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TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 8 maggio 2009, n. 306



RIFIUTI - Regione Friuli Venezia Giulia - Art. 1, c. 3 L.r. 32/2005 - Piano di monitoraggio ARPA - Predisposizione dei piezometri - Lavori di adeguamento. Il piano di monitoraggio ARPA conseguente alla predisposizione di almeno tre piezometri da concordare con l’ARPA nulla ha a che vedere con i lavori di adeguamento conseguenti all’approvazione del relativo piano. Trattasi di un incombente che deriva direttamente dall’art. 1, comma 3 della l.r. 32/2005 “modifiche all’art. 4 della l.r 15/2005” che ne ha imposto l’effettuazione a tutti i gestori di discariche ( non essendovi alcuna limitazione che permetta di escludere quelle di inerti) entro tre mesi dall’entrata in vigore di detta legge e che comporta a carico dei gestori degli impianti l’onere di attivarsi al fine di coordinarsi con l’ARPA per la “localizzazione, dimensionamento e altri aspetti tecnici”. Dopo che i suddetti piezometri saranno stati realizzati scatterà per l’ARPA l’obbligo di effettuare un piano di monitoraggio delle falde. Pres. Corasaniti, Est. Settesoldi - I. srl (avv.ti Bellavista e Gabrielli) c. Provincia di Udine (avv. Aita). T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 08/05/2009, n. 306

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00306/2009 REG.SEN.
N. 00593/2008 REG.RIC.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 593 del 2008, proposto da:
Ifim Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Massimiliano Bellavista, Giovanni Gabrielli, con domicilio eletto presso Massimiliano Bellavista Avv. in Trieste, via Milano 17;
 

contro
 

Provincia di Udine, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Aita, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;
 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,
 

della determina della Provincia di Udine dd. 2.10.2008; delle delibere della Giunta Provinciale di Udine dd. 1.9.2008 e 21.7.2008.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Udine;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/04/2009 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
 

La ricorrente gestiva un impianto di smaltimento di rifiuti inerti, autorizzato fino al 29.12.2006. In data 26.9.2003 ha presentato il piano di adeguamento in ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 17 d.lgs 36/2003. La Provincia, in data 8.8.2008, ha avviato il procedimento per valutare detto piano di adeguamento imponendo peraltro, con lo stesso atto, di provvedere anticipatamente ad eseguire i lavori di adeguamento con la realizzazione dei tre piezometri previsti per legge. Sempre con tale atto afferma anche che la deroga all’impermeabilizzazione del fondo della discarica, prevista dall’art. 4 comma 11 l.r 15/2005, non sarebbe prorogabile oltre il termine del 1^ ottobre 2008.

Nonostante le contestazioni della ricorrente in ordine a: esistenza in prossimità della discarica di tre piezometri già utilizzabili per il piano di monitoraggio delle acque di falda; oneri finanziari per l’adeguamento alle norme del d.lgs 36/2003 non previsti nell’originario piano finanziario e non disponibili, la Provincia ha poi adottato la impugnata determina 2.10.2008 con cui ha prescritto:

1) la chiusura dell’impianto;

2) la conseguente interruzione della sua coltivazione;

3) l’avvio della campagna di monitoraggio entro 90 giorni con eventuale realizzazione di nuovi piezometri;

4) la prestazione delle garanzie finanziarie previste dal d.lgs 36/2003 entro 30 giorni.

Il ricorso deduce quindi i seguenti motivi:

1) Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, per manifesta illogicità della decisione, errata interpretazione ed applicazione della legge ed errore sui presupposti; nell’assunto che il termine di adeguamento entro il 1^ ottobre è prescrittivo solo per le discariche la cui autorizzazione alla costruzione è successiva alla data del 16.7.2001 e riguarda solo i lavori di adeguamento e non la chiusura dell’impianto. Non si applicherebbe quindi alla discarica della ricorrente, la cui costruzione è stata autorizzata nel 1990 e successivamente nel 1997 e che può beneficiare del termine ultimo di legge, previsto dal quarto comma dell’art. 17 del d.lgs 36/2003, che è il 16.7.2009.

2) Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, per travisamento dei fatti, errore sui presupposti, difetto di istruttoria nonché manifesta illogicità della decisione; nell’assunto che i lavori di adeguamento, ai sensi dell’art. 17 cit., possono essere prescritti solo a conclusione della valutazione del piano di adeguamento e non prima, come condizione per la valutazione stessa del piano di adeguamento.

Si contesta la legittimità dell’affermata validità della deroga all’impermeabilizzazione del fondo solo fin al 1^ ottobre 2008, perché si afferma che lo stato del fondo di una discarica parzialmente riempita non sarebbe oggetto di adeguamento, trattandosi di una fase costruttiva e di gestione già conclusa, come si evincerebbe anche dall’art. 4, comma 11 della l.r 15/2005.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Udine e, oltre a contro dedurre per il rigetto del gravame, ne ha eccepito l’irricevibilità nella parte in cui censura l’imposizione delle garanzie finanziarie senza previa impugnazione del DPRG n. 0266/ Pres del 2005.

Il Collegio preferisce prescindere dall’eccezione di inammissibilità dal momento che il ricorso è infondato nel merito.

In punto di fatto osserva anzitutto il Collegio che dall’impugnata determina n. 5732 del 2.10.2008 si evince che la ricorrente ha chiesto l’interruzione del procedimento di valutazione del piano di adeguamento con lettera 30.6.2005 e che poi, ancorchè sollecitata dalla Provincia a richiedere la ripresa del procedimento di valutazione di detto piano e a trasmettere la documentazione richiesta, non vi ha provveduto.

La Provincia la invitava a comunicare lo stato di attuazione della procedura di monitoraggio disposta dall’art. 4 della l.r 15/2005 ( rectius dall’art. 1, comma 3 della l.r. 32/2005 “modifiche all’art. 4 della l.r 15/2005”), ma la ricorrente sosteneva di non averla avviata, non ritenendola applicabile alle discariche di inerti. A questo punto la Provincia comunicava l’avvio del procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di chiusura della discarica ai sensi dell’art. 17 co. 5 del d.lgs 36/2003 e successivamente adottava l’atto impugnato.

Ciò premesso è evidente che la contestazione di cui al primo motivo di censura è assolutamente inconferente e quindi inammissibile per mancanza di interesse da parte della ricorrente; questa infatti ha volontariamente abbandonato la procedura per l’approvazione del piano di adeguamento: ne ha chiesto la sospensione e non la ha più riattivata nemmeno dopo aver ricevuto da parte della Provincia l’avviso di avvio della procedura di chiusura ex art. 17 comma 5 d.lgs 36/2003. Ciò premesso è evidente che nessuna rilevanza riveste, per l’ordine di cessazione del conferimento dei rifiuti impartito alla ricorrente, la circostanza che possa o meno applicarsi alla sua discarica il disposto dei commi 4 bis e ter aggiunti all’art. 17 del d.lgs 36/2003 dall’art. 6 del d.l. 59/2008, perché ciò che rileva è il fatto che il procedimento per l’approvazione del suo piano di adeguamento non sia stato più riattivato ( per sua scelta) e ne sia stata invece disposta la chiusura, con conseguente venir meno dei presupposti perché se ne potesse continuare a consentire l’operatività . E’ evidente infatti che i commi 4 bis e 4 ter si riferiscono comunque a discariche i cui piani di adeguamento sono stati approvati, tanto è vero che concernono i tempi per l’esecuzione dei relativi lavori. Tutt’altro è il caso della ricorrente! A nulla rileva quindi che la Provincia abbia erroneamente ritenuto di dover portare a conclusione il procedimento per l’adozione del provvedimento di chiusura ritenendo prescrittivo il termine del 1^ ottobre 2008, tanto più che i tempi procedimentali erano comunque già stati dilatati oltremisura. Di fatto ciò che rileva è che questo procedimento sia stato concluso con l’adozione della decisione di chiusura, dalla quale discende l’ovvia ed inevitabile conseguenza dell’immediata necessaria cessazione del conferimento dei rifiuti.

