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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. LAZIO, Latina, Sez. I - 26 febbraio 2009, n. 156
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Artt. 4 e 8 L. n. 36/2001 - Potestà
regolamentare del Comune - Limiti. In materia di impianti di telefonia
mobile, ai sensi della disciplina di cui agli artt. 4 e 8 della legge 22
febbraio 2001, n. 36, il Comune è titolare di una potestà regolamentare del
tutto sussidiaria, che concerne esclusivamente i profili urbanistici e
territoriali, ma con esclusione del potere di individuazione dei siti, che
spetta alla regione (Cons. Stato, VI., 3.6.2002, n. 3098; TAR Calabria
Catanzaro, Sez. II, 14.11.2002, n. 2930). Pres. Corsaro, Est. Marra - H. s.p.a.
(avv.ti Avvisati, Irti, Mammone e Savini Nicci) c. Comune di Fondi (avv. Capasso).
T.A.R. LAZIO, Latina, Sez. I - 26 febbraio 2009, n. 156
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - L. n. 36/2001 - Obiettivi di qualità - Poteri
regionali - Delega ai Comuni - Principio di legalità sostanziale. Pur
potendo la Regione delegare ai Comune limitati poteri volti al conseguimento
degli obiettivi di qualità alla stessa Regione demandati dalla L. 36/01, detti
poteri devono peraltro essere esercitati in ossequio del principio di legalità
sostanziale, al fine di garantire il rispetto dei criteri di localizzazione
definiti dalla stessa Regione, oltre a non ostacolare l’insediamento degli
impianti (cfr. decisioni Corte Cost. 7.10.2003, nn. 307 e 331). Pres. Corsaro,
Est. Marra - H. s.p.a. (avv.ti Avvisati, Irti, Mammone e Savini Nicci) c. Comune
di Fondi (avv. Capasso). T.A.R. LAZIO, Latina, Sez. I - 26/02/2009, n. 156
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.00156/2009 REG.SEN.
N. 00522/2004 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 522 del 2004, proposto da:
Società H3G - S.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Avvisati,
Natalino Irti, Michele Mammone, Mario Savini Nicci, con domicilio eletto presso
Giuseppe Avv. Avvisati in Latina, V.le Petrarca, n.15;
contro
Comune di Fondi (Lt), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avv. Sergio Capasso, con domicilio eletto in Latina, presso lo Studio dell’
Avv. Padula, C.so Matteotti, n. 61;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
DELLA NOTA PROT. N.6949 DEL 23.02.2004 DI DIVIETO ESPRESSO SU ISTANZA PER
REALIZZAZIONE IMPIANTO PER TELEFONIA MOBILE SISTEMA UMTS; DELLE DELIBERE NN. 39
E 39 BIS ADOTTATE DAL C.C. DI FONDI IN DATA 23.2.2004; NONCHE’ PER LA CONDANNA
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AL RISARCIMENTO DEL DANNO INGIUSTO DERIVANTE ALLA
RICORRENTE DAGLI ATTI IMPUGNATI.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fondi (Lt);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29/01/2009 il dott. Antonio Massimo
Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La Società H3G - S.p.a.(già Andala UMTS S.p.a.), titolare della licenza
individuale per la prestazione del servizio pubblico di comunicazioni mobili di
terza generazione secondo lo standard UMTS e per l'installazione della relativa
rete sul territorio italiano, premette in punto di fatto: di aver presentato in
data 16.7.2003 al Comune di Fondi una D.I.A. al fine dell’installazione di un
impianto a servizio della rete di telefonia cellulare UMTS nel territorio del
predetto Comune, da realizzarsi in Via Garibaldi, n. 26; che sul relativo
progetto ha espresso in data 27.8.2003 parere tecnico favorevole l'A.R.P.A. del
Lazio.
Con nota 23.2.2004, n. 6949 il Comune di Fondi ha intimato alla società
deducente …”di non intraprendere - in reazione alla richiesta di autorizzazione
- nessuna attività riferita all’installazione di impianto di telefonia mobile
sistema UMTS…in quanto la stessa contrasta con le delibere n. 39 e 39 bis del
22.6.1999”.
La nota comunale, unitamente ad ogni atto presupposto, connesso e conseguente, è
stata impugnata dalla S.p.a. H3G, con atto notificato il 23.4.2004, depositato
il 7.5.2004, che ne ha chiesto l'annullamento, deducendone l'illegittimità per
violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili.
Con il ricorso è stata chiesta, inoltre, la condanna dell’ Amministrazione
intimata al risarcimento del danno ingiusto consistente nel notevole ritardo che
l’impugnata sospensione ha determinato alle ragioni della società istante.
Il Comune di Fondi si è costituito in giudizio, richiedendo la reiezione del
prodotto ricorso.
Nell’imminenza dell’udienza di discussione la ricorrente ha depositato memoria,
insistendo nelle già svolte argomentazioni difensive.
Con ordinanza n. 620/04 emessa nella Camera di consiglio del 24.9.2004 la
Sezione accoglieva la proposta domanda incidentale di sospensione.
Alla udienza pubblica del 29.1.2009 la causa è stata trattenuta a sentenza.
