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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 12 novembre 2009, n. 730

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Regione Friuli Venezia Giulia - Mancata approvazione del piano di settore per la localizzazione degli impianti - Imposizione di un distacco minimo da zone residenziali o destinate a servizi e attrezzature collettive - Normativa sopravvenuta ex L.R. n. 28/2004 - Contrasto - Inapplicabilità della disposizione comunale. Una norma che, aprioristicamente, va a vietare, mediante l’imposizione di un distacco minimo dal confine delle zone residenziali e dal confine delle zone destinate ai servizi ed attrezzature collettive, l’installazione degli impianti di telefonia mobile anche in zone non altrimenti precluse e non automaticamente rientranti nelle zone escludibili ai sensi degli artt. 3 e 4 del regolamento di attuazione della l.r. Friuli Venezia Giulia n. 28/2004, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 94 del 19.4.2005, si pone in ineludibile contrasto con la specifica normativa sopravvenuta di cui alla citata L. r. e quindi non può più essere applicata. (TAR FVG 173/2007). Il Comune, pertanto, in assenza dello specifico piano di settore per la localizzazione degli impianti, non può esimersi dal valutare la richiesta di autorizzazione. Pres. Corasaniti, Est. Settesoldi - V. n.v. (avv.ti Mantovan e Sadar) c. Comune di Pavia di Udine (avv. Paviotti) e altri (n.c.) - TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 12 novembre 2009, n.730

 

 

 

 

N. 00730/2009 REG.SEN.
N. 00293/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 293 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Vodafone Omnitel N.V., rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Mantovan, Gianni Sadar, con domicilio eletto presso Gianni Sadar Avv. in Trieste, via Filzi 8;


contro


Comune di Pavia di Udine, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Paviotti, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;
Comune di Udine, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Friuli Venezia Giulia, Regione Friuli-Venezia Giulia, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del Comune di Pavia di Udine dd. 11.11.2008, con cui si respinge la domanda di autorizzazione presentata da Vodafone per l'installazione di un impianto per la telefonia mobile; del parere della Comm.ne edilizia in data 30.10.2008 nonchè del preavviso di rigetto dell'istanza di cui alla nota del responsabile del procedimento dd. 24.11.2008; dell'atto dd. 5.3.2009, della determinazione dd. 20.4.2009, dell'art. 34 delle N.T.A. del P.R.G.C., di cui alla variante n. 24, adottata ed approvata con deliberazioni del Cons.Com.le dd. 15.5.2003 e 18.12.2003.

Visti i motivi aggiunti depositati in data 11.7.2009;.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pavia di Udine;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2009 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO


Oggetto del ricorso sono gli atti relativi al diniego di autorizzazione per l’installazione di un impianto per la telefonia mobile ed il presupposto art. 34 delle NTA del PRGC. Il diniego risulta dovuto al fatto che “il progetto contrasta con l’art. 34, comma 6, delle Norme di Attuazione del PRGC in quanto non è rispettato il distacco di mt 3.00 (rectius 300) dal confine delle zone residenziali – zona A, B e C – e dal confine delle zone destinate ai servizi ed attrezzature collettive così come indicate dal vigente PRG con lettera “S””.

Il ricorso deduce i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 8 e 15 della l.r 6.12.2004, n. 28; si sostiene che l’art. 34 sarebbe divenuto inapplicabile per contrasto con la disciplina normativa di cui alla l.r. n. 28 del 6.12.2004, a norma della quale l’installazione degli impianti per telefonia mobile è consentita ovunque salvo che nei c.d. siti sensibili, e che la previsione normativa di un piano comunale di settore esclude di per sè che la materia possa essere disciplinata dal vigente PRGC.

Il procedimento de quo, iniziato dopo l’entrata in vigore della l.r e del suo regolamento di attuazione, non può che essere regolato dall’art. 15, 4^ c. cit che delinea i criteri cui i comuni devono attenersi.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, ed 8 l. 36/2001. Invalidità derivata;

In via subordinata si impugna l’art. 34 delle NTA con il quale il Comune non avrebbe inteso esercitare potestà discrezionali in materia di assetto del territorio ma avrebbe voluto disciplinare l’installazione degli impianti per tutelare la popolazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, così esercitando poteri non di spettanza comunale.

3) Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, degli artt. 3, 4, ed 86 d.lgs 259/2003. Invalidità derivata; l’art. 34 sarebbe illegittimo anche sotto il profilo urbanistico perché autorizza l’installazione degli impianti solo in limitate sottozone e quindi si traduce in limitazioni alla localizzazione ostative alla realizzazione di una rete completa.

4) Violazione dell’art. 3 l. 241/90- Difetto di istruttoria e di motivazione – eccesso di potere per illogicità – invalidità derivata; nell’assunto che il comune può disciplinare l’uso del territorio in relazione all’installazione degli impianti in questione solo se la disciplina risulta ragionevole e sia sorretta da adeguata e specifica istruttoria.

In data 3.7.09 la ricorrente ha notificato il seguente motivo aggiunto:

5) Violazione dell’art. 3 l. 241/1990. Invalidità derivata. Difetto di istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per illogicità;

Si contesta l’assunto della difesa comunale circa la valenza di salvaguardia del paesaggio della norma impositiva del distacco minimo con le zone residenziali o destinate ad urbanizzazioni secondarie, sia perché la relazione allegata alla deliberazione consiliare n. 34 del 13.5.03 non menziona alcuna funzione di tale distacco, sia perché, invece, l’ultima parte del comma 6 ne esplicita la valenza radio protezionistica. La differente affermazione del verbale del consiglio comunale relativa ad una pretesa valenza di tutela paesaggistica sarebbe sprovvista di istruttoria e motivazione.

Il Comune ha contro dedotto per il rigetto del ricorso ed ha eccepito anche l’inammissibilità per tardività dei motivi aggiunti.

L’eccezione comunale relativa alla tardività dei motivi aggiunti risulta irrilevante in causa perché il ricorso va comunque accolto per la fondatezza del primo motivo che è anche, per sua stessa natura, assorbente rispetto a tutte le altre censure.

Va infatti premesso che la normativa attualmente da applicare, nelle more dell’applicazione del piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti, è ancora l’art. 15 della l.r. 28/2004 (TAR FVG n. 392/2007).

Questo, al comma 4^, testualmente prevede che : “Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 4, i Comuni autorizzano la realizzazione degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), tenendo conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio, della tutela della salute della popolazione, della mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico, nonché del regolamento.”

Questo fa sì che una norma come quella dell’art. 34 che, aprioristicamente, va a vietare, mediante l’imposizione di un distacco minimo dal confine delle zone residenziali – zona A, B e C – e dal confine delle zone destinate ai servizi ed attrezzature collettive così come indicate dal vigente PRG con lettera “S”, l’installazione degli impianti di telefonia mobile anche in zone non altrimenti precluse e non automaticamente rientranti nelle zone escludibili ai sensi degli artt. 3e 4 del regolamento di attuazione della l.r. 28/2004 approvato con decreto del Presidente della Regione n. 94 del 19.4.2005, si ponga in ineludibile contrasto con la citata specifica normativa sopravvenuta e quindi non possa più essere applicata. (TAR FVG 173/2007), come esattamente dedotto con il primo mezzo di gravame.

Il Comune, pertanto, in assenza dello specifico piano di settore non può esimersi dal valutare la richiesta della ricorrente sulla base delle specifiche disposizioni dell’art. 15 della l.r 28/2004 succitato corredate dalle previsioni del regolamento di attuazione.

Per tale motivo il ricorso è fondato e deve essere accolto con il conseguente annullamento degli atti impugnati in via principale.

Le spese possono essere compensate tra le parti per giusti motivi, tranne per il contributo unificato che va posto a carico del Comune soccombente.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Pavia di Udine a rifondere alla parte ricorrente l’importo del contributo unificato. Spese compensate per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore
Vincenzo Farina, Consigliere


L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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