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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 7 maggio 2009, n. 3650
RIFIUTI - URBANISTICA ED EDILIZIA - Impianto di trattamento - Valutazione
dell’utilità - Variazione dello strumento urbanistico - Ulteriore motivazione -
Necessità - Esclusione. La valutazione della utilità dell’impianto di
trattamento rifiuti è sufficiente per determinare la variazione dello strumento
urbanistico comunale senza che debba darsi una specifica motivazione del perché
non si sia scelta un’area compatibile urbanisticamente con l’attività da
autorizzare. Pres. Leo, Est. De Carlo - Comune di Bollate (avv. Brambilla Pisoni)
c. Regione Lombardia (avv. Forloni). T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez.IV - 07/05/2009, n.
3650
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 03650/2009 REG.SEN.
N. 01823/2004 REG.RIC.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1823 del 2004, proposto da:
Comune di Bollate, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Brambilla Pisoni,
con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Visconti di Modrone, 6;
contro
Regione Lombardia, rappresentato e
difeso dall'Antonella Forloni, domiciliata presso gli uffici dell’avvocatura
regionale in Milano, via Fabio Filzi 22;
nei confronti di
Provincia di Milano, rappresentato e
difeso dagli avv. Angela Bartolomeo, Elisabetta Baviera, Marialuisa Ferrari,
Luciano Fiori, Alessandra Zimmitti, domiciliata presso gli uffici
dell’avvocatura provinciale in Milano, via Vivaio, 1; Arpa, Ditta Passera
Franco;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione nr. VII\15479
del 5.12.03 della Giunta Regionale della Lombardia di approvazione del progetto
presentato dalla Ditta Passera con autorizzazione alla realizzazione di un
impianto in Bollate ed all’esercizio delle inerenti operazioni di recupero e
smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi;
nonché per l’annullamento della deliberazione VII\17872 del 11.6.04 con cui è
stata modificata l’autorizzazione di cui alla D.G.R. del 5.12.03;
Visto il ricorso con i relativi allegati ed il ricorso per motivi aggiunti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/04/2009 il dott. Ugo De Carlo e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Nel ricorso introduttivo al giudizio
il Comune di Bollate lamenta che l’autorizzazione impugnata era stata rilasciata
all’esito dello svolgimento di ben sette conferenze di servizi nonostante non
fossero state superate tutte le perplessità che avevano portato sia la Provincia
di Milano, che il Comune di Bollate ad esprimersi negativamente circa il
provvedimento richiesto.
Le censure di diritto venivano articolate in tre distinti motivi.
Il primo denunciava l’illegittimità dell’autorizzazione per violazione degli
artt. 45 e 46 D.lgs. 152\99 e del punto 3.2.2 del Regolamento locale di igiene.
L’ultima conferenza di servizi del 10.6.03 riportava come condizioni
all’autorizzazione la previa autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune
ex D. lgs. 152\99 ed il nulla-osta provinciale da rilasciarsi all’esito delle
verifiche previste dal punto 3.2.2 del Regolamento locale di igiene che vanno
condotte prima dell’inizio dei lavori e non al momento di messa in esercizio
dell’impianto.
Il provvedimento conclusivo non faceva riferimento tali condizioni.
Il secondo motivo lamentava l’illegittimità per eccesso di potere da difetto di
istruttoria e insufficiente motivazione nonché la violazione dell’art. 12 D. lgs.
36\03.
Parte del terreno su cui doveva sorgere l’impianto era ricompreso nell’area dove
la s.r.l. RI.PAM. aveva gestito una discarica per la quale la Provincia non
aveva dato l’autorizzazione al suo riutilizzo, riutilizzo che la ASL ( all’epoca
competente ) aveva subordinato alla copertura dell’area con uno strato di 50 cm
di argilla che garantisse un’impermeabilità pari a 10 m\sec, senza che vi fosse
stata alcuna verifica circa l’effettuazione di un’opera siffatta.
Il terzo motivo censurava l’illegittimità per violazione del P.R.G. comunale e
della L.R. 51\75 con connesso eccesso di potere per carenza di motivazione e
irragionevolezza.
Manca qualunque motivazione circa la non conformità alle prescrizioni
urbanistiche comunali considerando altresì che l’approvazione del progetto
determina la modifica della destinazione urbanistica, ma che tale modifica
assume carattere eccezionale e deve essere giustificata.
Con i motivi aggiunti il Comune impugnava l’atto di parziale modifica
dell’autorizzazione riproponendo gli ultimi due motivi già formulati nel ricorso
principale.
Si costituivano in giudizio sia la Provincia di Milano che la Regione Lombardia
che chiedevano il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 7.7.04 il Collegio respingeva la domanda di
sospensione ritenendo carente il presupposto del fumus boni iuris.
All’udienza del 9.7.08 veniva emessa un’ordinanza istruttoria per acquisire i
documenti del procedimento che potessero attestare se erano state compiute le
verifiche circa l’osservanza della prescrizione della ASL al fine dell’utilizzo
dell’ex area RIP.AM.
All’udienza del 27.1.09, non avendo gli enti richiesti depositato alcun
documento, veniva emanata ulteriore ordinanza istruttoria di sollecito.
Il ricorso non è fondato.
Il primo motivo è superato dall’approvazione della delibera modificativa del
2004 nella quale è precisato che l’autorizzazione è subordinata al rispetto
delle prescrizioni di cui al Regolamento generale di igiene ( punto 3.2.2. ) ed
alla realizzazione degli allacci alla fognatura comunale anche dell’impianto di
raccolta delle acque meteoriche.
Il secondo motivo è, invece, infondato poiché la Provincia nel corso delle
numerose conferenze di servizi dedicate all’esame dell’autorizzazione richiesta
dalla ditta Passera non ha mai sollevato il problema del mancato ripristino
dell’area ex RIP.AM. secondo le prescrizioni della ASL del 1998.
In occasione dell’ultima produzione documentale della Provincia, all’esito
dell’ordinanza istruttoria, è emerso che la Provincia sbloccò nel 2001 le
fideiussioni poiché i suoi tecnici avevano dato atto che il ripristino
ambientale era stato compiuto.
Ciò fa ragionevolmente presumere che lo strato di argilla indicato dalla ASL
fosse stato posizionato ed in ogni caso dal progetto presentato dalla Ditta
Passera risulta che l’impianto opera su una superficie di mq 1255 completamente
pavimentata ed impermeabilizzata cosicché non sussistono quei rischi che la
previsione della copertura con lo strato di argilla voleva scongiurare.
Il terzo motivo è privo di pregio.
La valutazione della utilità dell’impianto di trattamento rifiuti è sufficiente
per determinare la variazione dello strumento urbanistico comunale senza che
debba darsi una specifica motivazione del perché non si sia scelta un’area
compatibile urbanisticamente con l’attività da autorizzare.
Il ricorso va pertanto respinto, ma in considerazione degli interessi pubblici
tutelati dal Comune ricorrente possono compensarsi le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando, rigetta il
ricorso.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 21 aprile 2009 con
l’intervento dei magistrati
Adriano Leo, Presidente
Giovanni Zucchini, Primo Referendario
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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