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TAR LAZIO, Roma, Sez. I bis - 8 luglio 2009, n. 6681
APPALTI - Aggiudicazione provvisoria - Carattere endoprocedimentale -
Immediata impugnazione - Facoltà - Diversità dall’aggiudicazione definitiva.
L’aggiudicazione provvisoria, in quanto atto preparatorio e non conclusivo del
procedimento, non obbliga il partecipante alla gara all’immediata impugnazione,
decorrendo, conseguentemente, il termine per ricorrere contro l’aggiudicazione
di un pubblico contratto solo dalla piena conoscenza di quella definitiva, con
la possibilità di far valere nel relativo giudizio anche i vizi propri di quella
provvisoria. Ciò coerentemente con il carattere endoprocedimentale e di mera
aspettativa dell’aggiudicazione provvisoria, come tale inidonea a produrre la
definitiva lesione dell’interesse dell’impresa che non è risultata vincitrice,
che rende dunque la sua impugnazione oggetto di una facoltà, ma non di un onere,
essendo l’atto effettivamente lesivo quello conclusivo del procedimento, da
impugnare in ogni caso (ex plurimis, da ultimo: Cons. Stato - Sez. V - 7
maggio 2008 n. 2089), dovendo rinvenirsi la diversità dell’aggiudicazione
definitiva dalla provvisoria nella competenza, forma e contenuto e nella
rinnovata valutazione dei fatti, delle norme e delle circostanze della gara, che
non rende l’aggiudicazione definitiva una mera conferma di quella provvisoria.
Pres. Orciuolo, Est. Stanizzi - S. s.r.l. (avv.ti Esini, Esini, Da Villa e
Baghini) c. Ministero della Difesa (Avv. Stato).
T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. I bis - 08/07/2009, n. 6681
APPALTI - Principio dell’unicità dell’offerta - Par condicio e imparzialità - Offerte contenenti soluzioni tecniche ed economiche diverse - Esclusione - Legittimità. In applicazione del principio di unicità dell’offerta, deve ritenersi contraria ai principi di par condicio tra i concorrenti e di imparzialità dell’azione amministrativa la possibilità, per un partecipante alla gara, di presentare offerte contenenti diverse soluzioni tecniche ed economiche, le quali vanno escluse dalla gara anche se solo una delle proposte presentate risulti conforme alle prescrizioni tecniche della lex specialis. Pres. Orciuolo, Est. Stanizzi - S. s.r.l. (avv.ti Esini, Esini, Da Villa e Baghini) c. Ministero della Difesa (Avv. Stato). T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. I bis - 08/07/2009, n. 6681
N. 06681/2009 REG.SEN.
N. 01898/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione Prima Bis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1898 del 2009, proposto da:
SCHMIDT AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo E. Esini, Paolo Esini,
Marco Da Villa, Daniele Baghini, con domicilio eletto presso quest’ultimo sito
in Roma, Via Cola di Rienzo, n. 297;
contro
Il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso il cui
Ufficio sito in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è, ope legis, domiciliato;
nei confronti di
AUTOBREN S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Xavier Santiapichi, ed elettivamente
domiciliata presso lo studio di questi sito in Roma, via Antonio Bertoloni, n.
44/46;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento datato 22 dicembre 2008, Prot. IV/10-1256 072.08.0009,
adottato dal Ministero della Difesa - Direzione Generale degli Armamenti
Terrestri - IV Reparto - 10^ Divisione, nella parte in cui dispone
l’aggiudicazione a favore della Autobren S.r.l. della gara a procedura ristretta
072/08/009 per l’approvvigionamento di veicoli di varia tipologia, in relazione
al Lotto n. 7 - n. 2 spazzatrici pesanti per piste di volo;
- di ogni altro atto precedente, conseguente, presupposto, confermativo,
comunque connesso;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società Autobren S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza n. 393-C/2009 con cui sono stati disposti incombenti
istruttori;
Vista l’ordinanza n. 1844/2009 con cui è stata fissata, ai sensi dell’art. 23
bis, comma 3, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, l’udienza di discussione nel
merito del ricorso;
Visto il dispositivo di sentenza n. 186/2009 adottato ai sensi dell’art. 23 bis,
comma 6, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2009 il Consigliere Elena
Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Espone in fatto la società odierna
ricorrente di aver partecipato alla gara a procedura ristretta per
l’approvvigionamento di veicoli di varia tipologia, e segnatamente al Lotto n. 7
- n. 2 spazzatrici pesanti per piste di volo, la quale è stata aggiudicata a
favore della Autobren S.r.l.
