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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR LIGURIA, Sez. II - 27 maggio 2009, n. 1238
APPALTI - Requisiti di partecipazione - Richiesta di qualificazioni ulteriori
rispetto a quelle previste dalla legge - Limiti - Principio di proporzionalità
ed adeguatezza - Divieto di aggravamento del procedimento. La facoltà delle
stazioni appaltanti di richiedere nel bando di gara requisiti di partecipazione
e di qualificazione ulteriori rispetto a quelli espressamente stabiliti dalla
legge trova un limite nel principio di proporzionalità e ragionevolezza, nonché
nel divieto di inutile aggravamento del procedimento di cui all'art. 1 comma 2
l. n. 241 del 1990 (cfr. ad es. T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 23 giugno 2005 ,
n. 940 e Consiglio Stato, sez. IV, 28 aprile 2008 , n. 1860). Pertanto,
l’adeguatezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dal bando vanno valutate
con riguardo non al mero importo dell'appalto, ma al suo oggetto ed alle sue
specifiche peculiarità, sicché la richiesta di un determinato fatturato
pregresso per servizi identici a quello oggetto di gara va commisurata al
concreto interesse della stazione appaltante a una certa affidabilità del
proprio interlocutore contrattuale, avuto riguardo alle prestazioni oggetto di
affidamento. Pres. Di Sciascio, Est. Ponte - A. s.p.a. e altri (avv. Piscitelli)
c. Provincia di Imperia e altri (n.c.) - T.A.R. LIGURIA, Sez.II -
27/05/2009, n. 1238
APPALTI - Capacità tecnica dei concorrenti - Dimostrazione - Art. 42 d.lgs. n. 163/2006 - Bando di gara - Parametri di valutazione - Elenco dei servizi prestati nel corso degli ultimi tre anni - Riferibilità ad elementi ulteriori. Ai sensi dell'art. 42 d.lg. n. 163 del 2006, l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni costituisce il primo (comma 1 lett. a) ma non certo il solo elemento in base al quale è possibile fornire la dimostrazione della capacità tecnica dei concorrenti; pertanto, appare manifestamente irragionevole e viziato in termini di violazione del principio di proporzionalità porre un elevato ed insuperabile parametro quantitativo relativo a tale elemento, senza consentire di dimostrare altrimenti il possesso di capacità proporzionate al servizio da affidare, sia attraverso il riferimento agli altri elementi di cui alla norma richiamata, sia attraverso la valutazione dello svolgimento di più servizi nell'ultimo triennio e non di uno solo. Pres. Di Sciascio, Est. Ponte - A. s.p.a. e altri (avv. Piscitelli) c. Provincia di Imperia e altri (n.c.) - T.A.R. LIGURIA, Sez.II - 27/05/2009, n. 1238
N. 01238/2009 REG.SEN.
N. 00256/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 256 del 2009, proposto da:
Amsa - Azienda Milanese Servizi Ambientali Spa, Ecodeco Srl, Montello Spa,
rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Piscitelli, con domicilio eletto presso
Luigi Piscitelli in Genova, corso Saffi 7/2;
contro
Provincia di Imperia, Provincia di Imperia - Ente Coordinatore A.T.O.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
bando di gara prot. n. 0071312 del 30/ dicembre 2008 della Provincia di Imperia,
agente in nome e per conto dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di
Imperia - Rifiuti Solidi Urbani della Provincia di Imperia, relativo
all'aggiudicazione dell'appalto per lo svolgimento del servizio diretto alla
gestione di un impianto dei rifiuti urbani e speciali assimilati comprensivo
della progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione del suddetto
impianto di trattamento e della discarica di servizio..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14/05/2009 il dott. Davide Ponte e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il gravame introduttivo del
giudizio la società odierna ricorrente, quale operatrice del settore, impugnava
il bando di gara pubblicato per l’affidamento dell'appalto per lo svolgimento
del servizio diretto alla gestione di un impianto dei rifiuti urbani e speciali
assimilati comprensivo della progettazione definitiva ed esecutiva e
realizzazione del suddetto impianto di trattamento e della discarica di
servizio.
