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TAR LAZIO, Roma, Sez. II bis - 17 novembre 2009, n. 11242


BOSCHI E FORESTE - INCENDI - Aree percorse dal fuoco - Divieti, sanzioni e prescrizioni - Art. 10 L. n. 353/2000 - Ambito oggettivo di applicazione della norma - Zone boscate e pascoli - Zone arboratee cespugliate - Esclusione - Fattispecie - Coltivazione ad uliveto. Dalla lettura degli artt. 2 e 10, cc. 1 e 2 della legge quadro sugli incendi boschivi (L. n. 353 del 2000) emerge che la definizione di “incendio boschivo” di cui all’art. 2 si riferisce ad aree (boscate, cespugliate o arborate) più ampie di quelle richiamate nel comma 1 dell’art.10 che limita, invece, l’applicazione dei divieti, prescrizioni e sanzioni soltanto a “zone boscate e pascoli i cui soprassuoli” sono stati percorsi dal fuoco, cioè un insieme di aree naturali e vegetali più delimitato rispetto a quello di cui sopra. Ne deriva che l’ambito oggettivo di applicazione della norma speciale è più limitato e riguarda le sole zone boscate e pascoli (e non le zone arborate). A ciò va aggiunto che nella definizione di “bosco” il legislatore sia ha previsto una equiparazione dello stesso alla foresta e alla selva (art.2, comma 1, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227) ed ha individuato alcune fattispecie assimilate a bosco (art.2, comma 3, D.Lgs. n. 227 del 2001), inoltre ha distinto la vegetazione forestale da quella arbustiva (art.3, commi 3 e 4, L.R. n. 39 del 2002), definendo così una disciplina unitaria e coordinata per i boschi e le aree boscate (fattispecie relativa ad area coperta da coltura agraria - oliveto e vigneto). Pres. Pugliese, Est. Caminiti - A. s.r.l. (avv.ti Ragazzo e Funari) c. Comune di Ariccia (avv.ti Bellini, Brugnoletti e Michetti) - TAR LAZIO, Roma, Sez. II bis - 17 novembre 2009, n. 11242
 

 

 

 

N. 11242/2009 REG.SEN.
N. 08481/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)


ha pronunciato la presente
 


SENTENZA


Sul ricorso R.G.n.8481 del 2008, proposto dalla Società ACE Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Ragazzo e Florestano Funari, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Roma, via Aniene, n.14;


contro


il COMUNE di ARICCIA, in persona del Sindaco p.t.,rappresentato e difeso dagli avvocati Vito Bellini, Massimiliano Brugnoletti ed Enrico Michetti, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Giovanni Nicotera, n.29;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota adottata dal Dirigente dell’Area IV del Comune di Ariccia, prot 19628/08, in data 25.7.2008, recante l' avvio del procedimento di verifica di legittimita' e/o annullamento in autotutela dei permessi di costruire nn.70-77, in data 17.10.2005, rilasciati alla società ACE srl, per la realizzazione di un centro polifunzionale, in attuazione di un P.I.I., approvato dalla Regione Lazio e dal Comune di Ariccia in variante al locale PRG; nonché dei pareri e/o proposte di competenza dell’Area IV sui seguenti atti pregressi : D.G.C n. 203 del 17.10.2003 – D.C.C. n. 65 del 16.12.2003 – D.C.C. n. 25 del 3.6.2004 –Accordo di Programma del 15.3.2006 – D.C.C. n. 24 del 14.4.2005 – Convenzione urbanistica del 17.10.2005;
- della nota prot. gen. 20.174 del 31.7.2008, con la quale il Dirigente dell’Area IV del Comune di Ariccia, richiamata nell’anzidetta nota del 25.7.2008 e dato atto della sopravvenuta approvazione, con deliberazione di C.C. n.66 del 29.7.2008, dell’elenco dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio relativo al territorio di proprietà della ricorrente sito nel Comune di Ariccia, ha disposto, in via cautelare, l’immediata cessazione dei lavori autorizzati con i predetti titoli abilitativi, incaricando la P.M. per le verifiche e i controlli;
- di ogni altro atto, anche indirettamente presupposto, preordinato, connesso e/o consequenziale, tra i quali, le delibere di GM n. 72 del 31.3.2008 e n.113 del 9.5.2008 nonché la delibera di C.C. n.66 del 29.7.2008, impugnate con ricorso pendente RG n. 7844/2008 ;

