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TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 4 novembre 2009, n. 1047


INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Provvedimento di rimozione degli impianti esistenti sul territorio comunale - Potere del Consiglio Comunale - Non rientra.
Non rientra tra i poteri del Consiglio comunale quello di assumere un generico ed immotivato provvedimento di rimozione degli impianti di telecomunicazioni esistenti sul territorio comunale, tenuto conto che l’art. 32 della L. 142/90 limita la competenza dell’organo consiliare agli atti fondamentali espressamente indicati e tra questi non rientrano i poteri di procedere a pratiche edilizie da revocare. Pres. Corsaro, Est. Marra - O. s.p.a. (avv.ti Brizzolari e Morelli) c. Comune di Minturno (n.c.). TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 4 novembre 2009, n. 1047
 

 

 

 
N.01047/2009 REG.SEN.
N. 00252/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 252 del 1999, proposto da:
Soc. Omnitel Pronto Italia Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Maurizio Brizzolari, Lorenzo Morelli, con domicilio eletto presso Lorenzo Avv. Morelli in Latina, corso della Repubblica, n. 200;

contro

Comune di Minturno (Lt);

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

DELIBERA DI C.C. N. 64 DEL 28 NOVEMBRE 1998 DI RIMOZIONE STAZIONE RADIO PER TELEFONIA CELLULARE.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2009 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


Con ricorso notificato il 19.3.1999, tempestivamente depositato, la ricorrente Società Omnitel Pronto Italia ha impugnato la delibera 28.11.1998, n. 64, con cui il Consiglio comunale di Minturno ha disposto la rimozione della stazione radio per telefonia cellulare ubicata in località Tremensuoli, nonché il successivo provvedimento datato 12.1.1999, n. 434 con cui la stessa società è stata diffidata a provvedere alla rimozione di tutti gli apparati istallati, denunciandone l’illegittimità: 1) per incompetenza, in quanto il potere di disporre la sospensione dei lavori nonché l’abbattimento e la riduzione in pristino spetterebbe al dirigente; 2) per violazione delle leggi 7.8.1990, n. 241, 142/90 e violazione della L.127/97; 3) per violazione della L. r. Lazio n. 56/89; 4) per violazione della L. 1150/42 e della L. 47/85; 5) per violazione della L. 662/96 e della L. n. 381/98, oltre che per eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, errore nei presupposti, difetto d’istruttoria, mancata valutazione dell’interesse pubblico illogicità

Il Comune di Minturno non si è costituito in giudizio.

Con memoria depositata in data 21.9.2009 l’istante ha ulteriormente insistito nelle proprie conclusioni.

Successivamente, all’udienza dell’8.10.2009, la causa è stata trattenuta a sentenza.


DIRITTO


Con il primo motivo di gravame la società ricorrente deduce l'incompetenza del Sindaco e del Consiglio comunale di disporre la rimozione della stazione radio in oggetto ad adottare il predetto provvedimento sull'assunto che il relativo potere sarebbe di spettanza del Dirigente.

Il motivo è fondato.

Osserva, anzitutto, il Collegio che ai sensi dell'art. 51, terzo comma, lett. f) della legge 8.6.1990, n.142, nel testo sostituito dall'art. 6 della legge 15.5.1997, n 127, in vigore al momento dell'adozione del provvedimento medesimo, spetta ai dirigenti, e non al Sindaco, il potere in materia di rilascio della concessione edilizia (cfr. Tar Lombardia, Brescia, 12.11.1999 n. 961; Tar Puglia, Bari, I, 1.9.1999 n.1015).

Né può ritenersi, ancorché non fosse stato stabilito, che detta attribuzione di potere sarebbe subordinata, in materia di rilascio delle concessioni edilizie, alla previa adozione dello Statuto e dei regolamenti del Comune di Minturno.

Ciò nella considerazione che, come si è già rilevato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Lazio Sez. II n.1916 del 5.10.1999 e n.5959 del 17.7.2000), la previa adozione della normativa di dettaglio, specificamente dettata per regolamentare l'esercizio dei poteri dirigenziali di cui al citato art.51, comma 2, lett. f) della legge n.142/1990, richiamata nel primo capoverso dello stesso comma 2, deve ritenersi richiesta unicamente per gli atti discrezionali e non anche per quelli vincolati, in quanto soltanto la discrezionalità amministrativa - come scelta finalizzata all'ottimale ponderazione fra interessi pubblici e privati - determina inevitabilmente linee di indirizzo operativo, destinate ad influire sulla conduzione a livello politico dell'Ente, con la conseguenza che invadendo gli atti discrezionali la sfera politica degli organi di governo, si giustifica per essi il richiamo alle "modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente".

Al contrario, per gli atti vincolati la predetta normativa deve ritenersi immediatamente applicabile in quanto, trattandosi di atti legati a precisi parametri normativi, non sono idonei ad incidere autonomamente sulla sfera politica e per essi pertanto non si pone l'esigenza di una previa disciplina da parte dell'organo politico.

Nella specie la revoca della concessione edilizia deve ritenersi atto vincolato,in quanto, costituisce un mero atto di controllo a posteriori di conformità dell'intervento eseguito allo strumento urbanistico (cfr. C.d.S., V, 17.2.1999 n.167; id, 10.1.1997 n.28) e, come tale, per le argomentazioni sopra evidenziate, la sua adozione spetta al dirigente dell'ente locale in diretta applicazione della norma sopra richiamata.

Analogamente non rientra tra i poteri del Consiglio comunale quello di assumere un generico ed immotivato provvedimento di rimozione degli impianti di telecomunicazioni esistenti sul territorio comunale, tenuto conto che l’art. 32 della L. 142/90 limita la competenza dell’organo consiliare agli atti fondamentali espressamente indicati e tra questi non rientrano i poteri di procedere a pratiche edilizie da revocare etc.

In conclusione il ricorso deve essere accolto.

L'accoglimento del ricorso per ragioni di cui sopra dispensa il Collegio dall'esaminare gli ulteriori profili di censura dedotti che, pertanto, possono dichiararsi assorbiti.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi onorari e competenze.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto annulla gli impugnati provvedimenti

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2009 con l'intervento dei Signori:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Primo Referendario, Estensore



L'ESTENSORE                                              IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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