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1974-9562
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 17 dicembre 2009, n. 838
RIFIUTI - Regione Friuli Venezia
Giulia - Autorizzazione - Art. 17 L.R. 30/87 - Inosservanza di prescrizioni -
Diffida - Indicazione del termine entro cui eliminare le irregolarità -
Necessità. La chiara ed inequivocabile locuzione legislativa di cui all’art.
17 della L. R. Friuli Venezia Giulia n. 30 del 7 settembre 1987 (legge ad
oggetto: “Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti”), nel testo
risultante dalle modifiche introdotte dalle leggi regionali n. 65 del 1988 e 22
del 1996, non dà adito a dubbi sul fatto che la diffida (nella specie: ad
allontanare il percolato da una discarica) deve prevedere necessariamente un
termine per la eliminazione delle irregolarità. Pres. Corasaniti, Est. Farina -
E. s.r.l. (avv. Persello) c. Provincia di Udine (avv. Aita) - TAR FRIULI
VENEZIA GIULIA, Sez.I - 17 dicembre 2009, n. 838
N. 00838/2009 REG.SEN.
N. 00508/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 508 del 2007, proposto da:
Ecoplan S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Persello, con domicilio
eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;
contro
Provincia di Udine, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Aita, con
domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita'
D'Italia 7;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione dirigenziale n. 2007/4392 dd. 19.7.2007, contentente
diffida ad allontanare il percolato presente nella discarica di San Giovanni al
Natisone..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Udine;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2009 il dott. Vincenzo
Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Oggetto dell’attuale gravame è la determinazione dirigenziale della Provincia di
Udine n. 2007/4392 del 19.07.2007 a firma del dirigente dell’Area Ambiente,
recante la diffida alla ricorrente società Ecoplan S.r.l. ad allontanare il
percolato presente nella discarica di San Giovanni al Natisone (UD).
La società in parola premette di essere proprietaria di una discarica di 2°
categoria, tipo B, sita in Comune di San Giovanni al Natisone.
Il decreto n.1968390 del 23.051990, che ha autorizzato la costruzione della
discarica – prosegue l’istante - prevede la realizzazione di: “un sistema per
consentire la raccolta ed il controllo del percolato, che potrà essere smaltito
nella stessa massa di rifiuti o avviato alla depurazione secondo la vigente
normativa” (art. 4, lett. e);
“una rete drenante del percolato con tubi microfessurati di idoneo diametro”
(art. 4, lett. i); l’art. 9 del medesimo decreto prevede che “la chiusura della
discarica comporterà il versamento presso la predetta Tesoreria Comunale di
un‘altra garanzia finanziaria di Lire 177.000,000 (centosettantasette milioni)
per il mantenimento dei sistemi di drenaggio e captazione dei percolato a carico
della ditta per un periodo di anni cinque”.
Con determina n. 41 del 17.022000 la Provincia di Udine diffidava la Ecoplan
S.r.l. ad allontanare il percolato entro 60 giorni.
La diffida anzidetta è stata annullata dal T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia con
la sentenza n.199/2004.
Nelle more – continua la deducente - con determina n. 310/2000 del 05.07.2000,
la Provincia di Udine, preso atto che la Ecoplan S.r.l. aveva presentato un
progetto di variante della discarica, che prevedeva la realizzazione di una
condotta necessaria per il trasferimento del percolato dalla discarica stessa ad
un impianto di depurazione e che tale progetto aveva ottenuto il parere
favorevole del Comitato Tecnico Scientifico, fissava un nuovo termine di quattro
mesi per l’inizio delle operazioni di allontanamento del percolato, rimandando
ad un successivo provvedimento la definizione dei modi e tempi di completamento
di tale operazione.
