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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 12 marzo 2009, n. 623
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Autorità preposta alla
tutela del vincolo - Controllo - Integrazione documentale - Documentazione
allegata alla pratica già esaminata dal Comune. Il controllo che compete
all’autorità statale a difesa del vincolo paesaggistico investe la legittimità
del procedimento autorizzatorio, e si concentra principalmente sull’esaustività
della documentazione allegata alla pratica già esaminata e vagliata dal Comune,
che ha poi emesso il provvedimento favorevole. Le integrazioni documentali
afferiscono dunque ad eventuali carenze od omissioni riscontrate in sede di
trasmissione delle planimetrie e degli elaborati alla Soprintendenza, mentre non
possono riguardare documenti che il Comune non ha mai provveduto ad acquisire.
Pres. Petruzzelli, Est. Tenca - L. s.r.l. (avv.ti Gorlani, Gorlani e Zambelli)
c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni
Architettonici e il Paesaggio delle Province di Brescia,Cremona e Mantova (Avv.
Stato). T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 12 marzo 2009, n. 623
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.00623/2009 REG.SEN.
N. 01006/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1006 del 2008, proposto da:
Le Villette Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Innocenzo Gorlani, Mario
Gorlani, Elisa Zambelli, con domicilio eletto presso il loro studio in Brescia,
Via Romanino n. 16 (030/3754329);
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni
Architettonici e il Paesaggio delle Province di Brescia,Cremona e Mantova,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per
legge in Brescia, via S. Caterina n. 6 (Fax=030/41267);
nei confronti di
Comune di Toscolano Maderno, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Baratti,
con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Diaz n. 15/A
(030/2939490);
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- DEL DECRETO IN DATA 13/6/2008, CON IL QUALE IL SOPRINTENDENTE HA DISPOSTO
L’ANNULLAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA RILASCIATA DAL COMUNE DI
TOSCOLANO MADERNO IL 16/4/2008 PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI
URBANIZZAZIONE DI UN INSEDIAMENTO RESIDENZIALE-COMMERCIALE IN LOCALITÀ GAINO;
- DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ANNULLAMENTO, EMESSA IN DATA
27/5/2008;
- DI OGNI ALTRO ATTO, PRESUPPOSTO, CONNESSO E CONSEQUENZIALE.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Toscolano Maderno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26/02/2009 il dott. Stefano Tenca e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente ha acquistato una porzione di terreno in località Gaino,
classificata dal P.R.G. in parte come area per servizi pubblici ed in parte come
area residenziale di nuova espansione soggetta a piano attuativo. Riferisce in
punto di fatto di aver presentato il progetto di lottizzazione, il quale è stato
definitivamente approvato dall’amministrazione comunale nel corso del 2007.
Dopo il vaglio positivo della Comunità Montana Alto Garda Bresciano, in data
16/4/2008 il Comune rilasciava l’autorizzazione paesaggistica n. 67, previa
acquisizione del parere degli esperti ambientali (all. 10 ricorrente), i quali
davano conto delle caratteristiche del comparto - con la presenza di fattori di
tipo in parte geomorfologico e prevalentemente conseguenza della antropizzazione
agraria - e dell’inserimento del piano attuativo “secondo una morfologia che
consideri precisamente la necessità di ridurre al massimo l’impatto paesistico,
salvaguardando la piana caratterizzata da ulivi”. Descrivevano poi il tipo di
insediamento, le opere di urbanizzazione primaria previste e l’articolazione
graduale in lotti. Sotto il profilo ambientale affermavano che la situazione
proposta è in linea con l’adiacente zona edificata alla fine degli anni ’80, e
che l’intervento non è percettibile dal Lago di Garda in quanto “all’interno di
una conca priva di realtà annoverabili”.
Dopo aver ricevuto la comunicazione avvio del procedimento di annullamento, la
ricorrente sostiene di aver nuovamente trasmesso la tavola integrativa 06 -
recante la simulazione fotografica - oltre ad una nota di controdeduzioni che
elencava gli elaborati tecnici già inviati in precedenza.
