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T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. III - 10 aprile 2009, n.3239
ENERGIA - AEEG - Autorità indipendente - Rapporto con il Governo - Ricorso
straordinario al Capo dello Stato - Posizione dell’AEEG - Facoltà di
trasposizione in sede giurisdizionale - Sussistenza. Il profilo di
indipendenza che contraddistingue le Autorità indipendenti e le separa dalle
altre organizzazioni differenziate, pure dotate di autonomia, si concreta nella
rescissione del tradizionale legame strutturale e funzionale che solitamente
lega le amministrazioni statali all’autorità di Governo; con la rilevante
conseguenza che quest’ultimo è privo nei loro riguardi di poteri di direttiva e
controllo. L’esercizio di poteri regolatori da parte di soggetti posti al di
fuori della tradizionale tripartizione dei poteri e al di fuori del circuito di
responsabilità delineato dall’art. 95 della Costituzione, è “compensato”
dall’esistenza di strumenti di partecipazione dei soggetti interessati, in varia
misura sostitutivo della dialettica propria delle strutture rappresentative;
strumenti che configurano le autorità indipendenti organi dello Stato Comunità
piuttosto che dello Stato Persona. L’AEEG rientra, senza dubbio a pieno titolo,
nel paradigma appena tracciato. Nella sua attività di regolazione e controllo
del settore di competenza, la stessa opera, per espressa volontà di legge, in
piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione (art. 2, comma
5, l. 481 del 1995). Poichè l’Aeeg non è riconducibile al medesimo ambito
organizzatorio dell’autorità governativa decidente, essa assume nel procedimento
contenzioso straordinario la veste di mera controparte rispetto al ricorrente,
senza alcun potere di decidere e neppure di influire sulla vertenza. Non le si
può, pertanto, eccepire il difetto della facoltà di trasposizione in sede
giurisdizionale poiché essa, al pari del controinteressato, ha un interesse
qualificato a resistere in giudizio. Pres. Giordano, Est. Simeoli - E.
s.p.a. (avv. Travi) c. Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (Avv. Stato),
Gestore dei Servizi Elettrici s.p.a. (avv.ti Anaclerio, Fidanza e Gigliola) e
Terna s.p.a. (avv.ti Sanino, Passeggio e Viola). T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez.III - 10/04/2009, n.
3239
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Registro Sentenze: /09
Registro Generale: 2166/2008.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
(Sezione III)
nelle persone dei Signori:
DOMENICO GIORDANO Presidente
STEFANO COZZI Ref.
DARIO SIMEOLI Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2009
Visto il ricorso 2166/2008 proposto da:
EDISON TRADING SPA
rappresentata e difesa dall’avv.:
TRAVI ALDO
con domicilio eletto in MILANO
VIA CONSERVATORIO,13
presso
SEGRETERIA DEL TAR
contro
AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
rappresentata e difesa da:
AVVOCATURA DISTR. DELLO STATO
con domicilio eletto in MILANO
VIA FREGUGLIA, 1
presso la sua sede
GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI S.P.A.
rappresentata e difesa dagli avv.ti:
ANACLERIO FRANCESCO
FIDANZIA SERGIO
GIGLIOLA ANGELO
con domicilio eletto in MILANO 3816AF
VIALE CALDARA, 20
presso
ANACLERIO FRANCESCO
TERNA SPA
rappresentata e difesa dagli avv.ti:
SANINO MARIO
PASSEGGIO FILOMENA
VIOLA FABRIZIO
con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Riccardo Salmeri
in MILANO 2813AF CORSO XXII MARZO, 4
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
della delibera dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas del 6 maggio 2008, n. 53/08, pubblicata sul sito
internet dell’Autorità il 9 maggio 2008 e sulla Gazzetta ufficiale del 27 giugno
2008, avente come oggetto “modifica dell’allegato A della deliberazione
dell’autorità per l’energia elettrica e il gas 27 marzo 2004, n. 48704, in
materia di dispacciamento di merito economico di energia elettrica, in
ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2007”, nonché
di ogni altro atto connesso.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E
IL GAS, del GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI S.P.A., di TERNA SPA
Udito alla pubblica udienza del 22 gennaio 2009 il relatore Ref. DARIO SIMEOLI e
uditi altresì i procuratori delle parti presenti come da verbale;
Considerato quanto segue in fatto e diritto
FATTO
EDISON TRADING SPA ha impugnato la
delibera n. 53, adottata il 6 maggio 2008 dall’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA
E IL GAS (di seguito AEEG), deducendo quanto segue:
- l’AEEG aveva disciplinato l’avvio della Borsa Elettrica con delibera 27 marzo
2004 n. 48, dettando una regolazione particolare dei prezzi di acquisto
dell’energia; in particolare, per scongiurare gli effetti distorsivi derivanti
dal fatto che sul territorio del Paese vi sono condizioni diverse di produzione
e consumo di energia elettrica, l’ AEEG aveva stabilito che gli acquisti in
Borsa sarebbero avvenuti sulla base di un prezzo che non sarebbe dipeso da
fattori territoriali all’uopo introducendo il prezzo unico nazionale (PUN)
