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TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 26 novembre 2009, n. 810

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Regione Friuli Venezia Giulia - L. r. n. 28/04 - Impianti di radiodiffusione Azioni di risanamento - Presupposto - Regolarità urbanistico-edilizia. L’Allegato 6 al Regolamento di Attuazione n.094/05 della L.r. Friuli Venezia Giulia n. 28/04 riguarda le “azioni di risanamento”, che possono esser intraprese (comma 8) solo per gli impianti di radio diffusione in regola con le autorizzazioni edilizie”. Nel caso di impianti abusivi e soggetti a ordine di demolizione, pertanto, consegue l’impossibilità di procedere a qualsivoglia attività di risanamento. Pres. Corasaniti, Est. De Piero - V. s.p.a. e altri (avv.ti Amiconi e Cardi) c. Comune di Caneva (avv.ti Cittolin, Mazzero e Parolin) - TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 26 novembre 2009, n. 810
 

 

 

 

N. 00810/2009 REG.SEN.
N. 00417/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 417 del 2009, proposto da:
Virgin Radio Italy Spa, Nuova Radio Spa, Laura Agnolon, rappresentati e difesi dagli avv. Marzia Amiconi e Marcello Cardi, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele Leo, in Trieste, via Gallina 5;


contro


Comune di Caneva, rappresentato e difeso dagli avv. Cristina Cittolin, Luca Mazzero e Paolo Parolin, con domicilio eletto presso il terzo, in Trieste, via Coroneo 41/2; A.R.P.A. Friuli-Venezia Giulia;

per l'annullamento
del silenzio formatosi sull'istanza datata 11 settembre 2008.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Caneva;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2009 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


1. - Virgin Radio Italy spa, Nuova Radio spa e Laura Agnolon con il presente ricorso chiedono l’annullamento del silenzio-inadempimento formatosi - secondo la loro prospettazione - sull’istanza proposta in data 1.9.08, tendente ad ottenere la verifica in contraddittorio dei livelli di campo elettromagnetico generati da impianti di radiodiffusione insistenti su alcuni tralicci di proprietà di Agnolon, in località “Coda di Bosco”, in censuario di Caneva; con conseguente dichiarazione dell’obbligo del Comune e dell’ARPA di definire - in contraddittorio - il relativo procedimento e condanna del Comune a emettere un atto da cui risulti l’effettivo livello di campo elettromagnetico ivi presente.

1.1. - In fatto, espongono di esser titolari di regolari concessioni ministeriali per radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale, in quanto in possesso dei requisiti di cui alla L. 66/01.

Le Radio ricorrenti eserciscono, tra gli altri, due impianti collocati nel luogo più sopra precisato, su un’infrastruttura di proprietà di Agnolon, titolare della concessione d’uso venticinquennale di un’area comunale, urbanisticamente idonea all’installazione di impianti tecnologici per telecomunicazioni.

Agnolon, lo scorso anno, è stata peraltro destinataria di un diniego di concessione edilizia in sanatoria (con consequenziale ordine di demolizione) delle strutture costituenti l’impianto (tre tralicci, due sostegni in ferro e i relativi apparati), impugnata innanzi a questo Tribunale con ric. n. 165/08, tuttora pendente.

Dalla documentazione dimessa in tale giudizio, i ricorrenti affermano di aver appreso che l’ARPA aveva segnalato agli organi competenti - senza comunicarlo anche agli interessati - il superamento, nel sito, “del valore di attenzione per il campo elettrico previsto dal D.P.C.M. 8.7.03”.

Poiché essi contestano la circostanza (che costituirebbe anche uno dei motivi che hanno determinato il diniego della richiesta sanatoria), in data 11.9.08 hanno chiesto all’ARPA la verifica in contraddittorio dei livelli di campo elettromagnetico. Tuttavia, nonostante le molte sollecitazioni, hanno ottenuto solo una generica risposta sorretta da “pretestuose e ingiustificate argomentazioni”.

1.2. - In diritto lamentano:

1) violazione della L.r. n. 29/04 e dell’art. 2 della L. 241/90. Manifesta ingiustizia.

2) Violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei principi di affidamento, adeguatezza e proporzionalità dell’azione amministrativa.

