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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 8 maggio 2009, n. 306
RIFIUTI - Regione Friuli Venezia Giulia - Art. 1, c. 3 L.r. 32/2005 - Piano
di monitoraggio ARPA - Predisposizione dei piezometri - Lavori di adeguamento.
Il piano di monitoraggio ARPA conseguente alla predisposizione di almeno tre
piezometri da concordare con l’ARPA nulla ha a che vedere con i lavori di
adeguamento conseguenti all’approvazione del relativo piano. Trattasi di un
incombente che deriva direttamente dall’art. 1, comma 3 della l.r. 32/2005
“modifiche all’art. 4 della l.r 15/2005” che ne ha imposto l’effettuazione a
tutti i gestori di discariche ( non essendovi alcuna limitazione che permetta di
escludere quelle di inerti) entro tre mesi dall’entrata in vigore di detta legge
e che comporta a carico dei gestori degli impianti l’onere di attivarsi al fine
di coordinarsi con l’ARPA per la “localizzazione, dimensionamento e altri
aspetti tecnici”. Dopo che i suddetti piezometri saranno stati realizzati
scatterà per l’ARPA l’obbligo di effettuare un piano di monitoraggio delle
falde. Pres. Corasaniti, Est. Settesoldi - I. srl (avv.ti Bellavista e Gabrielli)
c. Provincia di Udine (avv. Aita). T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I -
08/05/2009, n.
306
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00306/2009 REG.SEN.
N. 00593/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 593 del 2008, proposto da:
Ifim Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Massimiliano Bellavista, Giovanni
Gabrielli, con domicilio eletto presso Massimiliano Bellavista Avv. in Trieste,
via Milano 17;
contro
Provincia di Udine, rappresentata e
difesa dall'avv. Massimiliano Aita, con domicilio eletto presso Segreteria
Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determina della Provincia di
Udine dd. 2.10.2008; delle delibere della Giunta Provinciale di Udine dd.
1.9.2008 e 21.7.2008.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Udine;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/04/2009 il dott. Oria Settesoldi e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente gestiva un impianto di
smaltimento di rifiuti inerti, autorizzato fino al 29.12.2006. In data 26.9.2003
ha presentato il piano di adeguamento in ottemperanza alle prescrizioni di cui
all’art. 17 d.lgs 36/2003. La Provincia, in data 8.8.2008, ha avviato il
procedimento per valutare detto piano di adeguamento imponendo peraltro, con lo
stesso atto, di provvedere anticipatamente ad eseguire i lavori di adeguamento
con la realizzazione dei tre piezometri previsti per legge. Sempre con tale atto
afferma anche che la deroga all’impermeabilizzazione del fondo della discarica,
prevista dall’art. 4 comma 11 l.r 15/2005, non sarebbe prorogabile oltre il
termine del 1^ ottobre 2008.
Nonostante le contestazioni della ricorrente in ordine a: esistenza in
prossimità della discarica di tre piezometri già utilizzabili per il piano di
monitoraggio delle acque di falda; oneri finanziari per l’adeguamento alle norme
del d.lgs 36/2003 non previsti nell’originario piano finanziario e non
disponibili, la Provincia ha poi adottato la impugnata determina 2.10.2008 con
cui ha prescritto:
1) la chiusura dell’impianto;
2) la conseguente interruzione della sua coltivazione;
3) l’avvio della campagna di monitoraggio entro 90 giorni con eventuale
realizzazione di nuovi piezometri;
4) la prestazione delle garanzie finanziarie previste dal d.lgs 36/2003 entro 30
giorni.
Il ricorso deduce quindi i seguenti motivi:
1) Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, per manifesta
illogicità della decisione, errata interpretazione ed applicazione della legge
ed errore sui presupposti; nell’assunto che il termine di adeguamento entro il
1^ ottobre è prescrittivo solo per le discariche la cui autorizzazione alla
costruzione è successiva alla data del 16.7.2001 e riguarda solo i lavori di
adeguamento e non la chiusura dell’impianto. Non si applicherebbe quindi alla
discarica della ricorrente, la cui costruzione è stata autorizzata nel 1990 e
successivamente nel 1997 e che può beneficiare del termine ultimo di legge,
previsto dal quarto comma dell’art. 17 del d.lgs 36/2003, che è il 16.7.2009.
2) Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, per travisamento
dei fatti, errore sui presupposti, difetto di istruttoria nonché manifesta
illogicità della decisione; nell’assunto che i lavori di adeguamento, ai sensi
dell’art. 17 cit., possono essere prescritti solo a conclusione della
valutazione del piano di adeguamento e non prima, come condizione per la
valutazione stessa del piano di adeguamento.
Si contesta la legittimità dell’affermata validità della deroga
all’impermeabilizzazione del fondo solo fin al 1^ ottobre 2008, perché si
afferma che lo stato del fondo di una discarica parzialmente riempita non
sarebbe oggetto di adeguamento, trattandosi di una fase costruttiva e di
gestione già conclusa, come si evincerebbe anche dall’art. 4, comma 11 della l.r
15/2005.
Si è costituita in giudizio la Provincia di Udine e, oltre a contro dedurre per
il rigetto del gravame, ne ha eccepito l’irricevibilità nella parte in cui
censura l’imposizione delle garanzie finanziarie senza previa impugnazione del
DPRG n. 0266/ Pres del 2005.
Il Collegio preferisce prescindere dall’eccezione di inammissibilità dal momento
che il ricorso è infondato nel merito.
In punto di fatto osserva anzitutto il Collegio che dall’impugnata determina n.
5732 del 2.10.2008 si evince che la ricorrente ha chiesto l’interruzione del
procedimento di valutazione del piano di adeguamento con lettera 30.6.2005 e che
poi, ancorchè sollecitata dalla Provincia a richiedere la ripresa del
procedimento di valutazione di detto piano e a trasmettere la documentazione
richiesta, non vi ha provveduto.
La Provincia la invitava a comunicare lo stato di attuazione della procedura di
monitoraggio disposta dall’art. 4 della l.r 15/2005 ( rectius dall’art. 1, comma
3 della l.r. 32/2005 “modifiche all’art. 4 della l.r 15/2005”), ma la ricorrente
sosteneva di non averla avviata, non ritenendola applicabile alle discariche di
inerti. A questo punto la Provincia comunicava l’avvio del procedimento
finalizzato all’adozione del provvedimento di chiusura della discarica ai sensi
dell’art. 17 co. 5 del d.lgs 36/2003 e successivamente adottava l’atto
impugnato.
Ciò premesso è evidente che la contestazione di cui al primo motivo di censura è
assolutamente inconferente e quindi inammissibile per mancanza di interesse da
parte della ricorrente; questa infatti ha volontariamente abbandonato la
procedura per l’approvazione del piano di adeguamento: ne ha chiesto la
sospensione e non la ha più riattivata nemmeno dopo aver ricevuto da parte della
Provincia l’avviso di avvio della procedura di chiusura ex art. 17 comma 5 d.lgs
36/2003. Ciò premesso è evidente che nessuna rilevanza riveste, per l’ordine di
cessazione del conferimento dei rifiuti impartito alla ricorrente, la
circostanza che possa o meno applicarsi alla sua discarica il disposto dei commi
4 bis e ter aggiunti all’art. 17 del d.lgs 36/2003 dall’art. 6 del d.l. 59/2008,
perché ciò che rileva è il fatto che il procedimento per l’approvazione del suo
piano di adeguamento non sia stato più riattivato ( per sua scelta) e ne sia
stata invece disposta la chiusura, con conseguente venir meno dei presupposti
perché se ne potesse continuare a consentire l’operatività . E’ evidente infatti
che i commi 4 bis e 4 ter si riferiscono comunque a discariche i cui piani di
adeguamento sono stati approvati, tanto è vero che concernono i tempi per
l’esecuzione dei relativi lavori. Tutt’altro è il caso della ricorrente! A nulla
rileva quindi che la Provincia abbia erroneamente ritenuto di dover portare a
conclusione il procedimento per l’adozione del provvedimento di chiusura
ritenendo prescrittivo il termine del 1^ ottobre 2008, tanto più che i tempi
procedimentali erano comunque già stati dilatati oltremisura. Di fatto ciò che
rileva è che questo procedimento sia stato concluso con l’adozione della
decisione di chiusura, dalla quale discende l’ovvia ed inevitabile conseguenza
dell’immediata necessaria cessazione del conferimento dei rifiuti.
