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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR LAZIO, Roma, Sez. III - 7 luglio 2009, n. 6574
APPALTI - Bando di gara - Divieto di subappaltare determinate categorie di
lavori - Esclusione dell’offerta - Limiti. L’adozione di un provvedimento di
esclusione può essere giustificato unicamente quando nella lex specialis
sia previsto non solo il divieto di subappalto per determinate categorie di
lavori ma sia stata stabilita anche l’esclusione dell’offerta che si era
riservata la facoltà di ricorrere al subappalto; in tale situazione, infatti,
non è possibile un’interpretazione sostanzialista della fattispecie e ritenere
la clausola de qua come non apposta, atteso che la chiara previsione
dell’esclusione viene a sanzionare un dato formale inerente l’offerta non
suscettibile di interpretazione a favore dell’impresa incorsa in simile
violazione in ossequio al principio che deve essere assicurata la massima
partecipazione. Pres. Amoroso, Est. Sapone - G. s.p.a. e altri (avv.ti
Pellegrino e Pellegrino) c. Ministero delle Infrastrutture e altri (Avv. Stato).
T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III - 07/07/2009, n. 6574
APPALTI - Difformità tra le disposizioni del bando e quelle del capitolato - Prevalenza - Individuazione. In caso di difformità tra le disposizioni del bando di gara e quelle del capitolato sono le prime a prevalere, atteso che il capitolato assolve la funzione di predeterminare l'assetto negoziale degli interessi delle parti - amministrazione ed impresa aggiudicataria - a seguito dell'espletamento della gara.(CS, sez.V, n.5053/2006 e n.6286/2005; Tar Puglia, Bari, sez I, n.2426/2007). Pres. Amoroso, Est. Sapone - G. s.p.a. e altri (avv.ti Pellegrino e Pellegrino) c. Ministero delle Infrastrutture e altri (Avv. Stato). T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III - 07/07/2009, n. 6574
APPALTI - Art. 86, c. 5 d.lgs. n. 163/2006 - Giustificazioni preventive - Natura - Requisito di partecipazione a pena di esclusione - Inconfigurabilità - Finalità acceleratoria. Le giustificazioni preventive richieste dall’art.86, comma 5 del Codice dei Contratti non assurgono a requisito di partecipazione alla gara a pena di esclusione, venendo in rilievo la mancata documentazione solo in via eventuale nella fase successiva a quella di verifica dell'anomalia e se ed in quanto l'offerta ne risulti sospetta (CS, Sez.V, n. 6772/2005; CS, Sez. VI, n.1072) in quanto "siffatta previsione, comportante l'obbligo di presentazione delle giustificazioni unitamente alle offerte, ha come scopo quello accelerare il procedimento e consentire alla stazione appaltante una valutazione contestuale dell'insieme delle offerte."(CS Sez. IV, n. 7034/2005). Pres. Amoroso, Est. Sapone - G. s.p.a. e altri (avv.ti Pellegrino e Pellegrino) c. Ministero delle Infrastrutture e altri (Avv. Stato). T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III - 07/07/2009, n. 6574
N. 06574/2009 REG.SEN.
N. 01899/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione Terza
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1899 del 2009, proposto da:
Soc Grandi Lavori Fincosit Spa + Rti, rappresentato e difeso dagli avv.
Gianluigi Pellegrino, Giovanni Pellegrino, con domicilio eletto presso Studio
Legale Assoc. Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, 11; Soc Coedmar Srl;
contro
Ministero delle Infrastrutture, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Min
Infrastr. - Provv. Interreg. Oo.Pp. Puglia e Basilicata, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi,
12;
nei confronti di
Soc Intercantieri Vittadello Spa, Soc Salvatore Matarrese Spa, rappresentati e
difesi dagli avv. Paola Chirulli, Stefano Vinti, con domicilio eletto presso
Stefano Vinti in Roma, via Emilia, 88;
1) dell’aggiudicazione definitiva della gara indetta dall’intimato Ministero -
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Puglia e la Basilicata
- per l’affidamento dei lavori di completamento delle strutture portuali
nell’area Pizzoli-Marisabella secondo le previsioni del piano regolatore
portuale;
2) ove occorra, dell’art.71 del DPR n.554/1999, nella parte in cui prevede che
l’offerente debba dichiarare la conoscenza delle cave necessarie all’esecuzione
dei lavori e non già la disponibilità delle medesime, nonché del punto 4 lettera
d) del disciplinare;
3) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Min Infrastr. - Provv. Interreg.