Avverso tale aggiudicazione propone parte ricorrente i seguenti motivi di
censura:
- Eccesso di potere sotto il profilo dell’assoluto travisamento dei contenuti
del bando di gara - Errata interpretazione ed applicazione del capitolato di
gara - Eccesso di potere per violazione della par condicio.
- Eccesso di potere - Violazione della lex specialis per violazione del
capitolato speciale ed eccesso di potere in relazione al mancato rispetto delle
specifiche tecniche dell’offerta dell’aggiudicataria.
- Eccesso di potere sotto il profilo della illogicità, della irragionevolezza,
del mancato rispetto della par condicio tra i concorrenti.
Nel precisare parte ricorrente come l’offerta dell’aggiudicataria contenesse due
diverse offerte inerenti due diverse proposte - l’una riferita a ‘macchina con
bocca aspirazione posizionata dietro l’asse posteriore’ per un prezzo di €
399.000, l’altra relativa a ‘macchina con bocca aspirazione montata tra gli assi
anteriore e posteriore’ per un prezzo di € 380.000 - denuncia, sotto un primo
profilo, l’intervenuta violazione della lex specialis di gara in
relazione al capitolato, laddove dispone che l’offerta non debba contenere
riserve o condizioni, pena la nullità dell’offerta, con la conseguenza che la
società aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.
Analogo provvedimento di esclusione dalla gara della società aggiudicataria
avrebbe dovuto disporsi, secondo gli assunti ricorsuali, in quanto una delle due
proposte contenute nell’offerta dell’aggiudicataria risulta difforme dalle
caratteristiche tecniche dei macchinari oggetto della gara, per i quali è
previsto il posizionamento delle bocca di aspirazione dietro l’asse posteriore,
il che avrebbe dovuto comportare la nullità dell’offerta non essendo consentito,
in virtù del principio di unicità dell’offerta, la possibilità di scindere le
due proposte contenute in un’unica offerta.
Sotto altro profilo, denuncia parte ricorrente la non corretta compilazione
della scheda tecnica allegata alla domanda di partecipazione alla gara, con
conseguente preclusione per l’Amministrazione appaltante della possibilità di
verificare la corrispondenza del prodotto offerto con l’oggetto dell’appalto.
Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione della Difesa eccependo,
in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente
proposto e sostenendone nel merito, anche con successiva memoria,
l’infondatezza, con richiesta di corrispondente pronuncia.
Si è costituita in giudizio anche la società controinteressata Autobren S.r.l.,
eccependo l’inammissibilità del ricorso sia sotto il profilo della tardività,
sia in quanto rivolto avverso atto non avente natura provvedimentale e
sostenendone nel merito, con articolate controdeduzioni e successiva memoria,
l’infondatezza.
Con ordinanza n. 393-C/2009 sono stati disposti incombenti istruttori a carico
dell’Amministrazione, che vi ha dato esecuzione.
Con ordinanza n. 1844/2009 è stata fissata, ai sensi dell’art. 23 bis, comma 3,
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.
205, l’udienza di discussione nel merito del ricorso ritenendo la sussistenza di
apprezzabili elementi di fondatezza delle censure con esso dedotte.
Alla Pubblica Udienza del 3 giugno 2009, la causa è stata chiamata e, sentiti i
difensori delle parti, trattenuta per la decisione, come da verbale.
Ai sensi dell’art. 23 bis, comma 6, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, è stato pubblicato il dispositivo
della sentenza n. 186/2009.
DIRITTO
Con il ricorso in esame è proposta
azione impugnatoria avverso il provvedimento - meglio indicato in epigrafe nei
suoi estremi - recante la comunicazione alla società ricorrente dell’avvenuta
aggiudicazione definitiva, a favore della controinteressata Autobren S.r.l.,
della gara a procedura ristretta per l’approvvigionamento di veicoli di varia
tipologia, Lotto n. 7, relativo a n. 2 spazzatrici pesanti per piste di volo.
