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TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 1 luglio 2009, n. 6346


APPALTI - Svolgimento della gara senza previa pubblicazione del bando - Art. 57 d.lgs. n. 163/2006 - Apparato motivazionale - Situazione di emergenza nel settore della raccolta/stoccaggio/smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania - Motivazione in re ipsa - D.l. n. 90/2008 - Deroga all’art. 57. L’art. 57, c. 1 d.lgs. n. 163/2006 postula , ai fini dello svolgimento di una pubblica procedura di selezione senza previa indizione di bando nelle ipotesi consentite, l’esplicitazione del relativo apparato motivazionale - ovvero, l’indicazione delle ragioni che hanno indotto la procedente Autorità a valersi di tale facoltà; nella situazione di emergenza relativa alle attività di raccolta/stoccaggio/smaltimento rifiuti nella Regione Campania, la presenza di siffatte ragioni è tuttavia in re ipsa, atteso che la connotazione emergenziale è eloquentemente comprovata dal succedersi di disposizioni urgenti veicolate dallo strumento dell’ordinanza presidenziale e, ulteriormente, dal ricorso alla decretazione d’urgenza. Lo stesso d.l. n. 90/2008 ha peraltro espressamente indicato fra le disposizioni del Codice degli appalti suscettibili di deroga (quantunque limitando tale collocazione parentetica del vigente quadro normativo al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto e fermo restando il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, della sicurezza sul lavoro, dell'ambiente e del patrimonio culturale) proprio l’art. 57 in rassegna; e, ulteriormente, il precedente art. 54, il cui comma 4 prevede che “nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara”. Pres. f.f. ed Est. Politi - S. s.r.l. (avv.ti Paoletti e Paoletti) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altro (Avv. Stato). T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. I - 01/07/2009, n. 6346
 

APPALTI - Principio della pubblicità della gara - Momento di apertura delle buste - Deroga - Procedura negoziata. La derogabilità della regola generale della pubblicità della gara, segnatamente con riguardo al momento dell'apertura delle buste può trovare applicazione relativamente alla procedura negoziata, la quale conserva margini di snellezza e di elasticità che giustificano la sottrazione a regole formali operanti con riferimento alle gare sottoposte ad un più intenso tasso di pubblicità e di formalismo. (cfr. Cds. n. 1856/2008). Pres. f.f. ed Est. Politi - S. s.r.l. (avv.ti Paoletti e Paoletti) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altro (Avv. Stato). T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. I - 01/07/2009, n. 6346

 

 

 

 N. 06346/2009 REG.SEN.
N. 02649/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Sezione Prima


ha pronunciato la seguente
 


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 2649 del 2009, proposto da SIPRO - Sicurezza Professionale Campania s.r.l. (già Oplonti s.r.l.), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Paoletti ed Emanuele Paoletti, presso lo studio del secondo elettivamente domiciliata, in Roma, via G. Bazzoni n. 3

contro

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Missione Tecnica Operativa, di cui all’OPCM 18 settembre 2009 n. 3705 - Settore Coordinamento, in persona del legale rappresentante;
- il Commissario ad acta per la Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante;
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono elettivamente domiciliati, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

International Security Service S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Sanino, Geremia Biancardi e Laura Palasciano, elettivamente domiciliata presso lo studio Sanino, in Roma, viale Parioli n. 180;

per l'annullamento

- del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Missione Tecnica Operativa, di cui all’OPCM 18 settembre 2009 n. 3705 - Settore Coordinamento, prot. HTO/CIN/09/0508 del 3 aprile 2009, con cui è stata comunicata l’avvenuta aggiudicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per l’affidamento dei servizi di vigilanza presso i siti di stoccaggio di Cava Giuliani, Pontericcio, Masseria del Re, Settecainate, ubicati in provincia di Napoli, alla International Security Service S.p.A.;

- del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Missione Tecnica Operativa, di cui all’OPCM 18 settembre 2009 n. 3705 - Settore Coordinamento, prot. HTO/CIN/09/0515 del 3 aprile 2009, con cui è stato rappresentato che, a decorrere dal 6 aprile 2009 il servizio di vigilanza verrà affidato alla International Security Service;

- della lex specialis di gara nella sua interezza ed in particolare nella parte in cui prevede il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 163/2006, e nella parte in cui non prevede la pubblicità delle sedute di gara;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, ed in particolare degli incogniti verbali della Commissione di gara.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata e della predetta parte controinteressata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2009 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO
 

Con nota del 12 marzo 2009 il Commissario ad acta per la provincia di Napoli invitava l’odierna ricorrente a partecipare alla gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l’affidamento dei servizi di vigilanza presso i siti di stoccaggio di Cava Giuliani, Pontericcio, Masseria del Re, Settecainate, ubicati in provincia di Napoli, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il presente mezzo di tutela è proposto avverso l’aggiudicazione della gara de qua, intervenuta in favore della controinteressata International Security Service S.p.A.

