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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 14 dicembre 2009, n. 2568
VIA E VAS - VAS - Regione
Lombardia - Documenti di piano - Sottoposizione a VIA - L.r. Lombardia n.
12/2005 - Regime transitorio - Cessazione - Individuazione - Delibera di G.R.
27.12.2007 n. 8/6420. L'art. 4 della L.R. Lombardia n. 12 del 2005, prevede
che il documento di piano sia sottoposto, ancor prima dell'adozione, a specifica
procedura di valutazione ambientale (VAS). Tuttavia, il quarto comma della
medesima norma detta la disciplina del regime transitorio, il cui termine è
collegato al sopravvenire dell’adozione da parte della Giunta regionale della
deliberazione contenente la concreta disciplina in esecuzione degli indirizzi
generali stabiliti dal Consiglio. Poiché tale adempimento è intervenuto solo con
la delibera di G.R. 27.12.2007 n. 8/6420 “Determinazione della procedura per la
Valutazione Ambientale di Piani e programmi - VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005;
Delib.C.R. n. VIII/351/2007), che è stata pubblicata nel B.U. Lombardia 21
gennaio 2008, n. 4, suppl. straord. n. 2, è solo da tale data che può
considerarsi cessato il regime transitorio. Pres. Petruzzelli, Est. Conti - S.A.
(avv. Venturi) c. Comune di Alfianello (avv. Ballerini) - TAR LOMBARDIA,
Brescia, Sez. I - 14 dicembre 2009, n. 2568
N. 02568/2009 REG.SEN.
N. 00039/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 39 del 2007, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Soldo Angelo, rappresentato e difeso dall'avv. Silvano Venturi, con domicilio
eletto presso Silvano Venturi in Brescia, via Diaz, 9;
contro
Comune di Alfianello, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Ballerini, con
domicilio eletto presso Mauro Ballerini in Brescia, v.le Stazione, 37;
per l'annullamento
- ( ric. originario) della delibera del Consiglio comunale di Alfianello n. 4
del 30.1.2006, recante ad oggetto “Adozione Piano Governo del Territorio
Comunale (PGT – L.R. 11/3/2005 n. 12)”, della delibera del Consiglio comunale di
Alfianello n. 17 del 9.8.2006, recante ad oggetto “Adozione degli atti
integrativi costituenti il Piano di Governo del Territorio (L.R. n. 12/2005 e
successive modifiche ed integrazioni) di cui alla delibera consiliare n. 4 del
30.1.2006 e controdeduzioni alle osservazioni presentate allo stesso”,
pubblicata mediante affissione all’albo pretorio sino al 24.10.2006 nonché di
ogni altro atto connesso, presupposto e susseguente.
- (ric. per motivi aggiunti) della deliberazione del consiglio comunale di
Alfianello n. 15 in data 18.4.2007, pubblicata all'albo pretorio dal 27.4.2007,
avente ad oggetto "Annullamento delibera consiliare n. 4 del 30.1.2006 ed
annullamento parziale della delibera consiliare n. 17 del 9.8.2006.Riadozione
degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi della
legge regionale n. 12/2005 e successive modifiche"; della delibera del consiglio
comunale n. 28 del 3.10.2007, pubblicata mediante affissione all'albo pretorio
dal 25.10.2007 al 9.11.2007, recante ad oggetto "Controdeduzioni alle
osservazioni presentate al Piano per il Governo del Territorio ed approvazione
definitiva atti del Piano di Governo del Territorio con adeguamento alle
osservazioni provinciali (art. 13 comma 7 legge regionale n. 12/05 e successive
modifiche ed integrazioni), nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e
susseguente.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Alfianello;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2009 il dott. Sergio Conti
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato in data 21.12.2006 e depositato l'11.1.2007, Soldo Angelo
impugna la deliberazione del consiglio comunale di Alfianello n. 4 del 30.1.2006
di adozione del Piano di Governo del Territorio nonché la successiva delibera n.
17 del 9.8.2006 con cui il Consiglio comunale ha provveduto ad adottare “gli
atti integrativi costituenti il piano di governo del territorio” con le
“controdeduzioni alle osservazioni presentate allo stesso”.
Il ricorrente articola i seguenti motivi:
1) violazione di legge sotto il profilo della mancata applicazione dell'art. 7
comma 3 della legge regionale n. 12 del 2005. Violazione di legge sotto il
profilo della falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 241 del 1990.
Violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza.
2) violazione di legge sotto il profilo della falsa applicazione dell'art. 2
comma 2 lettera B) della legge regionale n. 12/2005. Eccesso di potere sotto i
profili della contraddittorietà ed illogicità. Difetto assoluto di motivazione.
3) violazione di legge sotto il profilo della falsa e/o mancata applicazione
dell'art. 8 comma 2 lettera e) e dell'art. 12 comma 3 della legge regionale n.
12 del 2005.
4) violazione di legge sotto il profilo della falsa applicazione dell'art. 13
della legge regionale n. 12/2005.
Si è costituito in giudizio – con atto depositato in data 25.1.2007 – il Comune
di Alfianello, chiedendo il rigetto del gravame.
Peraltro, il consiglio comunale di Alfianello, con la successiva delibera n. 15
in data 18.4.2007, pubblicata all'albo pretorio dal 27.4.2007, ha provveduto ad
annullare totalmente la delibera consiliare n. 4 del 30.1.2006 e parzialmente,
la delibera consiliare n. 17 del 9.8.2006.
Con la stessa delibera il predetto consiglio ha provveduto alla riadozione degli
atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi della legge
regionale n. 12/2005 e successive modifiche".
Quindi, con la delibera del consiglio comunale n. 28 del 3.10.2007, pubblicata
mediante affissione all'albo pretorio dal 25.10.2007 al 9.11.2007, il consiglio
comunale ha provveduto alle "Controdeduzioni alle osservazioni presentate al
Piano per il Governo del Territorio”, nonché all’”approvazione definitiva atti
del Piano di Governo del Territorio con adeguamento alle osservazioni
provinciali (art. 13 comma 7 legge regionale n. 12/05 e successive modifiche ed
integrazioni).
Avverso tali atti, insorge – mediante ricorso per motivi aggiunti notificato il
21.12.2007 e depositato in data 29.12.2007 - il Soldo deducendo:
1) Violazione di legge sotto il profilo della mancata applicazione dell'art. 7
comma 3 della legge regionale n. 12 del 2005. Violazione di legge sotto il
profilo della falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 241 del 1990.
Violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza.
2) violazione di legge sotto il profilo della mancata applicazione dell'art. 4
comma 2 della legge regionale n. 12 del 2005.
3) violazione di legge sotto il profilo della falsa applicazione dell'ar. 8,
comma 2 lettera b) della legge regionale n. 12 del 2005. Eccesso di potere sotto
i profili della contraddittorietà ed illogicità manifesta. Difetto assoluto di
motivazione.
Con memoria depositata in data 13.10.2009 il Comune di Alfianello eccepisce in
via preliminare l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla
Provincia, evidenziando la configurazione del procedimento d’ approvazione del
PGT, come atto a complessità ineguale alla quale concorre pur sempre la volontà
della Provincia. Nel merito, l’Amministrazione comunale analiticamente
controdeduce, in fatto ed in diritto, le allegazioni del ricorrente.
Alla pubblica udienza del 28.10.2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso all’esame, Soldo Angelo impugna gli atti di adozione ed
approvazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Alfianello.
Preliminarmente il Collegio è chiamato ad esaminare l’eccezione
d’’inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla Provincia, sollevata
dalla difesa comunale, la quale evidenzia che il procedimento d’ approvazione
del PGT si configura come atto a complessità ineguale, nel quale, accanto a
quella preminente dell’Amministrazione comunale, concorre pur sempre la volontà
della Provincia, con la conseguente necessità che alla stessa deve essere
notificato, a pena d’inammissibilità, il ricorso.
L’esposta eccezione va disattesa.
Invero, il legislatore regionale, con la L.R. 11.3.2005 n. 12- recante il titolo
“legge per il governo del territorio” - , ha completamente rinnovato
l’architettura del sistema normativo regionale in materia, antecedentemente
contenuto nella L.R. 15.4.1975 n. 51.
L’art. 1 (“Oggetto e criteri ispiratori”) specifica che la legge, in attuazione
di quanto previsto dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, detta le
norme di governo del territorio lombardo, definendo forme e modalità di
esercizio delle competenze spettanti alla Regione e agli enti locali, nel
rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e comunitario,
nonché delle peculiarità storiche, culturali, naturalistiche e paesaggistiche
che connotano la Lombardia.