Con deliberazione n. 240 del 09.08.2000, la Giunta Provinciale di Udine
approvava il progetto di variante non sostanziale presentato dalla Ecoplan
S.r.l. per la realizzazione di una condotta per il trasferimento del percolato –
per la successiva depurazione - in un depuratore che la Ecoplan S.r.l. aveva
progettato di realizzare in un’area attigua alla discarica; con la medesima
deliberazione la Provincia di Udine stabiliva che “il termine entro il quale il
percolato presente in discarica deve venire allontanato tramite la condotta di
cui alla variante che si approva con il presente atto sarà stabilito con
successivo e separato provvedimento dirigenziale”.
Con successiva determina n.80/2001 dd. 30.01.2001, la Provincia di Udine
prorogava fino al 30 giugno 2001 il termine per la “realizzazione della condotta
per il trasferimento del percolato a una successiva depurazione”.
La Ecoplan S.r.l. – ricorda l’istante - ha realizzato all’interno della
discarica di San Giovanni al Natisone un impianto di trattamento chimico fisico
del percolato, ha realizzato la condotta di cui alla deliberazione n. 240 del
09.08.2000 della Giunta Provinciale di Udine ed ha pure realizzato, sulla base
dell’autorizzazione n. A2000/423 del 07.02.2001, rilasciata dal Comune di San
Giovanni al Natisone, un impianto per la fitodepurazione del percolato
proveniente dalla discarica attraverso la condotta autorizzata dalla Provincia
di Udine: quest’ultimo impianto è stato autorizzato allo scarico in fognatura
con autorizzazione n. 2000/441 del 05.03.2001 del Comune di San Giovanni al
Natisone.
La Ecoplan S.r.l., con lettera dd. 27.09.2003, ha comunicato alla Provincia di
Udine la cessazione del conferimento dei rifiuti nella discarica in questione e
l’inizio delle procedure di chiusura della discarica.
Con lettera dd. 08.102003, la Ecoplan Srl. ha comunicato l‘inizio della fase di
fitodepurazione del percolato; con provvedimento dd. 23.12.2003, notificato in
data 08.01.2004, il G.I.P. del Tribunale di Udine ha disposto il sequestro
prevenfivo dell’impianto chimico fisico per il trattamento del percolato
proveniente dalla discarica, nonché quello dell’impianto di fito-depurazione
sull’assunto che sarebbero stati realizzati in assenza di autorizzazione,
dovendo essere considerati come varianti sostanziali dell’originaria discarica e
quindi non autorizzabili con la procedura seguita dalla Provincia di Udine.
Il sequestro veniva annullato dal Tribunale del riesame di Udine con
provvedimento in data 27.01.2004, ma sul presupposto dell’insussistenza del
fumus commissi delicti, non essendo gli impianti in questione stati messi in
funzione.
Con lettera dd. 21.09.2004, la Ecoplan S.r.l. comunicava l’avvenuta esecuzione
dei lavori di sistemazione finale dell’area; il collaudatore nominato dalla
Provincia di Udine, Ing. Adriano Lualdi, ha trasmesso, in data 30.12.2004, alla
Provincia di Udine il certificato di collaudo relativo alla chiusura della
discarica ed alla sistemazione finale dell’area.
Con provvedimento n. 2007/39454 del 06.06.2007, la Provincia di Udine ha
comunicato “l’avvio del procedimento diretto all’adozione di un provvedimento di
diffida nei confronti della soc. Ecoplan SRL, ai sensi dell’art. 17 c. 2 della
L.R. 30/87, con fissazione di un termine, per garantire la gestione ordinaria
della discarica, ed, in particolare, l’allontanamento del percolato”.
Con il provvedimento impugnato, la Provincia di Udine ha diffidato a. società
ricorrente “a provvedere all’allontanamento del percolato presente nel corpo
della discarica”.
A giudizio della società ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe
illegittimo per i seguenti motivi:
A Violazione di legge. Art.17 legge regionale n. 30 del 1987.
Il provvedimento impugnato – ricorda l’istante - è stato adottato ai sensi
dell’art.17 della legge regionale n.30/1987, che prevede la possibilità per la
Provincia, nell’ipotesi di rilevata inosservanza delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione, di diffidare il soggetto autorizzato ad eliminare le
difformità entro un termine stabilito.
