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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. FRIULI - VENEZIA GIULIA, Sez.I - 24 aprile 2009, n. 293
URBANISTICA ED EDILIZIA - APPALTI - Modifica sostanziale al PRG - Relazione
geologica - Assoggettamento alla disciplina di cui al d.lgs. n. 163/06 -
Affidamento mediante gara ad evidenza pubblica - Necessità. La Relazione
Geologica che - a tenore della L.r. Friuli Venezia Giulia n. 27/88 - deve essere
predisposta quando si intenda modificare in modo sostanziale il P.R.G., consta
di un’insieme di attività sicuramente soggette alle regole di cui al D.Lg.
163/06, in quanto “servizio” ricompreso tra quelli di cui all’all. II A, che,
alla cat. 12, richiama espressamente i “servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla
paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di
sperimentazione tecnica e analisi”. Tale cat. 12, rimanda alle specificazioni di
cui al Regolamento del Parlamento europeo n. 2195 del 5.11.02, contenente il
Vocabolario Comune per gli Appalti. In particolare, al n. 74271220 - 7 sono
indicati i “servizi di consulenza geologica”, al n. 74274000-0 i servizi di
“cartografia” e al n. 74274000-1, i servizi di “cartografia digitale”. Ne
consegue, incontrovertibilmente (cfr. TAR Toscana n. 1020/02), che la Relazione
Geologica costituisce un “servizio” da affidare (qualora l’Ente non sia in
grado di redigerlo internamente, in tutte le sue fasi) con gara ad evidenza
pubblica, soggetta alle regole di cui al D.Lg. 163/06, quindi con previa
pubblicazione di un bando che offra la possibilità di partecipare a tutti i
soggetti interessati in possesso delle qualifiche professionali previste dalla
legge. Pres. Corasaniti, Est. De Piero - Consiglio Nazionale Geologi e altro
(avv. Lagonegro) c. Comune di Trieste (avv.ti Giraldi, Frezza e Mazzurco). T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 24/04/2009, n.
293
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00293/2009 REG.SEN.
N. 00493/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 493 del 2008, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Consiglio Nazionale Geologi, Ordine Regionale dei Geologi del Fvg, rappresentati
e difesi dall'avv. Anna Lagonegro, con domicilio eletto presso l’avv.
Massimiliano Bellavista, in Trieste, via Milano 17;
contro
Comune di Trieste, rappresentato e
difeso dagli avv. Maria Serena Giraldi, Valentina Frezza e Valeria Mazzurco,
domiciliato per legge in Trieste, via Genova 2; Universita' degli Studi di
Trieste, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
domiciliata per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione della Giunta
Comunale del Comune di Trieste dd. 11.8.2008 e della determinazione del Comune
di Trieste dd. 24.9.2008;
quanto ai motivi aggiunti, depositati in data 5 marzo 2009, di altri atti del
procedimento.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Trieste;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Trieste;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25/03/2009 il dott. Rita De Piero e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - I ricorrenti Consiglio
Nazionale Geologi e Ordine Regionale dei Geologi del Friuli - Venezia Giulia
espongono che, con atto n. 372 dell’11.8.08, il Comune di Trieste ha deliberato
di redigere “internamente” lo studio geologico, con la relativa attestazione di
compatibilità, la valutazione di incidenza e la VAS, necessari a tenore
dell’art. 9-bis della L.r. 27/88 (articolo aggiunto dall'art. 3, della L.r. n.
15/92), per l’adozione di una Variante al P.R.G. in itinere, e di affidare
all’Università o ad altro Ente Pubblico di ricerca l’incarico di “collaborazione
per l’approfondimento di specifiche tematiche relative allo studio geologico,
alla valutazione di incidenza e alla VAS”; incarico che, con successivo
provvedimento n. 3155 del 24.9.08 (che approva anche la relativa convenzione), è
stato effettivamente affidato al Dipartimento di Scienze Geologiche, Ambientali
e Marine dell’Università degli Studi di Trieste.
1.1. - La convenzione, quale oggetto dell’incarico, indica “la raccolta,
predisposizione ed omogeneizzazione di tutti i dati e dei relativi elaborati
necessari alla successiva redazione della Relazione Geologica per il territorio
del Comune di Trieste, finalizzata all’ottenimento del parere geologico, prima
dell’adozione in Consiglio comunale (di cui all’art. 10 della L.r. 27/88 e s.m.)
della Variante di Revisione del P.R.G. in corso di predisposizione”. L’art. 2
precisa inoltre che l’incarico prevede la raccolta di tutti i dati indicati
nell’art. 1, “con la funzione sia di analisi dei relativi rischi che di
aggiornamento della cartografia e degli elaborati necessari per permettere” al
Comune di verificare la compatibilità delle previsioni di Piano con le
condizioni geologiche e idrauliche del territorio comunale.
