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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 10 ottobre 2009, n. 694

 


INQUINAMENTO ACUSTICO - Misure di contenimento e abbattimento delle emissioni sonore - Sindaco - Ordinanza - Presupposti - Eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute - Art. 9 L. n. 447/95. L’art. 9 della l. 447/1995 attribuisce al Sindaco un potere di disporre il ricorso temporaneo a misure particolari di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore qualora ciò sia richiesto “da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente“. Pres. Corasaniti, Est. Settesoldi - B. s.p.a. (avv. Persello) c. Comune di Bicinicco (n.c.). TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 10 ottobre 2009, n. 694

INQUINAMENTO ACUSTICO - Piano di risanamento acustico - Comune - Imposizione - Preventivo intervento normativo regionale - L. n. 447/95. La l. 447/1995, prevede che vengano definite con legge regionale le “procedure e gli eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli di cui all'articolo 7, per la predisposizione e l'adozione da parte dei comuni di piani di risanamento acustico”: sicchè è illegittima l’imposizione di predisporre e trasmettere al comune siffatto piano in assenza di determinazioni normative regionali. Pres. Corasaniti, Est. Settesoldi - B. s.p.a. (avv. Persello) c. Comune di Bicinicco (n.c.). TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 10 ottobre 2009, n. 694

 

 

 

N. 00694/2009 REG.SEN.
N. 00448/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 448 del 2007, proposto da:
Bipan Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Persello, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;

contro

Comune di Bicinicco, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Bicinicco n. 20/2007 (prot. n. 6720) dd. 3.10.2007;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2009 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


La ricorrente, che svolge l’attività di produzione industriale di pannelli truciolati nel proprio stabilimento in comune di Bicinicco, ha impugnato l’ordinanza in epigrafe che le impone di limitare le emissioni rumorose e di predisporre e trasmettere al comune un piano di risanamento acustico.

Il ricorso deduce i seguenti motivi:

A) Violazione art. 9 l. 447/1995. Eccesso di potere per difetto di motivazione; nell’assunto che non sussisterebbero i presupposti di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente né vi sarebbe al riguardo la necessaria motivazione.

B) Eccesso di potere per falso presupposto. Insussistenza dell’urgente necessità di provvedere; nell’assunto che non sussisterebbero i motivi di urgenza, dato che la stessa relazione ARPA, su cui si fonda, ha segnalato una diminuzione della rumorosità diurna ( sempre nei limiti) e anche notturna, tanto che il livello di rumore notturno consentirebbe all’azienda di operare anche in zona A.

C) Violazione art. 9 legge 447/1995. Illegittimità degli oneri imposti con l’ordinanza; nell’assunto che la legge non riconoscerebbe al sindaco la possibilità di imporre la predisposizione e trasmissione di un piano di risanamento acustico così come ordinatogli. Il piano è previsto sia dalla normativa statale che regionale solo dopo l’entrata in vigore del piano regionale di classificazione acustica.

D) Violazione art. 6 DPCM 1.3.1991 e D.M. 2.4.1968. Eccesso di potere per falso presupposto; nell’assunto che l’atto si baserebbe sull’erroneo presupposto che la zona in cui si trovano i punti dove l’ARPA ha effettuato la rilevazione del rumore , che è classificata zona B3 dal PRGC, sia sovrapponibile alla zona B di cui all’art. 2 del D.M 2.4.1968 N. 1444 richiamato dal DM 1.3.91 al fine di individuare le zone B in cui valgono i limiti diurni e notturni assoluti di accettabilità di 50 dB e di 60 dB.

E) Violazione di legge. Eccesso di potere per falso presupposto; nell’assunto subordinato che comunque la ricorrente è collocata in un contesto urbanistico promiscuo, perché si trova in zona industriale D3 ed è circondata da zone agricole E6 ed E4, una zona S per servizi ed attrezzature collettive ed una zona V2 di verde privato e non è a diretto contatto con le zone B3 interessate dalle misurazioni , sicchè non sarebbe lecito far riferimento ai soli limiti imposti per la zona B dal DPCM 1.3.1991;

F) Violazione art. 7 l. 241/1990; per la mancata instaurazione del contraddittorio.

Il ricorso è fondato.

Il Collegio deve infatti rimarcare che, come già chiarito anche con la precedente sentenza di questo TAR n. 411/2004, l’art. 9 della l. 447/1995 attribuisce al Sindaco un potere di disporre il ricorso temporaneo a misure particolari di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore qualora ciò sia richiesto “da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente“; l’atto impugnato, peraltro, non da atto della ricorrenza di tali eccezionali ed urgenti necessità e, anzi, fa riferimento ad una relazione ARPA dalla quale si evince che la situazione di rumorosità, per quanto sempre ritenuta fuori limite, è in diminuzione rispetto alla campagna di misure fonometriche eseguita l’anno precedente.

Anche per quanto riguarda l’imposizione di predisporre e trasmettere al Comune un piano di risanamento acustico corre l’obbligo di osservare che la l. 447/1995, prevede che con legge regionale vengano definite le “ procedure e gli eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli di cui all'articolo 7, per la predisposizione e l'adozione da parte dei comuni di piani di risanamento acustico” .

I primi tre motivi di ricorso si rivelano quindi fondati e assorbenti e comportano l’accoglimento del gravame.

Le spese possono essere compensate per giusti motivi, tranne per il contributo unificato che deve essere posto a carico del Comune.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Condanna il Comune di Bicinicco a rifondere alla ricorrente l’importo del contributo unificato. Spese compensate per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore

Rita De Piero, Consigliere


L'ESTENSORE                                                               IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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