Nella gradata elaborazione logica delle questioni inerenti la controversia in
esame, il Collegio è chiamato a preliminarmente pronunciarsi sulle eccezioni di
inammissibilità del ricorso sollevate dalla resistente Amministrazione e dalla
società controinteressata.
Entrambe tali parti deducono, sotto un primo profilo, la tardività del ricorso
nella considerazione della intervenuta aggiudicazione della gara in data 17
novembre 2008, durante la seduta pubblica della Commissione giudicatrice cui era
presente un rappresentante della società ricorrente, da cui dunque deve
asseritamente farsi decorrere il termine decadenziale per l’impugnazione.
L’eccezione è destituita di fondamento avuto riguardo al contenuto degli atti
cui parametrare l’esame della proposta eccezione di tardività, da coordinarsi
con i principi giurisprudenziali elaborati in materia.
In tale direzione, va precisato che nel corso della seduta di gara del 17
novembre 2008 è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto alla
Autobren S.r.l., mentre con il gravato provvedimento è stata data formale
comunicazione alla ricorrente della intervenuta aggiudicazione definitiva a
seguito della valutazione positiva dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnica.
Al fine di individuare la data da cui far decorrere il termine decadenziale per
l’impugnazione, va rilevato che l’aggiudicazione provvisoria, in quanto atto
preparatorio e non conclusivo del procedimento, non obbliga il partecipante alla
gara all’immediata impugnazione, decorrendo, conseguentemente, il termine per
ricorrere contro l’aggiudicazione di un pubblico contratto solo dalla piena
conoscenza di quella definitiva, con la possibilità di far valere nel relativo
giudizio anche i vizi propri di quella provvisoria.
Ciò coerentemente con il carattere endoprocedimentale e di mera aspettativa
dell’aggiudicazione provvisoria, come tale inidonea a produrre la definitiva
lesione dell’interesse dell’impresa che non è risultata vincitrice, che rende
dunque la sua impugnazione oggetto di una facoltà, ma non di un onere, essendo
l’atto effettivamente lesivo quello conclusivo del procedimento, da impugnare in
ogni caso (ex plurimis, da ultimo: Cons. Stato - Sez. V - 7 maggio 2008
n. 2089), dovendo rinvenirsi la diversità dell’aggiudicazione definitiva dalla
provvisoria nella competenza, forma e contenuto e nella rinnovata valutazione
dei fatti, delle norme e delle circostanze della gara, che non rende
l’aggiudicazione definitiva una mera conferma di quella provvisoria.
Ed infatti, l’aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 12
aprile 2006 n. 163, è soggetta ad approvazione della stazione appaltante ed il
provvedimento di approvazione non costituisce un atto vincolato, poiché in esso
si esprime un’ulteriore valutazione della stazione appaltante circa la
regolarità nello svolgimento della procedura e la convenienza della stipulazione
del contratto, dovendo quindi essa svolgere nuove ed autonome considerazioni
rispetto all’aggiudicazione provvisoria, cosicchè l’impugnazione di questa, non
consolidando la lesione in capo al concorrente non aggiudicatario, è da
considerarsi una mera facoltà, mentre è sempre necessario che il concorrente non
aggiudicatario impugni l’aggiudicazione definitiva, tanto che la mancata
impugnazione dell’atto finale del procedimento di gara determina l’improcedibilità,
per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso rivolto contro
l’aggiudicazione provvisoria, atteso che l’eventuale annullamento di quest’ultima
non arrecherebbe alcun concreto vantaggio al ricorrente, il cui interesse
sarebbe irrimediabilmente pregiudicato dal provvedimento sopraggiunto e non
contestato (ex plurimis, da ultimo: Cons. Stato - Sez. IV - 21 aprile
2008 n. 1773).
Ai fini della decorrenza del termine per impugnare l’aggiudicazione definitiva
è, dunque, irrilevante la presenza dei rappresentanti delle imprese concorrenti
alle sedute di gara in cui è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria della
gara, stante la sua rilevata natura di atto endoprocedimentale, come tale
inidoneo a produrre la definitiva lesione dell’interesse dell’impresa che non è
risultata vincitrice, e la cui impugnazione costituisce una mera facoltà e non
già un onere, ben potendo optare per la diversa soluzione di impugnare la
successiva aggiudicazione definitiva.
