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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. I - 1 Aprile 2009, n. 3482
RIFIUTI - Art. 4 d.l. n. 90/2008 convertito dalla L. n. 123/2008 - Gestione
dei rifiuti - Giurisdizione esclusiva del G.A. - Rapporti obbligatori derivanti
da pattuizioni di tipo negoziale - Giurisdizione - A.G.O. - Sent. Corte Cost. nn.
204/2004 e 191/2006. Un’interpretazione costituzionalmente orientata
dell’art. 4 d.l. 90/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. 123/2008,
secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo tutte le controversie comunque attinenti alla complessiva azione
di gestione dei rifiuti seppure posta in essere con comportamenti
dell’amministrazione pubblica, porta a ritenere, in coerenza con i principi
espressi dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 204/2004 e n. 191/2006,
che la norma attiene a situazioni che postulano l’esercizio di un potere
pubblico, con conseguente esclusione della giurisdizione amministrativa nelle
ipotesi in cui l’azione ha ad oggetto il mero accertamento della sussistenza o
insussistenza di diritti a carattere patrimoniale senza incidere sull’azione
amministrativa di gestione dei rifiuti. Di talché, la giurisdizione del giudice
amministrativo va esclusa ogniqualvolta la controversia, o la singola censura,
afferisca ai rapporti obbligatori derivanti da pattuizioni di tipo negoziale
intervenute tra le parti per regolamentare la gestione dei rifiuti e, quindi,
afferisca all’an o al quantum della pretesa patrimoniale, atteso
che in tal caso la fattispecie, di tipo meramente privatistico, esula
completamente dal possibile esercizio di un potere autoritativo (cfr. T.A.R.
Lazio, I, 18 febbraio 2009, n. 1653 e, sostanzialmente in tal senso, Cons.
Stato, V, ordinanza 30 settembre 2008, n. 5260). In altri termini - mentre tutte
le controversie che attengono alla complessiva azione di gestione dei rifiuti,
sebbene l’amministrazione non abbia in concreto esercitato il potere in astratto
conferito agendo invece attraverso comportamenti o comunque con atti paritetici
con conseguente contrapposizione di posizioni di diritto soggettivo, rientrano,
ai sensi della norma richiamata, nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo - tutte le controversie, o le singole censure, totalmente
estranee all’esercizio del potere pubblico di gestione in materia di rifiuti non
possono essere sottratte alla giurisdizione del giudice ordinario ancorché la
fonte del rapporto obbligatorio in contestazione sia volto a disciplinare, anche
da un punto di vista patrimoniale, la gestione dei rifiuti. Pres. Giovannini,
Est. Caponigro - Comune di Montecorvino Pugliano (avv.ti Mele e Visone) c.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario straordinario per l’emergenza
rifiuti nella Regione Campania e altro (Avv. Stato) e F. s.p.a. (avv.ti Magrì e
Carbone).
T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. I - 1 Aprile 2009, n. 3482
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Prima Sezione
nelle persone dei magistrati:
Dott. Giorgio Giovannini Presidente
Dott. Antonino Savo Amodio Componente
Dott. Roberto Caponigro Componente, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 7626 del 2008, proposto da
Comune di Montecorvino Pugliano
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Anna Mele e Lodovico Visone con i quali elettivamente domicilia presso lo studio
Visone in Roma, Via del Seminario n. 113/116
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario straordinario per l’emergenza
rifiuti nella Regione Campania, Ministero dell’Interno, in persona dei legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura
Generale dello Stato presso cui ope legis domiciliano in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12;
FIBE Campania S.p.a., in persona dell’Amministratore delegato, legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ennio
Magrì e Benedetto Giovanni Carbone ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo
in Roma, Viale di Villa Grazioli n. 13
per l’annullamento
della nota prot. 9715 del 16.5.2008 con cui il Commissario delegato per
l’emergenza rifiuti nella Regione Campania ha comunicato che, ai sensi dell’art.
2, co. 1 e 2, d.l. 30 novembre 2005, il Ministero dell’Interno - Ufficio
trasferimento ordinari agli enti locali, ha operato a fronte del debito di €
293.519,77 per il servizio di smaltimento rifiuti maturato dal Comune di
Montecorvino Pugliano nei confronti del Commissario delegato, la trattenuta di €
24.459,98, informando altresì che il recupero del debito sarebbe avvenuto in
quattro annualità di € 73.379,94, con rate di € 24.459,98, trattenute sui
trasferimenti erariali spettanti all’Ente;
ove e per quanto occorra, del provvedimento con cui il Ministro dell’Interno ha
provveduto alla suddetta trattenuta sui trasferimenti erariali destinati al
Comune di Montecorvino Pugliano;
ove e per quanto occorra, se lesiva, dell’ordinanza commissariale n. 504 del
21.12.2007, con cui sono state determinate le posizioni debitorie/creditorie
dell’Ente;
ove e per quanto occorra, della nota commissariale prot. 8231 del 28.4.2008;
di qualsivoglia altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della FIBE;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla udienza pubblica del 25 marzo 2009, relatore il dott. Roberto
Caponigro, gli avvocati di cui al relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. Con nota del 16 maggio 2008, il Commissario delegato ex OPCM n. 3653 del
30.1.2008 ha comunicato al Comune ricorrente che, ai sensi dell’art. 2, co. 1 e
2, del D.L. 30 novembre 2005, l’Ufficio Trasferimenti Ordinari agli Enti Locali
del Ministero dell’Interno ha operato, a fronte del debito di € 293.519,77 per
il servizio di smaltimento rifiuti maturato dall’ente nei confronti del
Commissario delegato, la trattenuta di € 24.459,98, informando altresì che il
recupero del debito residuo sarebbe avvenuto con modalità analoghe.
