AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 10 giugno 2009, n. 3946



RIFIUTI - Art. 33 d.lgs. n. 22/97 - Procedura per silenzio assenso - Presupposto della disponibilità del sito in capo al richiedente - Non accoglimento per carenza di detto presupposto - Conseguente cancellazione dal registro delle imprese che effettuano il recupero dei rifiuti. Le disposizioni di cui all’art. 33, d.lgs. n. 22/97, cc. 1, 3 e 4, benché non sia detto espressamente, configurano una procedura per silenzio - assenso, salvo intervenga diniego espresso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 maggio 2004, n. 2707). Peraltro, il presupposto perché s'instauri efficacemente la procedura e si formi il silenzio - assenso è che il sito, in cui s'intende effettuare l'attività di smaltimento, sia a disposizione del richiedente e che non si tratti d'impianto per l'uso del quale è già stato autorizzato altro soggetto. Ne deriva il legittimo diniego, da parte della Provincia, dell’istanza di rinnovo dell’attività di recupero di rifiuti, essendo già presente sul sito individuato altra impresa. E’ altrettanto legittima la precisazione che il non accoglimento comporta il divieto di svolgimento dell’attività e la cancellazione della ditta dal registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero dei rifiuti. Quest’ultimo effetto consegue automaticamente al provvedimento di non accoglimento avendo il predetto registro natura meramente ricognitiva della situazione ritraibile dalla mappatura delle imprese esercenti sul territorio ed essendo del tutto privo di valenza costitutiva o autorizzatoria. Pres. Leo, Est. Marzano - L.S.F. (avv.ti Reho e Pantano) c. Provincia di Milano (avv.ti Bartolomeo, Ferrari, Fiori e Zimmitti) e Comune di Bollate (avv. Brambilla Pisoni). T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez.IV - 10/06/2009, n. 3946

 

RIFIUTI - Art. 27 d.lgs. n. 22/97 - Autorizzazione espressa - Compatibilità dell’impianto in materia urbanistica e ambientale - Giunta regionale - Conferenza di servizi. La procedura di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 22/97, a differenza di quella semplificata di cui all’art. 33, è finalizzata al conseguimento di una autorizzazione espressa, che investe a 360 gradi l’attività di smaltimento o di recupero da intraprendere, concernente la compatibilità dell’impianto e dell’attività ivi da svolgere, tanto in materia urbanistica, quanto in materia di tutela ambientale, della salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. In particolare, sotto il profilo urbanistico, ai sensi del comma 5 della indicata norma, l’approvazione del progetto da parte della Giunta regionale, all’esito di apposita conferenza di servizi, sostituisce ogni ulteriore atto autorizzativo e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Pres. Leo, Est. Marzano - L.S.F. (avv.ti Reho e Pantano) c. Provincia di Milano (avv.ti Bartolomeo, Ferrari, Fiori e Zimmitti) e Comune di Bollate (avv. Brambilla Pisoni). T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez.IV - 10/06/2009, n. 3946

 

RIFIUTI - Impianti di smaltimento - Procedura autorizzatoria - Scelte discrezionali - Atti di gestione amministrativa - Esclusione - Competenza della Giunta regionale. La procedura per l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto di smaltimento rifiuti, in ragione dei numerosi e rilevanti interessi coinvolti (ad es.: valutazione di impatto ambientale e pianificazione urbanistica), coinvolge scelte connotate da ampia discrezionalità che hanno natura strategica tanto che le relative decisioni non possono essere ritenute di mera gestione amministrativa; infatti l'art. 27 comma 5 d.lgs. n. 22 del 1997 prevede espressamente la competenza della Giunta regionale ad approvare il progetto per la realizzazione del relativo impianto (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 5 maggio 2006, n. 1139). Pres. Leo, Est. Marzano - L.S.F. (avv.ti Reho e Pantano) c. Provincia di Milano (avv.ti Bartolomeo, Ferrari, Fiori e Zimmitti) e Comune di Bollate (avv. Brambilla Pisoni). T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez.IV - 10/06/2009, n. 3946

 

 

