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TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 22 dicembre 2009, n. 1345
DIRITTO DELL’ENERGIA - Artt. 12
d.lgs. n. 387/2003 e 14 quater L . n. 241/90 - Impianti alimentati
da fonti rinnovabili - Autorizzazione - Amministrazione dissenziente - Atto
“costruttivo” - Indicazione delle modifiche progettuali necessarie ai fini
dell’assenso. Dal combinato disposto dell’art. 12 comma 4 del D.L.vo
387/2003 e dell’art. 14 quater comma 1 della L. 241/90 deriva l’obbligo
dell’Amministrazione dissenziente (nel caso di specie il Comune sul cui
territorio deve sorgere l’impianto) di esprimere la propria opposizione con un
atto “costruttivo” che oltre ad essere congruamente motivato, deve anche “recare
le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini
dell'assenso”. Pres. Corsaro, Est. Bucchi - F.s.r.l. (avv. Pizzutelli) c.
Provincia di Frosinone (avv.ti Bottoni, Giorgi e Iadecola), Regione Lazio (avv.
Scafetta), Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali (Avv. Stato), ARPA
Lazio (avv. Scafetta) e altri (n.c.). TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 22 dicembre
2009, n. 1345
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti alimentati da fonti rinnovabili -
Autorizzazione unica - Art. 12 ter d.lgs. n. 387/2003 - Comune nel cui
territorio è prevista la realizzazione - Parere negativo - Valore - Mera
rappresentazione di interessi - Valutazione discrezionale della Regione.
Nella dialettica dei numerosi interessi collettivi coinvolti nel procedimento
volto al rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto
alimentato da fonti rinnovabili di cui all’art. 12 ter del D.L.vo 387/2003, il
parere negativo opposto dai Comuni il cui territorio sia interessato dalla
realizzazione dell’opera pubblica svolge la funzione di mera rappresentazione
degli intereressi afferenti a tali enti, rimessi alla valutazione discrezionale
della Regione, che rimane libera di recepire o meno quanto da essi evidenziato,
nella formulazione del proprio atto di autorizzazione unica. Diversamente, al
Comune verrebbe attribuito un potere di veto che non è previsto né dalla
disciplina della conferenza di servizio di cui agli artt. 14 e ss. della L.
241/90, né dal richiamato art. 12 del D.L.vo 387/03. Pres. Corsaro, Est. Bucchi
- F.s.r.l. (avv. Pizzutelli) c. Provincia di Frosinone (avv.ti Bottoni, Giorgi e
Iadecola), Regione Lazio (avv. Scafetta), Ministero per i Beni e le Attivita'
Culturali (Avv. Stato), ARPA Lazio (avv. Scafetta) e altri (n.c.). TAR LAZIO,
Latina, Sez. I - 22/12/2009, Sentenza n. 1345
V.I.A. - Giudizio di compatibilità ambientale - Motivazione - Livello di
approfondimento - Ampiezza dell’istruttoria. Nel giudizio di compatibilità
ambientale, la motivazione deve esplicarsi con un livello di approfondimento
strettamente connesso con l’ampiezza dell’istruttoria, in particolare deve
rendere conto dei risultati emersi dall’eventuale inchiesta indetta
dall’autorità competente (che ne redige apposita relazione) o dal
contraddittorio orale instaurato anche su richiesta dello stesso proponente, dei
pareri resi dalle amministrazioni competenti in materia ambientale, nonché delle
eventuali osservazioni presentate dai soggetti interessati in merito all’opera o
all’intervento. Pres. Corsaro, Est. Bucchi - F.s.r.l. (avv. Pizzutelli) c.
Provincia di Frosinone (avv.ti Bottoni, Giorgi e Iadecola), Regione Lazio (avv.
Scafetta), Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali (Avv. Stato), ARPA
Lazio (avv. Scafetta) e altri (n.c.). TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 22 dicembre
2009, n. 1345
V.I.A. - Provvedimento di VIA - Indicazione delle attività di controllo e
monitoraggio - Ragioni - Art. 28 d.lgs. n. 152/2006. L’ art. 28 del D.L.vo
3.4.2006 n. 152 (Codice dell’Ambiente) dispone che il provvedimento di
valutazione dell'impatto ambientale deve contenere ogni opportuna indicazione
per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio
degli impatti. Il monitoraggio assicura, anche avvalendosi del sistema delle
Agenzie ambientali, il controllo sugli impatti ambientali significativi
sull'ambiente provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle
prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera, anche, al fine
di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire
all'autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure
correttive. Pres. Corsaro, Est. Bucchi - F.s.r.l. (avv. Pizzutelli) c. Provincia
di Frosinone (avv.ti Bottoni, Giorgi e Iadecola), Regione Lazio (avv. Scafetta),
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali (Avv. Stato), ARPA Lazio (avv.
