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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 24 novembre 2009, n. 2250
DIRITTO URBANISTICO - Convenzione di lottizzazione - Ultimazione della
lottizzazione oltre il termine decennale - Rivisitazione degli obblighi della
parte lottizzante - Nuovi oneri nel’interesse pubblico - Definizione
consensuale. Nella nuova convenzione di lottizzazione può legittimamente
trovare spazio anche la rivisitazione degli obblighi della parte lottizzante.
L’equilibrio economico originario rimane infatti cristallizzato solo per la
durata decennale del piano di lottizzazione. Al contrario quando la
lottizzazione sia ultimata (in misura rilevante) dopo la scadenza del termine
decennale, è necessario un aggiornamento che tenga conto degli effetti prodotti
dal decorso del tempo. Tra questi rientrano da un lato l’incremento dei costi
che l’amministrazione sostiene per erogare i propri servizi agli abitanti
insediati e dall’altro il maggior valore di mercato degli immobili di nuova
costruzione. In generale deve essere esaminata l’utilità che la parte
lottizzante riceve dal completamento (totale o parziale) dell’edificazione. Su
questa base possono essere individuati nuovi oneri o impegni nell’interesse
pubblico, che devono poi in concreto essere definiti consensualmente. Pres.
Petruzzelli, Est. Pedron - A. s.p.a. (avv. Canu) c. Regione Lombardia e altro (n.c.).
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 24 novembre 2009, n. 2250
N. 02250/2009 REG.SEN.
N. 01043/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1043 del 1998, proposto da:
ALPIAZ SPA, rappresentata e difesa dall'avv. Silvano Canu, con domicilio presso
la segreteria del TAR in Brescia, via Malta 12;
contro
REGIONE LOMBARDIA, non costituitasi in giudizio;
COMUNE DI ARTOGNE, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
- della DGR n. 6/34415 del 30 gennaio 1998, con la quale sono state introdotte
alcune modifiche d’ufficio al PRG, con particolare riguardo all’art. 27 delle
NTA;
- della deliberazione consiliare n. 19 del 13 marzo 1998, con la quale sono
state recepite le modifiche d’ufficio della Regione;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2009 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente società Alpiaz spa ha stipulato con il Comune di Artogne in
data 1 luglio 1989 una convenzione di lottizzazione avente ad oggetto
l’edificazione (secondo le previsioni del PRG allora vigente) di un complesso di
abitazioni residenziali nonché di strutture commerciali e alberghiere (per un
totale di 100.000 mc) nel contesto della stazione sciistica di Montecampione.
L’area interessata dagli interventi si trova in zona C4 (di completamento
dell’insediamento turistico) ed è suddivisa in tre comparti. Il termine per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con oneri a
carico della ricorrente, era fissato in 10 anni. Oltre al costo delle
urbanizzazioni la ricorrente ha assunto alcuni obblighi speciali (asfaltatura
della strada comunale, ristrutturazione dell’ex scuola materna della frazione di
Piazze, condizioni di favore per i residenti nell’uso degli impianti sciistici).
2. Nei successivi 9 anni la ricorrente ha completato le opere di urbanizzazione,
eseguito gli obblighi speciali e realizzato una parte degli interventi edilizi.
Non è stata invece utilizzata completamente la volumetria residenziale. Mancano
infatti 10.000 mc nel comparto 2 (edifici per gli addetti ai servizi
complementari) e 30.000 mc nel comparto 3 (edifici residenziali).
3. Questa era la situazione dei lavori quando la Regione, in sede di
approvazione del nuovo PRG, ha introdotto con la DGR n. 6/34415 del 30 gennaio
1998 alcune modifiche d’ufficio. Precisamente: (i) il comparto 3 è stato
riclassificato come zona E2 (agro-pastorale e boschiva), in quanto sottoposto a
vincolo ambientale; (ii) dai comparti 1, 2, 4 (quest’ultimo non coinvolto nel
presente giudizio) sono state stralciate le previsioni edificatorie, in quanto
di tratta di aree di notevole interesse pubblico che formano quadri naturali di
non comune bellezza panoramica con presenza di boschi e corsi d’acqua meritevoli
di salvaguardia; (iii) all’art. 27 delle NTA è stata aggiunta la precisazione
che l’edificazione di completamento dell’impianto turistico è ammessa “sino alla
scadenza tecnica degli strumenti attuativi già approvati”.
