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TAR LIGURIA, Sez. I - 31 dicembre 2009, n. 4131

 

DIRITTO URBANISTICO - Muro di cinta e muro di contenimento - Differenza - Assimilabilità del muro di cinta alle pertinenze - Assimilabilità del muro di contenimento alle costruzioni - Necessità di titolo abilitativo edilizio - Rispetto delle distanze dai confini. Mentre il muro di cinta può essere ricondotto alla categoria delle pertinenze, non così il muro di contenimento che viene assimilato alla categoria delle costruzioni. Nel caso in cui lo scopo della realizzazione sia la delimitazione della proprietà si ricade infatti nell'ipotesi della pertinenza, per cui non è necessario il rilascio della concessione (TAR Emilia Romagna, Parma, 12 marzo 2001, n. 106; TAR Liguria, sez. I, 14 novembre 1996, n. 492; TAR Liguria, 19 ottobre 1994, n. 345). Diversa è la situazione, allorché il muro è destinato non solo a recingere un fondo, ma contiene o sostiene esso stesso dei volumi ulteriori (tar Emilia Romagna, Parma, 27 aprile 2001, n. 246; tar Lazio, sez. II, 4 novembre 2000, n. 8923); in tal caso il manufatto ha una funzione autonoma, dal punto di vista edilizio e da quello economico (TAR Piemonte 7 maggio 2003 n. 657). Avendo il muro di contenimento la natura di costruzione, deve, tendenzialmente, rispettare le distanze dai confini stabilite dalle n.t.a. del p.r.g. Pres. Balba, Est. Morrelli - P.F. (avv. Maoli) c. Comune di Torriglia (avv. Vallerga). TAR LIGURIA, Sez. I - 31 dicembre 2009, n. 4131
 

 

 

N. 04131/2009 REG.SEN.
N. 00977/2006 REG.RIC.
N. 00629/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 977 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Pio Ferro, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Maoli, con domicilio eletto in Genova, via Corsica 2/11;
contro
Comune di Torriglia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Vallerga, con domicilio eletto in Genova, via Dante 2/52;
nei confronti di
Eraglio Sanna, Carla Medola, Alessandra Lemmi, rappresentati e difesi dagli avv. Carlo Bilanci, Alessandro Devoto, con domicilio eletto presso Carlo Bilanci in Genova, via Roma 11/1; Sergio Angelo Mazzarello, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 629 del 2009, proposto da:
Carla Medola, Alessandra Lemmi, rappresentati e difesi dagli avv. Carlo Bilanci, Alessandro Devoto, con domicilio eletto presso Carlo Bilanci in Genova, via Roma 11/1;
contro
Provincia di Genova, in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso dagli avv. Valentina Manzone, Carlo Scaglia, con domicilio eletto presso Valentina Manzone in Genova, Piazzale Mazzini 2;
Comune di Torriglia, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Pio Ferro, Guido Casazza, rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Maoli, con domicilio eletto in Genova, via Corsica 2/11;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso n. 977 del 2006:
- del permesso di costruire 25.11.2005 n. 30, conosciuto dal ricorrente nell'agosto 2006, rilasciato dal Responsabile Area Tecnica del Comune di Torriglia ai signori Sanna e Medola per la realizzazione di un fabbricato bifamiliare e altre opere in località Porcarezze sul terreno censito catastalmente al foglio 56, mapp. 337; di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, successivo o comunque conseguenziale e/o connesso, e segnatamente: del parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia Integrata Comunale nella seduta del 3.8.2005;dell'autorizzazione paesistico-ambientale 11.8.2005 n. 9, rilasciata dal Comune con riferimento alle opere in questione; del permesso di costruire in sanatoria 4 febbraio 2009 n. 2, concernente la regolarizzazione delle opere eseguite in difformità del progetto approvato con permesso di costruire n. 30/2005; di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, successivo o comunque conseguenziale e/o connesso, e segnatamente: del parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia Integrata Comunale nella seduta del 15.7.2008; della nota della soprintendenza per i i beni architettonici e paesaggistici della Liguria pervenuta al Comune in data 11.12.2008 , prot. n. 6408, dell'autorizzazione paesistico-ambientale in sanatoria 23.12.2008 n. 20, rilasciata dal Comune con riferimento alle opere in questione;.
quanto al ricorso n. 629 del 2009:
- del provvedimento dirigenziale 31 marzo 2009 n. 1887 conosciuto il 14 aprile 2009 nella parte in cui ha ritenuto, pur senza annullarle (per mancanza di interesse pubblico) la parziale illegittimità del permesso di costruire convenzionato 25 novembre 2005 n. 30 e della autorizzazione paesaggistica 11 agosto 2005 n. 9 rilasciati dal Comune di Torriglia x art. 6 L.R. 7/1987; di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e connessi ed in particolare dell'atto 21 novembre 2007 prot. 136895 e del voto del CTU n. 609 del 31 ottobre e del 15 novembre 2007.

