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TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 1 luglio 2009, n. 6346
APPALTI - Svolgimento della gara senza previa pubblicazione del bando - Art.
57 d.lgs. n. 163/2006 - Apparato motivazionale - Situazione di emergenza nel
settore della raccolta/stoccaggio/smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania
- Motivazione in re ipsa - D.l. n. 90/2008 - Deroga all’art. 57.
L’art. 57, c. 1 d.lgs. n. 163/2006 postula , ai fini dello svolgimento di una
pubblica procedura di selezione senza previa indizione di bando nelle ipotesi
consentite, l’esplicitazione del relativo apparato motivazionale - ovvero,
l’indicazione delle ragioni che hanno indotto la procedente Autorità a valersi
di tale facoltà; nella situazione di emergenza relativa alle attività di
raccolta/stoccaggio/smaltimento rifiuti nella Regione Campania, la presenza di
siffatte ragioni è tuttavia in re ipsa, atteso che la connotazione
emergenziale è eloquentemente comprovata dal succedersi di disposizioni urgenti
veicolate dallo strumento dell’ordinanza presidenziale e, ulteriormente, dal
ricorso alla decretazione d’urgenza. Lo stesso d.l. n. 90/2008 ha peraltro
espressamente indicato fra le disposizioni del Codice degli appalti suscettibili
di deroga (quantunque limitando tale collocazione parentetica del vigente quadro
normativo al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto e fermo
restando il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi
fondamentali in materia di tutela della salute, della sicurezza sul lavoro,
dell'ambiente e del patrimonio culturale) proprio l’art. 57 in rassegna; e,
ulteriormente, il precedente art. 54, il cui comma 4 prevede che “nei casi e
alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti
possono aggiudicare i contratti pubblici mediante una procedura negoziata, con o
senza pubblicazione del bando di gara”. Pres. f.f. ed Est. Politi - S. s.r.l. (avv.ti Paoletti e Paoletti) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altro (Avv.
Stato).
T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. I - 01/07/2009, n. 6346
APPALTI - Principio della pubblicità della gara - Momento di apertura delle buste - Deroga - Procedura negoziata. La derogabilità della regola generale della pubblicità della gara, segnatamente con riguardo al momento dell'apertura delle buste può trovare applicazione relativamente alla procedura negoziata, la quale conserva margini di snellezza e di elasticità che giustificano la sottrazione a regole formali operanti con riferimento alle gare sottoposte ad un più intenso tasso di pubblicità e di formalismo. (cfr. Cds. n. 1856/2008). Pres. f.f. ed Est. Politi - S. s.r.l. (avv.ti Paoletti e Paoletti) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altro (Avv. Stato). T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. I - 01/07/2009, n. 6346
N. 06346/2009 REG.SEN.
N. 02649/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione Prima
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2649 del 2009, proposto da SIPRO -
Sicurezza Professionale Campania s.r.l. (già Oplonti s.r.l.), in persona del
legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Paoletti ed
Emanuele Paoletti, presso lo studio del secondo elettivamente domiciliata, in
Roma, via G. Bazzoni n. 3
contro
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Missione Tecnica Operativa, di cui
all’OPCM 18 settembre 2009 n. 3705 - Settore Coordinamento, in persona del
legale rappresentante;
- il Commissario ad acta per la Provincia di Napoli, in persona del
legale rappresentante;
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale
sono elettivamente domiciliati, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
International Security Service S.p.A., in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Sanino, Geremia Biancardi e Laura
Palasciano, elettivamente domiciliata presso lo studio Sanino, in Roma, viale
Parioli n. 180;
per l'annullamento
- del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Missione
Tecnica Operativa, di cui all’OPCM 18 settembre 2009 n. 3705 - Settore
Coordinamento, prot. HTO/CIN/09/0508 del 3 aprile 2009, con cui è stata
comunicata l’avvenuta aggiudicazione della procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 12 aprile 2006
n. 163, per l’affidamento dei servizi di vigilanza presso i siti di stoccaggio
di Cava Giuliani, Pontericcio, Masseria del Re, Settecainate, ubicati in
provincia di Napoli, alla International Security Service S.p.A.;
- del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Missione
Tecnica Operativa, di cui all’OPCM 18 settembre 2009 n. 3705 - Settore
Coordinamento, prot. HTO/CIN/09/0515 del 3 aprile 2009, con cui è stato
rappresentato che, a decorrere dal 6 aprile 2009 il servizio di vigilanza verrà
affidato alla International Security Service;
