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1974-9562
T.A.R. LIGURIA, Sez. II - 9 Gennaio 2009, n. 29
CACCIA - Regolamento provinciale per la caccia al cinghiale - Presupposto -
Esistenza del Piano faunistico venatorio - L. n. 257/92, art. 10 - L. R. Liguria
n. 29/94, artt. 6 e 7. L’art. 10 della Legge 11/02/1992 n. 257, l’art. 6
della Legge Regionale ligure n. 29 del 01/07/1994 e Il successivo art. 7 della
medesima legge presuppongono l’imprescindibile esistenza di un Piano Faunistico-
Venatorio regolarmente adottato ed in vigore, affinché la provincia possa
procedere alla regolamentazione della materia venatoria. Il successivo
regolamento eventualmente approvato dalla Giunta Provinciale, infatti, è
indissolubilmente connesso con il predetto Piano Faunistico, del quale postula
l’esistenza. (Fattispecie relativa all’approvazione del Regolamento della
Provincia di Genova per la caccia al cinghiale all’epoca in cui il Piano
Faunistico provinciale era giuridicamente inesistente, in quanto annullato con
sentenza del TAR). Pres. Di Sciascio, Est. Bianchi - W.W.F. Onlus (avv. Granara)
c. Provincia di Genova (avv.ti Manzone e Scaglia) - T.A.R. LIGURIA, Sez.II -
9 gennaio 2009, n. 29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00029/2009 REG.SEN.
N. 01026/2005 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1026 del 2005, proposto da:
Associazione Italiana per il WWF - Onlus, rappresentato e difeso dall'avv.
Daniele Granara, con domicilio eletto presso Daniele Granara in Genova, via
Porta d'Archi, 10/27-28;
contro
Provincia di Genova, rappresentata e difesa dagli avv. Valentina Manzone, Carlo
Scaglia, con domicilio eletto presso Valentina Manzone in Genova, Piazzale
Mazzini 2;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
regolamento per la caccia al cinghiale ed indicazioni di gestione faunistico
della specie, emesso dalla provincia di Genova.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Genova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13/11/2008 il dott. Antonio Bianchi e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 27, in data 13 luglio 2005, la
Provincia di Genova provvedeva a deliberare l’approvazione del Regolamento per
la caccia al cinghiale ed indicazioni di gestione faunistico della specie”.
Tale Deliberazione era assunta sui seguenti presupposti:
-che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40/46353 del 29/07/1999 era
stato approvato il Regolamento volto a disciplinare la caccia al cinghiale,
contenente indicazioni di gestione faunistica della specie;
-che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56/64580 del 27/10/2000, si
era proceduto alla modifica di alcuni articoli del predetto Regolamento in forza
della sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2000 che aveva inibito
l’esercizio venatorio nelle porzioni di territorio ricadenti nei parchi naturali
regionali;
-che fossero da tempo intervenute le Pianificazioni dei Parchi esistenti sul
territorio provinciale;
-che il Piano Faunistico Venatorio Provinciale fosse stato approvato con
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 62, in data 18/12/2003.
Si rilevava, altresì, (senza citarne, peraltro, l’intervenuto annullamento) che
in realtà il Piano Faunistico Venatorio provinciale era oggetto di ricorso
pendente nanti il Consiglio di Stato.
La Giunta Provinciale concludeva nel senso di ritenere che “allo stato, quindi,
le azioni di prelievo del cinghiale dovrebbero attuarsi alla luce del
Regolamento approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 40/99 in
apertura citata”.
Ritenendo illegittima tale determinazione l’istante, con il ricorso in epigrafe,
ha adito questo TAR chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 6 e 7 della Legge Regionale
della Liguria 01/07/1994, n. 29, in relazione alla violazione dell’art. 10 della
Legge 11 febbraio 1992, n. 157. Eccesso di potere per difetto assoluto dei
presupposti. Contraddittorietà ed illogicità manifeste. Violazione dei principio
di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa ex art. della
Costituzione.
La perimetrazione delle zone indicate dal Piano, degli ambiti territoriali di
caccia e dei comprensori alpini, sentito il Comitato faunistico venatorio
provinciale……L’esercizio venatorio negli ambiti territoriali di caccia è
consentito soltanto dopo la perimetrazione delle zone di cui al comma 1.
