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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 14 dicembre 2009, n. 1287

 

INQUINAMENTO - Art. 17 d.lgs. n. 22/97 - Artt. 240 e ss. d.lgs. n. 152/2006 - Interventi di recupero - Responsabile del’inquinamento - Proprietario dell’aera inquinata non responsabile della contaminazione - Onere reale - Facoltà di eseguire le opere di recupero ambientale - Imposizione delle misure di bonifica - Accertamento della responsabilità. L'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997, la cui impostazione è stata ora confermata e specificata dagli artt. 240 e ss. del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, , impone l'esecuzione di interventi di recupero ambientale anche di natura emergenziale al responsabile dell'inquinamento che può non coincidere con il proprietario ovvero con il gestore dell'area interessata; a carico di quest'ultimo (proprietario dell'area inquinata non responsabile della contaminazione), invero, non incombe alcun obbligo di porre in essere gli interventi ambientali in argomento ma solo la facoltà di eseguirli al fine di evitare l'espropriazione del terreno interessato gravato da onere reale, al pari delle spese sostenute per gli interventi di recupero ambientale assistite anche da privilegio speciale immobiliare. La normativa citata prevede infatti che, in caso di mancata esecuzione degli interventi in argomento da parte del responsabile dell'inquinamento ovvero in caso di mancata individuazione del predetto, le opere di recupero ambientale vanno eseguite dall'Amministrazione competente la quale potrà rivalersi sul soggetto responsabile anche esercitando, nel caso in cui la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei suddetti interventi. Ne deriva che il provvedimento di messa in sicurezza e bonifica ben può essere notificato al proprietario al fine di renderlo edotto di tale onere (che egli ha facoltà di assolvere per liberare l'area dal relativo vincolo), ma non può imporre misure di bonifica senza un adeguato accertamento della responsabilità, o corresponsabilità, del proprietario per l'inquinamento del sito (per tutte, Cons. Stato, Sez. V, 29 agosto 2006 n. 5045 e Sez. VI, 5 settembre 2005 n. 4525). Pres. Corsaro, Est. Marra - T. s.r.l. (avv.ti Cinque e Di Nitto) c. Comune di San Vittore del Lazio (avv. Luminiello). TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 14 dicembre 2009, n. 1287
 

 

 

 

N. 01287/2009 REG.SEN.
N. 00797/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 797 del 2003, proposto da:
Società Tecno Beton S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Gennaro Cinque, Cosmo Luigi Di Nitto, con domicilio eletto in Latina presso Segreteria della Sezione;

contro

Comune di San Vittore del Lazio (Fr), rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Luminiello, con domicilio eletto in Latina, presso lo Studio dell’ Avv. A. Izzo, C.so Matteotti 61; Regione Lazio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 97 DEL 27.11.2002 DI COSTITUZIONE VINCOLO SU AREA CONSIDERATA INQUINATA.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Vittore del Lazio (Fr);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2009 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


Con ricorso notificato il 20.6.2003, tempestivamente depositato, la Società Tecno Beton S.r.l. ha impugnato la delibera in epigrafe, premettendo di aver partecipato ad un’asta giudiziaria del fallimento n. 47/98 della F.lli Musto S.r.l., aggiudicataria del complesso industriale per la produzione di laterizi, con circostante terreno della superficie complessiva di mq. 73510, sito in San Vittore del Lazio, alla Via Casilina sud. Km 148,600, espone di avere ottenuto il trasferimento del suindicato compendio industriale in virtù del provvedimento del Giudice delegato del 24.2.2003

La stessa allega, inoltre, che in data 31.3.2003 alcuni tecnici comunali, intervenuti per un sopralluogo, le comunicarono che la visita era stata effettuata in esecuzione di una delibera comunale inerente alla bonifica del bene acquistato.

Successivamente la ricorrente, a seguito di espressa richiesta, riceveva dall’ente territoriale intimato copia della delibera in questa sede impugnata da cui si evinceva che l’intero compendio acquistato era stato considerato area inquinata, ma che il vincolo previsto dall’art. 17, co. 10 del dlgs 5.2.1997, n. 22 era stato apposto in forza di delibera giuntale n. 97/2002, ossia in epoca antecedente alla celebrazione della predetta asta giudiziaria.

Con l’anzidetto ricorso l’istante ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, oltre che eccesso di potere per inesistenza d’istruttoria, non essendo stata fornita alla deducente comunicazione alcuna individuale ; 2) violazione del d.lgs 5.2.1997, n. 22, violazione dei presupposti di fatto e di diritto; 3) violazione del d.lgs 5.2.1997, n. 22, in relazione agli oneri di bonifica dell’area; 4) eccesso di potere per incompetenza.

Il Comune di San Vittore del Lazio si è costituito in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso e richiedendone nel merito la reiezione.

In occasione della camera di consiglio del 25.7.2003 la Sezione disattendeva la proposta domanda incidentale.

