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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 12 marzo 2009, n. 163
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Disciplina delle emissioni in atmosfera - Finalità
- Regolazione dell’inquinamento. La disciplina delle emissioni in atmosfera
- che mira alla “regolazione dell’inquinamento” - ha come obiettivo di
contenerlo entro limiti ritenuti accettabili; il che significa non che tutte le
attività potenzialmente inquinanti debbono essere vietate, ma che possono essere
consentite, valutata la loro capacità di non indurre il superamento dei limiti
prefissati. Pres. Corasaniti, Est. De Piero - Comune di Marano Lagunare (avv.
Tudor) c. Regione Friuli-Venezia Giulia (avv.ti Bevilacqua e Di Danieli).
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 12 marzo 2009, n. 163
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.00163/2009 REG.SEN.
N. 00170/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 170 del 2008, proposto da:
Comune di Marano Lagunare, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Tudor,
con domicilio eletto presso lo stesso, in Trieste, Galleria Protti n. 1;
contro
Regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentata e difesa dagli avv. Enzo Bevilacqua
e Gianna Di Danieli, domiciliata per legge in Trieste, via Carducci 6; Asl 105 -
Bassa Friulana, Asl 102 - Isontina, Comune di San Giorgio di Nogaro, Comune di
Carlino, Comune di Torviscosa, Comune di Terzo di Aquileia, Comune di Grado,
Comune di Porpetto, Provincia di Gorizia; Provincia di Udine, rappresentata e
difesa dall'avv. Massimiliano Aita, con domicilio eletto presso Segreteria
Generale T.A.R. in Trieste, piazza Unita' D'Italia n. 7;
nei confronti di
Sangalli Vetroitalia S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Lofoco,
con domicilio eletto presso l’avv. Simonetta Rottin, in Trieste, via Filzi n. 8;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Femca Cisl, Filcem Cgil, Uilcem Uil, rappresentati e difesi dall'avv. Michela
Bacchetti, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale T.A.R. in Trieste,
piazza Unita' D'Italia n. 7;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della delibera della Giunta Regionale dd. 21.12.2007, recante pronuncia di
compatibilità ambientale sul progetto di costruzione di un impianto di
produzione di vetro float nell'area ZIAC di S.Giorgio di Nogaro presentato dalla
società Sangalli Vetroitalia S.r.l.;
dei verbali della Commissione tecnico consultiva VIA dd. 8.8.2007 e 21.11.2007
nonchè del parere VIA/26/2007 espresso dalla medesima Commissione; delle
relazioni istruttorie del Servizio regionale dd. 14.11.2007; di tutti i pareri
favorevoli alla VIA espressi da amministrazioni locali,organi ed autorità
pubbliche.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Friuli - Venezia Giulia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sangalli Vetroitalia S.r.l.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Udine;
Visto l’atto di intervento ad opponendum di Femca Cisl, Filcem Cgil, Uilcem Uil;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28/01/2009 il cons. Rita De Piero e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Con il ricorso all’esame, il Comune di Marano Lagunare - nella sua qualità
di “Autorità Interessata” che ha partecipato alla procedura di VIA riguardante
la realizzazione di un impianto di produzione di vetro float da 600 t/giorno,
presentato dalla controinteressata Sangalli Vetroitalia s.r.l. (di seguito:
Sangalli) - impugna la delibera della Giunta regionale n. 3213 del 21.12.07 che
pronuncia la compatibilità ambientale del progetto, ed atti connessi.
1.1. - Dopo aver accuratamente descritto l’iter procedimentale e i suoi singoli
momenti (ivi compreso il contenuto dei pareri espressi dalle Autorità chiamate a
pronunciarsi sulla vicenda), conclude per l’illegittimità della valutazione
positiva cui è giunta la Regione, deducendo i seguenti motivi:
1) carenza di presupposti e di istruttoria. Violazione degli artt. 13 e 15 della
L.r. 43/90 e dell’art. 12 del D.P.G.R. 245/96, per omessa acquisizione del
parere delle autorità interessate sulle integrazioni progettuali del SIA;
2) violazione del combinato disposto dell’art. 5 dell’All. IV alla Dir n.
337/85, dell’All. C del D.P.R. 12.4.96, e dell’art. 11 della L.r. 43/90, per
omessa valutazione delle alternative progettuali.
