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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 26 maggio 2009, n. 3848



RIFIUTI - Fanghi biologici - Spandimento su terreni agricoli - Comune - Competenza regolamentare - Difetto - D.lgs. n. 152/2006 e 99/1992. In materia di utilizzo dei fanghi biologici in agricoltura il Comune è sprovvisto di qualsiasi competenza: la disciplina per lo spandimento è contenuta infatti nei d.lgs. n. 152/06 e 99/92, i quali rivestono carattere di norma speciale rispetto al T.U. delle leggi sanitarie e i quali attribuiscono alla regione la potestà regolamentare. Ne deriva l’illegittimità del regolamento per l’utilizzo su terreno agricolo di fertilizzanti, reflui zootecnici e fanghi da depurazione approvato dal comune. Pres. Leo, Est. De Carlo - C. s.r.l. e altro (avv.ti Ferraris e Robaldo) c. Comune di Lomello (avv.ti Adavastro, Filippi Filippi e Re). T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez.IV - 26/05/2009, n. 3848

 

 

N. 03848/2009 REG.SEN.
N. 02543/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

(Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 2543 del 2008, proposto da:
Centro Ricerche Ecologiche C.R.E. Srl + Asso Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Ferraris, Enzo Robaldo, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Mascagni, 24;

contro

Comune di Lomello, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Adavastro, Serena Filippi Filippi, Paolo Re, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Cerva, 20;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della deliberazione C.C. n. 24 del 17 luglio 2008, di approvazione del Regolamento per l’utilizzo su terreno agricolo di fertilizzanti, reflui zootecnici e fanghi da depurazione;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lomello;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19/05/2009 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
 

Con ricorso notificato in data 14.11.08 e depositato in data 26.11.08, le società ricorrenti impugnavano l’atto indicato in epigrafe con cui era stato approvato un regolamento per lo spandimento dei fanghi biologici sui terreni agricoli che ritenevano lesivo delle loro prerogative di società di trattamento e di smaltimento dei fanghi reflui la prima e di impresa agricola la seconda.

La C.r.e. in particolare faceva presente di essere titolare di un impianto in Maccastorna e di aver presentato nel 2007 un’istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per realizzare a Lomello un impianto di gestione di fanghi biologici attualmente pendente presso i competenti uffici regionali. Il regolamento impugnato secondo la società ricorrente rientrerebbe in una strategia del Comune di Lomello che avversa la realizzazione di detto impianto.

Il ricorso presenta due motivi.

Il primo lamenta la violazione di una serie di norme del D.lgs 152\06 oltre che dell’art. 218 R.R. 1265\34 e di direttive regionali in quanto innanzitutto il Comune è sfornito di qualunque potere in materia di utilizzo dei fanghi biologici in agricoltura che sono considerati rifiuti speciali sottoposti ad una particolare disciplina rispetto alla quale il Comune non ha poteri di intervento, non trattandosi di rifiuti urbani.

Il secondo evidenzia come vi sia una violazione dell’art. 6 D.lgs 99\92 e della D.G.R. 7/15944 del 30.12.03 oltre che eccesso di potere sotto diversi profili.

L’art. 3 lett. C, D, E, dettano prescrizioni incompatibili con la delibera regionale oltre che con la ratio del d.lgs. 99\92 quali la lavorazione dei fanghi per carico, la distanza minima dal perimetro esterno del paese, la limitazione oraria per buona parte dell’anno.

Il Comune di Lomello si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo preliminarmente la carenza di interesse per mancanza di titolo autorizzativo rilasciato dalla Provincia di Pavia per lo spandimento dei fanghi..

Alla camera di consiglio del 16.12.08 veniva respinta l’istanza cautelare per mancanza di periculum non essendo possibile per disposizione regionale procedere allo spandimento fino al 7.2.09.

In data 18.1.09 il Comune di Lomello depositava ricorso incidentale per l’annullamento della determinazione dirigenziale della Provincia di Lodi del 23.9.08 che aveva rinnovato l’autorizzazione regionale allo spandimento dei fanghi nella Provincia di Pavia, nonché il connesso provvedimento emesso dalla Provincia di Lodi che aveva ridotto il quantitativo destinato alla Provincia di Lodi..

Avverso tale ultimo provvedimento la doglianza afferiva all’incompetenza territoriale a consentire spandenti in Provincia di Pavia e comunque alla mancata osservanza del principio di precauzione poiché la Regione aveva stabilito che non si doveva incrementare il quantitativo di fanghi da avviare a riutilizzo agricolo.

Le società ricorrenti rispetto al ricorso incidentale eccepivano la sua inammissibilità dal momento che il ricorso incidentale è rimedio processuale previsto per i controinteressati che deve avere per oggetto lo stesso provvedimento impugnato in via principale sebbene per motivi diversi o provvedimenti connessi ed inoltre tenuto conto che l’autorizzazione della Provincia di Lodi non afferiva agli spargimenti nella provincia di Pavia dal momento che era sopraggiunta un’analoga autorizzazione da parte della Provincia di Pavia.

Concludevano comunque anche per l’infondatezza nel merito del ricorso incidentale.

Il Collegio ritiene, a tacere di altri motivi, che il ricorso incidentale sia inammissibile per carenza di interesse vertendo su un provvedimento privo di qualunque lesività per il Comune di Lomello.

Esaminando, invece, il ricorso principale va preliminarmente affrontata l’eccezione di legittimazione attiva per difetto di interesse.

La C.R.E. è una società che si occupa del trattamento e dello smaltimento dei fanghi provenienti dalla depurazione delle acque con successivo spandimento su terreni agricoli e da anni ha un accordo con l’impresa agricola Asso s.r.l. per lo spandimento dei fanghi autorizzati nella Provincia di Pavia sui terreni siti nel Comune di Lomello di proprietà della Asso.

Dal momento che il regolamento impugnato limiterebbe il tipo di attività descritta non può certo affermarsi che manchi un interesse all’impugnazione e, pertanto, l’eccezione può essere disattesa.

Nel merito il ricorso è fondato.

Il primo motivo attiene all’incompetenza del Comune a regolare la materia del trattamento dei rifiuti di competenza dello Stato e delle Regioni.

Il motivo è fondato poiché la regolamentazione della materia de quo è riconducibile ai d.lgs 99\92 e 152\06 che sotto questo aspetto rivestono carattere di norma speciale rispetto al T.U. delle leggi sanitarie. In tali testi normativi non si rinviene alcuna competenza comunale sotto nessun profilo dal momento che la potestà regolamentare è attribuita alle Regioni che la esercitano nel rispetto dei criteri di cui all’art. 6 D.lgs. 99\92

Il regolamento è quindi privo di una sua base normativa e le esigenze sanitarie, che pure il Comune afferma di voler porre a fondamento di tale atto normativo, possono essere soddisfatte dal regolamento locale di igiene che concede gli strumenti per intervenire laddove l’attività autorizzata dalla Provincia di Pavia dove porre problemi di natura igienico-sanitaria.

L’accoglimento di tale motivo è assorbente rispetto alle censure su aspetti specifici della regolamentazione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso epigrafato, lo dichiara accoglie.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Condanna il Comune di Lomello alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.500 oltre C PA ed IVA

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/05/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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