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TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 14 dicembre 2009, n. 2568

 

VIA E VAS - VAS - Regione Lombardia - Documenti di piano - Sottoposizione a VIA - L.r. Lombardia n. 12/2005 - Regime transitorio - Cessazione - Individuazione - Delibera di G.R. 27.12.2007 n. 8/6420. L'art. 4 della L.R. Lombardia n. 12 del 2005, prevede che il documento di piano sia sottoposto, ancor prima dell'adozione, a specifica procedura di valutazione ambientale (VAS). Tuttavia, il quarto comma della medesima norma detta la disciplina del regime transitorio, il cui termine è collegato al sopravvenire dell’adozione da parte della Giunta regionale della deliberazione contenente la concreta disciplina in esecuzione degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio. Poiché tale adempimento è intervenuto solo con la delibera di G.R. 27.12.2007 n. 8/6420 “Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e programmi - VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005; Delib.C.R. n. VIII/351/2007), che è stata pubblicata nel B.U. Lombardia 21 gennaio 2008, n. 4, suppl. straord. n. 2, è solo da tale data che può considerarsi cessato il regime transitorio. Pres. Petruzzelli, Est. Conti - S.A. (avv. Venturi) c. Comune di Alfianello (avv. Ballerini) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 14 dicembre 2009, n. 2568
 

 

 

 

N. 02568/2009 REG.SEN.
N. 00039/2007 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 39 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Soldo Angelo, rappresentato e difeso dall'avv. Silvano Venturi, con domicilio eletto presso Silvano Venturi in Brescia, via Diaz, 9;


contro


Comune di Alfianello, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Ballerini, con domicilio eletto presso Mauro Ballerini in Brescia, v.le Stazione, 37;

per l'annullamento

- ( ric. originario) della delibera del Consiglio comunale di Alfianello n. 4 del 30.1.2006, recante ad oggetto “Adozione Piano Governo del Territorio Comunale (PGT – L.R. 11/3/2005 n. 12)”, della delibera del Consiglio comunale di Alfianello n. 17 del 9.8.2006, recante ad oggetto “Adozione degli atti integrativi costituenti il Piano di Governo del Territorio (L.R. n. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni) di cui alla delibera consiliare n. 4 del 30.1.2006 e controdeduzioni alle osservazioni presentate allo stesso”, pubblicata mediante affissione all’albo pretorio sino al 24.10.2006 nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e susseguente.

- (ric. per motivi aggiunti) della deliberazione del consiglio comunale di Alfianello n. 15 in data 18.4.2007, pubblicata all'albo pretorio dal 27.4.2007, avente ad oggetto "Annullamento delibera consiliare n. 4 del 30.1.2006 ed annullamento parziale della delibera consiliare n. 17 del 9.8.2006.Riadozione degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi della legge regionale n. 12/2005 e successive modifiche"; della delibera del consiglio comunale n. 28 del 3.10.2007, pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dal 25.10.2007 al 9.11.2007, recante ad oggetto "Controdeduzioni alle osservazioni presentate al Piano per il Governo del Territorio ed approvazione definitiva atti del Piano di Governo del Territorio con adeguamento alle osservazioni provinciali (art. 13 comma 7 legge regionale n. 12/05 e successive modifiche ed integrazioni), nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e susseguente.


Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Alfianello;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2009 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


Con ricorso notificato in data 21.12.2006 e depositato l'11.1.2007, Soldo Angelo impugna la deliberazione del consiglio comunale di Alfianello n. 4 del 30.1.2006 di adozione del Piano di Governo del Territorio nonché la successiva delibera n. 17 del 9.8.2006 con cui il Consiglio comunale ha provveduto ad adottare “gli atti integrativi costituenti il piano di governo del territorio” con le “controdeduzioni alle osservazioni presentate allo stesso”.

Il ricorrente articola i seguenti motivi:

1) violazione di legge sotto il profilo della mancata applicazione dell'art. 7 comma 3 della legge regionale n. 12 del 2005. Violazione di legge sotto il profilo della falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 241 del 1990. Violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza.

