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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez.III - 13 marzo 2009, n. 1912
PUBBLICO IMPIEGO - Personale militare - Trasferimenti d’autorità -
Inquadramento nel genus degli ordini - Disciplina generale ex L. n.
241/1990 - Inapplicabilità. I trasferimenti d’autorità del personale
militare si inquadrano nel genus degli ordini, costituendo espressione di
esigenze ineludibili di organizzazione, coesione interna e massima operatività
delle Forze Armate. Come tali, essi sono sottratti alla disciplina generale
della l. n. 241/1990 e pertanto, oltre a non abbisognare di una specifica
motivazione, non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del
procedimento (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 15
luglio 2008, n. 8821). Ciò non toglie che, qualora il suddetto trasferimento
rechi comunque la propria motivazione, questa possa essere sindacata sotto i
profili della completezza, coerenza, logicità, non contraddittorietà,
ragionevolezza. Pres. Giordano, Est. De Berardinis - B.V. (avv. De Pauli) c.
Ministero della Difesa (Avv. Stato). T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez.III - 13
marzo 2009, n. 1912
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 1912/09 Reg. Sent..
N. 2512/2008 Reg. Ric.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
(Sezione III)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso r.g. n. 2512/2008, proposto dal sig. Biagio Volta, rappresentato e
difeso dall’avv. Luca De Pauli e con domicilio eletto presso lo studio legale
Ponti, in Milano, via Manin 3
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e
difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e
domiciliato presso gli uffici di questa, in Milano, via Freguglia 1
nonché contro
il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
e comunque nei confronti
del Comando Carabinieri – Tutela della Salute
e nei confronti
del Terzo Battaglione Carabinieri Lombardia
per l’annullamento, previa sospensione,
- del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – I Reparto –
SM – Ufficio Personale Brigadieri, Appuntati e Carabinieri, del 24 giugno 2008,
n. 191588/T-9-2 di prot., notificato al ricorrente il 6 ottobre 2008, con il
quale si dispone il suo trasferimento d’autorità dal Comando Carabinieri per la
Tutela della Salute, Gruppo Antisofisticazioni e Sanità di Milano, al 3°
Battaglione Carabinieri “Lombardia”, per l’impiego presso la Compagnia Comando e
Servizi;
- della nota del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – Ufficio
Comando – Sezione Personale,del 28 aprile 2008, n. 45/34 di prot., contenente la
proposta di trasferimento del ricorrente;
- di tutti gli altri atti comunque connessi, presupposti e conseguenti, ivi
compresi gli atti istruttori e di accertamento, se ed in quanto esistenti.
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
VISTI l’istanza di misure cautelati provvisorie ed urgenti inaudita altera
parte, e il decreto presidenziale n. 1721/2008, con cui l’istanza è stata
respinta;
VISTA la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati, proposta in via
incidentale dal ricorrente;
PRESO ATTO della rinuncia alla suddetta domanda di sospensione;
VISTE l’ordinanza presidenziale istruttoria n. 174/08 del 25 novembre 2008, e la
documentazione trasmessa in ottemperanza ad essa;
VISTE le memorie ed i documenti depositati dalle parti;
VISTI tutti gli atti della causa;
NOMINATO relatore, alla pubblica udienza del 22 gennaio 2009, il dr. Pietro De
Berardinis ed udito lo stesso;
UDITI, altresì, i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue
FATTO
Il ricorrente, sig. Biagio Volta, espone di essere Appuntato Scelto e di aver
operato nell’Arma dei Carabinieri a far tempo dal 9 luglio 1980, prestando
ultimamente servizio presso il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute.
In questo contesto lavorativo, l’esponente subiva un procedimento disciplinare
in relazione alla dichiarazione fornita circa le ore di missione sostenute in
occasione di alcuni servizi effettuati con il Comandante del Gruppo.
Nel corso del procedimento disciplinare – originato da alcune discrepanze tra le
dichiarazioni predisposte dall’esponente e quelle predisposte dal Comandante del
Gruppo – l’esponente inviava all’Ufficio Comando una relazione a propria difesa,
segnalando, tra l’altro, taluni presunti utilizzi indebiti dell’autovettura di
servizio da parte del Comandante stesso. Il procedimento disciplinare si
concludeva in data 27 febbraio 2008 con “richiamo orale” a carico del sig.