3) Violazione dell’art. 5 del D.P.C.M. 24.12.88, dell’All. C al D.P.R. 12.4.96 e
dell’art. 12 del D.P.G.R. 246/96. Carenza di istruttoria e motivazione.
4) Illogicità, contraddittorietà, carenza di presupposti, di istruttoria e di
motivazione, quanto allo stato dell’aria.
5) Illogicità e carenza di istruttoria quanto al mancato recupero dell’energia
termica e dell’impatto sul microclima locale.
6) Travisamento di fatto, contraddittorietà e difetto di motivazione quanto al
parere negativo del Servizio Gestione Rifiuti in merito all’inquinamento del
sito di interesse nazionale (inquinato) di Grado e Marano
7) Illogicità e contraddittorietà quanto all’impatto paesaggistico
dell’intervento.
2. - L’Amministrazione regionale, costituita, puntualmente controdeduce nel
merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.
3. - Si è costituita anche la controinteressata Sangalli Vetroitalia s.r.l., che
insiste per il rigetto del ricorso dopo aver precisato, con memoria, quanto al
motivo n. 6, che l’area di cui si controverte è stata restituita agli usi
legittimi (senza necessità di bonifica) in esito ad una Conferenza di Servizi
indetta dal Ministero dell’Ambiente.
In limine, eccepisce l’improcedibilità del ricorso (per sopravvenuta carenza di
interesse o per prestata acquiescenza) per non aver il ricorrente Comune
impugnato il permesso di costruire - medio tempore rilasciato dal Comune di San
Giorgio di Nogaro - né “gli esiti delle conferenze di servizi istruttoria e
decisoria alle quali pure era stato invitato”.
4. - E’ presente in giudizio anche la Provincia di Udine, che, dopo aver
eccepito l’irricevibilità del ricorso (insussistente, dato che il 60° giorno
veniva a cadere il 23.3.09, festivo, in quanto corrispondete alla Pasqua), ne
chiede la reiezione.
5. - Sono intervenute - ad opponendum - le organizzazioni sindacali FEMCA CISL,
FILCEM CIGIL e UILCEM – UIL, che espongono il loro preciso interesse alla
conservazione dei provvedimenti opposti, che consentono l’apertura di uno
stabilimento che crea, in un momento di grave crisi, un consistente numero di
posti di lavoro.
Nel merito, osservano che la struttura viene realizzata in zona industriale, che
la lavorazione del vetro non è inquinante e che le emissioni possono essere
adeguatamente contenute e costantemente monitorate.
6. - Tutte le parti hanno presentato memorie di precisazione con cui ampliano e
puntualizzano le già rassegnate conclusioni.
7. - Il ricorso non è fondato, e ciò consente di prescindere da tutte le
eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti resistenti.
7.1. - Col primo motivo, il Comune ricorrente si duole del fatto che le
integrazioni richieste dal Servizio VIA in data 9.8.07 (e prontamente dimesse da
Sangalli), con le quali si è asseritamente aggiornato il progetto presentato e
si sono riformulate le stime di impatto ambientale, non siano state inviate alle
“Amministrazioni Interessate” (tra cui lo stesso Comune di Marano Lagunare) per
l’espressione dei pareri di competenza, con ciò violando le regole che governano
la fase istruttoria della procedura di VIA, contenute negli artt. 13 e 15 della
L.r. 143/90 e 12 del D.P.R.G. 256/96.
7.1.1. - Come correttamente precisa la Regione, le integrazione di cui si
controverte (che la P.A. ha sempre facoltà di richiedere, purchè non siano
violative di termini procedurali perentori) non sono intervenute nella fase -
disciplinata dall’art. 15 - in cui le “Amministrazioni Interessate” sono
chiamate ad esprimere il proprio parere sul progetto (il che è puntualmente
avvenuto), bensì una successiva fase del procedimento.
Infatti, tali integrazioni (o meglio, viene precisato: “puntualizzazioni e
approfondimenti”) sono state richieste dalla Commissione tecnico-consultiva VIA,
al fine di poter esprimere il proprio parere, risolvendo ogni possibile dubbio
(con specifico riferimento al principio di precauzione) su alcuni aspetti, non
del progetto in sé, ma del più ampio contesto ambientale in cui la struttura
doveva collocarsi, ed esattamente con riferimento ai prelievi di acqua dalle
sottostanti falde e all’adozione delle migliori tecniche in rapporto al NO2 ed
al traffico.