- della lex specialis di gara nella sua interezza ed in particolare nella
parte in cui prevede il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 57
del D.Lgs. 163/2006, e nella parte in cui non prevede la pubblicità delle sedute
di gara;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, ed in
particolare degli incogniti verbali della Commissione di gara.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata e della
predetta parte controinteressata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2009 il dott. Roberto Politi
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con nota del 12 marzo 2009 il
Commissario ad acta per la provincia di Napoli invitava l’odierna
ricorrente a partecipare alla gara a procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando per l’affidamento dei servizi di vigilanza presso i siti
di stoccaggio di Cava Giuliani, Pontericcio, Masseria del Re, Settecainate,
ubicati in provincia di Napoli, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Il presente mezzo di tutela è proposto avverso l’aggiudicazione della gara de
qua, intervenuta in favore della controinteressata International Security
Service S.p.A.
Con esso vengono dedotti i seguenti argomenti di censura:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e
falsa applicazione dell’art. 57 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Difetto
assoluto di motivazione. Violazione dei principi sulla pubblicità e sulla
concorrenza.
Nell’osservare come l’art. 57 del Codice degli appalti consenta l’uso della
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando al ricorrere di una
delle ipotesi da tale disposizione espressamente specificate, assume parte
ricorrente che nella fattispecie non ricorrerebbe alcuno dei casi previsti: per
l’effetto sostenendosi la violazione dell’anzidetta previsione di legge (avuto
anche riguardo all’assenza di motivazione alcuna a fondamento della scelta
operata dalla procedente Amministrazione).
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del D.Lgs. 163/2006. Eccesso di
potere per difetto dei presupposti.
Né, nel caso in esame, sarebbero ravvisabili circostanze di “estrema urgenza”
che, secondo quanto stabilito dalla lett. c) del citato art. 57, consentirebbero
il ricorso alla procedura ivi disciplinata, atteso che il servizio di vigilanza
in questione è assicurato, fin dal 2005, dalla stessa ricorrente.
3) Violazione di legge. Violazione del Codice degli appalti e del principio di
pubblicità delle operazioni di gara.
Nel rilevare come l’art. 5 del bando di gara non preveda che l’apertura delle
buste (recanti la documentazione amministrativa e l’offerta economica) debba
avvenire in seduta pubblica, sostiene parte ricorrente che la mancata ammissione
dei concorrenti allo svolgimento delle operazioni anzidette (avvenuto in seduta
riservata) abbia determinato un difetto di trasparenza idoneo ad inficiare lo
svolgimento della gara ed il relativo esito.
Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con
conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.
Sollecita ulteriormente parte ricorrente il riconoscimento del pregiudizio
asseritamente sofferto a seguito dell'esecuzione dell'atto impugnato, con
riveniente accertamento del danno e condanna dell'Amministrazione intimata alla
liquidazione della somma a tale titolo spettante.
L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza
delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.
Si è inoltre costituita in giudizio la controinteressata International Security
Service, parimenti controdeducendo alle censure esposte con l’atto introduttivo
e sollecitando, conclusivamente, la reiezione del gravame.
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 24 giugno
2009.
DIRITTO
1. La disamina dei dedotti argomenti
di doglianza impone la previa ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
Va in primo luogo rammentato che l’art. 1 dell’OPCM 16 luglio 2008 n. 3693
(recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore
dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania) ha stabilito che:
- in relazione alla situazione di somma urgenza riguardante l'utilizzazione
degli impianti di trattamento e selezione dei rifiuti, che costituiscono
strumento indispensabile per fronteggiare l'attuale crisi gestione dei rifiuti
in Campania, è prorogata fino al 31 dicembre 2008, in deroga all'art. 3 del
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'autorizzazione al funzionamento, nelle more della
realizzazione di un piano straordinario complessivo di messa in sicurezza (comma
1);
- nelle more dell'attuazione del piano di cui al comma 1, la Missione tecnico
operativa - impiantistica predispone misure straordinarie di presidio e di
tutela dei luoghi di lavoro, anche avvalendosi di personale in possesso delle
idonee professionalità (comma 2).
