamenta la mancata valutazione delle osservazioni del
“pubblico interessato” in ordine alla criticità dell’area.
Anche per questo motivo, va ribadita la carenza di legittimazione e della
ricorrente, avendo titolo a dolersi dell’eventuale omessa valutazione solo chi
l’ha presentata.
Il motivo è comunque infondato anche in fatto.
Come è dato constatare scorrendo la relazione istruttoria del 25.7.07, delle
osservazioni del signor Settimo Mareno, si è preso atto.
8.9. - Il decimo motivo concerne l’asserita contraddittorietà tra il parere
favorevole reso dall’A.S.S. n. 2 Isontina, con altra sua precedente
determinazione, con la quale aveva invitato la Regione a “valutare con
attenzione l’opportunità di concedere la realizzazione di futuri insediamenti
produttivi non solo nell’ottica dell’inquinamento atmosferico…ma anche in
considerazione che l’area industriale interessata è già considerata inquinata”;
il che avrebbe richiesto la predisposizione di un piano di sviluppo e
risanamento dell’intera zona.
Il motivo non ha pregio. Infatti, come risulta dalla documentazione in atti è
bensì vero che l’A.S.S. n. 2 con la sua prima determinazione aveva prospettato
perplessità sul progetto, tuttavia non aveva espresso alcuna valutazione finale
precisa.
Richiesta dal servizio VIA, con atto dell’1.6.07, di chiarire le conclusioni
raggiunte, l’A.S.S. n. 2 , con nota del 7.6.07 ha espresso - senza incorrere in
alcuna contraddittorietà - un parere sostanzialmente favorevole, con
prescrizioni.
8.10. - Con l’undicesimo motivo la ricorrente lamenta la mancata risoluzione del
problema dell’aumento del traffico veicolare di mezzi pesanti da e verso
l’impianto.
Anche questo motivo va respinto.
La Regione non nega che il problema sussiste, quanto meno in una prima fase, in
cui le materie prime utilizzate giungeranno all’impianto via terra; ma precisa
che il carico di traffico è destinato a diminuire notevolmente quando i
materiali perverranno via mare.
Come risulta dagli atti istruttori, il problema è stato attentamente valutato, e
superato, con l’inserimento di una serie di prescrizioni specifiche, tra cui
l’obbligo del proponente di redigere un piano per la gestione del traffico, con
impegno a rispettare determinate regole e vincoli (che verrà sottoposto alle
competenti autorità), e di utilizzare prioritariamente altri mezzi di trasporto,
quali navi o treni. Il rispetto di tali prescrizioni viene garantito dai
controlli che la Regione può in ogni tempo esercitare e dalle sanzioni che può
irrogare.
8.11. - Il motivo n. 12 si appunta sul fatto che la Commissione VIA ha espresso
parere favorevole, nonostante la mancata esaustività delle informazioni sulla
situazione idrogeologica della zona e sulla compatibilità del prelievo massimo
dell’acqua con la potenzialità della falda interessata.
Sul punto, la Regione, premesso che, anche per quanto concerne lo stato delle
acque nel territorio regionale mancano dati precisi “se non in termini di stime
generiche e non sempre aggiornate”, osserva che, in ragione di ciò, anche chi
compila il SIA ha difficoltà a svolgere “particolari studi o implementare
simulazioni modellistiche sulla falda di captazione” per stimare una portata
massima del prelievo che sia compatibile con la disponibilità idrica del
sottosuolo.
In queste condizioni, e con i limiti oggettivi riscontrabili, la Commissione
tecnico-consultiva VIA ha ritenuto che l’analisi svolta da Sangalli
relativamente alle acque di falda sia adeguata a quanto richiesto dalla
normativa in materia di VIA, specie considerato che l’impianto si colloca in
zona industriale e che è prevista la realizzazione di un acquedotto da parte del
Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Aussa Corno che servirà le industrie
ivi insediate e ridurrà il prelievo di acqua dalle falde sotterranee..