Nè con il provvedimento impugnato, nè con la comunicazione di avvio del
procedimento – si duole l’istante - la Provincia di Udine ha contestato alla
società ricorrente alcuna violazione del provvedimento autorizzativo.
B. Violazione di legge. Art. 17 legge regionale n. 30 del 1987,
L’art.17, secondo comma, della legge regionale n. 30/1987, prevede che il
provvedimento di diffida debba essere accompagnato dalla fissazione di un
termine entro il quale il trasgressore deve eliminare le irregolarità,
Il provvedimento impugnato – denuncia la ricorrente - non contiene la fissazione
di tale termine dilatorio ed è perciò illegittimo.
C. Violazione di legge. Artt. 7 e 8 legge n.241/1990. Eccesso di potere per
falso presupposto. Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Il provvedimento impugnato, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere
qualificato come avente contenuto diverso da quello della diffida ex art. 17
della legge regionale n. 30/987, sarebbe illegittimo perché non preceduto dalla
comunicazione di avvio del procedimento.
La comunicazione di avvio del procedimento faceva chiaro riferimento
all’adozione di una diffida ex art.17, comma 2, della legge regionale n.
30/1987: un provvedimento di diverso contenuto doveva essere preceduto da una
comunicazione di avvio del procedimento che precisasse il provvedimento cui era
propedeutico il procedimento avviato, consentendo così alla parte interessata di
proporre tempestive osservazioni al riguardo.
L’art. 7 della legge n. 241/1990 prevede, infatti, che l’avvio del procedimento
debba essere comunicato con un atto avente il contenuto di cui al successivo
art. 8, che prevede espressamente l’indicazione nella comunicazione di avvio del
procedimento dell’”oggetto del procedimento promosso”: non basta, quindi,
trasmettere una comunicazione avente un oggetto qualsiasi, ma la comunicazione
di avvio deve avere per oggetto un procedimento pertinente con il provvedimento
finale adottato.
D. Eccesso di potere per falso presupposto. Eccesso d potere per difetto di
motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per
violazione del principio del giusto procedimento e per contraddittorietà con
precedenti provvedimenti.
Il provvedimento impugnato, qualificato come diffida ex art. 17 della legge n.
30/1987, avrebbe, in realtà, il contenuto un provvedimento di modifica
dell’autorizzazione alla realizzazione della discarica n. 19683190 dd.
23.05.1990 e successive integrazioni: il provvedimento impugnato manifesta
l’opinione che le modalità di smaltimento del percolato approvate in precedenza
dalla Provincia siano inadeguate (“Ritenuto che la depurazione del percolato di
una discarica debba avvenire in impianto tecnicamente idoneo di trattamento di
rifiuti..”) e conseguentemente dispone l’allontanamento del percolato che,
invece, la Provincia aveva in precedenza autorizzato a trattare in loco
attraverso l’impianto chimico-fisico realizzato all’interno della discarica e,
quindi, mediante convogliamento del refluo così ottenuto all’impianto di
fitodepurazione realizzato accanto alla discarica ed autorizzato, anche allo
scarico in fognatura, dal Comune di San Giovanni al Natisone. La modifica delle
prescrizioni autorizzative in tal modo disposta – prosegue la deducente - è
tuttavia illegittima perché non preceduta né dalla comunicazione di avvio del
relativo procedimento, né dallo svolgimento del procedimento attraverso il quale
possono essere modificate le autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti, che
comprende, tra l’altro, l’acquisizione del parere del Comitato Tecnico
Scientifico della Provincia. Il provvedimento – si duole il ricorrente - è stato
adottato senza adeguata istruttoria e senza adeguata motivazione, in particolare
riguardo alla scelta di non consentire più la depurazione del percolato in loco.
E. Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti provvedimenti. Eccesso
di potere per difetto di motivazione.