Il secondo comma dell’art. 1 specifica che la legge si ispira ai criteri di
sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, sostenibilità, partecipazione,
collaborazione, flessibilità, compensazione ed efficienza.
Per quanto in particolare qui interessa, va posto in luce che i livelli
d’intervento sono così disegnati:
1) alla Regione (ex art. 1, 3° c.) spetta provvedere:
a) alla definizione di indirizzi di pianificazione atti a garantire processi di
sviluppo sostenibili;
b) alla verifica di compatibilità dei piani territoriali di coordinamento
provinciali e dei piani di governo del territorio di cui alla presente legge con
la pianificazione territoriale regionale;
c) alla diffusione della cultura della sostenibilità ambientale con il sostegno
agli enti locali e a quelli preposti alla ricerca e alla formazione per
l'introduzione di forme di contabilità delle risorse;
d) all'attività di pianificazione territoriale regionale;
2) alla Provincia (ex artt. 2 e 15) compete la redazione del piano territoriale
di coordinamento provinciale, il quale ha efficacia di orientamento, indirizzo e
coordinamento, che definisce gli obiettivi generali relativi all'assetto e alla
tutela del territorio provinciale connessi ad interessi di rango provinciale o
sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale;
3) al Comune (ex art.2 e 6) è attribuita la pianificazione comunale che si
articola:
a) nel piano di governo del territorio e b) nei piani attuativi e negli atti di
programmazione negoziata con valenza territoriale.
L’art. 2 determina le modalità di correlazione tra i diversi gradi di
pianificazione territoriale, specificando che (c.2) “i piani si caratterizzano
ed articolano sia in ragione del diverso ambito territoriale cui si riferiscono
sia in virtù del contenuto e della funzione svolta dagli stessi”.
Il c. 4 prevede che “Il piano territoriale regionale e i piani territoriali di
coordinamento provinciali hanno efficacia di orientamento, indirizzo e
coordinamento, fatte salve le previsioni che, ai sensi della presente legge,
abbiano efficacia prevalente e vincolante”.
L’art. 13 “Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del
territorio” prevede (c. 1) che “Gli atti di PGT sono adottati ed approvati dal
consiglio comunale”.
Il successivo c. 5 disciplina il rapporto fra PGT e PTCP (id est fra Comune e
Provincia), prevedendo che i documenti di piano siano trasmessi dal Comune alla
Provincia, se dotata di piano territoriale di coordinamento vigente e che
questa, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta esclusivamente
la compatibilità del documento di piano con il proprio piano territoriale di
coordinamento .
In detto quadro ordinamentale, il ruolo della Provincia è dunque del tutto
diverso rispetto alla disciplina precedente, sicchè risultano inapplicabili i
principi in allora elaborati dalla giurisprudenza (richiamati dalla difesa del
comune) .
Il ruolo della Provincia in tanto viene in rilievo in quanto siano stati posti
in essere interventi che hanno riferimento con specifiche discipline ad essa
commesse (PTCP).
Al di fuori di tale delimitato ambito, il PGT rimane atto di esclusiva
competenza comunale.
Per conseguenza, là dove non siano contestate violazioni inerenti al PTCP, la
Provincia non assume la veste di contraddittore necessario cui il ricorso debba
essere notificato a pena d’inammissibilità.
E tale è la fattispecie all’esame, nella quale non sono svolte censure in ordine
a (violazione di) prescrizioni del PTCP.
Come s’è esposto nella narrativa in fatto che precede, con il ricorso originario
erano state impugnate le deliberazioni del consiglio comunale di Alfianello n. 4
del 30.1.2006 - di adozione del Piano di Governo del Territorio - e n. 17 del
9.8.2006 con cui il Consiglio comunale aveva provveduto ad adottare “gli atti
integrativi costituenti il piano di governo del territorio” ed a esaminare le
“controdeduzioni alle osservazioni presentate allo stesso”.
Peraltro, successivamente all’impugnazione, il consiglio comunale di Alfianello,
con la delibera n. 15 in data 18.4.2007 ha provveduto, in via di autotutela, ad
annullare in toto la delibera consiliare n. 4 del 30.1.2006 e, parzialmente, la
delibera consiliare n. 17 del 9.8.2006, provvedendo ad una nuova adozione ed
approvazione del Piano di Governo del Territorio (PGT).
In relazione alla sopravvenuta rimozione degli atti fatti oggetto d’impugnativa,
il ricorso originario è dunque divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza
d’interesse.