Con il provvedimento in epigrafe la Soprintendenza disponeva l’annullamento
dell’autorizzazione, ravvisando il difetto di istruttoria sotto una pluralità di
profili:
- mancata acquisizione della documentazione indispensabile per una corretta
valutazione dell’impatto ambientale, ossia di una relazione paesaggistica
completa dei suoi elementi essenziali (analisi dello stato dei luoghi prima e
dopo l’intervento, descrizione dei caratteri paesaggistici dell’area, coerenza
con gli obiettivi di qualità paesaggistica, compatibilità con i valori espressi
dal vincolo, elementi di mitigazione e compensazione), di una rappresentazione
fotografica dello stato attuale da differenti punti di presa, dell’analisi dei
livelli di tutela operanti nel contesto, dell’inquadramento dell’area (con
rilievo plani altimetrico e planimetria generale del progetto con indicazione
delle quote di imposta);
- carenza di un testo di accompagnamento recante la motivazione delle scelte
progettuali, mancata previsione degli effetti delle trasformazioni e delle opere
di mitigazione rese anche graficamente;
- omesso reperimento di elementi e informazioni indispensabili, quali il
rendering fotografico e la documentazione grafica necessaria per comprendere
le caratteristiche dell’intervento;
- inosservanza delle prescrizioni racchiuse nell’accordo Ministero-Regione del
4/8/2006 e nel D.P.C.M. 12/12/2005;
- omessa valutazione degli elementi di vulnerabilità e di rischio
dell’intervento (percettibilità da spazi pubblici, alterazione dell’immagine del
paesaggio, saturazione di aree verdi esistenti con creazione di conurbazione a
forte impatto, perdita di vegetazione autoctona, inserimento di elementi non
coerenti con il contesto).
Concludeva l’amministrazione rilevando un difetto di motivazione per l’omesso
giudizio di compatibilità paesaggistica alla luce degli elementi di
vulnerabilità e di rischio non adeguatamente apprezzati.
Con l’introdotto ricorso - ritualmente notificato e tempestivamente depositato
presso la Segreteria della Sezione - la Società ricorrente impugna gli atti in
epigrafe, deducendone l’illegittimità per i seguenti profili di diritto:
a) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, in quanto da un lato la
documentazione integrativa richiesta dalla Soprintendenza era in realtà già
stata inoltrata dall’amministrazione comunale con la nota del 16/4/2008 e in
ogni caso le controdeduzioni alla comunicazione di avvio del procedimento hanno
dettagliatamente chiarito la completezza del materiale al tempo trasmesso;
b) Violazione dell’art. 146 comma 7 del D. Lgs. 42/2004, in quanto la
Soprintendenza ha contraddittoriamente richiesto l’integrazione documentale e al
contempo ha preannunciato l’intenzione di annullare l’atto comunale adducendo
carenze documentali;
c) Violazione del principio del giusto procedimento per l’esiguità del termine -
pari a 10 giorni - avuto a disposizione per controdedurre;
d) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto la localizzazione del
sito, destinato ad ospitare nuove costruzioni residenziali, è rientrata nel
raggio di valutazione del Parco regionale dell’Alto Garda Bresciano, mentre il
progetto delle opere di urbanizzazione è stato esaminato dalla Comunità Montana
sotto tutti i profili di rilevanza paesaggistica, con l’elaborazione di precise
prescrizioni.
e) Eccesso di potere per erronea rappresentazione dei fatti, in quanto il parere
degli esperti comunali è articolato e la carenza documentale lamentata in realtà
non sussiste, mentre la relazione paesaggistica è completa ed accompagnata dagli
elaborati prescritti dal D.P.C.M. 12/12/2005;
f) Eccesso di potere per illogicità manifesta, in quanto la Soprintendenza
avrebbe indebitamente espresso proprie valutazioni di merito sul progetto
presentato, sovrapponendole a quelle dell’autorità comunale.