4. Il Comune con deliberazione consiliare n. 19 del 13 marzo 1998 ha accolto
integralmente le modifiche d’ufficio introdotte dalla Regione.
5. La ricorrente con atto notificato il 10 luglio 1998 e depositato il 1
settembre 1998 ha proposto impugnazione contro le modifiche della Regione e la
deliberazione comunale di recepimento. Benché formalmente impugnatorio il
ricorso propone in realtà mediante il primo motivo una domanda di accertamento
della situazione urbanistica. In particolare la tesi della ricorrente è che le
facoltà edificatorie derivanti dalla convenzione di lottizzazione del 1 luglio
1989 siano ancora esistenti e utilizzabili. Nella denegata ipotesi che le
modifiche della Regione si dovessero invece considerare come impeditive del
completamento delle opere la ricorrente propone impugnazione per difetto di
motivazione e chiede il risarcimento dei danni.
6. La Regione e il Comune non si sono costituiti in giudizio.
7. Con memoria depositata il 17 ottobre 2009 la ricorrente ha precisato le
proprie conclusioni sull’azione di accertamento sostenendo che le facoltà
edificatorie dovrebbero essere considerate tuttora sussistenti nonostante il
fatto che i lavori non siano stati ultimati nel termine decennale. In questi
anni vi sono stati numerosi contatti con il Comune per sbloccare la situazione
(in particolare è stata formulata l’ipotesi di spostare i residui 40.000 mc dai
comparti 2 e 3 al comparto 1) ma il Comune, pur non essendo in linea di massima
contrario a questo tipo di interpretazione dell’art. 27 delle NTA, avrebbe
chiesto l’integrazione degli oneri della ricorrente (ulteriori € 3.000.000 e una
casa di riposo) mediante la stipula di una nuova convenzione.
8. Così descritti gli elementi della controversia, si osserva che in effetti le
modifiche al PRG introdotte dalla Regione non sono di facile interpretazione per
quanto riguarda la disciplina transitoria, perché da un lato cancellano la
precedente zonizzazione e la relativa volumetria ma dall’altro consentono il
completamento delle opere previste nei piani di lottizzazione già approvati. Le
due disposizioni, interpretate letteralmente, sono contraddittorie, in quanto la
Regione, dopo aver accertato il valore naturalistico dell’area, sembra
introdurre non un vincolo di inedificabilità immediata ma un vincolo differito
alla scadenza dei programmi edilizi in corso di attuazione. In questo modo la
Regione ha accettato il rischio che l’area fosse edificata secondo le previsioni
urbanistiche originarie prima dell’applicazione delle norme più restrittive, le
quali normalmente dovrebbero invece operare in salvaguardia. D’altra parte non
sarebbe ragionevole ritenere che la finalità della Regione fosse quella di
sfruttare i ritardi nel completamento delle edificazioni vietandole dopo la
scadenza del termine decennale (in quel momento non ancora scaduto): la tutela
dei beni ambientali deve avere contenuto certo e oggettivo, e sotto questo
profilo non si può affermare che non vi è lesione del bene ambientale se un
programma edilizio risulta completato entro una certa data mentre tale lesione
sussiste se lo stesso programma è realizzato dopo.
