AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 8 maggio 2009, n. 320
RIFIUTI - Art. 17, c. 5 d.lgs. n. 36/03 - Richiamo all’art. 12 - Significato.
Il richiamo all’art. 12 contenuto nel comma 5 dell’art. 17 del d.lgs. n. 36/2003
(“in caso di mancata approvazione del Piano di cui al comma 3, l'autorità
competente prescrive modalità e tempi di chiusura della discarica, conformemente
all'articolo 12, comma 1, lettera c.”) non significa che la Provincia deve
iniziare un procedimento ad hoc per la chiusura, essendo in re ipsa che la
reiezione del Piano ha come conseguenza la chiusura della discarica (non
adeguabile), per impossibilità di continuare il conferimento di rifiuti; ma, più
semplicemente, che il diniego di approvazione del Piano di Adeguamento
costituisce uno dei “gravi motivi”, che impongono la chiusura della discarica,
proprio per prevenire “danni all'ambiente e alla salute”. Pres. Corasaniti, Est.
De Piero - E. s.p.a. (avv. Comand) c. Provincia di Udine (avv. Aita). T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I -
08/05/2009, n.
320
RIFIUTI - Discarica in attività al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. n.
36/03 - Piano di adeguamento - Garanzie finanziarie. La circostanza che una
discarica fosse in attività alla data di entrata in vigore del D.Lg. 36/03 la fa
indiscutibilmente rientrare tra quelle per cui è obbligatoriamente prevista la
presentazione del Piano di Adeguamento, nonché fra quelle per le quali -
qualsiasi sia l’esito del procedimento di approvazione del Piano stesso -
sussiste l’obbligo di effettuarne quantomeno la chiusura nel rispetto di tutte
le nuove previsioni normative. Le stesse argomentazioni valgono per le garanzie
finanziarie: è evidente, dall’art. 17, c. 3, che il legislatore ha avuto ben
presente la situazione delle discariche già in avanzata fase di coltivazione al
momento dell’entrata in vigore della nuova normativa, per le quali non è stata
prevista l’esenzione delle garanzie, bensì un riduzione delle stesse; così come
ha avuto presente la situazione delle discariche che essendo già esaurite (ma
non ancora ricomposte) sono gravate solo dall’onere di fornire garanzie per la
gestione post-mortem. Tutte le discariche ancora attive al momento dell’entrata
in vigore del D.Lg. 36/03 sono soggette - in misura ovviamente diversa, secondo
la singola situazione di fatto - alla prestazione delle garanzie di durata
trentennale. Pres. Corasaniti, Est. De Piero - E. s.p.a. (avv. Comand) c.
Provincia di Udine (avv. Aita). T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I -
08/05/2009, n.
320
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00320/2009 REG.SEN.
N. 00496/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 496 del 2008, proposto da:
Eco-Energy s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Oliviero Comand, con
domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, piazza Unita'
D'Italia 7;
contro
Provincia di Udine, rappresentata e
difesa dall'avv. Massimiliano Aita, con domicilio eletto presso Segreteria
Generale T.A.R. in Trieste, piazza Unita' D'Italia 7; Regione Friuli - Venezia
Giulia, rappresentata e difesa dall'avv. Gianna Di Danieli, domiciliata per
legge in Trieste, piazza Unita' D'Italia 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
deliberazioni della Giunta
Provinciale di Udine dd.28.7.2008, dd. 21.7.2008, 1.9.2008 e del verbale della
Conferenza Tecnica dd. 30.6.2008, nonchè del R dd. 11.8.2005, come modificato
dal DPGR dd. 18.11.2005.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Udine;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Friuli - Venezia Giulia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/04/2009 il dott. Rita De Piero e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - La ricorrente ECO-ENERGY s.p.a.
espone di essere proprietaria di una discarica - realizzata e gestita per
qualche anno da altro soggetto - originariamente classificata di prima
categoria, per RSU e assimilati, in censuario di Pozzuolo del Friuli,
autorizzata con provvedimento della Giunta provinciale n. 23810 dell’1.8.90.
Conclusi i conferimenti, in data 15.2.02, il precedente proprietario presentava
alla Provincia di Udine il progetto di adeguamento della sistemazione
definitiva, che prevedeva ulteriori conferimenti di rifiuti e un aumento di
volume di circa 40.000 mc., successivamente ridotti a 30.400 mc, senza
ampliamento della superficie utilizzata.
Essendo sorti problemi, il progetto veniva abbandonato e, in data 26.9.03, ne
veniva presentato un secondo, alla stregua di quanto previsto dal D.Lg. 63/03,
nel frattempo entrato in vigore.
L’istruttoria posta in essere dalla Provincia aveva un iter alquanto
sofferto, finchè, in data 30.6.08, veniva convocata la Conferenza Tecnica per
l’esame del progetto di adeguamento.