Si tratta, quindi, di elementi in parte già esaminati dalle Amministrazioni
interessate, in parte estranei alla valutazione “sull’opera proposta” che le
stesse sono chiamate ad effettuare ex art. 15 della L.r. 43/90.
Sull’Amministrazione procedente non gravava alcun obbligo di sottoporre alle
“Amministrazioni Interessate” questi ulteriori approfondimenti.
7.2. - Col secondo motivo si deduce la mancanza, nel SIA, di alternative
progettuali e della stessa “alternativa zero”.
7.2.1. - La censura è infondata in fatto. Invero, Sangalli, sia nello studio di
impatto ambientale, sia nelle successive integrazioni, ha dato contezza di
alcune differenti alternative “di carattere impiantistico e progettuale”, oltre
che della c.d. “opzione zero” (non realizzazione del progetto).
Nel SIA vi è infatti un apposito paragrafo (il n. 1.4) ove si dà conto di aver
preso in esame altre possibili localizzazioni e diverse modalità realizzative.
7.3. - Il terzo motivo lamenta diffuse carenze del progetto presentato da
Sangalli (carenze che hanno indotto il Comune ricorrente, cosi come anche la
Provincia di Gorizia, ad emettere per ben due volte parere negativo) avuto
riguardo alle emissioni in atmosfera, in specie perché i dati su cui si basa il
progetto sono parziali e omissivi e non risultano essere stati colmati dalle
misurazioni attuate dal proponente, che avrebbe anche utilizzato modelli
matematici non validati.
Con il quarto motivo, che può essere congiuntamente disaminato, il ricorrente si
duole che il progetto sia stato giudicato compatibile con l’ambiente nonostante
nel corso del procedimento siano state segnalate particolari criticità in specie
per quanto concerne alcuni inquinanti atmosferici, in specie: ossidi di azoto,
ozono e polveri sottili.
Inoltre, le prescrizioni imposte dalla Regione sarebbero insufficienti.
7.3.1. - Motivi del tutto analoghi sono già stati respinti nel ricorso n.
148/08, proposto dal WWF, con argomentazioni da cui il Collegio non ravvisa
ragioni per discostarsi.
Si è infatti osservato che, come giustamente ribadito dalla Regione, la
disciplina delle emissioni in atmosfera - che mira alla “regolazione
dell’inquinamento” - ha come obiettivo di contenerlo entro limiti ritenuti
accettabili; il che, per quanto qui rileva, significa non che tutte le attività
potenzialmente inquinanti debbono essere vietate, ma che possono essere
consentite, valutata la loro capacità di non indurre il superamento dei limiti
prefissati.
Nelle proprie difese (che non giova riportare integralmente) la Regione ha
dimostrato che - con riferimento ai dati forniti dalle centraline di San Giorgio
di Nogaro e Torviscosa - il parametro SO2 (zolfo) sia sotto il profilo della
tutela della salute umana che degli ecosistemi, è “nettamente al di sotto dei
limiti di cui al D.M. 80/02”; i parametri NO2 e NOx, in relazione alla tutela
della salute umana e della vegetazione, si collocano “sufficientemente al di
sotto dei limiti normativi di cui al D.M. 60/02”; quanto alle polveri sottili
(parametro PM10 di cui al D.M. 60/02), il D.M. - per la protezione della salute
umana - prevede che il limite non sia superato più di 35 volte nell’anno civile.
Nel caso di specie tale valore non è superato, per cui, in relazione a questo
parametro, non si può parlare di criticità dell’aria. Anche per il Benzene
risulta rispettato il limite “con un buon margine di sicurezza”.
Queste conclusioni risultano confermate dal Rapporto dell’ARPA, che però
precisava, per quanto concerne le polveri sottili, che le più alte
concentrazioni di questo inquinante si registravano in concomitanza con
condizioni metereologiche particolarmente sfavorevoli alla dispersione, il che
si verifica - di norma - nel periodo invernale. Proprio perciò, il servizio VIA
ha richiesto l’effettuazione di “una specifica modellazione di ricaduta di tutti
gli inquinanti emessi dall’impianto, relativa al worst case” (condizioni
metereologiche sfavorevoli) concentrando l’attenzione sui ricettori sensibili.
