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TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 7 maggio 2009, n. 3651



RIFIUTI - Rifiuti contenenti idrocarburi - Assegnazione della caratteristica di pericolo H7 “cancerogeno” - Art. 6 quater del D.L. 208/08 conv. in L. n. 13/09 - Metodica. L’art. 6 quater del D.L. 208\08 convertito con modificazioni nella L. 13\09 fissa i criteri di classificazione dei rifiuto contenenti idrocarburi ai fini dell’assegnazione della caratteristica di pericolo H7 “ cancerogeno” rimandando alla Tabella A2 dell’Allegato A del Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7.11.08. La metodica che può ricavarsi dalla lettura della Tabella A2 è conforme a quanto, peraltro, era contenuto in due pareri dell’Istituto Superiore di Sanità del 2004 e del 2006 ed in uno dell’APAT del 2006; essa, infatti, prevede che, qualora la presenza degli idrocarburi totali superi la soglia dello 0,1%, sarà necessario procedere ad ulteriore analisi per verificare se, all’interno della frazione di idrocarburi presenti nel rifiuto da classificare come pericoloso o meno, siano presenti specifiche sostanze indicate come cancerogene in misura superiore alla soglia che le qualifica come pericolose. Pres. Leo, Est. De Carlo - A. s.p.a. (avv. Mazzarelli) c. Provincia di Milano (avv.ti Bartolomeo, Baviera, Ferrari, Fiori, Gabigliani e Zimmitti). T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez.IV - 07/05/2009, n. 3651

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 03651/2009 REG.SEN.
N. 01880/2008 REG.RIC.


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

(Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1880 del 2008, proposto da:
Amsa - Azienda Milanese Servizi Ambientali Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Mazzarelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via dell'Unione, 7;
 

contro
 

Provincia di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. Angela Bartolomeo, Elisabetta Baviera, Marialuisa Ferrari, Luciano Fiori, Nadia Marina Gabigliani, Alessandra Zimmitti, domiciliata presso gli uffici dell’avvocatura provinciale in Milano, via Vivaio, 1; Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lombardia - Arpa;
 

per l'annullamento
 

previa sospensione dell'efficacia, dell’Autorizzazione Dirigenziale nr. 162\08 del 16.5.08 emessa dal Direttore Centrale Ambiente - Settore Bonifiche e Rifiuti relativa all’esercizio di messa in riserva di rifiuti urbani, trattamento chimico fisico, recupero e ricondizionamento di rifiuti speciali non pericolosi presso lo stabilimento di via Silla 251-253 in Milano nella parte in cui l’attività è subordinata all’osservanza delle prescrizioni indicate dall’ARPA nella nota del 1.10.07; della nota 1.10.07 dell’ARPA - Dipartimento provinciale di Milano; della nota ARPA Dipartimento provinciale di Milano prot. 173748 del 18.12.07 e dell’allegata nota 12706 del 21.9.07 relativa alla linea di condotta del Dipartimento relativamente alla classificazione del rifiuto sulla base del parametro idrocarburi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/04/2009 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO
 

Con ricorso notificato in data 31.7.08 e depositato in data 2.9.08, l’A.M.S.A. s.p.a. impugnava l’autorizzazione indicata in epigrafe poiché il rifiuto messo in riserva veniva classificato come pericoloso contrariamente al vero con conseguente inserimento di prescrizioni onerose da rispettare.

In particolare contestava che la generica presenza di idrocarburi nella terra da spazzamento oltre la soglia dello 0,1% che sarebbe stata verificata al momento dell’uscita dal deposito avrebbe comportato la classificazione del rifiuto come pericoloso.

Si costituiva in giudizio la Provincia di Milano chiedendo il rigetto del ricorso..

Alla camera di consiglio del 23.9.08 la società ricorrente chiedeva il rinvio al merito dell’istanza cautelare.

All’udienza del 21 aprile 2009, all’esito della discussione, il Collegio tratteneva la causa in decisione.
 

DIRITTO
 

Il ricorso si basa su un motivo di ricorso relativo all’autorizzazione provinciale e su altri tre relativi al parere dell’ARPA.

Il primo denuncia una falsa applicazione dell’ art. 208 D. lgs. 152\06 e dell’art. 23 L.R. 26\03 nonché violazione del principio di legittimo affidamento ed eccesso di potere per contraddittorietà con altra manifestazione di volontà.

