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T.A.R. FRIULI - VENEZIA GIULIA, Sez.I - 24 aprile 2009, n. 280
RIFIUTI - Provvedimento di localizzazione di una discarica - Comune
interessato - Legittimazione all’impugnazione - Presupposti - Pregiudizio
effettivo. In materia di smaltimento di rifiuti la legittimazione
all'impugnazione del provvedimento di localizzazione di una discarica viene
normalmente riconosciuta ai Comuni nel cui territorio l'impianto dovrebbe essere
collocato subordinatamente alla dimostrazione di un effettivo pregiudizio che
detta discarica sarebbe in grado di arrecare nell’ambito territoriale di
rispettiva competenza (cfr. Cons. St., Sez. V, 2 ottobre 2006 n. 5713 e Cons. St.,
V, 14 aprile 2008, n. 1725). A maggior ragione, anche i Comuni viciniori devono
fornire elementi concreti atti a dare prova della idoneità della discarica a
produrre disagi e conseguenze negative sulla salute della popolazione. Pres.
Corasaniti, Est. De Piero - Comune di Gonars (avv Giadrossi) c. Provincia di
Udine (n.c.). T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 24/04/2009, n.
280
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00280/2009 REG.SEN.
N. 00436/1998 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 436 del 1998, proposto da:
Comune di Gonars, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Giadrossi, con
domicilio eletto presso Alessandro Giadrossi Avv. in Trieste, via S. Caterina Da
Siena 5;
contro
Provincia di Udine;
nei confronti di
Ferriere Nord S.p.A., rappresentato
e difeso dagli avv. Mario Marino, Giuseppe Sbisa', con domicilio eletto presso
Giuseppe Sbisa' Avv. in Trieste, via Donota 3;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
l'esecuzione della sentenza del TAR
FVG dd. 17.11.2008 relativa ad annullamento parziale del Piano di Utilizzazione
del Demanio Marittimo (PUD) del FVG, esecutiva e non sospesa dal Consiglio di
Stato..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ferriere Nord S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/03/2009 il dott. Vincenzo Farina e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, rubricato
al n. 436/98, il Comune di Gonars (UD), in persona del Sindaco pro tempore,
ha chiesto l’annullamento:
a) del provvedimento della Provincia di Udine, n. 64/9 8 del 4 marzo 1998, con
il quale è stato approvato il progetto per la realizzazione di una discarica di
seconda categoria tipo B), per rifiuti speciali;
b) in parte qua, del Piano della Provincia di Udine per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, assimilabili agli urbani e dei rifiuti non tossici e
nocivi, approvato in data 20 dicembre 1993 - art. 11 - laddove prevede una
specifica deroga alle distanze precedentemente individuate, nell’ipotesi di
stoccaggio di alcuni rifiuti;
c) di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguenziale rispetto a
quello suindicato.
Il ricorrente esordisce ricordando che il 10 novembre 1995 la ditta Ferriere
Nord S.p.A. di Osoppo presentava domanda di approvazione di un progetto di
ripristino ambientale di una cava mediante l’autorizzazione alla costruzione e
gestione di una discarica di II categoria, tipo B, da ubicarsi nei comuni di S.
Maria La Longa e Bicinicco (entrambi in provincia di Udine): discarica destinata
a ricevere i seguenti rifiuti: scorie di fonderia, ceneri, ecc.
La discarica proposta - continua l’istante - dista non oltre 200 metri a nord
del territorio del Comune di Gonars e solamente a 900 metri a nord est
dell’abitato di Ontagnano. L’Amministrazione Comunale di Gonars, venuta a sapere
della domanda presentata dalle Ferriere Nord, richiedeva alla Provincia di
Udine, in data 7 giugno 1996, copia del progetto della discarica, al fine di
poter partecipare al procedimento di approvazione della stessa, anche con
l’espressione di un proprio parere: la Provincia di Udine comunicava al Comune
di Gonars, in data 5 luglio 1996, che “la legislazione vigente prevede l’obbligo
del solo inoltro della richiesta di un parere di merito solamente all’ente
territorialmente interessato all’intervento, e per questo motivo non è stata
interpellata l’ Amministrazione Comunale di Gonars “; la Provincia di Udine,
inoltre, negava al Sindaco del Comune di Gonars anche la copia del progetto. Il
Comune di Gonars è stato pertanto escluso dal procedimento di approvazione del
progetto della discarica, pur avendo politicamente manifestato più volte il suo
dissenso.
