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T.A.R. LAZIO, Latina, Sez. I - 6 maggio 2009, n. 423



MARE E COSTE - BENI DEMANIALI - Concessione di beni demaniali - Amministrazione marittima - Potere discrezionale - Diniego sulla base dell’intenzione del Comune di adottare un piano di riassetto urbanistico - Illegittimità. Anche se l’amministrazione marittima, nel rilascio di concessioni di beni demaniali, esercita un potere discrezionale ai sensi dell’art. 36, comma 1, del codice della navigazione, non è legittimo denegare una concessione demaniale unicamente sulla base dell’intenzione, da parte del Comune, di dotarsi di un piano di riassetto urbanistico. Diversamente opinando si consentirebbe all’amministrazione di vietare, senza alcun limite temporale, qualsiasi iniziativa privata sulla base di meri intendimenti pianificatori della stessa; il che non è consentito dal sistema. (cfr. C.d.S. Sez. VI n. 8094/2004). Pres. Corsaro, Est. Bucchi - M. s.n.c. e altri (avv. Zaza D'Aulisio) c. Comune di Gaeta (n.c.) e Capitaneria di Porto di Gaeta (Avv. Stato). T.A.R. LAZIO, Latina, Sez. I - 6 maggio 2009, n. 423

 


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00423/2009 REG.SEN.
N. 01285/1995 REG.RIC.
N. 00986/1996 REG.RIC.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 1285 del 1995, proposto da:
Soc. Miramare di Ricciniello Cosmo e C. Snc, Magliozzi Damiano, Soc. Coop. Riviera del Golfo Srl, Soc. Lido Serapide Sdf, Soc. Sirio di Capobianco Giuseppe e C. Sas, Soc. Stabilimento Aurora Snc, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alfredo Zaza D'Aulisio, con domicilio eletto presso il Tar Lazio in Latina, via A. Doria, 4;

contro

Comune di Gaeta, non costituito;
Capitaneria di Porto di Gaeta, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi,12;

Sul ricorso numero di registro generale 986 del 1996, proposto da:
Soc. Miramare di Riciniello Cosmo e C. Snc, Canova Maria Luisa, Cernuto Giuseppe, Magliozzi Damiano, Mitrano Civita, Rispoli Mauro, Soc. Coop. Riviera del Golfo Srl, Soc. Lido Serapide Sdf, Soc. Selene Sas di Angela Ugliano, Soc. Sirio di Capobianco Giuseppe e C. Sas, Soc. Stabilimento Aurora Snc, Stefanelli Salvino, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alfredo Zaza D'Aulisio, con domicilio eletto presso il Tar del Lazio in Latina, via A. Doria, 4;

contro

Comune di Gaeta in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Moretti, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Latina;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso n. 1285 del 1995:

di quanto statuito nella conferenza di servizi (e nel relativo verbale notificato il 18.6.1995) svolta presso la Capitaneria di Porto di Gaeta in data 27.4.1995, nella quale sono state esaminate “le istanze dei concessionari di stabilimenti balneari della Spiaggia di Serapo tendenti all’ottenimento in concessione delle aree demaniali site tra gli stabilimenti stessi e i parcheggi ivi asserviti”;

quanto al ricorso n. 986 del 1996:

della delibera del Consiglio comunale di Gaeta n. 18 del 10.2.1996 (approvata dal CO.RE.CO di Latina in data 20.4.1996) avente ad oggetto “approvazione criteri e indirizzi generali del progetto di recupero e risanamento della spiaggia e della via Marina di Serapo”, nella parte in cui è stato deliberato di eliminare i parcheggi sulla spiaggia di Serapo e istituire in via Marina di Serapo un’area pedonale permanente, nonché una zona permanente a traffico limitato.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Capitaneria di Porto di Gaeta;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gaeta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 09/04/2009 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
 

1) Con ricorso notificato il 4 ottobre 1995 e depositato il successivo giorno 26, i ricorrenti in epigrafe elencati, titolari di concessioni demaniali marittime relative ai suoli ove sorgono stabilimenti balneari e alle aree retrostanti occupate da parcheggi - premesso di avere inoltrato in data 23.3.1994 istanza volta all’ottenimento in concessione delle aree intercluse tra i parcheggi e gli stabilimenti - hanno impugnato il verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 27.4.1995 per l’esame delle suddette istanze.

2) In particolare i ricorrenti contestano il proponimento del Sindaco di Gaeta di “richiedere all’Amministrazione Marittima la fascia attualmente occupata dai parcheggi degli stabilimenti e di subordinare quindi il rilascio della concessione richiesta per la aree intercluse alla rinuncia da parte dei ricorrenti alla fascia adibita a parcheggio; il tutto solo successivamente all’adozione di un “piano di utilizzazione della fascia demaniale.

