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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. I - 6 Marzo 2009, n. 2324
RIFIUTI - Realizzazione di una discarica - Denunzia di nuova opera ex art.
1171 c.c. - Tutela del diritto alla salute - Pretesa ad un ambiente salubre -
Sfera operativa delle azioni petitorie - Fattispecie: discarica di Chiaiano.
E’ inammissibile l’azione petitoria (art. 1171 c.c.) volta all’adozione del
divieto di realizzare una discarica, ove la posizione finale sottesa alla
domanda dei ricorrenti sia non già il diritto dominicale vantato su immobili
siti in prossimità della discarica, sibbene, più in generale, il loro “diritto
alla salute”, declinato anche in termini di pretesa a un ambiente salubre, le
cui modalità di protezione esulano dalla sfera operativa tipicamente riconnessa
alle azioni petitorie (fattispecie relativa alla discarica di Chiaiano). Pres.
Giovannini, Est. Di Nezza - B.G. e altri (avv.ti Senatore, Faiello e Bianco) c.
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Sottosegretario di Stato all’emergenza
rifiuti per la Regione Campania e altro (Avv. Stato). T.A.R. LAZIO, Roma,
Sez.I - 6 marzo 2009, n. 2324
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. Reg. Sent.
N. 9287/2008 Reg. Ric.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, composto dai
signori
Giorgio Giovannini Presidente
Roberto Politi Consigliere
Mario Alberto di Nezza Primo referendario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 9287/2008 R.g. proposto
da
Baiano Giovanni, Buonaurio Raffaele, Bussetti Giovanni, Cacciaputi Maria
Domenica, Cecere Giuseppe, Di Guida Domenico, Ferrante Anna, Ferrante Francesco,
Festa Biagio, Marfella Giovanna, Marino Giuseppe, Monteasi Roberto, Napolano
Ester, Napolano Giovanna, Napolano Giuseppe, Neola Antonio, Parente Rosa,
Parente Teresa e Rusciano Giuseppe, rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonia
Senatore, Andrea Faiello e Maurizio Bianco, elettivamente domiciliati presso lo
studio del primo in Roma, Via degli Scipioni n. 267
contro
la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Sottosegretario di Stato
all’emergenza rifiuti per la Regione Campania e il Commissariato delegato per
l’emergenza rifiuti della Regione Campania, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12, sono domiciliati
per l’adozione ex art. 1171 cod. civ.
del divieto, nei confronti delle amministrazioni intimate, di proseguire nella
realizzazione della discarica per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani da
ubicare nella località Chiaiano (precisamente nella cava Lallero, anche detta
“del Poligono”), ovvero, in via subordinata, del permesso di eseguirla con le
opportune cautele per i danni che i denunzianti abbiano a soffrire nel caso di
sentenza favorevole nel merito.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione;
sentiti alla pubblica udienza del 28 gennaio 2009, relatore il dott. Mario
Alberto di Nezza, gli avv.ti Faiello e Senatore;
ritenuto e considerato quanto segue in
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato l’8 ottobre 2008, depositato il successivo 15 ottobre,
i ricorrenti in epigrafe, deducendo di essere tutti proprietari di immobili
ubicati nel territorio dei comuni di Napoli e di Marano di Napoli, lamentavano,
con riferimento alla localizzazione (avvenuta dapprima con le ordinanze di
protezione civile nn. 185 e 3672 del 2008 e poi con l’art. 9 d.l. n. 90 del
2008) a Chiaiano (nella cava Lallero) di una discarica per lo smaltimento di
rifiuti solidi urbani, la completa inidoneità del sito ad assolvere a tale
funzione, trattandosi di una zona ad alta densità abitativa e per giunta
caratterizzata dalla presenza di molteplici attività agricole e commerciali. A
sostegno dell’assunto essi adducevano i risultati di numerose perizie redatte da
professionisti di comprovata esperienza e di primario rilievo.
Tanto premettendo, gli istanti, precisato ancora che i lavori erano iniziati
l’11 luglio 2008 (data della presa di possesso dalla cava Lallero) e lamentata
la produzione di un gravissimo e ingiusto danno alle cose oggetto dei loro
diritti, oltre che alla salute dei cittadini abitanti nelle aree prospicienti
alla discarica e comunque interessati dalle immissioni nocive, instavano per
l’adozione ai sensi dell’art. 1171 cod. civ. di un desistat nei confronti
dell’amministrazione procedente al fine di impedire la prosecuzione dei lavori
di realizzazione dell’opera.
