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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. LAZIO, Latina, Sez. I - 6 maggio 2009, n. 423
MARE E COSTE - BENI DEMANIALI - Concessione di beni demaniali - Amministrazione marittima
-
Potere discrezionale - Diniego sulla base dell’intenzione del Comune di adottare
un piano di riassetto urbanistico - Illegittimità. Anche se
l’amministrazione marittima, nel rilascio di concessioni di beni demaniali,
esercita un potere discrezionale ai sensi dell’art. 36, comma 1, del codice
della navigazione, non è legittimo denegare una concessione demaniale unicamente
sulla base dell’intenzione, da parte del Comune, di dotarsi di un piano di
riassetto urbanistico. Diversamente opinando si consentirebbe
all’amministrazione di vietare, senza alcun limite temporale, qualsiasi
iniziativa privata sulla base di meri intendimenti pianificatori della stessa;
il che non è consentito dal sistema. (cfr. C.d.S. Sez. VI n. 8094/2004). Pres.
Corsaro, Est. Bucchi - M. s.n.c. e altri (avv. Zaza D'Aulisio) c. Comune di
Gaeta (n.c.) e Capitaneria di Porto di Gaeta (Avv. Stato).
T.A.R. LAZIO, Latina, Sez. I - 6 maggio 2009, n. 423
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00423/2009 REG.SEN.
N. 01285/1995 REG.RIC.
N. 00986/1996 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1285 del 1995, proposto da:
Soc. Miramare di Ricciniello Cosmo e C. Snc, Magliozzi Damiano, Soc. Coop.
Riviera del Golfo Srl, Soc. Lido Serapide Sdf, Soc. Sirio di Capobianco Giuseppe
e C. Sas, Soc. Stabilimento Aurora Snc, tutti rappresentati e difesi dall'avv.
Alfredo Zaza D'Aulisio, con domicilio eletto presso il Tar Lazio in Latina, via
A. Doria, 4;
contro
Comune di Gaeta, non costituito;
Capitaneria di Porto di Gaeta, in persona del legale rappresentante p. t.,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per
legge in Roma, via dei Portoghesi,12;
Sul ricorso numero di registro generale 986 del 1996, proposto da:
Soc. Miramare di Riciniello Cosmo e C. Snc, Canova Maria Luisa, Cernuto
Giuseppe, Magliozzi Damiano, Mitrano Civita, Rispoli Mauro, Soc. Coop. Riviera
del Golfo Srl, Soc. Lido Serapide Sdf, Soc. Selene Sas di Angela Ugliano, Soc.
Sirio di Capobianco Giuseppe e C. Sas, Soc. Stabilimento Aurora Snc, Stefanelli
Salvino, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alfredo Zaza D'Aulisio, con
domicilio eletto presso il Tar del Lazio in Latina, via A. Doria, 4;
contro
Comune di Gaeta in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall'avv.
Nicola Moretti, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Latina;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso n. 1285 del 1995:
di quanto statuito nella conferenza di servizi (e nel relativo verbale
notificato il 18.6.1995) svolta presso la Capitaneria di Porto di Gaeta in data
27.4.1995, nella quale sono state esaminate “le istanze dei concessionari di
stabilimenti balneari della Spiaggia di Serapo tendenti all’ottenimento in
concessione delle aree demaniali site tra gli stabilimenti stessi e i parcheggi
ivi asserviti”;
quanto al ricorso n. 986 del 1996:
della delibera del Consiglio comunale di Gaeta n. 18 del 10.2.1996 (approvata
dal CO.RE.CO di Latina in data 20.4.1996) avente ad oggetto “approvazione
criteri e indirizzi generali del progetto di recupero e risanamento della
spiaggia e della via Marina di Serapo”, nella parte in cui è stato deliberato di
eliminare i parcheggi sulla spiaggia di Serapo e istituire in via Marina di
Serapo un’area pedonale permanente, nonché una zona permanente a traffico
limitato.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Capitaneria di Porto di Gaeta;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gaeta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 09/04/2009 il dott. Roberto Maria
Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato il 4
ottobre 1995 e depositato il successivo giorno 26, i ricorrenti in epigrafe
elencati, titolari di concessioni demaniali marittime relative ai suoli ove
sorgono stabilimenti balneari e alle aree retrostanti occupate da parcheggi -
premesso di avere inoltrato in data 23.3.1994 istanza volta all’ottenimento in
concessione delle aree intercluse tra i parcheggi e gli stabilimenti - hanno
impugnato il verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 27.4.1995 per
l’esame delle suddette istanze.
2) In particolare i ricorrenti contestano il proponimento del Sindaco di Gaeta
di “richiedere all’Amministrazione Marittima la fascia attualmente occupata dai
parcheggi degli stabilimenti e di subordinare quindi il rilascio della
concessione richiesta per la aree intercluse alla rinuncia da parte dei
ricorrenti alla fascia adibita a parcheggio; il tutto solo successivamente
all’adozione di un “piano di utilizzazione della fascia demaniale.