Con esso vengono dedotti i seguenti argomenti di censura:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Difetto assoluto di motivazione. Violazione dei principi sulla pubblicità e sulla concorrenza.

Nell’osservare come l’art. 57 del Codice degli appalti consenta l’uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando al ricorrere di una delle ipotesi da tale disposizione espressamente specificate, assume parte ricorrente che nella fattispecie non ricorrerebbe alcuno dei casi previsti: per l’effetto sostenendosi la violazione dell’anzidetta previsione di legge (avuto anche riguardo all’assenza di motivazione alcuna a fondamento della scelta operata dalla procedente Amministrazione).

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del D.Lgs. 163/2006. Eccesso di potere per difetto dei presupposti.

Né, nel caso in esame, sarebbero ravvisabili circostanze di “estrema urgenza” che, secondo quanto stabilito dalla lett. c) del citato art. 57, consentirebbero il ricorso alla procedura ivi disciplinata, atteso che il servizio di vigilanza in questione è assicurato, fin dal 2005, dalla stessa ricorrente.

3) Violazione di legge. Violazione del Codice degli appalti e del principio di pubblicità delle operazioni di gara.

Nel rilevare come l’art. 5 del bando di gara non preveda che l’apertura delle buste (recanti la documentazione amministrativa e l’offerta economica) debba avvenire in seduta pubblica, sostiene parte ricorrente che la mancata ammissione dei concorrenti allo svolgimento delle operazioni anzidette (avvenuto in seduta riservata) abbia determinato un difetto di trasparenza idoneo ad inficiare lo svolgimento della gara ed il relativo esito.

Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

Sollecita ulteriormente parte ricorrente il riconoscimento del pregiudizio asseritamente sofferto a seguito dell'esecuzione dell'atto impugnato, con riveniente accertamento del danno e condanna dell'Amministrazione intimata alla liquidazione della somma a tale titolo spettante.

L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.

Si è inoltre costituita in giudizio la controinteressata International Security Service, parimenti controdeducendo alle censure esposte con l’atto introduttivo e sollecitando, conclusivamente, la reiezione del gravame.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 24 giugno 2009.
 

DIRITTO
 

1. La disamina dei dedotti argomenti di doglianza impone la previa ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

Va in primo luogo rammentato che l’art. 1 dell’OPCM 16 luglio 2008 n. 3693 (recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania) ha stabilito che:

- in relazione alla situazione di somma urgenza riguardante l'utilizzazione degli impianti di trattamento e selezione dei rifiuti, che costituiscono strumento indispensabile per fronteggiare l'attuale crisi gestione dei rifiuti in Campania, è prorogata fino al 31 dicembre 2008, in deroga all'art. 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'autorizzazione al funzionamento, nelle more della realizzazione di un piano straordinario complessivo di messa in sicurezza (comma 1);

- nelle more dell'attuazione del piano di cui al comma 1, la Missione tecnico operativa - impiantistica predispone misure straordinarie di presidio e di tutela dei luoghi di lavoro, anche avvalendosi di personale in possesso delle idonee professionalità (comma 2).

Il successivo art. 2 ha quindi disposto che:

- in attesa dell'attuazione dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107, e delle disposizioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3685 del 19 giugno 2008, il Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, provvede alla nomina di un commissario ad acta per ciascuno degli ambiti provinciali territoriali ove sono ubicati gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti il quale, in via sostitutiva e fino a che le province competenti non adottano le determinazioni per la gestione dei predetti impianti, assume tutte le iniziative derivanti dal trasferimento della titolarità degli impianti alle province per loro conto, assicurando che la gestione del servizio prosegua senza soluzione di continuità, adempiendo ai relativi obblighi ed esercitando le facoltà attribuite dalle disposizioni sopra richiamate alle province medesime (comma 1);

- i commissari ad acta di cui al comma 1, del presente articolo, assumono altresì la gestione degli uffici, dei siti e degli impianti già in capo alle società ex affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania, previa valutazione della relativa funzionalità alla complessiva gestione del servizio stesso (comma 2).