1.2. - Esaminata analiticamente la convenzione, i ricorrenti concludono che
l’incarico affidato all’Università non consiste, come afferma il Comune, in una
semplice attività di ricerca e/o consulenza, di supporto alla redazione della
Relazione Geologica, bensì costituisce la Relazione Geologica stessa, cioè
consta di una vera e propria attività professionale di esclusiva competenza dei
geologi.
E, infatti, in un primo tempo (con l’atto n. 60 del 21.7.08), il Comune si era
orientato ad affidare all’esterno, a professionisti (geologi) abilitati, detta
attività; tant’è che aveva anche preso contatti in tal senso con l’Ordine
Regionale, il quale aveva anche predisposto ed inviato una proposta di
bando-tipo, per l’affidamento del servizio.
Poco dopo, peraltro, il Comune, precisato di avere al proprio interno un
dipendente con le necessarie qualifiche, mutava orientamento e decideva di
redigere direttamente la Relazione Geologica, affidando, appunto, quella che
viene definita “attività di supporto” all’Università di Trieste.
1.3. - Premesse alcune considerazioni a sostegno della propria legittimazione, i
ricorrenti impugnano il provvedimento n. 372/78, deducendo i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 3 della L. 112/63 e dell’art. 41 del D.P.R. 328/01; in
quanto il servizio professionale che il Comune ha affidato con convenzione è di
competenza esclusiva della professionalità geologica, quindi non poteva essere
svolto dall’Università.
2) Violazione dell’art. 9-bis della L.r. 27/88 e dell’art. 4 del D.P.G.R.
0164/89.
Dalla Convenzione emerge che è stata affidata all’Università proprio la
redazione della Relazione Geologica, e non una mera attività di supporto e
ricerca. Infatti la Relazione si compone di tre fasi: raccolta di dati, sintesi
e valutazione, proposta. Nel caso di specie, tutte le attività sono svolte
dall’università, mentre il funzionario interno non ha compiti significativi, con
la conseguenza che neppure può compendiare e trarre le conclusioni di indagini
cui non ha attivamente partecipato. In definitiva, tutto viene fatto dal
Dipartimento di Geologia, le cui prestazioni, quindi, eccedono la mera attività
di consulenza e invadono la sfera di competenze proprie del geologo abilitato.
L’Università inoltre non può svolgere le attività poste in convenzione, non
avendo tra i suoi dipendenti geologi iscritti all’Albo.
3) Contraddittorietà e illogicità. Sviamento.
Il Comune, dapprima - “data l’impossibilità di utilizzare le risorse umane
disponibili all’ interno della propria organizzazione” - decideva di far
effettuare le indagini geologiche ad un libero professionista, e, solo venti
giorni dopo, scoperto improvvisamente di disporre di un dipendente qualificato,
decide - contraddittoriamente - di affidare l’incarico all’Università,
riservando al proprio dipendente una inconsistente “attività di riepilogo”.
4) Violazione degli artt. 34 e 90 del D.Lg. 163/06.
E’ stato affidato con convenzione un servizio professionale rientrante tra
quelli di cui all’art. 21 del Codice degli Appalti, da attribuirsi previo
svolgimento di gara ad evidenza pubblica.
Infatti, l’All II A richiama, al n. 12, i “servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria anche integrata”, che a sua volta rinvia alla numerazione del CPV,
ove sono espressamente indicati tutte le attività necessarie per redigere la
Relazione Geologica.
Inoltre, l’art. 34, con elencazione tassativa, enumera i soggetti cui possono
essere attribuiti gli appalti disciplinati dal D.Lg. 163/06, tutti
caratterizzati dal requisito dell’imprenditorialità. L’Università non essendo un
operatore economico - non vi è contemplata.
5) Violazione dell’art. 2 della L. 287/90 e dei principi di libera concorrenza.
Violazione dell’art. 2598, comma 3, del c.c.. Violazione della par condicio.
L’affidamento del servizio all’Università - che può fornire la prestazione in
posizione di vantaggio - altera la libera concorrenza e la par condicio.
6) Violazione della L. 287/90 per abuso di posizione dominante. Disparità di
trattamento; sviamento.
L’ingresso nel mercato delle Università - che possono avvalersi di beni
strumentali e prestazioni professionali dei propri collaboratori a costo zero -
altera il mercato e danneggia le professioni private.