A ciò vanno aggiunte le puntuali prescrizioni date, per ridurre al minimo gli
emungimenti e monitorare costantemente i parametri qualitativi e quantitativi
della falda.
8.12. - Il tredicesimo motivo lamenta l’illogicità e la carenza di istruttoria,
in tema di mancato recupero dell’energia termica e del relativo impatto sul
microclima.
Come precisato dall’Amministrazione, la problematica - con riferimento alla
possibilità di recuperare energia dai fumi esausti ad alta temperatura generati
dal processo di produzione del vetro - è stata esaminata più volte nel corso
dell’istruttoria, una prima in sede di valutazione del progetto proposto (si
veda la relazione istruttoria del 25.7.07) e, successivamente, in data 21.11.07,
per esaminare le integrazioni documentali sul punto (richieste con nota del
9.8.07) volte a sviluppare un sistema per utilizzare la minor quantità possibile
di acqua per il raffreddamento.
L’atto opposto dà conto di ciò e conclude valutando favorevolmente la soluzione
prospettata da Sangalli che consiste nel “recupero energetico del calore termico
dei fumi in uscita dai camini”. Non appare quindi chiaro da dove la ricorrente
tragga la conclusione che il problema della dispersione di calore “non ha
trovato benché minima soluzione”, e che la quantità di calore dispersa nell’aria
rimarrebbe pressoché inalterata nonostante la realizzazione dell’impianto di
recupero di energia dai fumi.
8.13. - Col motivo n. 14, il WWF si duole della mancata puntuale valutazione in
merito alla necessità di procedere alla bonifica dell’area, che ricade nel sito
di interesse nazionale di Marano e Grado, per cui era in corso la procedura di
caratterizzazione.
Si è già precisato che Sangalli, con memoria, ha dimesso un documento del
Ministero dell’Ambiente da cui si evince che l’area non ha necessità di essere
bonificata.
Il motivo è quindi stato superato in fatto.
8.14. - Col quindicesimo e ultimo motivo, il WWF si duole per l’eccessivo
impatto paesaggistico della ciminiera dell’impianto, che, originariamente alta
60 metri, è divenuta, a seguito delle modifiche al progetto introdotte in fase
istruttoria, ancora più incombente (80 metri), così come dell’eccessiva
visibilità dei capannoni, dato che la struttura sorgerà in un’area di rilevante
valore paesaggistico e a grande vocazione turistica. Ritiene, allo scopo,
insufficiente la prescrizione volta ad aumentare le piantumazioni arboree
intorno all’impianto medesimo.
La doglianza va disattesa.
L’Amministrazione si è posta il problema dell’impatto delle struttura (di
dimensioni rilevanti) sul paesaggio, ma ha condivisibilmente ritenuto di poter
superare le rilevate criticità alla stregua del carattere industriale dell’area,
della mancanza di vincoli paesaggistici e delle misure di mitigazione indicate
in progetto. In aggiunta ha dettato ulteriori prescrizioni per ridurre la
visibilità dei manufatti.
Alla stregua di quanto sin qui esposto, il ricorso introduttivo va respinto
perché infondato in tutti i suoi motivi.
9. - Non diversamente deve concludersi per quanto concerne i motivi aggiunti,
con i quali si è impugnata la concessione edilizia rilasciata a Sangalli dal
Comune di San Giorgio di Nogaro, per il solo vizio di illegittimità derivata
(comunque insussistente, data la totale autonomia tra il provvedimento impugnato
col ricorso introduttivo, e cioè la pronuncia favorevole di compatibilità
ambientale sul progetto di costruzione di un impianto per la produzione di vetro
float, e la concessione edilizia).
Anche i motivi aggiunti vanno dunque respinti.
10. - Sussistono tuttavia giuste ragioni per disporre la totale compensazione,
tra le parti tutte, delle spese e competenze di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia,
definitivamente pronunciando sul ricorso e motivi aggiunti in epigrafe, li
respinge.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti tutte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 28/01/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere
Rita De Piero, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/03/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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