Visti i ricorsi ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Torriglia e di Eraglio Sanna e di Carla Medola e di Alessandra Lemmi e di Provincia di Genova e di Pio Ferro e di Guido Casazza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2009 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Con ricorso, iscritto al n. 977/2006 di R.G., notificato in data 14 novembre 2006 al Comune di Torriglia e ai controinteressati sigg.ri Eraglio Sanna e Carla Medola e depositato il successivo 21 novembre 2006 il sig. Pio Ferro ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, il permesso di costruire 25.11.2005 n. 30, rilasciato dal Responsabile Area Tecnica del Comune di Torriglia ai signori Sanna e Medola per la realizzazione di un fabbricato bifamiliare e altre opere in località Porcarezze sul terreno censito catastalmente al foglio 56, mapp. 337 nonché il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia Integrata Comunale nella seduta del 3.8.2005 e l'autorizzazione paesistico - ambientale 11.8.2005 n. 9, rilasciata dal Comune con riferimento alle opere in questione.


Il ricorso era affidato ai seguenti motivi:
1)violazione degli artt. 873 e ss. , 913 c.c., art. 3 l. 241/90, art. 9.3.1. e scheda di dettaglio della zona CC – 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore generale del Comune di Torriglia, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, in quanto il muro di contenimento del terrapieno assentito con il permesso di costruire, pur presentando tutte le caratteristiche per essere definito costruzione, non rispetta la distanza di metri 5 dal confine delle proprietà finitime stabilito nella scheda di dettaglio CC – 16 del p.r.g.;


2) violazione degli artt. 873 e ss., art. 3 l. 241790, art. 9.3.1. e scheda di dettaglio della zona CC – 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore generale del Comune di Torriglia, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, in quanto il box, realizzato non completamente interrato non rispetterebbe la distanza dal confine delle proprietà finitime (5 mt.) e dalla strada carrabile comunale (5 mt.);


3) violazione dell’art. 3 l. 241/90, art. 9.2.3 delle n.t.a del p.r.g. comunale in quanto il box non è completamente interrato ed ha una superficie superiore (41 mq) a quella di mq 25 ammessa dal p.r.g. in zona C;


4) violazione dell’art. 889 c.c., art. 3 l. 241/90, artt. 14 – 19 e 29 l.r. 16.8.1995 n. 43, allegato n. 5 delle deliberazione del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento 4.2.1977, art. 20 del regolamento edilizio comunale di Torriglia, eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, incompetenza, in quanto la fossa biologica sarebbe collocata ad una distanza minima inferiore a m. 2, inoltre il Comune avrebbe omesso di verificare la conformità dell’impianto alle prescrizioni tecniche dell’allegato n. 5 delle deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento 4.2.1977, infine la competenza ad adottare ogni determinazione concernente la realizzazione di impianti fognari sarebbe attribuita alla Provincia;
5) violazione degli artt. 3 e 6 l. 241790, art. 3 del regolamento edilizio comunale, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, in quanto, negli elaborati grafici del progetto non sono specificate le distanze del muro di contenimento e del box rispetto alle proprietà circostanti, non sono indicate adeguatamente misure e materiali usati per la costruzione, non sarebbero presenti le tavole di confronto relative al terrapieno;


6) violazione degli artt. 142 e ss. d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 , art. 3 l. 241/90, eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, in quanto l’autorizzazione paesaggistica non sarebbe motivata;


7) violazione dell’art. 3 l. 241/90, art. 9.3.1.1 delle n.t.a. del p.r.g. comunale in quanto il Comune non ha imposto le realizzazione di alcuna opera di riqualificazione urbana e ambientale, come imposto dalle n.t.a. del p.r.g.;


8) violazione dell’art. 53 l. 388/2000, art. 13 d.p.r. 6.6.2001 n. 380, art. 3 l. 241/90, artt. 48, 50 e 107 d.lgs. 267/00, eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, incompetenza, in quanto il permesso d costruire è stato adottato dal vicesindaco in assenza di determinazioni comunali di conferimento delle relative attribuzioni.


