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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 7 maggio 2009, n. 3650



RIFIUTI - URBANISTICA ED EDILIZIA - Impianto di trattamento - Valutazione dell’utilità - Variazione dello strumento urbanistico - Ulteriore motivazione - Necessità - Esclusione. La valutazione della utilità dell’impianto di trattamento rifiuti è sufficiente per determinare la variazione dello strumento urbanistico comunale senza che debba darsi una specifica motivazione del perché non si sia scelta un’area compatibile urbanisticamente con l’attività da autorizzare. Pres. Leo, Est. De Carlo - Comune di Bollate (avv. Brambilla Pisoni) c. Regione Lombardia (avv. Forloni). T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez.IV - 07/05/2009, n. 3650

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 03650/2009 REG.SEN.
N. 01823/2004 REG.RIC.


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

(Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1823 del 2004, proposto da:
Comune di Bollate, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Brambilla Pisoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Visconti di Modrone, 6;
 

contro
 

Regione Lombardia, rappresentato e difeso dall'Antonella Forloni, domiciliata presso gli uffici dell’avvocatura regionale in Milano, via Fabio Filzi 22;
 

nei confronti di
 

Provincia di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. Angela Bartolomeo, Elisabetta Baviera, Marialuisa Ferrari, Luciano Fiori, Alessandra Zimmitti, domiciliata presso gli uffici dell’avvocatura provinciale in Milano, via Vivaio, 1; Arpa, Ditta Passera Franco;
 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,
 

della deliberazione nr. VII\15479 del 5.12.03 della Giunta Regionale della Lombardia di approvazione del progetto presentato dalla Ditta Passera con autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Bollate ed all’esercizio delle inerenti operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi;

nonché per l’annullamento della deliberazione VII\17872 del 11.6.04 con cui è stata modificata l’autorizzazione di cui alla D.G.R. del 5.12.03;

Visto il ricorso con i relativi allegati ed il ricorso per motivi aggiunti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/04/2009 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
 

Nel ricorso introduttivo al giudizio il Comune di Bollate lamenta che l’autorizzazione impugnata era stata rilasciata all’esito dello svolgimento di ben sette conferenze di servizi nonostante non fossero state superate tutte le perplessità che avevano portato sia la Provincia di Milano, che il Comune di Bollate ad esprimersi negativamente circa il provvedimento richiesto.

Le censure di diritto venivano articolate in tre distinti motivi.

Il primo denunciava l’illegittimità dell’autorizzazione per violazione degli artt. 45 e 46 D.lgs. 152\99 e del punto 3.2.2 del Regolamento locale di igiene.

L’ultima conferenza di servizi del 10.6.03 riportava come condizioni all’autorizzazione la previa autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune ex D. lgs. 152\99 ed il nulla-osta provinciale da rilasciarsi all’esito delle verifiche previste dal punto 3.2.2 del Regolamento locale di igiene che vanno condotte prima dell’inizio dei lavori e non al momento di messa in esercizio dell’impianto.

Il provvedimento conclusivo non faceva riferimento tali condizioni.

Il secondo motivo lamentava l’illegittimità per eccesso di potere da difetto di istruttoria e insufficiente motivazione nonché la violazione dell’art. 12 D. lgs. 36\03.

Parte del terreno su cui doveva sorgere l’impianto era ricompreso nell’area dove la s.r.l. RI.PAM. aveva gestito una discarica per la quale la Provincia non aveva dato l’autorizzazione al suo riutilizzo, riutilizzo che la ASL ( all’epoca competente ) aveva subordinato alla copertura dell’area con uno strato di 50 cm di argilla che garantisse un’impermeabilità pari a 10 m\sec, senza che vi fosse stata alcuna verifica circa l’effettuazione di un’opera siffatta.

Il terzo motivo censurava l’illegittimità per violazione del P.R.G. comunale e della L.R. 51\75 con connesso eccesso di potere per carenza di motivazione e irragionevolezza.

Manca qualunque motivazione circa la non conformità alle prescrizioni urbanistiche comunali considerando altresì che l’approvazione del progetto determina la modifica della destinazione urbanistica, ma che tale modifica assume carattere eccezionale e deve essere giustificata.

Con i motivi aggiunti il Comune impugnava l’atto di parziale modifica dell’autorizzazione riproponendo gli ultimi due motivi già formulati nel ricorso principale.

Si costituivano in giudizio sia la Provincia di Milano che la Regione Lombardia che chiedevano il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 7.7.04 il Collegio respingeva la domanda di sospensione ritenendo carente il presupposto del fumus boni iuris.

All’udienza del 9.7.08 veniva emessa un’ordinanza istruttoria per acquisire i documenti del procedimento che potessero attestare se erano state compiute le verifiche circa l’osservanza della prescrizione della ASL al fine dell’utilizzo dell’ex area RIP.AM.

All’udienza del 27.1.09, non avendo gli enti richiesti depositato alcun documento, veniva emanata ulteriore ordinanza istruttoria di sollecito.

Il ricorso non è fondato.

Il primo motivo è superato dall’approvazione della delibera modificativa del 2004 nella quale è precisato che l’autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento generale di igiene ( punto 3.2.2. ) ed alla realizzazione degli allacci alla fognatura comunale anche dell’impianto di raccolta delle acque meteoriche.

Il secondo motivo è, invece, infondato poiché la Provincia nel corso delle numerose conferenze di servizi dedicate all’esame dell’autorizzazione richiesta dalla ditta Passera non ha mai sollevato il problema del mancato ripristino dell’area ex RIP.AM. secondo le prescrizioni della ASL del 1998.

In occasione dell’ultima produzione documentale della Provincia, all’esito dell’ordinanza istruttoria, è emerso che la Provincia sbloccò nel 2001 le fideiussioni poiché i suoi tecnici avevano dato atto che il ripristino ambientale era stato compiuto.

Ciò fa ragionevolmente presumere che lo strato di argilla indicato dalla ASL fosse stato posizionato ed in ogni caso dal progetto presentato dalla Ditta Passera risulta che l’impianto opera su una superficie di mq 1255 completamente pavimentata ed impermeabilizzata cosicché non sussistono quei rischi che la previsione della copertura con lo strato di argilla voleva scongiurare.

Il terzo motivo è privo di pregio.

La valutazione della utilità dell’impianto di trattamento rifiuti è sufficiente per determinare la variazione dello strumento urbanistico comunale senza che debba darsi una specifica motivazione del perché non si sia scelta un’area compatibile urbanisticamente con l’attività da autorizzare.

Il ricorso va pertanto respinto, ma in considerazione degli interessi pubblici tutelati dal Comune ricorrente possono compensarsi le spese di giudizio.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 21 aprile 2009 con l’intervento dei magistrati

Adriano Leo, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/05/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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