Di talché, il Comune di Montecorvino Pugliano ha proposto il presente ricorso,
articolato nei seguenti motivi:
• Violazione di legge (art. 2 L. 21/2006; artt. 1241 e ss. c.c.). Eccesso di
potere (carenza del presupposto, carenza di potere, carente istruttoria,
straripamento di potere). Violazione del principio di correttezza e buon
andamento.
Le previsioni di cui all’OPCM n. 3508/2006 ed all’OPCM n. 3552/2006
contemplerebbero un’ipotesi di compensazione legale per le fasi di gestione
rifiuti (pre e post affidamento dello smaltimento di rifiuti alla
concessionaria) tra i crediti goduti dal Comune a titolo di compensazione
ambientale e quelli vantati nei confronti del Comune dalla affidataria e poi dal
Commissario, vale a dire che il Commissario potrebbe disporre la compensazione
tra le somme dovute a titolo di ristoro ambientale e i debiti del Comune senza
che assuma rilievo il discrimine temporale del 15 dicembre 2005, sicché il
Commissario avrebbe dovuto procedere all’estinzione dei debiti per le quantità
corrispondenti, riducendo il credito del Comune ad € 921.184,56 anche in
ossequio a ragioni di opportunità e buona amministrazione.
• Violazione di legge (art. 2 L. 21/2006; artt. 1241 e ss. c.c.). Eccesso di
potere (carenza del presupposto - carenza di potere - carente istruttoria -
straripamento di potere). Violazione del principio di correttezza e buon
andamento.
La possibilità per il Ministero dell’Interno di operare le riduzioni dei
trasferimenti erariali si configurerebbe quale ipotesi del tutto residuale ed
attivabile solo a fronte del mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie,
laddove nessun inadempimento sarebbe addebitabile al Comune; il Commissario
avrebbe dovuto dapprima esperire la procedura di riscossione di cui al D.Lgs.
46/1999.
Nell’ideale graduatoria dei rimedi conferiti al Commissario al fine di
recuperare le tariffe per lo smaltimento rifiuti, si porrebbe prima il ricorso
alle procedure compensative, poi il procedimento di riscossione ed infine la
trattenuta sui trasferimenti erariali, mentre, in assenza di contraddittorio e
sovvertendo l’ordine normativo, sarebbe stata attuata la soluzione più gravosa
tra quelle astrattamente perseguibili.
A fronte di tale comportamento, il Comune attenderebbe, invano, le quote di
ristoro ambientale cui ha diritto.
• Violazione di legge (art. 2 L. 21/2006; artt. 1241 e ss. c.c.). Eccesso di
potere (carenza del presupposto - carenza di potere - carente istruttoria -
straripamento di potere). Violazione del principio di leale cooperazione: art.
97 Cost.
L’Ente non avrebbe avuto modo di ovviare alla riduzione delle risorse erariali
approntando eventuali manovre correttive in bilancio e senza possibilità di
replica.
L’Avvocatura dello Stato, con una prima memoria, ha eccepito l’inammissibilità
del ricorso per tardività, nella parte in cui è stata impugnata l’ordinanza
commissariale n. 504 del 31.12.2007 con cui sono state determinate le posizioni
debitorie/creditorie del ricorrente, e, con una successiva memoria, ha eccepito
l’improcedibilità del ricorso in relazione ad una convenzione - intesa stipulata
tra le parti.
Nel merito, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte.
La FIBE ha eccepito l’inammissibilità della richiesta del Comune ricorrente del
pagamento delle somme cui avrebbe diritto a titolo di quote di ristoro
ambientale in quanto oggetto del giudizio sarebbe l’accertamento della
legittimità del provvedimento del Ministero dell’Interno impugnato; nel merito
ha comunque concluso per il rigetto del ricorso.
Il Comune di Montecorvino Pugliano ha depositato memoria a sostegno ed
illustrazione delle proprie ragioni.
L’istanza cautelare, in riforma dell’ordinanza di questa Sezione n. 4045/2008, è
stata accolta, nei limiti di cui in parte motiva, dall’ordinanza n. 5754,
pronunciata dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato nella camera di consiglio
del 28 ottobre 2008.