A procedimento ormai concluso la Provincia di Udine, su sollecitazione di alcuni
Sindaci ed in conseguenza di una petizione popolare, a firma dei cittadini di
Gonars, lo sospendeva svolgendo due riunioni ed infine sottoponeva ai Comuni di
S. Maria La Longa, Bicinicco, e Gonars una bozza di protocollo d’intesa tra
l’Amministrazione Provinciale di Udine, i Comuni e le Ferriere Nord di Osoppo.
Il Consiglio Comunale di Gonars - prosegue l’istante - con propria deliberazione
del 18 febbraio 1998 esprimeva parere contrario alla sottoscrizione del detto
protocollo.
La Provincia di Udine con determina del dirigente del servizio tutela ambientale
in data 4 marzo 1998 approvava, a specifiche condizioni, il progetto per la
realizzazione della discarica.
A questo punto il ricorrente sottolinea il fatto che le motivazioni in base alle
quali il Comune di Gonars ha sempre avversato la localizzazione di qualsivoglia
nuova discarica prescindono dalla conoscenza tecnica del progetto, ma si basano
essenzialmente sulla circostanza che l’area a cavallo dei Comuni di Gonars e
Bicinicco è caratterizzata dalla presenza di innumerevoli discariche che hanno
comportato oltre che un degrado dei luoghi una situazione di emergenza
ambientale; la discarica de qua, in particolare, è stata localizzata a monte
della zona delle risorgive, a qualche centinaio di metri, in direzione del
flusso delle acque di falda, dal pozzo Ontagnano - Fauglis del Consorzio
Acquedotto Friuli Centrale, che rappresenta la principale fonte di
approvvigionamento per tutti i Comuni dell’area: della situazione ambientale di
quest’ area - ricorda il deducente - si è interessata anche l’ Università di
Trieste, che in uno studio pubblicato nel 1996 ha definito le discariche colà
localizzate potenzialmente le più inquinanti in assoluto, in quanto nel loro
percolato vi è il superamento dei limiti per il numero maggiore di costituenti
metalli totali, Hg, Zn, ammoniaca, fenoli, solfati; non si è tenuto conto, poi,
che l’area, immediatamente limitrofa al sito prescelto, è soggetta a fenomeni di
allagamento; ancora, subito a valle di questa discarica esistono le paludi del
Fiume Como, con una superficie di circa 50 ettari, individuate dalla Regione
come Biotopo naturale avente interesse di salvaguardia a livello europeo in
quanto trattasi di uno dei pochi habitat integri della zona delle risorgive.
L’area prescelta - denuncia il ricorrente - adiacente al territorio comunale di
Gonars, non rispetta quelle che sono le distanze minime prevista nel piano
provinciale per lo smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabile e speciali non
tossici e nocivi e ciò in forza di una erronea applicazione di una disposizione
che sembra sia stata inserita nel piano proprio in considerazione dell’ipotesi
di progettazione di questa discarica: in verità la deroga prevista nel piano non
avrebbe potuto comunque operare in quanto è stata rilevata la presenza tra i
rifiuti che dovranno essere collocati in discarica di sostanze potenzialmente
tossiche ed in particolare di metalli pesanti.