Oo.Pp. Puglia e Basilicata;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soc Intercantieri Vittadello Spa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soc Salvatore Matarrese Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2009 il dott. Giuseppe
Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La società ricorrente, ha
partecipato quale mandataria del RTI costituito con la srl Co.Ed. Mar, alla gara
indetta dall’intimata amministrazione per l’affidamento dei lavori di
completamento delle strutture portuali nell’area Pizzoli-Marisabella secondo le
previsioni del piano regolatore portuale, classificandosi al secondo posto della
relativa graduatoria dietro il raggruppamento odierno controinteressato, cui
sono stati aggiudicati i predetti lavori.
Con il proposto gravame ha impugnato il menzionato provvedimento di
aggiudicazione, deducendo i seguenti motivi di doglianza:
I) Manifesta irragionevolezza e illogicità della valutazione di congruità
dell’offerta formulata dall’aggiudicataria;
1) Assoluta incongruenza dei costi allegati per il varo dei cassoni cellulari;
2) Assoluta incongruità del prezzo indicato per la mano d’opera necessaria
all’attività di dragaggio;
3) Assoluta incongruenza del prezzo giustificato per la fabbricazione dei
cassoni cellulari;
II) Violazione della lex specialis quanto ai tempi di realizzazione.
Inidoneità della draga;
III) Irrealizzabilità tecnica delle prestazioni relative al varo dei cassoni;
IV.A) Violazione dell’art.16 del CSA;
IV.B) Manifesta illogicità e irrazionalità dell’art.71, comma 2, del DPR n.554/1999
e conseguente illegittimità del punto 4 lett.D) del disciplinare di gara.
Successivamente, a seguito della produzione in giudizio da parte dell’intimata
amministrazione e del raggruppamento controinteressato di documentazione
attinente la controversia in trattazione, l’odierna istante ha proposto i
seguenti motivi aggiunti di doglianza:
V) Violazione della lex specialis sanzionata con l’esclusione e
violazione del principio della par condicio;
VI) Violazione del principio di immodificabilità dell’offerta e del principio
della par condicio;
VII) Ulteriore violazione dell’art.16 del CSA.
Si è costituita l’intimata amministrazione contestando con ampia ed articolate
argomentazioni la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il
rigetto delle stesse.
Si è pure costituito il raggruppamento aggiudicatario, odierno controinteressato,
il quale:
a) ha proposto ricorso incidentale contestando la legittimità della mancata
esclusione dell’offerto del raggruppamento ricorrente;
b) ha analiticamente confutato le doglianze dedotte concludendo per il rigetto
delle stesse.
Alla pubblica udienza del 17 giugno 2009 il ricorso è stato assunto in
decisione.
DIRITTO
Con il proposto gravame la società
ricorrente, la quale aveva partecipato quale mandataria del RTI costituito con
la srl Co.Ed. Mar, alla gara indetta dall’intimata amministrazione per
l’affidamento dei lavori di completamento delle strutture portuali nell’area
Pizzoli-Marisabella secondo le previsioni del piano regolatore portuale,
classificandosi al secondo posto della relativa graduatoria dietro il
raggruppamento odierno controinteressato, ha impugnato l’aggiudicazione dei
lavori de quibus a favore dell’intimato raggruppamento contestandone la
legittimità sotto svariati profili, inerenti principalmente la congruità
economica dell’offerta.
