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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 28 ottobre 2009, n. 1780
APPALTI - Gara da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso - Art. 84
d.lgs. n. 163/2006 - Applicabilità - Esclusione - Ontologica distinzione dal
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’art. 84 Codice
Contratti, siccome espressamente dettato per le gare da aggiudicare "con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" è pacificamente
inapplicabile alle gare in cui viga il criterio del prezzo più basso, stante che
“i due sistemi di aggiudicazione sono ontologicamente distinti, sì da comportare
una distinta disciplina di gara” (in termini: Consiglio di stato, sez. IV, 23
settembre 2008, n. 4613). Pres. ed Est. Calderoni - B. sas e altro (avv.
Salvadori) c. Comune di Roncadelle (avv. Ballerini). T.A.R. LOMBARDIA,
Brescia, Sez. II - 28 ottobre 2009, n. 1780
APPALTI - Verifica della congruità dell’offerta anomala - Potere tecnico
discrezionale dell’amministrazione. Il giudizio di verifica della congruità
di un'offerta anomala ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno
dell'offerta nel suo insieme e costituisce espressione paradigmatica di un
potere tecnico-discrezionale dell'amministrazione di per sé insindacabile in
sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente
illogiche o fondate su insufficiente motivazione o affette da errori di fatto
(C.d.S., IV, 20 maggio 2008, n. 2348; VI, 25 settembre 2007, n. 4933, V, 18
settembre 2009 n. 5589). Pres. ed Est. Calderoni - B. sas e altro (avv.
Salvadori) c. Comune di Roncadelle (avv. Ballerini). TAR LOMBARDIA, Brescia,
Sez. II - 28 ottobre 2009, n. 1780
APPALTI - RIFIUTI - Gara di rilievo comunitario per l’affidamento del
servizio di raccolta dei rifiuti urbani - gara deserta - Modalità di affidamento
- Principio della libertà di scelta dell’Amministrazione - Sindacato del giudice
amministrativo - Limiti. In tema di gara di rilievo comunitario per il
servizio di raccolta di rifiuti urbani, vige il principio della sostanziale
libertà di scelta dell’Amministrazione, in ordine alla modalità di affidamento
del servizio, una volta andata deserta la gara (comunitaria) bandita:
dall’esperimento di una nuova procedura di appalto, alla trattativa privata,
all’affidamento in house; le scelte in questione impingono nel merito
dell’azione amministrativa e come tali si sottraggono al sindacato di
legittimità, salvo che non siano palesemente arbitrarie, irragionevoli,
irrazionali, illogiche e fondate su di un macroscopico travisamento di fatto
(Consiglio di Stato (Sez. V, 28 settembre 2009, n. 5808). Pres. ed Est.
Calderoni - B. sas e altro (avv. Salvadori) c. Comune di Roncadelle (avv.
Ballerini). Tribunale Amministrativo Rrgionale LOMBARDIA, Brescia, Sez. II -
28/10/2009, n. 1780
RIFIUTI - Art. 202 D.lgs. n. 152/2006 - Mancata istituzione della società
d’ambito - Inoperatività della norma - Capo II del Titolo I della Parte IV del
d.lgs. n. 152/2006. L’art. 202 D.Lgs. n. 152/2006 è sicuramente inoperante
nell’ipotesi di mancata costituzione della società d'ambito”: l’inoperatività
deve intendersi, evidentemente, estesa - oltre che alla suddetta, singola
disposizione - all’intero Capo III del Titolo I della Parte Quarta del D. Lgs.
152 (Capo espressamente dedicato al Servizio di gestione integrata dei rifiuti).
Pres. ed Est. Calderoni - B. sas e altro (avv. Salvadori) c. Comune di
Roncadelle (avv. Ballerini). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 28 ottobre