Volta.
Con nota prot. n. 45/34 del 28 aprile 2008 l’Ufficio Comando – Sezione Personale
avanzava proposta di trasferimento dell’esponente ad altro reparto della
medesima sede, per essersi irrimediabilmente incrinato il rapporto di fiducia
tra il sig. Volta ed il Comandante del Gruppo e valutando l’inopportunità della
permanenza dello stesso sig. Volta presso il reparto dove prestava servizio.
In accoglimento di detta proposta, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
– I Reparto – SM – Ufficio Personale Brigadieri, Appuntati e Carabinieri, in
data 24 giugno 2008 adottava il provvedimento prot. n. 191588/T-9-2, disponendo
il trasferimento “d’autorità” dell’esponente dal Comando Carabinieri per la
Tutela della Salute – Gruppo Antisofisticazioni e Sanità di Milano, al Terzo
Battaglione Carabinieri “Lombardia”, per l’impiego presso la Compagnia Comando e
Servizi, con movimento da effettuare il 30 giugno 2008.
Peraltro, anche a causa delle ripetute assenze dal servizio del sig. Volta nel
periodo estivo per motivi di salute, il trasferimento (rimasto privo di
materiale esecuzione) gli veniva notificato solo il 6 ottobre 2008.
Immediatamente egli avanzava istanza di revoca, ma tale istanza non sortiva
alcun effetto.
Avverso il suddetto provvedimento di trasferimento è pertanto insorto
l’esponente, impugnandolo con il ricorso specificato in epigrafe e chiedendone
l’annullamento, previa sospensione, per i seguenti motivi:
- violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 e dell’art. 5 del d.m. 16
settembre 1993, n. 603, nonché del principio del giusto procedimento, eccesso di
potere, ingiustizia grave e manifesta, in quanto sarebbe mancata un’adeguata
partecipazione, essendo stata omessa la previa comunicazione di avvio del
procedimento;
- violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 e dell’art. 5 del d.m. 16
settembre 1993, n. 603, nonché del principio del giusto procedimento, eccesso di
potere, ingiustizia grave e manifesta, illegittimità derivata, per le stesse
ragioni già indicate nel punto precedente, in relazione alla nota recante la
proposta di trasferimento;
- violazione dell’art. 17 della l. n. 382/1978, nonché eccesso di potere,
sviamento, arbitrarietà, sproporzione, violazione del principio di
proporzionalità e del minimo mezzo, difetto di istruttoria, omessa comparazione
di tutti gli interessi in gioco, in quanto il trasferimento sarebbe in realtà
misura punitiva nei riguardi del ricorrente e per giunta del tutto
sproporzionata;
- eccesso di potere, istruttoria insufficiente e carente, errore di fatto,
travisamento, violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 297/2000 e dell’art. 7 della
l. n. 25/1997, difetto dei presupposti, giacché sia l’affermazione della
notorietà del fatto, sia l’assunto della compromissione irrimediabile dei
rapporti con il Comandante di Gruppo non corrisponderebbero a verità, né
sussisterebbero i motivi ambientali, tanto più che il suddetto Comandante
risulterebbe trasferito ad altro incarico.
Il ricorrente ha formulato, altresì, istanza di misure cautelari inaudita altera
parte, respinta con decreto presidenziale n. 1721/2008 del 25 novembre 2008.
Con ordinanza presidenziale istruttoria n. 174/08, di pari data, è stato
ordinato al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di depositare i pareri
favorevoli al trasferimento n. 63/6-13 2007 del 6 maggio 2008, del Comando
Divisione Unità Specializzate Carabinieri e n. 73/25-2 del 21 maggio 2008 del
Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro”, nonché le circolari
n. 349/466-1979 del 12 marzo 2003 e n. 243754-1/Cont-6-2 P.S.A.C. del 18 marzo
1993.
Il Comando ha ottemperato con deposito del 2 dicembre 2008.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, depositando una memoria
difensiva e chiedendo la reiezione del ricorso e dell’istanza cautelare.
Nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2008 il ricorrente, previa rinuncia
alla istanza di sospensione, ha chiesto la fissazione a breve del merito. La
causa è stata rinviata all’udienza del 22 gennaio 2009.