Si è costituita in giudizio la Soprintendenza, chiedendo la reiezione del
gravame.
Si è costituito in giudizio il Comune di Toscolano Maderno, che ha depositato
ricorso incidentale deducendo che il provvedimento di annullamento è
sottoscritto da un soggetto sconosciuto autore di una firma illeggibile, senza
che nel testo sia menzionata alcuna delega rilasciata dal Soprintendente.
Alla pubblica udienza del 26/2/2009 il gravame è stato chiamato per la
discussione e trattenuto in decisione.
DIRITTO
La Società ricorrente censura la determinazione della Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio di Brescia, Cremona e Mantova, con la quale è
stato disposto l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal
Comune di Toscolano Maderno il 16/4/2008.
1. Osserva in via preliminare il Collegio che è inammissibile il gravame nella
parte in cui è rivolto contro la comunicazione di avvio del procedimento in data
27/5/2008, poiché essa riveste evidente natura prodromica ed endoprocedimentale
- promuovendo l’instaurazione di un contraddittorio a carattere necessario - e
di conseguenza non è direttamente lesiva della sfera giuridica del destinatario
e, quindi, non è autonomamente ed immediatamente impugnabile (T.A.R. Piemonte,
sez. I - 25/9/2008 n. 2053; T.A.R. Campania Napoli, sez. V - 24/1/2008 n. 384).
La notizia di avvio del procedimento avvia l’esperimento della fase istruttoria
e non incide in via definitiva sulla posizione del privato, anche se prefigura
l’adozione di una determinazione sfavorevole: essa assume la funzione di
sollecitare il privato ad una proficua collaborazione, mediante l’esposizione di
osservazioni e la produzione di documenti suscettibili di orientare il
convincimento dell’amministrazione procedente, la quale si esprimerà in via
definitiva soltanto con il provvedimento finale. In definitiva eventuali vizi
potranno essere fatti valere impugnando l’atto conclusivo, dotato di carattere
autoritativo e perciò capace di procurare un concreto pregiudizio.
2. Deve a questo punto essere esaminato il ricorso incidentale promosso dal
Comune di Toscolano Maderno, suscettibile di provocare la caducazione dell’atto
del Soprintendente per un vizio formale.
Sostiene in particolare l’Ente locale che il provvedimento di annullamento
risulta sottoscritto da soggetto sconosciuto con l’apposizione di una firma
illeggibile accanto al nome e al cognome dattiloscritto del Soprintendente
(preceduto da un segno X), senza richiamare alcun conferimento di potere da
parte di quest’ultimo, unico titolare delle funzioni istituzionali: si configura
dunque una carenza di potere e la nullità assoluta dell’atto, poiché la delega
successivamente prodotta ha un contenuto assolutamente generico, riferendosi
agli affari correnti e non ad un singolo ed individuato procedimento.
In disparte i dubbi di ammissibilità del gravame proposto da un soggetto
(Comune) chiamato insieme all’autorità statale a svolgere una funzione di
amministrazione attiva - espressione di un’attività di “cogestione” a
salvaguardia dell’interesse pubblico paesaggistico di rilievo costituzionale -
esso è comunque infondato nel merito.
2.1 L’art. 17 comma 1-bis del D. Lgs 165/2001, introdotto con la L. 145/2002,
abilita i dirigenti a delegare “alcune competenze comprese nelle funzioni di cui
alle lettere b), d) ed e) del comma 1” ai dipendenti con posizione funzionale
più elevata nell’ambito degli uffici ad essi affidati.
Il Soprintendente ha sottoscritto la nota datata 5/6/2008, con la quale ha
delegato l’Arch. Daniele Rancilio a sostituirlo dal 9 al 13 giugno “per il
disbrigo degli affari correnti”.
