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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 19 novembre 2009, n. 2229
AMBIENTE - Informazione ambientale - D.lgs. n. 195/2005 - Accesso - Puntuale
indicazione degli atti richiesti - Necessità - Esclusione - Amministrazione -
Obbligo di acquisire, elaborare e comunicare le notizie rilevanti. Ai fini
dell'accesso agli atti in materia di tutela ambientale (D.lgs. 19.8.2005, n.
195) non solo non è necessaria la puntuale indicazione degli atti richiesti, ma
è sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un
determinato contesto per costituire in capo all'amministrazione l'obbligo di
acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della
salubrità dei luoghi interessati dall'istanza, ad elaborarle e a comunicarle al
richiedente. (cfr. da ultimo T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 21 maggio 2009 n.
2466). Pers. Petruzzelli, Est. Conti - L.F. (avv.ti Prati e Rosso Di San
Secondo) c. Comune di Mapello (n.c.). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 19
novembre 2009, n. 2229
N. 02229/2009 REG.SEN.
N. 00942/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 942 del 2009, proposto da:
Luca Fenaroli, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Prati, Carmelo Rosso Di
San Secondo, con domicilio eletto presso Antonio Prati in Brescia, via Diaz,
1/E;
contro
Comune di Mapello;
nei confronti di
Virgilio Spa, Andrea Castellucci, Paolo Ghezzi;
per l'accertamento
del diritto del ricorrente a ottenere l’esibizione e il rilascio di copie dei
documenti e delle informazioni ambientali di cui all'istanza presentata in data
31/7/2009.
nonché, in quanto occorrer possa, per l’annullamento
dell'atto 18.8.2009 prot. n. 7489/7481/7350/7064 di diniego all'accesso, della
nota 10.8.2009 prot. n. 7350/09 di comunicazione di avvio del procedimento,
della nota 10.8.2009 prot. n. 7350/09 di richiesta al ricorrente di inoltro del
suo documento d'identità, e di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2009 il dott. Sergio
Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
In data 3.8.2009, Fenaroli Luca ha presentato al Comune di Mapello istanza di
accesso ai sensi del D.Lgs. n. 195/2005, al fine di acquisire documenti e
informazioni ambientali sullo stato dell'area dismessa denominata ex Sobea sita
al confine tra i Comuni di Mapello e Ponte San Pietro.
Ricevuta l'istanza, il Comune ha avviato un procedimento ex L. 241 del 1990,
chiedendo (cfr il doc. n. 3 del ricorrente) a taluni controinteressati di
pronunziarsi sull'istanza del ricorrente nonché al ricorrente medesimo di
produrre copia del proprio documento di identità.
Infine, il Comune, con atto in data 19.8. 2009, ha negato l'accesso,
evidenziando che “non vi è la sussistenza in capo al richiedente di un interesse
diretto, concreto ed attuale, ovvero di una situazione giuridicamente tutelata
abilitativa all'acquisizione degli atti”.
Con ricorso notificato il 1.10.2009 e depositato il 6.10.2009, Fenaroli Luca ha
domandato alla Sezione l’accertamento del proprio diritto all’esibizione e al
rilascio dei documenti e delle informazioni ambientali di cui all’istanza
presentata il 3.8.2009.
Il ricorrente, con sei distinti motivi di doglianza, lamenta la violazione di
legge in relazione al D.Lgs. 19.8.2005 n. 195 e alla Direttiva Ce 2003/4/CE del
28.1.2003, nonché eccesso di potere sotto più profili.
Non si sono costituiti in giudizio né il Comune né i controinteressati.
Alla camera di consiglio dell’11.11.2009 il ricorso è stato trattenuto in
decisione.
Il gravame merita accoglimento.
L’odierno ricorrente ha proposto azione ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n.
195/2005 (il quale rimanda alle procedura di cui all'articolo 25, commi 5, 5-bis
e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241), per fare accertare il proprio diritto
all’informazione in materia ambientale denegato dal Comune di Mapello.
Invero, il D.Lgs. 19.8.2005 n. 195, nel dare attuazione alla direttiva 2003/4/CE
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, ha (cfr. l’art. 1,
recante la rubrica “finalità”) lo scopo di “garantire il diritto d'accesso
all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche” e di
“garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale
sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e
diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti
informatici, in forme o formati facilmente consultabili,…”.
In tale contesto, l’art. 3 “Accesso all'informazione ambientale su richiesta”,
al 1° comma dispone che “L'autorità pubblica rende disponibile, secondo le
disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque
ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse”.
La giurisprudenza (cfr. da ultimo T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 21 maggio
2009 n. 2466)
ha avuto modo di ribadire che - ai fini dell'accesso agli atti in materia di
tutela ambientale - non solo non è necessaria la puntuale indicazione degli atti
richiesti, ma è sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle
condizioni di un determinato contesto per costituire in capo all'amministrazione
l'obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione
e della salubrità dei luoghi interessati dall'istanza, ad elaborarle e a
comunicarle al richiedente.
Per conseguenza, l’atto in data 19.8. 2009, con cui il Comune di Mapello ha
negato l'accesso, erroneamente contesta la mancata dimostrazione di uno
specifico interesse in capo al richiedente.
Né può sorreggere validamente il diniego l’affermazione, contenuta nella nota
comunale del 19.8.2009, che “l’area ex Sobea è già stata bonificata ai sensi del
D.Lgs. 152/2006;”.
Invero, le modalità di svolgimento dell’accesso risultano disciplinate dall’art.
3, mentre le ipotesi di diniego sono solo quelle tipizzate all’art. 5 del cit.
D.Lgs.
Pertanto va dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere le informazioni
richieste, con conseguente ordine all’Amministrazione di provvedere
all’esibizione e al rilascio di copia degli atti entro il termine di giorni
trenta dalla comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Brescia 1° Sez. -
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e dichiara il
diritto del ricorrente ad accedere alle informazioni ambientali richieste,
ordinando all’Amministrazione di provvedere all’esibizione e al rilascio di
copia degli atti entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione in forma
amministrativa della presente sentenza.
Condanna il Comune di Mapello al pagamento delle spese del giudizio a favore del
ricorrente che liquida in € 850 oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere, Estensore
Mario Mosconi, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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