A seguito della riadozione e alla successiva approvazione del PGT –
rispettivamente con le delibere consiliari n. 15 in data 18.4.2007 e n. 28 del
3.10.2007- il ricorrente ha provveduto alla proposizione di motivi aggiunti, sui
quali si concentra quindi il suo interesse alla decisione.
Con il primo motivo aggiunto, il Soldo lamenta la violazione dell’art. 7, c. 3
della L.R. n. 12 del 2005, in forza del quale la Giunta regionale è chiamata a
dettare criteri volti ad individuare quali dei contenuti del PGT debbano essere
obbligatoriamente previsti per i piani dei Comuni con popolazione inferiore a
quindicimila abitanti, soggiungendo che l’approvazione dei detti piani “è
conseguentemente subordinata all’entrata in vigore dei predetti criteri”.
Secondo il ricorrente, allorché il Comune di Alfianello ha proceduto
approvazione del PGT non erano ancora intervenuti i suddetti sicché
l’approvazione sarebbe stata impedita dalla suddetta norma.
Inoltre, sotto un profilo sostanziale, l’utilizzo della strumentazione ordinaria
in un Comune di ridotte dimensioni avrebbe determinato la difficoltosa
intelligibilità delle stesse prescrizioni di piano, violando il principio di
trasparenza.
La censura non può essere condivisa.
Va previamente rilevato che il testo originario dell'art. 7 della L.R. n.12 del
2005- applicabile rationetemporis alla fattispecie all’esame – prevedeva che:
“Al fine di soddisfare le esigenze di semplificazione e di essenzialità, per i
comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti,
la giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente
e sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), emana,
entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, criteri volti ad
individuare quali tra i contenuti del PGT di cui agli articoli 8, 9 e 10 devono
obbligatoriamente essere previste nei PGT di tali comuni, la cui approvazione è
conseguentemente subordinata all'entrata in vigore dei predetti criteri”.
Parte ricorrente pone l’accento sull’ultima parte della disposizione,
interpretandola come prescrizione che vieta l’approvazione del PGT nei comuni al
disotto dei 15.000 abitanti sin tanto che non siano stati approvati i suddetti
criteri.
Peraltro, è preferibile una diversa opzione ermeneutica.
Sotto il profilo sistematico, occorre partire dalla considerazione che il
legislatore regionale ben avrebbe potuto dettare una disciplina semplificata per
i Comuni con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti, che sono la
maggioranza (sotto il profilo del numero) in Lombardia.
Ma non l’ha fatto. Si è invece limitata ad attribuire alla Giunta regionale il
compito di dettare, nel termine di un anno dall’entrata in vigore della legge,
criteri di semplificazione dei documenti necessari.
Contestualmente il legislatore ha stabilito l’obbligo (cfr. il 1° comma
dell'art. 25) per tutti i Comuni della Regione di dotarsi di piano di governo
del territorio entro la data del 31.3.2009 (termine poi spostato al 31.3.2010
con l’art 1, comma 1, lettera a), L.R. 10 marzo 2009, n. 5).
E’ dunque da ritenere che l’intenzione del legislatore fosse quella - di più
ridotta portata, ma del tutto conforme anche sotto il profilo letterale – di
subordinare l’approvazione dei PGT nei piccoli comuni all’entrata in vigore dei
predetti criteri, esclusivamente all’interno del suddetto termine annuale.
Invero, l’emanazione dei criteri è stata operata dalla Giunta regionale, ben
oltre tale termine, con la deliberazione n. 8/8579 del 1.10.2008 (pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della regione Lombardia del 13.10.2008).
In tale contesto, deve concludersi nel senso che la disposizione suddetta non
vieti, una volta decorso il termine annuale, ai Comuni di più ridotte dimensione
di dotarsi comunque di un PGT.
La predetta interpretazione è confortata della volontà successivamente
manifestata del legislatore regionale, il quale, successivamente alla
proposizione del presente gravame, è intervenuto (con l’art. 1 comma 1, lett. E)
della L.R.14.3.2008 n. 4) sull’art. 7 della L.R. n. 12, modificando il testo del
c. 3, il quale ora chiarisce che resta pur sempre ferma la possibilità, per i
comuni con popolazione fra 2001 e 15.000 abitanti, di avvalersi della disciplina
ordinaria in luogo di quella semplificata stabilita dalla Giunta regionale.
Va soggiunto che – come evidenziato dalla difesa comunale – non sono dedotte
violazioni della normativa regionale in tema di documentazione del PGT.