L’aggiudicazione provvisoria non è, infatti, l’atto conclusivo del procedimento,
bensì atto preparatorio che produce solo effetti prodromici, la cui
impugnazione, tuttavia, comporta l’onere per l’impresa di formulare ogni
contestazione avverso tale atto, non essendo la successiva impugnazione
dell’aggiudicazione definitiva mezzo per proporre censure che già potevano
essere mosse all’aggiudicazione provvisoria (Cons. Stato - Sez. VI - 4 aprile
2008 n. 1434).
Ne discende che il ricorso in esame deve essere considerato tempestivo, in
quanto proposto entro i termini decadenziali decorrenti dalla conoscenza
dell’aggiudicazione definitiva, con refluente infondatezza della corrispondente
eccezione esaminata.
Nelle superiori considerazioni risiedono, altresì, le ragioni per procedersi
alla negativa delibazione in ordine alla ulteriore eccezione di inammissibilità
del ricorso, sollevata dalla società controinteressata ed argomentata in ragione
della asserita natura non provvedimentale dell’atto avverso cui esso è rivolto,
in quanto recante la mera comunicazione della conferma dell’aggiudicazione già
disposta in sede di gara.
Osserva in proposito il Collegio che, se invero il provvedimento lesivo, da cui
decorrono i termini per l’impugnazione, è quello di aggiudicazione definitiva,
ne consegue che nelle ipotesi in cui la piena conoscenza dello stesso avvenga
mediante la ricezione della comunicazione individuale di cui all’art. 79 del
D.Lgs. n. 163 del 2006, è a tale comunicazione che deve farsi riferimento ai
fini della proposizione dell’azione impugnatoria, posto che essa contiene gli
elementi essenziali della decisione e del suo contenuto lesivo, potendo la
conoscenza di ulteriori atti della procedura consentire la proposizione di
eventuali motivi aggiunti.
Conseguentemente, al di là di inutili formalismi inerenti la qualificazione
degli atti, è ammissibile - e doverosa - l’impugnazione del provvedimento di
comunicazione individuale della avvenuta aggiudicazione della gara, dovendo
l’azione impugnatoria intendersi riferita al contenuto sostanziale della
decisione di cui si dà notizia, e cioè all’aggiudicazione definitiva di cui
parte ricorrente si duole, anche nella considerazione della mancata conoscenza
di ulteriori e diversi provvedimenti.
Peraltro, posto che il termine per ricorrere, da parte del concorrente non
aggiudicatario, avverso l’esito sfavorevole di una procedura concorsuale per
l’affidamento di un appalto pubblico, decorre o dalla comunicazione o dalla
piena conoscenza dell’aggiudicazione definitiva in quanto è da questo momento
che l’interessato è posto nelle condizioni di conoscere il contenuto lesivo
della decisione adottata dalla stazione appaltante, sarebbe irragionevole e
contrario a qualsiasi principio ritenere inammissibile il ricorso proposto
avverso siffatta comunicazione, fermo restando l’onere, se necessario, di
formulare convenientemente e compiutamente i motivi di impugnazione al momento
della conoscenza degli ulteriori atti della procedura.
La negativa delibazione delle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate
dalle controparti consente, dunque, di procedere all’esame del merito delle
censure con esso sollevate.
Anticipando le conclusioni che, alla luce delle considerazioni che si andranno
ad esporre, il Collegio intende trarre, il ricorso è da ritenersi fondato sotto
il profilo della dedotta violazione del principio della par condicio tra
i concorrenti per mancato rispetto del principio di unicità delle offerte.
Al fine di compiutamente individuare gli elementi cui parametrare la censura in
esame, va precisato che la società aggiudicataria, odierna controinteressata, ha
presentato un’offerta contenente due diverse proposte circa le caratteristiche
dei mezzi oggetto della fornitura con due diversi prezzi, e segnatamente, una
proposta riferita a ‘macchina con bocca aspirazione posizionata dietro l’asse
posteriore’ per un prezzo di € 399.000, ed un’altra soluzione relativa a
‘macchina con bocca aspirazione montata tra gli assi anteriore e posteriore’ per
un prezzo di € 380.000.