N. 03946/2009 REG.SEN.
N. 02569/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

(Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 2569 del 2004, proposto da:
La Sorte Francesco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Reho e Pasquale Pantano, con domicilio eletto presso il primo in Milano, viale Bianca Maria, 3;

contro

la Provincia di Milano, in persona del Presidente pro - tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angela Bartolomeo, Marialuisa Ferrari, Luciano Fiori e Alessandra Zimmitti, presso i quali è domiciliata in Milano, via Vivaio, 1;
il Comune di Bollate, in persona del Sindaco pro - tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Brambilla Pisoni, presso cui è elettivamente domiciliato in Milano, via Visconti di Modrone, 6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento n. 28/2004 della Direzione Generale Ambiente della Provincia di Milano, prot. N. 33106/2004 del 6 febbraio 2004, notificato il 17 - 18 febbraio 2004, di diniego dell’attività di recupero e smaltimento rifiuti e di cancellazione dal Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero dei rifiuti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Milano;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bollate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il referendario dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2009, i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 

FATTO
 

Con ricorso notificato il 16 aprile 2004 e depositato il successivo 13 maggio, il ricorrente ha impugnato l’atto in epigrafe chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia.

In vista della camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare, si è costituita in giudizio la Provincia di Milano, chiedendo la reiezione dell’istanza cautelare e del ricorso.

Anche il Comune di Bollate si è costituito in giudizio formulando le stesse richieste.

Alla camera di consiglio del 10 novembre 2004 la parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.

In corso di causa le parti hanno depositato ulteriori memorie e documenti.

All’udienza pubblica del 23 aprile 2008 la causa è stata rinviata a data da destinare ed è stata, poi, assegnata all’udienza del 5 maggio 2009.

In vista di tale udienza le parti hanno prodotto ulteriori scritti difensivi e documentazione e, sulle conclusioni ivi precisate, la causa è stata trattenuta in decisione.
 

DIRITTO
 

1. Con il provvedimento impugnato la Provincia di Milano ha disposto, nei confronti della ditta ricorrente, il non accoglimento della comunicazione di rinnovo dell’attività di recupero e smaltimento rifiuti e la cancellazione dal Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero dei rifiuti.

La vicenda per cui è causa trae origine da un risalente provvedimento comunale del 1994 con cui il Sindaco del Comune di Bollate, accertato che il sig. La Sorte Francesco svolgeva attività di ammasso e trattamento autoveicoli obsoleti e destinati alla rottamazione, nonché di materiali ferrosi, in viale Friuli Venezia Giulia, sul mappale 450 del foglio 45, rilevato che l’attività esercitata era incompatibile con la destinazione urbanistica dell’area che consentiva esclusivamente l’espansione residenziale e che, comunque, veniva svolta senza le prescritte autorizzazioni comunali e regionali, apprezzato il pericolo di inquinamento del terreno con possibilità di interessamento della falda acquifera sottostante, ordinava al medesimo la cessazione dell’attività entro 15 giorni, lo sgombero dell’area, la consegna all’Ufficio Ecologia comunale di certificato di avvenuto smaltimento dei rifiuti pericolosi e il ripristino dell’area secondo le prescrizioni a impartirsi dalla U.S.L. di competenza.

Tale provvedimento veniva fatto oggetto di impugnazione dinanzi a questo Tribunale con ricorso n. 4714/94 R.G. definito con sentenza di rigetto n. 3395/2000 pronunciata dalla I Sezione in cui, tra l’altro, si dava atto della mancanza delle prescritte autorizzazioni in capo alla ricorrente.

Faceva seguito la disposizione dirigenziale del Responsabile U.O. Rifiuti, n. 60/99 del 6 luglio 1999, con cui la Provincia di Milano vietava alla ditta ricorrente - che nelle more di fatto continuava la sua attività non autorizzata nel predetto sito - la prosecuzione dell’attività ordinando, altresì, la messa in sicurezza dell’area, in considerazione sia della situazione di irregolarità urbanistica sia della mancanza di autorizzazione.

