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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 12 novembre 2009, n. 730
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Regione Friuli Venezia Giulia - Mancata
approvazione del piano di settore per la localizzazione degli impianti -
Imposizione di un distacco minimo da zone residenziali o destinate a servizi e
attrezzature collettive - Normativa sopravvenuta ex L.R. n. 28/2004 - Contrasto
- Inapplicabilità della disposizione comunale. Una norma che,
aprioristicamente, va a vietare, mediante l’imposizione di un distacco minimo
dal confine delle zone residenziali e dal confine delle zone destinate ai
servizi ed attrezzature collettive, l’installazione degli impianti di telefonia
mobile anche in zone non altrimenti precluse e non automaticamente rientranti
nelle zone escludibili ai sensi degli artt. 3 e 4 del regolamento di attuazione
della l.r. Friuli Venezia Giulia n. 28/2004, approvato con decreto del
Presidente della Regione n. 94 del 19.4.2005, si pone in ineludibile contrasto
con la specifica normativa sopravvenuta di cui alla citata L. r. e quindi non
può più essere applicata. (TAR FVG 173/2007). Il Comune, pertanto, in assenza
dello specifico piano di settore per la localizzazione degli impianti, non può
esimersi dal valutare la richiesta di autorizzazione. Pres. Corasaniti, Est.
Settesoldi - V. n.v. (avv.ti Mantovan e Sadar) c. Comune di Pavia di Udine (avv.
Paviotti) e altri (n.c.) - TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 12 novembre
2009, n.730
N. 00730/2009 REG.SEN.
N. 00293/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 293 del 2009, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Vodafone Omnitel N.V., rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Mantovan, Gianni Sadar, con domicilio eletto presso Gianni Sadar Avv. in Trieste, via Filzi 8;
contro
Comune di Pavia di Udine, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Paviotti, con
domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita'
D'Italia 7;
Comune di Udine, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Friuli Venezia
Giulia, Regione Friuli-Venezia Giulia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Comune di Pavia di Udine dd. 11.11.2008, con cui si
respinge la domanda di autorizzazione presentata da Vodafone per l'installazione
di un impianto per la telefonia mobile; del parere della Comm.ne edilizia in
data 30.10.2008 nonchè del preavviso di rigetto dell'istanza di cui alla nota
del responsabile del procedimento dd. 24.11.2008; dell'atto dd. 5.3.2009, della
determinazione dd. 20.4.2009, dell'art. 34 delle N.T.A. del P.R.G.C., di cui
alla variante n. 24, adottata ed approvata con deliberazioni del Cons.Com.le dd.
15.5.2003 e 18.12.2003.
Visti i motivi aggiunti depositati in data 11.7.2009;.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pavia di Udine;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2009 il dott. Oria
Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Oggetto del ricorso sono gli atti relativi al diniego di autorizzazione per
l’installazione di un impianto per la telefonia mobile ed il presupposto art. 34
delle NTA del PRGC. Il diniego risulta dovuto al fatto che “il progetto
contrasta con l’art. 34, comma 6, delle Norme di Attuazione del PRGC in quanto
non è rispettato il distacco di mt 3.00 (rectius 300) dal confine delle zone
residenziali – zona A, B e C – e dal confine delle zone destinate ai servizi ed
attrezzature collettive così come indicate dal vigente PRG con lettera “S””.
Il ricorso deduce i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 8 e 15 della l.r 6.12.2004, n.
28; si sostiene che l’art. 34 sarebbe divenuto inapplicabile per contrasto con
la disciplina normativa di cui alla l.r. n. 28 del 6.12.2004, a norma della
quale l’installazione degli impianti per telefonia mobile è consentita ovunque
salvo che nei c.d. siti sensibili, e che la previsione normativa di un piano
comunale di settore esclude di per sè che la materia possa essere disciplinata
dal vigente PRGC.
Il procedimento de quo, iniziato dopo l’entrata in vigore della l.r e del suo
regolamento di attuazione, non può che essere regolato dall’art. 15, 4^ c. cit
che delinea i criteri cui i comuni devono attenersi.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, ed 8 l. 36/2001. Invalidità
derivata;
In via subordinata si impugna l’art. 34 delle NTA con il quale il Comune non
avrebbe inteso esercitare potestà discrezionali in materia di assetto del
territorio ma avrebbe voluto disciplinare l’installazione degli impianti per
tutelare la popolazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, così
esercitando poteri non di spettanza comunale.
3) Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, degli artt. 3, 4, ed 86
d.lgs 259/2003. Invalidità derivata; l’art. 34 sarebbe illegittimo anche sotto
il profilo urbanistico perché autorizza l’installazione degli impianti solo in
limitate sottozone e quindi si traduce in limitazioni alla localizzazione
ostative alla realizzazione di una rete completa.
4) Violazione dell’art. 3 l. 241/90- Difetto di istruttoria e di motivazione –
eccesso di potere per illogicità – invalidità derivata; nell’assunto che il
comune può disciplinare l’uso del territorio in relazione all’installazione
degli impianti in questione solo se la disciplina risulta ragionevole e sia
sorretta da adeguata e specifica istruttoria.
In data 3.7.09 la ricorrente ha notificato il seguente motivo aggiunto:
5) Violazione dell’art. 3 l. 241/1990. Invalidità derivata. Difetto di
istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per illogicità;
Si contesta l’assunto della difesa comunale circa la valenza di salvaguardia del
paesaggio della norma impositiva del distacco minimo con le zone residenziali o
destinate ad urbanizzazioni secondarie, sia perché la relazione allegata alla
deliberazione consiliare n. 34 del 13.5.03 non menziona alcuna funzione di tale
distacco, sia perché, invece, l’ultima parte del comma 6 ne esplicita la valenza
radio protezionistica. La differente affermazione del verbale del consiglio
comunale relativa ad una pretesa valenza di tutela paesaggistica sarebbe
sprovvista di istruttoria e motivazione.
Il Comune ha contro dedotto per il rigetto del ricorso ed ha eccepito anche
l’inammissibilità per tardività dei motivi aggiunti.
L’eccezione comunale relativa alla tardività dei motivi aggiunti risulta
irrilevante in causa perché il ricorso va comunque accolto per la fondatezza del
primo motivo che è anche, per sua stessa natura, assorbente rispetto a tutte le
altre censure.
Va infatti premesso che la normativa attualmente da applicare, nelle more
dell’applicazione del piano comunale di settore per la localizzazione degli
impianti, è ancora l’art. 15 della l.r. 28/2004 (TAR FVG n. 392/2007).
Questo, al comma 4^, testualmente prevede che : “Fino all'approvazione del Piano
di cui all'articolo 4, i Comuni autorizzano la realizzazione degli impianti di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), tenendo conto delle esigenze
di copertura del servizio sul territorio, della tutela della salute della
popolazione, della mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico, nonché
del regolamento.”
Questo fa sì che una norma come quella dell’art. 34 che, aprioristicamente, va a
vietare, mediante l’imposizione di un distacco minimo dal confine delle zone
residenziali – zona A, B e C – e dal confine delle zone destinate ai servizi ed
attrezzature collettive così come indicate dal vigente PRG con lettera “S”,
l’installazione degli impianti di telefonia mobile anche in zone non altrimenti
precluse e non automaticamente rientranti nelle zone escludibili ai sensi degli
artt. 3e 4 del regolamento di attuazione della l.r. 28/2004 approvato con
decreto del Presidente della Regione n. 94 del 19.4.2005, si ponga in
ineludibile contrasto con la citata specifica normativa sopravvenuta e quindi
non possa più essere applicata. (TAR FVG 173/2007), come esattamente dedotto con
il primo mezzo di gravame.
Il Comune, pertanto, in assenza dello specifico piano di settore non può
esimersi dal valutare la richiesta della ricorrente sulla base delle specifiche
disposizioni dell’art. 15 della l.r 28/2004 succitato corredate dalle previsioni
del regolamento di attuazione.
Per tale motivo il ricorso è fondato e deve essere accolto con il conseguente
annullamento degli atti impugnati in via principale.
Le spese possono essere compensate tra le parti per giusti motivi, tranne per il
contributo unificato che va posto a carico del Comune soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, definitivamente
pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed
eccezione, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Pavia di Udine a rifondere alla parte ricorrente l’importo
del contributo unificato. Spese compensate per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore
Vincenzo Farina, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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