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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR LIGURIA, Sez. I - 19 novembre 2009, n. 3406
RIFIUTI - Stoccaggio provvisorio - Autorizzazione o comunicazione in
procedura semplificata - Comune - Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi
adottata ai sensi del T.U. edilizia - Competenza - Difetto - Rilascio
dell'autorizzazione - Potestà provinciale. Lo stoccaggio provvisorio, al
pari del deposito provvisorio di rifiuti (cfr., da ultimo Cass. 20 maggio 2008
n. 27073) costituisce specifica fattispecie disciplinata dall’art. 6 lett. m
d.lgs. n. 22/97, come riprodotto dal d.lgs. n. 152/06, assoggettata al regime
d’autorizzazione o di comunicazione in procedura semplificata: sicchè
l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi mediante rimozione di
abbancamento di inerti asseritamente abusivo, adottata ai sensi del testo unico
sull’edilizia, esorbita dall’ambito della materia di competenza comunale,
compromettendo la potestà attribuita alla Provincia di rilascio
dell’autorizzazione allo stoccaggio provvisorio. Pres. Balba, Est. Caputo - I.
s.r.l. (avv.ti Gerbi e Massa) c. Comune di Taggia e altro (n.c.) - TAR
LIGURIA, Sez. I - 19 novembre 2009, n. 3406
N. 03406/2009 REG.SEN.
N. 01120/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1120 del 2007, proposto da:
Immobiliare i Colli Srl, in nome del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Gerbi, Francesco Massa, con domicilio
eletto presso Giovanni Gerbi in Genova, via via Roma 11/1;
contro
Comune di Taggia, Provincia di Imperia;
nei confronti di
Massimo Ghilardi;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza 2 ottobre 2007 n. 125 a firma del responsabile dello sportello
unico per l'edilizia avente ad oggetto ordine di ripristino dello stato dei
luoghi mediante rim ozione di abbancamento di terra ai sensi dell'art. 31 D.P.R.
380/01 nonchè per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, preparatorio e
connesso ed in particolare della deliberazione di Giunta Comunale 27 settembre
2007 n. 102.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 16 luglio 2009 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Immobiliare I Colli s.r.l., gestore
in omonima località sita nel comune di Taggia di discarica di inerti realizzata
su progetto approvato con deliberazione della Giunta regionale 5 luglio 1991, ha
impugnato l’ordinanza di ripristino dei luoghi adottata dal Comune ai sensi
dell’art. 31 t.u. edilizia ed avente ad oggetto l’abbancamento di inerti
ritenuto abusivo.
La ricorrente, dopo avere dato conto nelle premesse dell’atto introduttivo che
il deposito del materiale per cui è causa costituiva adempimento di prescrizioni
imposte dalla Regione e dalla Provincia d’Imperia in sede di approvazione del
progetto, lamenta l’illegittimo ricorso alla disciplina urbanistica per
sanzionare non già un opera edilizia realizzata senza titolo bensì la (asserita)
condotta illecita di stoccaggio di rifiuti non autorizzato.
Vizi che affetterebbero anche la deliberazione della Giunta comunale con
riguardo alla destinazione agricola dell’area su cui insiste la discarica,
ritenuta ostativa allo smaltimento rifiuti.
L’impugnazione, nell’ascrizione dei fatti descritti alle norme che sostanziano
le censure, è affidata ai seguenti motivi:
Plurima violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/01;
Violazione dell’art. 208 d.lgs. n. 152/06 e degli artt. 34 e 35 l.r. 18/99.
Eccesso di potere.
In corso di causa, la ricorrente ha prodotto gli atti relativi al
proscioglimento dell’amministratore legale della società dal reato di cui
all’art. 44 lett. b) in relazione all’art. 3 lett. e) d.P.R. 6 giugno 2001 n.
380.
Il Comune di Taggia non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza del 16.07.09 la causa su richiesta della parte è stata
trattenuta in decisione
DIRITTO
Il gravame, cumulativamente proposto, ha ad oggetto l’ordinanza di ripristino
dei luoghi adottata dal Comune ai sensi dell’art. 31 t.u. edilizia per l’abbancamento
di inerti, nonché la deliberazione della Giunta comunale laddove, con riguardo
alla destinazione agricola dell’area su cui insiste la discarica, l’ha ritenuta
ostativa allo smaltimento rifiuti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L’atto impugnato, descritto il fatto contestato come “deposito di materiale
inerte con sistemazione a gradoni e conseguente realizzazione di un
terrazzamento”, espressamente dà conto che la società ricorrente – per quel
medesimo fatto – ha presentato alla Provincia di Imperia richiesta di stoccaggio
provvisorio.
Ossia dalla corretta qualificazione giuridica dell’episodio che ha dato stura
all’ordinanza di ripristino impugnata s’evince che esso non attiene affatto alla
materia urbanistico-edilizia bensì a quella specifica di raccolta, gestione e
stoccaggio di rifiuti solidi.
Inoltre lo stoccaggio provvisorio, al pari del deposito provvisorio di rifiuti
(cfr., da ultimo Cass. 20 maggio 2008 n. 27073; sul deposito temporaneo di
rifiuti, Corte di giustizia 11 dicembre 2008, causa C-387/07) costituisce
specifica fattispecie disciplinata dall’art. 6 lett. m d.lgs. n. 22/97, come
riprodotto dal d.lgs. n. 152/06, assoggettata al regime d’autorizzazione o di
comunicazione in procedura semplificata: situazione giuridica che qui ricorre,
posto che, come già avuto modo di sottolineare per espressa menzione contenuta
nell’atto impugnato, la società ha formalmente inoltrato la richiesta
d’autorizzazione all’organo provinciale competente.
Sicché non solo l’ordinanza impugnata, adottata ai sensi del testo unico
sull’edilizia, esorbita dall’ambito della materia di competenza, ma per quel che
qui più rileva, vanifica l’esercizio di una prerogativa riconosciuta
dall’ordinamento di settore in capo al gestore della discarica, compromettendo
al contempo la potestà attribuita alla Provincia di rilascio dell’autorizzazione
allo stoccaggio provvisorio.
In definitiva l’ordinanza impugnata è affetta da (assoluta) carenza di potere,
vizio qui denunciato che nella sua gravità assorbe le altre censure di
legittimità.
Le spese di causa seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Prima,
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, e, per l’effetto, annulla
l’atto impugnato.
Condanna il Comune di Taggia alla rifusione delle spese di lite in favore del
società ricorrente che si liquidano in complessivi 3200,00 (tremiladuecento/00)
euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Santo Balba, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Paolo Peruggia, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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