Con ordinanza 112/04 emessa nella camera di consiglio del 13.1.2004, la Sez. VI ^del Consiglio di Stato respingeva l’appello proposto dalla società ricorrente.

Successivamente, all’udienza del 19.11.2009, la causa è stata trattenuta a sentenza.


DIRITTO


Va disattesa l’eccezione d’ inammissibilità sollevata dall'intimato Comune in relazione alla allegata tardività del ricorso.

Invero, come la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare “la pubblicazione all'albo pretorio è misura di pubblicità idonea a far decorrere il termine di impugnazione per i soli soggetti non contemplati direttamente nell'atto, mentre per quei soggetti direttamente contemplati nell'atto il termine decadenziale per l'impugnativa decorre dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o di quella dell'effettiva piena conoscenza”.

Nel caso di specie la società ricorrente ha avuto notizia della delibera giuntale - da cui si evinceva la sussistenza del vincolo ex art. 17, co. 10 del dlgs 5.2.1997, n. 22 sul compendio industriale - solo a seguito di espressa richiesta al Comune, vale a dire dal 29.4.2003.

Riguardo al merito del ricorso la questione principale si incentra sulla legittimità d’imposizione dell’onere reale (per interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale nonché la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza) di cui all’art. 17, comma 10, del dlgs 22/97, con contestuale menzione dello stesso vincolo nel certificato di destinazione urbanistica, anche nelle ipotesi che, come nel caso di specie, il soggetto proprietario dell’area da bonificare non sia stato anche il responsabile della contaminazione.

Il Collegio concorda pienamente con l'orientamento giurisprudenziale incline a ritenere che:

a) l'art. 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, la cui impostazione sul punto è stata ora confermata e specificata dagli artt. 240 e ss. del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale (c.d. Codice dell'ambiente), impone l'esecuzione di interventi di recupero ambientale anche di natura emergenziale al responsabile dell'inquinamento che può non coincidere con il proprietario ovvero con il gestore dell'area interessata;

b) a carico di quest'ultimo (proprietario dell'area inquinata non responsabile della contaminazione), invero, non incombe alcun obbligo di porre in essere gli interventi ambientali in argomento ma solo la facoltà di eseguirli al fine di evitare l'espropriazione del terreno interessato gravato da onere reale, al pari delle spese sostenute per gli interventi di recupero ambientale assistite anche da privilegio speciale immobiliare.

La normativa citata prevede infatti che, in caso di mancata esecuzione degli interventi in argomento da parte del responsabile dell'inquinamento ovvero in caso di mancata individuazione del predetto, le opere di recupero ambientale vanno eseguite dall'Amministrazione competente la quale potrà rivalersi sul soggetto responsabile anche esercitando, nel caso in cui la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei suddetti interventi.

Conseguentemente il proprietario, ove non sia responsabile della violazione, non ha l'obbligo di provvedere direttamente alla bonifica, ma solo l'onere di farlo se intende evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull'area sub specie di onere reale e di privilegio speciale immobiliare.

Ne deriva che il provvedimento di messa in sicurezza e bonifica ben può essere notificato al proprietario al fine di renderlo edotto di tale onere (che egli ha facoltà di assolvere per liberare l'area dal relativo vincolo), ma non può imporre misure di bonifica senza un adeguato accertamento della responsabilità, o corresponsabilità, del proprietario per l'inquinamento del sito (per tutte, Cons. Stato, Sez. V, 29 agosto 2006 n. 5045 e Sez. VI, 5 settembre 2005 n. 4525).

La suesposta conclusione è stata peraltro ben sintetizzata nella vista ordinanza 112/2004, là dove il Consiglio di Stato ha ribadito che “la procedura prevista dal menzionato art. 17 del d. lgs n. 22/97 impone la messa in sicurezza delle aree inquinanti con imposizione del vincolo dell’onere reale sulla stessa, rilevante anche nei confronti di una curatela fallimentare e degli acquirenti di beni della massa”.

Con l'ulteriore motivo introdotto la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 7 e 8 della L. 7.8.1990 n. 241, contestando l’omesso invio, da parte della Comune di Sabaudia, dell’avviso d’avvio del procedimento finalizzato all’imposizione dell’onere reale, che le avrebbe praticamente precluso ogni possibilità di interlocuzione prima dell’emissione della delibera impugnata.

Il motivo è infondato, tenuto conto oltre del fatto che il procedimento avviato dalla amministrazione non poteva essere che quello previsto dall’art. 17 del citato D. lgs 22/97, della circostanza che tale procedimento, per pacifica ammissione della stessa interessata, aveva avuto inizio in epoca antecedente alla procedura d’asta, attraverso la quale il deducente è divenuto proprietario dell’area.

In ragione delle suesposte osservazioni il ricorso va, dunque, respinto

Sussistono, nondimeno, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese di lite.


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione staccata di Latina - respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE                                                                  IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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