2009, n. 1780
N. 01780/2009 REG.SEN.
N. 00259/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 259 del 2009, integrato da due atti di
motivi aggiunti, proposto da:
Bi.Co. di Pansi Luca & C. Sas e La Bico Due Srl, in proprio e per la costituenda
A.T.I. con Aprica S.p.A., rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Salvadori,
con domicilio eletto presso il medesimo in Brescia, via XX Settembre, 8;
contro
Comune di Roncadelle, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Ballerini, con
domicilio eletto presso Mauro Ballerini in Brescia, v.le Stazione, 37;
nei confronti di
- Aimeri Ambiente Srl, n.c.;
- Idealservice Coop. Sociale, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Paliotti
e Fabrizio Paviotti, con domicilio presso Segreteria T.A.R. in Brescia, via
Malta, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
A) quanto al ricorso introduttivo:
- dell’articolo 4 comma 10 del capitolato speciale d’appalto e del bando di gara
in parte qua, concernenti l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (periodo 1.4.2009-31.3.2012);
- dei verbali di gara 16 gennaio 2009 (ammissione/esclusione di concorrenti) e
20 gennaio 2009 (aggiudicazione del servizio);
B) quanto al I° atto di motivi aggiunti:
- del verbale 14 aprile 2009 (nella parte in cui dichiara deserta la gara);
- della delibera di giunta 16 aprile 2009, n. 80 che approva un nuovo e
differente capitolato speciale d’appalto;
- delle consequenziali determine nn. 309/09 (annullamento della gara censurata
con il ricorso introduttivo) e 310/09 (avvio di nuova gara periodo
21.9.2009/31.12.2013);
- del nuovo bando di gara pubblicato sulla GUUE 22 aprile 2009;
C) quanto al II° atto di motivi aggiunti
- del verbale 29 giugno 2009 (recte: 26 giugno 2009), di approvazione della
graduatoria;
- del verbale n. 3 del 17 luglio 2009, in tema di giustificazioni presentate
dalla controinteressate Coop. Idealservice;
- del verbale n. 4 del 27 luglio 2009, di aggiudicazione provvisoria;
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roncadelle;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Idealservice Coop. Sociale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2009 il dott. Giorgio
Calderoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. Con l’atto introduttivo del giudizio, depositato il 9 marzo 2009, le Società
ricorrenti dichiarano di gestire il servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in forza di un contratto con il Comune di
Roncadelle scadente al 31.3.2009.
Le medesime Società espongono, altresì, che:
- in data 23 ottobre 2008, il predetto Comune pubblicava sulla GUUE il bando per
l’affidamento del servizio de quo relativamente al periodo 1.4.2009/31.3.2012,
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con un prezzo
a base di gara pari a euro 3.557.361,00;
- il capitolato speciale d’appalto prevedeva che i concorrenti presentassero
(busta B) un’offerta tecnica anonima;
- nella seduta del 16 gennaio 2009, la Commissione di gara escludeva le
ricorrenti e la Soc. Gial Plastic, per violazione dell’anzidetta regola
dell’anonimato;
- nella successiva seduta del 20 gennaio 2009, la Commissione di gara disponeva
l’aggiudicazione provvisoria in favore di Aimeri Ambiente s.r.l., unica rimasta
in gara.
Le Società ricorrenti impugnano tali ultimi verbali e la lex specialis della
gara, nella parte in cui impone l’anonimato dell’offerta tecnica, deducendo:
1-2) violazione degli artt. 37 e 74 D. Lgs. n. 163/2006, quanto alla regola
dell’anonimato dell’offerta tecnica;
3) violazione dell’art. 4 comma 10 del CSA e del principio di uguaglianza,
disparità di trattamento, poiché anche l’offerta della controinteressata/aggiudicataria
provvisoria avrebbe - in ogni caso - violato la regola dell’anonimato
dell’offerta tecnica.
II. Con successivo atto di motivi aggiunti, depositato l’1.6.2009, le stesse
Società ricorrenti espongono ulteriormente che:
- con nota 28 marzo 2009, il Comune dava inizio al procedimento di annullamento
dell’aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata, ritenendone
l’offerta inficiata dal medesimo vizio di riconoscibilità;
- successivamente, in data 14 aprile 2009, la Commissione dichiarava deserta la
gara;
- con deliberazione giuntale 16 aprile 2009, n. 80 veniva approvato un nuovo
capitolato speciale d’appalto e con determine n. 309 e n. 310 del 2009 si
annullava, rispettivamente, la prima (e censurata con il ricorso introduttivo)
gara; e si avviava la nuova gara per il periodo 21.9.2009-31.12.2013;
- in data 22 aprile 2009 il bando veniva trasmesso alla GUUE, ivi stabilendosi,
quale termine per la presentazione delle offerte, l’8 giugno 2009.
Avverso il verbale 14.4.2009, la delibera giuntale n. 80/2009, le determine nn.