A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto cinque mezzi, con i quali
assume:
- l’incompetenza del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di
Udine, che ha emesso il gravato provvedimento del 4.3.1998, stante la competenza
in materia della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia alla stregua della
vigente normativa (D.Lgs. n. 22 del 1997 in relazione al D.P.R. n. 915 del
1982);
- la violazione dell’iter procedimentale inteso alla approvazione del
progetto della discarica, per non essere stato invitato formalmente il Sindaco
di Gonars, cioè di un Comune interessato all’intervento, alla seduta riservata
all’esame del progetto: ciò in spregio agli artt. 11 e 23 della legge regionale
n. 30 del 1987 e dell’art. 27 del D.Lgs. n. 22 del 1997;
- che la impugnata determina della Provincia, in violazione dell’art. 28 della
legge regionale n. 22 del 1996, ha esteso l’utilizzo della discarica a tutte le
società collegate alla ditta Ferriere Nord s.p.a. di Osoppo;
- che l’approvazione del progetto della discarica non è stato preceduto da una
puntuale istruttoria, volta ad accertare la idoneità del sito (interessato dal
flusso delle acque di falda, dalla prossimità di risorgive e di aree soggette ad
allagamenti), anche in relazione alla possibilità di individuare altri siti
alternativi, nonché al parere del Comitato tecnico regionale (art. 131 della
legge regionale n. 52 del 1991);
- che l’area prescelta - denuncia il ricorrente - adiacente al territorio
comunale di Gonars, non rispetta quelle che sono le distanze minime prevista nel
piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti
assimilabili agli urbani e dei rifiuti speciali non tossici e nocivi: ciò in
forza di una erronea applicazione di una disposizione che sembra sia stata
inserita nel piano proprio in considerazione dell’ipotesi di progettazione di
questa discarica: in verità la deroga prevista nel piano non avrebbe potuto
comunque operare, in quanto è stata rilevata la presenza tra i rifiuti che
dovranno essere collocati in discarica di sostanze potenzialmente tossiche ed in
particolare di metalli pesanti.
Si è costituita in giudizio l’intimata controinteressata società Ferriere Nord
s.p.a , chiedendo il rigetto del gravame.
Quest’ultimo è stato introitato dal Collegio ed è passato in decisione nella
pubblica udienza dell’11.3. 2009.
Il ricorso si appalesa inammissibile.
E’ d’uopo premettere che, alla stregua della concezione tradizionale, nonchè
delle previsioni ordinamentali (v., in particolare, l’art.3, comma 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267 recante il :”Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, che ha novellato l’art.2, comma 2 della
legge 8 giugno 1990, n. 142), il Comune si configura quale ente esponenziale
degli interessi della collettività rappresentata; pertanto, è stato deciso che
tale veste legittima il Comune medesimo a ricorrere in sede giurisdizionale
contro atti che si assumono lesivi di situazioni sostanziali che si ricollegano
alle funzioni ed alla posizione istituzionale del Comune quale Ente pubblico
territoriale, e quindi, ogniqualvolta, nella prospettazione del ricorrente, la
illegittimità dell'atto si traduca concretamente in un pregiudizio o in una
nella perdita di utilità riferibili al Comune, sia come ente amministrativo sia
come ente esponenziale (Cfr., in particolare, Cons.St.,IV,5 settembre 1990, n.
630;VI Sez. ,17 settembre 1984, n. 501 e 31 dicembre 1987, n. 1059; IV Sez., 8
marzo 1983, n. 102; Cass., SS.UU. penali, 21 aprile 1979;T.A.R. Sicilia,
Catania,14 giugno 1985, n. 607).
Nel caso di specie, in relazione alle suddette coordinate, la legittimazione
processuale del Comune non sembra possa venire fondatamente disconosciuta.
Ciò posto, occorre, tuttavia, ricordare che l'azione giurisdizionale
amministrativa è data per la tutela non tanto dell'interesse oggettivo della
legittimità degli atti amministrativi, bensì delle situazioni giuridiche
soggettive incise dal provvedimento amministrativo del quale si deduce
l'illegittimità; pertanto, l'interesse a ricorrere deve ritenersi sussistente in
relazione alla compresenza dei tre fattori costituiti dall'interesse legittimo -
ovverosia dalla titolarità di una posizione sostanziale e personale, tale da
differenziare il soggetto agente rispetto alla generalità dei consociati - dalla
lesione diretta, immediata ed attuale, concretamente subita, e dal vantaggio
sperato, ricavabile dalla chiesta rimozione giurisdizionale dell'atto impugnato
(Cfr., ex pluribus, T.A.R. Piemonte, II Sez., 16 aprile 1994, n. 130;
T.A.R. Molise, 28 aprile 1995, n.110).
