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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 2 novembre 2009, n. 1814
INQUINAMENTO ACUSTICO - Ordinanza sindacale - Esposto di una sola famiglia -
Sufficienza. L'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico -
pur se non coinvolgente l'intera collettività - deve ritenersi sufficiente a
concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della
salute pubblica, con la conseguenza che l’ordinanza sindacale ben può essere
adottata anche a seguito dell’esposto di una sola famiglia, non constando nella
norma alcun parametro numerico o dimensionale (da ultimo, in tal senso TAR
Piemonte, I, 2 marzo 2009, n. 199). Pres. Calderomi, Est. Bertagnolli - A.G.
(avv.ti Carattoni e Stefanini) c. Comune di Solza (avv.ti Carzeri, e Isacchi) -
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 2 novembre 2009, n. 1814
INQUINAMENTO ACUSTICO - Ordinanza sindacale - Art. 9 L. n. 447/1995 - Rimedio
ordinario. L'art. 9 della legge 447/1995 rappresenta l'ordinario rimedio in
materia di inquinamento acustico, non prevedendo la citata legge altri strumenti
a disposizione delle Amministrazioni comunali (TAR Puglia, Lecce, sez. I,
8.6.2006, n. 3340 e sez. I, 24.1.2006, n. 488, TAR Lombardia, Milano, sez. IV,
27.12.2007, n. 6819). Pres. Calderomi, Est. Bertagnolli - A.G. (avv.ti Carattoni
e Stefanini) c. Comune di Solza (avv.ti Carzeri, e Isacchi) - TAR LOMBARDIA,
Brescia, Sez. II - 2 novembre 2009, n. 1814
INQUINAMENTO ACUSTICO - Potere di ordinanza comunale - Art. 9 L. n. 447/95 -
Potestà regolatoria - Potere conformativo dell’attività privata - Riduzione o
rimodulazione dell’orario dell’attività fonte di immissioni. Il potere di
ordinanza comunale in materia di inquinamento acustico (art. 9 L. n. 447/1995)
costituisce espressione della potestà regolatoria volta a conformare l'attività
privata al rispetto dei limiti di emissione acustica nell'ambito del territorio
comunale; tale potere conformativo può manifestarsi, anche attraverso l'obbligo
per il responsabile delle immissioni rumorose di ridurre o rimodulare l'orario
della propria attività fonte delle suddette immissioni (TAR Lombardia, Milano,
IV, 2 aprile 2008, n. 715). Pres. Calderomi, Est. Bertagnolli - A.G.
(avv.ti Carattoni e Stefanini) c. Comune di Solza (avv.ti Carzeri, e Isacchi) -
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 2 novembre 2009, n. 1814
INQUINAMENTO ACUSTICO - Superamento dei limiti di legge - Situazione di rischio
per la salute pubblica - Ordinanza ex art. 9 L. n. 447/95 - Motivazione per
relationem al verbale dei rilievi fonometrici - Idoneità. Il superamento dei
limiti di legge, in materia di inquinamento acustico, implica automaticamente la
sussistenza di una situazione di rischio per la salute pubblica che i soggetti
preposti al controllo sono tenuti a rimuovere attraverso l’unico mezzo a
disposizione rappresentato, per l’appunto, dall’ordinanza ai sensi dell’art. 9
della legge 447/95. La motivazione espressa per relationem al verbale dei
rilievi fonometrici operati dall’USSL appare, quindi, del tutto sufficiente ad
integrare il rispetto dell’obbligo di legge. Pres. Calderomi, Est. Bertagnolli -
A.G. (avv.ti Carattoni e Stefanini) c. Comune di Solza (avv.ti Carzeri, e
Isacchi) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 2 novembre 2009, n. 1814
N. 01814/2009 REG.SEN.
N. 01136/1997 REG.RIC.
N. 00048/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1136 del 1997, proposto da:
Agazzi Giovanni, Titolare Ditta Bar Macedonia, rappresentato e difeso dagli avv.