e con motivi aggiunti

per l’annullamento, previa sospensiva,
- della determinazione n. 797, in data 8.10.2008, con la quale il Dirigente dell’Area IV del Comune di Ariccia ha disposto l’annullamento in autotutela dei permessi di costruire nn.70-77 in data 17.10.2005, rilasciati alla società ACE srl per la realizzazione del predetto centro polifunzionale;
- di ogni altro atto, anche indirettamente presupposto, preordinato, connesso e/o consequenziale, tra i quali, le predette delibere di G.M. n.72/2008 , n. 113/2008 nonché la delibera di C.C. n. 66 del 29.7.2008, come sopra impugnate.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ariccia;
Vista l’ordinanza n. 5445/2008, pronunciata nella Camera di consiglio del 20 ottobre 2008, con la quale è stata accolta la suindicata domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati;
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2009 il 1^Referendario Mariangela Caminiti e uditi per la società ricorrente l’avv. M.Ragazzo, per il Comune di Ariccia gli avvocati V.Bellini, M. Dell’Unto, per delega dell’avv. M. Brugnoletti, l’avv. E.Riccardi per delega dell’avv. E. Michetti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


1. La società ACE Srl, proprietaria di un appezzamento di terreno di complessivi mq.80190 sito nel Comune di Ariccia, riferisce di aver presentato con nota n.23016 del 6.8.2003 una proposta finalizzata all’attuazione di un programma integrato d’intervento, ai sensi dell’art.3 della L.R. n. 22 del 1997 e di aver ottenuto , in relazione a detto intervento, in data 17.10.2005, il rilascio dei permessi di costruire nn.70-71-72–73-74-75-76-77/2005.

A lavori avviati e finalizzati per la realizzazione del programma integrato, il Comune dopo aver istituito con delibera di G.C. n.72 del 31.3.2008 il Catasto degli incendi boschivi e delle aree boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco, con successiva delibera n.113 del 9.5.2008 - recependo la nota del Dirigente dell’Area IV, prot. n.11706 del 9.5.2008 - ha integrato detto Catasto inserendo, tra gli altri, anche il terreno di proprietà della società tra quelli percorsi dal fuoco in data 9.8.2003.

Di ciò è stata fornita notizia alla società in data 6.6.2008 con nota prot. n. 14506 a cui sono seguite le specifiche osservazioni formulate dalla stessa in data 7.7.2008.

Le predette delibere n. 72/2008 e n. 113/2008 del Comune di Ariccia sono state impugnate anche con altro ricorso RG n. 7844/2008, all’esame dell’odierna udienza.

In seguito il Dirigente dell’Area IV del Comune di Ariccia, con nota prot. 19628 del 25.7.2008 ha comunicato alla società ricorrente l’avvio del procedimento di verifica di legittimità e/o annullamento in autotutela dei predetti permessi di costruire nonché dei pareri e proposte di competenza dell’Area IV sui seguenti atti pregressi : D.G.C n. 203 del 17.10.2003 – D.C.C. n. 65 del 16.12.2003 – D.C.C. n. 25 del 3.6.2004 –Accordo di Programma del 15.3.2006 – D.C.C. n. 24 del 14.4.2005 – Convenzione urbanistica del 17.10.2005.

Con la deliberazione di C.C. n.66 del 29 luglio 2008, il Comune pur dando atto di tali osservazioni ha dichiarato di non condividerle alla luce della documentazione istruttoria e della perizia del dott. F. Abatini ed ha approvato l’elenco dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, tra cui le particelle di proprietà della ricorrente. E’ seguita la nota prot. gen.20174 del 31.7.2008, con la quale il Dirigente dell’Area IV, dando atto dell’approvazione della delibera di CC n. 66/2008 ha disposto in via cautelare l’immediata cessazione dei lavori autorizzati con i predetti titoli autorizzativi.