3) Sostengono che l’intendimento del Sindaco e la volontà conforme espressa dalla Capitaneria sia affetta da violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto si risolverebbe in una indebita lesione delle loro legittime aspettative, poichè non è legittimo che l’Amministrazione comunale, ancor prima di avere adottato un piano (che attualmente non esiste) possa vincolare al medesimo la propria attività.

4) Con atto depositato il 7 dicembre 1995, si è costituita in giudizio la Capitaneria di Porto di Gaeta.

5) Con ricorso notificato il 19 giugno 1996 e depositato il successivo 12 luglio, i ricorrenti hanno impugnato la delibera consiliare n. 18 del 10.2.1996, con la quale il Comune di Serapo, sulla base di un progetto di sistemazione e di recupero dell’intera area di via Marina di Serapo da discutere e approvare, ha fissato i criteri generali da sviluppare nel progetto menzionato.

6) In particolare, i ricorrenti contestano i criteri relativi alla eliminazione dei parcheggi sulla spiaggia di Serapo e alla istituzione in via Marina di Serapo di un’area pedonale permanente, nonché di una zona permanente a traffico limitato.

7) A sostegno del gravame deducono censure di violazione ed eccesso di potere.

8) Con atto depositato il 19 settembre 1996 si è costituito in giudizio il comune di Gaeta, eccependo l’inammissibilità del ricorso.

9) Alla pubblica udienza del 9 aprile 2009, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

10) In via preliminare, il Collegio dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe descritti, rilevata la connessione oggettiva e soggettiva.

11) Nel merito, deve essere accolto il ricorso n. 1285/95, mentre va dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso n. 986/96.

12) La questione sottoposta all’esame del Collegio è nota alla Sezione perché riguarda l’annosa vicenda della opposizione del Comune di Gaeta al rilascio di nuove concessioni demaniali ai titolari degli stabilimenti balneari, in ragione della opportunità, secondo l’Amministrazione, di attendere l’adozione della nuova pianificazione urbanistica dell’area di via Marina di Serapo.

Di fatto, però, è accaduto che in quasi quindici anni l’Amministrazione non ha adottato alcun piano, tenendo sospese le determinazioni sulle istanze dei concessionari che, ancora oggi, attendono una risposta.

13) Sotto questo profilo, quindi, le censure proposte dalle società ricorrenti colgono nel segno in quanto l’Amministrazione, in presenza di una istanza del privato volta all’ottenimento di un provvedimento discrezionale, non può addurre quale ragione del diniego il mero proposito di dotarsi di un atto generale che disciplini la materia senza offrire garanzie certe in ordine ai tempi di risposta.

14) Sul tema ha avuto occasione di pronunciarsi il Consiglio di Stato affermando che “Anche se l’amministrazione marittima, nel rilascio di concessioni di beni demaniali, esercita un potere discrezionale ai sensi dell’art. 36, comma 1, del codice della navigazione, non è legittimo denegare una concessione demaniale unicamente sulla base dell’intenzione, da parte del Comune, di dotarsi di un piano di riassetto urbanistico; piano nemmeno adottato. Diversamente opinando si consentirebbe all’amministrazione di vietare, senza alcun limite temporale, qualsiasi iniziativa privata sulla base di meri intendimenti pianificatori della stessa; il che non è consentito dal sistema” (cfr. C.d.S. Sez. VI n. 8094/2004).

15) Nel caso che ci occupa, l’illegittimo temporeggiare dell’Amministrazione è dimostrato dal fatto che a distanza di quasi un anno dalla pronuncia oggetto del primo ricorso, il Comune di Gaeta ha adottato la delibera di C.C. n. 18 del 10.2.1996, che lungi dall’adottare il promesso Piano, si limita alla approvazione di criteri e indirizzi generali cui dovrà attenersi il progetto di recupero e risanamento della spiaggia e della via Marina di Serapo.

16) Quest’ultimo atto è stato impugnato con il ricorso R.G. n. 986/96, che deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, trattandosi di una mera elencazione di propositi che non sono idonei a recare alcun pregiudizio concreto all’interesse azionato dai ricorrenti.

16) In ogni caso, per completezza, anche tale determinazione non sarebbe immune dalla censura di eccesso di potere per l’illegittimo rinvio “sine die” di una pronuncia sulla istanza dei ricorrenti.

17) In conclusione, va accolto il primo ricorso e dichiarato inammissibile per difetto di interesse il secondo.

18) Le spese seguono la soccombenza.
 

P.Q.M.
 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per il LAZIO Sezione Staccata di Latina, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti R.G. n. 1285 del 1995 e R.G. n. 986 del 1996, accoglie il primo e per l’effetto annulla l’atto impugnato e dichiara inammissibile il secondo.

Condanna il Comune di Gaeta alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 09/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere

Roberto Maria Bucchi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/05/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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