Giovanni Carattoni, Nicola Stefanini, con domicilio eletto presso Giovanni
Carattoni in Brescia, c.so Magenta, 43/D;
contro
Comune di Solza, rappresentato e difeso dagli avv. Rubens Carzeri, Aurelio
Isacchi, con domicilio eletto presso Rubens Carzeri in Brescia, via V. Emanuele
II, n. 60;
Sul ricorso numero di registro generale 48 del 1998, proposto da:
Agazzi Giovanni (Bar Macedonia), rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni
Carattoni, Nicola Stefanini, con domicilio eletto presso Giovanni Carattoni in
Brescia, c.so Magenta,
43/D;
contro
Comune di Solza, rappresentato e difeso dagli avv. Rubens Carzeri, Aurelio
Isacchi, con domicilio eletto presso Rubens Carzeri in Brescia, via V. Emanuele
II, n. 60;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso n. 1136 del 1997:
dell’ordinanza del Sindaco di Solza del 5 giugno 1997, nr. 115/97, con la quale
è stata disposta l’anticipazione dell’orario di chiusura del bar “Macedonia”
nell’attesa dell’adozione di particolari misure atte a ridurre la rumorosità
proveniente dal predetto esercizio;
quanto al ricorso n. 48 del 1998:
dell’ordinanza del Sindaco di Solza del 31 ottobre 1997, nr. 240/97, con la
quale è stata disposta l’anticipazione dell’orario di chiusura del bar
“Macedonia” nell’attesa dell’adozione di particolari misure atte a ridurre la
rumorosità proveniente dal predetto esercizio.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Solza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15/10/2009 la dott.ssa Mara
Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il sig. Agazzi Giovanni era, nel 1997, titolare dell’esercizio denominato “Bar
Macedonia”, autorizzato dal Sindaco, a seguito di provvedimento di riduzione
dell’orario di apertura conseguente a denunce di inquinamento acustico
ricorrenti sin dal 1988 e per l’effetto di un atto di conciliazione sottoscritto
dal medesimo nel 1991, all’apertura fino alle ore 0,30.
A seguito di ulteriori segnalazioni il Comune di Solza chiedeva un’indagine
fonometrica alla competente USL n. 11 di Bonate Sotto, la quale, all’esito delle
operazioni redigeva una relazione nella quale addiveniva alle conclusioni per
cui “dai risultati ottenuti si riscontra l’applicabilità del criterio
differenziale in quanto il livello di rumore presente nell’abitazione Mauri con
l’esercizio aperto risulta sempre superiore a 30 dB(A) ed inoltre la differenza
tra rumore ambientale e rumore residuo supera i 30 dB(A) definiti quale
differenza massima accettabile in una abitazione”. Sulla scorta di ciò – e
dell’esplicito invito in tal senso che concludeva la suddetta relazione - il
Comune, con provvedimento contingibile ed urgente, fissava alle ore 24,00
l’orario di chiusura del Bar e concedeva al suo titolare 30 giorni per redigere
una relazione di bonifica acustica del locale e/o delle sorgenti oggetto
dell’indagine, contenente “i tempi di realizzazione acustica e analisi
strumentale del fonoisolamento della struttura muraria dell’esercizio pubblico,
comprovante il rispetto degli indici previsti dal regolamento locale d’igiene”.
Avverso tale provvedimento il sig. Agazzi depositava il ricorso sub R.G.
1136/1997 deducendo l’illegittimità del medesimo per carenza dei requisiti
richiesti dal legislatore per l’adozione di un’ordinanza contingibile ed
urgente. A tal fine esso evidenziava:
- che l’attività è esercitata sin dal 1985 e quindi manca la situazione
eccezionale ed imprevista o quantomeno imprevedibile che consente l’utilizzo del
potere extra ordinem;
- che la situazione di pericolo individuata riguarda solo una famiglia e non
anche la collettività e quindi non sarebbe ravvisabile l’interesse pubblico da
tutelare;
- che il provvedimento non sarebbe assistito da una motivazione idonea ad
evidenziare la situazione grave ed urgente che ha reso necessario l’esercizio
del potere ed in ogni caso si fonderebbe su di un’indagine fonometrica non
correttamente condotta, in quanto il rumore residuo è stato misurato all’1.30 e
quindi in assenza di tutti quei rumori (vociare, calpestio dei condomini,
traffico) che, invece, possono presumersi essere stati presenti dalle ore 23.30
alle ore 0.30, periodo in cui è avvenuta la rilevazione del rumore ambientale.
