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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 7 maggio 2009, n. 3651
RIFIUTI - Rifiuti contenenti idrocarburi - Assegnazione della caratteristica
di pericolo H7 “cancerogeno” - Art. 6 quater del D.L. 208/08 conv. in L. n.
13/09 - Metodica. L’art. 6 quater del D.L. 208\08 convertito con
modificazioni nella L. 13\09 fissa i criteri di classificazione dei rifiuto
contenenti idrocarburi ai fini dell’assegnazione della caratteristica di
pericolo H7 “ cancerogeno” rimandando alla Tabella A2 dell’Allegato A del
Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
7.11.08. La metodica che può ricavarsi dalla lettura della Tabella A2 è conforme
a quanto, peraltro, era contenuto in due pareri dell’Istituto Superiore di
Sanità del 2004 e del 2006 ed in uno dell’APAT del 2006; essa, infatti, prevede
che, qualora la presenza degli idrocarburi totali superi la soglia dello 0,1%,
sarà necessario procedere ad ulteriore analisi per verificare se, all’interno
della frazione di idrocarburi presenti nel rifiuto da classificare come
pericoloso o meno, siano presenti specifiche sostanze indicate come cancerogene
in misura superiore alla soglia che le qualifica come pericolose. Pres. Leo,
Est. De Carlo - A. s.p.a. (avv. Mazzarelli) c. Provincia di Milano (avv.ti
Bartolomeo, Baviera, Ferrari, Fiori, Gabigliani e Zimmitti). T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez.IV - 07/05/2009, n.
3651
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 03651/2009 REG.SEN.
N. 01880/2008 REG.RIC.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1880 del 2008, proposto da:
Amsa - Azienda Milanese Servizi Ambientali Spa, rappresentato e difeso dall'avv.
Marco Mazzarelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via
dell'Unione, 7;
contro
Provincia di Milano, rappresentato e
difeso dagli avv. Angela Bartolomeo, Elisabetta Baviera, Marialuisa Ferrari,
Luciano Fiori, Nadia Marina Gabigliani, Alessandra Zimmitti, domiciliata presso
gli uffici dell’avvocatura provinciale in Milano, via Vivaio, 1; Agenzia
Regionale Protezione Ambiente Lombardia - Arpa;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’Autorizzazione Dirigenziale nr. 162\08 del 16.5.08 emessa dal Direttore
Centrale Ambiente - Settore Bonifiche e Rifiuti relativa all’esercizio di messa
in riserva di rifiuti urbani, trattamento chimico fisico, recupero e
ricondizionamento di rifiuti speciali non pericolosi presso lo stabilimento di
via Silla 251-253 in Milano nella parte in cui l’attività è subordinata
all’osservanza delle prescrizioni indicate dall’ARPA nella nota del 1.10.07;
della nota 1.10.07 dell’ARPA - Dipartimento provinciale di Milano; della nota
ARPA Dipartimento provinciale di Milano prot. 173748 del 18.12.07 e
dell’allegata nota 12706 del 21.9.07 relativa alla linea di condotta del
Dipartimento relativamente alla classificazione del rifiuto sulla base del
parametro idrocarburi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/04/2009 il dott. Ugo De Carlo e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato in data
31.7.08 e depositato in data 2.9.08, l’A.M.S.A. s.p.a. impugnava
l’autorizzazione indicata in epigrafe poiché il rifiuto messo in riserva veniva
classificato come pericoloso contrariamente al vero con conseguente inserimento
di prescrizioni onerose da rispettare.
In particolare contestava che la generica presenza di idrocarburi nella terra da
spazzamento oltre la soglia dello 0,1% che sarebbe stata verificata al momento
dell’uscita dal deposito avrebbe comportato la classificazione del rifiuto come
pericoloso.
Si costituiva in giudizio la Provincia di Milano chiedendo il rigetto del
ricorso..
Alla camera di consiglio del 23.9.08 la società ricorrente chiedeva il rinvio al
merito dell’istanza cautelare.
All’udienza del 21 aprile 2009, all’esito della discussione, il Collegio
tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
Il ricorso si basa su un motivo di
ricorso relativo all’autorizzazione provinciale e su altri tre relativi al
parere dell’ARPA.
Il primo denuncia una falsa applicazione dell’ art. 208 D. lgs. 152\06 e
dell’art. 23 L.R. 26\03 nonché violazione del principio di legittimo affidamento
ed eccesso di potere per contraddittorietà con altra manifestazione di volontà.
