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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 21 maggio 2009, n. 379
RIFIUTI - Impianti di smaltimento - Discariche gestite da società a
partecipazione provinciale - Poteri della Provincia - Autorizzazione della
discarica - Esclusione - Approvazione del Piano di adeguamento. L’art. 23,
comma 1 bis, della L.r. Friuli Venezia Giulia n. 30/87 prevede che “qualora la
Provincia promuova o partecipi ad aziende o società … che abbiano tra le proprie
attività di progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti di
smaltimento dei rifiuti e che le esercitino direttamente o tramite
partecipazione ad altre società, il provvedimento finale di autorizzazione alla
costruzione ed all’esercizio, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge
e regolamentari, spettano rispettivamente alla Giunta regionale ed al Direttore
regionale dell'ambiente”. La norma va intesa nel senso che la Provincia non può
autorizzare discariche gestite da Società cui essa stessa partecipa , ma non
certo che, per tale ragione, essa non può esercitare le proprie funzioni
istituzionali, tra cui quelle relative all’approvazione dei Piani di
Adeguamento. Pres. Corasaniti, Est. De Piero - Consorzio Comunita' Collinare del
Friuli (avv.ti Mansi e Mansi) c. Provincia di Udine (avv. Aita). T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I -
21/05/2009, n.
379
RIFIUTI - D.lgs. n. 36/2003 - Entrata in vigore - Discariche in attività - Presentazione del piano di adeguamento - Garanzie finanziarie - Discariche in fase avanzata di coltivazione - Discariche esaurite. La circostanza che una discarica fosse in attività alla data di entrata in vigore del D.Lg. 36/03 la fa indiscutibilmente rientrare tra quelle per cui è obbligatoriamente prevista la presentazione del Piano di Adeguamento, nonché fra quelle per le quali - qualsiasi sia l’esito del procedimento di approvazione del Piano stesso - sussiste l’obbligo di effettuarne quantomeno la chiusura nel rispetto di tutte le nuove previsioni normative. Le stesse argomentazioni valgono per le garanzie finanziarie: ai sensi dell’art. 17, cc. 2, 3 e 5 del D.Lg. 36/03, per le discariche già in avanzata fase di coltivazione al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa non è stata prevista l’esenzione delle garanzie, bensì una riduzione delle stesse; le discariche già esaurite (ma non ancora ricomposte) sono gravate solo dall’onere di fornire garanzie per la gestione post-mortem. In altri termini, tutte le discariche ancora attive al momento dell’entrata in vigore del D.Lg. 36/03 sono soggette - in misura ovviamente diversa, secondo la singola situazione di fatto - alla prestazione delle garanzie di durata trentennale. Pres. Corasaniti, Est. De Piero - Consorzio Comunita' Collinare del Friuli (avv.ti Mansi e Mansi) c. Provincia di Udine (avv. Aita). T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 21/05/2009, n. 379
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00379/2009 REG.SEN.
N. 00531/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 531 del 2008, proposto da:
Consorzio Comunita' Collinare del Friuli, rappresentato e difeso dagli avv.
Antonio Mansi e Francesco Paolo Mansi, con domicilio eletto presso l’avv. Orio
De Marchi, in Trieste, via Fabio Severo 20;
contro
Provincia di Udine, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Aita, con
domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza
Unita' D'Italia 7; Regione Friuli-Venezia Giulia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
delle deliberazioni dd. 30.6.2008 e 28.7.2008 della Provincia di Udine.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Udine;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/04/2009 il dott. Rita De Piero e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente Consorzio espone
di essere titolare di tre discariche di 1° categoria (in realtà, come da
chiarimento fornito in sede di pubblica udienza: di una sola discarica suddivisa
in tre lotti distinti) per R.S.U. e assimilabili, sita in censuario di Fagagna,
località Plasencis, regolarmente autorizzata.
La prima (rectius: il primo lotto) è esaurita e ricomposta; la seconda (rectius:
il secondo lotto), autorizzata nel 1986, ha concluso i conferimenti nel 1992, è
stata definitivamente ricoperta e sistemata, ed il relativo collaudo è
intervenuto nel 1995. In relazione a questo lotto, peraltro, nel 2007 si sono
verificati cedimenti del piano di copertura, cosicchè è stato necessario
presentare un progetto definitivo di ripristino., approvato il 30.6.08.