Il successivo art. 2 ha quindi disposto che:
- in attesa dell'attuazione dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 17 giugno
2008, n. 107, e delle disposizioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3685 del 19 giugno 2008, il
Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
90, provvede alla nomina di un commissario ad acta per ciascuno degli
ambiti provinciali territoriali ove sono ubicati gli impianti di selezione e
trattamento dei rifiuti il quale, in via sostitutiva e fino a che le province
competenti non adottano le determinazioni per la gestione dei predetti impianti,
assume tutte le iniziative derivanti dal trasferimento della titolarità degli
impianti alle province per loro conto, assicurando che la gestione del servizio
prosegua senza soluzione di continuità, adempiendo ai relativi obblighi ed
esercitando le facoltà attribuite dalle disposizioni sopra richiamate alle
province medesime (comma 1);
- i commissari ad acta di cui al comma 1, del presente articolo, assumono
altresì la gestione degli uffici, dei siti e degli impianti già in capo alle
società ex affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti nella regione
Campania, previa valutazione della relativa funzionalità alla complessiva
gestione del servizio stesso (comma 2).
L’art. 4 dell’OPCM 18 settembre 2008 n. 3705 ha quindi sostituito l'art. 4 dell'OPCM
10 giugno 2008 n. 3682, affidando alla “Missione tecnico-operativa” - preposta a
tutte le attività occorrenti per la rimozione dei rifiuti di qualsivoglia
tipologia, anche in sostituzione dei soggetti pubblici e privati inadempienti -
lo svolgimento di un complesso di attività, fra le quali risultano annoverate:
- il raccordo delle attività di vigilanza delle discariche, dei
termovalorizzatori, dei siti, delle aree e degli impianti afferenti alla
gestione dei rifiuti sulla base delle indicazioni fornite dal Sottosegretario di
Stato a norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
come convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
- le attività negoziali relative a servizi e forniture afferenti ai compiti
propri della missione (previsione, quest’ultima, aggiunta dall'articolo 5 dell'OPCM
31 ottobre 2008, n. 3710).
Con decreto legge 23 maggio 2008 n. 90 (convertito, con modificazioni, in legge
14 luglio 2008, n. 123 e recante “Misure straordinarie per fronteggiare
l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e
ulteriori disposizioni di protezione civile”), è stato poi disposto (art. 1,
comma 2) che alla soluzione dell'emergenza rifiuti nella Regione Campania è
preposto (“in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà per far fronte
alla gravissima situazione in corso, e, comunque, fino al 31 dicembre 2009”) un
Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
ulteriormente prevedendosi che (art. 2):
- “i siti, le aree, le sedi degli uffici e gli impianti comunque connessi
all'attività di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico
nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad individuare le
occorrenti misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela
per assicurare l'assoluta protezione e l'efficace gestione” (comma 4);
- “i poteri di urgenza, previsti dalla normativa vigente in materia ambientale e
di igiene pubblica comunque connessi alla gestione dei rifiuti della Regione
Campania, o comunque anche indirettamente interferenti sulla gestione stessa,
sono esercitati dalle autorità competenti, d'intesa con il Sottosegretario di
Stato” (comma 6);
- “al fine di assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative
occorrenti per fronteggiare l'emergenza … il Sottosegretario di Stato è
assistito dalla forza pubblica ed a tale fine le autorità di pubblica sicurezza
e le altre autorità competenti garantiscono piena attuazione alle determinazioni
del Sottosegretario medesimo”; il quale è altresì facoltizzato a richiedere
“l'impiego delle Forze armate per l'approntamento dei cantieri e dei siti, per
la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonché il concorso delle Forze armate
stesse unitamente alle Forze di polizia, per la vigilanza e la protezione dei
suddetti cantieri e siti” (comma 7).
