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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 12 giugno 2009, n. 1220
APPALTI - Offerte - Discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere -
Prevalenza di quest’ultimo - Art. 90 D.P.R. n. 554/99 - Ratio. L’art. 90 del
D.P.R. 554/1999, prevede in termini molto chiari un criterio legale di
interpretazione delle offerte, e in caso di discordanza fra l’importo in cifre e
quello in lettere fa prevalere quest’ultimo; ciò non per una scelta di carattere
arbitrario -per quanto sia dato di comune esperienza che scrivere un importo in
lettere richiede maggiore applicazione, e quindi è statisticamente meno soggetto
ad errore- ma per un coordinamento con la norma successiva dello stesso
articolo, secondo la quale, dopo l’aggiudicazione, la commissione procede al
controllo dei prezzi offerti e corregge eventuali errori di calcolo proprio in
base alla percentuale di ribasso indicata in lettere. Pres. Conti, Est. Gambato
Spisani - D.F. s.r.l. (avv.ti Boifava e Ghidotti) c. Comune di Selvino (avv.ti
Daminelli e Simolo). T.A.R.
LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 12/06/2009, n. 1220
N. 01220/2009 REG.SEN.
N. 00419/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 419 del 2007, proposto da:
De Fabiani Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Boifava, Chiara
Ghidotti, con domicilio eletto presso Chiara Ghidotti in Brescia, via Solferino,
55 (Fax=030/3758480);
contro
Comune di Selvino, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Daminelli, Gemma
Simolo, con domicilio eletto presso Enrico Codignola in Brescia, via Romanino,16
(Fax=030/47897);
nei confronti di
Mole Consorzio Societa' Cooperativa;
per l’annullamento, previa sospensione,
della determinazione 5 febbraio 2007 n°31, con la quale il Dirigente
responsabile del Servizio lavori pubblici del Comune di Selvino ha disposto
l’aggiudicazione definitiva alla controinteressata dei lavori di messa in
sicurezza della strada Aviatico-Selvino e costruzione di nuovo marciapiede;
degli atti connessi o attuativi, e in particolare del verbale di gara 20
dicembre 2006;
nonché per la condanna
dell’amministrazione resistente al risarcimento del danno;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Selvino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14/05/2009 il dott. Francesco Gambato
Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con bando 20 novembre 2006, il
Comune di Selvino indiceva asta pubblica con il metodo del massimo ribasso ed
esclusione automatica delle offerte anomale per affidare l’appalto delle opere
relative alla messa in sicurezza della strada Aviatico-Selvino e alla formazione
di un nuovo marciapiede; in particolare prevedeva al punto 2, voce “offerta” e
lettera a 1) del bando stesso che il prezzo complessivo ed il ribasso offerti
dovessero essere indicati sia in lettere sia in cifre, e che in caso di
discordanza prevalesse il ribasso percentuale indicato in lettere; prevedeva poi
al punto 2) voce “documentazione” lettera b) sempre del bando che ogni
partecipante dovesse presentare dichiarazione sostitutiva concernente
“l’inesistenza di soggetti cessati dalla carica di legale rappresentante o
direttore tecnico nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara”, ovvero in caso di loro esistenza la insussistenza a carico anche di
costoro di cause ostative alla partecipazione; prevedeva da ultimo al titolo V
del bando che l’adempimento appena descritto andasse osservato a pena di
esclusione (doc. 3 ricorrente, copia bando di gara).
Espletata la procedura come da verbale 20 dicembre 2006, nel quale erano ammesse
tutte le partecipanti, operato il taglio delle ali e il calcolo della soglia di
anomalia, il Comune aggiudicava in via definitiva la gara alla odierna
controinteressata (doc. 2 ricorrente, copia verbale citato; doc. 7 resistente,
copia delibera di aggiudicazione definitiva).
Avverso tale esito di gara, propone ora impugnazione la De Fabiani S.r.l. , la
quale premette di avere partecipato alla gara, come non è contestato, e di avere
interesse al ricorso perché, se lo stesso fosse accolto, si dovrebbe procedere
ad un diverso calcolo della soglia di anomalia, che la vedrebbe vincitrice (doc.
10 ricorrente, simulazione di calcolo in proposito); deduce poi due distinti
motivi di ricorso, precisando di avere già sottoposto, senza esito positivo, i
relativi fatti all’amministrazione per indurla a determinarsi in via di
autotutela (doc. ti 8 e 1 ricorrente, copia lettera al Comune e risposta
dell’ente):
- con il primo motivo, deduce violazione dell’art. 90 D.P.R. 554/1999, avendo
rilevato che due partecipanti, le imprese ICEMS S.p.a. e Italbeton S.r.l.,
avevano indicato nell’offerta percentuali di ribasso diverse in lettere e in
cifre, e che a suo avviso illegittimamente la commissione di gara aveva
valorizzato l’importo in cifre anziché quello in lettere;
- con il secondo motivo, deduce violazione dei suindicati articoli del bando di
gara, per asserita omessa presentazione della dichiarazione relativa a eventuali
soggetti cessati dalla carica di legale rappresentante o direttore tecnico da
parte di tre altre partecipanti, le imprese Artifoni, Posatubi e Scabin.
