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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 24 settembre 2009, n. 683
APPALTI - Offerta economicamente più vantaggiosa - Rilevanza del profilo
tecnico-qualitativo rispetto a quello economico - Determinazione -
Discrezionalità amministrativa - Attribuzione del punteggio numerico -
Sufficienza - Sindacato del giudice - Limiti. Quando il criterio di
aggiudicazione di un appalto sia quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante determinare
la rilevanza del profilo tecnico-qualitativo rispetto a quello economico; in
tali casi la valutazione tecnica espressa dalla Commissione di gara che consiste
nell’attribuzione di un semplice punteggio numerico nell’ambito della forcella
prestabilita è idonea ad assolvere all’onere di motivazione e non è sindacabile
da parte del giudice amministrativo, tramite consulenza tecnica, salvo il caso
in cui presenti profili di illogicità, irragionevolezza o travisamento.(Cfr.
Cons. Stato, Sez. VI, 22 novembre 2006, n. 6835 e 18 dicembre 2006, n. 7578;
Sez. V, 28 dicembre 2006, n. 8076 e 25 luglio 2006, n. 4657). Pres. Corasaniti,
Est. Farina - L. s.r.l. (avv. Carbone) c. Provincia di Trieste (avv. Zuliani) -
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 24 settembre 2009, n. 683
N. 00683/2009 REG.SEN.
N. 00225/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 225 del 2009, proposto da:
La via degli Artisti Viaggi - Gierre Viaggi Srl, rappresentato e difeso
dall'avv. Gianfranco Carbone, con domicilio eletto presso Gianfranco Carbone
Avv. in Trieste, via Romagna 30;
contro
Provincia di Trieste, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Zuliani, con
domicilio eletto presso Fabio Zuliani Avv. in Trieste, largo Don Bonifacio 1;
nei confronti di
Pansepol Srl;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di aggiudicazione della procedura in economia per il servizio
di iniziative del progetto per la valorizzazione delle peculiarità presenti sul
territorio della Provincia di Trieste, nonchè della nota dd. 6.2.2009 e per il
risarcimento del danno..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Trieste;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 08/07/2009 il dott. Vincenzo Farina e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente società LA VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI – Gierre Viaggi s.r.l.
premette ricordando che l’Amministrazione Provinciale di Trieste ha indetto, con
determina dirigenziale 2852/64 del 19.11.2008, la procedura di affido in
economia del servizio “progetto di valorizzazione delle peculiarità presenti sul
territorio della provincia di Trieste” ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n.
163/06 e del proprio regolamento interno per i lavori, le forniture, i servizi
in economia e le spese minute.
L’importo a base d’asta era di euro 79.166,66.
La procedura è stata esperita in data 20.1.2009.
Il capitolato speciale d’oneri (art. 7) aveva previsto l’aggiudicazione della
gara all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di due elementi e
parametri:
a) l’offerta tecnica, valutata con un massimo di 40 punti
b) l’offerta economica, valutata con un massimo di 60 punti.
La Società ricorrente ha ottenuto un punteggio di 75,12 punti, così ripartiti:
offerta tecnica punti 29, offerta economica punti 46,12.
La controinteressata aggiudicataria società Pansepol s.r.l. ha vinto la gara con
un punteggio di punti 77 così ripartiti: offerta tecnica punti 17, offerta
economica punti 60.
La ricorrente lamenta l’erronea ed illegittima attribuzione di un punteggio
inferiore a quanto le sarebbe spettato per l’offerta tecnica:
la corretta attribuzione dei punteggi le avrebbe consentito di colmare la
differenza di punti 1,88 ed ottenere — per l’offerta tecnica — un punteggio
sensibilmente superiore, tale da consentirle, sommando il punteggio per
l’offerta tecnica con il punteggio per l’offerta economica, l’aggiudicazione
della gara; di qui l’illegittima attribuzione dei punteggi da parte della
commissione di gara sotto il profilo dell’eccesso di potere e/o violazione di
legge in riferimento alle previsioni della lex specialis e della erroneità dei
presupposti.