ricavato dalla media dei prezzi delle singole zone territoriali (prezzi zonali,
PZON); ciò comportava che, nelle zone nelle quali la produzione era carente, il
PZON sarebbe stato superiore al PUN (con conseguente vantaggio per il
produttore); il contrario accadeva nelle zone in cui la produzione era eccedente
(con conseguente svantaggio per il produttore);
- per i contratti bilaterali (per tali intendendosi quelli di cessione
dell’energia stipulati direttamente dal fornitore con i c.d. clienti idonei
abilitati ad acquistare energia sul mercato), i cui prezzi non si formavano in
Borsa, la delibera n. 48/2004 aveva introdotto il corrispettivo per
l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto (CCT); tale
corrispettivo era aggiuntivo ed ulteriore rispetto a quanto già veniva
corrisposto per i medesimi contratti ai gestori delle reti elettriche per
l’utilizzo delle stesse: anche qui il meccanismo introdotto determinava che, per
gli operatori che disponevano di centrali nelle zone eccedentarie, il
corrispettivo fosse un costo, mentre, per gli operatori delle zone deficitarie,
rappresentasse un provento netto;
- la società ricorrente, titolare di centrali ubicate nelle zone eccedentarie
del Nord Italia, alla data della introduzione del suddetto corrispettivo, aveva
già stipulato tutti i contratti bilaterali per le forniture di energia del 2004
e non avrebbe potuto più ridefinire le condizioni economiche pattuite; nel
periodo aprile-luglio 2004, la ricorrente aveva dovuto corrispondere al GESTORE
DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE un corrispettivo pari ad € 16.612.089,11,
dovuto anche al fatto che la divaricazione dei prezzi zonali si era rilevata
sensibilmente più ampia e volatile di quanto previsto prima dell’avvio della
Borsa elettrica;
- solo alla fine di luglio 2004, le anomalie del mercato si erano andate
normalizzando, ciò subito dopo la pubblicazione della delibera 29 luglio 2004 n.
137 che aveva introdotto un limite massimo per il valore medio del
corrispettivo;
- ENEL S.P.A., operatore dominante nel mercato elettrico italiano, aveva in
prevalenza mantenuto la proprietà di centrali nelle zone deficitarie; il sistema
dei prezzi zonali aveva alla stessa consentito, proprio nella fase di avvio del
mercato elettrico, di rafforzare la propria posizione ai danni degli altri
operatori, puntando sui differenziali di prezzo tra le diverse zone;
- il 9 giugno 2004 l’AEEG aveva aperto una indagine conoscitiva sulle anomalie
sopra sinteticamente descritte; all’esito dell’istruttoria conclusasi con la
delibera 25 febbraio 2005 n. 25, l’AEEG, avendo accertato che le anomalie del
mercato erano imputabili a strategie di ENEL S.P.A. (consistite, in particolare,
nell’aver speso il proprio potere di mercato per fissare prezzi molto
differenziati tra le varie macrozone), aveva ritenuto di investire l’AUTORITÀ
ANTITRUST della questione per l’adozione delle misure ritenute conseguenti;
- l’AUTORITÀ ANTITRUST, nel procedimento che si concludeva con la delibera 20
dicembre 2006, aveva accertato l’effettiva sussistenza di una pratica escludente
tenuta da ENEL S.P.A. (tramite la propria controllata ENEL PRODUZIONE) che aveva
penalizzato i concorrenti sia (in via diretta) attraverso la definizione di
differenziali zonali nei prezzi del MGP (mercato del giorno dopo) molto elevati,
sia (in via indiretta) attraverso la determinazione di un elevato corrispettivo
di capacità di trasporto; all’istruttoria non era seguita, tuttavia, alcuna
sanzione perché ENEL S.P.A. aveva assunto impegni per limitare il proprio potere
di mercato ai sensi dell’art. 14 ter l. 287/1990;
- EDISON TRADING SPA ha impugnato le previsioni della delibera n. 48/2004 con
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il quale veniva accolto
con decreto del 13 aprile 2007, conforme al parere espresso dal Consiglio di
Stato nella sua seduta del 27 settembre 2006; in esso si legge che la disciplina
del corrispettivo introdotto dall’AEEG era stata inadeguata perché non aveva
previsto la possibilità di oscillazioni molto forti dei prezzi zonali e non
aveva previsto un limite ai valori del corrispettivo; per tali motivi, il d.P.R.
ha annullato l’art. 42 della delibera 48/2004 per il periodo dall’aprile al
luglio 2004, considerato che dal 1° agosto 2004 era entrata in vigore la nuova
disciplina introdotta dall’AEEG con delibera n. 137 che, fissando un limite
massimo al corrispettivo, aveva determinato la cessazione delle anomalie del
mercato elettrico;
- dopo la notifica della istanza di EDISON TRADING SPA volta ad ottenere la
restituzione degli importi indebitamente riscossi dal Gestore della rete, l’AEEG
ha adottato la delibera 6 maggio 2008 n. 53 con la quale, integrando in parte
qua la delibera n. 40/2004, è stato retroattivamente esteso, a far tempo dal 1°
aprile 2004, il medesimo limite (di € 2/Mwh) per il CCT introdotto
precedentemente con la delibera n. 137; con la conseguenza che sarebbe stato
restituito soltanto l’importo di corrispettivo eccedente l’applicazione di tale
valore.
