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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR LIGURIA, Sez. I - 15 dicembre 2009, n. 3741
RIFIUTI - Terre e rocce da scavo
- Inosservanza delle procedure per il riutilizzo - Applicabilità delle
disposizioni in materia di rifiuti - Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 - Ordinanza di
rimozione - Competenza - Sindaco. Le rocce ed i materiali di scavo vanno
considerati alla stregua di rifiuti, anche se appaiono come idonei all’utilizzo
fatto in concreto, ove non siano state seguite le procedure per il loro
riutilizzo (art. 186 del d.lvo 3.4.2006, n. 152): trovano quindi applicazione le
disposizioni su tali materiali, tra le quali l’art. 192 del T.U. Ambiente, che
riguarda il divieto di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo. Ove si
verifichi tale evento è il sindaco a dover provvedere con l’ordinanza prevista
dal comma 3 della norma citata. Pres. Balba, Est. Peruggia - M. s.r.l. (avv.ti
Giromini) c. Comune di Ameglia. TAR LIGURIA, Sez. I - 15 dicembre 2009, n.
3741
N. 03741/2009 REG.SEN.
N. 00572/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 572 del 2009, proposto dalla srl Marina
77, corrente ad Ameglia in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco e Roberto Giromini, con i quali
ha eletto domicilio a Genova presso la segreteria del tribunale amministrativo;
contro
Comune di Ameglia, in persona del sindaco in carica;
per l'annullamento
dell’ordinanza 3.4.2009, n. 4 del comune di Ameglia
Visto il ricorso con i relativi allegati;
vista la propria ordinanza 19.6. 2009, n. 199
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2009 il dott. Paolo
Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La srl Marina 77 si ritiene lesa dall’ordinanza 3.4.3009, n. 4 con cui il comune
di Ameglia ha ingiunto la rimozione e lo smaltimento dei materiali depositati
sull’area di proprietà, rappresentata al foglio 3 ed al mappale 376, ed ha per
ciò notificato l’atto 29.5.2009, depositato il 8.6.2009, con cui deduce:
incompetenza
violazione dell’art. 186 del d.lvo 152 del 2006 del DGR Liguria 859 del 2008,
eccesso di potere per travisamento, sviamento, erroneità dei presupposti,
difetto di motivazione e di istruttoria.
Violazione degli artt. 6 e 21 della legge regione Liguria 6.6.2008, n. 16 e
dell’art. 186 comma 3 del d.lvo 152 del 2006, eccesso di potere per
travisamento, sviamento, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione e di
istruttoria.
Il comune di Ameglia non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza 23.10.2009, n. 169 il tribunale ha disposto istruttoria, a cui
l’amministrazione non risulta aver dato direttamente seguito.
L’impugnazione riguarda un atto con cui il comune ha ingiunto all’interessata la
rimozione dal fondo di proprietà delle terre e delle rocce sparse.
In fatto era accaduto che con verbale 29.8.2008 il corpo forestale di La Spezia
provvedeva al sequestro del fondo individuato al catasto del comune di Ameglia
al foglio 3 ed al mappale 276, in quanto sullo superficie dello stesso
risultavano sparsi “… cumuli di terra e sassi e dove sono stati eseguiti lavori
di riempimento e successivo livellamento di terreno aventi le seguenti
dimensioni: da metri lineari 51, 30 a metri lineari 28 di larghezza per circa
metri lineari 41 circa di larghezza pari a circa mq. 1600, con relativo
mutamento dei luoghi…”
Con successiva relazione 31.10.2008 n. 9018 dell’Arpal di La Spezia venne
osservato che lo spargimento del terreno non aveva rispettato il procedimento
previsto dall’art. 186 del d.lvo 152 del 2006 e dalla delibera della giunta
della regione Liguria 18.7.2008, n. 859, anche se le analisi disposte avevano
permesso di stabilire che il materiale era di per sé idoneo all’utilizzo fatto
in concerto.
Tanto premesso possono essere esaminati i motivi dedotti.
Con il primo di essi l’interessata lamenta l’incompetenza dell’autorità che ha
adottato il provvedimento gravato, in quanto si è determinato il dirigente del
settore lavori pubblici ed urbanistica in luogo del sindaco.
Il tribunale può prendere in esame la doglianza, anche se essa appare formulata
sulla base di una non corretta individuazione della norma denunciata, che è
precisata nell’art. 2 della legge 18.6.1998, n. 198. Tale disposizione regola
taluni profili del contratto di subfornitura, una materia che non ha quindi
rapporti diretti con la disciplina del trattamento dei materiali da scavo che è
in considerazione nella specie.
Il collegio osserva che le rocce ed i materiali di scavo vanno considerati alla
stregua di rifiuti, anche se appaiono come idonei all’utilizzo fatto in
concreto, ove non siano state seguite le procedure per il loro riutilizzo (art.
186 del d.lvo 3.4.2006, n. 152). Tale sembra era essere il caso occorso, posto
che l’impresa utilizzatrice omise di procedere nel senso di legge
all’accertamento e alla dichiarazione dei materiali che intendeva utilizzare,
anche se le ricordate verifiche hanno confermato l’idoneità della massa in
questione all’impiego fatto.
La considerazione di un terreno non in regola con le disposizioni amministrative
alla stregua di un rifiuto (la presunzione è derivabile dall’art. 186 comma 5
del d.lvo 3.4.2006, n. 152) comporta l’applicazione delle disposizioni su tali
materiali, tra le quali viene in considerazione l’art. 192 del decreto, che
riguarda il divieto di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo.
Ove si verifichi tale evento è il sindaco a dover provvedere con l’ordinanza
prevista dal comma 3 della norma citata, per cui appare fondata la censura in
rassegna, siccome ricostruita nelle note che precedono.
In conseguenza di ciò l’atto impugnato va annullato, e la trattazione
dell’affare va rimessa al sindaco di Ameglia, competente ai sensi di legge.
La natura solo formale della presente decisione induce a ritenere sussistenti i
fondati motivi per disporre l’irripetibilità delle spese di lite sostenute della
ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dispone rimettersi gli atti al sindaco di Ameglia per
quanto riterrà di dover determinare
Spese irripetibili
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Santo Balba, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore
Luca Morbelli, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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