2) violazione di legge sotto il profilo della falsa applicazione dell'art. 2 comma 2 lettera B) della legge regionale n. 12/2005. Eccesso di potere sotto i profili della contraddittorietà ed illogicità. Difetto assoluto di motivazione.

3) violazione di legge sotto il profilo della falsa e/o mancata applicazione dell'art. 8 comma 2 lettera e) e dell'art. 12 comma 3 della legge regionale n. 12 del 2005.

4) violazione di legge sotto il profilo della falsa applicazione dell'art. 13 della legge regionale n. 12/2005.

Si è costituito in giudizio – con atto depositato in data 25.1.2007 – il Comune di Alfianello, chiedendo il rigetto del gravame.

Peraltro, il consiglio comunale di Alfianello, con la successiva delibera n. 15 in data 18.4.2007, pubblicata all'albo pretorio dal 27.4.2007, ha provveduto ad annullare totalmente la delibera consiliare n. 4 del 30.1.2006 e parzialmente, la delibera consiliare n. 17 del 9.8.2006.

Con la stessa delibera il predetto consiglio ha provveduto alla riadozione degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi della legge regionale n. 12/2005 e successive modifiche".

Quindi, con la delibera del consiglio comunale n. 28 del 3.10.2007, pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dal 25.10.2007 al 9.11.2007, il consiglio comunale ha provveduto alle "Controdeduzioni alle osservazioni presentate al Piano per il Governo del Territorio”, nonché all’”approvazione definitiva atti del Piano di Governo del Territorio con adeguamento alle osservazioni provinciali (art. 13 comma 7 legge regionale n. 12/05 e successive modifiche ed integrazioni).

Avverso tali atti, insorge – mediante ricorso per motivi aggiunti notificato il 21.12.2007 e depositato in data 29.12.2007 - il Soldo deducendo:

1) Violazione di legge sotto il profilo della mancata applicazione dell'art. 7 comma 3 della legge regionale n. 12 del 2005. Violazione di legge sotto il profilo della falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 241 del 1990. Violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza.

2) violazione di legge sotto il profilo della mancata applicazione dell'art. 4 comma 2 della legge regionale n. 12 del 2005.

3) violazione di legge sotto il profilo della falsa applicazione dell'ar. 8, comma 2 lettera b) della legge regionale n. 12 del 2005. Eccesso di potere sotto i profili della contraddittorietà ed illogicità manifesta. Difetto assoluto di motivazione.

Con memoria depositata in data 13.10.2009 il Comune di Alfianello eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla Provincia, evidenziando la configurazione del procedimento d’ approvazione del PGT, come atto a complessità ineguale alla quale concorre pur sempre la volontà della Provincia. Nel merito, l’Amministrazione comunale analiticamente controdeduce, in fatto ed in diritto, le allegazioni del ricorrente.

Alla pubblica udienza del 28.10.2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.


DIRITTO


Con il ricorso all’esame, Soldo Angelo impugna gli atti di adozione ed approvazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Alfianello.

Preliminarmente il Collegio è chiamato ad esaminare l’eccezione d’’inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla Provincia, sollevata dalla difesa comunale, la quale evidenzia che il procedimento d’ approvazione del PGT si configura come atto a complessità ineguale, nel quale, accanto a quella preminente dell’Amministrazione comunale, concorre pur sempre la volontà della Provincia, con la conseguente necessità che alla stessa deve essere notificato, a pena d’inammissibilità, il ricorso.

L’esposta eccezione va disattesa.

Invero, il legislatore regionale, con la L.R. 11.3.2005 n. 12- recante il titolo “legge per il governo del territorio” - , ha completamente rinnovato l’architettura del sistema normativo regionale in materia, antecedentemente contenuto nella L.R. 15.4.1975 n. 51.

L’art. 1 (“Oggetto e criteri ispiratori”) specifica che la legge, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, detta le norme di governo del territorio lombardo, definendo forme e modalità di esercizio delle competenze spettanti alla Regione e agli enti locali, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e comunitario, nonché delle peculiarità storiche, culturali, naturalistiche e paesaggistiche che connotano la Lombardia.

Il secondo comma dell’art. 1 specifica che la legge si ispira ai criteri di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, sostenibilità, partecipazione, collaborazione, flessibilità, compensazione ed efficienza.