Avverso le richiamate note prot. n. 19628 del 25.7.2008 e n. 20174 del 31.7.2008 la società ACE srl ha proposto ricorso presso questo Tribunale amministrativo regionale deducendo con riferimento alla nota prot. n. 19628 del 25.7.2008 del 25.7.2008 la Violazione per falsa applicazione dell’art. 10, comma 2, della Legge n. 353 del 2000; Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione: atteso che detto provvedimento impugnato sarebbe stato adottato dal Dirigente prima ancora di concludere il procedimento volto alla formazione degli elenchi definitivi e delle relative perimetrazioni. Con riferimento ad entrambe le note impugnate la società ha dedotto la Violazione e falsa applicazione degli art. 2 e 10 della Legge n. 353 del 2000, sotto altro profilo; Violazione per falsa applicazione dell’art.2, comma 6, del D.Lgs. n. 227 del 2001; Violazione per falsa applicazione dell’art.10, comma 3, lett.a) della L.R. n. 24 del 1998; Violazione per falsa applicazione dell’art.4, commi 1 e 3 della L.R. n. 39 del 2002. violazione e falsa applicazione del Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7, art.3, comma 1; Eccesso di potere per assoluto difetto di presupposti, in fatto e in diritto, carenza di istruttoria e difetto assoluto di motivazione; eccesso di potere sotto i profili dello sviamento, della manifesta illogicità ed ingiustizia nonché per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa: l’Amministrazione, dopo aver istituito con delibera di G.C. n.72/2008 il Catasto degli incendi boschivi, con la successiva delibera n.113/2008 avrebbe ritenuto erroneamente di poter integrare detto Catasto, facendo propria la nota prot. n. 11706 del 9.5.2008 con la quale è stata individuata un’area percorsa dal fuoco in data 9.8.2003 con possibile corrispondenza del terreno di proprietà della ricorrente (non provata). Sostiene la società ACE srl che l’art.10, comma 1, della L. n.353 del 2000 nella parte in cui prevede il divieto decennale di realizzazione di edifici nelle aree boscate colpite da un incendio non potrebbe trovare applicazione nel caso in questione, così come preteso dall’Amministrazione, in quanto tra l’altro sarebbe mancata del tutto l’individuazione delle aree interessate dal passaggio del fuoco sia nei verbali assunti a presupposto della delibera impugnata che nella perizia a firma dell’agronomo F. Abatini. Contesta la società che, generalmente, sarebbe il Corpo Forestale dello Stato a rimettere direttamente ai Comuni l’individuazione catastale delle aree percorse dal fuoco, mentre alla data del 9.8.2003, il Corpo suddetto non risulterebbe intervenuto e i rilievi relativi alla perimetrazione dell’area non sarebbero stati eseguiti né dall’Ente, né dai Corpi operanti effettivamente intervenuti (VV.FF., Protezione civile) né dai servizi del Comune stesso. Pertanto, la perizia tecnica citata, riferendosi ad una vasta area della proprietà della società ricorrente, sarebbe priva di dati tecnici certi e non avrebbe potuto essere recepita dalla Deliberazione di G.M. del 9.5.2008, n. 113, mancando la stessa di una documentazione idonea a dimostrare l’attribuzione esatta delle particelle catastali interessate dal fuoco.

La società ACE srl insiste poi sulla circostanza che l’area di proprietà non presentando vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, non potrebbe definirsi bosco o area boscata, né assimilata a bosco e, come tale, non sarebbe soggetta all’applicazione dell’art.10 della legge n. 353 del 2000. Al riguardo, per la definizione di “area boscata” e di “bosco” la ricorrente richiama la specifica normativa in materia e cioè, l’art.2 del D.Lgs. n. 227 del 2001 e gli artt. 3 e 4 della legge n. 39 del 2002. Infine, sia nel Piano Territoriale paesistico –Ambito territoriale 9 che nel Piano Territoriale Paesistico Regionale adottato con D.G.R. n.556 del 27 luglio 2007, modificato con D.G.R. n.1025 del 21 dicembre 2007, non risulterebbe contraddistinta l’area in questione quale area boscata.

