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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 24 giugno 2009, n. 1318
DIRITTO URBANISTICO - Destinazione a zona agricola - Finalità -
Orientamento degli insediamenti urbani - Salvaguardia degli equilibri tra zone
edificate e non. La destinazione di un'area a zona agricola non dipende
necessariamente dalla relativa vocazione ma può essere sorretta dalla scelta
discrezionale, e motivata sul piano generale, di orientare gli insediamenti
urbani e produttivi in date direzioni ovvero di salvaguardare precisi equilibri
dell'assetto territoriale tra zone edificate e non, al fine di impedire
addensamenti edilizi che possano risultare pregiudizievoli per le condizioni di
vivibilità delle popolazioni insediate (Tar Milano, n. 1092/2005 e n. 935/2005;
nello stesso senso Cons. Stato, sez. IV, 30. 12. 2008, n. 6600). Pres.
Petruzzelli, Est. Russo - B.G. e altro (avv.ti Ferrari, Fontana e Fontana) c.
Comune di Calcinato (avv. Bonomi) e altro (n.c.). T.A.R.
LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 24/06/2009, n. 1318
DIRITTO URBANISTICO - Procedimento di formazione degli strumenti urbanistici - Pubblicazione - Modifica del piano a seguito dell’accoglimento di osservazioni - Ripubblicazione - Necessità - Esclusione - Deroga. Nel procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, la pubblicazione è finalizzata alla presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati al progetto di piano adottato dal Comune al fine di mero apporto collaborativo ma, di regola, non è richiesta per le successive fasi del procedimento, anche se il piano originario risulti modificato a seguito dell'accoglimento di talune osservazioni (o di modifiche in sede di approvazione regionale), con l'unica deroga a tale principio qualora l'accoglimento delle osservazioni (o l'intervento regionale) abbiano comportato una profonda deviazione dai criteri posti a base del piano stesso, nel qual caso occorre una nuova pubblicazione e la conseguente raccolta delle nuove osservazioni (Tar Torino 2074/08; Tar Pescara 30/09). Pres. Petruzzelli, Est. Russo - B.G. e altro (avv.ti Ferrari, Fontana e Fontana) c. Comune di Calcinato (avv. Bonomi) e altro (n.c.). T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 24/06/2009, n. 1318
N. 01318/2009 REG.SEN.
N. 01211/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1211 del 2004, proposto da:
BREGOLI GIANLUIGI, BREGOLI GIUSEPPE;
rappresentato e difeso dagli avv. Italo Ferrari, Francesco Fontana, Gianfranco
Fontana,
con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Gianfranco Fontana in Brescia,
via Diaz, 28;
contro
COMUNE DI CALCINATO,
rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Bonomi,
con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giacomo Bonomi in Brescia, via
V.Eman. II,60 (Fax=030/3774110);
REGIONE LOMBARDIA,
non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione del consiglio comunale. 31.5.2004 n. 45 di accoglimento
modifiche della Regione a nuovo p.r.g. ed atti connessi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Calcinato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/06/2009 il dott. Russo e uditi per
le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Gli odierni ricorrenti impugnano la
serie delle delibere che ha portato all’approvazione della variante al p.r.g. di
Calcinato (delibera del Comune di risposta alle osservazioni, delibere della
Regione con proposta di modifiche d’ufficio, delibera del Comune di recepimento
di tali proposte e di approvazione definitiva della variante, delibera del
Comune di presa d’atto della documentazione redatta a seguito delle modifiche
imposte dalla Regione).
I ricorrenti lamentano in particolare la circostanza che il Comune, dopo aver
accolto, in sede di adozione del piano, una loro proposta di modificare la
destinazione d’uso di un’area di proprietà che sarebbe diventata zona produttiva
(dalla destinazione agricola preesistente), avrebbe poi - nel seguito della
procedura - modificato la propria posizione, accogliendo un’osservazione di un
cittadino e ripristinando l’originaria destinazione agricola dell’area,
destinazione confermata poi nei successivi momenti procedurali fino
all’approvazione definitiva.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. violazione della l.r. 93/80 nella parte in cui impone di assegnare all’area
la destinazione effettivamente usata, posto che nel caso in esame almeno a
partire da giugno 1998 l’area era utilizzata da un insediamento produttivo
perché il ricorrente vi aveva depositato materiali necessari all’attività
economica svolta (che consiste nella riparazione autoveicoli),
2. violazione degli artt. 9 e 10 l. 1150/42 nella parte in cui impongono la
pubblicazione del progetto del piano, in quanto lo stesso avrebbe dovuto essere
ripubblicato dopo la modifica peggiorativa apportata al progetto di piano a
seguito dell’osservazione resa da un terzo confinante.