La Provincia di Udine - settore ambientale – rammenta l’istante - è stata in
passato oggetto di pressanti attenzioni da parte della Procura della Repubblica
di Udine e del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri che, a più riprese,
hanno posto in discussione la legittimità dei provvedimenti amministrativi
adottati dalla Provincia stessa, giungendo ad indagare dirigenti e funzionari:
ciò avrebbe generato un diffuso, ed umanamente comprensibile timore ad
affrontare e risolvere i problemi ed una tendenza a privilegiare comunque le
soluzioni più restrittive, più sicure (per chi deve esporsi), più comode.
La Provincia, con il concorso del Comune di San Giovanni al Natisone, ha
approvato un sistema di depurazione del percolato presente in discarica che
prevede un primo trattamento del percolato in un impianto chimico-fisico
realizzato all’interno della discarica, il successivo trasferimento del prodotto
di tale prima depurazione, attraverso una condotta autorizzata, ad un impianto
di fitodepurazione situato nei pressi della discarica e lo scarico in fognatura,
ovviamente nel rispetto dei limiti di legge, del refluo derivante da tale
ulteriore depurazione: un sistema praticamente perfetto.
Senonché – puntualizza la deducente - i NOE di Udine e la Procura della
Repubblica hanno contestato non tanto la bontà del sistema di depurazione del
percolato così congegnato, ma gli aspetti formali della procedura autorizzatoria,
ritenendo che le modifiche approvate dalla Provincia avessero carattere
sostanziale ed abbisognassero, pertanto, di un diverso modello procedimentale
per essere approvate.
Le sollecitazioni della società ricorrente a risolvere il problema attraverso
l’indizione di una conferenza tecnica e/o di una conferenza di servizi non hanno
sortito esito alcuno in una Provincia impaurita e non disposta a rischiare
alcunché: di qui una diffida che – a detta dell’istante - non tiene minimamente
conto dei provvedimenti in precedenza adottati dalla Provincia per la
realizzazione del sistema di depurazione più sopra descritto. La diffida ignora
tali provvedimenti e non si confronta con essi se non indirettamente: tali
provvedimenti, tuttavia, sono in vigore e legittimano la Ecoplan S.r.l. a
smaltire il percolato della discarica attraverso il sistema di depurazione già
realizzato con considerevoli investimenti economici.
L’avere ignorato tali provvedimenti – sottolinea la deducente - determina
l’illegittimità del provvedimento impugnato per immotivata contraddittorietà con
essi e/o per difetto di motivazione.
E. Violazione di legge. Eccesso di potere per falso presupposto.
Il provvedimento impugnato – a giudizio della ricorrente - si fonda sul falso
presupposto che il percolato esistente in discarica debba necessariamente essere
allontanato e non possa, invece, permanere nella discarica.
Le norme non prevedono l’obbligo d’allontanare il percolato, bensì quello di
monitorare anche dopo l’esaurimento dell’attività di discarica.
Il provvedimento si fonderebbe, altresì, sul falso presupposto che il percolato
presente in discarica costituisca un pericolo per l’ambiente e per la salute.
Tali presupposti sono assolutamente insussistenti: la Ecoplan S.r.l. ha
recentemente incaricato dei professionisti di provata esperienza e serietà di
monitorare la tenuta della discarica di San Giovanni al Natisone; i risultati
sono riassunti nelle note dd. 05.07.2007 e dd. 30.07.2007 e dimostrano che la
tenuta della discarica è perfetta: le tecniche costruttive della discarica ne
garantiscono la perfetta tenuta anche perché la discarica è dotata di tre strati
di impermeabilizzazione, tanto sul fondo, che lungo le pareti; la discarica,
inoltre, è dotata di due reti di raccolta del percolato: una prima rete situata
sul fondo della discarica stessa ed una seconda rete situata tra la seconda e la
terza impermeabilizzazione servita da specifici pozzi spia di raccolta: tale
secondo rete di raccolta è sempre e costantemente asciutta a dimostrazione che
la discarica è a perfetta tenuta.