Il risultato di tale attività è stato ampiamente tranquillizzante, poiché “per
quanto attiene al PM10, il contributo della vetreria, nelle condizioni più
sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti …risulta non determinante nel
peggiorare lo stato qualitativo dell’aria”.
Inoltre, per maggior sicurezza, nel provvedimento sono state dettate
prescrizioni assai stringenti (ed efficaci) per limitare le emissioni in
atmosfera di inquinanti.
7.3.2. - Il Comune ha lamentato anche la mancanza di uno studio specifico in
ordine agli effetti delle emissioni provenienti dall’impianto sul territorio
maranese, e la mancata collocazione di una centralina di rilevamento.
Precisa, in proposito, la Regione che il Comune di Marano Lagunare dista
dall’area ove sorgerà la vetreria circa cinque chilometri e che i risultati
dell’analisi modellistica escludono, proprio in ragione di tale distanza, che il
territorio comunale possa essere interessato dalle emissioni dell’impianto.
Peraltro, per maggior garanzia, tra le prescrizioni vi è anche quella che impone
a Sangalli di installare (prima dell’inizio delle lavorazioni) una o più
centraline di monitoraggio per verificare costantemente la qualità dell’aria.
7.4. - Il quinto motivo concerne la asseritamente scarsa attenzione dedicata al
recupero dell’energia termica (ritenuto inadeguato) e il suo impatto sul
microclima locale.
Anche questo motivo va disatteso.
Osserva la resistente Regione che il problema della dispersione di calore
nell’area e del recupero di energia termica è stato attentamente valutato in
sede istruttoria, tanto che l’ASS n. 2 Isontina (Autorità interessata) aveva
espresso parere favorevole in merito ad entrambe le ipotesi di recupero
dell’energia termica per ottenere energia elettrica formulate dalla proponente
Sangalli, consigliando di adottare “quella più favorevole in termini di costi -
benefici”. La Commissione aveva ulteriormente approfondito la problematica
chiedendo integrazioni documentali (dato che il progetto prevedeva l’emungimento
di acque di falda per il raffreddamento). Poiché la Commissione aveva valutato
positivamente le precisazioni rese dall’interessata, l’atto finale -
correttamente - approva anche questa parte del progetto.
Per quanto concerne l’influsso negativo generato del calore emesso dall’impianto
sul microclima locale e la sua ricaduta sull’area limitrofa (che è Sito di
Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale), basta ricordare che il
Servizio Tutela Ambienti Natura e Fauna, preposto ad effettuare tale
valutazione, si è espresso favorevolmente ritenendo che “l’impianto non
determini una incidenza negativa e non contrasti con gli obiettivi di
conservazione del sito”, in specie con riferimento alle prescrizioni puntuali
inserite nel provvedimento finale.
7.5. - Col sesto motivo il Comune lamenta la necessità di previa bonifica
dell’area, che sarebbe inquinata e quindi non idonea.
Si è già precisato che, con memoria, la controinteressata Sangalli ha
significato che l’area di cui si controverte è stata restituita agli usi
legittimi (senza necessità di bonifica), in esito ad una Conferenza di Servizi
indetta dal Ministero dell’ambiente.
7.6. - Con l’ultimo motivo il Comune lamenta l’eccessivo impatto visivo del
manufatto e, in specie, della ciminiera, che - inizialmente progettata con
un’altezza di 60 metri - è stata innalzata a 80.
Il motivo non può trovare accoglimento. La valutazione in merito alla
compatibilità paesaggistica è ampiamente discrezionale e può essere sindacata
solo per palese irragionevolezza, nella specie non riscontrabile, dato che la
valutazione favorevole ha tenuto presente che l’impianto è destinato a sorgere
in area urbanisticamente qualificata industriale, priva di vincoli di carattere
paesaggistico e esterna ai siti di interesse. Inoltre, onde rendere il manufatto
meno “evidente”, sono state previste (dal proponente) adeguate misure
mitigative.
L’innalzamento della ciminiera, poi, è stato suggerito dalla stessa ASS n. 2
Isontina, quale misura idonea a migliorare le emissioni in atmosfera e la
ricaduta al suolo degli inquinanti.
In definitiva, il ricorso va respinto.
8. - Sussistono tuttavia giuste ragioni per disporre la totale compensazione,
tra le parti tutte, delle spese e competenze di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti tutte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 28/01/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere
Rita De Piero, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/03/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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