Infatti, nel corso della Conferenza di servizi del 18.12.07 la Provincia aveva
espresso una riserva in merito al problema della rilevazione delle
concentrazioni di idrocarburi nei rifiuti stoccati, ma successivamente senza più
coinvolgere la società aveva adottato le prescrizioni nel provvedimento
impugnato.
Il secondo motivo critica il contraddittorio atteggiamento dell’ARPA che in un
primo tempo riteneva di effettuare le analisi per via gascromatografica e poi
aveva indicato il metodo FT-IR.
Tale metodo non solo era contestabile nel merito ma determinava un aggravamento
del procedimento peraltro richiamando “ recenti direttive interne” che, però,
non erano a conoscenza della ricorrente con violazione dell’art 3 L.241\80 circa
il dovere di allegazione del documento cui fa riferimento l’atto impugnato.
Il terzo motivo censura la disparità di trattamento rispetto ad analoghi atti
autorizzativi rilasciati sul territorio regionale per impianti similari da altri
dipartimenti dell’ARPA cosicché il metodo prescelto sembra rappresentare un caso
isolato non giustificato dal fine di maggior cautela preventiva che lo ispira
perché perseguito con modalità erronee .
Il quarto motivo sottolinea come vi sia una violazione delle direttive europee
sulla classificazione dei rifiuti poiché in relazione ai rifiuti con codice a
specchio manca un parametro indicante la concentrazione limite per gli
idrocarburi poiché trattasi di parametro troppo generico cosicché la
pericolosità del rifiuto con classificazione di “ voce a specchio” dipende da
accertamenti più analitici sul tipo di sostanza presente.
Il ricorso merita accoglimento.
Le censure principali degli atti impugnati sono quelle che attengono alle
modalità con cui l’ARPA del Dipartimento di Milano ha esercitato la
discrezionalità tecnica necessaria per stabilire quindi i rifiuti da spezzamento
diventano pericolosi per la presenza al loro interno di sostanze nocive
superanti una certa soglia.
In sostanza la contestazione poggia su due elementi essenziali: la scelta del
metodo FT-IR al posto dell’analisi gascromatografica che pure era stata
individuata in sede di Conferenza di servizi senza una spiegazione adeguata e la
valutazione di pericolosità del rifiuto in uscita attraverso la semplice
valutazione del superamento di una generica soglia di presenza di idrocarburi
non fissata da alcun provvedimento né comunitario, né nazionale.
La conferma della validità di queste censure è offerta anche dallo ius
superveniens e cioè dal D.L. 208\08 convertito con modificazioni nella L.
13\09.
L’art. 6 quater di detta legge fissa i criteri di classificazione dei rifiuto
contenenti idrocarburi ai fini dell’assegnazione della caratteristica di
pericolo H7 “ cancerogeno” rimandando alla Tabella A2 dell’Allegato A del
Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
7.11.08.
La metodica che può ricavarsi dalla lettura della Tabella A2 è conforme a
quanto, peraltro, era contenuto in due pareri dell’Istituto Superiore di Sanità
del 2004 e del 2006 ed in uno dell’APAT del 2006; essa, infatti, prevede che,
qualora la presenza degli idrocarburi totali superi la soglia dello 0,1%, sarà
necessario procedere ad ulteriore analisi per verificare se, all’interno della
frazione di idrocarburi presenti nel rifiuto da classificare come pericoloso o
meno, siano presenti specifiche sostanze indicate come cancerogene in misura
superiore alla soglia che le qualifica come pericolose.
Le suesposte considerazioni determinano l’accoglimento del quarto motivo di
ricorso che presenta carattere assorbente rispetto agli altri.
Gli atti impugnati devono quindi essere annullati quanto all’autorizzazione solo
in parte qua come richiesto dalla società ricorrente e la Provincia nel
determinare le modalità di accertamento del rifiuto in uscita dovrà tener conto,
oltre che dei parametri fissati dalla legge, dei metodi più appropriati per
individuare la presenza di sostanze cancerogene.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso
epigrafato, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la Provincia di Milano a rifondere alla controparte le spese di lite
che liquida in complessivi € 2.500 più C.a.p. e I.v.a. oltre il rimborso al
ricorrente da parte del Comune del contributo unificato ex art. 13,comma 6
bis,D.P.R. 115\02, nella somma di € 500.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 21 aprile 2009 con
l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Giovanni Zucchini, Primo Referendario
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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