Con memoria 7 maggio 2009, la ricorrente ha ribadito le proprie ragioni.
Si è costituito il Comune intimato con memorie 7 maggio e 4 giugno 2007 ed ha
chiesto che il ricorso sia respinto; ha osservato che la regola della prevalenza
del ribasso in lettere si dovrebbe applicare in ipotesi, asseritamente diverse
dalla presente, in cui vi fosse effettiva discordanza fra i due importi, e non
quando la discordanza stessa, come ritenuto nella specie, potesse agevolmente
interpretarsi come frutto di errore; ha ancora dedotto (v. memoria 7 maggio 2007
pag. 10 in alto) che le dichiarazioni ritenute mancanti, denominate “modello B 1
bis” sarebbero invece state presenti agli atti (doc. ti 17, 18 e 19 resistente),
come già rappresentato alla ricorrente nella risposta alla sua nota sopra
citata; ha evidenziato che, ove ritenuta legittima l’ammissione delle imprese
Artifoni, Posatubi e Scabin il ricorso sarebbe privo di interesse, perché la De
Fabiani non risulterebbe comunque vincitrice; ha aggiunto infine che una
eventuale mancanza dei modelli B 1 bis non sarebbe vizio della procedura, in
quanto gli stessi conterrebbero dichiarazioni desumibili anche da altri allegati
alla domanda.
Respinta l’istanza cautelare, reiterata con memoria 21 maggio 2007, come da
ordinanze 10 maggio 2007 n°368 e 21 maggio 2007 n°462, all’udienza del giorno 14
maggio 2009 la Sezione tratteneva il ricorso in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto,
nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
1. In primo luogo, il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto si riferisce
al verbale di gara 20 dicembre 2006, che è pacificamente atto istruttorio, di
natura endoprocedimentale, non di per sé lesivo e quindi non impugnabile come
tali. Si tratta invece di stabilire, e ciò costituisce il merito del ricorso,
del quale subito si dirà, se sia o no illegittimo il provvedimento finale,
ovvero la aggiudicazione alla controinteressata.
2. Nel merito, risulta allora fondato il primo motivo di ricorso. La norma in
esso citata, ovvero l’art. 90 del D.P.R. 554/1999, prevede in termini molto
chiari un criterio legale di interpretazione delle offerte, e in caso di
discordanza fra l’importo in cifre e quello in lettere fa prevalere quest’ultimo;
ciò non per una scelta di carattere arbitrario -per quanto sia dato di comune
esperienza che scrivere un importo in lettere richiede maggiore applicazione, e
quindi è statisticamente meno soggetto ad errore- ma per un coordinamento con la
norma successiva dello stesso articolo, secondo la quale, dopo l’aggiudicazione,
la commissione procede al controllo dei prezzi offerti e corregge eventuali
errori di calcolo proprio in base alla percentuale di ribasso indicata in
lettere (in tali precisi termini, TAR Veneto sez. I 20 ottobre 2004 n°3740). Nel
caso di specie, quindi, è stato correttamente censurato l’operare della
commissione, la quale, anziché applicare il criterio legale di cui sopra, ha
ritenuto di valorizzare il prezzo espresso in cifre, sovrapponendo una propria
valutazione a quella legale.
3. E’ fondato anche il secondo motivo di ricorso. In primo luogo, non risponde a
verità quanto asserito a p. 10 della memoria 7 maggio 2007 dell’amministrazione
intimata e già esposto in narrativa, ovvero che i documenti mancanti, i modelli
B 1 bis di cui si è detto, sarebbero in realtà risultati presenti agli atti
della gara: i documenti 17, 18 e 19 della resistente, pure già citati, ai quali
il passo della memoria fa rinvio, altro non sono infatti che le copie dei
modelli B1, pure richiesti per partecipare alla gara, ma aventi un contenuto
diverso.
4. In tali termini, va allora osservato che la necessità di presentare il
modello B 1 bis a pena di esclusione deriva da una clausola del bando non
contestata, è stata quindi ritenuta dalla stessa amministrazione appaltante (v.
doc. 3 ricorrente cit. in narrativa), ed integra un apprezzamento che questo
Giudice non può stravolgere - così nei termini C.d.S. sez. IV 9 dicembre 2002
n°6675- con la conseguenza che effettivamente le imprese Artifoni, Posatubi e
Scabin andavano escluse.