Tanto premesso, EDISON TRADING SPA ha impugnato anche la delibera n. 53 del 2008
dell’AEEG con ricorso straordinario, notificato il 4 agosto 2008 all’AEEG ed al
GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI SPA, il 29 agosto 2008 a TERNA SPA, nonchè
presentato alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in data 5 settembre 2008;
in seguito alla notifica, in data 29 settembre 2008, dell’atto di opposizione da
parte dell’AEEG, EDISON TRADING SPA ha trasposto, con ricorso depositato il 23
ottobre 2008, la controversia in sede giurisdizionale ai sensi dell’art. 10
d.P.R. 1199/1971, insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato,
previa sospensiva.
Si sono costituiti nel presente giudizio l’AEEG, Il GESTORE DEI SERVIZI
ELETTRICI S.P.A., TERNA S.P.A. chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda
incidentale di sospensione.
Alla camera di consiglio del 13 novembre 2008, su accordo delle parti l’istanza
cautelare è stata rinviata al merito.
Sul contraddittorio così istauratosi, all’udienza pubblica del 22 gennaio 2009,
quindi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva, previo
deposito del dispositivo.
DIRITTO
1. Il ricorso è ammissibile.
L’eccezione sollevata dalla società ricorrente, secondo cui l’AEEG non sarebbe
legittimata a proporre l’opposizione prevista dall’art. 10 d.P.R. n. 1199 del
1971, la quale potrebbe essere proposta soltanto da amministrazioni statali, è
destituita di fondamento per i seguenti motivi.
Come è noto, i controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla
notificazione del ricorso straordinario, possono richiedere, con atto notificato
al ricorrente e all’organo che ha emanato l’atto impugnato, che il ricorso sia
deciso in sede giurisdizionale. In tal caso, il ricorrente, qualora intenda
insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice
amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento
dell’atto di opposizione, l’atto di costituzione in giudizio, dandone avviso
mediante notificazione all’organo che ha emanato l’atto impugnato ed ai
controinteressati, e il giudizio segue in sede giurisdizionale. Il mancato
esercizio della facoltà di opzione preclude ai controinteressati, ai quali sia
stato notificato il ricorso straordinario, l’impugnazione dinanzi al Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale della decisione di accoglimento del Presidente
della Repubblica, salvo che per vizi di forma o di procedimento propri del
medesimo (art. 10 d.P.R. n. 1199 del 1971).
Tale disciplina è stata già in passato denunciata innanzi al Giudice delle Leggi
per il fatto di non aver collocato sullo stesso piano del controinteressato, ai
fini della “scelta” fra le vie straordinaria o giurisdizionale, l’ente pubblico
diverso dallo Stato che avesse emanato l’atto impugnato con il ricorso
straordinario. La Consulta (con sentenza 29 luglio 1982 n. 148), accogliendo la
prospettazione del giudice a quo, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
della disposizione, nella parte in cui, ai fini dell’esercizio della facoltà di
scelta ivi prevista, non equipara ai controinteressati l’ente pubblico diverso
dallo Stato.
1.1. Il Collegio ritiene che l’opzione tra il resistere nella sede straordinaria
o in quella giurisdizionale, che la legge accorda espressamente al solo
controinteressato e, dopo l’intervento additivo della Corte Costituzionale,
anche all’ente pubblico non statale, sia senza dubbio voluta dall’ordinamento
anche in favore della Autorità Indipendente convenuta. A ciò induce
l’interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata del disposto in
commento.
Sul punto, non convingono gli argomenti formulati dalla società ricorrente per
sostenere la diversità che contraddistinguerebbe la collocazione istituzionale
dell’Autorità rispetto a quella degli altri enti pubblici non statali. Il
convincimento del Tribunale, come si dirà nel prosieguo, è che le rationes a suo
tempo formulate dalla Consulta sussistano maggiormente nel caso de quo, a
prescindere dalle (senza dubbio interessanti e suggestive) riflessioni sulla
imputabilità degli atti dell’AEEG alla persona giuridica dello Stato Persona,
trattandosi di organo privo di autonoma soggettività.
1.2. In termini generali, si definiscono Autorità Indipendenti i corpi
amministrativi dotati di particolari competenze tecniche preposti alla cura di
interessi ordinamentali “sensibili” che abbisognano dell’apporto qualificato di
organismi muniti di una particolare posizione di terzietà. Con specifico
riferimento ai processi di liberalizzazione di vasti settori economici prima
riservati alla “mano pubblica” e alla regolazione pubblica del nascente
“mercato” in cui (sia pure in una diversa veste privatistica) continuano ad
operare le imprese pubbliche ex monopoliste, l’ordinamento ha inteso scongiurare
il rischio (ampiamente inveratosi nel passato del nostro Paese) di una gestione
“politica” della vita economica, gestione quest’ultima per sua intima natura
“egoistica” giacchè condizionata (secondo quanto, appunto, suggerito
dall’esperienza) dall’interesse particolare delle formazioni politiche di volta
in volta detentrici della maggioranza parlamentare relativa.