Nel caso di cui alla attuale controversia manca la dimostrazione, da parte del
Comune, del pregiudizio effettivo derivante dall’opposto progetto della
discarica: pregiudizio - come si è visto sopra - di natura essenzialmente
ambientale, con riflessi diretti sulla salute dei cittadini.
Come è stato avvertito in giurisprudenza (Cfr. Cons. St., V, 14 aprile 2008, n.
1725), “in materia di smaltimento di rifiuti la legittimazione all'impugnazione
del provvedimento di localizzazione di una discarica viene normalmente
riconosciuta ai Comuni nel cui territorio l'impianto dovrebbe essere collocato
subordinatamente alla dimostrazione di un effettivo pregiudizio che detta
discarica sarebbe in grado di arrecare nell’ambito territoriale di rispettiva
competenza (cfr. Cons. St., Sez. V, 2 ottobre 2006 n. 5713).
A maggior ragione, anche i Comuni viciniori devono fornire elementi concreti
atti a dare prova della idoneità della discarica a produrre disagi e conseguenze
negative sulla salute della popolazione”.
La impugnata determina n. 64/98 in data 4.3.1998 della Provincia di Udine, per
quello che qui rileva, così si esprime:
“[…….]
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Azienda per i Servizi Sanitari n°5
“Bassa Friulana”, n° 466 del 2 aprile 1996, con il quale veniva espresso parere
favorevole purché ottemperate alcune prescrizioni;
VISTI i pareri del Comitato Tecnico Provinciale n.ri 15/96 del 3.06.1996, 23/96
del 9.09.1996 e 10/97 deI 14.04.1997 con i quali è stato sospeso l’esame di
merito in attesa che la ditta presentasse delle integrazioni progettuali e
chiarimenti tecnici anche per comprenderne l’autorizzabilità ai sensi della L.R.
n. 22/96 oltre al P.P.S.R.;
VISTA la nota della Direzione Regionale dell’Ambiente del 25.02.1997 di
interpretazione del comma 1 lettera b) dell’art. 28, dove si precisa che le
“discariche” sono comprese nel termine “impianti”;
VISTE le integrazioni e chiarimenti suddetti trasmesse dalla ditta Ferriere Nord
S.p.A. di Osoppo nelle date 6.09.1996, 24.07.1997 e 30.08.1997;
VISTO il parere favorevole n. 29 del 23 settembre 1997 espresso dal Comitato
Tecnico Provinciale sull’idoneità del sito, sullo studio di impatto ambientale e
sul progetto presentato così come integrato con gli elaborati datati agosto
1996, che ha accolto per quanto di competenza le prescrizioni dettate dal Comune
di Santa Maria La Longa e daII’A.S.S. N° 5 che vengono riportate nel presente
disposto;
RITENUTE superate le motivazioni di diniego dettate dal Comune di Bicinicco
dalle prescrizioni tecniche e gestionali sopra citate.
VISTO il Piano Provinciale Smaltimento Rifiuti solidi urbani, speciali
assimilabili e speciali non tossici e nocivi ed in particolare l’art. 11 delle
Norme Tecniche che prevede tra l’altro “la deroga al/e distanze individuate ai
precedenti punti A), B), e C) qualora i progetti in richiesta di autorizzazione
riguardino cave abbandonate destinate allo stoccaggio di: inerti, terre usate di
fonderia, scorie della fusione di metalli ferrosi, scorie della fusione di
metalli non ferrosi, sabbie di sbavatura e sabbiatura, polveri di lucidatura,
polveri di roccia, fanghi palabili provenienti dal taglio pietre, fanghi di
calcestruzzo. “;[…….]”.