309-310/2009 e il nuovo bando, le ricorrenti deducono le seguenti censure in
ordine progressivo rispetto a quelle già proposte con il ricorso introduttivo:
4) illegittimità derivata, violazione dell’art. 24 Cost. e del diritto di
difesa, in quanto tali atti avrebbero frustrato le aspettative sottese ai primi
due motivi del ricorso introduttivo e consistenti nell’<interesse alla
riammissione nella gara originaria>;
5) violazione dell’art. 70 D.Lgs. n. 163/2006 e del principio della libera
concorrenza, sotto il duplice profilo che il lasso temporale intercorrente tra
spedizione del bando e termine di presentazione delle offerte (47 giorni)
sarebbe inferiore a quello di legge (52) e che i nuovi valori economici del
bando (7.500.000. euro), in uno con il differente criterio di aggiudicazione,
sarebbero stati conosciuti dalle ricorrenti solo in data 27 maggio 2009;
6) eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, difetto di motivazione:
si censura il nuovo criterio di aggiudicazione (prezzo più basso) e si sostiene
che il Comune avrebbe dovuto spiegare le ragioni per cui non fosse più
necessario “puntare sulla qualità del servizio”, tanto più a poca distanza di
tempo dal precedente bando;
7) violazione dell’art. 200 D. Lgs. 152/2006 e dell’art. 14 L.R. 26/2003;
eccesso di potere per irragionevolezza, sviamento, manifesta contraddittorietà:
si contesta, sotto il profilo dell’inversione di tendenza rispetto alla logica
della gestione integrata dei rifiuti, la scelta del Comune di scorporare dalla
nuova gara la gestione dell’isola ecologica, in precedenza accorpata “nel più
generale servizio di igiene urbana”;
8) violazione della libera concorrenza ed eccesso di potere per astrattezza e
perplessità: si deduce che, essendo prevista nel bando la possibilità per
l’amministrazione di rinnovare il contratto per un ulteriore triennio (recte,
quadriennio) sino al 31.12.2017, il concorrente non sarebbe messo in grado di
conoscere con esattezza la durata del servizio, su cui calibrare la propria
offerta economica.
III. In data 8 giugno 2009 si è costituito in giudizio il Comune di Roncadelle,
il quale sostiene:
i) che le ricorrenti non avrebbero interesse a contestare la declaratoria di
“gara deserta”, avendo il Comune accolto uno dei motivi di censura dalle stesse
sollevato;
ii) che tale declaratoria “costitutiva atto necessitato e dovuto, senza margini
di discrezionalità per il Comune”, atteso che l’aver conosciuto l’offerta
economica di un concorrente, in una gara fondata sull’offerta economicamente più
vantaggiosa, comporterebbe il rinnovo integrale della procedura selettiva;
iii) che le ulteriori censure, svolte con l’atto di motivi aggiunti, sarebbero
infondate.
IV. Con Ordinanza 11 giugno 2009, n. 400 questa Sezione svolgeva - in ordine
all’incidente cautelare in trattazione - le testuali considerazioni:
“a) che l’istanza cautelare proposta con il ricorso introduttivo è stata
espressamente rinunciata da parte ricorrente alla Camera di Consiglio del
15/04/09;
b) che - quanto alla domanda cautelare avanzata con i successivi motivi aggiunti
e all’odierno esame del Collegio - appare dotata di particolari elementi di
convincimento la censura di violazione dell’art. 70 Codice Contratti, quanto al
mancato rispetto del termine minimo per la presentazione delle offerte previsto
nel nuovo bando, spedito per la pubblicazione sulla GUUE il 22 aprile 2009 (cfr.
motivo rubricato come progressivo n. 5);
c) che, essendo il suddetto termine - originariamente fissato in detto bando per
l’8 giugno 2009 - non ancora scaduto, per effetto della sospensione provvisoria
disposta con decreto monocratico n. 355 del 3.6.2009, l’anzidetta domanda
cautelare va accolta nel senso di prorogare il termine stesso di un ulteriore e
congruo periodo, atto a consentire alla Ditta ricorrente e ad altri eventuali
partecipanti di formulare la propria offerta, in relazione al medesimo bando
spedito il 22.4.2009;
d) che, a tal fine, il nuovo termine per il ricevimento delle offerte può essere
opportunamente stabilito per il giorno giovedì 25 giugno 2009.”
Conseguentemente, la Sezione accoglieva, nei sensi e nei limiti di cui in
motivazione, la domanda cautelare, proposta con l’atto di motivi aggiunti
depositato l’1.6.2009 e, per l’effetto, così disponeva:
1) stabiliva al 25 giugno 2009 - ore 12 il termine per la ricezione delle
offerte relative al bando spedito alla GUUE, dal Comune di Roncadelle, in data
22 aprile 2009;
2) stabiliva, altresì, l’apertura di tutte le offerte pervenute per il
successivo venerdì 26 giugno 2009 - ore 9;
3) fissava, per la trattazione nel merito del presente ricorso e dei motivi
aggiunti, l’odierna Udienza pubblica del 15 ottobre 2009.