Nelle more del giudizio, il 9 luglio 1997, perveniva all’Amministrazione un
piano di bonifica per l’abbattimento dei rumori molesti sulla bontà del quale
veniva condotta un’istruttoria (nel periodo dedicato alla quale interveniva,
medio tempore, anche il rigetto dell’istanza cautelare) che si concludeva con
l’ordinanza del Sindaco di Solza del 31 ottobre 1997, nr. 240/97. Con tale
provvedimento il Comune, richiamato il verbale dell’USSL n. 11 di Bonate Sotto
del 9 maggio 1997 e visto il parere negativo del medesimo organo sulla relazione
redatta dai consulenti del sig. Agazzi (che avrebbe dovuto valere quale piano di
bonifica), invitava nuovamente il medesimo a presentare una relazione che
contenesse “i tempi di realizzazione acustica e analisi strumentale del
fonoisolamento della struttura muraria dell’esercizio pubblico, comprovante il
rispetto degli indici previsti dal regolamento locale d’igiene” e ribadiva il
limite orario per la chiusura delle ore 24.00.
Anche tale ulteriore provvedimento veniva impugnato, facendo riserva di agire
per il risarcimento del danno, con ricorso sub R.G. 48-98, nel quale venivano
riproposte le medesime censure già introdotte con il primo ricorso.
In vista della pubblica udienza fissata per la trattazione del ricorso sub R.G.
48/98, entrambe le parti rinunciavano ai termini a difesa affinché lo stesso
potesse essere trattato congiuntamente con il ricorso che lo precedeva,
individuato con il numero di R.G. 1136/97.
Parte resistente produceva, quindi, della documentazione che, attesa la
tardività del deposito, veniva esclusa dall’esame ai fini della pronuncia.
Nelle note conclusive per l’udienza, oltre a chiedere la riunione dei due
ricorsi il ricorrente, ribadiva quanto già precedentemente sostenuto in ordine
alla carenza dei requisiti di contingibilità ed urgenza rilevabile nei confronti
del provvedimento censurato.
Alla pubblica udienza del 15 ottobre 2009 la causa, su conforme richiesta dei
procuratori delle parti, veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi in epigrafe
indicati, attesa l’evidente connessione oggettiva e soggettiva tra gli stessi,
aventi ad oggetto provvedimenti dal medesimo contenuto susseguitisi nel tempo
nei confronti del medesimo destinatario, il sig. Agazzi Giovanni.
Ciò premesso, il ricorso sub R.G. 1136/97 deve essere dichiarato improcedibile.
Esso tendeva, infatti, all’annullamento di un provvedimento - l’ordinanza 115/97
che, in attesa della adozione di misure idonee a contenere l’inquinamento
acustico proveniente dal “Bar Macedonia” disponeva la chiusura del locale alle
ore 24.00 – che è stato implicitamente annullato e sostituito, a distanza di
cinque mesi, dalla successiva ordinanza 240/97 che ne ha reiterato il contenuto.
A prescindere, quindi, dal fatto che il ricorrente avesse dato, a suo modo di
vedere, ottemperanza alla prima di tali ordinanze, il fatto inequivocabile e
processualmente rilevante è che l’impugnata ordinanza n. 115/97 ha cessato di
produrre i propri effetti sin dal 31 ottobre 1997, con la conseguenza che non
può più ritenersi sussistere un interesse concreto ed attuale del ricorrente
alla pronuncia sulla legittimità di tale provvedimento; tale interesse risulta,
invece, essersi concentrato sulla successiva ordinanza n. 240/97 che ha
reiterato il contenuto della precedente, sulla scorta di una valutazione di
inadeguatezza della relazione prodotta dal sig. Agazzi ai fini di individuare le
richieste misure di contenimento dell’inquinamento acustico proveniente dal
locale dallo stesso gestito.
Il ricorso sub R.G. 48/98, avente ad oggetto l’ordinanza n. 240/97, non merita,
però, accoglimento.
A nulla rileva, infatti, la circostanza che il locale fosse attivo sin dal 1985.
Invero la documentazione depositata dimostra come le difficoltà di convivenza
tra esercizio dell’attività imprenditoriale ed abitanti della zona si fossero
manifestate sin dal 1988, tanto da portare, nel 1991, alla sottoscrizione di un
verbale di conciliazione con cui lo stesso sig. Agazzi si obbligava a fissare
l’orario di chiusura alle 0.30 e ad adottare misure (pannelli fonoassorbenti ed
altro) idonee a contenere la rumorosità del locale.
La successiva corrispondenza intercorsa tra le parti evidenzia come tali impegni
non siano stati rispettati e le contestazioni siano continuate.
Il protrarsi e reiterarsi nel tempo delle condizioni di disturbo, nonché
l’accertata violazione dell’orario di chiusura ben possono rappresentare quella
condizione eccezionale che legittima, ai sensi dell’art. 9 della legge n.