Scafetta) e altri (n.c.). TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 22 dicembre 2009, n.
1345
N. 01345/2009 REG.SEN.
N. 01048/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1048 del 2008, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Fonteitalia Srl, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e
difeso dall'avv. Marco Pizzutelli, con domicilio eletto presso l’Avv. Aurilio in
Latina, largo Celli n.3;
contro
Provincia di Frosinone, in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso
dagli avvocati Enrico Bottoni, Francesca Giorgi e Mariacristina Iadecola, con
domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio Sez. di Latina, via A.
Doria, 4;
Regione Lazio in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso dall'avv.
Salvatore Scafetta, con domicilio eletto presso il Tar del Lazio Sez. di Latina,
via A. Doria, 4;
Comune di Guarcino in persona del Sindaco p. t., non costituito;
Azienda USL di Frosinone, in persona del legale rappresentante p. t., non
costituita;
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali - Soprintendenza dei Beni
Ambientali del Lazio, Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco di Frosinone, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
ARPA Lazio, Sezione Provinciale di Frosinone, in persona del legale
rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Scafetta, con
domicilio eletto presso il Tar del Lazio Sez. di Latina, via A. Doria, 4;
nei confronti di
Bio Energia Guarcino S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t.,
rappresentato e difeso dagli avvocati Dino Lucchetti, Mario Bucello e Simona
Viola, con domicilio eletto presso il secondo in Latina, via Duca del Mare, 24;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento dirigenziale n. 448 del 10.10.2008, rilasciato dalla Provincia
di Frosinone - Settore Ambiente ed Energia alla Bio Energia Guarcino s.r.l.,
relativamente alla parte in cui autorizza la realizzazione di un impianto per la
produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili mediante
l’impiego di oli vegetali;
- del provvedimento della Regione Lazio - Dipartimento Territorio - Direzione
Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli prot. n. 140723 del 4.8.2008, col
quale è stato rilasciato giudizio positivo sulla compatibilità ambientale;
- del verbale della Conferenza di Servizi indetta dalla Provincia di Frosinone
in data 8.9.2008, inerente il progetto di realizzazione di un impianto per la
produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, ivi compresi i
pareri favorevoli resi in tale sede dalla Regione Lazio, dall’A.R.P.A. Sezione
di Frosinone e dalla ASL di Frosinone - Ufficio FR 2 Alatri;
- di ogni altro atto precedente, presupposto, connesso o consequenziale, anche
non conosciuto.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Frosinone, della
Regione Lazio, del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali -
Soprintendenza dei Beni Ambientali del Lazio, del Ministero dell'Interno -
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Frosinone, dell’ARPA Lazio - Sezione
Provinciale di Frosinone e della Bio Energia Guarcino S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19/11/2009 il dott. Roberto Maria
Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 13 novembre 2008 e
depositato il successivo giorno 26, la società Fonteitalia s.r.l. - sub
concessionaria della sorgente di acqua oligominerale denominata “Filette” (di
cui è concessionario regionale il Comune di Guarcino) e titolare di un contratto
per l’imbottigliamento e la commercializzazione dell’acqua “San Luca” (di cui è
concessionario regionale la Congregazione “Figlie della Madonna del Divino Amore
di Roma) - ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, con il quale la
Provincia di Frosinone ha rilasciato alla società Bio Energia Guarcino srl (BEG)
l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 12 del D.L.vo n. 387/2003 per la
realizzazione di una centrale ad energia rinnovabile alimentata ad olio di palma
per la produzione di energia elettrica, della potenza di 20,5 Mwe e 7,7 Mwt.
2) A sostegno del gravame la società ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
I) Incompetenza e carenza di potere della Provincia di Frosinone. Violazione del
comma 4 dell’art. 12 del D.L.vo n. 387/03: in violazione della norma richiamata,
in presenza del dissenso rappresentato dal comune di Guarcino in sede di
conferenza di servizi, la Provincia non ha rimesso la decisione alla Giunta
Regionale.