Preliminarmente deve essere esaminato il ricorso incidentale con cui il
raggruppamento resistente ha contestato la legittimità della mancata esclusione
dell’offerta presentata dall’odierno istante, in linea con il consolidato
orientamento giurisprudenziale secondo cui
l’esame del ricorso incidentale (per il necessario rispetto del principio della
sua valenza preliminare) deve precedere quello del gravame principale, ogni
volta che con il primo (nella prospettiva di un effetto paralizzante) vengano
affrontate questioni capaci di incidere sulla sussistenza stessa dell'interesse
a ricorrere in capo al ricorrente principale. (ex plurimis CS, sez.VI, n.4686/2008).
Al riguardo è stato fatto presente che:
a) il bando di gara stabiliva esplcitamente che alcune categorie di lavori
scorporabili non potevano essere subappaltate;
b) l’offerta dell’odierna istante prevedeva il ricorso al subappalto, nei limiti
previsti dalla vigente normativa, di alcune lavorazioni rientranti nelle
categorie di cui al punto a);
c) alla luce di tale palese contrasto con la lex specialis della gara, il
raggruppamento resistente ha affermato che il raggruppamento ricorrente non
doveva essere ammesso a partecipare alla gara, anche per rispetto del principio
della par condicio nei confronti delle altre imprese che si erano
uniformate alle prescrizioni disciplinanti la gara de qua.
A sostegno di tale conclusione ha fatto riferimento alla sentenza n.4382/2008
della Sez, V, la quale per una fattispecie assolutamente identica ha
testualmente affermato che la consapevole scelta di un’impresa di riservarsi “la
facoltà di far ricorso al subappalto non possa essere considerata tamquam non
esset e concorra invece ad integrare le modalità di presentazione
dell’offerta in caso di aggiudicazione. Si tratta infatti di una lineare,
ancorchè eventuale, libera manifestazione di volontà negoziale che gli ordinari
strumenti di interpretazione non consentono di sopperire o leggere diversamente.
Da questo ultimo punto di vista, non è condivisibile l’impostazione della
sentenza gravata là dove questa, per privare di significato positivo la
dichiarazione della parte di riservarsi la facoltà di subappalto rileva quest’ultima
sarebbe stata in grado di garantire autonomamente la prestazione. Non si può
escludere infatti, che un’impresa voglia ricorrere al subappalto per far fronte
ad impegni concorrenti che le impediscono di assolvere alle prestazioni
contrattuali con la propria struttura aziendale. Ciò dimostra che la
dichiarazione resa dalla Sirio Ecologica aveva una sua specifica funzione e non
poteva essere ritenuta priva di effetto”.
La fondatezza di tale conclusione è stata confutata dall’odierna istante la
quale ha sostenuto che l’orientamento tradizionale e tuttora prevalente del
Consiglio di Stato è di avviso opposto a quanto affermato nella citata sentenza
n.4382/2008, ritenendo che (sez.IV n.2683/2008) “le incomplete o erronee
indicazioni riguardanti il conferimento del subappalto non possono comportare la
esclusione dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione, in mancanza di
espresse disposizioni in proposito, ma soltanto la esclusione della facoltà di
procedere al subappalto, allorché risulti che la candidata sia autonomamente
dotata dei requisiti prescritti per l'esecuzione diretta dell'appalto (cfr. Sez.
IV, n. 557/2004; Sez.V,n.1229/2002).
Tale orientamento appare ispirato al principio di favorire, per evidenti ragioni
di pubblico interesse, la più ampia partecipazione alle pubbliche gare e di non
applicare, quindi, la sanzione dell'esclusione ove la stessa non risulti
prevista in maniera inequivocabile dalla normativa speciale che regola la gara (cfr.
da ultimo: Cons. Stato, Sez. VI, 10 novembre 2004, n. 7278)”.
