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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 26 maggio 2009, n. 3848
RIFIUTI - Fanghi biologici - Spandimento su terreni agricoli - Comune -
Competenza regolamentare - Difetto - D.lgs. n. 152/2006 e 99/1992. In
materia di utilizzo dei fanghi biologici in agricoltura il Comune è sprovvisto
di qualsiasi competenza: la disciplina per lo spandimento è contenuta infatti
nei d.lgs. n. 152/06 e 99/92, i quali rivestono carattere di norma speciale
rispetto al T.U. delle leggi sanitarie e i quali attribuiscono alla regione la
potestà regolamentare. Ne deriva l’illegittimità del regolamento per l’utilizzo
su terreno agricolo di fertilizzanti, reflui zootecnici e fanghi da depurazione
approvato dal comune. Pres. Leo, Est. De Carlo - C. s.r.l. e altro (avv.ti Ferraris e Robaldo) c. Comune di Lomello (avv.ti Adavastro, Filippi Filippi e
Re). T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez.IV - 26/05/2009, n.
3848
N. 03848/2009 REG.SEN.
N. 02543/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2543 del 2008, proposto da:
Centro Ricerche Ecologiche C.R.E. Srl + Asso Srl, rappresentato e difeso dagli
avv. Pietro Ferraris, Enzo Robaldo, con domicilio eletto presso il loro studio
in Milano, via Mascagni, 24;
contro
Comune di Lomello, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Adavastro, Serena
Filippi Filippi, Paolo Re, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano,
via Cerva, 20;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento, previa sospensione
dell'esecuzione, della deliberazione C.C. n. 24 del 17 luglio 2008, di
approvazione del Regolamento per l’utilizzo su terreno agricolo di
fertilizzanti, reflui zootecnici e fanghi da depurazione;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lomello;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19/05/2009 il dott. Ugo De Carlo e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data
14.11.08 e depositato in data 26.11.08, le società ricorrenti impugnavano l’atto
indicato in epigrafe con cui era stato approvato un regolamento per lo
spandimento dei fanghi biologici sui terreni agricoli che ritenevano lesivo
delle loro prerogative di società di trattamento e di smaltimento dei fanghi
reflui la prima e di impresa agricola la seconda.
La C.r.e. in particolare faceva presente di essere titolare di un impianto in
Maccastorna e di aver presentato nel 2007 un’istanza di Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA) per realizzare a Lomello un impianto di gestione di fanghi
biologici attualmente pendente presso i competenti uffici regionali. Il
regolamento impugnato secondo la società ricorrente rientrerebbe in una
strategia del Comune di Lomello che avversa la realizzazione di detto impianto.
Il ricorso presenta due motivi.
Il primo lamenta la violazione di una serie di norme del D.lgs 152\06 oltre che
dell’art. 218 R.R. 1265\34 e di direttive regionali in quanto innanzitutto il
Comune è sfornito di qualunque potere in materia di utilizzo dei fanghi
biologici in agricoltura che sono considerati rifiuti speciali sottoposti ad una
particolare disciplina rispetto alla quale il Comune non ha poteri di
intervento, non trattandosi di rifiuti urbani.
Il secondo evidenzia come vi sia una violazione dell’art. 6 D.lgs 99\92 e della
D.G.R. 7/15944 del 30.12.03 oltre che eccesso di potere sotto diversi profili.
L’art. 3 lett. C, D, E, dettano prescrizioni incompatibili con la delibera
regionale oltre che con la ratio del d.lgs. 99\92 quali la lavorazione dei
fanghi per carico, la distanza minima dal perimetro esterno del paese, la
limitazione oraria per buona parte dell’anno.
Il Comune di Lomello si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo
preliminarmente la carenza di interesse per mancanza di titolo autorizzativo
rilasciato dalla Provincia di Pavia per lo spandimento dei fanghi..