Si costituivano in giudizio l’amministrazione intimata e i controinteressati.


Con ordinanza 26 febbraio 2009 n. 36 il processo veniva interrotto a seguito di morte del contro interessato sig. Eraglio Sanna.
Con atto notificato in data 2 aprile 2009 e depositato il 9 aprile 2009 il processo veniva riassunto dal ricorrente nei confronti degli eredi del sig. Eraglio Sanna.
Con atto notificato in data 2 maggio 2009 e depositato il 7 maggio 2009 il ricorrente impugnava con motivi aggiunti il permesso di costruire in sanatoria 4 febbraio 2009 n. 2, concernente la regolarizzazione delle opere eseguite in difformità del progetto approvato con permesso di costruire n. 30/2005; nonché il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia Integrata Comunale nella seduta del 15.7.2008, la nota della soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Liguria pervenuta al Comune in data 11.12.2008, prot. n. 6408, l'autorizzazione paesistico-ambientale in sanatoria 23.12.2008 n. 20, rilasciata dal Comune con riferimento alle opere in questione.


I motivi aggiunti erano i seguenti:
1) 1) invalidità derivata dall’illegittimità del precedente permesso di costruire n. 30/2005;


2) 2) violazione degli artt. 7 e ss. l. 241/90, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto al ricorrente non è stato dato avviso di avvio del procedimento finalizzato al rilascio del permesso di costruire in sanatoria;


3) 3) violazione degli artt. 873 e ss. , 913 c.c., art. 3 l. 241/90, art. 9.3.1. e scheda di dettaglio della zona CC – 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore generale del Comune di Torriglia, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, in quanto il permesso di costruire in sanatoria reitera le violazioni che inficiavano il precedente permesso di costruire n. 30/2005 e in più ignora le indicazioni del voto n. 609/07 del Comitato tecnico urbanistico della provincia di Genova;


4) 4) violazione degli artt. 873 e ss. , 913 c.c., art. 3 l. 241790, art. 9.3.1. e scheda di dettaglio della zona CC – 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore generale del Comune di Torriglia, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, in quanto il fabbricato edilizio, assentito in sanatoria, violerebbe le norme che stabiliscono l’altezza massima stabilita dal p.r.g. per le nuove costruzioni, inoltre il muro di contenimento non rispetterebbe le distanze dai confini stabilite per le nuove costruzioni;


5) 5) violazione degli artt. 873 e ss., art. 3 l. 241/90, artt. 34 e 36 d.p.r. 380701, artt. 43 e ss l.r. 18/08 artt.4.5, 4.16, .9.3.1. e scheda di dettaglio della zona CC – 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore generale del Comune di Torriglia, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità in quanto il box, realizzato non completamente interrato non rispetterebbe la distanza dal confine delle proprietà finitime (5 mt.) e dalla strada carrabile comunale (5mt.), inoltre il volume del box doveva essere conteggiato nel volume del fabbricato secondo quanto previsto dall’indica di zona;


6) 6) violazione dell’art. 3 l. 241/90, artt.34 e 36 d.p.r. 380/01, artt. 43 e ss l.r. 18/08, art. 9.2.3 delle n.t.a del p.r.g. comunale, in quanto la superficie del box sarebbe superiore al limite di 25 mq stabilito dal p.r.g.;


7) 7) violazione degli artt. 142 e ss., 167 e 181 d.lgs. 221 gennaio 2004 n. 42 , art. 3 l. 241/90, eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, in quanto l’autorizzazione paesaggistica non sarebbe motivata;


8) 8) violazione dell’art. 53 l. 388/2000, art. 13 d.p.r. 6.6.2001 n. 380, art. 3 l. 241/90, artt. 48, 50 e 107 d.lgs. 267/00, eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, incompetenza, in quanto il permesso d costruire è stato adottato dal vicesindaco in assenza di determinazioni comunali di conferimento delle relative attribuzioni.


Con ricorso, iscritto al n. 629/2009 di R.G., le sigg. re Carla Medola e Alessandra Lemmi, hanno impugnato il provvedimento dirigenziale 31 marzo 2009 n. 1887 conosciuto il 14 aprile 2009 nella parte in cui ha ritenuto, pur senza annullarle (per mancanza di interesse pubblico) la parziale illegittimità del permesso di costruire convenzionato 25 novembre 2005 n. 30 e l’autorizzazione paesaggistica 11 agosto 2005 n. 9 rilasciati dal Comune di Torriglia ex art. 6 l.r. 7/1987, l'atto 21 novembre 2007 prot. 136895 e il voto del CTU n. 609 del 31 ottobre e del 15 novembre 2007.