Non può essere pertanto condivisa la censura così come avanzata dal Comune, in
quanto il contenuto dell’atto di delega è chiaro nell’investire il destinatario
del compito di adottare, in assenza del dirigente titolare, gli atti di
ordinaria amministrazione. La norma sopra richiamata, di rango legislativo, non
introduce particolari vincoli all’ampiezza della delega, salva la necessità di
specificare la tipologia di attribuzioni demandate al delegato: così oltre al
singolo procedimento o al singolo affare può essere affidata al sottoposto
l’attività di normale gestione dell’ufficio, che contempla l’adozione di atti e
provvedimenti amministrativi (art. 17 comma 1 lett. b), con implicita esclusione
della gestione cd. straordinaria, ossia della possibilità di assumere decisioni
tecniche, organizzative e strategiche di rilevante spessore e di rilevanza
generale.
Peraltro tale interpretazione risponde anche a canoni di logicità e buon
andamento, dato che l’assenza per pochi giorni del titolare di un ufficio per i
più svariati motivi (formazione, incontri di vertice, ferie, etc.) non può
comportare la paralisi o il rallentamento dell’attività ordinaria.
2.2 D’altro canto non coglie neppure nel segno il rilievo per il quale il
provvedimento di annullamento sarebbe illegittimo per l’omesso richiamo
dell’atto di delega e per l’illeggibilità della firma, posto che la circostanza
rilevante è la possibilità di procedere comunque alla ricostruzione
dell’identità dell’autore della sottoscrizione e della fonte dei suoi poteri,
circostanza appunto acclarata dalla stessa amministrazione comunale. Del resto
l’illeggibilità della firma apposta in calce ad un provvedimento amministrativo
non ne comporta ex se l’invalidità per impossibilità di individuare l’autore,
quando dall’atto stesso risultino altri elementi sufficienti per tale
individuazione: in particolare è stato ritenuto sufficiente poter risalire
all’organo che ha emesso l’atto, e dunque per relationem - ove sia necessario -
alla persona fisica che ricopre la carica pro tempore e che ha reso la
sottoscrizione (Consiglio di Stato, sez. VI - 21/8/2002 n. 4246). Nella specie
la persona fisica incardinata temporaneamente nell’ufficio è stata appunto
individuata con l’atto di delega prodotto in atti.
3. Passando all’esame del ricorso principale, con le censure di cui alle lett.
b) e c) dell’esposizione in fatto la ricorrente lamenta la violazione dell’art.
146 comma 7 del D. Lgs. 42/2004, in quanto la Soprintendenza ha
contraddittoriamente richiesto l’integrazione documentale ed al contempo ha
preannunciato l’intenzione di annullare l’atto comunale adducendo carenze
documentali: alla presunta apertura al confronto si oppone immediatamente una
precisa volontà a contenuto sfavorevole; lamenta inoltre le Villette S.r.l.
l’esiguità del termine - pari a 10 giorni - avuto a disposizione per
controdedurre (dal 30 maggio data di ricezione della notizia di avvio del
procedimento, al 13 giugno data di adozione dell’atto impugnato), mentre la
Soprintendenza non si è illogicamente avvalsa, ai sensi del comma 7, della
possibilità di sospendere il termine per acquisire documentazione ulteriore.
Le doglianze sono prive di pregio giuridico.
3.1 Come la Sezione ha già rilevato (cfr. sentenza 4/8/2008 n. 847), il
controllo che compete all’autorità statale ad estrema difesa del vincolo
paesaggistico investe la legittimità del procedimento autorizzatorio, e si
concentra principalmente sull’esaustività della documentazione allegata alla
pratica già esaminata e vagliata dal Comune, che ha poi emesso il provvedimento
favorevole. Le integrazioni afferiscono dunque ad eventuali carenze od omissioni
riscontrate in sede di trasmissione delle planimetrie e degli elaborati alla
Soprintendenza, mentre non possono riguardare documenti che il Comune non ha mai
provveduto ad acquisire.
Del tutto legittimamente dunque è stato comunicato l’avvio del procedimento di
annullamento sollecitando la spedizione dell’eventuale documentazione mancante
per errori commessi durante la formazione del plico ovvero per disguidi postali;
i documenti comunque dovevano “già essere stati presentati all’amministrazione
comunale a corredo della domanda di autorizzazione” (cfr. pag. 1 notizia avvio
procedimento).