E ciò è tanto più grave, dato che, nella specie, non è stato previsto alcun
meccanismo correttivo
7) Violazione degli artt. 48, 49 e 50 del Trattato UE anche in relazione ai
contenuti della Direttiva 2004/18/CE.
Stante il principio della libertà di prestazione dei servizi, il modus
operandi del Comune è illegittimo anche per aver l’Ente contattato solo
soggetti pubblici, e nessun libero professionista geologo. Inoltre, è stata
omessa ogni necessaria pubblicità della gara.
8) Violazione dell’art. 57 del D.Lg. 163/06 e dei principi comunitari in materia
di affidamento dei contratti pubblici.
Il Comune ha, di fatto, posto in essere una procedura negoziata senza
pubblicazione di alcun bando di gara.
Se ciò può anche essere legittimo (stante l’importo della gara), tuttavia va
rammentato che la procedura negoziata senza bando è ammessa solo in casi
specifici, tassativamente previsti, e “con adeguata motivazione”.
Il caso di specie non rientra in alcuno delle ipotesi normativamente previste e
non è stato comunque adeguatamente motivato.
La regola - anche per gli appalti sotto soglia, quale quello all’esame - è
quella della gara ad evidenza pubblica, con pubblicazione di un bando di gara e
un’adeguata pubblicizzazione della selezione, e una procedura che segue le
regole di trasparenza, par condicio e non discriminazione.
2. - Si sono costituiti in giudizio il Comune di Trieste e l’Università degli
Studi di Trieste, che puntualmente controdeducono nel merito del ricorso,
concludendo per la sua reiezione.
3. - Con ordinanza istruttoria n. il Collegio ha chiesto al Comune di Trieste di
dimettere alcuni documenti.
4. - Esaminate le ulteriori produzioni, i ricorrenti hanno proposto motivi
aggiunti, avverso l’affidamento dell’incarico all’Università, alla stregua del
Regolamento per le Spese in Economia, con i quali hanno dedotto:
1) violazione dell’art. 253 del D.Lg. 163/06.
Il Comune afferma di aver svolto, nella specie, una trattativa privata
semplificata, applicando - per analogia procedimentale - l’art. 7, lett. b) del
proprio Regolamento.
In realtà - come confessoriamente dichiarato dallo stesso Comune nella relazione
del Dirigente - doveva essere applicato il Codice degli Appalti, il quale
prevede, per gli appalti i servizi - anche sotto soglia, la gara pubblica,
limitando la trattativa privata ai casi particolari di cui agli artt. 56 e 57,
tra i quali quello all’esame non rientra.
2) Violazione dell’art. 125 del D.Lg. 163/06.
Nella specie, mancano i presupposti di cui all’art. 125 per l’acquisizione del
servizio in economia. Inoltre, risulta violato lo stesso Regolamento richiamato
dal Comune.
E invero, anche ammesso che, per il valore della prestazione, fosse possibile
acquisirla in economia, deve in ogni caso essere rispettato l’art. 125, il che
non è, in quanto non si tratta di prestazione realizzabile direttamente
dall’Ente, non sono stati consultati i 5 soggetti (numero minimo previsto) e
sono state violate le regole minime che devono presidiare anche questa tipologia
di gara (ad esempio: si è accettata l’offerta dell’Università, ancorchè tardiva)
3) Violazione dell’art. 4, comma 1, lett. c) del Regolamento comunale.
L’articolo in questione esclude in modo espresso che si possano affidare con le
modalità ivi previste i “servizi di ingegneria e architettura”, tra i quali sono
pacificamente ricompresi - per espressa indicazione normativa - quelli oggetto
della convenzione.
4) e 5) Con questi motivi si ribadisce che non sono stati interpellati il numero
minimo di soggetti (cinque) previsti sia dal Codice degli appalti che dal
Regolamento comunale, e che si è accettata l’offerta dell’Università, ancorchè
tardivamente presentata.
5. - Il ricorso è fondato e va, conseguentemente, accolto nei termini di seguito
esposti.
5.1. - Innanzi tutto va verificata la legittimazione dei ricorrenti Consiglio
Nazionale Geologi e Ordine Regionale dei Geologi del Friuli - Venezia Giulia.
Con il ricorso (e relativi motivi aggiunti) si contesta la asserita lesione
delle prerogative professionali dei geologi, la loro illegittima esclusione
dalla possibilità di presentare offerta a causa della (parimenti illegittima)
omessa predisposizione di una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento
del servizio di cui trattasi.