2. - Il Comune di Caneva, costituito, dopo aver più ampiamente ricostruito (e corretto) l’esposizione dei fatti riferita dai ricorrenti, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.

In limine, ne eccepisce lì’inammissibilità per carenza di interesse, in quanto, per poter procedere all’azione di risanamento del sito (alla quale la misurazione in contradditorio è prodromica), l’impianto deve essere regolarmente installato o modificato; il che, nella specie, non è, in quanto trattasi di impianto in gran parte abusivo e di cui è stata già disposta la demolizione.

3. - Il ricorso è per più aspetti inammissibile.

3.1. - Innanzi tutto, perché non vi è alcun silenzio cui porre rimedio.

E invero, con lettera dell’ 11.9.08, le ricorrenti Radio hanno chiesto all’ARPA (notiziandone, per conoscenza, il Comune) di “ripetere le misure di campo e.m. in contraddittorio con le imprese radiotelevisive coinvolte”.

L’ARPA, con nota del 15.10.08, ha risposto precisando (tra l’altro) di aver “sospeso l’iter previsto dall’Allegato 6 del Regolamento, che verrà riavviato con i previsti controlli in contraddittorio non appena avuta notizia dell’eventuale sanatoria dell’impianto sotto il profilo urbanistico”.

Quest’atto - che va inteso come rifiuto di eseguire le richieste misurazioni in contraddittorio (o, quanto meno, come arresto procedimentale) - costituisce un espresso provvedimento con il quale si denega la possibilità di addivenire alla richiesta attività; come tale immediatamente lesivo della posizione giuridica soggettiva degli istanti, con la conseguenza che doveva essere autonomamente e tempestivamente impugnato.

Del tutto correttamente quindi, l’ARPA, alle successive sollecitazioni, non ha fornito risposta.

In altre parole, non vi è alcun illegittimo silenzio, o inerzia, cui ovviare; ma, se mai, vi era un vero e proprio diniego (o arresto procedimentale) da rimuovere, non opposto nei termini.

Ne deriva la palese inammissibilità dell’azionata actio per silentium.

3.2. - Ulteriore profilo di inammissibilità si rinviene nella circostanza che gli istanti, in buona sostanza, non chiedono che si ordini all’Amministrazione di emanare di un provvedimento, bensì di svolgere un’attività materiale; il che, per pacifica giurisprudenza, è incompatibile con la tipologia di azione attivata (si veda, per tutti: C.S. 5500/06, che così si esprime: “il rimedio processuale di cui all’art. 21 bis della L. 1034/71 non è esperibile contro qualsiasi tipologia di omissione amministrativa. Lo scopo dell’istituto è quello di fare ottenere al ricorrente un provvedimento esplicito dell’Amministrazione, sicchè ne restano esclusi non solo i casi di silenzio significativo - assenso o diniego - ma anche gli obblighi di eseguire che richiedono, per il loro rispetto, un’attività materiale - con corrispondente potestà, non obbligo, dell’Amministrazione di tipo esecutivo o esecutoria - e non provvedimentale”).

3.3. - La pretesa è peraltro infondata anche nel merito. Infatti, come esattamente rilevato dall’ARPA, e dal Comune nelle proprie difese, l’Allegato 6 al Regolamento di Attuazione n.094/05 della L.r. 28/04 riguarda le “azioni di risanamento”, che possono esser intraprese (comma 8) solo “per gli impianti in regola con le autorizzazioni edilizie”. Nel caso di specie, gli impianti risultano essere in gran parte abusivi e soggetti a ordine di demolizione, al che consegue l’impossibilità (allo stato) di procedere a qualsivoglia attività di risanamento.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. - Le spese seguono la soccombenza; pertanto i ricorrenti vengono condannati (in solido) alla rifusione, in favore del Comune di Caneva, della spese e competenze di causa, che pare equo quantificare in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), al netto di IVA e c.p.a..


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile
Condanna (in solido) i soccombenti al pagamento, in favore del Comune di Caneva, delle spese delle competenze di causa che liquida complessivamente in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre ad iva e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente
Vincenzo Farina, Consigliere
Rita De Piero, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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