Ciò precisato la Sezione in sede cautelare aveva rigettato l’istanza di
sospensione proposta dalla ricorrente ritenendo che ad un sommario esame le
doglianze dedotte in via incidentale non apparivano sfornite di adeguato
fumus; tuttavia ad un maggior approfondimento della suddetta questione,
melius re perpensa, ritiene di discostarsi da quanto affermato
nell’ordinanza n.1693 del 15 aprile 2009, sul presupposto che la mera
contrarietà al bando della clausola di voler ricorrere al subappalto, non è di
per sé circostanza tale da giustificare l’adozione di un provvedimento di
esclusione, considerato che in presenza di tale contrasto la suddetta clausola,
anche se formulata in modo condizionato, si ha per non apposta, dato che il
contenuto dell’offerta è in ogni caso determinabile, e pertanto l’impresa
aggiudicataria potrà effettuare i lavori che voleva subappaltare se in possesso
delle relative qualificazioni.
L’adozione di un provvedimento di esclusione può essere giustificato unicamente
quando nella lex specialis sia previsto non solo il divieto di subappalto
per determinate categorie di lavori ma sia stata stabilita anche l’esclusione
dell’offerta che si era riservata la facoltà di ricorrere al subappalto; in tale
situazione, infatti, non è possibile un’interpretazione sostanzialista della
fattispecie e ritenere la clausola de qua come non apposta, atteso che la
chiara previsione dell’esclusione viene a sanzionare un dato formale inerente
l’offerta non suscettibile di interpretazione a favore dell’impresa incorsa in
simile violazione in ossequio al principio che deve essere assicurata la massima
partecipazione, atteso che, in linea con la giurisprudenza consolidata (ex
plurimis CS Sez.V, n.6410/2007):
a) l’esclusione delle offerte dalle gare deve essere espressamente comminata da
una previsione della lex specialis di gara e non può dipendere,
genericamente, dalla violazione di una qualsiasi prescrizione del bando;
b) la prescrizione concernente la previsione della esclusione non può essere
disapplicata dalla stazione appaltante, ferma restando la sindacabilità
giurisdizionale della legittimità della clausola sotto i profili della
ragionevolezza e della proporzionalità;
c) l’espressa previsione dell’esclusione nel caso di contrasto con la clausola
del bando che prevede il divieto di subappalto è indice della sussistenza di una
espressa valutazione di interesse pubblico, in ordine alla rilevanza di tale
impedimento, che incide sulla par condicio delle imprese perché assume
rilievo pubblico “erga omnes” (Tar Sicilia, Catania, Sez.I, n.39/2009.
Né può essere sostenuto, come affermato in sede di ricorso incidentale, che la
mancata esclusione avrebbe leso il principio della par condicio e del
legittimo affidamento nei confronti delle altre imprese che avevano presentato
la propria offerta tenendo conto del divieto di subappalto, atteso che un tale
affidamento poteva ritenersi legittimamente formatosi solamente qualora al
divieto di subappalto fosse stata abbinata l’esclusione dell’offerta non
conforme.
Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, tenuto conto che nella vicenda in
esame il divieto di subappalto non era stato sanzionato con la previsione
dell’esclusione, il ricorso incidentale deve essere rigettato.
Passando all’esame di merito delle doglianze dedotte in via principale, è
necessario premettere che la Commissione aveva ritenuto non anomala l’offerta
presentata dal raggruppamento controinteressato affermando che “ Le integrazioni
prodotte a supporto delle analisi dei prezzi offerti giustificano in modo
soddisfacente i costi elementari i costi adottati per materiali, manufatti,
attrezzature e mano d’opera” e che le giustificazioni a tal fine prodotte
“risultano tali da far ritenere congruo il ribasso offerto, tenuto conto delle
economie di scala conseguibili in relazione all’entità ed alla ripetitività dei
lavori appaltanti”.