V. In data 31 agosto 2009, le ricorrenti hanno depositato secondi motivi
aggiunti con cui, dopo aver riproposto tutte le censure già svolte con i
precedenti atti processuali e aver ribadito la tesi che la seconda gara “non
aveva ragione di essere”, impugnano i verbali:
- 26 giugno 2009 (classificazione della Coop. Idealservice al primo posto e
delle ricorrenti al secondo);
- 17 luglio 2009 (congruità delle giustificazioni dalla stessa Idealservice
presentate nel sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta);
- 27 luglio 2009 (aggiudicazione provvisoria a Idealservice).
Queste le corrispondenti censure dedotte, sempre in ordine di numerazione
successivo alle precedenti:
9) violazione dell’art. 84 comma 12 D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 73-74
Direttiva comunitaria 18/2004, per non avere l’Amministrazione riconvocato, in
sede di rinnovo del procedimento di gara, la medesima Commissione e aver, anzi
nominato un seggio di gara composto da un solo soggetto preposto alla gara,
senza la presenza di un membro esterno esperto come nel caso della prima
commissione;
10) eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria: si contesta
il giudizio di congruità, formulato dal seggio di gara al termine del sub
procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta Idealservice, con
particolare riferimento alla voce “ricavi collaterali” (per l’avvio al recupero
e/o smaltimento dei rifiuti urbani derivati da raccolta differenziata) che
risulta decisiva nel posizionare “in territorio positivo” l’offerta (per un
valore di 87,385 euro).
VI. In esito ad apposita istanza cautelare di sospensione inaudita altera parte
- contenuta nel secondo atto di motivi aggiunti e motivata dall’imminente (5
settembre 2009) presa in carico del servizio da parte di Idealservice - con
decreto monocratico 1 settembre 2009, n. 526 veniva disposta la sospensione dei
provvedimenti impugnati con il II° atto di motivi aggiunti, nel duplice rilievo:
“- che le molte e complesse censure avverso i provvedimenti impugnati
necessitano di trattazione collegiale, fissata per il merito al 15 ottobre
prossimo;
- che nelle more è necessario assicurare in via provvisoria gli effetti di tale
decisione, effetti che sarebbero pregiudicati in modo non riparabile dalla
conclusione del contratto e dall’inizio della sua esecuzione.”
VII. Dopodiché, in data 25 settembre 2009 si costituiva in giudizio la stessa
Coop. Idealservice, controdeducendo a tutte le censure dispiegate negli atti
difensivi di parte ricorrente.
VIII. Alla Camera di Consiglio del 30 settembre 2009, chiamata per la
trattazione dinanzi al Collegio della domanda cautelare proposta in uno con i
secondi motivi aggiunti, la pronuncia sulla controversia veniva rinviata alla
già fissata odierna udienza.
In vista della quale, parte ricorrente e Comune resistente producevano
rispettive memorie conclusive.
IX. All’odierna pubblica udienza, i difensori delle parti costituite, tutti
presenti, concordavano sulla non trattazione della domanda di sospensione
contenuta nel II° atto di motivi aggiunti, optando per una contestuale decisione
nel merito anche di quest’ultimo, unitamente al ricorso introduttivo e al primo
atto di motivi aggiunti e previa trasformazione del relativo incidente cautelare
in giudizio immediato di merito: il tutto come risulta da separata Ordinanza
collegiale assunta sempre in data odierna e cui, per i suddetti profili
processuali, si fa qui espresso rinvio.
Dopodiché, il ricorso introduttivo, il primo e il secondo atto di motivi
aggiunti passavano in decisione.
La quale può anche non essere preceduta dal previo deposito entro 7 giorni del
dispositivo (come pure in detta Ordinanza si anticipa) per le seguenti ragioni:
- secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, l’adempimento de
quo “è finalizzato esclusivamente all'accelerazione del giudizio” (cfr. da
ultimo: sez. V, 8 marzo 2006, n. 1192) e il relativo termine non è perentorio
(sez. V, 16 settembre 2004, n. 6035);
- in ossequio a tale esigenza di celerità, la presente sentenza sarà, quindi,
depositata entro il termine dimidiato, rispetto a quello ordinario di 45 giorni,
stabilito dall’art. 55 legge n. 186/1982.
In ogni caso, per la stessa costante giurisprudenza del Consiglio di Stato “né
il mancato deposito del dispositivo della decisione né la violazione del termine
dimidiato per il deposito della decisione stessa costituiscono motivi di nullità
della sentenza, non rinvenendosi al riguardo alcuna disposizione che ne
disciplini in modo compiuto le eventuali relative conseguenze” (cfr. Cons. St.,
IV Sez., 31 gennaio 2005, n. 224 e n. 5357/03; V Sez., n. 679/04).