Infine, con riguardo al profilo sostanzialistico della doglianza, va rilevato
che lo stesso si fonda su un erroneo presupposto: quello della difficoltosa
individuazione della normativa d applicabile alla proprietà del ricorrente che
va disattesa come si verrà ad esporre più oltre, trattando il terzo motivo
aggiunto.
Con il secondo motivo aggiunto viene lamentata la mancata applicazione dell'art.
4 comma 2 della L.R.n. 12 del 2005, che prevede che il documento di piano sia
sottoposto, ancor prima dell'adozione, a specifica procedura di valutazione
ambientale (VAS).
Il Comune ha applicato la disciplina transitoria dettata dall'art. 4 comma 4
procedendo ad una valutazione ambientale all'interno lo stesso documento di
piano, ma, secondo il ricorrente, detta disciplina di carattere transitorio era
già venuta meno all’atto dell’approvazione del PGT (il 18.4.2007), per effetto
del sopravvenire della deliberazione del consiglio regionale n. 8/351 del
13.3.2007 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 14 in data
2.4.2007) con cui sono stati dettati gli indirizzi generali per la valutazione
ambientale dei piani di cui al c. 1.
La censura va disattesa.
L’art. 4 “Valutazione ambientale dei piani” della L.R. n. 12,– dopo avere
affermato il principio che .
la Regione e gli enti locali provvedono, in applicazione della direttiva
2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, alla
valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti
piani e programmi-stabilisce che: “Entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale,
approva gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in
considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi. La Giunta
regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina, in particolare
definendo un sistema di indicatori di qualità che permettano la valutazione
degli atti di governo del territorio in chiave di sostenibilità ambientale e
assicurando in ogni caso le modalità di consultazione e monitoraggio, nonché
l'utilizzazione del SIT”.
Il quarto comma dell’art. 4 detta la disciplina transitoria prevedendo che:
“Sino all'approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma
1, l'ente competente ad approvare il piano territoriale o il documento di piano,
nonché i piani attuativi che comportino variante, ne valuta la sostenibilità
ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso”.
E’ evidente che il termine del regime transitorio è collegato al sopravvenire
dell’adozione da parte della Giunta regionale della deliberazione contenente la
concreta disciplina in esecuzione degli indirizzi generali stabiliti dal
Consiglio.
Poiché tale adempimento è intervenuto solo con la delibera di G.R. 27.12.2007 n.
8/6420
“Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e
programmi – VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005; Delib.C.R. n. VIII/351/2007), che è
stata pubblicata nel B.U. Lombardia 21 gennaio 2008, n. 4, suppl. straord. n. 2,
all’atto dell’approvazione del PGT era ancora vigente il regime transitorio,
correttamente applicato dal Comune di Alfianello.
Con il terzo motivo aggiunto (rubricato “violazione di legge sotto il profilo
della falsa applicazione dell'articolo 8, comma 2 lettera b) della legge
regionale n. 12 del 2005. Eccesso di potere sotto i profili della
contraddittorietà ed illogicità manifesta. Difetto assoluto di motivazione.”) si
contesta la deteriore classificazione urbanistica attribuita dal PGT all’area di
proprietà del ricorrente, che nel precedente PRG (approvato con delibera di
Giunta regionale n. 3326 del 6.10.1995) era classificato in zona B1, nella quale
erano ammessi, oltre ad interventi di ristrutturazione, interventi di nuova
edificazione nei lotti inedificati con un indice di 2,5 mc/mq.
In particolare, il Soldo contesta la sostanziale inedificabilità attribuita
all’area in questione, che non sarebbe affatto in linea con i principi posti
dalla L.R. n. 12 e con lo stesso documento di piano, in quanto in palese
contrasto con l’obiettivo di minimizzare il consumo del suolo.
La doglianza va rigettata.
Come evidenziato dal ricorrente, il piano di governo del territorio qui
contestato individua il mappale 46, fg. 6, come ambito “A - Nuclei antichi”, con
disciplina dettata dall'art. 30 delle norme tecniche di cui al piano delle
regole.
Tale norma specifica che “il PGT, tenuto conto della cartografia di prima
levatura dell’I.G.M., nonché della specifica indagine effettuata, perimetra il
centro storico ed i nuclei di interesse storico, artistico ed ambientale
definito come ambito omogeneo di tipo "A”… Gli interventi ammessi sono
sottoposti alle norme specifiche per questo ambito e sono indicati
nell’elaborato PRb del presente Piano delle Regole”.