In vista dell’udienza di merito la difesa erariale ha depositato documentazione
sui fatti di causa, mentre il ricorrente ha depositato una breve memoria.
All’udienza pubblica del 22 gennaio 2009 la causa è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
Il ricorrente, sig. Biagio Volta, impugna il provvedimento con il quale il
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto il suo trasferimento
“d’autorità” dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, Gruppo
Antisofisticazioni e Sanità di Milano, al 3° Battaglione Carabinieri
“Lombardia”, per l’impiego presso la Compagnia Comando e Servizi.
Con il primo motivo lamenta la violazione delle norme in tema di partecipazione
procedimentale, in particolare l’omessa comunicazione di avvio del procedimento
sfociato nel trasferimento d’autorità.
La doglianza viene poi riproposta nel secondo motivo di ricorso, con
riferimento, stavolta, alla nota del 28 aprile 2008 recante la proposta di
trasferimento (la quale è a propria volta impugnata), atteso che con detta nota
si è disposto, tra l’altro, di non procedere alla comunicazione di avvio del
procedimento.
La censura non può essere condivisa, in quanto, secondo un consolidato indirizzo
giurisprudenziale, i trasferimenti d’autorità del personale militare (come nel
caso di specie) si inquadrano nel genus degli ordini, costituendo
espressione di esigenze ineludibili di organizzazione, coesione interna e
massima operatività delle Forze Armate. Come tali, essi sono sottratti alla
disciplina generale della l. n. 241/1990 e pertanto, oltre a non abbisognare di
una specifica motivazione, non devono essere preceduti dalla comunicazione di
avvio del procedimento (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez.
VI, 15 luglio 2008, n. 8821).
Si è in particolar modo evidenziato che l’inapplicabilità delle regole
partecipative discende proprio dall’inclusione del provvedimento di
trasferimento d’autorità nel genus degli ordini militari: orbene,
l’inapplicabilità discende dal dovere di pronta esecuzione dell’ordine
incombente sul militare e dal correlato dovere di una chiara formulazione dello
stesso, gravante sul soggetto che lo impartisce, affinché venga eseguito senza
dubbi od esitazioni (cfr., rispettivamente, gli artt. 25 e 23 del d.P.R. n.
545/1986): doveri, la cui inosservanza è sanzionata anche dalle norme speciali
del codice penale militare (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 14 gennaio 2005,
n. 83).
Ne deriva che sono infondati e devono perciò essere respinti sia il primo motivo
di ricorso, sia il secondo: quest’ultimo risulta, peraltro, anche inammissibile,
giacché rivolto contro un atto (la proposta di trasferimento) a carattere
endoprocedimentale (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 2 aprile 2008, n. 2815).
Venendo all’esame del terzo motivo di ricorso, con esso viene dedotto il
carattere arbitrario e vessatorio del trasferimento disposto, che avrebbe in
realtà fini punitivi nei confronti del ricorrente. Questi sottolinea, altresì,
il carattere sproporzionato e abnorme del provvedimento, a fronte di un
procedimento disciplinare conclusosi con l’irrogazione, nei suoi confronti, di
una sanzione minima (il richiamo orale) e vista la normalizzazione dei suoi
rapporti con il Comandante di Gruppo.
Per ragioni di ordine logico, la doglianza va trattata unitamente al quarto
motivo di ricorso, con cui si contestano le motivazioni addotte a fondamento
dell’impugnato trasferimento, evidenziandosi in particolare:
- la non veridicità dell’affermazione per cui la condotta del ricorrente sarebbe
nota nel contesto lavorativo, avendo l’interessato sempre mantenuto un estremo
riservo sulla vicenda (i cui risvolti disciplinari avrebbero, peraltro, scarso
rilievo);
- l’assenza di qualsiasi nocumento al regolare svolgimento della vita del
reparto di appartenenza, tenuto conto, altresì, del carattere apodittico ed
indimostrato di una simile asserzione;
- l’infondatezza dell’assunto per cui vi sarebbe stata compromissione
irrimediabile dei rapporti tra il ricorrente ed il Comandante di Gruppo, atteso
che tali rapporti si sarebbero in realtà normalizzati;
- l’infondatezza, infine, dell’asserita oggettiva incompatibilità della
permanenza del ricorrente nell’attuale reparto di impiego per motivi ambientali
funzionalmente correlati al particolare servizio, anche considerato
l’intervenuto trasferimento, dal 30 settembre 2008, del Comandante del Gruppo.