Anche tale provvedimento veniva impugnato dinanzi a questo Tribunale, con ricorso iscritto al n. 3931/99 R.G., in cui la domanda di sospensione in via incidentale veniva respinta dalla I Sezione per mancanza di fumus e, comunque, in considerazione della perdurante efficacia dell’ordinanza sindacale di divieto n. 173 del 12 luglio 1994; non è seguita decisione di merito atteso che, con decreto decisorio n. 1197 del 9 febbraio 2009, il Presidente ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Peraltro, in data 1 giugno 2004, con disposizione dirigenziale n. 140, la Provincia ha sospeso parzialmente per due anni il diniego di cui alla precedente disposizione n. 60 del 1999, concedendo sostanzialmente una proroga all’attività esercitata di fatto dalla ditta ricorrente; tanto in attesa della realizzazione del P.I.P. da parte del Comune di Bollate e con l’avvertimento che non sarebbero state concesse proroghe ulteriori senza aver consultato il predetto Comune.

Nelle more, da una parte la ditta ricorrente ha continuato a formulare richieste per proseguire l’attività pur di fatto esercitata (a tal fine ha presentato denuncia di inizio attività protocollata al n. 0146681 alla Provincia di Milano in data 24 luglio 2003) e dall’altra il Comune di Bollate ha continuato a sollecitare la Provincia ad effettuare gli opportuni controlli, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 22/1997, tra le ditte di smaltimento operanti sul territorio in ordine alla regolarità dei relativi insediamenti (cfr. nota comunale prot. 27292 del 10 agosto 1999).

Alla suindicata denuncia di inizio attività ha fatto seguito richiesta di convocazione di una conferenza di servizi presso il Comune di Bollate che si è tenuta il 29 gennaio 2004 e che ha dato esito negativo avendo, il Comune di Bollate, ribadito l’inidoneità dei siti individuati dalla ricorrente per incompatibilità dell’attività da svolgervi con le prescrizioni dello strumento urbanistico comunale evidenziando, tuttavia, la possibilità di un futuro insediamento di attività di tal genere nell’adottando Piano per gli insediamenti produttivi, previsto dal vigente P.R.G.. La stessa possibilità era stata comunicata dal Comune alla Provincia in una nota ricognitiva del 22 ottobre 2003 dalla quale la ricorrente avrebbe desunto l’intendimento inequivoco del Comune di concedere una sorta di autorizzazione temporanea di fatto dell’attività, in attesa dell’individuazione delle aree idonee.

In ogni caso, sulla scorta della indicata conferenza di servizi la Provincia di Milano ha adottato il provvedimento gravato con il presente ricorso.

2. Con un unico motivo la ricorrente deduce l’eccesso di potere per difetto di motivazione in quanto la Provincia di Milano si sarebbe “appiattita” sul diniego del Comune di Bollate, senza svolgere una sua istruttoria; tanto più che il diniego del Comune sarebbe immotivato in considerazione sia del prolungato esercizio di fatto dell’attività, sia della nota del 22 ottobre 2003 con cui l’amministrazione comunale avrebbe, a dire della ricorrente, espresso il proprio “inequivoco intendimento” di “accettare” anche l’attività del La Sorte in attesa di una definitiva collocazione all’interno dell’area destinata al Piano per gli insediamenti produttivi.

La Provincia di Milano ha contestato siffatta ricostruzione obiettando che il diniego del Comune si fonda, essenzialmente, sulla incompatibilità dell’attività con la destinazione urbanistica dell’area, a fronte della quale la ricorrente non ha azionato la procedura autorizzatoria di cui agli artt. 27 e 28 del c.d. decreto Ronchi, che comporta variante al P.R.G., e comunque sulla mancanza delle prescritte autorizzazioni; fatti, questi, a fronte dei quali la Provincia non poteva che emettere l’adottato diniego. Tanto più che il parere contrario espresso dal Comune di Bollate nell’ultima conferenza di servizi fa seguito a precedenti ordinanze di divieto, la n. 173/1994 e la n. 60/1999, tuttora efficaci. Né vi è contraddizione nell’aver affermato che il sito individuato dalla ricorrente non è idoneo perché ivi svolge la stessa attività un’altra impresa, dal momento che la presenza dell’altra impresa è indice della mancanza di disponibilità dell’area da parte della ricorrente la quale, peraltro, non ha smentito con alcun dato tale obiezione. Quanto, poi, alla disposta cancellazione della ditta ricorrente dal Registro provinciale delle imprese che esercitano l’attività di recupero, la Provincia osserva che si tratta di un atto meramente consequenziale al diniego e, dunque, privo di discrezionalità.