L’appaltante – continua la deducente - ha posto a base d’asta due progetti
(individuati con A e B: il “progetto A” elaborato direttamente
dall’Amministrazione, con la possibilità per i concorrenti di proposte
migliorative rispetto al minimo indicato e il “progetto B” che doveva essere
elaborato dai partecipanti per un’attività didattico-ricreativa di anziani e
studenti; per entrambi i progetti ( A e B) era stato previsto uno specifico
punteggio: fino a 30 punti per la valutazione del progetto A e fino a 10 punti
per la valutazione del progetto B.
I 30 punti del progetto A venivano così ripartiti:
a) un punteggio aggiuntivo di 2 punti (fino ad un massimo di 10) per la
presenza, durante i tour, oltre alle guide, di ulteriori esperti;
b) un punteggio aggiuntivo di 1 punto (fino ad un massimo di 4) per l’uso “di
ulteriori mezzi di trasporto oltre a quelli collettivi previsti nel progetto A,
diversificati e messi a disposizione degli utenti (biciclette, imbarcazioni
ecc.)”
e) un punteggio aggiuntivo sino a 4 punti per sussidi audiovisivi messi a
disposizione degli utenti (pubblicazioni, palmari, auricolari ecc.);
d) un punteggio aggiuntivo sino a 4 punti per l’offerta di gadget e altri
materiali promozionali (portachiavi, borse ecc. con logo della Provincia)
e) un punteggio aggiuntivo per un orario di apertura al pubblico della
segreteria organizzativa superiore alle 6 ore previste, di 0,5 punti per ogni
ulteriore ora; il punteggio veniva maggiorato di 2 punti se l’apertura era
prevista nelle giornate prefestive e di 4 punti per le giornate festive sino ad
un massimo di punti 8;
i 10 punti del progetto B dovevano così essere ripartiti:
a) sino a 5 punti per il numero di luoghi, comuni, frazioni, toccati dal
progetto;
b) sino a 5 punti per la varietà e la ricchezza dei progetti.
In sintesi: dei complessivi 40 punti assegnabili alla qualità dei progetti, fino
a 30 punti potevano essere assegnati in ragione della qualità del Progetto A
(secondo le 5 classi indicate) e fino a 10 punti potevano essere assegnati al
Progetto B.(secondo le due classi previste).
A questo punto la ricorrente ricorda che la Commissione le ha assegnato,
nell’ordine, i seguenti punteggi:
a) presenza oltre alle guide già previste di ulteriori esperti: punti 10;
b) Uso di ulteriori mezzi di trasporto oltre a quelli collettivi già previsti
nei progetti A: punti O
c) Sussidi audiovisivi messi a disposizione degli utenti: punti O
d) Gadget ed altri materiali promozionali: punti 1;
e) Orario di apertura al pubblico: punti 8; per un totale assegnato al progetto
A) di punti 19;
al progetto B le sono stati assegnati:
a) livello di articolazione del percorso: punti 5;
b) varietà e ricchezza dei contenuti: punti 5, per un totale di punti 10
assegnati al progetto B e un totale di 29 punti assegnati alla valutazione
tecnica.
Alla controinteressata la Commissione ha assegnato, nell’ordine i seguenti
punteggi:
a) presenza oltre alle guide già previste di ulteriori esperti: punti 4;
b) Uso di ulteriori mezzi di trasporto oltre a quelli collettivi già previsti
nei progetti A: punti 1;
c) Sussidi audiovisivi messi a disposizione degli utenti: punti 2;
d) Gadget ed altri materiali promozionali: punti 1;
e) Orario di apertura al pubblico: punti 1;
per un totale assegnato al progetto A) di punti 9.
Al progetto B sono stati assegnati alla controinteressata:
f) livello di articolazione del percorso: punti 4;
g) varietà e ricchezza dei contenuti: punti 3;
per un totale di punti 7 assegnati al progetto B e un totale di 19 punti
assegnati alla valutazione tecnica.