Come si vede, l’Azienda per i Servizi Sanitari n° 5 “Bassa Friulana” aveva
subordinato il proprio parere favorevole alla discarica a delle precise e
rigorose prescrizioni circa le modalità di costruzione e di utilizzo della
discarica, in relazione al rischio per l’ambiente, e, quindi, per la salute,
determinato anche dai numerosi pozzi ubicati nella zona.
Queste prescrizioni sono state puntualmente recepite nell’atto impugnato, dopo
che il Comitato Tecnico Provinciale (C.T.P.) aveva, a sua volta, espresso parere
favorevole (parere n. 29 del 23 settembre 1997), a condizione che venissero
introdotte le medesime prescrizioni.
Occorre, inoltre, dire che il progetto originario della discarica era stato
aggiornato - anche in relazione ad aspetti afferenti l’impatto ambientale di cui
si è detto - dalla società Ferriere Nord s.p.a. (v. lettera alla Provincia di
Udine del 24.7.1997), in seguito ai pareri interlocutori del Comitato Tecnico
Provinciale n. 15 del 3.6.1996, n. 23 del 9.9.1996 e n. 10 del 14.4.1997: pareri
che toccavano, per l’appunto, anche questi aspetti.
Corollario di ciò è che il Comune ricorrente non si sarebbe dovuto limitare a
denunciare genericamente un potenziale danno di natura ambientale ridondante
sulla salute dei cittadini, ma avrebbe dovuto dare una dimostrazione stringente
che, in parte qua, cioè nella parte che riguardavano aspetti di rischio per la
salute pubblica, le modifiche progettuali introdotte in seguito ai deliberati
del C.T.P., nonchè le prescrizioni indicate dall’Azienda per i Servizi Sanitari
n° 5 “Bassa Friulana ed imposte nel provvedimento impugnato erano inidonee od
insufficienti a fronteggiare il paventato pericolo per la salute.
In altri termini, il ricorrente avrebbe dovuto contestare l’inadeguatezza delle
misure concernenti il ripetuto profilo sanitario, dettate dai soggetti deputati
al controllo del progetto, e, in particolare, dalla A.S.S.
La giurisprudenza (Cfr. Cons. St., V, 14 aprile 2008, n. 1725, cit.) ha espresso
l’avviso - come si è visto - che “in materia di smaltimento di rifiuti la
legittimazione all'impugnazione del provvedimento di localizzazione di una
discarica viene normalmente riconosciuta ai Comuni nel cui territorio l'impianto
dovrebbe essere collocato subordinatamente alla dimostrazione di un effettivo
pregiudizio che detta discarica sarebbe in grado di arrecare nell’ambito
territoriale di rispettiva competenza (cfr. Cons. St., Sez. V, 2 ottobre 2006 n.
5713).
A maggior ragione, anche i Comuni viciniori devono fornire elementi concreti
atti a dare prova della idoneità della discarica a produrre disagi e conseguenze
negative sulla salute della popolazione”.
Ne consegue che le generiche ed indimostrate affermazioni del Comune ricorrente
in ordine alla lesività degli atti impugnati (il Piano della Provincia di Udine
funge da atto presupposto del provvedimento autorizzativo n. 64/1998), a fronte
di un progetto assentito dagli Organi competenti anche sotto l’aspetto della
salvaguardia dell’ambiente e della salute, sono insufficienti a dare la
dimostrazione del pregiudizio (anche in termini potenziali) lamentato.
In conclusione, alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va
dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo
regionale del Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso
in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo
dichiara inammissibile.
Condanna l’amministrazione intimata al rimborso delle spese e competenze
giudiziali nei confronti della controinteressata società Ferriere Nord s.p.a.,
che liquida in complessivi euro 2500 (duemilacinquecento), oltre agli accessori
di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 11/03/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Vincenzo Farina, Consigliere, Estensore
Rita De Piero, Consigliere
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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