Sulla base delle risultanze della Conferenza stessa, la Provincia - con l’atto
qui opposto (in uno con altri atti del procedimento e con gli atti generali
emessi dalla Provincia medesima e dalla Regione) - decideva di non approvare il
Piano di Adeguamento, e di disporre la chiusura, con prescrizioni particolari,
alcune della quali vengono parimenti impugnate.
1.1. - Questi i motivi di ricorso:
1) incompetenza; violazione dell’art. 23 della L.r. 30/87 e dell’art. 97 della
Costituzione. Violazione del principio di imparzialità e della par condicio.
2) Violazione degli artt. 7 e 9 della L. 241/90 e della L.r. 7/00. Omessa
comunicazione di avvio del procedimento e violazione del diritto di
partecipazione.
3) Violazione degli artt. 8, 15 e 17 del D.Lg. 59/05. Illogicità, carenza di
presupposti, violazione del principio di proporzionalità.
4) Carenza e contraddittorietà della motivazione. Falsa applicazione del D.L.
59/08 e violazione della L. 244/07.
5) Violazione dell’art. 208 del D.Lg. 152/06 e del D.P.G.R. 01/98, del D.Lg.
36/03 e dell’art. 3 della L. 241/90. Difetto di istruttoria e carenza di
motivazione.
6) Falsa applicazione del D.Lg. 36/03 e D.P.G.R. 0266. Carenza di presupposti,
travisamento, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Violazione di principi in tema di prestazione delle garanzie e di affidamento.
Contraddittorietà.
7) Violazione dell’art. 10 bis della L. 241/90 e della L.r. 7/00. Carenza di
motivazione, violazione dei principi di economicità e trasparenza. Aggravamento
del procedimento. Sviamento.
2. - La Provincia di Udine, costituita, controdeduce nel merito del ricorso,
concludendo per la sua reiezione.
2.1. - Con la sua ultima memoria, chiede che, ove si dovesse ritenere rilevante,
ai fini del presente giudizio, la discrasia esistente - quanto ai procedimenti
di chiusura delle discariche - tra le disposizione della Direttiva 1999/31 (il
cui art. 13 prevede la possibilità di ordinare la chiusura di una discarica -
anche preesistente - con semplice provvedimento motivato dell’autorità
amministrativa) ed il D.Lg. 36/03 (che, viceversa, lo consente solo quando
ricorrano gravi motivi, tali da provocare danni all’ambiente o alla salute) sia
sollevata la relativa questione e rinviata pregiudizialmente alla Corte di
Giustizia.
3. - Anche la Regione si è costituita in giudizio, puntualmente controdeducendo
ai motivi del ricorso, per le parti di sua competenza.
3.1. - Eccepisce, in limine, la tardività dell’impugnazione del decreto del P.R.
n. 1266/05 di Approvazione del Regolamento concernente le garanzie finanziarie
per le discariche ai sensi dell’art. 5 della L.r. 30/87.
3.1.1 - L’eccezione può essere superata, alla stregua della giurisprudenza che
ammette - trattandosi di atto regolamentare - la sua impugnazione anche in uno
con l’atto applicativo, essendo solo in tale momento che la lesione determinata
dall’atto generale, diviene attuale.
4. - Nel merito, il ricorso è fondato, nei termini che verranno appresso
indicati.
4.1. - In particolare, sono fondate, e assorbenti, le censure proposte con la
seconda parte del secondo motivo (violazione del principio di contraddittorio)
ed il settimo motivo (violazione dell’art. 10 bis della L. 241/90).
Nella specie, si controverte di un complesso procedimento, attivato su
iniziativa di parte, volto ad adeguare una discarica esistente alle nuove
disposizioni introdotte dal D.Lg. 63/03.
Per tutti i procedimenti a istanza di parte, l’art. 10 bis della L. 241/90
prevede che l’Amministrazione decidente, prima dell’adozione del provvedimento
finale negativo, comunichi al destinatario “i motivi che ostano all’accoglimento
della domanda”, affinchè chi vi ha interesse, possa presentare osservazioni e/o
documenti, al fine di determinare un diverso esito del procedimento.
L’art. 10 bis è una delle forme che assume il diritto di partecipazione
procedimentale.
La giurisprudenza ha - correttamente - ritenuto l’irrilevanza dell’adempimento
di cui all’art. 10 bis (norma avente valore funzionale e non valore assoluto),
ove l’interessato abbia avuto comunque modo di esporre - nel procedimento - le
sue ragioni.