II) Illegittimità dell’autorizzazione provinciale derivata dall’illegittimità
del procedimento unico mediante conferenza di servizi, per violazione dell’art.
12 comma 4 del D.L.vo 387/2003. Non sono stati coinvolti nel procedimento la
società Fonteitalia sub concessionaria per lo sfruttamento delle sorgenti di
acque minerali, la quale essendo titolare di concessione mineraria esercita
poteri di natura pubblicistica che ne rendono doverosa la qualificazione come
“amministrazione interessata; nonché i comuni limitrofi di Vico nel Lazio e
Alatri, pur essendo “Amministrazioni interessate” ex art. 12 comma 4 del D.L.vo
387/03.
III) Illegittimità del provvedimento di VIA del 4.8.2008 e dell’autorizzazione
provinciale n. 448/2008 per violazione dell’art. 1 del D.L.vo 105/92 e dell’art.
3 L. 241/90. Nell’autorizzazione e nel provvedimento di DIA non viene fatto
alcun riferimento al parere sfavorevole della Direzione Regionale competente in
materia mineraria in data 17.10.2007, che ha ritenuto “le caratteristiche
tecniche ed in particolare quelle riferite alle emissioni inquinanti nell’aria …
incompatibili con la corretta salvaguardia del bacino idrico sottostante”;
IV) Violazione dell’art. 32 Cost. Violazione degli artt. 3 bis, 3 ter e 3 quater
del D.L.vo 152/2006. Violazione dell’art. 1 del DLvo 105/92 che impone di tenere
le acque minerali al riparo di ogni rischio di inquinamento, salva la
dimostrazione sul piano scientifico della assoluta assenza di rischi non
soltanto per l’ambiente e la salute ma anche di contaminazione dell’acqua
minerale.
Lo SIA presenta gravi lacune con riferimento agli aspetti riguardanti la
ricaduta delle polveri prodotte dall’impianto e il loro effetto sulla sorgente
d’acqua minerale e sulla salute pubblica; il provvedimento di VIA contiene solo
generiche raccomandazioni inidonee ad assicurare la tutela delle sorgenti e
della salute pubblica, anziché individuare specifiche e puntuali garanzie di
tutela assoluta delle sorgenti anche a presidio della salute pubblica.
V) Violazione dell’art. 3 e ss. della L. 241/90. Eccesso di potere sotto diversi
profili. Il provvedimento di VIA contiene un serie di prescrizioni a carico del
proponente che, non essendo state mai ottemperate, impedivano
all’Amministrazione Provinciale di rilasciare l’autorizzazione unica.
3) Si sono costituiti in giudizio nell’ordine:
- in data 4 dicembre 2008, la società Bio Energia Guarcino s.r.l.;
- in data 5 dicembre 2008, la Regione Lazio;
- in data 17 dicembre 2008, l’Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio
(ARPA);
- in data 19 dicembre 2008, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il
Ministero dell’Interno;
- in data 19 dicembre 2008, la Provincia di Frosinone;
Tutte le parti ad eccezione dei menzionati Ministeri hanno prodotto ampie
memorie difensive.
4) Con ordinanza n. 704 del 19.12.2008 (confermata dal Consiglio di Stato sez. V
con ordinanza n. 707 del 3.2.2009) la Sezione ha accolto la domanda di
sospensiva avendo ravvisato la probabile fondatezza del primo motivo di ricorso,
inerente l’omessa rimessione della decisione finale alla Giunta Regionale ai
sensi dell’art. 12 comma 4 del D.L.vo n. 387/03.
5) La Provincia di Frosinone, prendendo atto della succitata ordinanza, ha
sospeso in autotutela l’impugnata autorizzazione dirigenziale n. 448 del
10.10.2008 e ha rimesso gli atti alla Regione Lazio, ai fini degli adempimenti
previsti dall’art. 12 comma 4 del D.L.vo n. 387/2003 e dall’art. 5 della D.G.R.
18.7.2008 n. 517.
6) La Giunta Regionale del Lazio con delibera n. 227 del 7.4.2009, ai sensi
dell’art. 12 comma 4 del D.L.vo cit. ha dichiarato conclusa positivamente la
conferenza di servizi in ordine al rilascio del titolo autorizzativo per la
“Costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione di energia elettrica e
vapore alimentato a olio vegetale di palma con potenza di 20,5 Mw e 7,7 Mwt
presso la Cartiera di Guarcino” alle prescrizioni e condizioni rese nel corso
della Conferenza medesima, disponendo che la Direzione regionale competente
trasmettesse l’adottata delibera alla Provincia di Frosinone per i successivi
provvedimenti di competenza.