Tutta la normativa succitata, quindi, presuppone l’imprescindibile esistenza di
un Piano Faunistico venatoria regolarmente adottata ed in vigore, affinché la
provincia possa procedere alla regolamentazione della materia venatoria.
Il successivo regolamento eventualmente approvato dalla Giunta Provinciale,
infatti, è indissolubilmente connesso con il predetto Piano Faunistico, del
quale postula l’esistenza.
Poiché con sentenza n. 1340 in data 01/09/2004 il TAR Liguria ha annullato il
provvedimento di approvazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale della
provincia di Genova, non si vede come l’Amministrazione abbia potuto procedere
all’emanazione di un atto regolamentare in assenza dell’atto necessariamente
presupposto costituente condizione di legittimità del successivo, ed
inscindibilmente connesso e consequenziale.
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 38 e 47 della Legge Regionale
della Liguria 01/07/1994, n. 29, in relazione alla violazione dell’art. 12 della
Legge 11/02/1992, n. 157. Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca ed
estrinseca. Perplessità.
L’art. 3 comma 2 del Regolamento impugnato stabilisce che tra i compiti del
Comitato di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) vi sia quello di
organizzare “il recupero e l’abbattimento dei capi feriti e le relative misure
di sicurezza……”, soggiunge, inoltre, che “la partecipazione a dette operazioni
non costituisce battuta e non equivale ad ogni effetto ad una giornata di
caccia”.
Tale norma è assolutamente illegittima e contraddittoria, non solo perché
conferisce competenze ulteriori e non previste dalla legge agli organi di
gestione degli ATC, ma anche perché afferma che le attività di abbattimento
degli individui feriti “non costituisce battuta e non equivale ad ogni effetto
ad una giornata di caccia”, con evidente contrasto con entrambe le norme
rubricate.
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 della Legge Regionale 1° luglio
1994, n. 29, in relazione alla violazione dell’art. 13 della Legge 11 febbraio
1992, n. 157. Violazione e falsa applicazione della Legge 5 agosto 1981, n. 503
di attuazione della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979. Eccesso di
potere per illogicità e contraddittorietà sotto altro profilo.
Sono vietati: tutte le armi e tutti i mezzi per l’esercizio venatorio non
esplicitamente ammessi dal presente articolo.
Contrariamente al chiaro disposto delle disposizioni sopra riportate l’impugnato
Regolamento Provinciale, all’art. 11, rubricato “divieti”, sancisce il divieto,
tra gli altri, “di inserire nel caricatore utilizzato più di 5 colpi nel caso di
fucili a canna rigata”.
Tale illegittima disposizione, implicitamente ammette sia l’utilizzo di armi non
permesse dalla normativa di riferimento, consentendo di utilizzare anche le
cosiddette “carabine”, sia di inserire nel caricatore ben 5 invece di 2 soli
consentiti dalla normativa di riferimento.
L’utilizzo delle carabine, al contrario, è assolutamente vietato dalle norme
rubricate.
4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 47 della Legge Regionale della
Regione liguria 01/07/1994, n. 29 in relazione alla Violazione e falsa
applicazione dell’art. 13 della Legge 11/02/1992, n. 157.
Ai sensi dell’art. 11, lett. g) del Regolamento è vietato “utilizzare mezzi
ricetrasmittenti in violazione del DPR n. 159 del 23/09/1973 e ss.mm.ii”.
Anche tale disposizione è assolutamente illegittima ed illogica.
La disposizione di cui all’art. 47 della Legge Regionale 29/1994, infatti, pone
il chiaro divieto dell’utilizzo di qualsiasi mezzo di comunicazione ad
esclusione dei soli “CB” e telefoni cellulari, limitandone la possibilità di
utilizzo, tra l’altro, per “motivi di sicurezza”.
Conclude l’istante, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato con
vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la Provincia di Genova intimata,la quale, con
memoria nei termini, ha contestato la fondatezza del gravame chiedendone il
rigetto.
Alla pubblica udienza del 13 novembre 2008, il ricorso è stato posto in
decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo di censura dedotto con il
primo mezzo di censura.