Detto elaborato (prodotto come doc. n. 7 dal Comune) all’art. 4 e all’art. 5
specifica gli interventi ammessi (manutenzione ordinaria,straordinaria, restauro
e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), dai quali sono esclusi
quelli di nuova edificazione.
La normativa di zona applicabile al compendio del ricorrente è dunque chiara,
così dovendosi rigettare la tesi di parte ricorrente, affacciata anche con il
primo motivo, secondo cui non sarebbe neppure decifrabile la normativa di
riferimento.
Con riguardo all’eliminazione dell’edificabilità del lotto, va rilevato, in via
generale, che la giurisprudenza risulta consolidata (cfr. da ultimo TAR Brescia
4.6.2009 n. 1172) nell’affermare che non può ritenersi qualificato l’interesse
del privato proprietario correlato ad una precedente previsione urbanistica che
consenta un utilizzo dell'area in modo più proficuo. In questo caso, infatti,
viene in considerazione una aspettativa generica del privato alla non reformatio
in peius delle destinazioni di zona, cedevole dinanzi alla discrezionalità del
potere pubblico di pianificazione urbanistica, per ragioni analoghe a quelle per
cui il divieto della reformatio in peius è un criterio del tutto inidoneo,
atteso il difetto di qualsivoglia copertura costituzionale, a vincolare il
Legislatore (cfr. Cons. St. Ad. plen. 22.12.1999, n. 24).
Esclusa quindi la ricorrenza in capo al ricorrente di quelle particolari
situazioni (tipico è il caso della lottizzazione già approvata e convenzionata)
che danno pacificamente luogo ad un peculiare affidamento, la controversia
all’esame va allora inquadrata nell’ambito dei consolidati criteri
interpretativi elaborati dalla giurisprudenza in materia urbanistica.
In tale ottica, viene in rilievo dal lato sostanziale il riconoscimento in capo
all’Amministrazione, in occasione della formazione dello strumento urbanistico
generale, di una ampia potestà discrezionale per quanto concerne la
programmazione degli assetti del territorio, senza necessità di motivazione
specifica delle scelte adottate in ordine alla destinazione delle singole aree,
ulteriore rispetto a quella desumibile dai criteri generali seguiti
nell’impostazione del Piano (cfr. Cons. St. Sez IV. 22.5.2000, n. 2934).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, è agevole osservare da un lato che
le scelte di Piano qui contestate appaiono coerenti con gli intenti perseguiti
dall’Amministrazione, quali enunciati dai documenti programmatici.
Inoltre, l’esclusione della previsione di nuova edificazione non si pone certo
in contrasto con l’inserimento dell’area all’interno della zona A, poiché - ai
sensi dell’art. 2 del D.M. 2.4.1968 - sono tali “le parti del territorio
interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o
di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree
circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali
caratteristiche, degli agglomerati stessi”, aree nelle quali la nuova
edificabilità ha ontologicamente carattere residuale.
Sotto il profilo fattuale va poi evidenziato che – come documentato
dall’Amministrazione comunale - il ricorrente è proprietario di un'area di circa
800 mq. per la quale l’art. 16 delle NTA del PRG previgente contemplava un
indice fondiario di 2,5 mc/mq., imponendo al contempo di rispettare il rapporto
di copertura (superficie coperta/area del lotto) pari a 1 mq/3 mc.
Alla data di adozione del piano di governo del territorio (PGT) il ricorrente,
come risultante dall'attestazione del tecnico comunale in data 10-10-2007
(documento n. 2 della difesa del Comune) aveva già conseguito il diritto di
edificare 3941,08 mc. su un lotto di totali mq. 2220,01, impegnando peraltro una
superficie coperta di mq. 862,95
Pertanto il rapporto di copertura era già stato ampiamente esaurito (2220,01:3 =
740), cosicché la residua astratta potenzialità edificatoria avrebbe potuto
essere realizzata solo in sopraelevazione.
Conclusivamente il ricorso per motivi aggiunti va respinto.
Sussistono giusti motivi, anche in ragione della novità e complessità delle
questioni sollevate, per disporre la compensazione fra le parti delle spese del
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Brescia 1° Sez. -
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara
improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse ed in parte lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere, Estensore
Mario Mosconi, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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