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1974-9562
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 19 maggio 2009, n. 1052
PUBBLICO IMPIEGO - Controversie - Art. 63 d.lgs. n. 165/2001 - Giurisdizione
del giudice ordinario - Deroga alla disciplina generale per le controversie in
materia di procedure concorsuali - Stretta interpretazione. La regola base
stabilita dall’art. 63 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 attribuisce le controversie
in materia di pubblico impiego alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre
il comma 4 dello stesso art. 63 pone un’eccezione alla regola base, prevedendo
che siano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie
in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni. Tale disposizione - ponendo una deroga rispetto alla
disciplina generale che devolve al giudice ordinario un intero settore di
contenzioso - deve essere oggetto di stretta interpretazione (Corte di
Cassazione, sez. unite civili - 23/11/2000 n. 1203). Pres. Conti, Est. Tenca - P.D.G. (avv. Giacalone) c. Ministero della Pubblica Istruzione e altri (Avv.
Stato). T.A.R.
LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 19/05/2009, n. 1052
PUBBLICO IMPIEGO - Concorso a pubblici impieghi - Fasi - Giurisdizione -
Fattispecie: inserimento nella graduatoria permanente del personale ATA iscritto
nell’elenco dei disabili. Il concorso ai pubblici impieghi, intorno al quale
si radica la giurisdizione del giudice amministrativo, è una procedura che
comprende sia una fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli di
ammissione sia la successiva fase delle prove e dei confronti di capacità,
necessari per effettuare la selezione in modo obiettivo. Proprio la presenza
della seconda fase enunciata fonda la perdurante devoluzione delle relative
controversie al giudice amministrativo, in quanto la stessa è dominata
dall’esercizio di discrezionalità da parte degli organi dell’Ente pubblico nella
valutazione delle prove (fattispecie relativa all’inserimento nella graduatoria
permanente del personale ATA di un invalido civile iscritto nell’elenco dei
disabili, ipotesi che esula dall’art. 63 comma 4 del d.lgs. n. 165/2001). Pres.
Conti, Est. Tenca - P.D.G. (avv. Giacalone) c. Ministero della Pubblica
Istruzione e altri (Avv. Stato). T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. II -
19/05/2009, n. 1052
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01052/2009 REG.SEN.
N. 00914/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 914 del 2008, proposto da:
Paolo Di Girolamo, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Giacalone, con
domicilio eletto presso Fiorenzo Bertuzzi in Brescia, via Diaz, 9;
contro
Ministero Pubblica Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia,
Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo, Ufficio Provinciale del Lavoro di
Trapani, Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Brescia, via
S. Caterina, 6 (Fax=030/41267);
nei confronti di
Leonardo Salerno Paladino;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- DEL DECRETO DEL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BERGAMO IN
DATA 28/8/2008, DI RETTIFICA DELLA GRADUATORIA PERMANENTE DEL PERSONALE A.T.A.
CON DEPENNAMENTO DEL RICORRENTE DALLA RISERVA DEGLI INVALIDI EX L. 68/99;
- DELLA GRADUATORIA PROVINCIALE PERMANENTE;
- DELL’ELENCO DEI RISERVISTI DELLA MEDESIMA GRADUATORIA.
- DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO E CONSEGUENTE, E IN PARTICOLARE DELLA NOTA
DELL’UFFICIO SCOLASTICO PROV.LE DI BERGAMO DEL 7/7/2008 E DELLA DETERMINAZIONE
DELL’UFFICIO PROV.LE DEL LAVORO DI TRAPANI DEL 6/8/2008.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero Pubblica Istruzione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Provinciale del Lavoro di
Trapani;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato al Lavoro della
Regione Sicilia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14/05/2009 il dott. Stefano Tenca e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Riferisce il ricorrente di essere
inserito nella graduatoria permanente del personale ATA per la Provincia di
Bergamo dall’anno scolastico 2003/2004, e di essere stato iscritto, in data
7/1/2008, come invalido civile nell’elenco dei disabili (doc. 3 bis). Con
istanza del 2/4/2008 (doc. 3) chiedeva l’aggiornamento della predetta
graduatoria permanente, che tenesse conto della titolarità del diritto alla
riserva in quanto invalido.
Il Sig. Di Girolamo era inserito in posizione 621 della graduatoria quando
risultava destinatario di una proposta di assunzione a tempo indeterminato; con
la rettifica impugnata è stato depennato in quanto - avendo l’anno prima
ottenuto un incarico a tempo determinato per una supplenza annuale (periodo
1/9/2007 - 31/8/2008) - la sua iscrizione nelle liste dei disabili doveva, alla
data del 2/4/2008 di compilazione delle graduatorie, ritenersi sospesa (nota
Ufficio Prov.le Lavoro di Trapani 3/8/2008 - doc. 7).