Si costituiva in giudizio il Comune di Calcinato, che deduceva l’infondatezza
dei motivi di ricorso.
Nessuno si costituiva per le altre parti convenute in giudizio.
Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 10. 6. 2009, all’esito
della quale veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
In ordine al primo motivo di ricorso, premesso in fatto che, come emerge dalla
documentazione depositata dal Comune, i ricorrenti hanno ottenuto un permesso
per realizzare un capannone agricolo (c.ed. 5807/96), e lo hanno abusivamente
destinato ad attività produttiva (ricevendone un ordine di rimessione in
pristino del 16. 7. 1998), sostenendo prima che la trasformazione di
destinazione d’uso era avvenuta per motivi di necessità ed esigenze strettamente
temporanee, e poi tentando però di rendere definitiva tale sistemazione
attraverso la modifica delle norme di piano relative all’area in esame.
Tanto premesso in fatto, occorre rilevare che la tesi dei ricorrenti - secondo
cui il pianificatore sarebbe vincolato a recepire le destinazioni in atto (o
quanto meno avrebbe un particolare onere di motivare sul perché non recepisce
tali destinazioni) - starebbe a significare che coloro che hanno effettuato
abusi hanno un’aspettativa tutelata alla sanatoria di tali abusi in occasione
dell’approvazione delle varianti di piano.
Tale tesi è giuridicamente insostenibile, posto che la funzione della
pianificazione è dare un ordinato assetto al territorio comunale, e che l’abuso
edilizio è, al contrario, un modo per sottrarre il territorio all’ordinato
sviluppo, ed assoggettarlo alle esigenze contingenti e particolari di ciascuno
dei soggetti che gravitano su di esso.
Occorre inoltre rilevare che il ripristino dell’area agricola sui suoli in esame
- che a giudizio dei ricorrenti confliggerebbe ormai con la destinazione in atto
- non deve essere necessariamente funzionale all’esercizio dell’attività
agricola in quanto “la destinazione di un'area a zona agricola non dipende
necessariamente dalla relativa vocazione ma può essere sorretta dalla scelta
discrezionale, e motivata sul piano generale, di orientare gli insediamenti
urbani e produttivi in date direzioni ovvero di salvaguardare precisi equilibri
dell'assetto territoriale tra zone edificate e non, al fine di impedire
addensamenti edilizi che possano risultare pregiudizievoli per le condizioni di
vivibilità delle popolazioni insediate” (Tar Milano, Sez. II, sent. n. 1092 del
27-05-2005; conforme Tar Milano, sez. II, sent. n. 935 del 10-05-2005; nello
stesso senso Cons. Stato, sez. IV, 30. 12. 2008, n. 6600 “la destinazione a zona
agricola di una determinata area non presuppone necessariamente che essa sia
utilizzata per culture tipiche o possegga le caratteristiche per un simile
utilizzazione, trattandosi di una scelta, tipicamente e ampiamente
discrezionale, con la quale l'amministrazione comunale ben può aver interesse a
tutelare e salvaguardare il paesaggio o a conservare valori naturalistici ovvero
a decongestionare o contenere l'espansione dell'aggregato urbano”).
Ne consegue che la decisione del Comune di mantenere sui suoli in esame la
destinazione agricola per impedire che in loco si radichi definitivamente
l’attività produttiva gestita da uno dei ricorrenti non appare irragionevole, né
arbitraria, nè viziata da errore di fatto.
In ordine al secondo motivo di ricorso, in cui si deduce la mancata
ripubblicazione del piano dopo la modifica peggiorativa, occorre rilevare che,
secondo la giurisprudenza amministrativa, “nel procedimento di formazione degli
strumenti di pianificazione territoriale, la pubblicazione è finalizzata alla
presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati al progetto
di piano adottato dal Comune al fine di mero apporto collaborativo ma, di
regola, non è richiesta per le successive fasi del procedimento, anche se il
piano originario risulti modificato a seguito dell'accoglimento di talune
osservazioni (o di modifiche in sede di approvazione regionale), con l'unica
deroga a tale principio qualora l'accoglimento delle osservazioni (o
l'intervento regionale) abbiano comportato una profonda deviazione dai criteri
posti a base del piano stesso, nel qual caso occorre una nuova pubblicazione e
la conseguente raccolta delle nuove osservazioni” (Tar Torino 2074/08; il
principio è affermato di recente anche da Tar Pescara 30/09, secondo cui
“qualora l'accoglimento delle osservazioni formulate dai privati abbia
comportato una profonda deviazione dai criteri posti a base del piano adottato
si deve far luogo ad una nuova pubblicazione ed alla conseguente nuova raccolta
delle osservazioni dei privati”).
