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1974-9562
TAR LIGURIA, Sez. I - 20 ottobre 2009, n. 2796
INQUINAMENTO ATMOSFERICO -
Insediamenti produttivi - Autorizzazione alle emissioni - Disciplina urbanistica
- Rapporti - Art. 269 d.lgs. n. 152/2006. La disciplina urbanistica della
zona ove è allogato l’insediamento produttivo ed il tipo di emissioni scaturenti
dal ciclo produttivo oggettivamente considerati sono elementi di fatto
imprescindibili per accertare la compatibilità ambientale, non essendo
revocabile in dubbio che l’autorizzazione alle emissioni richiede e presuppone
che sia previamente verificato il possibile pregiudizio recato dalle emissioni
agli elementi che compongono l’ambiente: ossia l’assetto topografico-urbano; la
salubrità igienica dei luoghi (cfr. Tar Liguria, sez. I, 22 febbraio 2008 n.
313). Significativamente l’art. 269 d.Lgs. n.152/06, sostitutivo del d.P.R. n.
203/88, sotto l’egida di concentrare le competenze, attribuisce in capo al
Comune la valutazione di compatibilità alle emissioni ai sensi della disciplina
urbanistica di cui al d.P.R n. 380/01 nonché di quella sanitaria, recata dal
r.d. n. 1265/34. Pres. Balba, Est. Caputo - O. s.p.a. (avv.ti Ferraris eSiboldi)
c. Provincia di Genova (avv.ti Giovanetti, Manzone e Scaglia), Comune di Santa
Margherita Ligure (avv. Raggi), Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR LIGURIA, Sez. I - 20 ottobre
2009, n. 2796
N. 02796/2009 REG.SEN.
N. 01322/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1322 del 2003, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Otam Organizzazione Tigullio Assistenza Motoscafi Spa, in nome del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe
Ferraris, Enrico Siboldi, con domicilio eletto presso l’Avv. Enrico Siboldi in
Genova, Via Ceccardi, 1/28;
contro
Provincia di Genova, in nome del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso
dagli Avv.ti Roberto Giovanetti, Valentina Manzone, Carlo Scaglia, con domicilio
eletto presso l’Avv. Roberto Giovanetti in Genova, piazzale Mazzini n.2;
Comune di Santa Margherita Ligure, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Raggi, con domicilio eletto presso l’Avv.
Carlo Raggi in Genova, Via Palestro 2/11;
A.S.L. Azienda Sanitaria Locale n. 4 Chiavarese, in nome del legale
rappresentante pro tempore, non costituito;
A.R.P.A.L., in nome del legale rappresentante pro tempore, non costituito;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in persona del Ministro
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Genova,
domiciliata per legge in Genova, Viale Brigate Partigiane 2;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento concernente parere non favorevole in ordine ad istanze di
autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Genova;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Santa Margherita Ligure;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2009 il dott. Oreste Mario
Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La società ricorrente, impresa di allestimento, manutenzione e custodia
imbarcazioni da diporto, ha impugnato il diniego opposto dalla Provincia di
Genova sulla richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli
impianti ubicati in via Larco 13A e 13B nel centro urbano del comune di Santa
Margherita Ligure.
L’impugnazione è affidata ai seguenti motivi:
Violazione degli artt. 6, 7 e ss. d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203. Eccesso di
potere sotto vari profili;
Violazione degli artt. 6, 7 e ss. d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 sotto altro
profilo. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e motivazione;
Senza tenere conto che l’azienda già esercitava l’attività d’impresa nei
medesimi locali, ci si duole del fatto che la Provincia di Genova ha seguito il
procedimento d’autorizzazione delle emissioni prescritto dalla legge per i nuovi
insediamenti produttivi.
Inoltre, lamenta la ricorrente, i pareri negativi resi dal comune di Santa
Margherita Ligure e dalla ASL competente non terrebbero conto della specificità
del procedimento relativo al rispetto dei valori limite di emissione nel caso di
specie rigidamente osservati dagli insediamenti.
Con ricorso contenente motivi aggiunti la ricorrente ha implementato le censure
deducendo che dagli atti depositati in giudizio emergerebbe che l’ASL avrebbe
accertato che le medesime emissioni prodotte in altro insediamento autorizzate
nel 1999, non comportavano inconvenienti igienico sanitari: sicché
contraddicendosi nel parere negativo reso nel procedimento per cui è causa l’ASL
avrebbe disatteso i suoi stessi accertamenti.
Il gravame è stato altresì esteso alla diffida sindacale, sollecitata dall’ARPAL,
di cessazione delle emissioni inquinanti non autorizzate.
I vizi dedotti inficerebbero il parere Comune che si sarebbe acriticamente
adeguato al parere dell’ASL e la diffida.
Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Genova e il comune di Santa
Margherita Ligure chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 4.06.09 la causa su richiesta delle parti è stata
trattenuta in decisione.
DIRITTO
Oggetto del gravame è il diniego opposto dalla Provincia di Genova sulla
richiesta formulata dalla ricorrente, impresa di allestimento e manutenzione
barche da diporto, d’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti
ubicati in via Larco 13A e 13B nel centro urbano del comune di Santa Margherita
Ligure.
Le censure contenute nell’atto introduttivo e nei motivi aggiunti sono
infondate.