L’art. 4 dell’OPCM 18 settembre 2008 n. 3705 ha quindi sostituito l'art. 4 dell'OPCM 10 giugno 2008 n. 3682, affidando alla “Missione tecnico-operativa” - preposta a tutte le attività occorrenti per la rimozione dei rifiuti di qualsivoglia tipologia, anche in sostituzione dei soggetti pubblici e privati inadempienti - lo svolgimento di un complesso di attività, fra le quali risultano annoverate:

- il raccordo delle attività di vigilanza delle discariche, dei termovalorizzatori, dei siti, delle aree e degli impianti afferenti alla gestione dei rifiuti sulla base delle indicazioni fornite dal Sottosegretario di Stato a norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, come convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

- le attività negoziali relative a servizi e forniture afferenti ai compiti propri della missione (previsione, quest’ultima, aggiunta dall'articolo 5 dell'OPCM 31 ottobre 2008, n. 3710).

Con decreto legge 23 maggio 2008 n. 90 (convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 123 e recante “Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”), è stato poi disposto (art. 1, comma 2) che alla soluzione dell'emergenza rifiuti nella Regione Campania è preposto (“in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà per far fronte alla gravissima situazione in corso, e, comunque, fino al 31 dicembre 2009”) un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; ulteriormente prevedendosi che (art. 2):

- “i siti, le aree, le sedi degli uffici e gli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela per assicurare l'assoluta protezione e l'efficace gestione” (comma 4);

- “i poteri di urgenza, previsti dalla normativa vigente in materia ambientale e di igiene pubblica comunque connessi alla gestione dei rifiuti della Regione Campania, o comunque anche indirettamente interferenti sulla gestione stessa, sono esercitati dalle autorità competenti, d'intesa con il Sottosegretario di Stato” (comma 6);

- “al fine di assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative occorrenti per fronteggiare l'emergenza … il Sottosegretario di Stato è assistito dalla forza pubblica ed a tale fine le autorità di pubblica sicurezza e le altre autorità competenti garantiscono piena attuazione alle determinazioni del Sottosegretario medesimo”; il quale è altresì facoltizzato a richiedere “l'impiego delle Forze armate per l'approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonché il concorso delle Forze armate stesse unitamente alle Forze di polizia, per la vigilanza e la protezione dei suddetti cantieri e siti” (comma 7).

2. Le indicazioni normative sopra riportate univocamente depongono per la configurazione di un quadro complessivo - il cui fondamento è con ogni evidenza da ravvisarsi nella gravissima situazione emergenziale che, notoriamente, ha caratterizzato la problematica della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania - connotato da estrema urgenza e da altrettanto grave indifferibilità nel provvedere.

In tale contesto, si inquadra la vicenda oggetto di esame, nell’ambito della quale - come illustrato in narrativa - la competente Autorità ha provveduto all’individuazione del soggetto al quale affidare lo svolgimento dell’attività di vigilanza su taluni siti di stoccaggio dei rifiuti mediante procedura selettiva senza previa indizione di gara.

Va innanzi tutto sgombrato il campo dalla prima delle eccezioni dalla parte ricorrente esposte avverso il modus procedendi nella fattispecie seguito dall’Autorità pubblica: ovvero, che nel caso in esame potesse legittimamente darsi corso al modulo procedimentale sopra indicato.

L’art. 57 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce (comma 1) che le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in talune ipotesi, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre; ricomprendendo nel novero delle relative fattispecie (comma 2, lett. c) la ricorribilità all’anzidetta procedura “nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara” (a tale riguardo precisandosi come la disposizione in rassegna soggiunga che “le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti”).

Ora, se è ben vero che lo svolgimento di una pubblica procedura di selezione senza previa indizione di bando postula, per espressa contemplazione normativa, l’esplicitazione del relativo apparato motivazionale (ovvero, l’indicazione delle ragioni che hanno indotto la procedente Autorità a valersi di tale facoltà), va dato atto che nella fattispecie in esame la presenza di siffatte ragioni è in re ipsa, atteso che la connotazione (come sopra esposto) emergenziale della situazione da fronteggiare relativamente alle attività di raccolta/stoccaggio/smaltimento rifiuti nella Regione Campania è eloquentemente (quanto inequivocabilmente) comprovata dal succedersi di disposizioni urgenti veicolate dallo strumento dell’ordinanza presidenziale e, ulteriormente, dal ricorso alla decretazione d’urgenza, alla luce di quanto sopra indicato.