Così non è avvenuto nel caso di specie. Infatti, come risulta dalla
documentazione in atti (si veda, in particolare, il verbale del 30.6.08), in
sede di Conferenza Tecnica di cui all’art. 6 del D.P.G.R. 01/98, che è il luogo
giuridico deputato all’emersione delle criticità della discarica ed alla
conseguente valutazione del Piano di Adeguamento, la ricorrente non ha potuto
“partecipare” in senso proprio.
I rappresentanti di ECO-ENERGY (ing. Babios e Padoan), infatti, sono intervenuti
alla seduta, ma unicamente per illustrare “il progetto, evidenziando gli aspetti
tecnici”, e fornire indicazioni sui “lati scoperti della discarica”, sullo
smaltimento delle acque e sull’orario di accesso” alla stessa. Dopo di che,
“l’Assessore congeda la Ditta”, e inizia l’esame dell’esito dell’istruttoria. E’
dall’analisi di tali risultanze, e dalla successiva discussione, che emergono le
ragioni della mancata approvazione del progetto, in merito alle quali la Ditta
non ha potuto controbattere efficacemente.
Era quindi necessario che la partecipazione, mancata in sede di Conferenza
Tecnica, si realizzasse nell’ambito del subprocedimento di cui all’art. art. 10
bis. La Provincia aveva, quindi, l’onere di comunicare i motivi ostativi,
assegnando alla ricorrente un termine per le sue controdeduzioni.
4.1.1. - La difesa della Provincia non nega l’omissione del preavviso, e si
limita ricordare quella giurisprudenza (che il Collegio peraltro condivide)
secondo cui l’essere stato parte della Conferenza di Servizi (la quale, merita
ricordarlo, è comunque cosa diversa dalla Conferenza Tecnica) è sufficiente a
realizzare la “partecipazione dell’interessato”, senza che allo stesso debba
anche essere dato anche preavviso di provvedimento negativo.
Su questo si può senz’altro concordare, a patto però che nella Conferenza di
Servizi, il contraddittorio si sia effettivamente realizzato.
Nel caso di specie, ciò non è avvenuto.
Il ricorso va quindi accolto, con conseguente annullamento del provvedimento
provinciale di diniego di approvazione del Piano di Adeguamento e dichiarazione
dell’obbligo dell’Ente di rinnovare la procedura, a partire dal preavviso di
provvedimento negativo di cui all’art. 10 bis.
Conseguentemente, se la ricorrente presenterà osservazioni e/o documenti, dovrà
essere riconvocata la Conferenza Tecnica, per il loro esame e per le
controdeduzioni, di cui - come prevede la legge - verrà “data ragione nella
motivazione del provvedimento finale”.
5. - Per completezza, il Collegio ritiene di esaminare anche, brevemente, gli
altri motivi di ricorso, che si appalesano infondati o inammissibili.
5.1. - Col primo, la ricorrente si duole del fatto che - sulla sua domanda - si
sia pronunciata la Provincia di Udine e non la Giunta Regionale.
Secondo al sua prospettazione poiché tale Provincia è socio di maggioranza della
Società Exe s.p.a. - che è proprietaria e gestisce la discarica di rifiuti non
pericolosi di Trivignano - si trova in una situazione di conflitto di interessi
e quindi non può pronunciarsi sulla domanda dalla ricorrente, come stabilisce
anche l’art. 23, comma 1 bis, della L.r. 30/87.
Queste conclusioni non possono essere condivise. Prevede infatti la richiamata
disposizione che “qualora la Provincia promuova o partecipi ad aziende o società
… che abbiano tra le proprie attività di progettazione, la realizzazione e la
gestione di impianti di smaltimento dei rifiuti e che le esercitino direttamente
o tramite partecipazione ad altre società, il provvedimento finale di
autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio, come previsto dalle vigenti
disposizioni di legge e regolamentari, spettano rispettivamente alla Giunta
regionale ed al Direttore regionale dell'ambiente”.
La norma, all’evidenza, ha significato opposto a quello che la ricorrente le
vuole attribuire: vuol dire, infatti, che la Provincia non può autorizzare
discariche gestite da Società cui essa stessa partecipa (in altre parole
discariche di Exe s.p.a., che, infatti, sono state autorizzate direttamente
dalla Regione).
5.2. - Il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 12 del D.Lg. 36/03,
il quale stabilisce una procedura ad hoc (che deve essere, in
particolare, preceduta da comunicazione di avvio del procedimento) per la
chiusura delle discariche; procedura che, nella specie, non è stata rispettata.
La doglianza non può essere accolta.
Nel caso di specie, infatti, si è in un’ipotesi del tutto diversa da quelle
disciplinate dall’art. 12. Dispone infatti il comma 5 dell’art. 17 che “in caso
di mancata approvazione del Piano di cui al comma 3, l'autorità competente
prescrive modalità e tempi di chiusura della discarica, conformemente
all'articolo 12, comma 1, lettera c).”