Ciò posto, la ricorrente ricorda che:
a) per i sei itinerari di cui al punto 1 del Progetto A, di aver indicato
l’utilizzo del traghetto Delfino Verde nel tratto Trieste-Muggia;
b) di aver indicato, con riferimento all’itinerario n. 3, l’utilizzo del tram
storico di Opicina per raggiungere l’inizio del sentiero Cobolli, utilizzando il
pulman gran turismo solo per i tratti successivi;
c) per i 3 macroitinerari naturalistici di cui al punto 2 del Progetto A il
capitolato aveva previsto che i partecipanti raggiungessero autonomamente il
luogo dell’appuntamento e non prevedeva l’obbligo di usare dei mezzi di
trasporto collettivi: la ricorrente ha indicato (e quindi ha aggiunto ai mezzi
di trasporto) per l’itinerario n. 3 il rientro in città con pullman Gran
Turismo; per l’itinerario “attraverso le locations” (per il quale il capitolato
non aveva previsto alcun mezzo di trasporto collettivo) la ricorrente ha
indicato il supporto di due pullman Gran Turismo;
d) per il progetto “appuntamenti enogastronomici e culturali”, (…)
nell’itinerario 1 viene proposto l’uso di un pullman gran turismo così come per
l’itinerario 3 “Trieste, dalla letteratura alla psicoanalisi”;
e) nei tour per anziani, che nel capitolato del Progetto B non prevedeva nessun
mezzo di trasporto collettivo, la ricorrente ha previsto l’uso di un pullman
gran turismo e l’uso di pulmini adatti al trasporto di anziani in carrozzella.
La deducente ritiene, quindi, non comprensibile la decisione della Commissione
di assegnarle zero (O) punti perché nell’offerta sono indicati “ulteriori mezzi
di trasporto oltre a quelli collettivi previsti nei progetti”: questa frase –
viene sottolineato – dovrebbe essere interpretata nel senso che ogni ulteriore
mezzo di trasporto avrebbe legittimato l’attribuzione di un punteggio
aggiuntivo; la ricorrente ha proposto in più un traghetto, l’uso di un tram
storico, 5 ulteriori pullman e un pulmino attrezzato per il trasporto di
handicappati.
Se alla controinteressata è stato assegnato 1 punto per l’uso di minibus a 8
posti non v’è ragione - si duole la ricorrente - perché almeno 1 punto le fosse
assegnato, tenuto conto che ha messo a disposizione un rilevante parco macchine.
Quanto al punteggio relativo ai sussidi audiovisivi messi a disposizione degli
utenti, alla ricorrente sono stati assegnati zero (0) punti e alla
controinteressata 2 punti perché “ offre brochure per ogni itinerario”, quando
la proposta della società istante era in questi termini: “6. sussidi audiovisivi
verranno messi a disposizione ove pertinenti; inoltre verranno consegnati
materiale didattico, eventuali pubblicazioni, materiale promozionale”; inoltre,
la medesima società ha proposto la stampa di 20.000 brochure/libretto di. 12
pagine a colori, con ulteriore stampa di materiale promozionale.
La Commissione – lamenta la ricorrente – non ha apprezzato questa proposta né
sotto la voce “sussidi audiovisivi” né sotto la voce “gadget promozionali”: voce
– quest’ultima - per la quale alla ricorrente è stato assegnato un solo punto in
quanto “offre borse di tela” (quando alla controinteressata è stato assegnato 1
punto “perché offre un cappellino”).
Le determinazioni in parola – prosegue la deducente – sono state supportate da
un inadeguato apparato giustificativo, obliterando, in particolare, la
circostanza che sotto la voce “gadget e altri materiali promozionali” la
ricorrente aveva espresso l’avviso che sarebbe stato opportuna - quale azione di
marketing - la consegna ad ogni partecipante di un gadget, ovvero di una borsa
in tela con marchio della Provincia e dell’iniziativa, comprensivo di materiale
promozionale anche dei prodotti agroalimentari del Carso (ove possibile) e
didattico (quando opportuno), al fine di fornire tutte le informazioni utili per
produrre un effetto di ulteriore ricaduta in termini turistici nella Provincia:
i gadget offerti – sottolinea l’istante - erano quindi 3 e non solo la borsa di
tela.
