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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 14 dicembre 2009, n. 1287
INQUINAMENTO - Art. 17 d.lgs. n.
22/97 - Artt. 240 e ss. d.lgs. n. 152/2006 - Interventi di recupero -
Responsabile del’inquinamento - Proprietario dell’aera inquinata non
responsabile della contaminazione - Onere reale - Facoltà di eseguire le opere
di recupero ambientale - Imposizione delle misure di bonifica - Accertamento
della responsabilità. L'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997, la cui
impostazione è stata ora confermata e specificata dagli artt. 240 e ss. del
d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, , impone l'esecuzione di interventi di recupero
ambientale anche di natura emergenziale al responsabile dell'inquinamento che
può non coincidere con il proprietario ovvero con il gestore dell'area
interessata; a carico di quest'ultimo (proprietario dell'area inquinata non
responsabile della contaminazione), invero, non incombe alcun obbligo di porre
in essere gli interventi ambientali in argomento ma solo la facoltà di eseguirli
al fine di evitare l'espropriazione del terreno interessato gravato da onere
reale, al pari delle spese sostenute per gli interventi di recupero ambientale
assistite anche da privilegio speciale immobiliare. La normativa citata prevede
infatti che, in caso di mancata esecuzione degli interventi in argomento da
parte del responsabile dell'inquinamento ovvero in caso di mancata
individuazione del predetto, le opere di recupero ambientale vanno eseguite
dall'Amministrazione competente la quale potrà rivalersi sul soggetto
responsabile anche esercitando, nel caso in cui la rivalsa non vada a buon fine,
le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei suddetti interventi. Ne deriva che
il provvedimento di messa in sicurezza e bonifica ben può essere notificato al
proprietario al fine di renderlo edotto di tale onere (che egli ha facoltà di
assolvere per liberare l'area dal relativo vincolo), ma non può imporre misure
di bonifica senza un adeguato accertamento della responsabilità, o
corresponsabilità, del proprietario per l'inquinamento del sito (per tutte,
Cons. Stato, Sez. V, 29 agosto 2006 n. 5045 e Sez. VI, 5 settembre 2005 n.
4525). Pres. Corsaro, Est. Marra - T. s.r.l. (avv.ti Cinque e Di Nitto) c.
Comune di San Vittore del Lazio (avv. Luminiello). TAR LAZIO, Latina, Sez. I
- 14 dicembre 2009, n. 1287
N. 01287/2009 REG.SEN.
N. 00797/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 797 del 2003, proposto da:
Società Tecno Beton S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Gennaro Cinque,
Cosmo Luigi Di Nitto, con domicilio eletto in Latina presso Segreteria della
Sezione;
contro
Comune di San Vittore del Lazio (Fr), rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale
Luminiello, con domicilio eletto in Latina, presso lo Studio dell’ Avv. A. Izzo,
C.so Matteotti 61; Regione Lazio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 97 DEL 27.11.2002 DI COSTITUZIONE VINCOLO SU
AREA CONSIDERATA INQUINATA.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Vittore del Lazio
(Fr);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2009 il dott. Antonio
Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 20.6.2003, tempestivamente depositato, la Società
Tecno Beton S.r.l. ha impugnato la delibera in epigrafe, premettendo di aver
partecipato ad un’asta giudiziaria del fallimento n. 47/98 della F.lli Musto
S.r.l., aggiudicataria del complesso industriale per la produzione di laterizi,
con circostante terreno della superficie complessiva di mq. 73510, sito in San
Vittore del Lazio, alla Via Casilina sud. Km 148,600, espone di avere ottenuto
il trasferimento del suindicato compendio industriale in virtù del provvedimento
del Giudice delegato del 24.2.2003
La stessa allega, inoltre, che in data 31.3.2003 alcuni tecnici comunali,
intervenuti per un sopralluogo, le comunicarono che la visita era stata
effettuata in esecuzione di una delibera comunale inerente alla bonifica del
bene acquistato.
Successivamente la ricorrente, a seguito di espressa richiesta, riceveva
dall’ente territoriale intimato copia della delibera in questa sede impugnata da
cui si evinceva che l’intero compendio acquistato era stato considerato area
inquinata, ma che il vincolo previsto dall’art. 17, co. 10 del dlgs 5.2.1997, n.
22 era stato apposto in forza di delibera giuntale n. 97/2002, ossia in epoca
antecedente alla celebrazione della predetta asta giudiziaria.
Con l’anzidetto ricorso l’istante ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione
degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, oltre che eccesso di potere per inesistenza
d’istruttoria, non essendo stata fornita alla deducente comunicazione alcuna
individuale ; 2) violazione del d.lgs 5.2.1997, n. 22, violazione dei
presupposti di fatto e di diritto; 3) violazione del d.lgs 5.2.1997, n. 22, in
relazione agli oneri di bonifica dell’area; 4) eccesso di potere per
incompetenza.
Il Comune di San Vittore del Lazio si è costituito in giudizio, eccependo
l’inammissibilità del ricorso e richiedendone nel merito la reiezione.
In occasione della camera di consiglio del 25.7.2003 la Sezione disattendeva la
proposta domanda incidentale.