La ricorrente, infine, lamenta che la Provincia di Udine o il Comune di San
Giovanni al Natisone non si siano ancora attivati in alcun modo per verificare
se, come sembra assodato, le anomalie rilevate dall’ARPA siano compatibili ad
attribuibili agli allevamenti di polli ed alla discarica di rifiuti urbani
presenti a monte della discarica della società ricorrente; in particolare, sono
significativi da un lato i valori alterati presenti a monte della discarica, e
quindi non attribuibili alla discarica; dall’altro i valori dello zinco rilevati
dall’ARPA in alcuni pozzi, laddove Io zinco è presente in percentuali (3 mg/l e
1,5 mg/l) infinitamente superiori a quelle del percolato della discarica (0,12
mg/l).
Si è costituita in giudizio l’intimata Provincia, chiedendo il rigetto del
gravame.
Quest’ultimo è stato introitato dal Collegio ed è passato in decisione nella
pubblica udienza del 7.10. 2009.
Il Collegio osserva, in via prioritaria ed assorbente, che coglie nel segno la
censura incentrata sulla mancata fissazione di un termine entro il quale la
ricorrente avrebbe dovuto eliminate le irregolarita’ indicate dalla Provincia di
Udine.
Al riguardo, la legge regionale n. 30 del 7 settembre 1987 (legge ad oggetto:
“Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti”), all’art. 17 (Diffida,
sospensione e revoca dell’autorizzazione), nel testo risultante dalle modifiche
introdotte dalle leggi regionali n. 65 del 1988 e 22 del 1996, così recita:
“Il contenuto dei provvedimenti di autorizzazione puo’ essere modificato in
qualsiasi tempo per il sopravvenire di nuove normative tecniche o per evitare
ulteriori rischi o danni accertati in sede di controllo o per aggiornare le
garanzie finanziarie.
2. Qualora venga rilevata, anche per iniziativa delle Amministrazioni comunali e
delle Aziende per i servizi sanitari, l’inosservanza delle eventuali
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate o di ogni altra norma in
materia, senza pregiudizio degli eventuali procedimenti per I’ applicazione
delle sanzioni amministrative, secondo la gravità dei fatti, i soggetti
competenti ai rilascio delle autorizzazioni, ciascuno nell’ambito delle
rispettive competenze, provvedono:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le
irregolarita’; b) alla sospensione delle attività autorizzate per un tempo
determinato;
c) alla revoca dell’ autorizzazione, in caso di reiterate violazioni alle
prescrizioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica
o per la tutela dell’ambiente.
3. Ciascuno dei provvedimenti previsti dal presente articolo viene comunicato
agli enti interessati, I prowedimeriti di sospensione e revoca sono inoltre
pubblicati per estratto sul BUR”.
Inutile dire che non ha pregio il referto difensivo della Provincia, la quale,
pur dando atto della mancanza di un termine, asserisce che ciò non
determinerebbe la “nullità” del provvedimento impugnato, atteso “il pericolo
incombente per l’ambiente o di condotta protraentesi da tempo”, che imporrebbe
“l’immediata eliminazione dell’irregolarità”.
Ed invero, la chiara ed inequivocabile locuzione legislativa (“stabilendo un
termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarita’”) non dà adito a
dubbi sul fatto che la diffida avrebbe dovuto prevedere necessariamente un
termine per la eliminazione delle irregolarità (in relazione, per l’appunto,
alla specifica situazione presa in esame).
Questo vizio inficia nella sua interezza il provvedimento impugnato, eppertanto
il Collegio può esimersi dall’esaminare le altre censure, che restano assorbite.
In conclusione, alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va
accolto e l’impugnato provvedimento va caducato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia,
definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria
istanza ed eccezione, lo
accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, meglio
specificato in epigrafe.
Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese e competenze
giudiziali nei confronti della ricorrente, che liquida in complessivi euro 2500
(duemilacinquecento), oltre agli accessori di legge.
Condanna l’Amministrazione soccombente alla rifusione del contributo unificato
alla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere
Vincenzo Farina, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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