Con il primo ed articolato motivo di doglianza l’odierna istante, sulla base
della relazione formulata da un consulente tecnico, ha affermato che l’offerta
del raggruppamento aggiudicatario presentava elementi di manifesta incongruità
dei costi allegati per l’omessa considerazione di spese e lavorazioni di
decisiva consistenza.
Entrambe le parti resistenti hanno affermato che la suddetta censura deve essere
dichiarata inammissibile in quanto mirante a sindacare il merito delle
valutazioni effettuate dalla amministrazione nell’ambito del giudizio di
anomalia, ma anche e soprattutto perché l’odierna istante è giunta a tali
conclusioni sulla base di un proprio ed autonomo percorso valutativo, bypassando
le argomentazioni che sono state poste a base del giudizio di non anomalia.
La dedotta eccezione è suscettibile di favorevole esame.
Al riguardo il Collegio sottolinea che:
a) il raggruppamento ricorrente sulla base di un’autonoma valutazione delle
tecniche di esecuzione dei lavori proposte dal raggruppamento controinteressato,
valutazione effettuata anche sulla base di una comparazione con le metodologie
dallo stesso proposte, ovviamente ritenute migliori, ha evidenziato le
prospettate incongruità dell’offerta economica, non censurando in alcun modo le
argomentazioni per cui l’amministrazione è arrivata a ritenere non anomala
l’offerta aggiudicataria;
b) tale modus operandi, come correttamente affermato da entrambe le parti
resistenti, risulta essere non corretto poichè non in linea con quanto sostenuto
dall’indirizzo giurisprudenzale in ordine alle modalità con cui contestare un
giudizio di anomalia, secondo cui l'adeguatezza delle giustificazioni addotte
dall'impresa in ordine al carattere anomalo dell'offerta costituisce oggetto di
discrezionalità tecnica della commissione di gara sindacabile solo sul piano
della logicità e coerenza e della veridicità dei presupposti di fatto. Pertanto,
non è sufficiente contrapporre alla verifica effettuata dall'amministrazione una
propria autonoma valutazione, senza individuare elementi oggettivi dai quali
desumere in maniera indubitabile l'illogicità od incoerenza della valutazione
dell'amministrazione” (ex plurimis CS, sez.V, n.4196/2005).
In sostanza, come ben evidenziato dal raggruppamento controinteressato, pag. 12
della memoria conclusionale versata agli atti in data 11 giugno 2009, la
ricorrente ha seguito un percorso autonomo, squarciando il velo del procedimento
amministrativo seguito dalla stazione appaltante e dettando le proprie
coordinate per condurre ex novo una verifica di congruità dell’offerta proposta
dall’ati Intercantieri, per cui conseguentemente, il Collegio osserva che nella
fattispecie in esame non è dato assistere ad un giudizio di tipo impugnatorio
della valutazione di non anomalia, bensì ad un giudizio di merito in cui è
contestata la suddetta valutazione sulla base di un percorso argomentativo
diverso da quello seguito dalla stazione appaltante.
Ad abundantiam, poi, deve essere rilevato, che nessuna manifesta
illogicità è data individuare nel giudizio de quo effettuato dalla stessa
amministrazione, in relazione alle palesi incongruenze ed omissioni di alcuni
costi denunciati dalla ricorrente.
In particolare, passando al merito delle dedotte censure, è stato correttamente
dimostrato, da entrambe le parti resistenti che:
1) i costi previsti per la costruzione ed il collocamento in opera dei cassoni
cellulari risultano congrui, tenuto conto che:
1a) le prospettazioni ricorsuali si basano sul presupposto, errato, che equipara
il varo dei cassoni a quello di una nave, equivocando di conseguenza sulle
lavorazioni, sulle quantità e qualità dei materiali necessari per tale
operazione e sulla reiterabilità delle stesse;
1b) come affermato dalla stazione appaltante, il costo offerto dal
raggruppamento aggiudicatario è stato ritenuto congruo con una motivazione
immune da palese illogicità in quanto superiore a quello praticato nel 2005 per
la fornitura ed il collocamento in opera di cassoni similari per il porto di
Bari e perché compatibile con quello del listino vigente approvato
dall’amministrazione;
2) relativamente al costo preventivato per l’attività di dragaggio la stazione
appaltante, anche in questo caso con un giudizio immune da qualsiasi palese
illogicità, l’ha ritenuto congruo in quanto il dragaggio dei fondali risultava
agevolato dalla preventiva disgregazione mediante utilizzo di esplosivo delle
rocce di maggiore durezza e consistenza, circostanza quest’ultima non tenuta in
alcuna considerazione dalla ricorrente in sede di formulazione della censura.
