AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

 

TAR LIGURIA, Sez. I - 19 novembre 2009, n. 3406


RIFIUTI - Stoccaggio provvisorio - Autorizzazione o comunicazione in procedura semplificata - Comune - Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi adottata ai sensi del T.U. edilizia - Competenza - Difetto - Rilascio dell'autorizzazione - Potestà provinciale. Lo stoccaggio provvisorio, al pari del deposito provvisorio di rifiuti (cfr., da ultimo Cass. 20 maggio 2008 n. 27073) costituisce specifica fattispecie disciplinata dall’art. 6 lett. m d.lgs. n. 22/97, come riprodotto dal d.lgs. n. 152/06, assoggettata al regime d’autorizzazione o di comunicazione in procedura semplificata: sicchè l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi mediante rimozione di abbancamento di inerti asseritamente abusivo, adottata ai sensi del testo unico sull’edilizia, esorbita dall’ambito della materia di competenza comunale, compromettendo la potestà attribuita alla Provincia di rilascio dell’autorizzazione allo stoccaggio provvisorio. Pres. Balba, Est. Caputo - I. s.r.l. (avv.ti Gerbi e Massa) c. Comune di Taggia e altro (n.c.) - TAR LIGURIA, Sez. I - 19 novembre 2009, n. 3406

 

 

 

 

N. 03406/2009 REG.SEN.
N. 01120/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
 


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1120 del 2007, proposto da:
Immobiliare i Colli Srl, in nome del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Gerbi, Francesco Massa, con domicilio eletto presso Giovanni Gerbi in Genova, via via Roma 11/1;


contro


Comune di Taggia, Provincia di Imperia;

nei confronti di

Massimo Ghilardi;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza 2 ottobre 2007 n. 125 a firma del responsabile dello sportello unico per l'edilizia avente ad oggetto ordine di ripristino dello stato dei luoghi mediante rim ozione di abbancamento di terra ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 380/01 nonchè per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, preparatorio e connesso ed in particolare della deliberazione di Giunta Comunale 27 settembre 2007 n. 102.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2009 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO
 

Immobiliare I Colli s.r.l., gestore in omonima località sita nel comune di Taggia di discarica di inerti realizzata su progetto approvato con deliberazione della Giunta regionale 5 luglio 1991, ha impugnato l’ordinanza di ripristino dei luoghi adottata dal Comune ai sensi dell’art. 31 t.u. edilizia ed avente ad oggetto l’abbancamento di inerti ritenuto abusivo.

La ricorrente, dopo avere dato conto nelle premesse dell’atto introduttivo che il deposito del materiale per cui è causa costituiva adempimento di prescrizioni imposte dalla Regione e dalla Provincia d’Imperia in sede di approvazione del progetto, lamenta l’illegittimo ricorso alla disciplina urbanistica per sanzionare non già un opera edilizia realizzata senza titolo bensì la (asserita) condotta illecita di stoccaggio di rifiuti non autorizzato.

Vizi che affetterebbero anche la deliberazione della Giunta comunale con riguardo alla destinazione agricola dell’area su cui insiste la discarica, ritenuta ostativa allo smaltimento rifiuti.

L’impugnazione, nell’ascrizione dei fatti descritti alle norme che sostanziano le censure, è affidata ai seguenti motivi:

Plurima violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/01;

Violazione dell’art. 208 d.lgs. n. 152/06 e degli artt. 34 e 35 l.r. 18/99. Eccesso di potere.

In corso di causa, la ricorrente ha prodotto gli atti relativi al proscioglimento dell’amministratore legale della società dal reato di cui all’art. 44 lett. b) in relazione all’art. 3 lett. e) d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Il Comune di Taggia non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 16.07.09 la causa su richiesta della parte è stata trattenuta in decisione


DIRITTO


Il gravame, cumulativamente proposto, ha ad oggetto l’ordinanza di ripristino dei luoghi adottata dal Comune ai sensi dell’art. 31 t.u. edilizia per l’abbancamento di inerti, nonché la deliberazione della Giunta comunale laddove, con riguardo alla destinazione agricola dell’area su cui insiste la discarica, l’ha ritenuta ostativa allo smaltimento rifiuti.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

L’atto impugnato, descritto il fatto contestato come “deposito di materiale inerte con sistemazione a gradoni e conseguente realizzazione di un terrazzamento”, espressamente dà conto che la società ricorrente – per quel medesimo fatto – ha presentato alla Provincia di Imperia richiesta di stoccaggio provvisorio.

Ossia dalla corretta qualificazione giuridica dell’episodio che ha dato stura all’ordinanza di ripristino impugnata s’evince che esso non attiene affatto alla materia urbanistico-edilizia bensì a quella specifica di raccolta, gestione e stoccaggio di rifiuti solidi.

Inoltre lo stoccaggio provvisorio, al pari del deposito provvisorio di rifiuti (cfr., da ultimo Cass. 20 maggio 2008 n. 27073; sul deposito temporaneo di rifiuti, Corte di giustizia 11 dicembre 2008, causa C-387/07) costituisce specifica fattispecie disciplinata dall’art. 6 lett. m d.lgs. n. 22/97, come riprodotto dal d.lgs. n. 152/06, assoggettata al regime d’autorizzazione o di comunicazione in procedura semplificata: situazione giuridica che qui ricorre, posto che, come già avuto modo di sottolineare per espressa menzione contenuta nell’atto impugnato, la società ha formalmente inoltrato la richiesta d’autorizzazione all’organo provinciale competente.

Sicché non solo l’ordinanza impugnata, adottata ai sensi del testo unico sull’edilizia, esorbita dall’ambito della materia di competenza, ma per quel che qui più rileva, vanifica l’esercizio di una prerogativa riconosciuta dall’ordinamento di settore in capo al gestore della discarica, compromettendo al contempo la potestà attribuita alla Provincia di rilascio dell’autorizzazione allo stoccaggio provvisorio.

In definitiva l’ordinanza impugnata è affetta da (assoluta) carenza di potere, vizio qui denunciato che nella sua gravità assorbe le altre censure di legittimità.

Le spese di causa seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
 

P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Prima, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna il Comune di Taggia alla rifusione delle spese di lite in favore del società ricorrente che si liquidano in complessivi 3200,00 (tremiladuecento/00) euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Santo Balba, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Paolo Peruggia, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
 



  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it