Per quanto in particolare qui interessa, va posto in luce che i livelli d’intervento sono così disegnati:

1) alla Regione (ex art. 1, 3° c.) spetta provvedere:

a) alla definizione di indirizzi di pianificazione atti a garantire processi di sviluppo sostenibili;

b) alla verifica di compatibilità dei piani territoriali di coordinamento provinciali e dei piani di governo del territorio di cui alla presente legge con la pianificazione territoriale regionale;

c) alla diffusione della cultura della sostenibilità ambientale con il sostegno agli enti locali e a quelli preposti alla ricerca e alla formazione per l'introduzione di forme di contabilità delle risorse;

d) all'attività di pianificazione territoriale regionale;

2) alla Provincia (ex artt. 2 e 15) compete la redazione del piano territoriale di coordinamento provinciale, il quale ha efficacia di orientamento, indirizzo e coordinamento, che definisce gli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela del territorio provinciale connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale;

3) al Comune (ex art.2 e 6) è attribuita la pianificazione comunale che si articola:

a) nel piano di governo del territorio e b) nei piani attuativi e negli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale.

L’art. 2 determina le modalità di correlazione tra i diversi gradi di pianificazione territoriale, specificando che (c.2) “i piani si caratterizzano ed articolano sia in ragione del diverso ambito territoriale cui si riferiscono sia in virtù del contenuto e della funzione svolta dagli stessi”.

Il c. 4 prevede che “Il piano territoriale regionale e i piani territoriali di coordinamento provinciali hanno efficacia di orientamento, indirizzo e coordinamento, fatte salve le previsioni che, ai sensi della presente legge, abbiano efficacia prevalente e vincolante”.

L’art. 13 “Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio” prevede (c. 1) che “Gli atti di PGT sono adottati ed approvati dal consiglio comunale”.

Il successivo c. 5 disciplina il rapporto fra PGT e PTCP (id est fra Comune e Provincia), prevedendo che i documenti di piano siano trasmessi dal Comune alla Provincia, se dotata di piano territoriale di coordinamento vigente e che questa, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta esclusivamente la compatibilità del documento di piano con il proprio piano territoriale di coordinamento .

In detto quadro ordinamentale, il ruolo della Provincia è dunque del tutto diverso rispetto alla disciplina precedente, sicchè risultano inapplicabili i principi in allora elaborati dalla giurisprudenza (richiamati dalla difesa del comune) .

Il ruolo della Provincia in tanto viene in rilievo in quanto siano stati posti in essere interventi che hanno riferimento con specifiche discipline ad essa commesse (PTCP).

Al di fuori di tale delimitato ambito, il PGT rimane atto di esclusiva competenza comunale.

Per conseguenza, là dove non siano contestate violazioni inerenti al PTCP, la Provincia non assume la veste di contraddittore necessario cui il ricorso debba essere notificato a pena d’inammissibilità.

E tale è la fattispecie all’esame, nella quale non sono svolte censure in ordine a (violazione di) prescrizioni del PTCP.

Come s’è esposto nella narrativa in fatto che precede, con il ricorso originario erano state impugnate le deliberazioni del consiglio comunale di Alfianello n. 4 del 30.1.2006 - di adozione del Piano di Governo del Territorio - e n. 17 del 9.8.2006 con cui il Consiglio comunale aveva provveduto ad adottare “gli atti integrativi costituenti il piano di governo del territorio” ed a esaminare le “controdeduzioni alle osservazioni presentate allo stesso”.

Peraltro, successivamente all’impugnazione, il consiglio comunale di Alfianello, con la delibera n. 15 in data 18.4.2007 ha provveduto, in via di autotutela, ad annullare in toto la delibera consiliare n. 4 del 30.1.2006 e, parzialmente, la delibera consiliare n. 17 del 9.8.2006, provvedendo ad una nuova adozione ed approvazione del Piano di Governo del Territorio (PGT).