Alla camera di consiglio del 16.12.08 veniva respinta l’istanza cautelare per
mancanza di periculum non essendo possibile per disposizione regionale
procedere allo spandimento fino al 7.2.09.
In data 18.1.09 il Comune di Lomello depositava ricorso incidentale per
l’annullamento della determinazione dirigenziale della Provincia di Lodi del
23.9.08 che aveva rinnovato l’autorizzazione regionale allo spandimento dei
fanghi nella Provincia di Pavia, nonché il connesso provvedimento emesso dalla
Provincia di Lodi che aveva ridotto il quantitativo destinato alla Provincia di
Lodi..
Avverso tale ultimo provvedimento la doglianza afferiva all’incompetenza
territoriale a consentire spandenti in Provincia di Pavia e comunque alla
mancata osservanza del principio di precauzione poiché la Regione aveva
stabilito che non si doveva incrementare il quantitativo di fanghi da avviare a
riutilizzo agricolo.
Le società ricorrenti rispetto al ricorso incidentale eccepivano la sua
inammissibilità dal momento che il ricorso incidentale è rimedio processuale
previsto per i controinteressati che deve avere per oggetto lo stesso
provvedimento impugnato in via principale sebbene per motivi diversi o
provvedimenti connessi ed inoltre tenuto conto che l’autorizzazione della
Provincia di Lodi non afferiva agli spargimenti nella provincia di Pavia dal
momento che era sopraggiunta un’analoga autorizzazione da parte della Provincia
di Pavia.
Concludevano comunque anche per l’infondatezza nel merito del ricorso
incidentale.
Il Collegio ritiene, a tacere di altri motivi, che il ricorso incidentale sia
inammissibile per carenza di interesse vertendo su un provvedimento privo di
qualunque lesività per il Comune di Lomello.
Esaminando, invece, il ricorso principale va preliminarmente affrontata
l’eccezione di legittimazione attiva per difetto di interesse.
La C.R.E. è una società che si occupa del trattamento e dello smaltimento dei
fanghi provenienti dalla depurazione delle acque con successivo spandimento su
terreni agricoli e da anni ha un accordo con l’impresa agricola Asso s.r.l. per
lo spandimento dei fanghi autorizzati nella Provincia di Pavia sui terreni siti
nel Comune di Lomello di proprietà della Asso.
Dal momento che il regolamento impugnato limiterebbe il tipo di attività
descritta non può certo affermarsi che manchi un interesse all’impugnazione e,
pertanto, l’eccezione può essere disattesa.
Nel merito il ricorso è fondato.
Il primo motivo attiene all’incompetenza del Comune a regolare la materia del
trattamento dei rifiuti di competenza dello Stato e delle Regioni.
Il motivo è fondato poiché la regolamentazione della materia de quo è
riconducibile ai d.lgs 99\92 e 152\06 che sotto questo aspetto rivestono
carattere di norma speciale rispetto al T.U. delle leggi sanitarie. In tali
testi normativi non si rinviene alcuna competenza comunale sotto nessun profilo
dal momento che la potestà regolamentare è attribuita alle Regioni che la
esercitano nel rispetto dei criteri di cui all’art. 6 D.lgs. 99\92
Il regolamento è quindi privo di una sua base normativa e le esigenze sanitarie,
che pure il Comune afferma di voler porre a fondamento di tale atto normativo,
possono essere soddisfatte dal regolamento locale di igiene che concede gli
strumenti per intervenire laddove l’attività autorizzata dalla Provincia di
Pavia dove porre problemi di natura igienico-sanitaria.
L’accoglimento di tale motivo è assorbente rispetto alle censure su aspetti
specifici della regolamentazione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso
epigrafato, lo dichiara accoglie.
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Condanna il Comune di Lomello alla rifusione delle spese del presente giudizio
che liquida in € 2.500 oltre C PA ed IVA
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19/05/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Giovanni Zucchini, Primo Referendario
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/05/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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