Così precisato l’oggetto del giudizio, la legittimazione e l’interesse dei
ricorrenti sono di tutta evidenza (come stabilito da giurisprudenza
assolutamente costante: si veda, ad esempio e da ultimo: C.S. n. 2178/08 “è
principio generale quello secondo cui un ordine professionale è legittimato al
ricorso per la difesa degli interessi di categoria dei soggetti di cui ha la
rappresentanza istituzionale ogni qualvolta si tratti di agire a tutela della
professione stessa o di attribuzioni proprie dei professionisti ovvero ancora
quando bisogna perseguire vantaggi strumentali giuridicamente riferibili alla
sfera categoriale” ).
5.1.1. - Tuttavia, se gli istanti sono legittimati a dolersi del fatto che il
Comune abbia affidato in economia (e non attraverso una gara ad evidenza
pubblica) il servizio di cui trattasi, non hanno invece né legittimazione né
interesse a dolersi del modo in cui tale procedura è stata condotta ovvero del
fatto che l’incarico sia stato assegnato all’Università piuttosto che ad altro
soggetto (in particolare non hanno ragione di dolersi né del numero di soggetti
interpellati e neppure della eventuale accettazione di un’offerta asseritamente
tardiva).
Ne consegue che il Collegio si limiterà alla delibazione delle censure che
incidono direttamente sull’interesse di cui sono portatori i ricorrenti,
verificando i seguenti punti: se l’attività di cui si controverte sia
effettivamente una consulenza di supporto all’operato del funzionario interno
che predisporrà la Relazione Geologica o sia, invece, la Relazione Geologica
medesima (o meglio: se la Relazione Geologica ammetta “attività di supporto”
affidate e svolte da soggetti diversi dal geologo che la sottoscriverà e se ne
assumerà la responsabilità); se per l’affidamento di tale attività era
necessaria una gara ad evidenza pubblica; se era possibile l’affidamento in
economia, e, in questo ultimo caso, se poteva essere applicato, “per analogia”,
il Regolamento dell’Ente.
5.2. - Merita partire dalla pacifica affermazione che la Relazione Geologica che
- a tenore della L.r. 27/88 deve essere predisposta quando si intenda modificare
in modo sostanziale il P.R.G. - consta di un’attività di esclusiva competenza
della professionalità geologica (in questo senso si veda, da ultimo e per tutti:
C.S. n. 5909/08).
Peraltro, detta Relazione può essere redatta sia da un geologo interno (a ciò
abilitato) che da professionisti esterni all’Ente.
Nel caso di specie, il Comune dopo aver, in un primo tempo, stabilito di
affidare tale attività all’esterno, non possedendo tra i suoi funzionari alcun
geologo abilitato, ha deciso, in un secondo momento - avendo, a seguito di
concorso interno, selezionato un funzionario con adeguata professionalità - di
far redigere la Relazione Geologica dal proprio tecnico, avvalendosi, per quelle
che vengono definite “attività di supporto”, dell’ausilio dell’Università ovvero
di un Ente Pubblico esterno.
Due osservazioni si impongono: innanzi tutto che le così dette “attività di
supporto”, come dettagliatamente descritte nella convenzione, in realtà
costituiscono (ed esauriscono) l’intero contenuto della Relazione Geologica,
cosicchè finiscono per coincidere con essa, residuando al funzionario interno la
mera sottoscrizione di quanto da altri indagato, accertato, “omogeneizzato” e
valutato.
Correttamene osservano i ricorrenti che la raccolta di dati, gli accertamenti,
compilazioni, valutazioni e financo la sintesi finale delle indagini effettuate
(cioè tutti i compiti che, per legge spettano al geologo) vengono svolte
dall’Università, e che, in tale contesto, il geologo interno non ha alcun ruolo.
Ad colorandum, va aggiunto che, dal curriculum dello stesso, si
evince come (oltre a non essere neppure iscritto all’albo, quando l’incarico è
stato attribuito) tale soggetto abbia, nella specifica materia, esperienza
limitatissima, cosicchè risulta - di fatto - oltremodo improbabile che possa
svolgere un ruolo attivo nella complessa materia.
Di fatto, dunque, Comune ha commissionato all’Università la compilazione della
Relazione Geologica, di specifica competenza del geologo.
5.3. - Va, a questo punto, verificato se detta Relazione costituisca un
servizio, soggetto a gara ad evidenza pubblica.
Così è.
Infatti, come correttamente precisano i ricorrenti, la Relazione consta di
un’insieme di attività sicuramente soggette alle regole di cui al D.Lg. 163/06,
in quanto “servizio” ricompreso tra quelli di cui all’all. II A, che, alla cat.