Se, conseguentemente, l’obbligo motivazionale che si assume non esternato rivela carattere immanente (anche relativamente alla procedura de qua) con riferimento al complesso di attività strumentalmente preordinate alla definizione della situazione emergenziale sopra indicata, va ulteriormente osservato come lo stesso decreto legge 90/2008 abbia espressamente indicato (art. 18) fra le disposizioni del Codice degli appalti suscettibili di deroga (quantunque limitando tale collocazione parentetica del vigente quadro normativo al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto e fermo restando il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, della sicurezza sul lavoro, dell'ambiente e del patrimonio culturale) proprio l’art. 57 in rassegna; e, ulteriormente, il precedente art. 54, il cui comma 4 prevede che “nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara”.

3. Nel dare quindi atto della evidente infondatezza delle doglianze dalla parte ricorrente rivolte avverso le modalità procedimentali (gara senza preventiva indizione di bando) che hanno condotto all’aggiudicazione del servizio in questione in favore della controinteressata, parimenti sfornite di giuridica condivisibilità si rivelano le doglianze con le quali SIPRO ha contestato che l’organo di gara abbia proceduto all’apertura delle buste (contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica presentate dalle partecipanti alla selezione) in seduta non pubblica, ma riservata.

3.1 Ben è noto al Collegio che rappresenta principio inderogabile in qualunque tipo di gara quello secondo cui devono svolgersi in seduta pubblica gli adempimenti concernenti la verifica dell'integrità dei plichi contenenti l'offerta, sia che si tratti di documentazione amministrativa che di documentazione riguardante l'offerta tecnica ovvero l'offerta economica: dimostrandosi, conseguentemente, illegittima l'apertura in segreto dei plichi (cfr. Cons. Stato: sez. VI, 22 aprile 2008 n. 1856; sez. IV, 8 ottobre 2007, n. 5217; sez. VI, 22 marzo 2007, n. 1369; sez. V, 27 aprile 2006, n. 2370, 11 gennaio 2006, n. 28 e 30 agosto 2005, n. 3966; sez. VI, 9 giugno 2005, n. 3030; sez. V, 16 marzo 2005, n. 1077, 11 febbraio 2005, n. 388, 18 marzo 2004, n. 1427 e 9 ottobre 2002, n. 5421).

Il citato principio di pubblicità delle gare pubbliche impone che il materiale documentario trovi correttamente ingresso con le garanzie della seduta pubblica (Cons. Stato, sez. VI, 18 dicembre 2006, n. 7578), anche in applicazione del più generale principio di imparzialità dell'azione amministrativa, che ha ricevuto esplicito riconoscimento sin dall'art. 89 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, rappresentando uno strumento di garanzia a tutela dei singoli partecipanti, affinché sia assicurato a tutti i concorrenti di assistere direttamente alla verifica dell'integrità dei documenti e all'identificazione del loro contenuto (Cons. Stato, sez. IV, 11 ottobre 2007, n. 5354).

Se, ai fini dell’applicazione del principio di pubblicità delle sedute occorre distinguere tra procedure di aggiudicazione automatica e procedure che richiedano una valutazione tecnico-discrezionale per la scelta dell'offerta più vantaggiosa (per le prime di esse la pubblicità delle sedute essendo generalmente totale al fine di consentire il controllo delle varie fasi di svolgimento della gara da parte dei concorrenti; mentre per le seconde la valutazione tecnico-qualititativa dell'offerta va effettuata in seduta riservata al fine di evitare influenze esterne sui giudizi dei membri della commissione giudicatrice: cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2007, n. 2355, 19 aprile 2007, n. 1790, 10 gennaio 2007, n. 45 e 7 novembre 2006, n. 6529; Cons. Stato, sez. VI, 11 aprile 2006, n. 2012; Cons. Stato, sez. V, 20 marzo 2006, n. 1445, 16 giugno 2005, n. 3166 e 18 marzo 2004, n. 1427; Cons. Stato, sez. IV, 6 ottobre 2003, n. 5823; Cons. Stato, sez. V, 9 ottobre 2002, n. 5421; Cons. Stato, sez. VI, 14 febbraio 2002, n. 846; Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2000, n. 2235), va rilevato, in generale, come la ratio ispirativa del principio di pubblicità delle sedute di gara - comune ai vari metodi di aggiudicazione - sia preordinata ad un’esigenza di garanzia della trasparenza e dell’imparzialità che devono orientare lo svolgimento dell’attività amministrativa in materia.