Le doglianze debbono essere condivise.
Al riguardo va premesso che, benché la giurisprudenza più sopra richiamata abbia
escluso i trasferimenti d’autorità del personale dei Corpi di polizia ad
ordinamento militare, in quanto ordini, dall’ambito di applicabilità della l. n.
241/1990 e quindi, tra l’altro, dall’assoggettamento all’obbligo di motivazione
ex art. 3 della l. n. 241 cit. (T.A.R. Campania, Napoli, n. 8821/2008 cit.), ciò
non toglie che, qualora il suddetto trasferimento rechi comunque la propria
motivazione (com’è nel caso in esame), questa possa essere sindacata sotto i
profili della completezza, coerenza, logicità, non contraddittorietà,
ragionevolezza.
Orbene, nel caso di specie la motivazione contenuta nel provvedimento, ad avviso
del Collegio, è affetta da incoerenza, illogicità e contraddittorietà.
Al riguardo, risulta decisiva la nota del Comando Carabinieri per la Tutela
della Salute del 28 aprile 2008, n. 45/34, recante la proposta di trasferimento.
In tale nota, infatti, viene evidenziato che, a seguito del procedimento
disciplinare instaurato nei suoi confronti, l’odierno ricorrente inviava una
relazione contenente elementi a proprio discarico, nonché addebiti a carico del
Comandante del Gruppo e che in proposito venivano svolti dal Comando
accertamenti, dai quali emergeva la non manifesta infondatezza di quanto
riferito dal ricorrente.
Orbene, senza esprimere alcun giudizio sulla veridicità degli elementi riferiti
dal sig. Volta, risulta nondimeno palesemente illogico e contraddittorio che,
dopo aver considerato fondati tali elementi – al punto da depositare a tal
proposito presso la Procura della Repubblica un’informativa di reato –
l’Amministrazione finisca poi per disporre il trasferimento del medesimo sig.
Volta.
In altre parole, è chiaramente viziato da incongruenza, illogicità e
contraddittorietà l’atteggiamento dell’Amministrazione che, da un lato, dà
credito alla versione dei fatti esposta dall’odierno ricorrente e tuttavia,
dall’altro lato, emette un giudizio di inopportunità dell’ulteriore permanenza
del medesimo nel reparto di appartenenza: giudizio che non ha altro fondamento
che quegli stessi fatti, in relazione ai quali la versione del sig. Volta è
stata ritenuta credibile.
Per quanto ora esposto, la proposta di trasferimento reca quindi in sé
un’intrinseca illegittimità, finendo per suggerire l’illazione di un’impropria
funzione punitiva del trasferimento stesso: donde l’illegittimità del
provvedimento impugnato, che a tale proposta si è pienamente conformato.
Invero, nell’apparato motivazionale del provvedimento si rileva, anzitutto,
l’uso di formule stereotipe ed apodittiche (e cioè la notorietà della vicenda
nel contesto lavorativo, che avrebbe “prodotto nocumento al regolare svolgimento
della vita di Reparto di appartenenza”, ed il giudizio di incompatibilità “per
motivi ambientali funzionalmente correlati al particolare servizio”), le quali
non danno conto degli elementi concreti sulla cui base si è pervenuti al
giudizio di incompatibilità e, per l’effetto, al trasferimento. In realtà,
l’unico elemento concreto che viene addotto è quello della compromissione
irrimediabile del rapporto di fiducia tra il ricorrente e il Comandante del
Gruppo: ma questo è proprio il profilo sul quale – si ribadisce –
l’Amministrazione emette nel contempo (e contraddittoriamente) un giudizio di
non infondatezza di quanto segnalato del ricorrente.
In definitiva, quindi, il ricorso è fondato, attesa la fondatezza del terzo e
del quarto motivo, e, come tale, va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione Terza,
così definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento di spese ed onorari di causa,
che liquida in via forfettaria in complessivi € 1.000 (mille/00), più I.V.A. e
C.P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2009, con
l’intervento dei signori magistrati:
DOMENICO GIORDANO Presidente
PIETRO DE BERARDINIS Giudice, estensore
DARIO SIMEOLI Giudice
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