Come leggesi nel verbale di gara del 17 novembre 2008, una delle due opzioni
contenute nell’offerta presentata dall’aggiudicataria è stata ritenuta ‘nulla,
in quanto non rispondente alle condizioni tecniche previste per la fornitura e,
pertanto, considerata come non apposta’, procedendosi all’aggiudicazione per
l’offerta riferita alla ‘macchina con bocca aspirazione posizionata dietro
l’asse posteriore’ per un prezzo di € 399.000, ovvero per la configurazione del
macchinario conforme a quanto richiesto dalla lettera di invito.
La circostanza che il confronto competitivo, nell’ambito di una gara con il
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, si sia svolto con riferimento
alla proposta dell’aggiudicataria relativa a tipologia di macchinario conforme
alle prescrizioni di gara non rende, a giudizio del Collegio e contrariamente a
quanto affermato dalla controinteressata, immune la procedura dal denunciato
profilo di illegittimità inerente l’intervenuta violazione del principio di
unicità dell’offerta.
Vige, difatti, in materia di appalti pubblici, il citato principio della unicità
dell’offerta - che impone ai partecipanti alle gare di presentare un’unica
proposta tecnica ed economica quale contenuto della propria offerta - il quale
risponde non solo alla necessità di garantire l’effettiva par condicio
dei concorrenti, ma soprattutto a quella di far emergere la migliore offerta
nella gara, come ben evincesi nei sistemi ad offerta economica nei quali si
richiede ai concorrenti di fare la migliore offerta possibile, nel qual caso non
avrebbe senso una duplice offerta da parte di un medesimo concorrente, che va
dunque esclusa tanto nelle gare regolate dal criterio del prezzo più basso,
quanto in quelle regolate dal criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, essendo la regola dell’unicità dell’offerta connaturale al concetto
stesso di gara per la migliore offerta, oltre che discendere dal principio di
parità dei concorrenti.
La necessità di presentare, in sede di pubbliche gare, una sola offerta con
un’unica soluzione tecnica ed un unico prezzo ed il fatto che l’Amministrazione
sia tenuta a valutare solo proposte così formulate risponde, da un lato, al
principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa e,
dall’altro, all’esigenza di rispettare il principio di imparzialità, poiché la
presentazione di più di un’offerta da parte di uno dei concorrenti, attribuendo
allo stesso maggiori possibilità di conseguire l’aggiudicazione dell’appalto
attraverso la presentazione di diverse proposte, finirebbe per ledere la par
condicio fra i concorrenti.
Ed invero, il principio della unicità dell’offerta - che si traduce in precise
prescrizioni anche sotto il profilo delle forme soggettive di partecipazione
alla gara - tende a tutelare il corretto confronto economico delle offerte
garantendo la parità di condizioni tra i partecipanti, indubitabile essendo
l’idoneità della presentazione di diverse proposte economiche e tecniche ad
incidere sulla sostanza dell’offerta e sull’assetto di interessi relativo alla
gara stessa.
La regola della unicità dell’offerta, vigente nelle gare pubbliche, oltre che
discendere dal principio di parità tra i concorrenti, è connaturale al concetto
stesso di gara, non potendosi quindi ammettere una duplice offerta da parte del
medesimo concorrente (TAR Lazio - Roma - Sez. III - 7 luglio 2007 n. 6506; Cons.
Stato - Sez. V - 7 febbraio 2002 n. 719), annoverandosi l’esigenza di chiarezza
e di certezza degli elementi dell’offerta tra gli interessi di particolare
rilevanza che il principio enunciato tende a tutelare.
Se quello sin qui illustrato è il quadro dei principi di riferimento cui avere
riguardo ai fini di valutare la corrispondenza ad esso della fattispecie in
esame, non può non rilevarsi come l’offerta presentata dalla aggiudicataria, in
quanto contenente due diverse proposte o soluzioni in relazione alla tipologia
di macchinario offerto con corrispondente indicazione di due distinti prezzi,
debba intendersi formulata in violazione del principio di unicità dell’offerta,
senza che a diversamente ritenere possa invocarsi la circostanza che una delle
due proposte sia stata giudicata nulla dalla Commissione di gara in quanto non
corrispondente alle prescrizioni tecniche recate dalla lettera di invito.