Per quanto alcune delle attribuzioni delle Autorità indipendenti consistano
nella identificazione di posizioni giuridiche soggettive piuttosto che in
valutazioni discrezionali circa la cura di un interesse pubblico, la
giurisprudenza (Cass. 30 giugno 2001, n. 8889) ritiene che le Autorità abbiano
pur sempre natura amministrativa, non sussistendo nel nostro ordinamento
giuridico un tertium genus tra amministrazione e giurisdizione.
Ricondotte nell’alveo dell’amministrazione, è interessante notare come le
predette esigenze di indipendenza siano state ritenute, dal legislatore,
prevalenti sul tradizionale modello cavouriano dell’apparato amministrativo
politicamente responsabile, al cui vertice siede un componente del Governo
(Ministro) ovvero altro organo comunque sottoposto al medesimo indirizzo
politico.
Il profilo di indipendenza che contraddistingue le Autorità indipendenti e le
separa dalle altre organizzazioni differenziate, pure dotate di autonomia, si
concreta proprio nella rescissione del tradizionale legame strutturale e
funzionale che solitamente lega le amministrazioni statali all’autorità di
Governo; con la rilevante conseguenza che quest’ultimo è privo nei loro riguardi
di poteri di direttiva e controllo. L’esercizio di poteri regolatori da parte di
soggetti posti al di fuori della tradizionale tripartizione dei poteri e al di
fuori del circuito di responsabilità delineato dall’art. 95 della Costituzione,
è “compensato” dall’esistenza di strumenti di partecipazione dei soggetti
interessati, in varia misura sostitutivo della dialettica propria delle
strutture rappresentative; strumenti che configurano le autorità indipendenti
organi dello Stato Comunità piuttosto che dello Stato Persona.
1.3. L’AEEG rientra, senza dubbio a pieno titolo, nel paradigma appena
tracciato. Nella sua attività di regolazione e controllo del settore di
competenza, la stessa opera, per espressa volontà di legge, in piena autonomia e
con indipendenza di giudizio e di valutazione (art. 2, comma 5, l. 481 del
1995). L’ordinamento segna un “distacco” non solo organico ma, soprattutto,
marcatamente funzionale dell’organo di regolazione rispetto al Governo, al cui
indirizzo politico non soggiace.
Ciò è confermato, e non escluso, dall’art. 2, comma 21, L. 481/1995, alla cui
stregua il Governo, nell’ambito del documento di programmazione
economico-finanziaria, indica alle Autorità il quadro di esigenze di sviluppo
dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del
Paese. E’ del tutto ovvio, infatti, che la definizione degli obiettivi
macroeconomici del settore energia spetti all’iniziativa del Governo in sede di
manovra di bilancio, dal momento che l’Autorità è organo tecnico non certo
deputato alla direzione suprema dello Stato: ciò che conta, ai nostri fini, è
piuttosto che, nell’esercizio della concreta e specifica attività regolatoria
(ed, in senso lato, giusdicente), l’Autorità non possa subire condizionamento
politico alcuno.
Invero, il Governo può ingerirsi (non diversamente da quanto previsto per gli
enti territoriali), soltano nei casi in cui l’AEEG non adotti atti o
provvedimenti di sua competenza, ai sensi delle leggi vigenti (cfr. l. n.
239/2004 art. 1, comma 12, secondo cui il Governo può in tali casi esercitare un
potere sostitutivo; a tale fine il Ministro delle attività produttive trasmette
all’Autorità un sollecito ad adempiere entro i successivi sessanta giorni;
trascorso invano tale termine l’atto è adottato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle attività produttive).
L’assenza di una relazione funzionale con il Governo non è, inoltre,
contraddetto dalle ulteriori deduzioni contenute in ricorso. In particolare: -
il controllo della Corte dei Conti è di tipo collaborativo e proviene da un
organo imparziale dello Stato Comunità; il patrocinio, affidato alla difesa
erariale, è circoscritto alla gestione del contenzioso; - il fatto che il
presidente e i due membri componenti l’Autorità siano nominati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro competente, non ne mina l’indipendenza di giudizio che,
invece, è salvaguardata dal fatto di durare in carica sette anni, di non poter
essere revocati ad libitum, di non potere essere confermati.
1.4. L’intero procedimento istruttorio e decisionale in cui si articola il
procedimento contenzioso straordinario è affidato alla competenza esclusiva del
Governo giacché, per quanto concluso con decreto del Capo dello Stato, rimane
atto ministeriale di cui il Ministro proponente, o il Presidente del Consiglio,
assume con la controfirma l’intera responsabilità politica e giuridica.