7) La Provincia di Frosinone, con provvedimento del 27.4.2009 ha quindi
rilasciato alla società Bio Energia Guarcino una nuova autorizzazione per la
realizzazione e l’esercizio dell’impianto di cogenerazione descritto e per la
costruzione e l’esercizio dell’elettrodotto in cavo interrato.
8) Avverso i descritti provvedimenti la società Fonteitalia ha proposto motivi
aggiunti contenenti le seguenti censure:
I.a) Violazione dell’art. 3 L. 241/90. Violazione dell’art. 12 comma 4 del
D.L.vo n. 387/2003. Eccesso di potere. La Giunta Regionale - chiamata a
pronunciarsi quale soggetto terzo rispetto all’Amministrazione provinciale
procedente e a quella (Comune di Guarcino) che aveva manifestato il dissenso -
avrebbe dovuto non soltanto valutare le ragioni dell’una e dell’altra
Amministrazione e dirimere la situazione di dissenso venutasi a creare, ma
avrebbe dovuto adottare la decisione conclusiva della conferenza dei servizi
aperta su domanda della soc. BEG scrutinando l’intero materiale raccolto nel
procedimento.
II.a) Violazione dell’art. 3, 9 e 10 della L. 241/90 per mancata partecipazione
al procedimento di Fonteitalia s.r.l.
Si ribadisce che illegittimamente non è stata coinvolta nel procedimento la
società Fonteitalia, sub concessionaria per lo sfruttamento delle sorgenti di
acque minerali, la quale essendo titolare di concessione mineraria esercita
poteri di natura pubblicistica che ne rendono doverosa la qualificazione come
“amministrazione interessata; nonché i comuni limitrofi di Vico nel Lazio e
Alatri, pur essendo “Amministrazioni interessate” ex art. 12 comma 4 del D.L.vo
387/03.
III.a) Violazione dell’art. 12 comma 4 del D.L.vo n. 387/2003 e dell’art. 3
della L. n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento
dei fatti. La Regione Lazio si è sottratta al compito di dirimere il contrasto
tra Comune di Guarcino e Provincia di Frosinone ritenendo illegittimamente che
le questioni afferenti alla compatibilità ambientale dell’impianto fossero ormai
superate in considerazione di quanto stabilito dalla VIA di cui al provvedimento
n. 140723 del 4.8.2008.
IV.a) Violazione dell’art. 1 del DLvo 105/92 e dell’art. 3 e ss. della L.
241/90. Non viene tenuto conto del parere sfavorevole della Direzione Regionale
competente in materia mineraria del 17.10.2007.
V.a) Violazione dell’art. 32 Cost. Violazione degli artt. 3 bis, 3 ter e 3
quater del D.L.vo 152/2006. Violazione dell’art. 1 del DLvo 105/92 che
impone di tenere le acque minerali al riparo di ogni rischio di inquinamento,
salva la dimostrazione sul piano scientifico della assoluta assenza di rischi
non soltanto per l’ambiente e la salute ma anche di contaminazione dell’acqua
minerale.
Lo SIA presenta gravi lacune con riferimento agli aspetti riguardanti la
ricaduta delle polveri prodotte dall’impianto e il loro effetto sulla sorgente
d’acqua minerale e sulla salute pubblica; il provvedimento di VIA contiene solo
generiche raccomandazioni inidonee ad assicurare la tutela delle sorgenti e
della salute pubblica, anziché individuare specifiche e puntuali garanzie di
tutela assoluta delle sorgenti anche a presidio della salute pubblica.
9) Le parti in giudizio hanno depositato memorie e documenti deducendo
l’infondatezza dei motivi aggiunti.
10) Alla pubblica udienza del 19 novembre 2009, la causa è stata riservata per
la decisione.
11) In via preliminare, il Collegio rileva il sopravvenuto difetto di interesse
della società Fonteitalia alla impugnazione dell’autorizzazione n. 448 del
10.10.2008, rilasciata dalla Provincia di Frosinone - Settore Ambiente ed
Energia alla Bio Energia Guarcino s.r.l., relativamente alla parte in cui
autorizza la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica
e termica da fonti rinnovabili mediante l’impiego di oli vegetali.