Con atto contenente motivi aggiunti la società ricorrente ha impugnato la determinazione n.797, in data 8.10.2008, recante annullamento in autotutela dei permessi di costruire assentiti alla società nonché le delibere G.M. n.72/2008, G.M. n.113/2008 a la deliberazione di C.C. n.66/2008 (delibere impugnate anche con analogo ricorso RG n. 7844/2008, all’esame dell’odierna udienza). Al riguardo, la società ACE srl ha dedotto con un articolato motivo, analogo a quello proposto con l’atto introduttivo, il difetto dei presupposti in fatto e in diritto e la carenza di istruttoria riguardo le delibere adottate, contestando il procedimento che è culminato con l’atto di autotutela n. 797/2008 dei permessi di costruire, in quanto sarebbe mancata del tutto una puntuale individuazione delle aree interessate dal passaggio del fuoco alla data del 9.8.2003 sia nei verbali degli Enti accertatori che nella perizia del consulente tecnico del Comune.

Inoltre, la società ricorrente ha evidenziato che in data 8.10.2008 con nota n.84669/19/06 la Prefettura di Roma- Area Raccordo Enti locali, ha riscontrato la carenza degli elementi di fatto mediante i quali si è proceduto alla perimetrazione dell’area interessata e ha richiamato l’attenzione dell’Amministrazione sull’opportunità di rimuovere la delibera n.113 del 2008, anche in considerazione degli eventuali danni erariali scaturenti dall’interruzione dei lavori da parte della società . Infine, la ricorrente, reiterando le argomentazioni proposte con il ricorso introduttivo sulla insussistenza di un’area boscata nel terreno in questione e sulla presenza di accertate coltivazioni di ulivo sullo stesso, ha insistito per l’accoglimento dei gravami.

Si è costituito in giudizio il Comune di Ariccia per resistere al ricorso ed ha controdedotto alle censure proposte, eccependo in via preliminare la inammissibilità dello stesso per carenza di interesse riguardo il provvedimento impugnato di comunicazione di avvio del procedimento; inoltre, la difesa comunale ha insistito sull’applicabilità della legge n. 353 del 2000 al caso in esame, atteso che anche se il terreno risulta coltivato come uliveto dovrebbe, comunque, intendersi come area arborata, tutelata dalla predetta legge. In tal senso conclude per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 5445/2008, pronunciata nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2008, è stata accolta la suindicata domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati.

In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie difensive e documentazione. In particolare, il Comune ha evidenziato la circostanza che l’incendio avrebbe interessato una vasta area compresa la parte di proprietà della ricorrente nonché ha dedotto la lacunosità dell’affermazione della Prefettura secondo cui “gli elementi di fatto attraverso i quali si è proceduto alla perimetrazione dell’area interessata sono sicuramente carenti”, precisando che quand’anche l’incendio avesse percorso parte del terreno della società ACE srl il divieto di cui all’art.10 della legge n. 353 del 2000 opererebbe comunque, quantomeno sulla rilevante porzione di terreno percorsa dal fuoco, impedendo la realizzazione dell’intervento in questione. Inoltre, sull’applicabilità della legge n. 353 del 2000, il Comune ha evidenziato che l’uliveto in questione rientrerebbe nell’applicazione della predetta legge, in quanto interessato da fenomeni di rinaturalizzazione (area su cui insiste sterpaglia spontanea, secondo la perizia), proprio perché ne sarebbe stata abbandonata la coltivazione. L’Amministrazione ha concluso con la precisazione che, in data 8 giugno 2009, il cantiere della società è stato sottoposto a sequestro preventivo.

Anche la società ricorrente con il deposito di memoria conclusionale e documenti ha ribadito la propria posizione insistendo per l’accoglimento del ricorso introduttivo e degli atti contenenti motivi aggiunti.