Con ricorso ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la
Segreteria della Sezione il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe,
deducendo i seguenti motivi di diritto:
- Violazione degli artt. 2 e 4 del D. Lgs. 181/2000, poichè la verifica
effettiva dello stato di disoccupazione deve essere effettuata dai Centri per
l’impiego e non dall’Ufficio provinciale del Lavoro, incompetente rispetto a
tale adempimento;
- Violazione degli artt. 554 e 556 del D. Lgs. 297/94 nonché degli artt. 1, 3,
7, 8 del medesimo, eccesso di potere per travisamento dei fatti e
irragionevolezza, in quanto il requisito di disoccupazione inizialmente
posseduto resta conservato - in sede di aggiornamento delle graduatorie - quando
gli incarichi sono conferiti a tempo determinato;
- Violazione di legge per difetto di motivazione, in quanto è mancato ogni
approfondimento, salva la dichiarazione della sussistenza di una supplenza
temporanea.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione, chiedendo la reiezione del
gravame.
Nelle more del giudizio l’Ufficio provinciale del Lavoro di Trapani annullava
l’iscrizione del ricorrente dall’elenco dei disabili con atto 11/2/2009 n. 1110,
adducendo la mancanza del requisito necessario dello stato di disoccupazione sia
alla data della richiesta di iscrizione sia alla data di rilascio della
certificazione.
Con motivi aggiunti depositati il 18/3/2009 il ricorrente impugna tale
provvedimento, deducendo i seguenti profili di gravame:
- Eccesso di potere per incompetenza, avendo l’amministrazione esorbitato dai
limiti delle proprie attribuzioni, peraltro in contraddizione con quanto
affermato dal Centro per l’Impiego di Marsala;
- Violazione degli artt. 1, 3, 7, 8, 16 comma 2 della L. 68/99, dato che il
requisito della disoccupazione sussiste pur a fronte del conferimento di
incarichi o supplenze a tempo determinato;
- Eccesso di potere per carenza di istruttoria, essendosi valorizzata la sola
dichiarazione di un’oggettiva sussistenza di una supplenza temporanea.
Alla pubblica udienza del 14/5/2009 il gravame è stato chiamato per la
discussione e trattenuto in decisione.
DIRITTO
Deve essere preliminarmente
esaminata la questione della sussistenza della giurisdizione di questo giudice
in ordine alla presente controversia.
1. Rileva il Collegio che la regola base stabilita dall’art. 63 del D. Lgs.
30/3/2001 n. 165 attribuisce le controversie in materia di pubblico impiego alla
giurisdizione del giudice ordinario, mentre il comma 4 dello stesso art. 63 pone
un’eccezione alla regola base, prevedendo che siano devolute alla giurisdizione
del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali
per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Tale
disposizione - ponendo una deroga rispetto alla disciplina generale che devolve
al giudice ordinario un intero settore di contenzioso - deve essere oggetto di
stretta interpretazione (Corte di Cassazione, sez. unite civili - 23/11/2000 n.
1203);
Il concorso ai pubblici impieghi, intorno al quale si radica la giurisdizione
del giudice amministrativo, è una procedura che comprende sia una fase di
individuazione degli aspiranti forniti dei titoli di ammissione sia la
successiva fase delle prove e dei confronti di capacità, necessari per
effettuare la selezione in modo obiettivo. Proprio la presenza della seconda
fase enunciata fonda la perdurante devoluzione delle relative controversie al
giudice amministrativo, in quanto la stessa è dominata dall’esercizio di
discrezionalità da parte degli organi dell’Ente pubblico nella valutazione delle
prove; nel sistema di reclutamento censurato in questa sede la fase delle prove
è del tutto assente, mentre l’inserzione dell’aspirante nella graduatoria
avviene in base a criteri fissi e prestabiliti e ne determina l’assunzione non
già immediata bensì soltanto eventuale e futura.
In definitiva siamo in presenza di procedure aventi natura non concorsuale, in
assenza di qualsivoglia valutazione comparativa tra candidati (cfr. T.A.R.