Il ricorso era affidato ai seguenti motivi:
– in relazione al permesso di costruire 25 novembre 2005 n. 30 – insussistenza del potere provinciale di controllo dei titoli edilizi comunali e di loro eventuale annullamento per contrasto dell’art. 53 l.. 6 giugno 2008 n. 16 con l’art. 118 Costituzione;
– in relazione all’autorizzazione paesaggistica 11 agosto 2005 n. 9 – insussistenza del potere di controllo degli atti di assenso paesaggistico e di loro eventuale annullamento per contrasto dell’art. 53 l.r. 6 giugno 2008 n. 16 con l’art. 117 Costituzione;
– in relazione al permesso di costruire25 novembre 2005 n. 30 e alla autorizzazione paesaggistica 11 agosto 2005 n. 9 – violazione e falsa applicazione dell’art. 53 l.r. 6 giugno 2008 n. 16, difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà;
In configurabilità della illegittimità ritenuta a carico del permesso di costruire 25 novembre 2005 n. 30 e alla autorizzazione paesaggistica 11 agosto 2005 n. 9.
Si costituivano in giudizio l’amministrazione provinciale di Genova e il contro interessato sig. Pio Ferro.
All’udienza pubblica del 10 dicembre 2009 i ricorsi sono passati in decisione.


DIRITTO


Deve, preliminarmente, disporsi la riunione dei ricorsi evidente essendo la loro connessione oggettiva e soggettiva ed emergendo l’opportunità di una trattazione unitaria per ragioni di economia processuale.


Il ricorso n. 977/06 è fondato.


Sono impugnati, in principalità e con motivi aggiunti il permesso di costruire 25 novembre 2005 n. 30 e il permesso di costruire in sanatoria 4 febbraio 2009 n. 2 rilasciati dal Comune di Torriglia ai controinteressati.
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 873 e ss. , 913 c.c., art. 3 l. 241/90, art. 9.3.1. e scheda di dettaglio della zona CC – 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore generale del Comune di Torriglia, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, in quanto il muro di contenimento del terrapieno assentito con il permesso di costruire, pur presentando tutte le caratteristiche per essere definito costruzione, non rispetta la distanza di metri 5 dal confine delle proprietà finitime stabilito nella scheda di dettaglio CC – 16 del p.r.g..
In sostanza il muro realizzato sul confine della proprietà dei controinteressati non rispetterebbe la distanza minima di mt cinque dai confini della proprietà del ricorrente.


Il motivo è fondato.


Deve, infatti, rilevarsi come il permesso di costruire 25 novembre 2009 n. 300 abbia assentito la realizzazione di uno muro posto sul confine con la proprietà del ricorrente Ferro.
In primo luogo, appare necessario identificare la tipologia di detto muro atteso che la disciplina cambia in ragione della qualificazione dello stesso come muro di contenimento ovvero muro di cinta. Infatti, mentre il muro di cinta può essere ricondotto alla categoria delle pertinenze non così il muro di contenimento che viene assimilato alla categoria delle costruzioni. “Nel caso in cui lo scopo della realizzazione sia la delimitazione della proprietà si ricade nell'ipotesi della pertinenza, per cui non è necessario il rilascio della concessione, con le note conseguenze in tema di legittimità dell'eventuale ordinanza di demolizione adottata al riguardo (TAR Emilia Romagna, Parma, 12 marzo 2001, n. 106; TAR Liguria, sez. I, 14 novembre 1996, n. 492; TAR Liguria, 19 ottobre 1994, n. 345).
Diversa è la situazione, allorché il muro è destinato non solo a recingere un fondo, ma contiene o sostiene esso stesso dei volumi ulteriori (tar Emilia Romagna, Parma, 27 aprile 2001, n. 246; tar Lazio, sez. II, 4 novembre 2000, n. 8923); in tal caso il manufatto ha una funzione autonoma, dal punto di vista edilizio e da quello economico” (TAR Piemonte 7 maggio 2003 n. 657).
Nel caso di specie il Collegio ritiene che il muro in questione rientri nell’ambito dei muri di contenimento.