X.1. Passando, ora, all’esame del merito dell’intera controversia, così come
definita dall’originario ricorso introduttivo e dai successivi due atti di
motivi aggiunti, il Collegio osserva che ancora in sede di memoria conclusiva
parte ricorrente insiste soprattutto sulla illegittimità della regola
dell’anonimato, posta dall’art. 4 comma 10 del CSA della prima gara.
Tale questione va, pertanto e per prima, esaminata.
XI.2. In proposito, il Collegio rileva che da tempo la giurisprudenza del
Consiglio di Stato (cfr. sez. IV, 9 dicembre 2002, n. 6672) ha elaborato i
seguenti principi ermeneutici:
a) “in materia di gare pubbliche, l'inosservanza delle prescrizioni del bando o
della lettera di invito circa le modalità di presentazione delle offerte,
implica l'esclusione dalla gara quando si tratti di prescrizioni rispondenti ad
un particolare interesse dell'amministrazione appaltante o poste a garanzia
della <par condicio> dei concorrenti (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 1515 del 1998;
sez. IV, n. 1619 del 1998.; Cons. giust. amm. sic. 21 novembre 1997, n. 500); ed
anche se tali prescrizioni siano ulteriori rispetto a quelle previste dalla
legge, purché pertinenti e congrue rispetto allo scopo perseguito (cfr. Cons.
giust. amm. sic. 9 giugno 1998, n. 339; Cons. St., sez. IV, n. 1619 del 1998
cit.)”;
b) “in generale, circa i poteri del giudice amministrativo nell'apprezzare lo
scopo avuto di mira dalla stazione appaltante, si nega che, in presenza di una
comminatoria di esclusione della domanda di partecipazione alla gara, il giudice
possa procedere ad una autonoma valutazione della ragionevolezza della
previsione al fine di verificarne la rispondenza ad un interesse effettivo
dell'amministrazione (cfr. Cons. St., sez. IV, 4572 del 2001; Cons. giust. amm.
sic. n. 500 del 1997 cit.).”
Tali principi, definiti in epoca anteriore all’entrata in vigore dell’attuale
Codice dei contratti pubblici, conservano, tuttora, la loro validità, posto che
lo stesso Codice pare essersi ispirato ad analoga ratio (quella di consentire
all’Amministrazione di modulare la legge di gara in rapporto a scopi specifici,
considerando di norma vincolanti le prescrizioni poste dalla lex specialis a
pena di esclusione), laddove - all’art. 74 co. 2 - ha stabilito che “le offerte
contengono gli elementi prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato
d'oneri”.
X.3. Nel caso di specie, la controversa regola di cui all’art. 4 comma 10 del
CSA (completo anonimato dell’elaborato inserito in busta B e integrante
l’offerta tecnica, accompagnato da una seconda busta chiusa contenente gli
estremi identificativi del concorrente) si colloca entro i limiti sopra
individuati alla precedente lett. a) del capo X.2, cioè quelli di porre
prescrizioni ulteriori rispetto alla legge e a garanzia della <par condicio> dei
concorrenti, attingendo al meccanismo tipico che notoriamente tale garanzia
cerca di assicurare nelle procedure concorsuali per l’accesso ai pubblici
impieghi.
Se trasferita nel campo dei contratti pubblici, l’anzidetta regola appare un
evidente e del tutto ammissibile sviluppo del principio di segretezza che vige
in materia di appalti aggiudicati - come il primo indetto dal Comune di
Roncadelle - secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che
è posto al fine di garantire l'imparzialità del giudizio qualitativo (cfr.
Consiglio Stato, sez. V, 9 marzo 2009, n. 1368), attraverso le note preclusioni
per cui:
- l’esame del merito tecnico delle offerte non può svolgersi quando siano già
note le offerte economiche (cfr. Cds n. 1368/2009, cit.);
- la comprovata conoscenza delle offerte tecniche impedisce la riapertura dei
termini per la presentazione delle offerte economiche, in quanto è la semplice
cognizione del contenuto delle offerte a produrre un effetto invalidante, perché
idoneo ad ingenerare dubbi sull'imparzialità della Commissione (T.A.R. Liguria,
sez. I, 11 luglio 2007, n. 1382).