DIRITTO
Con la suindicata nota il Comune di Fondi ha inibito alla società ricorrente di
intraprendere i lavori per la realizzazione di una stazione di telefonia mobile
sull’assunta incompatibilità della vista stazione con le delibere del C.C. n. 39
e 39 bis del 22/6/1999.
L’interessata censura l'operato dell'Amministrazione sotto più profili,
sottolineando che il procedimento in questione è disciplinato dal D.Lgs.
1.8.2003, n. 259, emanato dal Legislatore in sostituzione del D.Lgs. n.
198/2002, che, come è noto, è stato successivamente dichiarato incostituzionale
con sentenza della Consulta n. 303 del 1° ottobre 2003.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Con il primo motivo di ricorso si deduce l’ incompetenza del Comune (ai sensi
dell'art. 117 Cost. e dell'art. 8 della L. 22.2.2001, n. 36) a disciplinare gli
aspetti preordinati alla tutela della salute umana che vengono in evidenza nei
procedimenti relativi all'installazione delle antenne per la telefonia mobile.
E’ opportuno, anzitutto, richiamare il disposto della legge 22 febbraio 2001, n.
36 (c.d. legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici), vigente al momento dell’adozione delle delibere
in questa sede impugnate.
L’art. 4, comma 1, lett. a), del predetto testo normativo attribuisce innanzi
tutto allo Stato l’esercizio delle funzioni relative «alla determinazione dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità… in
considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri
unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all’art. 1».
Il successivo comma 2, lett. a) demanda, quindi, la fissazione dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, nonché delle
tecniche di misurazione e rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico ad un
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del
Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità.
Quanto alle attribuzioni riservate alle Regioni, alle Province ed ai Comuni,
l’art. 8 della legge stabilisce che:
- rientra nella competenza delle Regioni, «nel rispetto dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, nonché dei
criteri e delle modalità fissati dallo Stato… l’esercizio delle funzioni
relative all’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per
telefonia mobile, ai sensi della legge 31 luglio 1997 n. 249 e nel rispetto del
decreto di cui all’art. 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal
regolamento di cui all’art. 5» (comma 1, lett. a);
- le Regioni, «nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che
spettano alle Province ed ai Comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge
31 luglio 1997 n. 249» (comma 4);
- «i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto
insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare
l’esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici» (comma 6).
Le disposizioni precedentemente illustrate definiscono, così, il riparto delle
attribuzioni in subiecta materia fra Stato, Regioni ed Amministrazioni comunali
ed è da queste che occorre muovere.
La giurisprudenza amministrativa appare oramai saldamente attestata sul
principio in base al quale, ai sensi dell’esposta disciplina, il Comune è
titolare di una potestà regolamentare del tutto sussidiaria, che concerne
esclusivamente i profili urbanistici e territoriali, ma con esclusione del
potere di individuazione dei siti, che spetta alla regione (Cons. Stato, VI.,
3.6.2002, n. 3098; TAR Calabria Catanzaro, Sez. II, 14.11.2002, n. 2930).
La dedotta censura è dunque fondata, dovendosi ragionevolmente ritenere che i
provvedimenti impugnati sono preordinati alla tutela della salute umana avverso
l’esposizione ai campi elettromagnetici ed alla localizzazione degli impianti di
radiofonia.
Anche l’ulteriore profilo di censura inerente al superamento dei limiti posti
alla predetta potestà pianificatoria dalla stessa L. 36/2001 è, poi, fondato,
ben potendosi richiamare anche sotto questo profilo quanto osservato dalla Corte
Costituzionale, laddove ha decisamente stabilito che: “pur potendo la Regione
delegare ai Comune limitati poteri volti al conseguimento degli obiettivi di
qualità alla stessa Regione demandati dalla ridetta L. 36/01, … devono peraltro
essere esercitati in ossequio del principio di legalità sostanziale, al fine di
garantire il rispetto dei criteri di localizzazione definiti dalla stessa
Regione, oltre a non ostacolare l’insediamento degli impianti (cfr. decisioni
7.10.2003, nn. 307 e 331).
Alla stregua di tali coordinate ermeneutiche devono ritenersi illegittimi i
provvedimenti in questa sede impugnati, tenuto conto della circostanza che gli
stessi costituiscono sostanzialmente un ostacolo, per vero, difficilmente
superabile alla realizzazione degli impianti nel territorio del Comune di Fondi.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, potendo restare assorbiti gli
ulteriori motivi dedotti..
La domanda di risarcimento del danno non può invece trovare accoglimento,
essendo stata proposta in maniera generica, senza alcuna indicazione anche di
massima dell'ammontare dei danni verifica-tisi o da verificarsi.
Per quanto riguarda, invece, le spese di giudizio e gli onorari di difesa, si
ritengono sussistenti le ragioni per la loro integrale compensazione tra le
parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione staccata di Latina,
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto
annulla il provvedimento sindacale n. 6949 del 23.2.2004.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 29/01/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Antonio Massimo Marra, Primo Referendario, Estensore
Roberto Maria Bucchi, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/02/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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