2. Le indicazioni normative sopra riportate univocamente depongono per la
configurazione di un quadro complessivo - il cui fondamento è con ogni evidenza
da ravvisarsi nella gravissima situazione emergenziale che, notoriamente, ha
caratterizzato la problematica della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti
nella Regione Campania - connotato da estrema urgenza e da altrettanto grave
indifferibilità nel provvedere.
In tale contesto, si inquadra la vicenda oggetto di esame, nell’ambito della
quale - come illustrato in narrativa - la competente Autorità ha provveduto
all’individuazione del soggetto al quale affidare lo svolgimento dell’attività
di vigilanza su taluni siti di stoccaggio dei rifiuti mediante procedura
selettiva senza previa indizione di gara.
Va innanzi tutto sgombrato il campo dalla prima delle eccezioni dalla parte
ricorrente esposte avverso il modus procedendi nella fattispecie seguito
dall’Autorità pubblica: ovvero, che nel caso in esame potesse legittimamente
darsi corso al modulo procedimentale sopra indicato.
L’art. 57 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce (comma 1) che le stazioni
appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara in talune ipotesi, dandone conto
con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre; ricomprendendo
nel novero delle relative fattispecie (comma 2, lett. c) la ricorribilità
all’anzidetta procedura “nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema
urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è
compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate
previa pubblicazione di un bando di gara” (a tale riguardo precisandosi come la
disposizione in rassegna soggiunga che “le circostanze invocate a
giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni
appaltanti”).
Ora, se è ben vero che lo svolgimento di una pubblica procedura di selezione
senza previa indizione di bando postula, per espressa contemplazione normativa,
l’esplicitazione del relativo apparato motivazionale (ovvero, l’indicazione
delle ragioni che hanno indotto la procedente Autorità a valersi di tale
facoltà), va dato atto che nella fattispecie in esame la presenza di siffatte
ragioni è in re ipsa, atteso che la connotazione (come sopra esposto)
emergenziale della situazione da fronteggiare relativamente alle attività di
raccolta/stoccaggio/smaltimento rifiuti nella Regione Campania è eloquentemente
(quanto inequivocabilmente) comprovata dal succedersi di disposizioni urgenti
veicolate dallo strumento dell’ordinanza presidenziale e, ulteriormente, dal
ricorso alla decretazione d’urgenza, alla luce di quanto sopra indicato.
Se, conseguentemente, l’obbligo motivazionale che si assume non esternato rivela
carattere immanente (anche relativamente alla procedura de qua) con
riferimento al complesso di attività strumentalmente preordinate alla
definizione della situazione emergenziale sopra indicata, va ulteriormente
osservato come lo stesso decreto legge 90/2008 abbia espressamente indicato
(art. 18) fra le disposizioni del Codice degli appalti suscettibili di deroga
(quantunque limitando tale collocazione parentetica del vigente quadro normativo
al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto e fermo restando il
rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali
in materia di tutela della salute, della sicurezza sul lavoro, dell'ambiente e
del patrimonio culturale) proprio l’art. 57 in rassegna; e, ulteriormente, il
precedente art. 54, il cui comma 4 prevede che “nei casi e alle condizioni
specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i
contratti pubblici mediante una procedura negoziata, con o senza pubblicazione
del bando di gara”.
3. Nel dare quindi atto della evidente infondatezza delle doglianze dalla parte
ricorrente rivolte avverso le modalità procedimentali (gara senza preventiva
indizione di bando) che hanno condotto all’aggiudicazione del servizio in
questione in favore della controinteressata, parimenti sfornite di giuridica
condivisibilità si rivelano le doglianze con le quali SIPRO ha contestato che
l’organo di gara abbia proceduto all’apertura delle buste (contenenti la
documentazione amministrativa e l’offerta economica presentate dalle
partecipanti alla selezione) in seduta non pubblica, ma riservata.