E’ indubitabile che l’AEEG (contro il quale è rivolto il ricorso straordinario),
non essendo riconducibile al medesimo ambito organizzatorio dell’autorità
governativa decidente, assuma nel procedimento contenzioso straordinario la
veste di mera controparte rispetto al ricorrente, senza alcun potere di decidere
e neppure di influire sulla vertenza. Non le si può, pertanto, eccepire il
difetto della facoltà di trasposizione in sede giurisdizionale poiché essa, al
pari del controinteressato, ha un interesse qualificato a resistere in giudizio.
Diversamente opinando, il principio dell’alternatività tra ricorso straordinario
al Capo dello Stato e ricorso giurisdizionale verrebbe a collidere
irrimediabilmente con l’art. 113 Cost. che sancisce il diritto ad un giudice
imparziale (non avendo l’autorità neppure, in conseguenza della negata facoltà
di scelta in pendenza del procedimento, il diritto ad impugnare senza
limitazioni la intervenuta decisione sul ricorso straordinario proposto contro
l’atto da essa emanato); si realizzerebbe, inoltre, una ingiustificata disparità
di trattamento rispetto al ricorrente che avrebbe, invece, “piena libertà” di
adire la tutela giurisdizionale o rinunciare ad essa.
1.5. L’interesse qualificato dell’Autorità a contraddire in sede giurisdizionale
è ancora più evidente ove si ponga mente al fatto che il Governo detiene ancora
partecipazioni nelle principali imprese operanti nel mercato regolato (ENI ed
ENEL, attuali monopolisti del settore).
Orbene, tenuto conto che (ai sensi dell’art. 14 d.P.R. 1199/1971) la decisione
sul ricorso straordinario potrebbe discostarsi dal parere tecnico espresso dal
Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ove
l’autorità non avesse la possibilità di optare immediatamente per la
trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale, si realizzerebbe una
situazione assai bizzarra: i provvedimenti di regolazione indirizzati nei
confronti delle imprese pubbliche (in funzione pro-competitiva, ad esempio), ove
impugnati da queste ultime, potrebbero essere, almeno in astratto, sempre
“superati” dal Consiglio dei Ministri, in cui siede il Ministro azionista di ENI
ed ENEL, semplicemente adducendo un interesse “politico” ritenuto prevalente su
quello sotteso alle esigenze di regolazione, la cui individuazione è rimessa
dalla legge alla valutazione esclusiva dell’Autorità. E’ del tutto evidente come
siffatto meccanismo potrebbe sacrificare, in radice, le prerogative di
indipendenza imposte, non solo dal legislatore interno, ma anche da quello
comunitario (direttiva n. 54/2003) il quale pure esige che l’autorità di
regolazione sia pienamente indipendente dagli interessi della industria
elettrica (cfr., specularmente, la direttiva 55/2003 sul gas naturale).
1.6. In definitiva, il primo comma dell’art. 10 del decreto n. 1199 del 1971
deve interpretarsi nel senso che, ai fini dell’esercizio della facoltà di scelta
ivi prevista, ai controinteressati e agli enti pubblici non statali sono
equiparati le autorità amministrative indipendenti che abbiano emanato l’atto
impugnato con ricorso straordinario. Esse possono, infatti, optare
immediatamente per la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale, o
restare, invece, nella sede straordinaria prescelta dal ricorrente, con ciò
stesso rinunciando alla tutela giurisdizionale (in quanto la mancata opposizione
preclude loro l’impugnativa della decisione per vizi che non siano di forma o
del procedimento).
2. Nel merito, il ricorso non può essere accolto.
2.1 Con il primo motivo di ricorso EDISON TRADING SPA assume la violazione del
d.P.R. 13 aprile 2007. Sul punto, si afferma che far retroagire gli effetti
giuridici della delibera n. 137/2004 al periodo precedente al 1 agosto 2004 non
soddisferebbe assolutamente le esigenze segnalate dal Consiglio di Stato: la
retroattività giuridica non può produrre alcun beneficio rispetto ad anomalie di
mercato che si sono già definitivamente realizzate e che perciò rimangono ferme,
anche nella loro incidenza sostanziale sull’ordine di valore del corrispettivo
contestato. Poichè gli effetti discriminatori ed i comportamenti opportunistici
di ENEL SPA si sono oramai prodotti, l’assegnazione di valore retroattivo alla
delibera n. 137 del 2004 non è in grado di eliminarli, a maggior ragione quanto
al loro impatto rispetto all’ammontare del corrispettivo in discussione. La
delibera, in definitiva, non attua correttamente la decisione del ricorso
straordinario, ponendosi anzi in contrasto con essa perché si esaurisce nella
previsione di un limite che, rispetto alla situazione nel periodo temporale
aprile - luglio 2004, risulta concretamente irrilevante.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce che, nella delibera n.137/2004, il limite
era da considerare sulla media delle variazioni del corrispettivo registrate
nell’intero periodo agosto-dicembre 2004 che era stato caratterizzato da livelli
piuttosto bassi del corrispettivo, con la conseguenza che il limite massimo
introdotto dalla delibera n. 137 del 2004 era risultato ben superiore alla media
di riferimento. Alla stregua della delibera impugnata, il limite di 2 euro/Mwh
va verificato con riguardo al periodo complessivo aprile-dicembre 2004; ne
consegue che, sul piano pratico, gli importi sensibilmente superiori di
aprile-luglio 2004 risultano quasi totalmente compensati dall’andamento normale
del mercato nei mesi successivi. Trattandosi di un periodo diversamente
caratterizzato rispetto a quello successivo, sarebbe stata ncessaria una
disciplina coerente con le caratteristiche del diverso periodo considerato e,
difatti, tale imperizia determina l’irrisorietà del rimborso dovuto dalla
ricorrente, così avvalorando ex post gli effetti discriminatori della disciplina
originaria del corrispettivo.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorso censura il travisamento dei fatti ed il
difetto di istruttoria, non avendo l’autorità effettuato alcuna analisi sulle
anomalie che avevano caratterizzato l’avvio del sistema del corrispettivo e di
conseguenza non aveva cercato neppure di stabilire quali conseguenze avrebbero
dovuto essere sopportate ragionevolmente dagli operatori in condizione di
normalità.