D’altra parte, non è ictu oculi ravvisabile una palese irragionevolezza in sé
della regola dell’anonimato della documentazione tecnica, se è vero che lo
stesso Codice dei Contratti la fa espressamente propria - in recepimento
dell’art. 74, della direttiva UE 2004/18 - al successivo art. 107, pur con
esclusivo e vincolante riferimento ai concorsi di progettazione: cosicché e
conclusivamente, ben poteva il Comune di Roncadelle estenderla alla propria gara
indetta secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
X.4. Né a siffatta estensione osta il tenore letterale dell’art. 74 dello stesso
Codice (di cui le ricorrenti denunciano la violazione con il primo motivo di
ricorso), in quanto l’adempimento della compilazione della busta più piccola
(contenente la denominazione del concorrente e da inserire, secondo il comma 11
dell’art. 4 CSA, all’interno della busta B - documentazione tecnica) è in grado
di assicurare l’identificazione del concorrente stesso, richiesta dal prosieguo
del comma 2 dell’art. 74.
Tutti gli ulteriori elementi indicati dal medesimo comma 2, nonché l’onere di
sottoscrizione delle offerte previsto dal primo comma, devono così intendersi
riferiti - alla stregua della peculiare lex specialis di questa gara - alla sola
offerta economica e alla documentazione amministrativa di corredo.
Nei termini che precedono non sussiste, pertanto, la violazione dell’art. 74 in
esame dedotta con il primo mezzo di impugnazione.
X.5. Per la stessa ragione non sussiste neppure la violazione dell’art. 37,
comma 8 del Codice, denunciata con il secondo mezzo, poiché, ancora una volta,
occorre osservare come il principio della sottoscrizione delle offerte (in
questo caso da parte di tutti i soggetti del costituendo RTI) non sia assoluto e
lo stesso Codice ne prevede - al già visto art. 107 - la deroga proprio per i
concorsi
di progettazione, a cui possono certamente partecipare soggetti in forma
associata: cosicché esso ben può essere parzialmente derogato dalla lex
specialis di una gara.
X.6. Il terzo e subordinato mezzo del ricorso introduttivo è divenuto
improcedibile avendo - come si è detto - il Comune provveduto ad escludere
Aimeri Ambiente dalla prima gara proprio per violazione della regola
dell’anonimato.
X.7. Le considerazioni sin qui svolte conducono alle conclusioni che:
1) legittimamente il Comune ha introdotto nel CSA della prima gara la regola
dell’anonimato dell’offerta tecnica;
2) legittimamente, in applicazione di detta regola, il Comune ha provveduto ad
escludere (seppur in due tempi) tutte le imprese partecipanti a detta procedura
e a dichiarare conseguentemente deserta la gara stessa;
3) va respinta l’impugnativa dei relativi atti proposta con il ricorso
introduttivo (art. 4 comma 10 CSA prima gara; verbale 16 gennaio 2009 di
esclusione di due soggetti) e con i primi motivi aggiunti (verbale 14 aprile
2009 di gara deserta; determina n. 309/09 di annullamento della gara);
4) vanno respinti i motivi svolti, in ordine cronologico, a sostegno di dette
impugnative in via per così dire “principale” (primo e secondo) ovvero di
illegittimità derivata (quarto);
5) vanno dichiarati improcedibili l’impugnativa del verbale 20 gennaio 2009
(aggiudicazione provvisoria ad Aimeri Ambiente) e il relativo terzo motivo del
ricorso introduttivo che la sorregge, avendo l’Amministrazione successivamente
provveduto ad escludere anche l’anzidetta impresa.
XI. Parimenti improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, risulta il
quinto motivo di ricorso, poiché il termine di presentazione delle domande per
la seconda gara è stato prorogato - senza soluzioni di continuità - per effetto
degli interventi cautelari monocratico e collegiale di questo Tribunale, in modo
da ristabilire l’osservanza dell’art. 70 D.Lgs. n. 163/2006 e del principio
della libera concorrenza.
XII. Vanno ora esaminate le residue censure del primo atto di motivi aggiunti
(sesto, settimo e ottavo mezzo di impugnazione) con cui si contestano
rispettivamente, della nuova gara bandita dal Comune e inviata il 22 aprile per
la pubblicazione sulla GUUE, i seguenti profili:
- il diverso criterio (del prezzo più basso) di aggiudicazione (sesto mezzo);
- lo scorporo della gestione dell’isola ecologica (settimo mezzo);
- la previsione di rinnovo per un ulteriore quadriennio (ottavo mezzo).