Depongono in tal senso i seguenti elementi.
In primo luogo l’esame delle planimetrie con l’indicazione delle altimetrie allegate alla domanda di permesso di costruire evidenziano come il livello del confine, prima dell’intervento edilizio era posto ad un’altezza variabile tra 44,60 e 45,60 mt (si cfr. planimetria generale quotata – stato attuale allegata alla domanda di permesso di costruire sub doc. n. 2 delle produzioni Sanna – Medola 28 novembre 2006). L’intervento edilizio invece prevedeva la realizzazione di due distinti livelli posti il più basso alla quota di mt 44, 80 ed il secondo ad una quota di mt. 46,20 (si cfr. planimetria generale quotata – stato di progetto allegata alla domanda di permesso di costruire sub doc. n. 2 delle produzioni Sanna – Medola 28 novembre 2006).
Da quanto evidenziato emerge chiaramente come la funzione del muro sia quella di contenere il terrapieno necessario alla sopraelevazione del piano di campagna, sopraelevazione che varia tra i 20 cm. e gli 80 cm.. Deve, quindi, escludersi che il muro abbia solo la funzione di delimitare la proprietà.
In secondo luogo l’esame della documentazione fotografica prodotta dal ricorrente e relativa allo stato di fatto prima e dell’intervento e successivamente allo stesso evidenzia sia l’entità dell’opera sia la sua natura, si nota, infatti, sia il dislivello tra le due proprietà sia il riempimento finalizzato ad uniformare la quota di calpestio del giardino. (si cfr. documentazione fotografica sub doc. n. 7 delle produzioni 5 febbraio 2009 di parte ricorrente).


Deve, quindi, concludersi per la natura di muro di contenimento del muro in questione.
Poiché il muro in questione ha natura di muro di contenimento e quindi di costruzione deve, tendenzialmente, rispettare le distanze dai confini stabilite dalle n. t.a. del p.r.g..
La difesa dei controinteressati, tuttavia, sostiene che il muro in questione non costituisce manufatto volumetrico e quindi sarebbe esentata, ai sensi del combinato disposto dell’art. 4.5 e 4.11 delle n.t.a del p.r.g dal rispetto delle distanze stabilite tra le nuove costruzioni e i confini.


Lo scrutinio della eccezione impone la trascrizione delle norme tecniche della cui applicazione si discute.
Art. 4.5 volume di un fabbricato (V) “Agli effetti della applicazione delle presenti norme , il volume di un fabbricato è la somma dei prodotti della superficie lorda di ogni piano per la rispettiva altezza lorda, con esclusione dei locali interrati destinati ad autorimesse pertinenziali e dei locali interrati aventi funzione accessoria (cantine, impianti tecnici, depositi e simili) posti ambedue al di sotto della quota di riferimento. Inoltre nel calcolo delle cubature non sono comprese le sovrastrutture tecniche, emergenti il profilo della copertura. Nel caso che il piano determinato dalla quota di riferimento intercetti porzioni di volume dei locali di cui sopra (autorimesse, cantine , ecc.) ai fini del calcolo dovranno essere considerate le porzioni poste al di sopra di detto piano: Ove l’intervento interessi ambiti acclivi, con pendenza superiore a quaranta gradi sessagesimali ai fini dei calcoli di cui al precedente comma, la quota di riferimento coincide con il piano parallelo posto a quota + m.1,00 rispetto a quello di riferimento reale. La possibilità di cui sopra è limitata a superfici non superiori ad 1/5 di quella totale dei locali interrati. I volumi interrati non costituenti parte di edifici sviluppati prevalentemente fuori terra e non asserviti quali pertinenze ad altri fabbricati principali sono da calcolarsi a questi effetti quale prodotto della superficie netta di solaio coperto per l’altezza netta utile.
Art. 4.5.1 Manufatti non volumetrici. “Non costituiscono volume urbanistico i manufatti isolati o comunque fisicamente distinti da un fabbricato principale aventi mere funzioni di arredo e di pertinenza degli spazi scoperti o destinati a ricovero degli animali da cortile. Essi comprendono: - le attrezzature di arredo dei giardini quali fontane, forni all’aperto, piscine scoperte e simili; le tettoie , i gazebo, i berceaux, e le attrezzature similari, alla condizione che siano privi di chiusura laterale (salvo il lato eventualmente addossato a terrapieno), siano provvisti di modesti elementi di sostegno preferibilmente in legno squadrato, e presentino copertura continua a falde in tegole o lastre di pietra per una superficie non superiore a mq. 25 per tettoie da adibirsi a ricovero auto , e mq 10 per tutte le altre tipologie di manufatti o copertura con elementi aperti e discontinui; i pollai, le conigliere, le cucce e le gabbie per animali domestici da cortile , nella misura di comune necessità per gli usi familiari, con esclusione dei fini commerciali,a condizione che l’altezza massima sia contenuta entro mt. 1,50. I manufatti di cui sopra dovranno essere realizzati , previo conseguimento di autorizzazione comunale, con impiego di materiali propri della tradizione costruttiva rurale locale, e agli effetti delle distanze dalle altre proprietà restano regolamentati dalle disposizioni del c.c.”.


