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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 4 novembre 2009, n. 1047
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Provvedimento di rimozione degli impianti
esistenti sul territorio comunale - Potere del Consiglio Comunale - Non rientra.
Non rientra tra i poteri del Consiglio comunale quello di assumere un generico
ed immotivato provvedimento di rimozione degli impianti di telecomunicazioni
esistenti sul territorio comunale, tenuto conto che l’art. 32 della L. 142/90
limita la competenza dell’organo consiliare agli atti fondamentali espressamente
indicati e tra questi non rientrano i poteri di procedere a pratiche edilizie da
revocare. Pres. Corsaro, Est. Marra - O. s.p.a. (avv.ti Brizzolari e Morelli) c.
Comune di Minturno (n.c.). TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 4 novembre 2009, n.
1047
N.01047/2009 REG.SEN.
N. 00252/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 252 del 1999, proposto da:
Soc. Omnitel Pronto Italia Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Maurizio
Brizzolari, Lorenzo Morelli, con domicilio eletto presso Lorenzo Avv. Morelli in
Latina, corso della Repubblica, n. 200;
contro
Comune di Minturno (Lt);
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
DELIBERA DI C.C. N. 64 DEL 28 NOVEMBRE 1998 DI RIMOZIONE STAZIONE RADIO PER
TELEFONIA CELLULARE.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2009 il dott. Antonio
Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 19.3.1999, tempestivamente depositato, la ricorrente
Società Omnitel Pronto Italia ha impugnato la delibera 28.11.1998, n. 64, con
cui il Consiglio comunale di Minturno ha disposto la rimozione della stazione
radio per telefonia cellulare ubicata in località Tremensuoli, nonché il
successivo provvedimento datato 12.1.1999, n. 434 con cui la stessa società è
stata diffidata a provvedere alla rimozione di tutti gli apparati istallati,
denunciandone l’illegittimità: 1) per incompetenza, in quanto il potere di
disporre la sospensione dei lavori nonché l’abbattimento e la riduzione in
pristino spetterebbe al dirigente; 2) per violazione delle leggi 7.8.1990, n.
241, 142/90 e violazione della L.127/97; 3) per violazione della L. r. Lazio n.
56/89; 4) per violazione della L. 1150/42 e della L. 47/85; 5) per violazione
della L. 662/96 e della L. n. 381/98, oltre che per eccesso di potere per
difetto di motivazione, contraddittorietà, errore nei presupposti, difetto
d’istruttoria, mancata valutazione dell’interesse pubblico illogicità
Il Comune di Minturno non si è costituito in giudizio.
Con memoria depositata in data 21.9.2009 l’istante ha ulteriormente insistito
nelle proprie conclusioni.
Successivamente, all’udienza dell’8.10.2009, la causa è stata trattenuta a
sentenza.
DIRITTO
Con il primo motivo di gravame la società ricorrente deduce l'incompetenza del
Sindaco e del Consiglio comunale di disporre la rimozione della stazione radio
in oggetto ad adottare il predetto provvedimento sull'assunto che il relativo
potere sarebbe di spettanza del Dirigente.
Il motivo è fondato.
Osserva, anzitutto, il Collegio che ai sensi dell'art. 51, terzo comma, lett. f)
della legge 8.6.1990, n.142, nel testo sostituito dall'art. 6 della legge
15.5.1997, n 127, in vigore al momento dell'adozione del provvedimento medesimo,
spetta ai dirigenti, e non al Sindaco, il potere in materia di rilascio della
concessione edilizia (cfr. Tar Lombardia, Brescia, 12.11.1999 n. 961; Tar
Puglia, Bari, I, 1.9.1999 n.1015).
Né può ritenersi, ancorché non fosse stato stabilito, che detta attribuzione di
potere sarebbe subordinata, in materia di rilascio delle concessioni edilizie,
alla previa adozione dello Statuto e dei regolamenti del Comune di Minturno.
Ciò nella considerazione che, come si è già rilevato dalla giurisprudenza
amministrativa (cfr. TAR Lazio Sez. II n.1916 del 5.10.1999 e n.5959 del
17.7.2000), la previa adozione della normativa di dettaglio, specificamente
dettata per regolamentare l'esercizio dei poteri dirigenziali di cui al citato
art.51, comma 2, lett. f) della legge n.142/1990, richiamata nel primo capoverso
dello stesso comma 2, deve ritenersi richiesta unicamente per gli atti
discrezionali e non anche per quelli vincolati, in quanto soltanto la
discrezionalità amministrativa - come scelta finalizzata all'ottimale
ponderazione fra interessi pubblici e privati - determina inevitabilmente linee
di indirizzo operativo, destinate ad influire sulla conduzione a livello
politico dell'Ente, con la conseguenza che invadendo gli atti discrezionali la
sfera politica degli organi di governo, si giustifica per essi il richiamo alle
"modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente".
Al contrario, per gli atti vincolati la predetta normativa deve ritenersi
immediatamente applicabile in quanto, trattandosi di atti legati a precisi
parametri normativi, non sono idonei ad incidere autonomamente sulla sfera
politica e per essi pertanto non si pone l'esigenza di una previa disciplina da
parte dell'organo politico.
Nella specie la revoca della concessione edilizia deve ritenersi atto
vincolato,in quanto, costituisce un mero atto di controllo a posteriori di
conformità dell'intervento eseguito allo strumento urbanistico (cfr. C.d.S., V,
17.2.1999 n.167; id, 10.1.1997 n.28) e, come tale, per le argomentazioni sopra
evidenziate, la sua adozione spetta al dirigente dell'ente locale in diretta
applicazione della norma sopra richiamata.
Analogamente non rientra tra i poteri del Consiglio comunale quello di assumere
un generico ed immotivato provvedimento di rimozione degli impianti di
telecomunicazioni esistenti sul territorio comunale, tenuto conto che l’art. 32
della L. 142/90 limita la competenza dell’organo consiliare agli atti
fondamentali espressamente indicati e tra questi non rientrano i poteri di
procedere a pratiche edilizie da revocare etc.
In conclusione il ricorso deve essere accolto.
L'accoglimento del ricorso per ragioni di cui sopra dispensa il Collegio
dall'esaminare gli ulteriori profili di censura dedotti che, pertanto, possono
dichiararsi assorbiti.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le
spese di giudizio, ivi compresi onorari e competenze.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina,
definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto
annulla gli impugnati provvedimenti
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2009 con
l'intervento dei Signori:
Francesco Corsaro, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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