Concludendo, la ricorrente sostiene che, senza voler comparare i criteri di
attribuzione dei punteggi fra i concorrenti, l’attribuzione corretta e doverosa
di solo 2 punti in più (per i mezzi di trasporto ulteriori messi a disposizione,
per la brochure i gadget offerti) e valutando così nella misura minima per ogni
categoria individuata dalla Provincia il punteggio aggiuntivo, l’appalto avrebbe
dovuto esserle aggiudicato.
Più specificatamente, la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa
applicazione della lex specialis (in particolare circa gli elementi di
valutazione dell’offerta “tecnica”), nonchè la irragionevolezza e la illogicità
manifesta riguardo alla interpretazione delle clausole del bando, evidenziando
come il vaglio della Commissione avrebbe dovuto tendere a far emergere e non già
a comprimere il peso specifico delle varianti progettuali che lo stesso bando
prevedeva: ciò valeva sia per il previsto punteggio aggiuntivo per la messa a
disposizione di ulteriori mezzi di trasporto (con una parziale specificazione
dei mezzi), che per la messa a disposizione dei partecipanti di depliant e di
ulteriori gadgets.
In sostanza – denuncia l’istante - la mancata attribuzione alla ricorrente di un
ulteriore punto per i mezzi ulteriori offerti per il servizio, di un ulteriore
punto per non avere la Commissione di gara valutato l’offerta del depliant e,
ancora, di un ulteriore punto per i gadget (in totale tre punti) rende
illegittimo e irragionevole – anche alla luce della giurisprudenza in tema di
sindacato sulla discrezionalità tecnica - l’operato dell’amministrazione.
Si è costituita in giudizio l’intimata Provincia, chiedendo il rigetto del
gravame.
Quest’ultimo è stato introitato dal Collegio ed è passato in decisione nella
pubblica udienza dell’8.7. 2009.
Come si è sopra accennato, la procedura di gara in questione era governata
dall’art. 125 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e sulla base del vigente Regolamento
provinciale per i lavori, le forniture, i servizi in economia e le spese minute.
Il prezzo a base d’asta era di € 79.166,66.
L’aggiudicazione sarebbe avvenuta a favore del concorrente che avesse presentato
l’offerta economicamente più vantaggiosa, ossia l’offerta che avesse ottenuto il
punteggio più alto, mediante la somma dei punteggi ottenuti per la parte
organizzativa e per la parte economica (i punteggi massimi per le due parti
erano previsti, rispettivamente, in punti 40 e 60).
La gara, alla quale partecipavano quattro concorrenti, veniva aggiudicata alla
società Pansepol Travel s.r.l. con un punteggio complessivo di 77 punti, di cui
17 per la parte organizzativa e 60 per la
arte economica.
La ricorrente società LA VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI – Gierre Viaggi s.r.l. si
piazzava seconda con un punteggio complessivo di 75,12 punti, di cui 29 per la
parte organizzativa e 46,12 per la parte economica.
La differenza tra i due concorrenti è, quindi, di punti 1,88.
Come si è visto, l’istante lamenta la mancata attribuzione di un ulteriore punto
per i mezzi ulteriori offerti per il servizio, di un ulteriore punto per non
essere stata valutata dalla Commissione di gara l’offerta del depliant e,
ancora, di un ulteriore punto per i gadgets (in totale – quindi - tre punti)
rende illegittimo e irragionevole – anche alla luce della giurisprudenza in tema
di sindacato sulla discrezionalità tecnica - l’operato dell’amministrazione.
Le doglianze non meritano ingresso.
Il Collegio osserva, in via prioritaria, che il capitolato speciale di appalto
aveva fissato una più che adeguata griglia di criteri di valutazione,
suddividendo il punteggio complessivo per la parte organizzativa in 6 punteggi
parziali, corrispondenti ad altrettanti diversi analitici parametri tecnici.
Questa formulazione della lex specialis appare perciò del tutto idonea a
limitare la discrezionalità della Commissione in relazione alla valutazione
qualitativa delle offerte e quindi a sorreggere la motivazione dei giudizi
qualitativi, tradotta in punteggi numerici.