In definitiva non può essere valorizzata la prospettata esigenza di interruzione
del termine per permettere un’integrazione documentale che non gioverebbe né al
privato né al Comune, poiché la potestà della Soprintendenza investe i profili
di correttezza del giudizio di compatibilità paesaggistica emesso
dall’amministrazione locale in una determinata data, dopo l’esame di un progetto
e dei relativi specifici allegati (relazioni, planimetrie, tavole, etc.).
3.2 Sotto altro profilo è evidente che l’art. 7 della L. 241/90 impone di
garantire l’effettività del momento partecipativo assicurando un contraddittorio
reale e non meramente apparente (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. II - 27/5/2005 n.
1272): l’obbligo di comunicare agli interessati l’avvio del procedimento non può
quindi ritenersi assolto qualora l’amministrazione abbia concesso un termine
eccessivamente breve, così da impedire un loro serio e concreto coinvolgimento
nella fase istruttoria.
Nella fattispecie l’avviso è pervenuto oltre 10 giorni prima dell’adozione
dell’atto finale: tale segmento temporale non può ritenersi preclusivo della
possibilità per la Società di interloquire efficacemente, tenuto conto della
piena conoscenza della pratica da parte dei suoi rappresentanti o dei suoi
tecnici di fiducia, che hanno in precedenza attivato il procedimento di rilascio
dell’autorizzazione ed hanno piena cognizione degli elaborati tecnici depositati
e più in generale del percorso istruttorio intrapreso innanzi al Comune. La
conclusione non è depotenziata dalla presenza di eventuali giorni festivi o
semifestivi, poiché siamo di fronte ad un procedimento a carattere doveroso la
cui attivazione è comunque nota agli interessati, i quali debbono tenerlo in
considerazione senza poterne prevedere l’esito con certezza, con la correlativa
necessità di attrezzarsi per replicare con tempestività e prontezza nel caso
pervenga la notizia di avvio del procedimento di annullamento.
Peraltro la stessa ricorrente ha dato conto dell’esaustiva risposta che ha
fornito il Comune, trasmettendo nuovamente la documentazione alla
Soprintendenza.
4. Infondato è il dedotto vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria,
in quanto la localizzazione del sito, destinato ad ospitare nuove costruzioni
residenziali, è rientrata nel raggio di valutazione del Parco regionale
dell’Alto Garda Bresciano, mentre il progetto delle opere di urbanizzazione è
stato esaminato dalla Comunità Montana (doc. 7) sotto tutti i profili di
rilevanza paesaggistica, con l’elaborazione di precise prescrizioni
(salvaguardia olivi esistenti, rispetto delle quote naturali del terreno,
importanza del ruolo di congiunzione dell’ambito tra sistema boscato della
collina e sistema di pianura).
Al riguardo è sufficiente osservare che l’interesse pubblico perseguito dalle
autorità citate afferisce direttamente ai principi e alle regole che presiedono
all’istituzione e alla protezione del Parco dell’Alto Garda Bresciano, mentre il
Comune e la Soprintendenza devono assicurare il rispetto del vincolo
paesaggistico apposto con Decreto Ministeriale 15/3/1958. Si tratta pertanto di
competenze funzionalmente distinte - anche se parzialmente sovrapponibili per
taluni aspetti come la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio - che esigono
l’attivazione di distinti iter procedimentali, ciascuno dei quali contempla la
necessaria istruttoria e l’espressione di un giudizio finale.
5. Con ulteriore articolato motivo la ricorrente deduce l’eccesso di potere per
travisamento dei fatti, in quanto la documentazione integrativa richiesta dalla
Soprintendenza era in realtà già stata inoltrata dall’amministrazione comunale
con la nota del 16/4/2008, e in ogni caso le controdeduzioni alla comunicazione
di avvio del procedimento hanno dettagliatamente chiarito la completezza del
materiale al tempo inviato: vi sarebbe stato un rifiuto di collaborazione per
una sorta di pregiudizio negativo nei confronti del progetto, che ha condotto a
disattendere l’ampio dossier allegato all’istanza inoltrata ex art. 146 del D.