Anche la seconda censura non coglie nel segno perché il piano di monitoraggio
ARPA conseguente alla predisposizione di almeno tre piezometri da concordare con
l’ARPA nulla ha a che vedere con i lavori di adeguamento conseguenti
all’approvazione del relativo piano. Trattasi di un incombente che deriva
direttamente dall’art. 1, comma 3 della l.r. 32/2005 “modifiche all’art. 4 della
l.r 15/2005” che ne ha imposto l’effettuazione a tutti i gestori di discariche (
non essendovi alcuna limitazione che permetta di escludere quelle di inerti)
entro tre mesi dall’entrata in vigore di detta legge e che comporta a carico dei
gestori degli impianti l’onere di attivarsi al fine di coordinarsi con l’ARPA
per la “localizzazione, dimensionamento e altri aspetti tecnici”. Dopo che i
suddetti piezometri saranno stati realizzati scatterà per l’ARPA l’obbligo di
effettuare un piano di monitoraggio delle falde.
Quindi la scelta della ricorrente di non fare quanto necessario per permettere
la realizzazione del piano di monitoraggio unitamente alla sua omessa richiesta
di riattivazione del procedimento sospeso, non ha reso possibile che il
procedimento per l’approvazione del piano di adeguamento potesse ottenere
conclusione positiva rendendo doverosa, da parte della Provincia, l’attivazione
del procedimento per la chiusura. Tale omissione non può comunque valere ad
esonerare la ricorrente dall’osservanza di un preciso obbligo di legge, dal
momento che la norma citata non impone tale obbligo solo ai gestori delle
discariche aventi in corso procedimenti per l’approvazione del piano di
adeguamento e non procedimenti per la chiusura, ma impone un obbligo generale,
valevole quindi per tutte le discariche ancora in attività; la necessità del
monitoraggio andava pertanto ribadita ( come avvenuto ) come termine di
valutazione per le modalità di chiusura .
Parte ricorrente contesta anche la legittimità della affermazione (contenuta
nelle premessa della determina provinciale impugnata) che “la deroga
all’impermeabilizzazione del fondo delle discariche prevista dalla l.r 15/2005
non possa estendersi oltre il termine ultimo fissato per l’adeguamento delle
discariche”. Il Collegio osserva peraltro che si tratta di una considerazione
non determinante in relazione alla decisione di chiusura, che deriva dal fatto
che il procedimento di valutazione del piano di adeguamento non è stato portato
a compimento per scelta della ricorrente e che manca il piano di monitoraggio
della falda, per cui non viene chiarito quale sia l’interesse della ricorrente a
vederne statuita la illegittimità, dato che non può spostare l’esito del
ricorso. Nel dispositivo, tra l’altro, non risulta che sia stata data alcuna
prescrizione con specifico riferimento all’impermeabilizzazione, sicchè anche
sotto questo punto di vista è evidente la mancata dimostrazione dell’ interesse
alla contestazione.
Infine si ritiene anche il caso di precisare che, pur non venendo mossa alcuna
formale censura alla prevista prestazione delle garanzie finanziarie ex d.lgs
36/2003 - che viene contestata solo nella narrativa in punto di fatto -, in ogni
caso tale imposizione è legittima dato che la mera circostanza che la discarica
di cui trattasi fosse in attività alla data di entrata in vigore del d.lgs
36/2003 e che quindi sia rientrata nell’ambito di quelle per cui era
obbligatoriamente prevista la presentazione di piano di adeguamento - a
prescindere dalla sua assentibilità - la fa ricadere nell’ambito di quelle per
le quali - comunque vada a finire l’esame del piano di adeguamento- sussiste
comunque l’obbligo di effettuarne quantomeno la chiusura nel rispetto di tutte
le nuove previsioni normative. Essa ha tra l’altro beneficiato del fatto di
essere ancora operativa alla data di entrata in vigore della legge e di aver
potuto presentare il piano di adeguamento, traendone il vantaggio dell’ulteriore
periodo di operatività di cui ha potuto godere nelle more dell’espletamento del
procedimento di valutazione del piano, per cui non sussiste alcuna ragione per
cui possa pretendere di sottrarsi alla puntuale applicazione della normativa
soprarichiamata. Ulteriore argomento a conferma si trae dalla considerazione che
nessun senso avrebbe avuto altrimenti la previsione dell’art. 14, c. 5, che
espressamente riduce le garanzie finanziarie solo per le discariche che alla
data di entrata in vigore del d.lgs 36/2003 sono già state coltivate per almeno
l’80% della capacità autorizzata.
Il ricorso deve essere quindi respinto in quanto infondato.
Sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale del Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in
premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 22/04/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore
Vincenzo Farina, Consigliere
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/05/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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