Con ordinanza 112/04 emessa nella camera di consiglio del 13.1.2004, la Sez. VI
^del Consiglio di Stato respingeva l’appello proposto dalla società ricorrente.
Successivamente, all’udienza del 19.11.2009, la causa è stata trattenuta a
sentenza.
DIRITTO
Va disattesa l’eccezione d’ inammissibilità sollevata dall'intimato Comune in
relazione alla allegata tardività del ricorso.
Invero, come la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare “la
pubblicazione all'albo pretorio è misura di pubblicità idonea a far decorrere il
termine di impugnazione per i soli soggetti non contemplati direttamente
nell'atto, mentre per quei soggetti direttamente contemplati nell'atto il
termine decadenziale per l'impugnativa decorre dalla data di notifica o
comunicazione dell'atto o di quella dell'effettiva piena conoscenza”.
Nel caso di specie la società ricorrente ha avuto notizia della delibera
giuntale - da cui si evinceva la sussistenza del vincolo ex art. 17, co. 10 del
dlgs 5.2.1997, n. 22 sul compendio industriale - solo a seguito di espressa
richiesta al Comune, vale a dire dal 29.4.2003.
Riguardo al merito del ricorso la questione principale si incentra sulla
legittimità d’imposizione dell’onere reale (per interventi di messa in
sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale nonché la realizzazione delle
eventuali misure di sicurezza) di cui all’art. 17, comma 10, del dlgs 22/97, con
contestuale menzione dello stesso vincolo nel certificato di destinazione
urbanistica, anche nelle ipotesi che, come nel caso di specie, il soggetto
proprietario dell’area da bonificare non sia stato anche il responsabile della
contaminazione.
Il Collegio concorda pienamente con l'orientamento giurisprudenziale incline a
ritenere che:
a) l'art. 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, la cui impostazione sul
punto è stata ora confermata e specificata dagli artt. 240 e ss. del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale (c.d.
Codice dell'ambiente), impone l'esecuzione di interventi di recupero ambientale
anche di natura emergenziale al responsabile dell'inquinamento che può non
coincidere con il proprietario ovvero con il gestore dell'area interessata;
b) a carico di quest'ultimo (proprietario dell'area inquinata non responsabile
della contaminazione), invero, non incombe alcun obbligo di porre in essere gli
interventi ambientali in argomento ma solo la facoltà di eseguirli al fine di
evitare l'espropriazione del terreno interessato gravato da onere reale, al pari
delle spese sostenute per gli interventi di recupero ambientale assistite anche
da privilegio speciale immobiliare.
La normativa citata prevede infatti che, in caso di mancata esecuzione degli
interventi in argomento da parte del responsabile dell'inquinamento ovvero in
caso di mancata individuazione del predetto, le opere di recupero ambientale
vanno eseguite dall'Amministrazione competente la quale potrà rivalersi sul
soggetto responsabile anche esercitando, nel caso in cui la rivalsa non vada a
buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei suddetti interventi.
Conseguentemente il proprietario, ove non sia responsabile della violazione, non
ha l'obbligo di provvedere direttamente alla bonifica, ma solo l'onere di farlo
se intende evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull'area
sub specie di onere reale e di privilegio speciale immobiliare.
Ne deriva che il provvedimento di messa in sicurezza e bonifica ben può essere
notificato al proprietario al fine di renderlo edotto di tale onere (che egli ha
facoltà di assolvere per liberare l'area dal relativo vincolo), ma non può
imporre misure di bonifica senza un adeguato accertamento della responsabilità,
o corresponsabilità, del proprietario per l'inquinamento del sito (per tutte,
Cons. Stato, Sez. V, 29 agosto 2006 n. 5045 e Sez. VI, 5 settembre 2005 n.
4525).
La suesposta conclusione è stata peraltro ben sintetizzata nella vista ordinanza
112/2004, là dove il Consiglio di Stato ha ribadito che “la procedura prevista
dal menzionato art. 17 del d. lgs n. 22/97 impone la messa in sicurezza delle
aree inquinanti con imposizione del vincolo dell’onere reale sulla stessa,
rilevante anche nei confronti di una curatela fallimentare e degli acquirenti di
beni della massa”.
Con l'ulteriore motivo introdotto la ricorrente lamenta la violazione degli
artt. 7 e 8 della L. 7.8.1990 n. 241, contestando l’omesso invio, da parte della
Comune di Sabaudia, dell’avviso d’avvio del procedimento finalizzato
all’imposizione dell’onere reale, che le avrebbe praticamente precluso ogni
possibilità di interlocuzione prima dell’emissione della delibera impugnata.
Il motivo è infondato, tenuto conto oltre del fatto che il procedimento avviato
dalla amministrazione non poteva essere che quello previsto dall’art. 17 del
citato D. lgs 22/97, della circostanza che tale procedimento, per pacifica
ammissione della stessa interessata, aveva avuto inizio in epoca antecedente
alla procedura d’asta, attraverso la quale il deducente è divenuto proprietario
dell’area.
In ragione delle suesposte osservazioni il ricorso va, dunque, respinto
Sussistono, nondimeno, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti
costituite le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione staccata di Latina
- respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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