Lgs. 42/2004. La ricorrente lamenta inoltre l’eccesso di potere per erronea
rappresentazione dei fatti, in quanto il parere degli esperti comunali è
articolato e la carenza documentale dedotta in realtà non sussiste, mentre la
relazione paesaggistica è completa ed accompagnata dagli elaborati prescritti
dal D.P.C.M. 12/12/2005.
La censura è infondata.
5.1 Il Collegio ha recentemente evidenziato che, sotto un profilo d’ordine
generale (cfr. Consiglio di Stato, adunanza plenaria - 14/12/2001 n. 9),
l’autorità che esamina una domanda di autorizzazione paesistica deve manifestare
la piena consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla realizzazione delle
opere nonché della visibilità dell’intervento progettato nel più vasto contesto
ambientale, e non può fondarsi su affermazioni apodittiche, da cui non si
evincano le specifiche caratteristiche dei luoghi e del progetto; in secondo
luogo deve verificare se la realizzazione del progetto comporti una
compromissione dell’area protetta, accertando in concreto la compatibilità
dell’intervento col mantenimento e l’integrità dei valori dei luoghi (cfr.
sentenze Sezione 25/2/2008 n. 153; 6/5/2008 n. 483; 4/8/2008 n. 847).
In relazione ai poteri al riguardo spettanti al Ministero, le pronunce
richiamate hanno sottolineato che il potere esercitato dall’amministrazione
statale sull’autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’autorità regionale (o
dalle autorità subdelegate) va definito in termini di “cogestione dei valori
paesistici”, espressione di amministrazione attiva, nell’ambito di un unitario
procedimento complesso all’interno del quale l’autorità statale può annullare
l’autorizzazione paesistica (oltre che per il vizio di violazione di legge in
senso stretto e per quello di incompetenza) anche quando risulti un profilo di
eccesso di potere (per sviamento, insufficiente motivazione, difetto di
istruttoria, illogicità manifesta); la medesima autorità non può, viceversa,
annullare l’autorizzazione paesistica sulla base di proprie considerazioni
tecnico-discrezionali, contrarie a quelle effettuate dalla Regione o dall’Ente
subdelegato.
5.2 La questione che si pone all’interprete è quella di stabilire se il quadro
d’insieme della zona interessata e dell’insediamento che si intende realizzare è
stato adeguatamente percepito e correttamente rappresentato dall’Ente delegato,
e se questi ha motivato il proprio assenso in maniera compiuta ed esaustiva.
Ad avviso del Collegio la risposta non può che essere negativa.
5.3 Anzitutto va osservato che è controverso in punto di fatto l’avvenuto
inserimento della tavola 06 “simulazione fotografica” nella pratica sottoposta
agli esperti ambientalisti nella seduta dell’8/4/2008.
La ricorrente ed il Comune sostengono che la tavola era inclusa tra gli
elaborati depositati presso l’amministrazione nel mese di febbraio 2009, i quali
sono stati esaminati prima del rilascio dell’autorizzazione e trasmessi alla
Soprintendenza con la nota accompagnatoria del 16/4/2008. Tale affermazione è
smentita dall’organo statale il quale - con la relazione prodotta il 5/2/2009 -
allega le tavole ricevute nell’aprile 2008 che recano effettivamente il timbro
di protocollo del Comune di Toscolano Maderno del 5/2/2008. L’elaborato in
questione però non compare, mentre risulterebbe inviato per la prima volta
unitamente alla nota di riscontro della comunicazione di avvio del procedimento
di annullamento: la circostanza è suffragata dal timbro di protocollo, che reca
la data del 10/6/2008. Rileva il Collegio che le copie della tavola 06
depositate in giudizio dal Comune e dalla ricorrente non sono protocollate,
mentre la data prestampata - 23/1/2008 - appare inverosimile alla luce del
paesaggio verdeggiante rappresentato nelle foto a colori, pur in presenza di
piante a foglia caduca. Né può invocarsi, come evidenziato dal difensore del
Comune, la circostanza che il provvedimento impugnato dà conto della
presentazione di documentazione grafica composta da 17 tavole in scale varie, di
cui una con rilievo fotografico composto da 11 immagini: si tratta infatti della
tavola 05 (rilievo fotografico con punti di presa), inclusa nella pratica
originaria con 11 fotografie che riproducono da varie posizioni la situazione
dei luoghi.