5. Da quanto appena esposto in ordine ai motivi di ricorso accolti, deriva poi
che la ricorrente, ove la commissione avesse operato secondo legge, sarebbe
riuscita vincitrice: da un lato, la gara doveva essere aggiudicata con un
criterio meramente matematico, che esclude apprezzamenti discrezionali
dell’appaltante; dall’altro il prospetto di calcolo di cui in narrativa, ovvero
il doc. 10 della ricorrente, non è stato contestato da alcuna controparte. Ne
deriva quindi che la De Fabiani, avendo dimostrato di aver titolo al bene della
vita sotteso all’interesse pretensivo azionato impugnando l’esito di gara, ha
titolo ad ottenere il risarcimento del danno relativo, sulla scorta
dell’insegnamento di C.d.S. a.p. 3 dicembre 2008 n°13. Va in conclusione accolta
anche la domanda risarcitoria, nei termini e con le precisazioni di cui
appresso.
6. In primo luogo, quanto appena esposto dimostra l’esistenza dell’elemento
materiale dell’illecito, ovvero della lesione ad un interesse tutelato dalle
norme giuridiche. Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, esso senza dubbio
sussiste sotto il profilo della colpa, ovvero di una negligenza: la De Fabiani,
come esposto in narrativa, non ha mancato di rappresentare in modo tempestivo e
leale all’amministrazione i vizi poi fatti valere in sede giurisdizionale, e di
sollecitare un tempestivo esercizio dell’autotutela, senza però ricevere dal
Comune alcun positivo riscontro (doc. ti 8 e 1 ricorrente citati, copia lettera
al Comune e risposta dell’ente). Ciò senza dubbio integra una negligenza da
parte dell’amministrazione, perché a fronte di dettagliate e fondate
considerazioni sul proprio operato è doveroso prenderne atto e cercare di
limitarne le conseguenze negative.
7. La De Fabiani, ciò posto, non può ottenere in via diretta il bene della vita
per la cui tutela ha agito, ovvero la concreta aggiudicazione del contratto e la
possibilità di eseguirlo. Che ciò sia ad oggi possibile non è stato asserito da
alcuno, e secondo comune esperienza deve escludersi, perché a due anni dalla
gara di appalto e in assenza di una sospensiva è ragionevole pensare che i
lavori siano per lo meno giunti ad uno stato avanzato, e un tanto esclude il
subentro di una ditta diversa, dato che opera il principio generale per cui il
creditore, nella specie chi avrebbe titolo per eseguire il lavoro per intero in
luogo dell’aggiudicataria, non può essere costretto ad accettare un bene
diverso, ovvero l’esecuzione di lavori in parte già iniziati: sul principio, v.
C.d.S. sez. VI 10 novembre 2004 n°7256.
8. La De Fabiani, in dipendenza da quanto sopra, che attiene propriamente
all’effetto ripristinatorio della sentenza, ritenuto non possibile in fatto, ha
allora titolo per ottenere il pieno risarcimento per equivalente pecuniario,
commisurato non al ritardo nel conseguire il bene della vita, ma all’utile che
avrebbe ricavato aggiudicandosi lo stesso, ovvero l’appalto, da liquidare
peraltro secondo equità ai sensi dell’art. 1226 c.c. in mancanza di una prova
rigorosa. Sulla scorta dell’insegnamento di C.d.S. sez. IV 11 ottobre 2006
n°6059, dato che la ricorrente non ha dato prova di un inutilizzo delle risorse
aziendali che avrebbe destinato ad eseguire l’appalto per cui è causa, si stima
equo un risarcimento pari al tre per cento dell’importo dell’offerta, oltretutto
in linea con quelli che per comune esperienza sono i livelli di utile assicurati
sul mercato per i lavori del tipo in questione. Tale importo, trattandosi di
risarcimento, va maggiorato di interessi e rivalutazione così come in
dispositivo.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo
regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, definitivamente
pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso, e per l’effetto: annulla la
determinazione 5 febbraio 2007 n°31 del Dirigente responsabile del Servizio
lavori pubblici del Comune di Selvino; dichiara inammissibile il ricorso quanto
al verbale di gara 20 dicembre 2006; condanna il Comune di Selvino a risarcire
alla De Fabiani S.r.l. il danno, che liquida equitativamente nel 3% (tre per
cento) dell’offerta presentata dalla ricorrente oltre interessi legali e
rivalutazione dalla data della presente sentenza al saldo effettivo; condanna il
Comune di Selvino a rifondere alla De Fabiani S.r.l. le spese del presente
giudizio, che liquida in € 5.000 (cinquemila) oltre IVA e CPA di legge; compensa
le spese nei confronti della controinteressata Mole S.c. a r.l..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14/05/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Stefano Tenca, Primo Referendario
Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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