Pure infondata è la successiva doglianza con cui è stata prospettata la
violazione della lex specialis in cui sono stati stabiliti i tempi di
realizzazione dei lavori de quibus, in quanto fondata sul presupposto
errato che il raggruppamento aggiudicatario avrebbe utilizzato una sola
attrezzatura in modo continuativo, mentre era previsto l’utilizzo contemporaneo
di una draga aspirante/rifluente del materiale soffice e del primo strato di
roccia alterata, di una draga di elevata potenza e con testa fresante per lo
scavo della frazione di roccia mediamente fratturata, e lo scavo della frazione
di roccia più compatta con impiego di esplosivo (pagg.31 e 32 della citata
memoria conclusionale del rti controinteressato).
Da rigettare è, infine, l’ultima ed articolata doglianza dedotta in sede
principale con cui è stata denunciata la mancata esclusione raggruppamento
aggiudicatario, la cui offerta risultava in palese contrasto con quanto previsto
dall’art.16 del capitolato speciale - il quale nel prevedere le condizioni
ammissibilità all’asta, prescriveva esplicitamente che l’appaltatore, per il
fatto di accettare l’esecuzione dei lavori doveva dichiarare la disponibilità di
cave idonee a fornire tutto il materiale delle prescritte caratteristiche nel
quantitativo occorrente per l’esecuzione dei lavori e per tutta la durata
dell’appalto - in quanto nella suddetta offerta il raggruppamento
controinteressato si era limitato a dichiarare di aver preso conoscenza delle
cave eventualmente necessarie.
La censura de qua non è suscettibile di favorevole esame, atteso che:
a) la dichiarazione di aver preso conoscenza delle cave era prevista dal
disciplinare di gara, punto 4, lett.D, pag.7, al quale il bando di gara rinviava
per le modalità di svolgimento della gara e per i documenti da produrre;
b) per consolidata giurisprudenza In caso di difformità tra le disposizioni del
bando di gara e quelle del capitolato sono le prime a prevalere, atteso che il
capitolato assolve la funzione di predeterminare l'assetto negoziale degli
interessi delle parti - amministrazione ed impresa aggiudicataria - a seguito
dell'espletamento della gara.(CS, sez.V, n.5053/2006 e n.6286/2005; Tar Puglia,
Bari, sez I, n.2426/2007).
Né risulta fondato l’altro profilo di doglianza dedotto in via subordinata, con
cui è stata prospettata l’illegittimità dell’art.71, comma 2, del DPR 554/1999,
recepito dalla contestata disposizione del disciplinare di gara, il quale
risulterebbe in palese contrasto con la finalità perseguita dalla menzionata
disposizione che è quella di “ imporre non solo un’offerta consapevole dei
possibili o probabili costi di tutto ciò che incide sull’esecuzione dei lavori,
ma anche e soprattutto un’offerta concretamente eseguibile per l’acquistata
disponibilità” (pag.19 del ricorso principale).
