AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. LAZIO, Latina, Sez. I - 04 maggio 2009, n. 390



URBANISTICA ED EDILIZIA - Recinzione di dimensioni limitate - "Ius excludendi alios" - Autorizzazione - Disciplina anteriore al T.U. Edilizia - Normativa vigente. La realizzazione di una recinzione di dimensioni limitate, già prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 era considerata manifestazione dello "ius excludendi alios", quale facoltà insita nel diritto di proprietà e comunque come opera minore di carattere pertinenziale, non assoggettata a concessione edilizia (ora permesso di costruire), ma ad autorizzazione e, in assenza di quest’ultima, a sanzione meramente pecuniaria, a norma dell’articolo 10 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Siffatta disciplina non appare sostanzialmente mutata, anche in base al citato T.U. dell’Edilizia, che non include le recinzioni fra le attività che non richiedono alcun titolo abilitativo (articolo 6), ma nemmeno fra quelle soggette a permesso di costruire (articolo 10), con conseguente riconducibilità delle stesse alla nozione residuale degli “interventi subordinati a denuncia di inizio attività” (articolo 22) che, ove assente, comporta l’irrogazione di una “sanzione pecuniaria, pari al doppio dell'aumento di valore venale dell'immobile, conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, e comunque in misura non inferiore a 516 euro” (articolo 37, comma 1). Pres. Corsaro, Est. Scudeller - L.B. e altro (avv. Federico) c. Comune di Serrone (n.c.). T.A.R. LAZIO, Latina, Sez. I - 04 maggio 2009, n. 390

 


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N.00390/2009 REG.SEN.
N. 00491/2006 REG.RIC.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 491 del 2006, proposto da Lucidi Benedetto e Lucidi Barbara, rispettivamente in qualità di comproprietario, il primo, e titolare dell’azienda agricola “Sisotto - Ferretta”, la seconda, rappresentati e difesi dall’avvocato Pietro Federico, domiciliati elettivamente in Latina, Segreteria T.a.r.;

contro

comune di Serrone (Fr), in persona del legale rappresentate "pro tempore", n.c.;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

dell’ordinanza di demolizione n. 05/2006 del Comune di Serrone - prot. 877, emessa il 20.02.2006, nonché di ogni atto da essa presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque dipendente, e, segnatamente dell’ordinanza n. 02/2006 del Comune di Serrone, emessa il 16.01.2006.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26/03/2009 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


1 I ricorrenti, con atto spedito per la notifica il 28 aprile 2006 - depositato il 25 maggio 2006 - nella qualità, rispettivamente, di comproprietario il primo e titolare dell’azienda agricola “Sisotto - Ferretta” la seconda, impugnano i provvedimenti in epigrafe indicati, con i quali il comune di Serrone, ha inizialmente sospeso i lavori e di seguito ingiunto la demolizione delle recinzioni relative a due appezzamenti di terreno. Dopo aver esposto che dette recinzioni sono funzionalmente connesse all’esercizio dell’azienda agricola in quanto preordinate ad evitare la dispersione dei capi di bestiame, deducono a sostegno delle proposte domande - di annullamento e di risarcimento - i seguenti motivi: eccesso di potere - travisamento del fatto - violazione di legge - falsa applicazione degli articoli 6, 10, 22, 27, 31, comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - carenza di motivazione.

2 Il comune di Serrone non si è costituito in giudizio.

3 Con ordinanza resa n. 554 nel corso della camera di consiglio del 28 luglio 2006, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare, rilevando l’esistenza di “profili di fondatezza in quanto la tesi dei ricorrenti secondo cui l’intervento edilizio sanzionato non è riconducibile a quelli per i quali è prescritto il cd. “permesso a costruire”, con conseguente inapplicabilità della sanzione della demolizione, appare al primo e sommario proprio della sede cautelare condivisibile”.

4 Alla pubblica udienza del 26 marzo 2009 il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.


DIRITTO


1 Con i provvedimenti impugnati il comune di Serrone, ha prima sospeso i lavori e poi disposto la demolizione della recinzione, di due appezzamenti di terreno, costituita da “paletti in ferro e legno con rete metallica elettrosaldata di altezza di ml. 1,40 circa”.

2 Il ricorso è fondato potendosi condividere quanto anticipato dalla Sezione in sede cautelare. In primo luogo occorre premettere che è stata fornita prova adeguata (cfr autorizzazione regionale datata 31 maggio 2005) circa l’esercizio, in sito, di un’azienda agricola e quindi della rappresentata inerenza dell’intervento sanzionato alla relativa attività. Tanto precisato, deve altresì evidenziarsi che la realizzazione di una recinzione di dimensioni limitate, come quella di cui si discute, già prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 era considerata manifestazione dello "ius excludendi alios", quale facoltà insita nel diritto di proprietà e comunque come opera minore di carattere pertinenziale, non assoggettata a concessione edilizia (ora permesso di costruire), ma ad autorizzazione e, in assenza di quest’ultima, a sanzione meramente pecuniaria, a norma dell’articolo 10 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (cfr tra le tante: T.a.r. Emilia Romagna, Parma, 31 luglio 2001, n. 651; T.a.r. Lombardia, Brescia, 2 novembre 2000, n. 842; T.a.r. Lazio, Roma, sez. II, 25 maggio 2000, n. 4336; T.a.r. Piemonte, sez. I, 14 aprile 2003, n. 582). Siffatta disciplina non appare sostanzialmente mutata, anche in base al citato T.U. dell’Edilizia, che non include le recinzioni fra le attività che non richiedono alcun titolo abilitativo (articolo 6), ma nemmeno fra quelle soggette a permesso di costruire (articolo 10), con conseguente riconducibilità delle stesse alla nozione residuale degli “interventi subordinati a denuncia di inizio attività” (articolo 22) che, ove assente, comporta l’irrogazione di una “sanzione pecuniaria, pari al doppio dell'aumento di valore venale dell'immobile, conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, e comunque in misura non inferiore a 516 euro” (articolo 37, comma 1).

3 Dalle esposte considerazioni deriva pertanto, la fondatezza del motivo con il quale i ricorrenti hanno dedotto la violazione di legge con specifico riferimento alla ravvisata, da parte del comune, necessità del previo rilascio del permesso a costruire e quindi della conseguente illegittimità della sanzione irrogata. L’accoglimento del corrispondente motivo riveste carattere pienamente satisfattivo e consente l’assorbimento di ogni altra censura.

4 I ricorrenti hanno anche proposto domanda risarcitoria; la stessa deve ritenersi infondata. Ed, infatti, non può rinvenirsi l’esistenza di alcun danno dipendente dalla riscontrata illegittimità della demolizione posto che la Sezione ha, come anticipato, accordato la richiesta tutela cautelare impedendo così l’esecuzione della sanzione. Nella stessa misura, non può predicarsi un danno riferibile alla sospensione ex articolo 27 del d.P.R. citato e rapportabile alla interruzione dei lavori occorrenti per l’impianto della recinzione, perché, in disparte la questione della mancata produzione di elementi sullo specifico accadimento, appare risolutiva la circostanza per la quale i manufatti al momento dell’accertamento esperito dal personale del Corpo Forestale dello Stato, risultavano già realizzati.

5 Il ricorso va quindi accolto nei limiti di quanto su esposto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - sezione Staccata di Latina - accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli impugnati provvedimenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 26 marzo 2009 con l’intervento dei Magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere, Estensore
Maria Grazia Vivarelli, Primo Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/05/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it