Anche il Comune di Bollate ha svolto puntuali difese con cui ha confutato la tesi ricorrente obiettando che il provvedimento assunto dalla Provincia, lungi dall’essere un servile adeguamento alla volontà comunale, scaturisce, al contrario, da un lungo iter procedimentale di verifica e controllo avviato in seguito alla denuncia di inizio attività del 24 luglio 2003.

3. Il ricorso è infondato.

3.1. L'articolo 33 del d. lgs. 5 luglio 1997, n. 22, contenente “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”, in vigore all’epoca dei fatti prima che fosse abrogato dall'articolo 264, comma 1, lettera i) del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152., sotto la rubrica “Operazioni di recupero”, così disponeva: “1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente. 2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1 in relazione a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare: a) per i rifiuti non pericolosi: 1) le quantità massime impiegabili; 2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo; 3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi e alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente; b) per i rifiuti pericolosi: 1) le quantità massime impiegabili; 2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti; 3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito; 4) altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero; 5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. 3. La Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attività è allegata una relazione dalla quale deve risultare: a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1; b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti; c) le attività di recupero che si intendono svolgere; d) stabilimento, capacità di recupero e ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati; e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero. 4. Qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall'amministrazione. 5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero. 6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 e comunque non oltre e comunque non oltre quarantacinque giorni dal termine del periodo di sospensione previsto dall'articolo 9 della direttiva 83/189/CEE e dall'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute; a tal fine si considerano valide ed efficaci le comunicazioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono valide ed efficaci solo se a tale data la costruzione dell'impianto, ove richiesto dal tipo di attività di recupero, era stata già ultimata. 7. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'articolo 15, lettera a) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203. 8. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano alle attività di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione: a) delle attività di riciclaggio e di recupero di materia prima e di produzione di composti di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata; b) delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1; c) dell'impiego di combustibile da rifiuto nel rispetto delle specifiche norme tecniche adottate ai sensi del comma 1, che stabiliscono in particolare la composizione merceologica e le caratteristiche qualitative del combustibile da rifiuto ai sensi della lettera p) dell'articolo 6. 9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'articolo 31, comma 3 e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti nonché fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, determina modalità, condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti. 10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite norme tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati in operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato C sono sottoposti unicamente alle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 3, 11, 12, 15 nonché alle relative norme sanzionatorie. 11. Alle attività di cui ai commi precedenti si applicano integralmente le norme ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero. 12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione europea tre mesi prima della loro entrata in vigore. 12-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C. 12-ter Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri dì messa in riserva non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9, nonché le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni “.

Per quanto in questa sede interessa, la norma surriportata prevede una procedura semplificata, mediante denunzia d'inizio d'attività, di autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti. Si tratta della procedura attivata dalla ricorrente con la denuncia di inizio attività del 24 luglio 2003.

Il comma 1 dispone che l'attività possa essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla comunicazione d'inizio di attività alla Provincia territorialmente competente, il comma 3 prevede che entro quel termine la Provincia verifichi d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l'esercizio dell'attività, e il comma 4 prevede che, accertato il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, la Provincia disponga il divieto d'inizio dell'attività.

E’ stato osservato che, benché nessuna delle anzidette disposizioni lo dica espressamente, dall'insieme delle tre norme, si ricava che si tratta di una procedura per silenzio - assenso salvo intervenga diniego espresso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 maggio 2004, n. 2707).

Peraltro, il presupposto perché s'instauri efficacemente la procedura e si formi il silenzio - assenso è che il sito, in cui s'intende effettuare l'attività di smaltimento, sia a disposizione del richiedente e che non si tratti d'impianto per l'uso del quale è già stato autorizzato altro soggetto.