Quanto all’operato del seggio di gara, dalla dettagliata scheda dei punteggi si
ricava una puntuale applicazione della lex specialis per tutti i parametri di
giudizio da essa fissati.
Ne sono conseguiti i punteggi parziali e quelli complessivi per la parte
organizzativa.
In definitiva, la precisa applicazione dei dettagliati criteri giustifica il
punteggio numerico attribuito e ne costituisce la motivazione.
Ciò è conforme all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale: “ Quando il
criterio di aggiudicazione di un appalto sia quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante
determinare la rilevanza del profilo tecnico-qualitativo rispetto a quello
economico; in tali casi la valutazione tecnica espressa dalla Commissione di
gara che consiste nell’attribuzione di un semplice punteggio numerico
nell’ambito della forcella prestabilita è idonea ad assolvere all’onere di
motivazione e non è sindacabile da parte del giudice amministrativo, tramite
consulenza tecnica, salvo il caso in cui presenti profili di illogicità,
irragionevolezza o travisamento”- (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 novembre 2006,
n. 6835 e 18 dicembre 2006, n. 7578; Sez. V, 28 dicembre 2006, n. 8076 e 25
luglio 2006, n. 4657).
D’altra parte, costituisce consolidato indirizzo giurisprudenziale quello per
cui, anche successivamente all’entrata in vigore della legge n. 241/1990, il
voto numerico attribuito dalle competenti commissioni di gara o di concorso
esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione stessa,
contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori
spiegazioni e chiarimenti (Cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 5 agosto 2005,
n. 4165).
La società ricorrente, peraltro, non si è gravata contro le previsioni di gara
nella parte in cui non stabilivano che doveva venire puntualmente motivato il
punteggio concretamente attribuito a ciascun criterio di valutazione.
I parametri fissati dalla lex specialis di gara per l’attribuzione dei punteggi
in parola erano, dunque, in sé auto-esplicativi dei criteri attraverso i quali
la commissione era chiamata ad attribuire i singoli punteggi.
Occorre, ulteriormente, ricordare che l’attribuzione dei punteggi legati a
valutazioni di ordine tecnico è espressione di discrezionalità non solo tecnica,
ma amministrativa, in quanto la stazione appaltante esercita una scelta di
opportunità circa l’uso dei mezzi più idonei per la miglior cura dell’interesse
pubblico di riferimento (Cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 3 febbraio 2000, n.
661): in sede di valutazione comparativa delle offerte per l’aggiudicazione dei
contratti della P.A. il giudizio di discrezionalità tecnica, caratterizzato
dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dalla
opinabilità dell’esito delle valutazioni, sfugge al sindacato del giudice
amministrativo in sede di legittimità, ove non vengano in rilievo indici
sintomatici del non corretto esercizio del potere, sub specie di illogicità
manifesta, di erroneità dei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura
amministrativa e dei relativi esiti (Consiglio di Stato, Sezione VI, 4 settembre
2006, n. 5100).
Il sindacato giurisdizionale può, dunque, appuntarsi esclusivamente sulla
legittimità dell’operato della stazione appaltante, non potendo il Giudice
sostituirsi all’amministrazione nella valutazione delle offerte (Cfr. Consiglio
di Stato, Sezione V, 12 ottobre 2004, n. 6566).
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati ed a fronte, in
particolare, del rimarcato fatto che ciascun punteggio per le singole voci era
correlato ad un parametro tecnico qualitativo precostituito, in grado di per sé
di far valutare la logicità e la congruità del giudizio tecnico espresso dalla
commissione giudicatrice, è chiaro che il giudizio da essa compiuto si è
appropriatamente esternato nei punteggi numerici attribuiti a ciascun
concorrente e, attraverso essi, il giudizio è stato idoneamente motivato,
rendendo non necessaria una ulteriore motivazione da trasfondersi nel verbale di
gara.