2.4. Con ulteriore motivo si segnala che, nonostante l’AEEG avesse accertato il
ruolo distorsivo tenuto dall’operatore dominante, con la delibera in oggetto
aveva consolidato la penalizzazione dell’operatore incolpevole e virtuoso a
tutto vantaggio dell’operatore dominante cui non veniva chiesta la restituzione
di alcunché. Ciò sebbene l’annullamento della delibera n. 48/04, avendo la
disciplina del corrispettivo carattere normativo, comportasse il dovere di
recuperare gli importi versati ad ENEL S.P.A. indebitamente; quest’ultima deve
considerarsi debitrice di tale importo nei confronti degli altri operatori, a
nulla importando che, nel procedimento di ricorso straordinario, la ENEL S.P.A.
non fosse controinteressata.
2.5. Da ultimo, si sostiene che l’AEEG avrebbe adottato un provvedimento con
effetti retroattivi in pejus. Non era possibile procedere ad una correzione del
corrispettivo, ora per allora, dal momento che era la stessa disciplina del
corrispettivo ad essere illegittima perché ancorata a valori che, per la
situazione di anomalia di mercato, non potrebbero essere assunti legittimamente
come parametri utili.
3. Tali censure possono essere trattate congiuntamente poiché rispetto a
ciascuna di esse valgono le seguenti considerazioni.
3.1. La decisione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, pur
avendo carattere cogente per l’amministrazione e determinando in capo ad essa
l’obbligo di esecuzione, consiste in un provvedimento amministrativo, a
contenuto eliminatorio, privo della natura e della forza di giudicato che
assiste la sentenza resa nella sede giurisdizionale. Ne consegue che, onde
ottenere la conformazione di un’amministrazione ad un decreto del Presidente
della Repubblica, agli interessati non rimane altra strada, se non quella di
attivare in primo grado i normali rimedi contemplati dal sistema processuale
amministrativo per reagire ad un’ingiustificata inerzia amministrativa (Cons.
Stato, sez. VI, 27 luglio 2007, n. 4156; Consiglio Stato , sez. VI, 04 aprile
2008, n. 1440). Al fine di far valere il titolo alla puntuale e corretta
esecuzione della decisione sul ricorso straordinario non è utilizzabile lo
strumento del ricorso per l’ottemperanza che è limitato all’esecuzione del
giudicato; nondimeno, in base al principio di effettività che deve assistere le
decisioni emesse in esito a procedimenti contenziosi volti alla tutela di
situazioni soggettive del privato, la pretesa al pieno e corretto adempimento
all’atto decisorio non resta sfornita di tutela. Difatti, il provvedimento
adottato in ottemperanza al decreto di decisione sul ricorso straordinario ha
natura esecutivo-conformativa, di tal ché è ben ammissibile un’azione di
verifica di legittimità sugli atti di conformazione o di esecuzione del decreto
presidenziale di decisione del ricorso straordinario, pur non essendo esperibile
in materia, stante l’assenza di un giudicato in senso tecnico, una vera e
propria “actio iudicati” (Cons. Stato , sez. VI, 10 febbraio 1999, n.
146).
3.2. La decisione del ricorso straordinario, oltre al c.d. effetto demolitorio,
produce anche’essa un effetto conformativo e ripristinatorio. L’effetto
conformativo è dato dalle prescrizioni che vincolano, in modo più o meno
stringente, la possibile riedizione del potere amministrativo e che definiscono
l’utilità concreta ottenuta dal ricorrente in virtù dell’accoglimento della sua
impugnazione; l’effetto ripristinatorio implica la cancellazione delle
modificazioni della realtà (giuridica e di fatto) intervenute per effetto
dell’atto annullato e cioè l’adeguamento dell’assetto di interessi esistente
prima della pronuncia giurisdizionale alla situazione giuridica prodotta dalla
pronuncia stessa.
3.3. Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della delibera n.
53 (adottata dall’AEEG in espressa esecuzione del d.p.r. 13 aprile 2007) per
quanto concerne l’idoneità dell’atto medesimo a rispondere ai criteri dettati
dalla decisione resa sul ricorso straordinario dal Capo dello Stato.