Nel caso in esame, la modifica relativa ad una sola area del piano, relativa per
di più alla variazione di destinazione tra due categorie di utilizzi meramente
privati del suolo, non può rappresentare in alcun modo una deviazione dai
criteri posti a base del piano, e non ne comportava la nuova pubblicazione.
I ricorrenti, però, sostengono che andasse notificata agli stessi la decisione
dell’amministrazione di restituire all’area di proprietà la originaria
destinazione agricola, decisione presa nel corso della procedura di approvazione
del piano.
I ricorrenti citano a sostegno un lontano precedente del T.a.r. Milano del 1989,
recentemente replicato da T.r.g.a. Trento 191/08, secondo cui “allorquando
l'Amministrazione provvede a modificare il piano adottato, accogliendo
osservazioni che incidono sulla proprietà di terzi, è tenuta a fornire idonea
comunicazione ai soggetti proprietari dell'area incisa in maniera diretta dalla
modificazione, mediante ripubblicazione del P.R.G. nella parte risultata
modificata o a darne quanto meno comunicazione agli interessati, per consentire
loro di presentare memorie e osservazioni di merito; pertanto, va annullata la
deliberazione di adozione definitiva della variante generale al piano regolatore
che stralcia la destinazione alberghiera di un area in accoglimento di
osservazioni di soggetti terzi, in assenza di previa pubblicazione idonea ad
assicurare agli interessati le necessarie garanzie procedimentali”.
La giurisprudenza di queste isolate sentenze non può, peraltro, essere
condivisa. Essa, infatti, introduce un ulteriore onere formale a carico
dell’amministrazione in assenza di qualsiasi sostegno normativo.
In presenza di una norma di legge (l’art. 9 della l. urbanistica, e le
corrispondenti norme regionali di dettaglio) che si limita a prevedere l’obbligo
per l’autorità comunale di dare informazione ai cittadini attraverso la
pubblicazione del progetto di piano - se può essere condivisibile per ragioni
logiche l’approdo giurisprudenziale secondo cui tale obbligo deve essere
ricavato in via interpretativa anche per le ipotesi in cui nel corso della
procedura di approvazione il piano muti in modo sostanziale (perché a quel punto
il piano pubblicato sarebbe “altro” dal piano approvato) - non può, però, in
alcun modo essere ricavato dal sistema l’obbligo di comunicare al privato i
mutamenti di destinazione subiti dalla sua area nel corso della procedura di
approvazione del piano, posto che il piano resta sostanzialmente lo stesso di
quello già pubblicato, e che il relativo onere di pubblicazione previsto dalla
legge è stato assolto. Introdurre questo ulteriore adempimento a carico
dell’amministrazione si trasformerebbe, infatti, in una operazione di creazione
pretoria di una norma non ammissibile nel nostro ordinamento.
Si ritiene, inoltre, che la tesi sostenuta dai ricorrenti, che reputano
configurabile un obbligo a carico dell’amministrazione di comunicare le
modifiche del piano al privato inciso da una osservazione contraria, muova da un
presupposto interpretativo non corretto sulla natura della pubblicazione del
piano, che non è effettuata per ragioni di tutela delle posizioni giuridiche dei
privati ma per lo scopo di stimolarne gli apporti collaborativi, talchè da
questo punto di vista nessuna differenza può fare che una osservazione abbia
modificato in melius o in peius la destinazione d’uso di un’area
di un soggetto coinvolto dal progetto di piano.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo
regionale per la Lombardia, sez. Brescia, I sezione interna, così
definitivamente pronunciando:
Respinge il ricorso.
Condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento in favore del Comune di
Calcinato delle spese di lite, che determina in euro 3.000, più i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 10/06/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere
Carmine Russo, Referendario, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/06/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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