Pertanto, in disparte ogni altra considerazione, osserva il Collegio che correttamente la Provincia ha deciso di non accogliere la comunicazione di rinnovo dell’attività di recupero di rifiuti, essendo già presente sul sito individuato altra impresa, e precisando che il non accoglimento comporta il divieto di svolgimento dell’attività e la cancellazione della ditta dal registro provinciale delle Imprese che effettuano il recupero dei rifiuti. Quest’ultimo effetto consegue automaticamente al provvedimento di non accoglimento avendo il predetto registro, a tenore della norma innanzi riportata, natura meramente ricognitiva della situazione ritraibile dalla mappatura delle imprese esercenti sul territorio ed essendo del tutto privo di valenza costitutiva o autorizzatoria.

3.2. Sotto diverso ed ulteriore profilo deve rimarcarsi la pertinenza dell’obiezione della Provincia secondo cui la ricorrente, a fronte della incompatibilità urbanistica evidenziata, come condizione ostativa, dal Comune di Bollate, avrebbe dovuto attivare non già la procedura semplificata di cui al suindicato art. 33, bensì la procedura autorizzatoria di cui all’art. 27 dello stesso decreto Ronchi.

Disponeva la norma in questione: “Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. 1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini e il termine di cui al comma 3 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche e integrazioni. 2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la Regione nomina un responsabile del procedimento e convoca una apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti, i rappresentanti degli enti locali interessati. Alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti. 3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza: a) procede alla valutazione dei progetti; b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali; c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale; d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla Giunta regionale. 4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la Regione può avvalersi degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la Giunta regionale approva il progetto ed autorizza la realizzazione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. 6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 82, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985, n 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. 7. Le Regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l'intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5. 8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata. 9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 può essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui all'articolo 28. In tal caso la Regione autorizza le operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione dell'impianto”.

Come è agevole desumere dal testo della norma innanzi riportata, la procedura de qua, a differenza di quella semplificata di cui all’art. 33, è finalizzata al conseguimento di una autorizzazione espressa, che investe a 360 gradi l’attività di smaltimento o di recupero da intraprendere, concernente la compatibilità dell’impianto e dell’attività ivi da svolgere, tanto in materia urbanistica, quanto in materia di tutela ambientale, della salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. In particolare, sotto il profilo urbanistico, ai sensi del comma 5 della indicata norma, l’approvazione del progetto da parte della Giunta regionale, all’esito di apposita conferenza di servizi, sostituisce ogni ulteriore atto autorizzativo e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

La procedura per l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto di smaltimento rifiuti, in ragione dei numerosi e rilevanti interessi coinvolti (ad es.: valutazione di impatto ambientale e pianificazione urbanistica), coinvolge scelte connotate da ampia discrezionalità che hanno natura strategica tanto che le relative decisioni non possono essere ritenute di mera gestione amministrativa; infatti l'art. 27 comma 5 d.lgs. n. 22 del 1997 prevede espressamente la competenza della Giunta regionale ad approvare il progetto per la realizzazione del relativo impianto (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 5 maggio 2006, n. 1139).

Nel caso di specie, il ricorrere della duplice tipologia di cause ostative ravvisabili nella mancanza di autorizzazioni e nella non conformità dell’attività da intraprendersi alla destinazione urbanistica dell’area individuata dalla ditta richiedente, avrebbe dovuto indurre quest’ultima a richiedere l’autorizzazione secondo la procedura complessa di cui all’art. 27, d. lgs. 22/1997 piuttosto che avvalersi della procedura semplificata di cui al successivo art. 33. Né la serie procedimentale disciplinata dall’art. 27 può dirsi, nella fattispecie all’esame del Collegio, integrata con la conferenza di servizi tenutasi il 29 gennaio 2004, atteso che, sia per modalità di convocazione, sia per attività espletata, sia, per i soggetti che vi hanno preso parte, essa non è assimilabile a quanto contemplato dal comma 3 dell’art. 27. Difatti, ai sensi degli art. 27 e 28 d. lgs. 1997 n. 22 lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, compresa l'eliminazione, deve essere autorizzata dalla Regione (T.A.R. Lombardia, Brescia, 24 agosto 2004, n. 929). Nel caso in esame, al contrario, la Regione non è stata neanche interessata dal procedimento.

In conclusione e per tutte le suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.

Tuttavia, apprezzata la vicenda dedotta in giudizio, il Collegio ritiene di poter disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Quarta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Laura Marzano, Referendario, Estensore

Concetta Plantamura, Referendario

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/06/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it