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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. LAZIO, Latina - 13 Gennaio 2009, n. 23
URBANISTICA ED EDILIZIA - Sbancamento di roccia e movimenti di terreno -
Sanzione amministrativa - Opposizione all’ordinanza ingiunzione - Uso del
territorio - Giurisdizione esclusiva del g.a. L'opposizione
all'ordinanza-ingiunzione con la quale sia stata irrogata una sanzione
amministrativa in conseguenza della realizzazione di uno sbancamento di roccia e
di movimenti di terreno maggiori di quelli autorizzati - rientrando tale
attività nella nozione di "uso del territorio" e, quindi, nella materia
dell'urbanistica, non potendosi distinguere tra provvedimenti autorizzativi e
sanzionatori, stante la strumentalità dei secondi rispetto ai primi - è devoluta
alla giurisdizione esclusiva del g.a. ai sensi dell'art. 34 del d.lg. n. 80 del
1998, come modificato dall'art. 7 l. n. 205 del 2000; né vale in contrario il
fatto che si tratti di sanzione amministrativa, poiché l'art. 22 bis della l. n.
689 del 1981 - che prevede la devoluzione al tribunale ordinario del giudizio di
opposizione ad ordinanza-ingiunzione in materia di urbanistica ed edilizia - fa
salve, all'ultimo comma, le diverse competenze stabilite dalla legge, fra le
quali certamente rientra quella di cui al menzionato art. 34 (Cassazione civile
SS.UU. 12 marzo 2008 n. 6525). Pres. Corsaro, Est. Bucchi - P.V. (avv. ferrante)
c. Comune di Sora (avv.ti Quadrini e Tatangelo) - T.A.R. LAZIO, Latina - 13
gennaio 2009, n. 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00023/2009 REG.SEN.
N. 00202/2006 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 202 del 2006, proposto da:
Pompilio Vincenzina, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Diego Ferrante,
con domicilio eletto in Latina, presso l’avv. Meccariello alla Via Pontinia
n.19;
contro
Comune di Sora, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dagli avv.
Margherita Quadrini ed Ezio Tatangelo, con domicilio eletto in Latina, presso la
Segreteria del Tar Latina;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’ordinanza ingiunzione n. 422/2004 in data 1.3.2004 del comune di Sora, con
la quale si ingiunge all’istante di provvedere al pagamento della somma di €
32.153,05, di cui € 32.145,45 quale sanzione per l’infrazione di cui al R.D.L.
3267/23, art. 21 R.D.L. 1126/26, D.G.R.L. n. 6215/96, D.G.R.L. n. 3888/98, artt.
67 e 4 L.R. 4/99, per avere in zona sottoposta a vincolo idrogeologico,
realizzato dei movimenti di terreno finalizzati alla realizzazione di una strada
e di un piazzale in mancanza del relativo nulla osta.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sora;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 05/12/2008 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato il 21 febbraio 2006 e depositato il successivo giorno
28, la sig.ra Pompilio Vincenzina ha impugnato il provvedimento descritto in
epigrafe, con il quale, visti gli articoli 18, 20, 21, 26, 27 e 29 della L.
689/81, il Dirigente del Corpo di Polizia Municipale del comune di Sora ha
ordinato all’istante di provvedere al pagamento della somma di € 32.153,05, di
cui € 32.145,45 quale sanzione per l’infrazione di cui al R.D.L. 3267/23, art.
21 R.D.L. 1126/26, D.G.R.L. n. 6215/96, D.G.R.L. n. 3888/98, artt. 67 e 4 L.R.
4/99, per avere in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, realizzato dei
movimenti di terreno finalizzati alla realizzazione di una strada e di un
piazzale in mancanza del relativo nulla osta.
2) Spiega la ricorrente di avere adito questo Tribunale a seguito della sentenza
n. 232/05 del Giudice Monocratico presso il Tribunale di Cassino Sezione
Distaccata di Sora, che, sulle domande proposte, ha dichiarato il difetto di
giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Amministrativo.