Anche la seconda censura non coglie nel segno perché il piano di monitoraggio ARPA conseguente alla predisposizione di almeno tre piezometri da concordare con l’ARPA nulla ha a che vedere con i lavori di adeguamento conseguenti all’approvazione del relativo piano. Trattasi di un incombente che deriva direttamente dall’art. 1, comma 3 della l.r. 32/2005 “modifiche all’art. 4 della l.r 15/2005” che ne ha imposto l’effettuazione a tutti i gestori di discariche ( non essendovi alcuna limitazione che permetta di escludere quelle di inerti) entro tre mesi dall’entrata in vigore di detta legge e che comporta a carico dei gestori degli impianti l’onere di attivarsi al fine di coordinarsi con l’ARPA per la “localizzazione, dimensionamento e altri aspetti tecnici”. Dopo che i suddetti piezometri saranno stati realizzati scatterà per l’ARPA l’obbligo di effettuare un piano di monitoraggio delle falde.

Quindi la scelta della ricorrente di non fare quanto necessario per permettere la realizzazione del piano di monitoraggio unitamente alla sua omessa richiesta di riattivazione del procedimento sospeso, non ha reso possibile che il procedimento per l’approvazione del piano di adeguamento potesse ottenere conclusione positiva rendendo doverosa, da parte della Provincia, l’attivazione del procedimento per la chiusura. Tale omissione non può comunque valere ad esonerare la ricorrente dall’osservanza di un preciso obbligo di legge, dal momento che la norma citata non impone tale obbligo solo ai gestori delle discariche aventi in corso procedimenti per l’approvazione del piano di adeguamento e non procedimenti per la chiusura, ma impone un obbligo generale, valevole quindi per tutte le discariche ancora in attività; la necessità del monitoraggio andava pertanto ribadita ( come avvenuto ) come termine di valutazione per le modalità di chiusura .

Parte ricorrente contesta anche la legittimità della affermazione (contenuta nelle premessa della determina provinciale impugnata) che “la deroga all’impermeabilizzazione del fondo delle discariche prevista dalla l.r 15/2005 non possa estendersi oltre il termine ultimo fissato per l’adeguamento delle discariche”. Il Collegio osserva peraltro che si tratta di una considerazione non determinante in relazione alla decisione di chiusura, che deriva dal fatto che il procedimento di valutazione del piano di adeguamento non è stato portato a compimento per scelta della ricorrente e che manca il piano di monitoraggio della falda, per cui non viene chiarito quale sia l’interesse della ricorrente a vederne statuita la illegittimità, dato che non può spostare l’esito del ricorso. Nel dispositivo, tra l’altro, non risulta che sia stata data alcuna prescrizione con specifico riferimento all’impermeabilizzazione, sicchè anche sotto questo punto di vista è evidente la mancata dimostrazione dell’ interesse alla contestazione.

Infine si ritiene anche il caso di precisare che, pur non venendo mossa alcuna formale censura alla prevista prestazione delle garanzie finanziarie ex d.lgs 36/2003 - che viene contestata solo nella narrativa in punto di fatto -, in ogni caso tale imposizione è legittima dato che la mera circostanza che la discarica di cui trattasi fosse in attività alla data di entrata in vigore del d.lgs 36/2003 e che quindi sia rientrata nell’ambito di quelle per cui era obbligatoriamente prevista la presentazione di piano di adeguamento - a prescindere dalla sua assentibilità - la fa ricadere nell’ambito di quelle per le quali - comunque vada a finire l’esame del piano di adeguamento- sussiste comunque l’obbligo di effettuarne quantomeno la chiusura nel rispetto di tutte le nuove previsioni normative. Essa ha tra l’altro beneficiato del fatto di essere ancora operativa alla data di entrata in vigore della legge e di aver potuto presentare il piano di adeguamento, traendone il vantaggio dell’ulteriore periodo di operatività di cui ha potuto godere nelle more dell’espletamento del procedimento di valutazione del piano, per cui non sussiste alcuna ragione per cui possa pretendere di sottrarsi alla puntuale applicazione della normativa soprarichiamata. Ulteriore argomento a conferma si trae dalla considerazione che nessun senso avrebbe avuto altrimenti la previsione dell’art. 14, c. 5, che espressamente riduce le garanzie finanziarie solo per le discariche che alla data di entrata in vigore del d.lgs 36/2003 sono già state coltivate per almeno l’80% della capacità autorizzata.

Il ricorso deve essere quindi respinto in quanto infondato.

Sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 22/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore

Vincenzo Farina, Consigliere

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/05/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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