In punto di fatto va chiarito che l’ASL 4, competente ad esprimere il parere
sulla compatibilità igienico sanitaria, ha ritenuto inquinanti le lavorazioni
effettuate dalla ricorrente negli insediamenti siti (via Larco) nel centro
urbano di Santa Margherita Ligure.
A sua volta il Comune, sulla scorta delle previsioni contenute nella
pianificazione urbanistica ostativa alla emissioni inquinanti nella zona, ha
espresso parere negativo sulla compatibilità urbanistica degli insediamenti.
Pareri negativi non vincolanti prescritti dalla norma che disciplina il
procedimento.
L’articolazione dell’istruttoria nei richiamati pareri segue, in senso contrario
a quanto dedotto nel primo motivo di censura, lo schema normativo prescritto
dall’art. 7 d.P.R. n. 203/88 per il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni
in favore degli insediamenti preesistenti alla data del 1 luglio 1988 che non
abbiano rispettivamente presentato domanda di autorizzazione entro l’1 luglio
1989 o, entro novanta giorni dal dies a quo decorrente dall’entrata in vigore
della sopravvenuta normativa regionale di recepimento l.n. 35/94, domanda di
regolarizzazione.
Tal’è la situazione in cui versa la ricorrente: sicché l’autorizzazione
richiesta doveva essere preceduta dai pareri dell’ASL e del Comune.
Del resto, venendo agli altri motivi d’impugnazione, la compatibilità
dell’insediamento produttivo con la destinazione urbanistica e con le esigenze
di tutela igienico sanitaria, integrano ciascuno su profilo specifico, i
parametri della valutazione complessiva rimessa alla Provincia sulla conformità
ambientale delle emissioni.
La disciplina urbanistica della zona ove è allogato l’insediamento produttivo ed
il tipo di emissioni scaturenti dal ciclo produttivo oggettivamente considerati
sono elementi di fatto imprescindibili per accertare la compatibilità
ambientale.
I pareri espressi dagli organi tecnici, rispettivamente competenti, aggiungono
la concreta valutazione dell’incidenza del tipo di emissioni non essendo
revocabile in dubbio che l’autorizzazione alle emissioni richiede e presuppone
che sia previamente verificato il possibile pregiudizio recato dalle emissioni
agli elementi che compongono l’ambiente: ossia l’assetto topografico-urbano; la
salubrità igienica dei luoghi (cfr. Tar Liguria, sez. I, 22 febbraio 2008 n.
313).
Significativamente l’art. 269 d.Lgs. n.152/06, sostitutivo del d.P.R. n. 203/88,
sotto l’egida di concentrare le competenze, attribuisce in capo al Comune la
valutazione di compatibilità alle emissioni ai sensi della disciplina
urbanistica di cui al d.P.R n. 380/01 nonché di quella sanitaria, recata dal
r.d. n. 1265/34.
Aggiungasi che la ricorrente fraintende finanche la portata lessicale del parere
della ASL.
Le emissioni sono state classificate a “ridotto inquinamento atmosferico” non
già come afferma la ricorrente ad “inquinamento atmosferico poco significativo”.
Vale a dire che per il primo tipo di emissioni, la legge (all. 2 d.P.R. 25
luglio 1991) prescrive l’autorizzazione di cui è causa, come del resto
all’istanza formulata dalla ricorrente che ha dato stura al procedimento.
Né è avallabile l’argomento a tenore del quale il conseguimento
dell’autorizzazione alle emissioni per uno degli insediamento del ciclo
produttivo dimostrerebbe la contraddittorietà dell’azione amministrativa che
l’ha denegata per gli altri: così argomentando si prescinde ingiustificatamente
dal tipo concreto d’attività disimpegnata in ciascun impianto.
Infatti quelli oggetto del diniego impugnato (siti in via Larco) fanno uso,
secondo quanto dichiarato dalla ricorrente stessa nell’istanza d’autorizzazione,
di prodotti per tipo e quantità potenzialmente più inquinanti rispetto a quelli
impiegati negli altri locali (via S. Siro).
Infine l’estrema genericità della censura sulla acritica recezione del parere
della ASL da parte del Comune che in tesi si sarebbe pedissequamente conformato
non consente il sindacato di legittimità avente a necessario oggetto causae
petendi specificamente formulate.
I residui motivi sono destituiti di ogni fondamento.
Per un verso, la diffida emessa dal Sindaco del Comune resistente , dopo
l’accertamento effettuato dall’ARPAL sulle emissioni inquinanti non autorizzate
provenienti dagli opifici che ne occupano, è atto dovuto e quindi non sono
nemmeno astrattamente deducibili i vizi sintomatici d’eccesso di potere che
attingono l’esercizio della discrezionalità amministrativa; per l’altro, per le
considerazioni appena rassegnate, non sussistono i vizi invocati a presupposto
della denunciata invalidità derivata dell’atto sindacale impugnato.
Conclusivamente il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Prima, respinge il
ricorso e i motivi aggiunti.
Condanna la ricorrente OTAM s.p.a. alla rifusione delle spese di lite in favore
della Provincia di Genova e del Comune di Santa Margherita Ligure che si
liquidano in complessivi 4000,00 (quattromila) euro da dividersi far loro in
parti eguali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Santo Balba, Presidente
Raffaele Prosperi, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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