3) Sostengono che l’intendimento del Sindaco e la volontà conforme espressa
dalla Capitaneria sia affetta da violazione di legge ed eccesso di potere, in
quanto si risolverebbe in una indebita lesione delle loro legittime aspettative,
poichè non è legittimo che l’Amministrazione comunale, ancor prima di avere
adottato un piano (che attualmente non esiste) possa vincolare al medesimo la
propria attività.
4) Con atto depositato il 7 dicembre 1995, si è costituita in giudizio la
Capitaneria di Porto di Gaeta.
5) Con ricorso notificato il 19 giugno 1996 e depositato il successivo 12
luglio, i ricorrenti hanno impugnato la delibera consiliare n. 18 del 10.2.1996,
con la quale il Comune di Serapo, sulla base di un progetto di sistemazione e di
recupero dell’intera area di via Marina di Serapo da discutere e approvare, ha
fissato i criteri generali da sviluppare nel progetto menzionato.
6) In particolare, i ricorrenti contestano i criteri relativi alla eliminazione
dei parcheggi sulla spiaggia di Serapo e alla istituzione in via Marina di
Serapo di un’area pedonale permanente, nonché di una zona permanente a traffico
limitato.
7) A sostegno del gravame deducono censure di violazione ed eccesso di potere.
8) Con atto depositato il 19 settembre 1996 si è costituito in giudizio il
comune di Gaeta, eccependo l’inammissibilità del ricorso.
9) Alla pubblica udienza del 9 aprile 2009, il ricorso è stato trattenuto in
decisione.
10) In via preliminare, il Collegio dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe
descritti, rilevata la connessione oggettiva e soggettiva.
11) Nel merito, deve essere accolto il ricorso n. 1285/95, mentre va dichiarato
inammissibile per difetto di interesse il ricorso n. 986/96.
12) La questione sottoposta all’esame del Collegio è nota alla Sezione perché
riguarda l’annosa vicenda della opposizione del Comune di Gaeta al rilascio di
nuove concessioni demaniali ai titolari degli stabilimenti balneari, in ragione
della opportunità, secondo l’Amministrazione, di attendere l’adozione della
nuova pianificazione urbanistica dell’area di via Marina di Serapo.
Di fatto, però, è accaduto che in quasi quindici anni l’Amministrazione non ha
adottato alcun piano, tenendo sospese le determinazioni sulle istanze dei
concessionari che, ancora oggi, attendono una risposta.
13) Sotto questo profilo, quindi, le censure proposte dalle società ricorrenti
colgono nel segno in quanto l’Amministrazione, in presenza di una istanza del
privato volta all’ottenimento di un provvedimento discrezionale, non può addurre
quale ragione del diniego il mero proposito di dotarsi di un atto generale che
disciplini la materia senza offrire garanzie certe in ordine ai tempi di
risposta.
14) Sul tema ha avuto occasione di pronunciarsi il Consiglio di Stato affermando
che “Anche se l’amministrazione marittima, nel rilascio di concessioni di beni
demaniali, esercita un potere discrezionale ai sensi dell’art. 36, comma 1, del
codice della navigazione, non è legittimo denegare una concessione demaniale
unicamente sulla base dell’intenzione, da parte del Comune, di dotarsi di un
piano di riassetto urbanistico; piano nemmeno adottato. Diversamente opinando si
consentirebbe all’amministrazione di vietare, senza alcun limite temporale,
qualsiasi iniziativa privata sulla base di meri intendimenti pianificatori della
stessa; il che non è consentito dal sistema” (cfr. C.d.S. Sez. VI n. 8094/2004).
15) Nel caso che ci occupa, l’illegittimo temporeggiare dell’Amministrazione è
dimostrato dal fatto che a distanza di quasi un anno dalla pronuncia oggetto del
primo ricorso, il Comune di Gaeta ha adottato la delibera di C.C. n. 18 del
10.2.1996, che lungi dall’adottare il promesso Piano, si limita alla
approvazione di criteri e indirizzi generali cui dovrà attenersi il progetto di
recupero e risanamento della spiaggia e della via Marina di Serapo.
16) Quest’ultimo atto è stato impugnato con il ricorso R.G. n. 986/96, che deve
essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, trattandosi di una
mera elencazione di propositi che non sono idonei a recare alcun pregiudizio
concreto all’interesse azionato dai ricorrenti.
16) In ogni caso, per completezza, anche tale determinazione non sarebbe immune
dalla censura di eccesso di potere per l’illegittimo rinvio “sine die” di
una pronuncia sulla istanza dei ricorrenti.
17) In conclusione, va accolto il primo ricorso e dichiarato inammissibile per
difetto di interesse il secondo.
18) Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE per il LAZIO Sezione Staccata di Latina, definitivamente pronunciando
sui ricorsi riuniti R.G. n. 1285 del 1995 e R.G. n. 986 del 1996, accoglie il
primo e per l’effetto annulla l’atto impugnato e dichiara inammissibile il
secondo.
Condanna il Comune di Gaeta alle spese e competenze del giudizio, che liquida in
complessivi € 2.000 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 09/04/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere
Roberto Maria Bucchi, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/05/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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