In relazione alla sopravvenuta rimozione degli atti fatti oggetto d’impugnativa, il ricorso originario è dunque divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

A seguito della riadozione e alla successiva approvazione del PGT – rispettivamente con le delibere consiliari n. 15 in data 18.4.2007 e n. 28 del 3.10.2007- il ricorrente ha provveduto alla proposizione di motivi aggiunti, sui quali si concentra quindi il suo interesse alla decisione.

Con il primo motivo aggiunto, il Soldo lamenta la violazione dell’art. 7, c. 3 della L.R. n. 12 del 2005, in forza del quale la Giunta regionale è chiamata a dettare criteri volti ad individuare quali dei contenuti del PGT debbano essere obbligatoriamente previsti per i piani dei Comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, soggiungendo che l’approvazione dei detti piani “è conseguentemente subordinata all’entrata in vigore dei predetti criteri”.

Secondo il ricorrente, allorché il Comune di Alfianello ha proceduto approvazione del PGT non erano ancora intervenuti i suddetti sicché l’approvazione sarebbe stata impedita dalla suddetta norma.

Inoltre, sotto un profilo sostanziale, l’utilizzo della strumentazione ordinaria in un Comune di ridotte dimensioni avrebbe determinato la difficoltosa intelligibilità delle stesse prescrizioni di piano, violando il principio di trasparenza.

La censura non può essere condivisa.

Va previamente rilevato che il testo originario dell'art. 7 della L.R. n.12 del 2005- applicabile rationetemporis alla fattispecie all’esame – prevedeva che: “Al fine di soddisfare le esigenze di semplificazione e di essenzialità, per i comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti,

la giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente e sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), emana, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, criteri volti ad individuare quali tra i contenuti del PGT di cui agli articoli 8, 9 e 10 devono obbligatoriamente essere previste nei PGT di tali comuni, la cui approvazione è conseguentemente subordinata all'entrata in vigore dei predetti criteri”.

Parte ricorrente pone l’accento sull’ultima parte della disposizione, interpretandola come prescrizione che vieta l’approvazione del PGT nei comuni al disotto dei 15.000 abitanti sin tanto che non siano stati approvati i suddetti criteri.

Peraltro, è preferibile una diversa opzione ermeneutica.

Sotto il profilo sistematico, occorre partire dalla considerazione che il legislatore regionale ben avrebbe potuto dettare una disciplina semplificata per i Comuni con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti, che sono la maggioranza (sotto il profilo del numero) in Lombardia.

Ma non l’ha fatto. Si è invece limitata ad attribuire alla Giunta regionale il compito di dettare, nel termine di un anno dall’entrata in vigore della legge, criteri di semplificazione dei documenti necessari.

Contestualmente il legislatore ha stabilito l’obbligo (cfr. il 1° comma dell'art. 25) per tutti i Comuni della Regione di dotarsi di piano di governo del territorio entro la data del 31.3.2009 (termine poi spostato al 31.3.2010 con l’art 1, comma 1, lettera a), L.R. 10 marzo 2009, n. 5).

E’ dunque da ritenere che l’intenzione del legislatore fosse quella - di più ridotta portata, ma del tutto conforme anche sotto il profilo letterale – di subordinare l’approvazione dei PGT nei piccoli comuni all’entrata in vigore dei predetti criteri, esclusivamente all’interno del suddetto termine annuale.

Invero, l’emanazione dei criteri è stata operata dalla Giunta regionale, ben oltre tale termine, con la deliberazione n. 8/8579 del 1.10.2008 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia del 13.10.2008).

In tale contesto, deve concludersi nel senso che la disposizione suddetta non vieti, una volta decorso il termine annuale, ai Comuni di più ridotte dimensione di dotarsi comunque di un PGT.

La predetta interpretazione è confortata della volontà successivamente manifestata del legislatore regionale, il quale, successivamente alla proposizione del presente gravame, è intervenuto (con l’art. 1 comma 1, lett. E) della L.R.14.3.2008 n. 4) sull’art. 7 della L.R. n. 12, modificando il testo del c. 3, il quale ora chiarisce che resta pur sempre ferma la possibilità, per i comuni con popolazione fra 2001 e 15.000 abitanti, di avvalersi della disciplina ordinaria in luogo di quella semplificata stabilita dalla Giunta regionale.