Circa questo gruppo di censure rivolte avverso la nuova determinazione alla gara
del Comune, il Collegio osserva, in linea generale, che - assai di recente e
proprio in una fattispecie identica alla presente (gara di rilievo comunitario
per il servizio di raccolta rifiuti urbani, indetta da un Comune lombardo e
andata deserta) - il Consiglio di Stato (Sez. V, 28 settembre 2009, n. 5808):
° ha affermato il principio della sostanziale libertà di scelta
dell’Amministrazione, in ordine alla modalità di affidamento del servizio, una
volta andata deserta la gara (comunitaria) bandita: dall’esperimento di una
nuova procedura di appalto, alla trattativa privata, all’affidamento in house;
° e ha evidenziato come queste siano “scelte che impingono nel merito
dell’azione amministrativa e come tali si sottraggono al sindacato di
legittimità, salvo che non siano palesemente arbitrarie, irragionevoli,
irrazionali, illogiche e fondate su di un macroscopico travisamento di fatto”,
senza, poi, rinvenire tali elementi nel caso sottoposto al suo esame.
Alla stregua di tali proposizioni risultano, già di per sé, notevolmente
depotenziate le censure, rivolte dalle ricorrenti in ordine al “ripensamento”
del Comune circa la tipologia di gara concretamente ri-bandita.
Esse sono, poi, da disattendere sulla scorta delle ulteriori, specifiche
considerazioni che seguono:
x) così come sottolineato da altra, recente sentenza della sez. V CdS (30 aprile
2009, n. 2765), è infondata la censura (qui proposta col sesto motivo) contro la
scelta del criterio di aggiudicazione al prezzo più basso per l'affidamento del
servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, “stante la
perfetta equivalenza tra i due criteri di aggiudicazione stabilita dall'art. 53
della direttiva n. 2004/18/CE”;
y) la medesima sentenza ha precisato come l’art. 202 D.Lgs. n. 152/2006 sia
“sicuramente inoperante nella fattispecie concreta a causa della mancata
costituzione (per quella controversia, nella provincia di Udine) della società
d'ambito”: tale declaratoria di inoperatività deve intendersi, evidentemente,
estesa - oltre che alla suddetta, singola disposizione - all’intero Capo III del
Titolo I della Parte Quarta del D. Lgs. 152 (Capo espressamente dedicato al
Servizio di gestione integrata dei rifiuti) e dunque anche al precedente art.
200, compreso in tale Capo ed espressamente invocato dalle ricorrenti a sostegno
del settimo motivo; inoperatività che concerne, quindi, anche la presente
fattispecie, in cui è pacifico che l’ATO non sia ancora stato istituito in
provincia di Brescia;
z) nessuna incertezza, infine, può sorgere in ordine alla durata dell’appalto,
in quanto - nel relativo bando e all’apposita voce (punto II.3) - questa è
espressamente indicata dal 5.9.2009 al 31.12.2013, mentre i precedenti punti II.2.1.
e II.2.2., rispettivamente dedicati all’entità e alle opzioni, si limitano a
prevedere quale mera eventualità (e per l’appunto) opzione esercitabile
dall’Amministrazione, l’ulteriore rinnovo (peraltro, per l’importo già
quantificato di euro 3.601.383,00) per il periodo 1.1.2014-31.12.2007.
XIII. Quanto al secondo atto di motivi aggiunti, il Collegio osserva, in ordine
al nono motivo ivi dedotto, quanto segue:
- l’art. 84 Codice Contratti (la cui violazione qui si denuncia), siccome
espressamente dettato per le gare da aggiudicare "con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa" è pacificamente inapplicabile alle gare in cui
viga il criterio del prezzo più basso, stante che “i due sistemi di
aggiudicazione sono ontologicamente distinti, sì da comportare una distinta
disciplina di gara” (in termini: Consiglio di stato, sez. IV, 23 settembre 2008,
n. 4613, oltre ai precedenti menzionati dal Comune nella propria memoria
finale);
- in particolare, la citata decisione Sez. IV n. 4613/2008 ha respinto una
censura (analoga ad un profilo su cui in tale nono motivo si insiste) in ordine
al mancato “possesso della competenza (in capo ai commissari) nello specifico
settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, avuto riguardo alla rilevata
"automaticità" della scelta correlata al criterio della aggiudicazione col
sistema dell'offerta più bassa, e quindi alla sostanziale indifferenza, rispetto
alla specificità del settore, della competenza medesima”;
- in ogni caso, come esattamente osservato nella suddetta memoria finale del
Comune, non si tratta qui di rinnovazione della procedura di gara (cui si
riferisce il comma 12 dell’art. 84, richiamato nella prima parte del motivo
all’esame) bensì di indizione di nuova e differente gara, come del resto
riconoscono le stesse ricorrenti a pag. 6 del primo atto di motivi aggiunti;
- infine, come questa volta esattamente replicato nel controricorso di
Idealservice, è inconferente il richiamo agli art. 73-74 della Direttiva UE
2004/18, in quanto essi disciplinano la composizione delle Commissioni di gara
nei concorsi di progettazione e difetta, a differenza di quanto si verificava
per l’anonimato dell’offerta tecnica, un’ espressa previsione sul punto della
lex specialis di gara.