4.11 distanza tra le costruzioni “E’ la distanza minima tra la massima proiezione verticale delle superfici di piano (SP) tra fabbricati. Le costruzioni o parti di essere completamente interrate non sono soggette alle disposizioni che impongono una distanza minima tra fabbricati o tra i fabbricati ed il confine dell’area di proprietà. Ai soli fini dei rapporti tra le disposizioni del C.C. in materia di distanze , le presenti N.T.A. considerano quale costruzione o fabbricato esclusivamente gli edifici elevati fuori terra costituenti volume urbanistico in applicazione del precedente punto 4.5.Ove non esplicitamente vietato nel seguito delle presenti norme per singole zone urbanistiche, è sempre consentita in alternativa all’osservanza delle distanze minime l’edificazione in aderenza con le condizioni stabilite dagli artt. Da 874 a 885 del C.C.”


Art. 4.12. Distanza dai confini “E’ la distanza minima fra la proiezione del fabbricato, misurato come al punto 4.11 e la linea di confine del lotto o del territorio nella disponibilità del titolare del fabbricato”
Art. 4.13 Distanza dalle strade “E’ la distanza tra la proiezione del fabbricato , misurato come al punto 4.11 ed il ciglio delle strade carrabili soggette al pubblico transito. La distanza dalle strade comunali pedonali, non contemplate nel comma precedente , dovrà essere di almeno metri 5”.


Chiarito il quadro normativo di riferimento la tesi dei controinteressati e dell’amministrazione è la seguente:costituendo il muro di contenimento del terrapieno manufatto non volumetrico ai sensi dell’art. 4.5 nelle n.t.a lo stesso non è soggetto alle distanze dai confini ma solo a quelle tra fabbricati previste dal codice civile.


La tesi, pur se suggestiva e abilmente prospettata, non può essere condivisa.


Deve, in primo luogo, rilevarsi come la giurisprudenza della Cassazione invocata dai controinteressati secondo cui le costruzioni di natura accessoria possono essere sottratte alle disposizioni degli strumenti urbanistici relative ai fabbricati e alle norme sulle distanze integrative del codice civile (Cass. sez. II , civ. 6 maggio 1987 n. 4208) riguardi espressamente le costruzioni di natura pertinenziale e accessoria con l’ulteriore precisazione che deve esistere una espressa previsione in tal senso negli strumenti urbanistici “Le costruzioni di natura accessoria e pertinenziale possono ritenersi sottratte alle disposizioni di cui agli strumenti urbanistici, con riguardo ai fabbricati in genere, solo se e nei limiti in cui gli strumenti stessi contengano una esplicita deroga in tal senso” (Cass. civ., sez. II, 06 maggio 1987 , n. 4208).


In secondo luogo deve rilevarsi come l’art. 4.5.1 delle n.t.a del p.r.g. di Torriglia definisca espressamente i manufatti non volumetrici come “i manufatti isolati o comunque fisicamente distinti da un fabbricato principale aventi mere funzioni di arredo e di pertinenza degli spazi scoperti”.
In conclusione, quindi, è la funzione di pertinenza ovvero di arredo del manufatto a determinare l’inclusione dello stesso nella categoria dei manufatti non volumetrici o meno. L’elencazione della norma è senza dubbio esemplificativa di talchè altre ipotesi possono esservi ricondotte.
E’ anche agevole comprendere la ragione per la quale i muri non sono menzionati nell’articolo in questione. Potendo il muro avere natura di pertinenza o meno a seconda della tipologia e della funzione è apparso opportuno non menzionarlo.


Nel caso di specie è necessario stabilire se il muro in questione sia mera pertinenza del giardino dell’abitazione. Si è già dato conto precedentemente delle ragioni per le quali il muro in questione non può essere ricondotto, stante la sua funzione di contenimento del terrapieno, alla categoria di mera pertinenza né tantomeno a quella dell’arredo del manufatto costituita dall’edificio di civile abitazione.
Ne consegue ulteriormente che il muro doveva rispettare la distanza dal confine onde l’illegittimità, sul punto, del provvedimento impugnato.