1.1 Ed invero, l’art. 10 della Legge 11/02/1992 n. 257 dispone che “tutto il
territorio agro silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico
venatoria finalizzata, per quanto riguarda le specie carnivore, alla
conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale
delle altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento
della densità ottimale e alla sua conservazione mediante riqualificazione delle
risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
Le Regioni e le Province con le modalità previste ai commi 7 e 10, realizzano la
pianificazione di cui al comma 1, mediante la destinazione differenziata del
territorio”.
Il successivo comma 7 del citato articolo soggiunge, inoltre, che “ai fini della
pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le Province
predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori”.
In ossequio alle disposizioni della legge quadro n. 157/1992, la Legge Regionale
ligure n. 29 del 01/07/1994, all’art. 6, comma 1, sancisce che “Entro
centottanta giorni dal ricevimento degli indirizzi di cui all’art. 5 le province
predispongono piani faunistico-venatori articolati per comprensori omogenei con
specifico riferimento alle caratteristiche ortografiche e
faunistico-vegetazionali”.
Il successivo art. 7, della medesima legge, inoltre, stabilisce che “le province
approvato il Piano Faunistico-Venatorio, deliberano la perimetrazione delle zone
indicate dal Piano, degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori
alpini, sentito il Comitato faunistico-venatorio provinciale…………L’esercizio
venatorio negli ambiti territoriali di caccia è consentito soltanto dopo la
perimetrazione delle zone di cui al comma 1 ”.
Tutta la normativa succitata, quindi, presuppone l’imprescindibile esistenza di
un Piano Faunistico- Venatorio regolarmente adottato ed in vigore, affinché la
provincia possa procedere alla regolamentazione della materia venatoria.
Il successivo regolamento eventualmente approvato dalla Giunta Provinciale,
infatti, è indissolubilmente connesso con il predetto Piano Faunistico, del
quale postula l’esistenza.
1.2 Tanto premesso, rileva il Collegio come la impugnata delibera di
approvazione del Regolamento per la caccia al cinghiale si limiti, sul punto, a
rappresentare che “il piano Faunistico- Venatorio Provinciale è stato approvato
con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 62 del 18 dicembre 2003. In
proposto si rileva che attualmente è all’esame del Consiglio di Stato per
effetto del ricorso presentato al TAR delle Associazioni Ambientalistiche”.
Tale specificazione è del tutto inidonea a supportare la determinazione assunta,
che si appalesa illegittima per difetto dei necessari presupposti, come
esattamente dedotto dall’associazione ricorrente.
Con sentenza n. 1340 del 1° settembre 2004, infatti, questo Tribunale ha
annullato il provvedimento di approvazione del Piano Faunistico Venatorio della
Provincia di Genova.
Ne consegue, in tutta evidenza, che al momento dell’approvazione del Regolamento
in contestazione, l’anzidetto Piano Faunistico non era “all’esame del Consiglio
di Stato”, ma era viceversa giuridicamente inesistente, in quanto annullato con
la richiamata sentenza di questo TAR.
La delibera impugnata, pertanto, è stata assunta in carenza dei presupposti di
legge a causa di un evidente difetto di istruttoria, e come tale si appalesa
illegittima.
Né tale illegittimità può essere superata dalla invocata circostanza per cui il
Consiglio di Stato ha annullato la richiamata sentenza di questo TAR, con
decisione n. 5926/2005 depositata il 20 ottobre 2005.
La predetta decisione infatti, se ha riportato a giuridica esistenza il Piano
Faunisitico-Venatorio provinciale, non ha di certo sanato il vizio che inficia
la delibera odiernamente impugnata.
Quest’ultima, infatti, è stata assunta il 13 luglio 2005 ed a tale data, come
già rilevato, il Piano Faunistico era giuridicamente inesistente, con ogni
effetto in ordine alla adeguatezza della istruttoria compiuta
dall’amministrazione, ed alla sussistenza dei presupposti necessari per
l’approvazione del Regolamento in questione.
2. Per le ragioni esposte il ricorso è fondato e và accolto, potendo ogni
ulteriore censura restare assorbita.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione, tra le parti,
delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sezione Seconda, accoglie
il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 13/11/2008 con
l'intervento dei Magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore
Angelo Vitali, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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