Il nono motivo deve, pertanto, essere respinto.
XIV. Analoga reiezione merita il decimo e ultimo motivo, con cui si contesta il
giudizio di congruità, formulato dal seggio di gara al termine del sub
procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta Idealservice.
In primo luogo, il Collegio non può che preliminarmente richiamarsi al costante
indirizzo giurisprudenziale, recentemente ribadito dalla Sez . V del Consiglio
di Stato (18 settembre 2009 n. 5589) e “secondo il quale il giudizio di verifica
della congruità di un'offerta anomala ha natura globale e sintetica sulla
serietà o meno dell'offerta nel suo insieme e costituisce espressione
paradigmatica di un potere tecnico-discrezionale dell'amministrazione di per sé
insindacabile in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui le valutazioni
siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o affette
da errori di fatto (C.d.S., IV, 20 maggio 2008, n. 2348; VI, 25 settembre 2007,
n. 4933).”
In applicazione di detto principio, la decisione n. 5589/2009 ha riformato la
sentenza di primo grado, nell’assunto che il Tar (della Campania) “analizzando i
costi evidenziati, le misure degli ammortamenti, l’incidenza delle spese
generali, il costo degli accompagnatori ha inconsapevolmente sostituito le
proprie valutazioni a quelle dell’organo a ciò deputato introducendo un
inammissibile sindacato di merito in <subiecta materia>” e che “a fronte di tali
dati obiettivamente dimostrati, la richiesta di un’analisi specifica dei costi
(cioè l’esatta dimensione quantitativa dei risparmi e delle riduzioni) fuoriesce
evidentemente dal novero del sindacato ammesso in sede di legittimità e finisce
per conculcare il libero convincimento che i seggi di gara possono raggiungere
in ordine alla validità economica delle proposte contrattuali”.
Per non sconfinare nell’analitico sindacato di merito che gli è precluso, questo
Giudice deve, quindi, attenersi ai dati obiettivi e globali emergenti dagli atti
di causa: e questi consistono essenzialmente nella duplice circostanza che nella
specie si tratta di un servizio di raccolta differenziata c.d. “porta a porta”
(cfr. il “riassunto” delle premesse della deliberazione G.M. n. 80/2009) e che
Idealservice abbia evidenziato, nelle proprie giustificazioni, di essere
specializzata in tale precipua tipologia di servizio.
A fronte di tali evenienze incontroverse, la quantificazione in circa 87.000
euro (per l’intero periodo contrattuale di oltre un quadriennio) di una posta
positiva per recupero rifiuti solidi urbani derivanti dalla suddetta, “mirata”
raccolta differenziata non appare ictu oculi incongrua rispetto all’importo
totale dell’offerta di Idealservice (2.868.000 euro, al netto del ribasso del
25,16%) se si tiene conto degli altri elementi fattuali indicati da Idealservice
nell’apposita voce delle proprie giustificazioni (costo di smaltimento e
contributo CONAI) e cioè:
- della sua disponibilità di tre impianti per la selezione della plastica e di 4
impianti di selezione carta, multi materiale e rifiuti assimilati;
- della percentuale di raccolta differenziata, imposta dall’attuale normativa in
riferimento al periodo di vigenza contrattuale (60% entro il 2010; 65% entro il
2012).
Anche il decimo motivo deve, in conclusione, essere disatteso.
XV. Per le considerazioni che precedono, il ricorso introduttivo, il primo e il
secondo atto di motivi aggiunti devono essere respinti.
Quanto alle spese di lite, queste possono essere compensate tra le parti, attesa
la peculiarità della controversia (riguardante entrambe le procedure indette, a
poca distanza di tempo, per l’affidamento del medesimo servizio) e la sua natura
prevalentemente interpretativa; con la precisazione che resta a carico della
parte ricorrente e soccombente il contributo unificato già corrisposto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione seconda di
Brescia, definitivamente pronunciando RESPINGE il ricorso principale in epigrafe
e i due successivi atti di motivi aggiunti.
Spese compensate, con la precisazione di cui al capo XV della motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente, Estensore
Stefano Tenca, Primo Referendario
Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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