Il richiamo all’art. 12 non significa, ad avviso del Collegio, che la Provincia
deve iniziare un procedimento ad hoc per la chiusura, essendo in re
ipsa che la reiezione del Piano ha come conseguenza la chiusura della
discarica (non adeguabile), per impossibilità di continuare il conferimento di
rifiuti; ma, più semplicemente, che il diniego di approvazione del Piano di
Adeguamento costituisce uno dei “gravi motivi”, che impongono la chiusura della
discarica, proprio per prevenire “danni all'ambiente e alla salute”.
Non vi è quindi alcun significativo contrasto, secondo il Collegio, tra la
disposizione comunitaria e quella interna, cosicchè non si ritiene di dover
proporre alcun quesito alla Corte di Giustizia.
5.3. - Anche il terzo e sesto motivo (che possono essere delibati
congiuntamente) vanno respinti.
La ricorrente si duole della circostanza che pur avendo ritenuto la discarica
non adeguabile, le siano state imposte le nuove regole dettate dal D.Lg. 36/03,
in particolare per quanto concerne le garanzie finanziarie.
Si osserva, innanzi tutto, che la circostanza che la discarica di cui trattasi
fosse in attività alla data di entrata in vigore del D.Lg. 36/03 la fa
indiscutibilmente rientrare tre quelle per cui è obbligatoriamente prevista la
presentazione del Piano di Adeguamento, nonché fra quelle per le quali -
qualsiasi sia l’esito del procedimento di approvazione del Piano stesso -
sussiste l’obbligo di effettuarne quantomeno la chiusura nel rispetto di tutte
le nuove previsioni normative. La discarica, inoltre, essendo operativa alla
data di entrata in vigore della legge, ha potuto beneficiare dell’ulteriore
periodo di attività nelle more dell’espletamento del procedimento di valutazione
del Piano, per cui non sussiste alcuna ragione per pretendere, ora, di sottrarsi
alla puntuale applicazione della normativa sopravvenuta.
Le stesse argomentazioni valgono per le garanzie finanziarie: l’art. 17, comma
3, del D.Lg. 36/03 stabilisce che “entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1
o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all'autorità competente
un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente
decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all'articolo 14”. Il secondo
comma di tale articolo precisa che “la garanzia per la gestione successiva alla
chiusura della discarica assicura che le procedure di cui all'articolo 13 siano
eseguite ed è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa” e,
al comma 5, che “nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha
raggiunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'80% della
capacità autorizzata, il massimale da garantire secondo i parametri previsti è
ridotto nella misura del 40%.”
E’ pertanto evidente che il legislatore ha avuto ben presente la situazione
delle discariche già in avanzata fase di coltivazione al momento dell’entrata in
vigore della nuova normativa, per le quali non è stata prevista l’esenzione
delle garanzie, bensì un riduzione delle stesse; così come ha avuto presente la
situazione delle discariche che essendo già esaurite (ma non ancora ricomposte)
sono gravate solo dall’onere di fornire garanzie per la gestione post-mortem.
Dal complesso delle disposizioni ricordate si evince che tutte le discariche
ancora attive al momento dell’entrata in vigore del D.Lg. 36/03 sono soggette -
in misura ovviamente diversa, secondo la singola situazione di fatto - alla
prestazione delle garanzie di durata trentennale.
5.4. - Il quarto motivo, riguarda il termine del 1° luglio 2008 entro cui,
secondo la prospettazione della ricorrente, le discariche non adeguate non
potrebbero più ricevere rifiuti. Il motivo, come ritenuto dalla Provincia è
inammissibile per difetto di interesse, posto che non riguarda la posizione
della ricorrente, come risultava chiaramente dal provvedimento di chiusura
opposto (peraltro in toto annullato).
5.5. - Anche in merito al quinto motivo (che riguarda alcune prescrizioni
tecniche dettate per la chiusura e la limitazione la conferimento di rifiuti)
non vi è ragione di pronunciarsi in modo dettagliato, dato che l’intero atto è
stato annullato.
In definitiva, il ricorso va accolto, nei termini di cui sopra.
6. - Sussistono tuttavia giuste ragioni per disporre la totale compensazione,
tra le parti, delle spese e competenze di causa, ad eccezione del contributo
unificato (pari ad € 500,00 - cinquecento/00) che la Provincia rifonderà
(all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13,
comma VI bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla il
provvedimento impugnato n. 160 del 28.7.08 della Provincia di Udine.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti tutte, ad eccezione del
contributo unificato (pari ad € 500,00 - cinquecento/00) che la Provincia
rifonderà alla ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 22/04/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere
Rita De Piero, Consigliere, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/05/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it