Va soggiunto che – come evidenziato dalla difesa comunale – non sono dedotte violazioni della normativa regionale in tema di documentazione del PGT.

Infine, con riguardo al profilo sostanzialistico della doglianza, va rilevato che lo stesso si fonda su un erroneo presupposto: quello della difficoltosa individuazione della normativa d applicabile alla proprietà del ricorrente che va disattesa come si verrà ad esporre più oltre, trattando il terzo motivo aggiunto.

Con il secondo motivo aggiunto viene lamentata la mancata applicazione dell'art. 4 comma 2 della L.R.n. 12 del 2005, che prevede che il documento di piano sia sottoposto, ancor prima dell'adozione, a specifica procedura di valutazione ambientale (VAS).

Il Comune ha applicato la disciplina transitoria dettata dall'art. 4 comma 4 procedendo ad una valutazione ambientale all'interno lo stesso documento di piano, ma, secondo il ricorrente, detta disciplina di carattere transitorio era già venuta meno all’atto dell’approvazione del PGT (il 18.4.2007), per effetto del sopravvenire della deliberazione del consiglio regionale n. 8/351 del 13.3.2007 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 14 in data 2.4.2007) con cui sono stati dettati gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani di cui al c. 1.

La censura va disattesa.

L’art. 4 “Valutazione ambientale dei piani” della L.R. n. 12,– dopo avere affermato il principio che .

la Regione e gli enti locali provvedono, in applicazione della direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi-stabilisce che: “Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi. La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina, in particolare definendo un sistema di indicatori di qualità che permettano la valutazione degli atti di governo del territorio in chiave di sostenibilità ambientale e assicurando in ogni caso le modalità di consultazione e monitoraggio, nonché l'utilizzazione del SIT”.

Il quarto comma dell’art. 4 detta la disciplina transitoria prevedendo che: “Sino all'approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, l'ente competente ad approvare il piano territoriale o il documento di piano, nonché i piani attuativi che comportino variante, ne valuta la sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso”.

E’ evidente che il termine del regime transitorio è collegato al sopravvenire dell’adozione da parte della Giunta regionale della deliberazione contenente la concreta disciplina in esecuzione degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio.

Poiché tale adempimento è intervenuto solo con la delibera di G.R. 27.12.2007 n. 8/6420

“Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e programmi – VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005; Delib.C.R. n. VIII/351/2007), che è stata pubblicata nel B.U. Lombardia 21 gennaio 2008, n. 4, suppl. straord. n. 2, all’atto dell’approvazione del PGT era ancora vigente il regime transitorio, correttamente applicato dal Comune di Alfianello.

Con il terzo motivo aggiunto (rubricato “violazione di legge sotto il profilo della falsa applicazione dell'articolo 8, comma 2 lettera b) della legge regionale n. 12 del 2005. Eccesso di potere sotto i profili della contraddittorietà ed illogicità manifesta. Difetto assoluto di motivazione.”) si contesta la deteriore classificazione urbanistica attribuita dal PGT all’area di proprietà del ricorrente, che nel precedente PRG (approvato con delibera di Giunta regionale n. 3326 del 6.10.1995) era classificato in zona B1, nella quale erano ammessi, oltre ad interventi di ristrutturazione, interventi di nuova edificazione nei lotti inedificati con un indice di 2,5 mc/mq.

In particolare, il Soldo contesta la sostanziale inedificabilità attribuita all’area in questione, che non sarebbe affatto in linea con i principi posti dalla L.R. n. 12 e con lo stesso documento di piano, in quanto in palese contrasto con l’obiettivo di minimizzare il consumo del suolo.

La doglianza va rigettata.

Come evidenziato dal ricorrente, il piano di governo del territorio qui contestato individua il mappale 46, fg. 6, come ambito “A - Nuclei antichi”, con disciplina dettata dall'art. 30 delle norme tecniche di cui al piano delle regole.

Tale norma specifica che “il PGT, tenuto conto della cartografia di prima levatura dell’I.G.M., nonché della specifica indagine effettuata, perimetra il centro storico ed i nuclei di interesse storico, artistico ed ambientale definito come ambito omogeneo di tipo "A”… Gli interventi ammessi sono sottoposti alle norme specifiche per questo ambito e sono indicati nell’elaborato PRb del presente Piano delle Regole”.