La terza (rectius: il terzo lotto), infine, autorizzata nel 1990, era
ancora in esercizio all’atto dell’entrata in vigore del D.Lg. 36/03, cosicchè,
limitatamente a questa, veniva presentato idoneo Piano di Adeguamento.
Dal 2005, tuttavia, essa pure non è più in attività.
1.1. - Con l’atto qui opposto la Provincia ha respinto il Piano di Adeguamento,
ordinato la chiusura e imposto ulteriori garanzie finanziarie.
Questi i motivi di ricorso:
1) incompetenza della Provincia. Violazione dl principio di imparzialità e
lesione della par condicio. Violazione dell’art. 23 della L.r. 30/87.
2) Violazione degli artt. 8, 15 e 17 del D.Lg. 36/03 e 59/05
3) Carenza di presupposti e sviamento
4) Violazione del D.Lg. 36/03 e sviamento.
5) Incompetenza e violazione del D.Lg. 152/06.
2. - La Provincia, costituita, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso,
concludendo per la sua reiezione.
3. - Il ricorso è infondato.
3.1. - Col primo motivo, il ricorrente si duole del fatto che - sulla sua
domanda - si sia pronunciata la Provincia di Udine e non la Giunta Regionale.
Secondo al sua prospettazione poiché la Provincia è socio di maggioranza della
Società Exe s.p.a. - che è proprietaria e gestisce la discarica di rifiuti non
pericolosi di Trivignano - si trova in una situazione di conflitto di interessi
e quindi non può pronunciarsi sulla domanda dal ricorrente, come stabilisce
anche l’art. 23, comma 1 bis, della L.r. 30/87.
Queste conclusioni non possono essere condivise. Prevede infatti la richiamata
disposizione che “qualora la Provincia promuova o partecipi ad aziende o società
… che abbiano tra le proprie attività di progettazione, la realizzazione e la
gestione di impianti di smaltimento dei rifiuti e che le esercitino direttamente
o tramite partecipazione ad altre società, il provvedimento finale di
autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio, come previsto dalle vigenti
disposizioni di legge e regolamentari, spettano rispettivamente alla Giunta
regionale ed al Direttore regionale dell'ambiente”.
La norma, all’evidenza, ha significato opposto a quello che il ricorrente le
vuole attribuire: vuol dire, infatti, che la Provincia non può autorizzare
discariche gestite da Società cui essa stessa partecipa (in altre parole
discariche di Exe s.p.a., che, infatti, sono state autorizzate direttamente
dalla Regione), ma non certo che, per tale ragione, essa non può esercitare le
proprie funzioni istituzionali, tra cui quelle relative all’approvazione dei
Piani di Adeguamento.
3.2. - Col secondo motivo, l’istante si duole della pretesa provinciale di
imporre prescrizioni e garanzie finanziarie per la gestione post operativa,
anche a situazioni da tempo concluse (solo la terza discarica - terzo lotto -
ricade sotto l’egida della nuova legge, mentre per la seconda i conferimenti
sono cessati nel 1992), nonché dell’ordine di concludere i lavori entro
l’1.10.08.
Il motivo (assai confuso) riguarda le prescrizioni dettate per la chiusura e la
successiva gestione e la prestazione di garanzie, che il ricorrente assume
essere state richieste in relazione a due diverse situazioni: quelle conseguenti
alla bocciatura del Piano di Adeguamento del c.d. “terzo lotto”, e quelle
connesse all’approvazione del Progetto Definitivo per la realizzazione della
copertura superficiale finale del “secondo lotto”, in variante a quanto previsto
dal progetto originario.
Innanzi tutto si osserva che la prospettazione è parzialmente errata in fatto,
in quanto l’adeguamento delle garanzie (come risulta dal provvedimento opposto)
è previsto solo per il terzo lotto e non anche per il secondo.
Il ricorrente si duole comunque del fatto che, pur avendo la Provincia ritenuto
la discarica non adeguabile, siano state imposte le nuove regole dettate dal
D.Lg. 36/03, in particolare per quanto concerne, appunto, le garanzie
finanziarie.