Alla pubblica udienza del 2 luglio 2009 il ricorso è stato introitato per la decisione.


DIRITTO


1. La controversa vicenda in esame, meglio descritta in fatto, ha coinvolto le parti costituite in giudizio anche in altro analogo ricorso RG n. 7844/2008, all’esame dell’odierna udienza, e riguarda nella specie l’annullamento, tra gli altri, del provvedimento n.797/2008 con cui è stato disposto l’annullamento in autotutela di permessi di costruire già assentiti alla società ricorrente per la realizzazione di un intervento edilizio in attuazione di un programma integrato nel Comune di Ariccia, approvato ai sensi dell’art.3 della L.R. n. 22 del 1997. I predetti permessi di costruire sono stati annullati in autotutela in seguito all’adozione delle delibere comunali n. 66, 72 e 113 del 2008, riguardanti l’individuazione di aree boschive percorse dal fuoco in data 9.8.2003, tra cui anche il terreno di proprietà della società ricorrente, con conseguente divieto di edificabilità.

1.1.In particolare, la società ACE srl ha impugnato gli atti relativi all’intero procedimento che si è concluso con il predetto atto di autotutela e le contestazioni e i vizi dedotti dalla stessa, che sono stati interposti nei gravami in termini analoghi, muovono da due aspetti controversi, che rappresentano i punti salienti della questione sottoposta all’esame del Collegio e cioè: l’accertamento relativo alla verificazione dell’incendio e il luogo dove si è sviluppato, la corretta applicazione al caso concreto della legge 21 novembre 2000, n.353.

Orbene, osserva il Collegio che la circostanza che in data 9 agosto 2003 si sia sviluppato un incendio che ha interessato un’ampia area del Comune di Ariccia non risulta contestato dalle parti in causa ed è desumibile dagli accertamenti svolti dagli organi comunali, dai Vigili del Fuoco e altri Enti competenti, come di seguito indicato.

La questione più specifica posta in discussione riguarda però l’esatta perimetrazione dell’area interessata dall’evento dannoso e la qualificazione dell’incendio per l’asserita parte che ha colpito l’area di proprietà della ricorrente, in quanto se inteso quale “incendio boschivo” troverebbe applicazione il divieto posto dall’art.10 della legge n.353 del 2000, come asserito dal Comune.

Occorre, pertanto, individuare la portata di tale norma vincolistica recata dalla citata legge n. 353 del 2000, recante Legge-quadro in materia di incendi boschivi, le cui disposizioni, in generale, sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, quale bene insostituibile per la qualità della vita, e costituiscono principi fondamentali dell’ordinamento, ai sensi dell’art.117 della Cost..

Al riguardo, si osserva, innanzitutto che tale legge definisce la fattispecie dell’incendio boschivo, intendendo “un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree” (art.2). Nel successivo art. 10 sono stabiliti i divieti, prescrizioni e sanzioni applicabili in relazione ad interventi su specifiche aree interessate dagli eventi incendiari ; in particolare, il comma 1 stabilisce che "1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia".

Nel seguente comma 2 è prescritto che: "i comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'art. 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato". Inoltre, è prevista una sanzione penale in caso di trasgressione al divieto di realizzazioni di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco, in considerazione dell’intenzione del legislatore che è quella di dare tutela a entità naturalistiche indispensabili alla vita ( boscaglia, sterpaglia e macchia mediterranea , cfr. Cass. Pen., sez. I, 28 gennaio 2008, n. 7332; idem ,4 marzo 2008, n. 14209) nonché della generale necessità di tutelare interessi considerati preminenti dall’ordinamento, primo tra tutti la tutela dell’ambiente, inteso quale valore “trasversale” costituzionalmente protetto (cfr. Cass.pen,, sez. III, 27 maggio 2003, n. 23201; Tar Liguria, sez. I, 1° agosto 2007, n. 1426; Corte Cost. 20 dicembre 2002, n. 536; idem, 22 luglio 2004, n. 259; idem, 23 gennaio 2009, n. 12).