In conclusione gli esperti ambientalisti non hanno potuto prendere in
considerazione la simulazione fotografica dell’insediamento, e dunque non hanno
apprezzato la reale incidenza di un intervento non modesto nel contesto
paesaggistico.
5.4 Il “deficit rappresentativo”, ossia la carente istruttoria compiuta dagli
esperti, è aggravato dall’assenza di una sovrapposizione degli edifici in
progetto con lo stato di fatto, che li renda realmente percepibili nel loro
impatto. E’ pur vero che è stato predisposto l’inserimento planimetrico del
progetto su area vasta (tav. 08), ma la scala 1:5000 è del tutto insufficiente a
dare conto dell’effettiva portata dell’intervento. Al riguardo il D.P.C.M.
12/12/2005 all’art. 3 “Contenuti della relazione paesaggistica” punto 3.1
“Documentazione tecnica” lett. B) “elaborati di progetto” sottolinea che “gli
elaborati di progetto, per scala di rappresentazione e apparato descrittivo,
devono rendere comprensibile l’adeguatezza dell'inserimento delle nuove opere
nel contesto paesaggistico così come descritto nello stato di fatto”; a tal fine
gli elaborati comprendono tra l’altro - in relazione all’area di intervento
(punto 2) - una planimetria dell’intera area (in scala 1:200 o 1:500 in
relazione alla sua dimensione) con l’individuazione delle opere di progetto in
sovrapposizione allo stato di fatto. Devono essere anche rappresentate le parti
inedificate, per le quali vanno previste soluzioni progettuali che garantiscano
continuità paesistica con il contesto; inoltre devono essere prodotte le sezioni
dell’intera area in scala 1:200, 1:500 o altre in relazione alla sua dimensione,
estesa anche all’intorno, con rappresentazione delle strutture edilizie
esistenti, delle opere previste (edifici e sistemazioni esterne) e degli assetti
vegetazionali e morfologici in scala 1:2000, 1:500, 1:200, con indicazione di
scavi e riporti per i territori ad accentuata acclività, quantificando in una
tabella riassuntiva i relativi valori volumetrici.
Lo stesso accordo tra Regione Lombardia e Ministero delle Attività Culturali
prevede, tra gli elaborati per la rappresentazione dello stato di fatto, che
“nel caso di territorio in declivio il progetto sarà corredato da una o più
sezioni quotate estese a tutto il territorio oggetto dell’intervento, sede
stradale ed edifici circostanti; nello stesso elaborato saranno indicati i
movimenti di terra previsti in scavo e riporto nonché le opere di contenimento
delle terre”; tra gli elaborati di progetto si prevede una planimetria con
l’inserimento ambientale del progetto (1:500, 1:5000) che individui i caratteri
estetici e percettivi dell’intervento in relazione al contesto nonché piante,
prospetti e sezioni significative in scala 1:100 per gli edifici ed in scala
adeguata per gli interventi di maggiore estensione territoriale.