Agli atti impugnato si muovevano pertanto le seguenti censure:
- violazione degli artt. 2, 23 e 48 direttiva 2004\18, 2 e 42 d.lgs. 163\2006 e
1 l. 241\90 nonché del principio di proporzionalità, eccesso di potere per
contraddittorietà e irragionevolezza manifesta, in specie laddove richiedono che
le precedenti esperienze necessarie per l’ammissione alla gara possano solo
riguardare attività di gestione rifiuti per conto terzi nonché laddove impongono
che l’esperienza pregressa riguardi strutture di potenzialità non inferiore a 51
mila tonnellate annue mentre nella specie l’oggetto della gara non supererà le
13 mila tonnellate annue.
L’amministrazione provinciale intimata non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza n. 102\2009 veniva fissata l’udienza di discussione del merito ai
sensi dell’art. 23 bis comma 3 l. 1034\71.
Alla pubblica udienza del 14\5\2009 la causa passava in decisione.
DIRITTO
Il ricorso appare prima facie
fondato.
L’odierna ricorrente, che agisce quale impresa del settore e quindi sulla scorta
dell’ormai pacificamente ammesso interesse strumentale (cfr. ad es. Consiglio
Stato , sez. V, 11 dicembre 2007 , n. 6408 e T.A.R. Lombardia Milano, sez. III,
27 dicembre 2006 , n. 3106), contesta fondatamente il bando di gara di cui in
epigrafe, sotto i due distinti profili richiamati nella narrativa in fatto, i
relativi requisiti dettati per l’ammissione alla gara in questione.
In generale, va ribadito il principio per cui la facoltà delle stazioni
appaltanti di richiedere nel bando di gara requisiti di partecipazione e di
qualificazione ulteriori rispetto a quelli espressamente stabiliti dalla legge
trova un limite nel principio di proporzionalità e ragionevolezza, nonché nel
divieto di inutile aggravamento del procedimento di cui all'art. 1 comma 2 l. n.
241 del 1990 (cfr. ad es. T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 23 giugno 2005 , n.
940 e Consiglio Stato , sez. IV, 28 aprile 2008 , n. 1860). Pertanto,
l’adeguatezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dal bando vanno valutate
con riguardo non al mero importo dell'appalto, ma al suo oggetto ed alle sue
specifiche peculiarità, sicché la richiesta di un determinato fatturato
pregresso per servizi identici a quello oggetto di gara va commisurata al
concreto interesse della stazione appaltante a una certa affidabilità del
proprio interlocutore contrattuale, avuto riguardo alle prestazioni oggetto di
affidamento. In definitiva, la previsione dei requisiti di ammissione alle
procedure di evidenza pubblica - rientrante nella sfera di discrezionalità
dell'amministrazione - oltre a rispettare i principi di proporzionalità ed
adeguatezza alla tipologia ed oggetto della prestazione per la quale è stata
indetta la gara, non deve tradursi in un'indebita limitazione dell'accesso delle
imprese interessate presenti sul mercato.
Nel caso di specie non emerge alcun concreto interesse per cui le esperienze
pregresse di gestione debbano essere avvenute solo per conto terzi e non anche
in via diretta; anzi, all’opposto, un’autonoma gestione pare poter costituire
elemento capace di evidenziare una maggior esperienza o comunque una maggiore
professionalità.
Analogamente, appare del tutto sproporzionato il limite quantitativo richiesto
per le pregresse esperienze rispetto a quanto sarà oggetto del servizio posto a
gara, in specie laddove come nel caso de quo il primo sia il quadruplo del
secondo.
In proposito, va ribadito che ai sensi dell'art. 42 d.lg. n. 163 del 2006,
l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni costituisce il
primo (comma 1 lett. a) ma non certo il solo elemento in base al quale è
possibile fornire la dimostrazione della capacità tecnica dei concorrenti;
pertanto, appare manifestamente irragionevole e viziato in termini di violazione
del principio di proporzionalità porre un elevato ed insuperabile parametro
quantitativo relativo a tale elemento, senza consentire di dimostrare altrimenti
il possesso di capacità proporzionate al servizio da affidare, sia attraverso il
riferimento agli altri elementi di cui alla norma richiamata, sia attraverso la
valutazione dello svolgimento di più servizi nell'ultimo triennio e non di uno
solo (cfr. per un caso analogo T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 17 marzo 2006 , n.
254).
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso è fondato e pertanto va
accolto, con conseguente annullamento della lex specialis impugnata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo
regionale per la Liguria, sez. int. I, definitivamente pronunciando, accoglie il
ricorso di cui in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna parte intimata alla rifusione di spese ed onorari di giudizio in favore
di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila\00), oltre
accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 14/05/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Angelo Vitali, Primo Referendario
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/05/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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