Analoga censura è stata rivolta anche avverso il permesso di costruire in sanatoria 4 febbraio 2009 n. 2 onde anche tale titolo edilizio risulta illegittimo.


Sul punto è agevole rilevare come le difformità realizzate nell’esecuzione concreta dell’intervento non siano tale da snaturare la funzione, di contenimento, del muro in questione. Infatti l’abbassamento della quota dell’edificio da mt. 46,20 a 46, 05 e l’arretramento del muro, arretramento non comunque tale da posizionarlo a distanza regolamentare, non mutano la natura dell’opera posto che la funzione della stessa continua ad essere quella di contenimento di un terrapieno, anche se di altezza appena più contenuta di quella precedente.
Il secondo motivo, con cui si deduce violazione degli artt. 873 e ss., art. 3 l. 241/90, art. 9.3.1. e scheda di dettaglio della zona CC – 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore generale del Comune di Torriglia, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, in quanto il box, realizzato non completamente interrato non rispetterebbe la distanza dal confine delle proprietà finitime (5 mt.) e dalla strada carrabile comunale (5mt.), è fondato.
Da un primo punto di vista le n.t.a. del p.r.g. di Torriglia prevedono, relativamente agli edifici interrati, una disciplina speciale derogatoria delle distanze tra le costruzioni e non già rispetto ai confini stradali. Ciò è fatto palese dall’art. 4.11 n.t.a che stabilisce “Le costruzioni o parti di esse completamente interrate non sono soggette alle disposizioni che impongono una distanza minima tra fabbricati o tra i fabbricati ed il confine dell’area di proprietà”.


La circostanza che il fabbricato sia in tutto o in parte interrato non assume rilevanza ai fini del rispetto delle distanza dalle strade.


Da altro punto di vista la documentazione fotografica prodotta dal ricorrente evidenzia come il box in questione non risulti completamente interrato (si cfr. documentazione fotografica sub doc n. 7 della produzioni di parte ricorrente 5 febbraio 2009). L’amministrazione comunale avrebbe dovuto verificare se la parte emergente del box fosse posizionata a distanza conforme alla n.t.a.
Analoga censura è stata dedotta avverso il permesso di costruire in sanatoria 4 febbraio 2009 n. 2 ed anche in questo caso le difformità rispetto al progetto approvato non risultano tali a ricondurre il manufatto al rispetto delle n.t.a onde anche tale censura deve essere accolta.
Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 3 l. 241/90, art. 9.2.3 delle n.t.a del p.r.g. comunale in quanto il box non è completamente interrato ed ha una superficie superiore (41 mq) a quella di mq 25 ammessa dal p.r.g. in zona C.


Il motivo è fondato.


L’art. 9.2.3 delle n.t.a, rubricato parcheggi e vani entroterra, stabilisce che: “nel sottosuolo degli edifici e delle aree di distacco potranno realizzarsi parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari comprese entro un raggio di 80 m. dall’accesso di detto parcheggio. E’ altresì consentita la realizzazione di volumi interrati non sottostanti le costruzioni, destinati a parcheggio o a funzioni accessorie quali cantine, magazzini ecc. con i caratteri di cui all’art. 4 punto 20 delle presenti norme, ed aventi superficie netta utile non maggiore di mq 25 . Nel caso di preesistenza o di nuova realizzazione di più singoli volumi all’interno della stessa proprietà gli stessi dovranno osservare una distanza tra di loro non inferiore a n. 8.”
La norma in questione esclude la rilevanza di limiti di superficie soltanto per i volumi sottostanti le costruzioni o i distacchi tra le stesse, mentre al di fuori di queste ipotesi la superficie massima stabilita è di 25 mq.
Nel caso di specie non pare corretto fare riferimento al numero di unità immobiliari che insistono sul sedime non essendo prevista dalla norma - relativamente all’ipotesi di volumi interrati non sottostanti alle costruzioni e a differenza dell’ipotesi di volumi interrati sottostanti alle costruzioni (in cui il riferimento alle unità immobiliari è previsto) - alcuna correlazione con l’unità immobiliare. Al contrario, la norma fa riferimento al concetto di costruzione indipendentemente dal numero di unità immobiliari, estremamente variabile da caso a caso, di cui la costruzione può in concreto comporsi.