Tale atto, infatti, è stato sostituito dal provvedimento del 27.4.2009,
impugnato con i motivi aggiunti.
Va dichiarato quindi improcedibile il ricorso introduttivo con riguardo alla
impugnazione della menzionata autorizzazione.
Le censure proposte con il ricorso introduttivo avverso la V.I.A. prot. n.
140723 del 4.8.2008, sono state riproposte con i motivi aggiunti e possono
essere trattate congiuntamente.
12) Nel merito ricorso e motivi aggiunti sono infondati.
13) Con la prima e terza censura dei motivi aggiunti la ricorrente contesta
l’illegittimità della delibera della Giunta Regionale n. 227 del 7.4.2009 perché
si sarebbe limitata a ribadire quanto statuito dalla Conferenza di servizi,
senza svolgere il prescritto compito di dirimere il contrasto tra il Comune
ricorrente e la Provincia, al fine di cercare una soluzione condivisa.
14) I motivi sono infondati.
15) L’art. 12 comma 3 del D.L.vo n. 387/2003 prevede che “La costruzione e
l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale
o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica,
rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto
delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del
paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,
variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è
convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
autorizzazione. (…).
Il quarto comma dispone che “l'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni
interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le
modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e integrazioni.
In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione
statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del
patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e
specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale
ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il rilascio
dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in
conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in
pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della
dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo alla
esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo
per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque
essere superiore a centottanta giorni”.
L’autorizzazione unica prevista dalle richiamate norme deve essere rilasciata a
seguito dell’esito positivo della conferenza di servizi che l’amministrazione
procedente deve indire ai sensi degli artt. 14 e ss. della L. 241/90.
L’art. 14 quater al primo comma dispone che “Il dissenso di uno o più
rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di
servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di
servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni
connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare
le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini
dell'assenso”.
16) Dal combinato disposto dell’art. 12 comma 4 del D.L.vo 387/2003 e dell’art.
14 quater comma 1 della L. 241/90 deriva, quindi, l’obbligo dell’Amministrazione
dissenziente (nel caso di specie il Comune sul cui territorio deve sorgere
l’impianto) di esprimere la propria opposizione con un atto “costruttivo” che
oltre ad essere congruamente motivato, deve anche “recare le specifiche
indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso”.
Nel caso che ci occupa il dissenso manifestato dal Comune in sede di conferenza
di servizi e in sede di procedura di V.I.A. è sempre stato orientato nel senso
della ferma opposizione al progetto senza che venissero indicate le modifiche
progettuali ritenute idonee ai fini dell’assenso.
Tale parere, quindi, non rispetta le condizioni di ammissibilità previste
dall'art. 14 quater della legge 1990 n. 241, posto che, sia ai fini della
valutazione di compatibilità ambientale, sia ai fini del rilascio del permesso
di costruire, non reca "le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell'assenso" e, pertanto, va considerato tamquam non esset
(sul punto cfr. TAR Piemonte Sez. II n. 1217 del 26.5.2008; T.A.R. Toscana -
Firenze, sez. III, n. 1162 del 16.04.2004).
Ciò nonostante, la Regione Lazio ha comunque tenuto conto del parere ma,
contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non era affatto tenuta ad
esercitare un’attività di composizione del conflitto tra il Comune e tutte le
altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento che si sono espresse in senso
favorevole all’intervento.
La Regione, come in effetti è stato, doveva limitarsi a verificare il corretto
svolgimento della conferenza di servizi e a prendere atto dell’esito della
stessa, cioè della formazione di una volontà maggioritaria favorevole
all’intervento.
17) Inoltre, sotto altro profilo, nella dialettica dei numerosi interessi
collettivi coinvolti nel procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione
unica per la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili di cui
all’art. 12 ter del D.L.vo 387/2003, il parere negativo opposto dai Comuni il
cui territorio sia interessato dalla realizzazione dell’opera pubblica svolge la
funzione di mera rappresentazione degli intereressi afferenti a tali enti,
rimessi alla valutazione discrezionale della Regione, che rimane libera di
recepire o meno quanto da essi evidenziato, nella formulazione del proprio atto
di autorizzazione unica.
Diversamente, al Comune verrebbe attribuito un potere di veto che non è previsto
né dalla disciplina della conferenza di servizio di cui agli artt. 14 e ss.
della L. 241/90, né dal richiamato art. 12 del D.L.vo 387/03.