Orbene, dalla lettura delle norme in esame emerge che la definizione di “incendio boschivo” di cui all’art. 2 si riferisce ad aree (boscate, cespugliate o arborate) più ampie di quelle richiamate nel comma 1 dell’art.10 che limita, invece, l’applicazione dei divieti, prescrizioni e sanzioni soltanto a “zone boscate e pascoli i cui soprassuoli” sono stati percorsi dal fuoco, cioè un insieme di aree naturali e vegetali più delimitato rispetto a quello di cui sopra.

Ne deriva che l’ambito oggettivo di applicazione della norma speciale è più limitato e riguarda le sole zone boscate e pascoli (e non le zone arborate). A ciò va aggiunto che nella definizione di “bosco” il legislatore sia nazionale che regionale ha previsto una equiparazione dello stesso alla foresta e alla selva (art.2, comma 1, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227; art. 3, comma 3, L.R. 28.10.2002, n.39) ed ha individuato alcune fattispecie assimilate a bosco (art.2, comma 3, D.Lgs. n. 227 del 2001), inoltre ha distinto la vegetazione forestale da quella arbustiva (art.3, commi 3 e 4, L.R. n. 39 del 2002), definendo così una disciplina unitaria e coordinata per i boschi e le aree boscate.

Tanto premesso, vi è la necessità di accertare se l’area di proprietà della società possa essere considerata “bosco” o area assimilabile e , anche “area arborata” (di cui all’art.2).

Al riguardo, occorre rilevare che detta area, al momento della variante, aveva una destinazione di PRG “agricola speciale” (per realizzazione di impianti industriali per la zootecnia), Zona E 5: quindi, una destinazione diversa da quella relativa a pascolo o a bosco (tale destinazione nel PRG vigente non risulta contestata dal Comune). Inoltre, nel PTPR in questione l’area ricade in Zona AR17 “grossi insediamenti produttivi e di servizi esistenti “ o “in corso di realizzazione”, destinazione che, come tale, esclude che l’area stessa possa essere considerata come “boscata” o a destinazione a “pascolo” (anche tale aspetto non appare smentito dal Comune).

Del resto, risulta incontestato che l’area in questione è coltivata ad ulivi, ciò sia per espressa dichiarazione della società ricorrente (confermata anche nella relazione di consulenza tecnica Arch. Severi/Dott.Cantiani) nonché per espressa conferma contenuta negli atti del Comune (vedi, Rapporto Prot. civ. Intervento 93 del 9.8.2003; Rapp. Intervento n.34000/2002 Vigili del Fuoco Nemi del 9.8. 2003; Rapp. Intervento n.34121- acquisiti dalla PM; Comando Vigili del Fuoco di Roma nota 25.5.2007; Corpo Forestale dello Stato-Comando Stazione Rocca di Papa 22.5.2007; perizia giurata del Consulente tecnico del Comune dott Abatini).

Pertanto, anche il Comune da un lato ha confermato la presenza di un uliveto nell’area in questione, e , quindi, non della presenza di zona boscata e pascolo, dall’altro però sulla base anche della nuova perizia tecnica (Agronomo Dott. F. Dezzi) ha definito detto uliveto come area arborata (per la presenza anche di sterpi) facendo derivare da ciò la qualificazione di bene protetto dalla normativa vincolistica e limitativa di cui alla citata legge n. 353 del 2000.

Tale questione nodale se un uliveto possa essere considerato “bosco” o area assimilabile allo stesso o area arborata va risolta alla luce della richiamata normativa in materia laddove, come già detto, nessuna delle fattispecie ivi descritte (negli artt. 3 e 4 della L.R. n. 39 del 2002 e art. 2 D.Lgs. n. 227 del 2001) indica comprese nelle stesse le coltivazioni di ulivo e tanto meno qualifica queste ultime come vegetazione arborata rientrante nel patrimonio forestale, selvatico, naturalistico (protetto dall’art. 2 della Legge n. 353 del 2000).