Al riguardo il Collegio osserva che:
a) la finalità di cui alla citata disposizione è quella di imporre all’impresa
partecipante alla gara una dichiarazione in cui la stessa affermi di conoscere
tutte quelle circostanze in grado di condizionare la corretta e tempestiva
esecuzione dei lavori, al fine di assicurare la serietà dell’offerta presentata
e rinviando ad una fase successiva, quale è quella immediatamente precedente
alla stipula del contratto, la concreta dimostrazione dell’idoneità ad
effettuare i lavori;
b) il richiamato comma 2 non risulta in contrasto con il successivo comma 3, il
quale non prescrive che il partecipante debba dichiarare la disponibilità della
mano d’opera e delle attrezzature adeguate, ma unicamente di aver effettuato una
verifica della disponibilità di queste ultime, inteso tale termine come
accertamento della sussistenza di mano d’opera e di attrezzature in grado di
assicurare l’esecuzione dei lavori da aggiudicare;
c) in ogni caso la norma se intesa nel senso prospettato dalla ricorrente
risulta essere illogica in quanto verrebbe a gravare l’impresa partecipante di
un costo attuale, correlato all’acquisita disponibilità della cave, che sarebbe
sostenuto per la mera partecipazione alla procedura concorsuale ed a fronte di
un evento ipotetico e futuro, quale è quello dell’aggiudicazione dei lavori.
Con la prima delle doglianze dedotte in sede di motivi aggiunti la ricorrente ha
fatto presente che l’offerta della controinteressata doveva essere esclusa in
quanto non conteneva le giustificazioni dei prezzi proposti, così come richiesto
dal bando di gara.
La doglianza de qua deve essere rigettata.
In merito, in linea con quanto argomentato dal raggruppamento controinteressato
(pagg. 34 e 35 della citata memoria conclusionale) il disciplinare di gara si
limitava a stabilire che nella busta C dovevano essere contenute le
giustificazioni dei prezzi offerti relativi alle voci inserite nel prospetto dei
prezzi unitari posto a base di gara, senza prevedere alcuna specifica clausola
di esclusione per la mancata produzione delle richieste giustificazioni.
La tesi cui il Collegio intende aderire, poi, risulta in linea con il
maggioritario e recente orientamento giurisprudenziale il quale ha affermato che
le giustificazioni preventive richieste dall’art.86, comma 5 del Codice dei
Contratti, che ha integralmente recepito quanto disposto in materia dal
dall'art. 21 della L. 11.2.1994, n. 109, non assurgono a requisito di
partecipazione alla gara a pena di esclusione, venendo in rilievo la mancata
documentazione solo in via eventuale nella fase successiva a quella di verifica
dell'anomalia e se ed in quanto l'offerta ne risulti sospetta (CS, Sez.V, n.
6772/2005; CS, Sez. VI, n.1072) non essendo siffatta prescrizione senz'altro
imposta dalla legge a pena di esclusione delle offerte non documentate, venendo
in rilievo la mancata documentazione solo in via eventuale, nella fase
successiva quella della verifica di anomalia, se ed in quanto l'offerta risulti
sospetta di anomalia."(CS, Sez. V, n. 7615/2003) in quanto "siffatta previsione,
comportante l'obbligo di presentazione delle giustificazioni unitamente alle
offerte, ha come scopo quello accelerare il procedimento e consentire alla
stazione appaltante una valutazione contestuale dell'insieme delle offerte."(CS
Sez. IV, n. 7034/2005).
Non è suscettibile di favorevole esame è anche la successiva doglianza,
prospettante la violazione del principio di immodificabilità dell’offerta e
della par condicio dei concorrenti, con cui con riferimento alla voce
“Demolizione subacquea di roccia di qualsiasi natura”, pari al 51% dell’intero
valore dell’appalto, è stato fatto presente che:
a) l’ati controinteressata in sede di presentazione dell’offerta aveva previsto
l’utilizzo del sistema di dragaggio a mezzo draga;
b) la suddetta ati in sede di procedimento di verifica dell’anomalia
dell’offerta ha previsto il ricorso a tre diverse metodologie del sistema di
dragaggio, tra le quali era ricompreso l’utilizzo esplosivo, venendo in sostanza
a modificare l’offerta inizialmente presentata.