447/1995 il censurato intervento del Sindaco a tutela dell’interesse pubblico.
Interesse pubblico che ben può ritenersi perseguito anche quando la salute
minacciata sia quella di un ristretto gruppo di persone e non anche l’intera
collettività. A tali conclusioni si è uniformata la giurisprudenza ormai
costante, secondo cui l'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento
acustico - pur se non coinvolgente l'intera collettività – deve ritenersi
sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a
tutela della salute pubblica, con la conseguenza che l’ordinanza sindacale ben
può essere adottata anche a seguito dell’esposto di una sola famiglia, non
constando nella norma alcun parametro numerico o dimensionale (da ultimo, in tal
senso TAR Piemonte, I, 2 marzo 2009, n. 199).
Peraltro sono numerose le pronunce in cui si mette in luce come l'art. 9 della
legge 447/1995 rappresenti per così dire l'ordinario rimedio in materia di
inquinamento acustico, non prevedendo la citata legge altri strumenti a
disposizione delle Amministrazioni comunali (TAR Puglia, Lecce, sez. I,
8.6.2006, n. 3340 e sez. I, 24.1.2006, n. 488, TAR Lombardia, Milano, sez. IV,
27.12.2007, n. 6819).
Il Collegio ritiene, quindi, di poter condividere la posizione efficacemente
espressa dalla giurisprudenza nella sentenza TAR Lombardia, Milano, IV, 2 aprile
2008, n. 715, nella quale si legge che: “il potere di ordinanza comunale in
materia costituisce espressione della potestà regolatoria volta a conformare
l'attività privata al rispetto dei limiti di emissione acustica nell'ambito del
territorio comunale; tale potere conformativo può manifestarsi,….., anche
attraverso l'obbligo per il responsabile delle immissioni rumorose di ridurre o
rimodulare l'orario della propria attività fonte delle suddette immissioni”.
Anche il provvedimento adottato dal Sindaco nella presente fattispecie - con il
quale è stata imposta l'adozione di adeguata misure di insonorizzazione, fermo
restando, nelle more della loro realizzazione, la variazione dell'orario di
apertura – appare, quindi rientrare a pieno nel novero dei provvedimenti
ammissibili ai fini di garantire la tutela della salute pubblica in ipotesi di
inquinamento acustico.
Neppure potrebbe sostenersi, come vorrebbe il ricorrente, che il Comune avrebbe
dovuto adeguatamente motivare il provvedimento, indicando i presupposti di fatto
e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione.
L’ordinanza censurata appare adeguatamente supportata dal richiamo al verbale
dei rilievi fonometrici operati dall’USSL n. 11, la relazione allegata al quale
si conclude proprio invitando il Comune ad adottare provvedimenti idonei ad
eliminare la situazione di superamento dei limiti di inquinamento acustico
fissati dalla norma; del resto lo stesso superamento dei limiti di legge implica
automaticamente la sussistenza di una situazione di rischio per la salute
pubblica che i soggetti preposti al controllo sono tenuti a rimuovere attraverso
l’unico mezzo a disposizione rappresentato, per l’appunto, dall’ordinanza ai
sensi dell’art. 9 della legge 447/95.
La motivazione espressa per relationem appare, quindi, del tutto sufficiente ad
integrare il rispetto dell’obbligo di legge, tanto più se si considera che, nel
caso di specie, la riduzione dell’orario è tale da aver comportato, di fatto,
l’anticipazione della chiusura solo di mezz’ora e non poteva che determinare,
quindi, una limitata incidenza sull’attività del ricorrente.
Per quanto attiene, invece, alle modalità con cui le rilevazioni sono state
effettuate, il Collegio ritiene che non sia ravvisabile alcuna violazione della
disciplina a tal fine prevista e che, su di un piano pragmatico, non vi possa
essere una sostanziale differenza tra il rumore residuo presente alle ore 0.30 e
quello presente alle 1.30 di un normale venerdì sera.
Il ricorso non merita, quindi, accoglimento.
Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle
spese del giudizio, atteso che al momento della proposizione del ricorso la
giurisprudenza non aveva ancora assunto, nell’immediatezza dell’entrata in
vigore della norma, i consolidati orientamenti ora raggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione seconda di
Brescia, definitivamente pronunciando:
- dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati;
- dichiara improcedibile il ricorso sub R.G. 1136/97;
- respinge il ricorso sub R.G. 48/98;
- dispone la compensazione delle spese dei giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15/10/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Primo Referendario
Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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