9. Occorre quindi interpretare le modifiche della Regione partendo dai principi
generalmente applicati in materia di piani attuativi, che si possono
sintetizzare, per quanto qui interessa, nei punti seguenti (v. CS Sez. IV 4
dicembre 2007 n. 6170; TAR Brescia Sez. I 29 settembre 2009 n. 1711): (a)
l’effetto conformativo dei piani attuativi, compresi quelli di lottizzazione, è
permanente; (b) qualora sopravvenga una disciplina urbanistica incompatibile
quest’ultima non può essere applicata con effetti sostanzialmente retroattivi ai
lotti la cui trasformazione sia già stata impostata secondo l’impianto
urbanistico originario; (c) le obbligazioni assunte dai lottizzanti ineriscono
al bene e (salvo liberazione da parte dell’amministrazione) non si prescrivono;
(d) parimenti non si prescrive il credito di volumetria acquisito dai
lottizzanti (l’edificazione può continuare anche oltre il termine decennale);
(e) qualora la volumetria residua non possa più essere insediata sulle aree
libere a causa della nuova disciplina urbanistica è possibile la traslazione su
altre aree (anche mediante la cessione a terzi); (f) nel caso in cui non vi
siano aree idonee (o qualora i proprietari delle stesse non fossero interessati
ad acquistare nuova volumetria) i lottizzanti che abbiano già realizzato le
opere di urbanizzazione o altri interventi di interesse pubblico possono
chiedere all’amministrazione la liquidazione del valore della volumetria
residua, che viene calcolato tenendo conto dell’equilibrio economico della
convenzione di lottizzazione e degli oneri sostenuti fino a quel momento dai
lottizzanti, in modo da evitare un ingiustificato arricchimento
dell’amministrazione; (g) la prescrizione decorre dopo la liquidazione della
volumetria residua nell’equivalente monetario.
10. In questo quadro le modifiche della Regione devono essere interpretate
scindendo la parte relativa alla tutela ambientale da quella riguardante i piani
di lottizzazione già approvati. La tutela ambientale, che è l’unico aspetto su
cui la Regione ha competenza, deve essere riconosciuta con effetto immediato per
tutte le aree che ancora conservano gli aspetti di naturalità descritti nella
deliberazione regionale. La volumetria residua della lottizzazione, che riguarda
i rapporti tra il Comune e i lottizzanti, non viene cancellata (la Regione del
resto ne consente espressamente l’utilizzazione) ma deve necessariamente trovare
una diversa sistemazione per non interferire con la tutela ambientale. Questa
diversa sistemazione non si produce in via automatica con la traslazione di
tutti i 40.000 mc residui dai comparti 2 e 3 (ancora dotati di elementi di
naturalità) al comparto 1 (ampiamente edificato). Richiede invece una
valutazione preliminare del Comune sulla situazione dei luoghi e sulle
conseguenze dell’insediamento di nuova volumetria nel comparto 1. Se all’esito
di tale valutazione il Comune ritenesse (motivatamente) che solo una parte della
volumetria residua può essere trasferita nel comparto 1 senza conseguenze
ambientali negative si procederà a liquidare il resto come si è visto sopra al
punto 9. In ogni caso è necessaria la mediazione di una nuova convenzione di
lottizzazione che definisca le modalità della traslazione e le misure di
mitigazione, sulla base di quanto emergerà dalla valutazione preliminare del
Comune.
11. Nella nuova convenzione di lottizzazione può legittimamente trovare spazio
anche la rivisitazione degli obblighi della parte lottizzante. L’equilibrio
economico originario rimane infatti cristallizzato solo per la durata decennale
del piano di lottizzazione, e come si è visto sopra al punto 9 costituisce un
parametro da utilizzare nel caso in cui siano state realizzate le opere di
urbanizzazione senza la contropartita dell’edificazione. Al contrario quando la
lottizzazione sia ultimata (in misura rilevante) dopo la scadenza del termine
decennale, è necessario un aggiornamento che tenga conto degli effetti prodotti
dal decorso del tempo. Tra questi rientrano da un lato l’incremento dei costi
che l’amministrazione sostiene per erogare i propri servizi agli abitanti
insediati e dall’altro il maggior valore di mercato degli immobili di nuova
costruzione. In generale deve essere esaminata l’utilità che la parte
lottizzante riceve dal completamento (totale o parziale) dell’edificazione. Su
questa base possono essere individuati nuovi oneri o impegni nell’interesse
pubblico, che devono poi in concreto essere definiti consensualmente.
12. In conclusione il ricorso deve essere accolto secondo quanto precisato sopra
ai punti 10 e 11, e negli stessi limiti la presente sentenza ha dunque valore di
accertamento della situazione urbanistica. Poiché dopo la scadenza del termine
decennale l’utilizzazione della volumetria residua è sottoposta alle nuove
valutazioni dell’amministrazione non vi sono i presupposti per individuare nella
posizione della ricorrente un danno risarcibile. La complessità di alcune
questioni consente l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di
Brescia, Sezione I, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso come
precisato in motivazione.
Le spese sono integralmente compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere
Mauro Pedron, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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