Ed invero, i principi che regolano la materia dei pubblici appalti, in quanto
rispondenti a superiori interessi a tutela della libera e corretta concorrenza
tra gli operatori economici, da realizzarsi anche attraverso il rispetto
dell’imparzialità dell’azione amministrativa e della par condicio tra i
concorrenti, da coordinarsi a loro volta con i principi di buon andamento,
economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, impongono che il rispetto
delle regole - pur prescindendo da impostazioni meramente formalistiche - sia
assicurato attraverso il complessivo assetto delle regole cui conformare la
gara, non potendo la loro eventuale violazione ritenersi sanata dalla
circostanza che - per quanto qui di interesse - in presenza di due diverse
proposte contenute nella medesima offerta, la stessa sia stata ricondotta ad
unicità dalla commissione disponendo l’esclusione di una delle soluzioni
proposte, risolvendosi in tale ipotesi, il rispetto della par condicio a
circostanza meramente eventuale discendente dall’operato della commissione,
laddove la par condicio va assicurata a monte attraverso l’esclusione
della stessa possibilità di presentazione di duplici offerte o di plurime
proposte nell’ambito della medesima offerta, la cui inammissibilità non può che
condurre alla esclusione del concorrente che le ha formulate dalla gara.
Vanno, dunque, disattese le argomentazioni spese sul punto dalla società
controinteressata, la quale afferma che la presentazione di due diverse
configurazioni alternative della fornitura, oggetto della gara, avrebbe potuto
avvantaggiarla nell’aumentare le sue chances di vittoria con violazione della
par condicio, solo laddove la lex specialis avesse lasciato spazi
interpretativi circa le caratteristiche tecniche dei macchinari, risolvendosi
tale impostazione nell’affermazione della variabile cogenza del principio di
unicità dell’offerta in ragione della maggiore o minore puntualità delle
prescrizioni recate dalla lex specialis di gara, con conseguente
incertezza circa l’assetto delle regole della gara e labilità dei principi cui
le relative procedure devono informarsi.
Deve, difatti, ritenersi contraria ai principi di par condicio tra i
concorrenti e di imparzialità dell’azione amministrativa la possibilità, per un
partecipante alla gara, di presentare offerte contenenti diverse soluzioni
tecniche ed economiche, le quali vanno escluse dalla gara anche se solo una
delle proposte presentate risulti conforme alle prescrizioni tecniche della
lex specialis, non potendosi riportare ad unicità l’offerta contenente
plurime soluzioni in ragione della conformità di una sola di esse ai requisiti
richiesti dalla disciplina di gara ed alla declaratoria di nullità - come
avvenuto nella fattispecie in esame - della proposta difforme dalla tipologia
indicata.
Discende dalla considerazioni sin qui illustrate, stante la rilevata fondatezza
della censura esaminata, l’accoglimento del ricorso sotto tale profilo, con
assorbimento degli ulteriori motivi di doglianza non esaminati.
Avuto riguardo alla pronuncia di accoglimento del ricorso, come sopra delibata,
deve il Collegio precisare che, essendo intervenuta in data 23 dicembre 2008 la
stipula del contratto per l’appalto in questione, la portata della pronuncia di
annullamento della aggiudicazione non si estende anche al contratto
comportandone l’automatica caducazione, appartenendo alla giurisdizione del
Giudice ordinario, e non già a quella esclusiva del Giudice amministrativo, la
decisione in ordine all’accertamento - con efficacia di giudicato - della
caducazione del contratto d’appalto a seguito dell’annullamento in sede
giurisdizionale dell’aggiudicazione della gara, come costantemente affermato
dalle Sezioni Unite della Cassazione Civile (da ultimo: Cass. Civ. - SS.UU - 23
aprile 2008 n. 10443) e dal giudice amministrativo che si è, da ultimo,
conformato al decisum del giudice della giurisdizione (Cons. Stato - Adunanza
Plenaria - 30 luglio 2008 n. 9; Sez. V - 8 settembre 2008 n. 4252; TAR Lazio -
Sez. II - 7 aprile 2008 n. 2013; Sez. I - 15 gennaio 2009 n. 196).
In conclusione, il ricorso merita accoglimento per le ragioni e nei limiti
dianzi illustrati, come da dispositivo n. 196/2009.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso N.
1898/2009 R.G., come in epigrafe proposto, lo accoglie nel senso e per gli
effetti di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione della Difesa e la società controinteressata Autobren
S.r.l., ciascuna per la metà, al pagamento a favore della società ricorrente
delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000 (tremila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore
Roberto Proietti, Consigliere
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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