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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 10 ottobre 2009, n. 694
INQUINAMENTO ACUSTICO - Misure di contenimento e abbattimento delle emissioni
sonore - Sindaco - Ordinanza - Presupposti - Eccezionali ed urgenti necessità di
tutela della salute - Art. 9 L. n. 447/95. L’art. 9 della l. 447/1995
attribuisce al Sindaco un potere di disporre il ricorso temporaneo a misure
particolari di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore qualora ciò
sia richiesto “da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute
pubblica o dell'ambiente“. Pres. Corasaniti, Est. Settesoldi - B. s.p.a. (avv.
Persello) c. Comune di Bicinicco (n.c.). TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I -
10 ottobre 2009, n. 694
INQUINAMENTO ACUSTICO - Piano di risanamento acustico - Comune - Imposizione
- Preventivo intervento normativo regionale - L. n. 447/95. La l. 447/1995,
prevede che vengano definite con legge regionale le “procedure e gli eventuali
ulteriori criteri, oltre a quelli di cui all'articolo 7, per la predisposizione
e l'adozione da parte dei comuni di piani di risanamento acustico”: sicchè è
illegittima l’imposizione di predisporre e trasmettere al comune siffatto piano
in assenza di determinazioni normative regionali. Pres. Corasaniti, Est.
Settesoldi - B. s.p.a. (avv. Persello) c. Comune di Bicinicco (n.c.). TAR
FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 10 ottobre 2009, n. 694
N. 00694/2009 REG.SEN.
N. 00448/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 448 del 2007, proposto da:
Bipan Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Persello, con domicilio eletto
presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;
contro
Comune di Bicinicco, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Bicinicco n. 20/2007 (prot. n. 6720)
dd. 3.10.2007;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2009 il dott. Oria
Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, che svolge l’attività di produzione industriale di pannelli
truciolati nel proprio stabilimento in comune di Bicinicco, ha impugnato
l’ordinanza in epigrafe che le impone di limitare le emissioni rumorose e di
predisporre e trasmettere al comune un piano di risanamento acustico.
Il ricorso deduce i seguenti motivi:
A) Violazione art. 9 l. 447/1995. Eccesso di potere per difetto di motivazione;
nell’assunto che non sussisterebbero i presupposti di eccezionali ed urgenti
necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente né vi sarebbe al
riguardo la necessaria motivazione.
B) Eccesso di potere per falso presupposto. Insussistenza dell’urgente necessità
di provvedere; nell’assunto che non sussisterebbero i motivi di urgenza, dato
che la stessa relazione ARPA, su cui si fonda, ha segnalato una diminuzione
della rumorosità diurna ( sempre nei limiti) e anche notturna, tanto che il
livello di rumore notturno consentirebbe all’azienda di operare anche in zona A.
C) Violazione art. 9 legge 447/1995. Illegittimità degli oneri imposti con
l’ordinanza; nell’assunto che la legge non riconoscerebbe al sindaco la
possibilità di imporre la predisposizione e trasmissione di un piano di
risanamento acustico così come ordinatogli. Il piano è previsto sia dalla
normativa statale che regionale solo dopo l’entrata in vigore del piano
regionale di classificazione acustica.
D) Violazione art. 6 DPCM 1.3.1991 e D.M. 2.4.1968. Eccesso di potere per falso
presupposto; nell’assunto che l’atto si baserebbe sull’erroneo presupposto che
la zona in cui si trovano i punti dove l’ARPA ha effettuato la rilevazione del
rumore , che è classificata zona B3 dal PRGC, sia sovrapponibile alla zona B di
cui all’art. 2 del D.M 2.4.1968 N. 1444 richiamato dal DM 1.3.91 al fine di
individuare le zone B in cui valgono i limiti diurni e notturni assoluti di
accettabilità di 50 dB e di 60 dB.
E) Violazione di legge. Eccesso di potere per falso presupposto; nell’assunto
subordinato che comunque la ricorrente è collocata in un contesto urbanistico
promiscuo, perché si trova in zona industriale D3 ed è circondata da zone
agricole E6 ed E4, una zona S per servizi ed attrezzature collettive ed una zona
V2 di verde privato e non è a diretto contatto con le zone B3 interessate dalle
misurazioni , sicchè non sarebbe lecito far riferimento ai soli limiti imposti
per la zona B dal DPCM 1.3.1991;
F) Violazione art. 7 l. 241/1990; per la mancata instaurazione del
contraddittorio.
Il ricorso è fondato.
Il Collegio deve infatti rimarcare che, come già chiarito anche con la
precedente sentenza di questo TAR n. 411/2004, l’art. 9 della l. 447/1995
attribuisce al Sindaco un potere di disporre il ricorso temporaneo a misure
particolari di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore qualora ciò
sia richiesto “da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute
pubblica o dell'ambiente“; l’atto impugnato, peraltro, non da atto della
ricorrenza di tali eccezionali ed urgenti necessità e, anzi, fa riferimento ad
una relazione ARPA dalla quale si evince che la situazione di rumorosità, per
quanto sempre ritenuta fuori limite, è in diminuzione rispetto alla campagna di
misure fonometriche eseguita l’anno precedente.
Anche per quanto riguarda l’imposizione di predisporre e trasmettere al Comune
un piano di risanamento acustico corre l’obbligo di osservare che la l.
447/1995, prevede che con legge regionale vengano definite le “ procedure e gli
eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli di cui all'articolo 7, per la
predisposizione e l'adozione da parte dei comuni di piani di risanamento
acustico” .
I primi tre motivi di ricorso si rivelano quindi fondati e assorbenti e
comportano l’accoglimento del gravame.
Le spese possono essere compensate per giusti motivi, tranne per il contributo
unificato che deve essere posto a carico del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, definitivamente
pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed
eccezione, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di Bicinicco a rifondere alla ricorrente l’importo del
contributo unificato. Spese compensate per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2009
con l'intervento dei Magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore
Rita De Piero, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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