All’udienza pubblica del 25 marzo 2009, la causa è stata trattenuta per la
decisione.
2. L’azione proposta dal Comune di Montecorvino Pugliano, sebbene formulata come
azione impugnatoria di atti, è nella sostanza volta all’accertamento di diritti
soggettivi, tanto che parte ricorrente ha anche formulato istanza di
provvedimenti monitori ai sensi dell’art. 8 L. 205/2000 e 186 bis e ter c.p.c.
ritenendosi creditore di una somma non contestata di € 1.200.000,00 per ristoro
ambientale.
In particolare, peraltro, il Comune ha contestato gli atti con cui
l’amministrazione statale ha operato una trattenuta sui trasferimenti erariali a
fronte di un debito per il servizio di smaltimento rifiuti previamente
accertato, deducendo che si sarebbe invece dovuto procedere ad una compensazione
legale integrale tra detto debito ed il credito vantato a titolo di ristoro
ambientale, sicché, nella sostanza, ha formulato una richiesta di accertamento
del diritto soggettivo alla compensazione legale delle obbligazioni patrimoniali
derivanti dal servizio di gestione dei rifiuti con il credito complessivamente
vantato per ristoro ambientale.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 4 d.l. 90/2008,
convertito, con modificazioni, dalla l. 123/2008, secondo cui sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie
comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti seppure posta
in essere con comportamenti dell’amministrazione pubblica, porta infatti a
ritenere, in coerenza con i principi espressi dalle sentenze della Corte
Costituzionale n. 204/2004 e n. 191/2006, che la norma attiene a situazioni che
postulano l’esercizio di un potere pubblico, con conseguente esclusione della
giurisdizione amministrativa nelle ipotesi in cui, come nella fattispecie,
l’azione ha ad oggetto il mero accertamento della sussistenza o insussistenza di
diritti a carattere patrimoniale senza incidere sull’azione amministrativa di
gestione dei rifiuti.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004, nel dichiarare
l’illegittimità costituzionale in parte qua dell’art. 33, co. 1 e 2, D.Lgs.
80/1998 come sostituito dall’art. 7, lett. a) L. 205/2000 ha avuto modo di
precisare che l’art. 103, co. 1, Cost. non ha conferito al legislatore ordinario
un’assoluta ed incondizionata discrezionalità nell’attribuzione al giudice
amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha
conferito il potere di indicare “particolari materie” nelle quali la tutela nei
confronti della pubblica amministrazione investe anche diritti soggettivi; tali
materie, tuttavia, devono essere “particolari” rispetto a quelle devolute alla
giurisdizione generale di legittimità, nel senso che devono partecipare della
loro medesima natura, la quale è contrassegnata dalla circostanza che
l’amministrazione pubblica agisce come autorità nei confronti della quale è
accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo, con la
conseguente esclusione che la mera partecipazione dell’amministrazione al
giudizio o il generico coinvolgimento di un interesse pubblico nella
controversia siano sufficienti a radicare la giurisdizione amministrativa.
Analogamente, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 191/2006, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 53 D.P.R. 327/2001 nella parte in cui,
devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie relative a “i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei
soggetti ad esse equiparati”, non esclude i comportamenti non riconducibili,
nemmeno mediatamente, all’esercizio di un potere pubblico.
Di talché, il Collegio ritiene che la giurisdizione del giudice amministrativo
sia da escludere ogniqualvolta la controversia, o la singola censura, afferisca
ai rapporti obbligatori derivanti da pattuizioni di tipo negoziale intervenute
tra le parti per regolamentare la gestione dei rifiuti e, quindi, afferisca all’an
o al quantum della pretesa patrimoniale, atteso che in tal caso la
fattispecie, di tipo meramente privatistico, esula completamente dal possibile
esercizio di un potere autoritativo (cfr. T.A.R. Lazio, I, 18 febbraio 2009, n.
1653 e, sostanzialmente in tal senso, Cons. Stato, V, ordinanza 30 settembre
2008, n. 5260).
In altri termini - mentre tutte le controversie che attengono alla complessiva
azione di gestione dei rifiuti, sebbene l’amministrazione non abbia in concreto
esercitato il potere in astratto conferito agendo invece attraverso
comportamenti o comunque con atti paritetici con conseguente contrapposizione di
posizioni di diritto soggettivo, rientrano, ai sensi della norma richiamata,
nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - tutte le
controversie, o le singole censure, totalmente estranee all’esercizio del potere
pubblico di gestione in materia di rifiuti non possono essere sottratte alla
giurisdizione del giudice ordinario ancorché la fonte del rapporto obbligatorio
in contestazione sia volto a disciplinare, anche da un punto di vista
patrimoniale, la gestione dei rifiuti.
3. Sussistono giuste ragioni, considerata la peculiarità della fattispecie, per
disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma,
dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 marzo 2009.
Dott. Giorgio Giovannini Presidente
Dott. Roberto Caponigro Estensore
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