Costituitasi in resistenza l’intimata, all’udienza di merito del 28 gennaio 2009
la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è inammissibile.
A dire degli istanti, l’odierna azione nunciatoria troverebbe fondamento
nell’art. 4 d.l. 23 maggio 2008, n. 90 (convertito, con modificazioni, con l. 14
luglio 2008, n. 123), a tenore del quale “sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla
fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei
rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell’amministrazione pubblica
o dei soggetti alla stessa equiparati. La giurisdizione di cui sopra si intende
estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati”.
Questa disposizione - che sembra in effetti, a prima lettura, istituire un’area
di attribuzioni riservate al giudice amministrativo anche nel caso in cui
l’“azione di gestione” dei rifiuti avvenga attraverso un mero facere - pone
tuttavia numerosi interrogativi, dall’individuazione dell’esatto ambito del
concetto di “complessiva azione di gestione dei rifiuti”, alla compatibilità
della norma con i principi costituzionali in materia di riparto di giurisdizione
(per il che occorrerebbe esperirne, ancor prima della delibazione di non
manifesta infondatezza ai fini di un eventuale incidente di costituzionalità,
un’interpretazione adeguatrice commisurata al decisum delle sentenze n. 204 del
2004 e n. 191 del 2006 della Corte costituzionale).
Ritiene tuttavia il Collegio che la concreta configurazione del thema decidendum
prescelto dagli istanti esoneri dalla disamina dei profili di dubbio al riguardo
ipotizzabili.
Com’è noto, la denuncia di nuova opera è l’azione mediante la quale “il
proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore,
il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul
proprio come sull’altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma
l'oggetto del suo diritto o del suo possesso” denunzia all’autorità giudiziaria
“la nuova opera, purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal
suo inizio” (art. 1171, 1° comma, cod. civ.).
Essa ha dunque natura petitoria o possessoria, a secondo che sia preordinata a
tutelare, rispettivamente, il diritto di proprietà (o altro diritto di
godimento) ovvero l’interesse del possessore.
Nel caso di specie, i ricorrenti, pur dichiarando di agire a tutela della
propria posizione di proprietari di immobili (in situazione di collegamento col
sito, per il che sarebbe soddisfatto il requisito della vicinitas), deducono in
realtà che la nuova opera porrebbe gravissimi problemi sotto i profili
ambientale (v. la relazione geologica del prof. Ortolani e quella del prof. De
Medici), urbanistico (relazioni del prof. Rossi e del prof. Forte, quest’ultima
specificamente dedicata alle questioni di viabilità), di sanità ed igiene
pubblica (relazioni del dott. Cicchella e del prof. Cannella, nonché della prof.
Menna per i profili veterinari), non avendo a loro dire “gli elaborati
progettuali predisposti a monte della decisione di destinazione della ‘cava
Lallero’ come discarica cittadina […] in alcun modo ipotizzato e previsto”
evenienze quali l’“aumento dell’incidenza delle malattie infettive che trovano
nella fauna selvatica sicuro vettore di diffusione” e il “sicuro contagio per
ospedali e cittadini”, con la perpetrazione di un “gravissimo danno ingiusto
alle cose oggetto dei diritti degli istanti, oltre che alla salute dei cittadini
che abitano nelle aree prospicienti e vicine e comunque, interessate alle
immissioni nocive e agli effetti dannosi, anche se relativamente distanti”.
Tali allegazioni dimostrano pertanto come la posizione finale sottesa alla
domanda dei ricorrenti sia non già il diritto dominicale vantato su immobili
siti in prossimità della discarica, sibbene, più in generale, il loro “diritto
alla salute”, declinato anche in termini di pretesa a un ambiente salubre, le
cui modalità di protezione esulano dalla sfera operativa tipicamente riconnessa
alle azioni petitorie.
Analoghe considerazioni possono esser svolte per l’interesse di natura
urbanistica parimenti invocato, posto che la contestazione sulle modalità di
esercizio della potestà di intervento sul territorio trova la sua sede naturale
nell’alveo del giudizio amministrativo di legittimità, non certo in un’azione
civile a difesa della proprietà o del possesso.
Ne segue che l’azione, così come esperita, non può essere conosciuta da questo
Giudice, a ciò ostando la rilevata carenza di posizione soggettiva tutelabile.
3. In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Sembra peraltro equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, definitivamente
pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2009.
Il Presidente
L’estensore
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