Come più volte precisato da questo Tribunale, la circostanza che la discarica di
cui trattasi (“terzo lotto”) fosse in attività alla data di entrata in vigore
del D.Lg. 36/03 (i conferimenti sono infatti cessati nel 2005) la fa
indiscutibilmente rientrare tre quelle per cui è obbligatoriamente prevista la
presentazione del Piano di Adeguamento, nonché fra quelle per le quali -
qualsiasi sia l’esito del procedimento di approvazione del Piano stesso -
sussiste l’obbligo di effettuarne quantomeno la chiusura nel rispetto di tutte
le nuove previsioni normative. La discarica, inoltre, essendo operativa alla
data di entrata in vigore della legge, ha potuto beneficiare dell’ulteriore
periodo di attività nelle more dell’espletamento del procedimento di valutazione
del Piano, per cui non sussiste alcuna ragione per pretendere, ora, di sottrarsi
alla puntuale applicazione della normativa sopravvenuta.
Le stesse argomentazioni valgono per le garanzie finanziarie: l’art. 17, comma
3, del D.Lg. 36/03 stabilisce che “entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1
o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all'autorità competente
un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente
decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all'articolo 14”. Il secondo
comma di tale articolo precisa che “la garanzia per la gestione successiva alla
chiusura della discarica assicura che le procedure di cui all'articolo 13 siano
eseguite ed è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa” e,
al comma 5, che “nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha
raggiunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'80% della
capacità autorizzata, il massimale da garantire secondo i parametri previsti è
ridotto nella misura del 40%.”
E’ pertanto evidente che il legislatore ha avuto ben presente la situazione
delle discariche già in avanzata fase di coltivazione al momento dell’entrata in
vigore della nuova normativa, per le quali non è stata prevista l’esenzione
delle garanzie, bensì un riduzione delle stesse; così come ha avuto presente la
situazione delle discariche che essendo già esaurite (ma non ancora ricomposte)
sono gravate solo dall’onere di fornire garanzie per la gestione post-mortem.
Dal complesso delle disposizioni ricordate si evince che tutte le discariche
ancora attive al momento dell’entrata in vigore del D.Lg. 36/03 sono soggette -
in misura ovviamente diversa, secondo la singola situazione di fatto - alla
prestazione delle garanzie di durata trentennale.
3.2.1. - L’istante contesta anche la data dell’1.10.08, entro cui doveva
ultimare la copertura del secondo lotto in conseguenza dell’approvazione del suo
stesso progetto.
Espone correttamente la Provincia che nel Piano di manutenzione ordinaria,
presentato il 22.12.04, il ricorrente Consorzio aveva dichiarato che la maggior
parte dei lavori sarebbe stata completata entro otto mesi, cosa che, invece, non
è avvenuta; tant’è che l’Ente, in data 2.4.07, ha diffidato il Consorzio a
provvedere, concedendo anche, con atto del 24.4.07, una proroga dei termini
fissati.
Non può quindi il ricorrente, ampiamente inadempiente ai propri obblighi,
dolersi se, nell’atto opposto, è stato determinato un termine finale - peraltro
congruo, in relazione all’entità degli stessi - per il completamento dei lavori.
3.3. - Il terzo motivo è evidentemente frutto di erronea lettura dei
provvedimenti, posto che, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, negli
stessi sono chiaramente distinti gli obblighi connessi alla mancata approvazione
del Piano di Adeguamento (che comporta comunque l’obbligo di integrare le
garanzie finanziarie) e all’approvazione del progetto per la definitiva
copertura del secondo lotto (che non comporta, proprio per essere lo stesso
esaurito e ricomposto prima dell’entrata in vigore del D.Lg. 36/03) alcun
adeguamento di garanzie.
3.4. - Il quarto motivo ribadisce la non assoggettabilità delle discariche
esaurite al D.Lg. 36/03, che riguarderebbe solo le discariche di rifiuti
pericolosi e quelle autorizzate dopo il 16.7.01.
Così non è. Le disposizioni si applicano infatti - senza alcuna distinzione - a
tutte le discariche che alla data di entrata in vigore del D.Lg. 36/03
ricevevano ancora rifiuti, come è nel caso di specie.
3.5. - Con l’ultimo motivo, il ricorrente lamenta che la Provincia avrebbe
esorbitato dalle proprie competenze, limitate al mero “controllo e alla
verifica”.
Anche questo (assai generico) motivo è infondato: la competenza ad approvare o
respingere i Piani di Adeguamento, così come il piano di modifica della
copertura superficiale di una discarica, appartengono (non foss’altro perché
sono espressione proprio dell’attività di “controllo”), ex D.P.G.R. n. 01/98,
alla Provincia.
In definitiva, il ricorso va respinto.
4. - Sussistono tuttavia le ragioni di legge per disporre la totale
compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo respinge
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 22/04/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere
Rita De Piero, Consigliere, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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