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TAR LIGURIA, Sez. I - 15 dicembre 2009, n. 3741

 

RIFIUTI - Terre e rocce da scavo - Inosservanza delle procedure per il riutilizzo - Applicabilità delle disposizioni in materia di rifiuti - Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 - Ordinanza di rimozione - Competenza - Sindaco. Le rocce ed i materiali di scavo vanno considerati alla stregua di rifiuti, anche se appaiono come idonei all’utilizzo fatto in concreto, ove non siano state seguite le procedure per il loro riutilizzo (art. 186 del d.lvo 3.4.2006, n. 152): trovano quindi applicazione le disposizioni su tali materiali, tra le quali l’art. 192 del T.U. Ambiente, che riguarda il divieto di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo. Ove si verifichi tale evento è il sindaco a dover provvedere con l’ordinanza prevista dal comma 3 della norma citata. Pres. Balba, Est. Peruggia - M. s.r.l. (avv.ti Giromini) c. Comune di Ameglia. TAR LIGURIA, Sez. I - 15 dicembre 2009, n. 3741
 

 

 

 

N. 03741/2009 REG.SEN.
N. 00572/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 572 del 2009, proposto dalla srl Marina 77, corrente ad Ameglia in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco e Roberto Giromini, con i quali ha eletto domicilio a Genova presso la segreteria del tribunale amministrativo;

contro

Comune di Ameglia, in persona del sindaco in carica;

per l'annullamento

dell’ordinanza 3.4.2009, n. 4 del comune di Ameglia


Visto il ricorso con i relativi allegati;

vista la propria ordinanza 19.6. 2009, n. 199

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2009 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


La srl Marina 77 si ritiene lesa dall’ordinanza 3.4.3009, n. 4 con cui il comune di Ameglia ha ingiunto la rimozione e lo smaltimento dei materiali depositati sull’area di proprietà, rappresentata al foglio 3 ed al mappale 376, ed ha per ciò notificato l’atto 29.5.2009, depositato il 8.6.2009, con cui deduce:

incompetenza

violazione dell’art. 186 del d.lvo 152 del 2006 del DGR Liguria 859 del 2008, eccesso di potere per travisamento, sviamento, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria.

Violazione degli artt. 6 e 21 della legge regione Liguria 6.6.2008, n. 16 e dell’art. 186 comma 3 del d.lvo 152 del 2006, eccesso di potere per travisamento, sviamento, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria.

Il comune di Ameglia non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza 23.10.2009, n. 169 il tribunale ha disposto istruttoria, a cui l’amministrazione non risulta aver dato direttamente seguito.

L’impugnazione riguarda un atto con cui il comune ha ingiunto all’interessata la rimozione dal fondo di proprietà delle terre e delle rocce sparse.

In fatto era accaduto che con verbale 29.8.2008 il corpo forestale di La Spezia provvedeva al sequestro del fondo individuato al catasto del comune di Ameglia al foglio 3 ed al mappale 276, in quanto sullo superficie dello stesso risultavano sparsi “… cumuli di terra e sassi e dove sono stati eseguiti lavori di riempimento e successivo livellamento di terreno aventi le seguenti dimensioni: da metri lineari 51, 30 a metri lineari 28 di larghezza per circa metri lineari 41 circa di larghezza pari a circa mq. 1600, con relativo mutamento dei luoghi…”

Con successiva relazione 31.10.2008 n. 9018 dell’Arpal di La Spezia venne osservato che lo spargimento del terreno non aveva rispettato il procedimento previsto dall’art. 186 del d.lvo 152 del 2006 e dalla delibera della giunta della regione Liguria 18.7.2008, n. 859, anche se le analisi disposte avevano permesso di stabilire che il materiale era di per sé idoneo all’utilizzo fatto in concerto.

Tanto premesso possono essere esaminati i motivi dedotti.

Con il primo di essi l’interessata lamenta l’incompetenza dell’autorità che ha adottato il provvedimento gravato, in quanto si è determinato il dirigente del settore lavori pubblici ed urbanistica in luogo del sindaco.

Il tribunale può prendere in esame la doglianza, anche se essa appare formulata sulla base di una non corretta individuazione della norma denunciata, che è precisata nell’art. 2 della legge 18.6.1998, n. 198. Tale disposizione regola taluni profili del contratto di subfornitura, una materia che non ha quindi rapporti diretti con la disciplina del trattamento dei materiali da scavo che è in considerazione nella specie.

Il collegio osserva che le rocce ed i materiali di scavo vanno considerati alla stregua di rifiuti, anche se appaiono come idonei all’utilizzo fatto in concreto, ove non siano state seguite le procedure per il loro riutilizzo (art. 186 del d.lvo 3.4.2006, n. 152). Tale sembra era essere il caso occorso, posto che l’impresa utilizzatrice omise di procedere nel senso di legge all’accertamento e alla dichiarazione dei materiali che intendeva utilizzare, anche se le ricordate verifiche hanno confermato l’idoneità della massa in questione all’impiego fatto.

La considerazione di un terreno non in regola con le disposizioni amministrative alla stregua di un rifiuto (la presunzione è derivabile dall’art. 186 comma 5 del d.lvo 3.4.2006, n. 152) comporta l’applicazione delle disposizioni su tali materiali, tra le quali viene in considerazione l’art. 192 del decreto, che riguarda il divieto di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo.

Ove si verifichi tale evento è il sindaco a dover provvedere con l’ordinanza prevista dal comma 3 della norma citata, per cui appare fondata la censura in rassegna, siccome ricostruita nelle note che precedono.

In conseguenza di ciò l’atto impugnato va annullato, e la trattazione dell’affare va rimessa al sindaco di Ameglia, competente ai sensi di legge.

La natura solo formale della presente decisione induce a ritenere sussistenti i fondati motivi per disporre l’irripetibilità delle spese di lite sostenute della ricorrente.


P.Q.M.


Accoglie il ricorso e dispone rimettersi gli atti al sindaco di Ameglia per quanto riterrà di dover determinare

Spese irripetibili

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Santo Balba, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore

Luca Morbelli, Primo Referendario


L'ESTENSORE                                                  IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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