Il D.P.C.M. 12/12/2005 e l’intesa interistituzionale racchiudono linee guida e
indicazioni operative dirette ad orientare gli operatori del settore, ma devono
ritenersi certamente vincolanti gli obiettivi sostanziali perseguiti dalle due
normative, collegati alla necessità di percepire l’effettivo impatto del
progetto nell’area considerata: nella specie l’inserimento dei nuovi edifici
(per un volume residenziale previsto di 23.000 mc.) non è stato adeguatamente
rappresentato, non è stata esaminata la simulazione fotografica ed è mancata
l’indicazione degli sterri e dei riporti di terreno, che appaiono di rilievo non
secondario secondo la tavola 7b che riporta dislivelli consistenti tra profilo
esistente e profilo stradale. La stesso ortofoto tavola 1:1000 (allegato 01b)
investe esclusivamente lo stato di fatto.
Neppure gli ulteriori elaborati sono idonei a fornire indicazioni
sufficientemente rappresentative del quadro d’insieme, poiché la tavola 03
racchiude la planimetria generale dello stato di fatto contestualizzata in scala
1:1000, la tavola 05 contempla il rilievo fotografico con punti di presa
dell’esistente e la tavola 02 riporta l’inquadramento urbanistico e paesistico
di dettaglio 1:2000, mentre la tavola 6b comprende il planivolumetrico generale
con destinazioni d’uso e dotazioni (con rappresentazione del progetto solo in
pianta) e le tavole 7a e 7b racchiudono la planimetria e le sezioni
longitudinali della sola rete viaria (in scala 1:500).
5.5 Un’ulteriore conferma delle conclusioni raggiunte si trae dal confronto del
parere degli esperti con la relazione tecnica paesaggistica (tavola 01): ebbene
i primi sviluppano le loro considerazioni riproponendo in più punti le identiche
espressioni adoperate dal tecnico della Società ricorrente, come si può evincere
dalla lettura delle pagg. 4 e 5 della relazione paesaggistica:
- il comparto “risulta caratterizzato da diversi fattori in parte di tipo
geomorfologico e prevalentemente conseguenze dell’antropizzazione agraria”;
- il piano attuativo prevede di articolare l’insediamento “secondo una
morfologia che consideri precipuamente la necessità di ridurre al massimo
l’impatto paesistico, salvaguardando la piana caratterizzata da ulivi, tenendo
conto altresì degli elementi significativi dell’area”;
- si tratta di un “insediamento articolato in lotti, anche per favorire
un’attuazione graduale nel tempo”;
- il progetto “per come prefigurato, prevede inoltre nei tratti della strada
sviluppata a mezza costa e in terreni a forte pendio trasversale”.
E’ chiaro che gli esperti ben possono fare riferimento ad asserzioni contenute
nella relazione paesaggistica ovvero riportare passaggi significativi della
stessa e tuttavia il sistematico utilizzo di rilevanti tratti della proposta
della Società, anche attinenti ad apprezzamenti di merito, integra un ulteriore
indizio di superficialità nella valutazione del progetto.
6. I rilievi esposti conducono a respingere l’ulteriore censura, relativa
all’eccesso di potere per illogicità manifesta, in quanto la Soprintendenza
avrebbe indebitamente espresso proprie valutazioni di merito sul progetto
presentato, sovrapponendole a quelle dell’autorità comunale.
Se è vero che la Soprintendenza - in alcune parti della propria lunga
esposizione - tende ad esorbitare dal ruolo che le compete dilungandosi in
considerazioni sull’inserimento del progetto nel quadro tutelato - tuttavia il
provvedimento impugnato mette correttamente in luce il difetto di istruttoria
sotto i profili evidenziati al precedente punto 5.
In conclusione il ricorso principale è in parte inammissibile e in parte
infondato, e deve essere respinto.
Deve essere altresì respinto il ricorso incidentale.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di
Brescia, definitivamente pronunciando, dichiara in parte inammissibile e in
parte infondato il ricorso principale in epigrafe, e definitivamente
pronunciando lo respinge.
Respinge il ricorso incidentale.
Condanna la ricorrente e il Comune di Toscolano Maderno a corrispondere
all’amministrazione statale la somma di € 3.750 a titolo di spese, competenze ed
onorari di difesa, oltre ad oneri di legge.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che
provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 26/02/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere
Stefano Tenca, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/03/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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