Anche sotto questo profilo, quindi, i provvedimenti impugnati, permesso di costruire e permesso di costruire in sanatoria , si appalesano illegittimi
Il quarto motivo, con cui si deduce, violazione dell’art. 889 c.c., art. 3 l. 241/90, artt. 14 – 19 e 29 l.r. 16.8.1995 n. 43, allegato n. 5 delle deliberazione del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento 4.2.1977, art. 20 del regolamento edilizio comunale di Torriglia, eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, incompetenza, in quanto la fossa biologica sarebbe collocata ad una distanza minima inferiore a m. 2, inoltre il Comune avrebbe omesso di verificare la conformità dell’impianto alle prescrizioni tecniche dell’allegato n. 5 delle deliberazione del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento 4.2.1977, infine la competenza ad adottare ogni determinazione concernente la realizzazione di impianti fognari sarebbe attribuita alla Provincia, è infondato.


La documentazione depositata dai controinteressati ed in particolare la domanda di autorizzazione alla scarico delle acque (si cfr. sub doc. n. 4 delle produzioni Sanna Medola 28 novembre 2006) evidenziano una distanza da confine catastale di mt. 2,00, onde si appalesano infondate le censure relative alla fossa biologica.
Gli ulteriori motivi di ricorso possono essere assorbiti anche avuto riguardo all’interesse a ricorrere come rappresentato dal ricorrente consistente nella “diminuzione delle potenzialità edificatorie e del valore di marcato della proprietà del signor Ferro, il quale , per realizzare nuove costruzioni, si vedrebbe a sua volta costretto ad arretrarle dal confine ben oltre il limite di legge per rispettare i distacchi dal garage e dal muro di contenimento realizzati dai signori Sanna e Medola” (si cfr. pag. 3 del ricorso).


Con i motivi aggiunti, tuttavia, sono state dedotte, avverso il permesso di costruire in sanatoria, due censure non precedentemente dedotte. In particolare con il quarto motivo si lamenta che l’edificio non rispetterebbe le disposizioni delle n.t.a. che stabiliscono l’altezza massima degli edifici, mentre con il sesto motivo si censura il mancato computo del garage fuori terra nella volumetria dell’edificio.
Per quanto riguarda la prima occorre evidenziare come la stessa non sia stata tempestivamente dedotta avverso il permesso di costruire sicchè la stessa oggi appare tardiva, non essendo stato dimostrato che l’edificio sia stato realizzato con un’altezza superiore a quella a suo tempo assentita con il permesso di costruire 25 novembre 2005 n. 30.
Per quanto attiene alla seconda censura la stessa si appalesa allo stato, per un verso, improcedibile per difetto di interesse essendo stata accolta la censure relativa alla superficie del garage e, per l’altro verso, infondata, atteso che l’art. 9.2.3 delle n.t.a. consente la realizzazione di superfici interrate con il limite di 25 mq.


In conclusione il ricorso n. 977/06 deve essere accolto secondo quanto specificato in motivazione.


L’accoglimento del ricorso n. 977/06 determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso n. 629/09. Infatti quest’ultimo ricorso ha per oggetto il provvedimento dirigenziale 31 marzo 2009 n. 1887 che ha ritenuto, pur in assenza di annullamento, la parziale illegittimità del permesso di costruire 25 novembre 2005 n. 30 e della autorizzazione paesaggistica 11 agosto 2005 n. 9. Ne consegue che una volta annullato in sede giurisdizionale, sostanzialmente per gli stessi motivi ritenuti dal provvedimento 31 marzo 2009 n. 1887, il permesso di costruire 25 novembre 2005 n. 30 deve ritenersi che non sussista alcun interesse alla definizione del ricorso avverso tale provvedimento dirigenziale.


La spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, sezione, prima, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, e previa riunione degli stessi, accoglie il ricorso n. 977/06 e gli accessivi motivi aggiunti e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, dichiara improcedibile il ricorso n. 629/09.
Condanna il Comune di Torriglia e i controinteressati, in solido tra loro, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio relativamente al ricorso n. 977/06 che si liquidano in complessivi €. 4000,00 (ottomila/00) oltre IVA e CPA come per legge.
Condanna le sig. re Carla Medola e Alessandra Lemmi al pagamento in favore della Provincia di Genova e dei controinteressati delle spese di giudizio relativamente al ricorso n. 629/09 che si liquidano in complessivi €. 4000,00 (quattromila/00) oltre IVA e CPA come per legge.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori:
Santo Balba, Presidente
Luca Morbelli, Primo Referendario, Estensore
Angelo Vitali, Primo Referendario


L'ESTENSORE                                IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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