18) E’ infondata anche la seconda censura.
Come correttamente evidenziato dalla BEG nella propria memoria difensiva,
Fonteitalia, quale sub concessionaria della fonte di acque oligominerali, non è
titolare di alcun autonomo interesse spettando al Comune la difesa del corretto
sfruttamento della fonte e la conseguente possibilità di avvalersi (come nei
fatti è avvenuto) degli strumenti procedimentali di tutela del suo interesse; la
Società quindi non era titolare di poteri pubblicistici da esercitare in seno
alla conferenza di servizi e non vi era alcun obbligo di coinvolgerla nel
procedimento di autorizzazione.
La ricorrente, comunque, ha presentato osservazioni e diffide esaminate dalle
Amministrazioni coinvolte nel procedimento per cui l’interesse di fatto alla
partecipazione al procedimento è stato realizzato.
19) La richiamata V.I.A. resiste alle censure dedotte con i motivi terzo, quarto
e quinto del ricorso introduttivo e riproposti nei motivi aggiunti (quarto e
quinto motivo).
20) In primo luogo, è infondata è la terza censura, poichè il parere di cui alla
nota della Direzione regionale Attività Produttive prot. 147308 del 17.10.2007,
allegato alle osservazioni proposte dal Comune di Guarcino, è stato esaminato
nell’ambito della procedura di V.I.A. (cfr. pag. 16 del provvedimento) pur
essendo lo stesso non basato su dati scientifici in quanto reso sul presupposto
“di non poter entrare nel merito del progetto”.
21) Parimenti infondati sono anche gli ultimi due motivi di impugnazione.
22) Nel giudizio di compatibilità ambientale, la motivazione deve esplicarsi con
un livello di approfondimento strettamente connesso con l’ampiezza
dell’istruttoria, in particolare deve rendere conto dei risultati emersi
dall’eventuale inchiesta indetta dall’autorità competente (che ne redige
apposita relazione) o dal contraddittorio orale instaurato anche su richiesta
dello stesso proponente, dei pareri resi dalle amministrazioni competenti in
materia ambientale, nonché delle eventuali osservazioni presentate dai soggetti
interessati in merito all’opera o all’intervento.
23) Tanto premesso, osserva il Collegio che la V.I.A. effettuata dalla Regione
Lazio si presenta completa e approfondita.
Per quello che interessa, l’autorità competente ha certamente esaminato le
osservazioni del Comune di Guarcino con nota prot. n. 2999 del 25.6.2008 e con
nota prot. n. 3344 del 14.7.2008, nonché le controdeduzioni su di esse prodotte
dalla società BEG (cfr. pag. 16 e ss. della VIA) e ha tenuto in debito conto gli
elementi di criticità nel progetto di realizzazione ed esercizio della centrale
di cogenerazione evidenziati dal Comune ricorrente.
Tant’è che il giudizio positivo di compatibilità ambientale è stato corredato da
n. 17 condizioni destinate ad incidere sul progetto originario in modo da
renderlo compatibile con l’ambiente circostante e con le sorgenti di acqua
oligominerale presenti nelle vicinanze.
Successivamente all’ordinanza del C.d.S. sopra richiamata, le parti interessate
hanno riattivato la procedura di monitoraggio “ante operam”, che è corretto
ritenere debba essere effettuato non prima del rilascio dell’autorizzazione ma
prima dell’attivazione dell’impianto.
Successivamente a tale attivazione dovrà poi essere effettuata la verifica “post
operam” finalizzata a constatare che tutte le prescrizioni imposte dalla V.I.A.
e dall’autorizzazione siano in effetti idonee ad assicurare la salvaguardia e la
salubrità dell’ambiente e del territorio circostante.
D’altronde lo stesso art. 28 del D.L.vo 3.4.2006 n. 152 (Codice dell’Ambiente)
dispone che il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve
contenere ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle
attività di controllo e monitoraggio degli impatti.
Il monitoraggio assicura, anche avvalendosi del sistema delle Agenzie
ambientali, il controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente
provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni
espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera, anche, al fine di
individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire
all'autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure
correttive.
24) In conclusione, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato in parte
improcedibile e in parte respinto così come i motivi aggiunti.
25) Sussistono, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di
giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LAZIO Sezione Staccata di Latina,
definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.1048/08, lo dichiara in parte
improcedibile e in parte lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19/11/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Roberto Maria Bucchi, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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