D’altro canto, i principi di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa costituiscono principi cardine del diritto comunitario degli appalti (Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2005, n. 3166) e il principio della pubblicità delle sedute di gara per la scelta del contraente è conforme alla normativa comunitaria in materia, la quale è orientata a privilegiare i principi di concorrenza, pubblicità e trasparenza nella scelta del contraente delle pubbliche amministrazioni (Cons. Stato, sez. V, 18 marzo 2004, n. 1427), come anche dei soggetti alla stessa equiparati.

3.2 Quanto sopra posto, va tuttavia rammentato quanto sostenuto dal Giudice d’appello con pronunzia resa dalla Sezione V (19 settembre 2008 n. 4520), laddove:

- nel dare atto di recenti orientamenti della stessa Sezione che avevano escluso la presenza di una disciplina espressa e puntuale della pubblicità delle operazioni di gara, nei settori dei servizi pubblici e nei settori speciali;

- è stato, ulteriormente, osservato che lo stesso Codice degli appalti demanda al futuro regolamento di attuazione la disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- e che, ancora, il quadro normativo vigente contiene alcune previsioni, non recenti, riguardanti l'obbligo della pubblicità nelle gare svolte secondo il sistema della licitazione privata con il criterio del prezzo più basso (il citato art 89 del Regolamento generale di contabilità di Stato, di cui al r.d. 23 maggio 1924, n. 827);

conseguentemente rammentandosi la presenza di un’argomentazione, non infrequentemente sviluppata in via interpretativa, volta a confutare l’immanenza di un obbligo incondizionato di assicurare la pubblicità di tutte le fasi di svolgimento delle operazioni della commissione di gara.

La stessa pronunzia da ultimo indicata prosegue osservando come, sul versante comunitario, “il principio generale della trasparenza delle amministrazioni è certamente enunciato con enfasi, ma, nella sua ampiezza e generalità, … indica una regola che attiene, nel complesso, alla esigenza di definire preventivamente le modalità di valutazione delle offerte e di garantire, ex post, la leggibilità delle decisioni assunte dalla stazione appaltante”: con ciò escludendosi l’esistenza di alcuna regola espressa (e, vieppiù, di pronunzie della Corte di Giustizia) che affermi l'obbligo incondizionato delle stazioni appaltanti di assicurare sempre (anche nelle ipotesi di procedure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) la pubblicità della fase di apertura dell'offerta economica.

E, d’altro canto, se i generali principi di trasparenza e partecipazione dell'attività amministrativa, stabiliti dalla legge 241/1990 (e, in alcuni casi, da particolari leggi di settore, a partire dai lavori pubblici), non si accompagnano alla previsione di regole che impongano, in modo costante e inderogabile, la verificabilità immediata delle operazioni compiute dall'Amministrazione, va poi tenuto conto che:

- nel sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la segretezza di alcune fasi è imposta dalla stessa necessità di permettere la maggiore serenità di giudizio della commissione di gara;

- e che, comunque, il valore della trasparenza amministrativa, lungi dall’assumere carattere dogmatico, deve essere opportunamente coordinato con l'esigenza di evitare inopportuni aggravamenti del procedimento, che lo stesso art. 1 della legge n. 241/1990 vieta.

3.3 Le considerazioni sopra riportate meritano, ad avviso del Collegio, piena condivisione; dovendosi soggiungere a quanto al precedente punto 3.2 esposto che anche la VI Sezione del Consiglio di Stato (sentenza 22 aprile 2008 n. 1856) ha avuto modo di affermare (ribadendo quanto dalla stessa Sezione già sostenuto con le decisioni 9 giugno 2005, n. 3030 e 4 novembre 2002, n. 6004) che la derogabilità della “regola generale della pubblicità della gara, segnatamente con riguardo al momento dell'apertura delle buste” può trovare applicazione relativamente alla procedura negoziata, la quale “conserva margini di snellezza e di elasticità che giustificano la sottrazione a regole formali operanti con riferimento alle gare sottoposte ad un più intenso tasso di pubblicità e di formalismo”.

4. Nel disattendere, quindi, la doglianza con la quale parte ricorrente ha argomentato l’illegittimità della procedura di selezione in ragione della mancata pubblicità della seduta nella quale si è proceduto all’apertura delle buste, rileva conclusivamente il Collegio che l’infondatezza delle censure dedotte con il presente mezzo di tutela impone di pronunziarne la reiezione.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione I - respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Roberto Politi, Presidente FF, Estensore

Silvia Martino, Consigliere

Maria Laura Maddalena, Primo Referendario

IL PRESIDENTE,
ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/07/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
 



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