Significativa, al riguardo, è la posizione del Comando del Corpo Forestale (nota 7.10.2008, prot. n. 19617) laddove si è precisato che “l’area assoggettata al vincolo….in sede di formazione del catasto incendi da parte del Comune….non risulta in nessuna delle parti catastali indicate essere coperte da bosco, bensì da coltura agraria (oliveto e vigneto) e da incolti ospitanti vegetazione erbacea, che in nessun caso possono essere assimilati al bosco ai sensi della normativa statale e regionale vigente”; anche la Prefettura di Roma (nota 8.10.2008, prot. n. 84669/19/06) ha confermato che si tratta di area coltivata ad uliveto “coltura che non rientra tra quelle che possono essere ricomprese nel concetto di “bosco” ….”in quanto “ come i frutteti, gli ulivi sono privi di caratteristiche forestali, che nell’uso corrente si individuano nell’esser il bosco incolto, fitto, intricato, folto e costituito anche da alberi di specie diversa”.

Né varrebbe obiettare, come sostiene il Comune, che l’area sarebbe caratterizzata da “sterpaglia”, vale a dire, nel termine usato dal tecnico consulente di parte (dott. F. Dezzi), da “cespuglio o arbusto” e, quindi, rientrante nella categoria dell’area cespugliata protetta dall’art.2 della Legge n. 353 del 2000, ciò in quanto manca una prova della reale estensione, nell’ambito del terreno interessato, di tale tipo di essenza erbacea e della prevalenza di questa sulla coltivazione dell’ulivo.

Per di più non va sottaciuto che la sanzione del vincolo di inedificabilità non colpisce qualsiasi area percorsa dall’incendio, ma solo “le zone boscate e i pascoli”intesi nella loro accezione definita dalla normativa sopra richiamata, con esclusione dell’area coltivata.

In definitiva, dalla copiosa documentazione e dalle perizie dei consulenti tecnici del Comune deve escludersi che vi sia stato un incendio su un’area definita e circoscritta per estensione nell’ambito della proprietà della società ACE Srl, tale da poter individuare in modo chiaro le particelle interessate e la densità arborea e, quindi, costituire presupposto tecnico per l’adozione della delibera recante l’iscrizione delle aree nel Catasto incendi e del conseguente provvedimento di autotutela impugnati.

Del resto non assumono carattere di certezza dell’incendio verificatosi sull’area in questione le testimonianze scritte e gli esposti di privati indicati dal Comune, né il rapporto n.93/2003 della Protezione civile ha individuato con chiarezza il terreno di proprietà della società riferendosi, in generale, ad un’ampia zona “Paluzzetti e Villafranca”. Inoltre, gli altri rapporti relativi agli interventi operati sul luogo dell’incendio, depositati in atti e attribuibili al terreno in questione, riferiscono di territorio interessato da “sterpaglia, canne e ulivi”, che come sopra rilevato, non sono specie rientranti nella disciplina di cui al predetto art. 2 della Legge n.353 del 2000.

Da qui l’evidente difetto di presupposti in fatto e in diritto e il difetto di istruttoria e di motivazione censurati dalla società ricorrente riscontrabili nel procedimento attivato dal Comune in relazione all’adozione delle delibere G.M. n. 72/2008, G.M. n.113/2008 e C.C. n. 66/2008 (impugnate anche con analogo ricorso RG. N. 7844/2008, all’esame dell’odierna udienza), vizi che si sono riverberati anche sui provvedimenti di verifica della legittimità dei permessi di costruire assentiti alla società ricorrente, che sono culminati con il provvedimento di annullamento in autotutela, qui contestati.

Alla luce di quanto sopra, le censure dedotte dalla società ricorrente nel ricorso principale e negli atti contenenti motivi aggiunti, in quanto fondate, vanno accolte e, per l’effetto, i provvedimenti impugnati devono essere annullati.

La peculiarità della vicenda consente di derogare alla regola della soccombenza e di far luogo alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
 

P.Q.M.


Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. II bis, con riferimento al ricorso introduttivo e agli atti contenenti motivi aggiunti indicati in epigrafe, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 2 luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Mariangela Caminiti, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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