12, richiama espressamente i “servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla
paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di
sperimentazione tecnica e analisi”. Tale cat. 12, per quanto qui rileva, rimanda
- con i numeri ivi indicati - alle specificazioni di cui al Regolamento del
Parlamento europeo n. 2195 del 5.11.02, contenente il Vocabolario Comune per gli
Appalti. In particolare, al n. 74271220 - 7 sono indicati i “servizi di
consulenza geologica”, al n. 74274000-0 i servizi di “cartografia” e al n.
74274000-1, i servizi di “cartografia digitale”.
Ne consegue, incontrovertibilmente (come peraltro già stabilito dalla
giurisprudenza, si veda: TAR Toscana n. 1020/02), che la Relazione Geologica
costituisce un “servizio” da affidare (qualora l’Ente non sia in grado, come nel
caso di specie, di redigerlo internamente, in tutte le sue fasi) con gara ad
evidenza pubblica, soggetta, oggi, alle regole di cui al D.Lg. 163/06, quindi
con previa pubblicazione di un bando che offra la possibilità di partecipare a
tutti i soggetti interessati in possesso delle qualifiche professionali previste
dalla legge.
Quanto esposto, dato che gara ad evidenza pubblica non vi è stata, sarebbe già
sufficiente ad accogliere il ricorso.
5.4. - Tuttavia merita affrontare ancora una questione.
Il Comune, pur ammettendo - confessoriamente - che si sarebbe dovuto applicare
il D.Lg. 163/06, precisa che, trattandosi comunque di gara sottosoglia, ha
ritenuto invece di utilizzare - per analogia procedimentale - il proprio
Regolamento per le Spese in Economia, come consentito dall’art. 125, che
ammette, appunto, l’acquisizione in economia anche di servizi, mediante
“amministrazione diretta” o procedura negoziata di “cottimo fiduciario”.
Queste conclusioni non possono essere condivise.
Innanzi tutto, se pure il servizio di cui si controverte avrebbe potuto essere
acquisito tramite cottimo fiduciario, si sarebbe dovuto applicare integralmente
l’art. 125 del D.Lg. 163/06. Essendo pacifico che così non è avvenuto, appare
superfluo indagare in merito alla sussistenza o meno dei requisiti ivi previsti.
Per quanto concerne l’ utilizzabilità - nel caso all’esame - del Regolamento del
Comune (e non anche dell’art. 4 della L.r. 12/03), pare che essa sia da
escludere (anche a prescindere dalla possibilità di applicarlo “per analogia” a
fattispecie soggette al Codice egli Appalti) a tenore delle sue stesse
disposizioni.
Stabilisce, infatti, l’art. 4, comma 1, lett. c), intitolato “lavori forniture e
servizi in economia”, che il Comune può affidare, appunto, in economia
“indagini, studi e rilevazioni” purchè “non attinenti i servizi di ingegneria e
architettura”, si suppone per il particolare tecnicismo che accompagna tali
attività. E poiché l’art. 1 espressamente dichiara che il Regolamento disciplina
la materia delle spese in economia “secondo quanto previsto dalla vigente
normativa comunitaria, statale e regionale”, se ne deve dedurre che alla
generica dicitura “servizi di ingegneria e architettura” va dato - per il rinvio
dinamico di cui all’art. 1 del Regolamento - il contenuto di cui alle voci
ricomprese nel n. 12 dell’all. II A del D.Lg. 163/06, di cui ai numeri del CPV
da 742000000-1 a 74276400 - 0. Ne consegue che restano esclusi dalla possibilità
di cottimo fiduciario, come già esposto, anche a tenore di Regolamento, i
servizi di consulenza geologica e cartografica.
In definitiva, alla stregua delle osservazioni che precedono, il ricorso va
accolto.
6. - Le spese seguono la soccombenza, pertanto il Comune di Trieste viene
condannato alla rifusione, in favore dei ricorrenti, della spese e competenze di
causa, che pare equo quantificare in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00), al
netto di IVA e c.p.a.. Va altresì rifuso (all’atto del passaggio in giudicato
della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma VI bis, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il
contributo unificato pari ad € 2.000,00 (duemila).
P.Q.M.
l Tribunale Amministrativo Regionale
per il Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in
epigrafe, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Trieste al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle
spese delle competenze di causa che liquida complessivamente in € 5.000,00
(cinquemila/00) oltre ad iva e c.p.a.. Va altresì rifuso (all’atto del passaggio
in giudicato della sentenza) il contributo unificato corrisposto dal ricorrente
pari ad € 2.000,00 (duemila/00)
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 25/03/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Vincenzo Farina, Consigliere
Rita De Piero, Consigliere, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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