Lombardia Milano, Sez. I - 17/6/2004 n. 2441; 7 ottobre 2004, n. 5465): la
graduatoria consiste in un mero elenco di docenti inseriti in base ai titoli che
possiedono, dalla quale poi si attinge per l’eventuale futura stipulazione di
contratti individuali di lavoro (T.A.R. Sicilia Catania, sez. II - 18/2/2003 n.
269).
Le controversie circa l’inserzione dell’aspirante in graduatorie ad
utilizzazione soltanto eventuale esulano dalle procedure concorsuali per le
assunzioni di cui all’art. 63 comma 4 citato, in quanto sono ipotesi in cui il
soggetto privato fa valere il suo diritto al lavoro innanzi ad una pubblica
amministrazione dotata di un mero potere di accertamento, con la conseguenza che
le relative controversie debbono essere conosciute dal giudice ordinario (cfr.
sentenze Sezione 16/5/2006 n. 571; 28/11/2006 n. 1527).
Di recente la Corte di Cassazione ha affermato che la giurisdizione
amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per
l’assunzione - contemplate dall’art. 63 comma 4 del D.Lgs. 165/2001 - è limitata
a quelle procedure che iniziano con l’emanazione di un bando e sono
caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione
finale di una graduatoria la cui approvazione, individuando i “vincitori”,
rappresenta l'atto terminale del procedimento (Corte di Cassazione, sez. unite
civili - 13/2/2008 n. 3399): pertanto esula dalla previsione la fattispecie
dell’inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso
di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che
è preordinata al conferimento dei posti lavoro che si renderanno disponibili, in
quanto l’assenza tra l’altro di una procedura di valutazione colloca l’ipotesi
al di fuori della fattispecie concorsuale.
In buona sostanza, vengono in questione atti che non possono che restare
compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di
lavoro privato (art. 5 comma 2 D. Lgs. 165/2001), di fronte ai quali sono
configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la
conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per
l’eventuale assunzione (Corte di Cassazione, sez. unite civili - 17/11/2008 n.
27307): ciò implica che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa
all’inserimento e alla collocazione in graduatoria (Corte di Cassazione, sez.
unite civili - 20/6/2007 n. 14290).
I descritti rilievi sono condivisi dalla più recente giurisprudenza dei giudici
di primo grado (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III - 29/1/2009 n. 1011; T.A.R.
Campania Salerno, sez. I - 28/7/2008 n. 2179; T.A.R. Emilia Romagna Parma -
17/6/2008 n. 316; T.A.R. Puglia Bari, sez. II - 15/5/2008 n. 1312; T.A.R.
Toscana, sez. I - 11/9/2008 n. 1965; T.A.R. Molise - 21/5/2008 n. 296).
Con riguardo all’ipotesi specifica, l’iscrizione nelle liste di disoccupazione e
la permanenza in esse - non comportando alcun apprezzamento discrezionale
neppure sul piano tecnico, nè l’esercizio di un potere da parte della pubblica
amministrazione - costituiscono oggetto di diritti soggettivi dei privati, la
cognizione dei quali spetta alla giurisdizione del giudice ordinario (Corte di
Cassazione, sez. unite civili - 2/4/2008 n. 8452).
2. Alla stregua delle recenti pronunce della Sezione n. 668 del 16/6/2008 e n.
909 del 29/8/2008, occorre in questa sede:
a) rimettere le parti davanti al giudice ordinario affinché dia luogo al
processo di merito;
b) precisare che sono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda;
c) fissare un termine entro il quale tale salvezza opera, per evitare
l’inconveniente di una azione sospesa sine die.
Ai fini dell’individuazione di tale termine, può essere applicato analogicamente
l’art. 50 c.p.c., il quale prevede che sia lo stesso giudice che si dichiara
incompetente a fissare il termine per la riassunzione davanti al giudice
ritenuto competente, e che in mancanza di tale indicazione il termine per la
riassunzione è di sei mesi dalla comunicazione della sentenza.
Pertanto, in applicazione di tale norma, il Collegio fissa il termine per la
riassunzione davanti al giudice ordinario - termine fino alla scadenza del quale
saranno salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda - in sei mesi
decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della
presente decisione.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con
rinvio al giudice ordinario perché dia luogo al giudizio di merito.
La natura della controversia, inerente al diritto al lavoro, giustifica
l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia- Sezione staccata di Brescia - definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo, con rinvio al giudice ordinario.
Dichiara salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda e fissa il
termine di sei mesi dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione
della presente sentenza, per la riassunzione davanti al giudice ordinario.
Spese compensate.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che
provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14/05/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Stefano Tenca, Primo Referendario, Estensore
Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/05/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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