Al riguardo il Collegio rileva che:
1) l’appalto in questione aveva ad oggetto la realizzazione di un’opera secondo
il progetto posto a base di gara da aggiudicare con il sistema del prezzo più
basso, per cui la selezione delle offerte era stata effettuata unicamente sulla
base dei prezzi offerti;
2) il prezzo di riferimento fornito dalla stazione appaltante al momento del
bando riguardando tutte le metodologie di scavo era un prezzo medio, per cui,
visto il criterio di aggiudicazione, era necessario che il concorrente
specificasse all’atto della formulazione dell’offerta unicamente il prezzo medio
senza che fosse tenuto ad indicare tutte le tipologie di rimozione della roccia
con le quali avrebbe proceduto al dragaggio;
3) in tale contesto, ne consegue che le indicazione delle suddette modalità di
rimozione dovevano essere fornite in sede di verifica dell’anomalia, al fine di
giustificare la congruità del prezzo offerto, per cui, come ha chiaramente
evidenziato il raggruppamento controinteressato, non vi è stato alcun
stravolgimento dei contenuti dell’offerta, bensì una loro progressiva
specificazione.
Con l’ultima doglianza dedotta con i motivi aggiunti è stata prospettata la
violazione dell’art.16 del CSA - nella parte in cui stabiliva tra le condizioni
di ammissibilità dell’offerta che l’appaltatore doveva dichiarare di aver
esaminato il fascicolo allegato al progetto contenente la autorizzazioni
ambientali, lo studio dell’I.C.R.A.M. datato settembre 2007 e la lettera dell’A.R.P.A.
Puglia datata 1.10.2007 e di aver compiutamente preso atto degli oneri derivanti
dalle attività di monitoraggio/tutela delle matrici ambientali come meglio
illustrato al successivo art.29 del presente capitolato “Oneri e responsabilità
dell’appaltatore” cui si fa rinvio - atteso che l’offerta del raggruppamento
aggiudicatario non conteneva detta dichiarazione.
In primis non è suscettibile di favorevole esame l’eccezione con cui il
raggruppamento controinteressato ha sostenuto la tardività della doglianza de
qua in quanto l’ati ricorrente in occasione dell’accesso effettuato presso
la stazione appaltante avrebbe avuto modo di visionare la documentazione dall’ati
Intercantieri a corredo della propria offerta, stante l’estrema genericità della
sua formulazione.
Al riguardo il Collegio non può che rinviare al consolidato e rigoroso
insegnamento giurisprudenziale in materia (ex plurimis CS, sez.VI, n.3150/2008)
secondo cui la piena conoscenza dell’atto impugnato, da cui inizia a decorrere
il termine per impugnarlo, deve essere provata in modo certo ed inequivocabile
da parte di chi eccepisce la tardività del gravame ed il relativo onere non può
ritenersi adempiuto sulla base della prospettazione di mere presunzioni che non
assumono a dignità di prove, come sostanzialmente è dato individuare nella
fattispecie in esame.
Nel merito la doglianza in esame è infondata, atteso che :
I) il bando di gara rinviava al disciplinare per le modalità di svolgimento
della gara e per i documenti da produrre;
II) è pacifico che il disciplinare di gara non prevedeva la produzione in sede
di offerta della citata dichiarazione e non rinviava in alcun modo al capitolato
speciale per l’indicazione di ulteriori documenti da produrre a pena di
esclusione in sede di presentazione dell’offerta;
III) come correttamente evidenziato dal raggruppamento controinteressato il
contenuto dell’articolo in questione del capitolato speciale nel richiamare gli
obblighi dell’appaltatore fa riferimento ad una fase successiva allo svolgimento
della gara ed alla sua aggiudicazione.
Ciò premesso, il proposto gravame deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n.1899
del 2009, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Domenico Lundini, Consigliere
Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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