3.1 Ben è noto al Collegio che rappresenta principio inderogabile in qualunque
tipo di gara quello secondo cui devono svolgersi in seduta pubblica gli
adempimenti concernenti la verifica dell'integrità dei plichi contenenti
l'offerta, sia che si tratti di documentazione amministrativa che di
documentazione riguardante l'offerta tecnica ovvero l'offerta economica:
dimostrandosi, conseguentemente, illegittima l'apertura in segreto dei plichi (cfr.
Cons. Stato: sez. VI, 22 aprile 2008 n. 1856; sez. IV, 8 ottobre 2007, n. 5217;
sez. VI, 22 marzo 2007, n. 1369; sez. V, 27 aprile 2006, n. 2370, 11 gennaio
2006, n. 28 e 30 agosto 2005, n. 3966; sez. VI, 9 giugno 2005, n. 3030; sez. V,
16 marzo 2005, n. 1077, 11 febbraio 2005, n. 388, 18 marzo 2004, n. 1427 e 9
ottobre 2002, n. 5421).
Il citato principio di pubblicità delle gare pubbliche impone che il materiale
documentario trovi correttamente ingresso con le garanzie della seduta pubblica
(Cons. Stato, sez. VI, 18 dicembre 2006, n. 7578), anche in applicazione del più
generale principio di imparzialità dell'azione amministrativa, che ha ricevuto
esplicito riconoscimento sin dall'art. 89 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827,
rappresentando uno strumento di garanzia a tutela dei singoli partecipanti,
affinché sia assicurato a tutti i concorrenti di assistere direttamente alla
verifica dell'integrità dei documenti e all'identificazione del loro contenuto (Cons.
Stato, sez. IV, 11 ottobre 2007, n. 5354).
Se, ai fini dell’applicazione del principio di pubblicità delle sedute occorre
distinguere tra procedure di aggiudicazione automatica e procedure che
richiedano una valutazione tecnico-discrezionale per la scelta dell'offerta più
vantaggiosa (per le prime di esse la pubblicità delle sedute essendo
generalmente totale al fine di consentire il controllo delle varie fasi di
svolgimento della gara da parte dei concorrenti; mentre per le seconde la
valutazione tecnico-qualititativa dell'offerta va effettuata in seduta riservata
al fine di evitare influenze esterne sui giudizi dei membri della commissione
giudicatrice: cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2007, n. 2355, 19 aprile 2007,
n. 1790, 10 gennaio 2007, n. 45 e 7 novembre 2006, n. 6529; Cons. Stato, sez.
VI, 11 aprile 2006, n. 2012; Cons. Stato, sez. V, 20 marzo 2006, n. 1445, 16
giugno 2005, n. 3166 e 18 marzo 2004, n. 1427; Cons. Stato, sez. IV, 6 ottobre
2003, n. 5823; Cons. Stato, sez. V, 9 ottobre 2002, n. 5421; Cons. Stato, sez.
VI, 14 febbraio 2002, n. 846; Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2000, n. 2235), va
rilevato, in generale, come la ratio ispirativa del principio di pubblicità
delle sedute di gara - comune ai vari metodi di aggiudicazione - sia preordinata
ad un’esigenza di garanzia della trasparenza e dell’imparzialità che devono
orientare lo svolgimento dell’attività amministrativa in materia.
D’altro canto, i principi di pubblicità e di trasparenza dell'azione
amministrativa costituiscono principi cardine del diritto comunitario degli
appalti (Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2005, n. 3166) e il principio della
pubblicità delle sedute di gara per la scelta del contraente è conforme alla
normativa comunitaria in materia, la quale è orientata a privilegiare i principi
di concorrenza, pubblicità e trasparenza nella scelta del contraente delle
pubbliche amministrazioni (Cons. Stato, sez. V, 18 marzo 2004, n. 1427), come
anche dei soggetti alla stessa equiparati.