Detto elaborato (prodotto come doc. n. 7 dal Comune) all’art. 4 e all’art. 5 specifica gli interventi ammessi (manutenzione ordinaria,straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), dai quali sono esclusi quelli di nuova edificazione.

La normativa di zona applicabile al compendio del ricorrente è dunque chiara, così dovendosi rigettare la tesi di parte ricorrente, affacciata anche con il primo motivo, secondo cui non sarebbe neppure decifrabile la normativa di riferimento.

Con riguardo all’eliminazione dell’edificabilità del lotto, va rilevato, in via generale, che la giurisprudenza risulta consolidata (cfr. da ultimo TAR Brescia 4.6.2009 n. 1172) nell’affermare che non può ritenersi qualificato l’interesse del privato proprietario correlato ad una precedente previsione urbanistica che consenta un utilizzo dell'area in modo più proficuo. In questo caso, infatti, viene in considerazione una aspettativa generica del privato alla non reformatio in peius delle destinazioni di zona, cedevole dinanzi alla discrezionalità del potere pubblico di pianificazione urbanistica, per ragioni analoghe a quelle per cui il divieto della reformatio in peius è un criterio del tutto inidoneo, atteso il difetto di qualsivoglia copertura costituzionale, a vincolare il Legislatore (cfr. Cons. St. Ad. plen. 22.12.1999, n. 24).

Esclusa quindi la ricorrenza in capo al ricorrente di quelle particolari situazioni (tipico è il caso della lottizzazione già approvata e convenzionata) che danno pacificamente luogo ad un peculiare affidamento, la controversia all’esame va allora inquadrata nell’ambito dei consolidati criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza in materia urbanistica.

In tale ottica, viene in rilievo dal lato sostanziale il riconoscimento in capo all’Amministrazione, in occasione della formazione dello strumento urbanistico generale, di una ampia potestà discrezionale per quanto concerne la programmazione degli assetti del territorio, senza necessità di motivazione specifica delle scelte adottate in ordine alla destinazione delle singole aree, ulteriore rispetto a quella desumibile dai criteri generali seguiti nell’impostazione del Piano (cfr. Cons. St. Sez IV. 22.5.2000, n. 2934).

Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, è agevole osservare da un lato che le scelte di Piano qui contestate appaiono coerenti con gli intenti perseguiti dall’Amministrazione, quali enunciati dai documenti programmatici.

Inoltre, l’esclusione della previsione di nuova edificazione non si pone certo in contrasto con l’inserimento dell’area all’interno della zona A, poiché - ai sensi dell’art. 2 del D.M. 2.4.1968 - sono tali “le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”, aree nelle quali la nuova edificabilità ha ontologicamente carattere residuale.

Sotto il profilo fattuale va poi evidenziato che – come documentato dall’Amministrazione comunale - il ricorrente è proprietario di un'area di circa 800 mq. per la quale l’art. 16 delle NTA del PRG previgente contemplava un indice fondiario di 2,5 mc/mq., imponendo al contempo di rispettare il rapporto di copertura (superficie coperta/area del lotto) pari a 1 mq/3 mc.

Alla data di adozione del piano di governo del territorio (PGT) il ricorrente, come risultante dall'attestazione del tecnico comunale in data 10-10-2007 (documento n. 2 della difesa del Comune) aveva già conseguito il diritto di edificare 3941,08 mc. su un lotto di totali mq. 2220,01, impegnando peraltro una superficie coperta di mq. 862,95

Pertanto il rapporto di copertura era già stato ampiamente esaurito (2220,01:3 = 740), cosicché la residua astratta potenzialità edificatoria avrebbe potuto essere realizzata solo in sopraelevazione.

Conclusivamente il ricorso per motivi aggiunti va respinto.

Sussistono giusti motivi, anche in ragione della novità e complessità delle questioni sollevate, per disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Brescia 1° Sez. - definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse ed in parte lo respinge.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere, Estensore
Mario Mosconi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

 



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