Pertanto, come già si è accennato, si appalesano infondati i cenni attorei ad
una carenza motivazionale dell’operato della Commissione di gara, così come è
stato trasfuso nel relativo verbale del 20.1.2009; come, pure, si appalesano
infondati quei rilievi che, in realtà, si appuntano su profili governati dalla
discrezionalità e che non appaiono censurabili, in quanto non inficiati da
illogicità manifesta, da errori di fatto, da incoerenza della valutazione et
similia (cioè vizi conoscibili nel ristretto ambito del giudizio che riguarda
atti discrezionali): questo vale per quello che concerne la voce “gadget
promozionali”, in relazione alla quale la ricorrente lamenta l’attribuzione di
un solo punto alla offerta di una borsa di tela, nonchè di “materiale
promozionale anche dei prodotti agroalimentari del Carso (ove possibile) e
didattico (quando opportuno)”.
Non può sottacersi che le locuzioni - testè riportate – che figurano nella
offerta tecnica della ricorrente (“ove possibile”; “quando opportuno”) sono
state verosimilmente considerate dalla Commissione alla stregua di offerte
meramente eventuali, non meritevoli di un punteggio aggiuntivo.
Se così è, la determinazione della Commissione sembra rientrare nell’alveo della
discrezionalità amministrativa correttamente esercitata.
Quanto all’uso dei mezzi di trasporto per i progetti A, ritiene il Collegio che
del tutto legittimamente alla ricorrente non è stato assegnato alcun punteggio,
atteso che – come ha esattamente eccepito la resistente Provincia - essa non ha
proposto dei mezzi di trasporto ulteriori rispetto a quelli indicati dalla
Provincia, bensì dei mezzi di trasporto alternativi (traghetto Trieste – Muggia;
tram storico di Opicina).
Nella fattispecie la Commissione si è attenuta rigorosamente alle previsioni di
gara, che consentivano l’offerta di mezzi di trasporto ulteriori (oltre a quelli
collettivi) e non alternativi, nel senso che si sarebbe potuto offrire un
ventaglio di mezzi di trasporto, in aggiunta a quelli previsti dal bando (che
dovevano rimanere), ma non mezzi alternativi, ossia di mezzi che avrebbero
sostituito quelli previsti dal bando.
Di qui la determinazione della Commissione di non attribuire alcun punteggio
alla ricorrente, in quanto l’offerta, in parte qua, cioè nella parte relativa ai
mezzi di trasporto (anche se variamente articolata) non ha rispettato le
previsioni di gara, eppertanto era da considerarsi invalida nella sua interezza.
Questa determinazione - osserva il Collegio – non è censurabile, appalesandosi
in linea con le ripetute previsioni.
Nel caso non entra in giuoco l’esercizio del potere discrezionale, bensì
l’aderenza o meno della offerta della deducente alla lex specialis.
Del pari, si sottrae ai rilievi attorei la determinazione di assegnare punti
zero ai “sussidi audiovisivi messi a disposizione degli utenti (pubblicazioni,
palmari, auricolari ecc.)”, per i quali il capitolato speciale di appalto
prevedeva l’attribuzione sino a punti 4: la ricorrente, nella offerta, parla di
“sussidi audiovisivi messi a disposizione ove pertinente” e di “eventuali”
pubblicazioni.
Verosimilmente la Commissione ha ritenuto – come per la voce “gadget
promozionali”, di cui si è detto sopra – che trattavasi non di offerta certa, ma
eventuale, esulante dal paradigma del capitolato e che la previsione della
brochure dell’evento – richiamata dalla istante – non rientrava nella suddetta
voce.
Il Collegio esprime l’avviso che questa determinazione – anch’essa non
ricollegabile allo schema della discrezionalità ma a quello delle previsioni di
gara - si ponga in assonanza con queste ultime per averne rispettato la lettera
e lo spirito.
In conclusione, alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va
respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia,
definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria
istanza ed eccezione, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al rimborso delle spese e competenze giudiziali nei
confronti dell’Amministrazione resistente, che liquida in complessivi euro 2500
(duemilacinquecento), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 08/07/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Vincenzo Farina, Consigliere, Estensore
Rita De Piero, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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