3.2 Quanto sopra posto, va tuttavia rammentato quanto sostenuto dal Giudice
d’appello con pronunzia resa dalla Sezione V (19 settembre 2008 n. 4520),
laddove:
- nel dare atto di recenti orientamenti della stessa Sezione che avevano escluso
la presenza di una disciplina espressa e puntuale della pubblicità delle
operazioni di gara, nei settori dei servizi pubblici e nei settori speciali;
- è stato, ulteriormente, osservato che lo stesso Codice degli appalti demanda
al futuro regolamento di attuazione la disciplina delle modalità di
funzionamento della commissione di valutazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;
- e che, ancora, il quadro normativo vigente contiene alcune previsioni, non
recenti, riguardanti l'obbligo della pubblicità nelle gare svolte secondo il
sistema della licitazione privata con il criterio del prezzo più basso (il
citato art 89 del Regolamento generale di contabilità di Stato, di cui al r.d.
23 maggio 1924, n. 827);
conseguentemente rammentandosi la presenza di un’argomentazione, non
infrequentemente sviluppata in via interpretativa, volta a confutare l’immanenza
di un obbligo incondizionato di assicurare la pubblicità di tutte le fasi di
svolgimento delle operazioni della commissione di gara.
La stessa pronunzia da ultimo indicata prosegue osservando come, sul versante
comunitario, “il principio generale della trasparenza delle amministrazioni è
certamente enunciato con enfasi, ma, nella sua ampiezza e generalità, … indica
una regola che attiene, nel complesso, alla esigenza di definire preventivamente
le modalità di valutazione delle offerte e di garantire, ex post, la leggibilità
delle decisioni assunte dalla stazione appaltante”: con ciò escludendosi
l’esistenza di alcuna regola espressa (e, vieppiù, di pronunzie della Corte di
Giustizia) che affermi l'obbligo incondizionato delle stazioni appaltanti di
assicurare sempre (anche nelle ipotesi di procedure con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa) la pubblicità della fase di apertura
dell'offerta economica.
E, d’altro canto, se i generali principi di trasparenza e partecipazione
dell'attività amministrativa, stabiliti dalla legge 241/1990 (e, in alcuni casi,
da particolari leggi di settore, a partire dai lavori pubblici), non si
accompagnano alla previsione di regole che impongano, in modo costante e
inderogabile, la verificabilità immediata delle operazioni compiute
dall'Amministrazione, va poi tenuto conto che:
- nel sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la segretezza di
alcune fasi è imposta dalla stessa necessità di permettere la maggiore serenità
di giudizio della commissione di gara;
- e che, comunque, il valore della trasparenza amministrativa, lungi
dall’assumere carattere dogmatico, deve essere opportunamente coordinato con
l'esigenza di evitare inopportuni aggravamenti del procedimento, che lo stesso
art. 1 della legge n. 241/1990 vieta.
3.3 Le considerazioni sopra riportate meritano, ad avviso del Collegio, piena
condivisione; dovendosi soggiungere a quanto al precedente punto 3.2 esposto che
anche la VI Sezione del Consiglio di Stato (sentenza 22 aprile 2008 n. 1856) ha
avuto modo di affermare (ribadendo quanto dalla stessa Sezione già sostenuto con
le decisioni 9 giugno 2005, n. 3030 e 4 novembre 2002, n. 6004) che la
derogabilità della “regola generale della pubblicità della gara, segnatamente
con riguardo al momento dell'apertura delle buste” può trovare applicazione
relativamente alla procedura negoziata, la quale “conserva margini di snellezza
e di elasticità che giustificano la sottrazione a regole formali operanti con
riferimento alle gare sottoposte ad un più intenso tasso di pubblicità e di
formalismo”.
4. Nel disattendere, quindi, la doglianza con la quale parte ricorrente ha
argomentato l’illegittimità della procedura di selezione in ragione della
mancata pubblicità della seduta nella quale si è proceduto all’apertura delle
buste, rileva conclusivamente il Collegio che l’infondatezza delle censure
dedotte con il presente mezzo di tutela impone di pronunziarne la reiezione.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di
lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio - Sezione I - respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Roberto Politi, Presidente FF, Estensore
Silvia Martino, Consigliere
Maria Laura Maddalena, Primo Referendario
IL PRESIDENTE,
ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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