Il parere del Consiglio di Stato, cui è conforme il d.P.R., ha ritenuto immune
da censure la disciplina del corrispettivo introdotto con la delibera n.
137/2004 con decorrenza 1 agosto 2004, in ragione dell’introduzione di un
“tetto” alle oscillazioni del suo valore, rintenuto avente capacità
stabilizzante, adeguatrice, compensativa. Il meccanismo riequilibratore, in
particolare, consiste nella previsione di un limite massimo all’onere medio del
corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto sostenuto
dell’operatore di mercato: nel caso in cui il predetto onere medio ecceda un
certo valore, il GSE (gestore), deve riconoscere all’operatore un corrispettivo
compensativo pari alla differenza tra l’onere ed il valore indicati.
Accogliendo la censura di eccesso di potere per mancanza di istruttoria, il
d.p.r. 13 aprile 2007 ha, invece, rilevato che il principale difetto della
disciplina inzialmente dettata dall’autorità (relativamente cioè al periodo 1
aprile-31 luglio 2004) risiedeva nella mancata fissazione di una soglia massima
dell’incremento della misura del corrispettivo. La delibera n. 48/04, quindi, è
stata annullata non perché introduce il CCT ma perché non era stata prevista
ab origine una soglia massima all’intero periodo di funzionamento della
borsa elettrica nel 2004, soprattutto nelle ipotesi in cui il PZON fosse
inferiore al PUN. La decisione sostiene, in particolare, che l’originaria
configurazione del CCT fosse mal calibrata rispetto alla reale struttura del
mercato elettrico italiano, fortemente caratterizzato dalla posizione di
dominanza ENEL SPA, essendosi sottovalutato che questa, traendo vantaggio dalla
peculiare distribuzione geografica dei suoi impianti, avrebbe potuto
agevolemente influenzare l’andamento dei PZON così indirettamente determinando
anche l’entità dei CCT.
3.4. La ricorrente afferma che l’autorità non si sia legittimamente conformata
al decreto presidenziale dal momento che la misura adottata sarebbe del tutto
inidonea ad eliminare il pregiudizio subito a causa della estrema volatilità dei
prezzi verificatasi nel periodo in oggetto.
Ritiene il Tribunale che, stante il carattere retroattivo dell’annullamento
della disciplina di regolazione contenuta nella delibera n. 48, l’organo tutorio
avesse il dovere di ripronunciarsi ora per allora al fine di ricomporre la
cornice giuridica del mercato regolato, con la medesima decorrenza del
provvedimento annullato. Difatti, anche nel caso in cui sia stata annullata in
sede di ricorso straordinario una norma regolamentare, l’amministrazione,
nell’emanare una nuova norma, in sostituzione di quella annullata, che tenga
conto dei rilievi formulati nella decisione, agisce non nell’ambito della
propria discrezionalità, ma per la necessità di colmare il vuoto giuridico
formatosi con l’annullamento della regola e risalente fino al momento
dell’emanazione di quest’ultima.
Nel caso di specie, l’effetto conformativo imponeva all’autorità di adeguare la
disciplina del CCT relativamente al periodo temporale in cui la stessa era
risultata sprovvista di un meccanismo idoneo a salvaguardare l’operatore
economico, incapace di influenzare il prezzo di borsa, da oscillazioni
esorbitanti del valore monetario del corrispettivo. Circa l’entità del
corrispettivo pagato da EDISON nel 2004 (16 milioni di euro) e finito nelle
casse del Gestore della Rete, la decisione del Presidente della Repubblica non
statuiva alcun obbligo di restituzione se non nei limiti delle quote derivanti
dal diverso modello regolativo adottato in ottemperanza alla pronuncia.
Le censure secondo cui il meccanismo retroattivamente esteso sarebbe stato
inidoneo a regolare il periodo aprile-luglio 2004, essendo quest’ultimo
diversamente caratterizzato dal punto di vista dell’andamento, non sono idonee
ad intaccare la legittimità del provvedimento impugnato. Il meccanismo
regolatorio, di per sé, funziona a prescindere dall’andamento del mercato e
dalle oscillazione dei prezzi dal momento che esso è destinato a funzionare ex
post sulla base dei valori medi a consuntivo: a fine anno il gestore della rete
verifica l’entità del corrispettivo medio CCT versato da ciascun operatore che
vende energia nell’ambito dei contratti bilaterali; se il corrispettivo risulta
superiore a € 2/MWh il gestore della rete restituisce all’operatore la
differenza; se invece il corrispettivo è inferiore all’operatore non spetta
alcunché.
Il criterio di regolazione adottato ora per allora non è, di per sé, viziato per
il fatto di non consentire di ristorare l’intero pregiudizio patrimoniale
sofferto, giacchè la tutela di annullamento ed il conseguente effetto
conformativo offrono una tutela di pura legittimità dell’interesse legittimo,
tutela come tale orientata al conseguimento di una sintesi del pubblico
interesse con quello privato: la non satisfattività della tutela di annullamento
non è, poi, senza conseguenze perché apre le porte della tutela risarcitoria di
completamento.