Infatti, nel corso della Conferenza di servizi del 18.12.07 la Provincia aveva espresso una riserva in merito al problema della rilevazione delle concentrazioni di idrocarburi nei rifiuti stoccati, ma successivamente senza più coinvolgere la società aveva adottato le prescrizioni nel provvedimento impugnato.

Il secondo motivo critica il contraddittorio atteggiamento dell’ARPA che in un primo tempo riteneva di effettuare le analisi per via gascromatografica e poi aveva indicato il metodo FT-IR.

Tale metodo non solo era contestabile nel merito ma determinava un aggravamento del procedimento peraltro richiamando “ recenti direttive interne” che, però, non erano a conoscenza della ricorrente con violazione dell’art 3 L.241\80 circa il dovere di allegazione del documento cui fa riferimento l’atto impugnato.

Il terzo motivo censura la disparità di trattamento rispetto ad analoghi atti autorizzativi rilasciati sul territorio regionale per impianti similari da altri dipartimenti dell’ARPA cosicché il metodo prescelto sembra rappresentare un caso isolato non giustificato dal fine di maggior cautela preventiva che lo ispira perché perseguito con modalità erronee .

Il quarto motivo sottolinea come vi sia una violazione delle direttive europee sulla classificazione dei rifiuti poiché in relazione ai rifiuti con codice a specchio manca un parametro indicante la concentrazione limite per gli idrocarburi poiché trattasi di parametro troppo generico cosicché la pericolosità del rifiuto con classificazione di “ voce a specchio” dipende da accertamenti più analitici sul tipo di sostanza presente.

Il ricorso merita accoglimento.

Le censure principali degli atti impugnati sono quelle che attengono alle modalità con cui l’ARPA del Dipartimento di Milano ha esercitato la discrezionalità tecnica necessaria per stabilire quindi i rifiuti da spezzamento diventano pericolosi per la presenza al loro interno di sostanze nocive superanti una certa soglia.

In sostanza la contestazione poggia su due elementi essenziali: la scelta del metodo FT-IR al posto dell’analisi gascromatografica che pure era stata individuata in sede di Conferenza di servizi senza una spiegazione adeguata e la valutazione di pericolosità del rifiuto in uscita attraverso la semplice valutazione del superamento di una generica soglia di presenza di idrocarburi non fissata da alcun provvedimento né comunitario, né nazionale.

La conferma della validità di queste censure è offerta anche dallo ius superveniens e cioè dal D.L. 208\08 convertito con modificazioni nella L. 13\09.

L’art. 6 quater di detta legge fissa i criteri di classificazione dei rifiuto contenenti idrocarburi ai fini dell’assegnazione della caratteristica di pericolo H7 “ cancerogeno” rimandando alla Tabella A2 dell’Allegato A del Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7.11.08.

La metodica che può ricavarsi dalla lettura della Tabella A2 è conforme a quanto, peraltro, era contenuto in due pareri dell’Istituto Superiore di Sanità del 2004 e del 2006 ed in uno dell’APAT del 2006; essa, infatti, prevede che, qualora la presenza degli idrocarburi totali superi la soglia dello 0,1%, sarà necessario procedere ad ulteriore analisi per verificare se, all’interno della frazione di idrocarburi presenti nel rifiuto da classificare come pericoloso o meno, siano presenti specifiche sostanze indicate come cancerogene in misura superiore alla soglia che le qualifica come pericolose.

Le suesposte considerazioni determinano l’accoglimento del quarto motivo di ricorso che presenta carattere assorbente rispetto agli altri.

Gli atti impugnati devono quindi essere annullati quanto all’autorizzazione solo in parte qua come richiesto dalla società ricorrente e la Provincia nel determinare le modalità di accertamento del rifiuto in uscita dovrà tener conto, oltre che dei parametri fissati dalla legge, dei metodi più appropriati per individuare la presenza di sostanze cancerogene.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso epigrafato, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna la Provincia di Milano a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in complessivi € 2.500 più C.a.p. e I.v.a. oltre il rimborso al ricorrente da parte del Comune del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di € 500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 21 aprile 2009 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/05/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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