3) Con atto depositato il 31 marzo 2006, si è costituito in giudizio il comune
di Cassino, il quale, con successiva memoria depositata il 6 novembre 2008, ha
contestato la richiamata sentenza del Tribunale di Cassino Sezione Distaccata di
Sora, deducendo la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario nella
materia oggetto del ricorso in esame.
4) Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2008, la causa è stata riservata per la
decisione.
5) In via preliminare, il Collegio, contrariamente all’orientamento
precedentemente seguito (cfr. sentenza TAR Lazio Sezione Staccata di Latina n.
121/2007) ritiene di confermare la giurisdizione del giudice amministrativo.
6) Ciò in quanto le SS.UU. della Corte di Cassazione, in una recentissima
pronuncia su fattispecie analoga, hanno statuito che” L'opposizione
all'ordinanza-ingiunzione con la quale sia stata irrogata una sanzione
amministrativa in conseguenza della realizzazione di uno sbancamento di roccia e
di movimenti di terreno maggiori di quelli autorizzati - rientrando tale
attività nella nozione di "uso del territorio" e, quindi, nella materia
dell'urbanistica, non potendosi distinguere tra provvedimenti autorizzativi e
sanzionatori, stante la strumentalità dei secondi rispetto ai primi - è devoluta
alla giurisdizione esclusiva del g.a. ai sensi dell'art. 34 del d.lg. n. 80 del
1998, come modificato dall'art. 7 l. n. 205 del 2000; né vale in contrario il
fatto che si tratti di sanzione amministrativa, poiché l'art. 22 bis della l. n.
689 del 1981 - che prevede la devoluzione al tribunale ordinario del giudizio di
opposizione ad ordinanza-ingiunzione in materia di urbanistica ed edilizia - fa
salve, all'ultimo comma, le diverse competenze stabilite dalla legge, fra le
quali certamente rientra quella di cui al menzionato art. 34 (Cassazione civile
SS.UU. 12 marzo 2008 n. 6525).
7) Nel merito il ricorso è fondato.
8) Il provvedimento impugnato è infatti viziato dalla violazione dell’art. 18
della L. 689/81.
9) La ricorrente, ricevuto il verbale di contestazione dell’illecito
amministrativo in data 14.3.2003, ha presentato, ai sensi dell’art. 18 L. cit.
le proprie deduzioni con nota protocollata dal Comune resistente in data
7.4.2003, nel rispetto del termine di trenta gironi previsto dalla norma.
10) Dette deduzioni, per espressa ammissione del Comune resistente (cfr. pag. 4
della memoria depositata il 31.3.2006) non sono state esaminate.
11) Tale omissione dà luogo a un vizio insanabile del provvedimento impugnato.
12) Sul punto è costante l’interpretazione della giurisprudenza, secondo cui “In
tema di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'art.
18 della legge n. 689 del 1981, l'audizione della parte che ne abbia fatto
richiesta ha carattere essenziale in quanto diretta alla possibile definizione
della lite in via amministrativa, con la conseguenza che l'osservanza di tale
adempimento costituisce una condizione di validità del procedimento e dell'atto
amministrativo, la cui mancanza dà luogo ad un vizio insanabile e rilevabile
d'ufficio dal giudice (Cass. Civ. Sez. Lav., sent. n. 11937 del 07.8.2003; Cass.
Civ. Sez. I, sent. n. 13505 del 21.7.2004).
13) Alla fattispecie in esame non è quindi applicabile l’art. 21 octies comma 2
L. 241/90, poiché la l'eventuale partecipazione del ricorrente al procedimento
sanzionatorio avrebbe potuto consentire a questi apportare eventuali elementi
ulteriori rispetto a quelli già noti alla p.a. con possibile definizione della
lite in via amministrativa.
14) In conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento
dell’ordinanza impugnata.
15) Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per il LAZIO Sezione Staccata di Latina,
definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 202/2006 in epigrafe, lo accoglie
e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il comune di Sora alle spese e competenze del giudizio, che liquida in
complessivi € 2.000 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 05/12/2008 con
l'intervento dei Magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Roberto Maria Bucchi, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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