L’AEEG era tenuta a rimuovere la lacuna nella disciplina del corrispettivo
ravvisata dal Capo dello Stato, introducendo, sia pure ex post, un limite
massimo ai valori medi; non era, invece, tenuta a dettare un quadro di
regolazione avente la finalità specifica di risarcire l’operatore economico del
danno ingiusto asseritamente dovuto a fattori di mercato contingenti in uno a
comportamenti di imprese concorrenti di cui si assume l’illiceità. L’effetto
conformativo scaturente da una pronuncia di annullamento persegue l’interesse
pubblico di ricondurre l’azione amministrativa ai canoni di legalità divisati
dal giudice; tale interesse è qualitativamente diverso da quello patrimoniale
tutelato con il rimedio risarcitorio, che presuppone il ricorrere di ben altri
requisiti di fattispecie.
3.5. In definitiva, la dedotta mancata integrale elisione del pregiudizio
sofferto a causa del non adeguato quadro regolamentare esistente, non
costituisce di per sé un vizio di legittimità della delibera impugnata. Al di là
delle formule utilizzate, il rimedio in questa sede invocato consiste nella
pretesa al risarcimento del danno non coperto dalla tutela specifica di
annullamento della delibera n. 48.
Non è un caso che la stessa società ricorrente deduca che la situazione di
pregiudizio dovuta alla volatilità dei prezzi zonali è un “fatto storico” e, in
quanto tale, del tutto irreversibile e che le anomalie del mercato non sono più
modificabili; che si tratta di pregiudizio che non può essere rimosso con
attività regolativa adottata ora per allora in quanto il pregiudizio è il frutto
dell’anomalo funzionamento del mercato in un preciso momento temporale.
EDISON S.P.A. non è certo privata di strumenti di tutela. Se ritiene che la
condotta dell’AEEG (già riconosciuta illegittima) e di ENEL S.P.A. le abbiano
cagionato un danno ingiusto potrà convenirle in giudizio per sentirle condannare
al risarcimento del danno, all’uopo dimostrando il nesso di causalità, la colpa
e l’effettiva entità del danno.
3.6. Neppure può parlarsi di provvedimento retroattivo in pejus.
Il principio d’irretroattività costituisce regola generale dell’ordinamento
giuridico, assumendo però rango costituzionale solo in riferimento alle norme
penali incriminatrici ed alle altre norme di carattere afflittivo. Non viola,
però, il principio della irretroattività degli atti amministrativi, la normativa
regolamentare volta a disciplinare ora per allora situazioni e rapporti la cui
precedente regolamentazione sia stata caducata per effetto di giudicato
amministrativo, purchè vengano preservati: a) le posizioni soggettive dei terzi;
b) la preesistenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti per
l’emanazione dell’atto fin dalla data alla quale si vogliono far risalire gli
effetti; c) i fatti già avvenuti in epoca anteriore (Consiglio Stato , sez. IV,
30 marzo 1998, n. 502).
Nel caso di specie, in primo luogo, il provvedimento impugnato arreca un
vantaggio ad Edison s.p.a. (che beneficia di € 225.000,00). Inoltre, alla
stregua di quanto sopra detto, la nuova regola che prende il posto di quella
annullata, per quanto riguarda la decorrenza, non viola il principio
dell’irretroattività delle norme, trattandosi di necessaria emanazione ed
applicazione di una norma “ora per allora”.
3.7. Secondo la società ricorrente, l’effetto distorsivo del corrispettivo
risaliva ad anomalie riconducibili al comportamento scorretto di ENEL SPA,
rispetto alla quale l’AEEG avrebbe rinunciato a ripetere le somme indebitamente
percepite in relazione all’annullamento della delibera n. 48/2004.
Sul punto, deve replicarsi che, in primo luogo, la decisione non statuisce
affatto il carattere indebito, ossia privo di valido ed efficace titolo
giuridico, della attribuzione patrimoniale incamerata da ENEL SPA e neppure
detta criteri per stabilire quali importi avrebbero dovuto essere recuperati.
ENEL SPA, del resto, non era neppure parte del procedimento contenzioso,
cosicchè una eventuale pronuncia in tal senso sarebbe rimasta inutiliter data.
Inoltre, la decisione amministrativa non ha eseguito alcun accertamento di
responsabilità in capo ad ENEL SPA.
Anche qui la società ricorrente, se lo riterrà, potrà in un giudizio
risarcitorio dimostrare l’illecito compiuto ai suoi danni.
4. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Il rigetto integrale comporta l’assorbimento dell’eccezione di difetto di
legittimazione passiva sollevata da Terna s.p.a.
5. Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti, sussistendo giusti
motivi ravvisabili nella estrema complessità della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia, sezione III, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, così provvede:
Rigetta il ricorso;
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 gennaio 2009, con
l’intervento dei seguenti magistrati:
dott. DOMENICO GIORDANO Presidente
dott. STEFANO COZZI
Referendario
dott. DARIO SIMEOLI
Referendario Estensore
Presidente
DOMENICO GIORDANO
Estensore
DARIO SIMEOLI
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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
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