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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 6 luglio 2009, n. 4303
DIRITTO URBANISTICO - Pianificazione urbanistica - Modifiche allo
strumento urbanistico in sede di approvazione - Modifiche obbligatorie,
facoltative e concordate - Ripubblicazione - Obbligo per le sole modifiche
facoltative o concordate - Fattispecie. La costante giurisprudenza, in tema
di modifiche apportate allo strumento urbanistico in sede di approvazione da
parte della Regione, distingue “le modifiche "obbligatorie" (in quanto
indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni del piano
territoriale di coordinamento, la razionale sistemazione delle opere e degli
impianti di interesse dello Stato, la tutela del paesaggio e dei complessi
storici, monumentali, ambientali e archeologici, l'adozione di standards
urbanistici minimi) da quelle "facoltative" (consistenti in innovazioni non
sostanziali) e da quelle "concordate" (conseguenti all'accoglimento di
osservazioni presentate al piano ed accettate dal Comune). Mentre, infatti, per
le modifiche "facoltative" e "concordate", ove superino il limite di rispetto
dei canoni guida del piano adottato, sussiste l'obbligo della ripubblicazione da
parte del Comune, diversamente, per le modifiche "obbligatorie" non sorge tale
obbligo, poiché proprio il carattere dovuto dell'intervento regionale rende
superfluo l'apporto collaborativo del privato, superato e ricompreso nelle
scelte pianificatorie operate in sede regionale e comunale (fattispecie relativa
alla modifica dettata dalla necessità di assicurare le finalità di tutela
paesaggistica). Pres. Arosio, Est. Cattaneo - G.G. (avv.ti Notaro e Purghè) c.
Comune di Merate (avv. Messi). T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez.II -
06/07/2009, n.
4303
N. 04303/2009 REG.SEN.
N. 00258/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 258 del 2006, proposto da:
Gallavresi Giovanni, rappresentato e difeso dagli avv. Matteo Notaro e
Elisabetta Purghe', con domicilio eletto presso Matteo Notaro in Milano, p.zza
Liberty, 8;
contro
Comune di Merate, rappresentato e difeso dall'avv. Yvonne Messi, con domicilio
eletto presso Andrea Parisi in Milano, via Santa Tecla, 4;
Provincia di Lecco, non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione del C.C. n. 38 del 5 ottobre 2005 di “approvazione
revisione del vigente piano regolatore generale, con verifica di compatibilità
al vigente piano territoriale di coordinamento provinciale di Lecco”;
- della deliberazione della Giunta Provinciale di Lecco n. 235 del 7 luglio 2004
recante il “parere di compatibilità con il p.t.c.p. della variante generale al
p.r.g. - art. 3.18 l.r. n. 1/2000. Delibere C.C. n. 41 del 25.11.2003 e n. 16
del 17.4.2004”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche se non noto;
e per la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni
patiti dal ricorrente;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Merate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20/05/2009 il dott. Silvia Cattaneo e
uditi per le parti gli avv. Notaro e Poggi (in sostituzione di Messi);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il sig. Gallavresi è proprietario di
un terreno, inserito, nel p.r.g. previgente, in zona E1, a destinazione
agricola, e E4, di rispetto stradale.
Con le delibere del C.C. n. 41 del 25.11.2003 e n. 16 del 17.4.2004, il Comune
di Merate ha posto una piccola porzione della proprietà del ricorrente in zona
C3, a prevalente destinazione rada di completamento, ed, in larga parte, in zona
E2, a prevalente attività rurali di coltivazione.
Con la delibera n. 38 del 5.10.2005, di approvazione della revisione in variante
al p.r.g. il Consiglio comunale ha mutato le previsioni relative alla
destinazione urbanistica dell’area di proprietà del ricorrente, rendendola
nuovamente inedificabile.
Il ricorrente impugna la delibera del C.C. n. 38 del 5.10.2005 e la delibera
della Giunta provinciale n. 235 del 27.7.2004 per i seguenti motivi:
I. violazione artt. 42, 48 e 107, d.lgs. n. 267/2000; incompetenza: la verifica
di compatibilità della variante al p.r.g. alle prescrizioni del p.t.c.p. è stata
deliberata dalla Giunta provinciale anziché dal Consiglio;
II. violazione di legge (artt. 8, 9 e 10, l. n. 1150/1942, art. 3, l.r. n.
1/2000); violazione dei principi generali in materia di pianificazione
urbanistica e di varianti agli strumenti urbanistici; eccesso di potere per
difetto dei presupposti, illogicità, contraddittorietà; violazione di legge per
difetto di motivazione: il piano non è stato ripubblicato nonostante le
prescrizioni introdotte ex novo in sede di approvazione della variante al p.r.g.
e l’assenza di precise indicazioni, da parte della Provincia, che definissero in
modo preciso i criteri a cui il piano avrebbe dovuto adeguarsi; difetto di
motivazione in ordine alle nuove scelte di piano, considerata la discrezionalità
lasciata dalla Provincia con riferimento alle previsioni relative alle aree
localizzate in prossimità del corridoio ecologico e del s.i.c. lago di Sartirana;
indeterminatezza del concetto di “prossimità al corridoio ecologico”.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale contestando la fondatezza
delle censure dedotte.
All’udienza pubblica del 20 maggio 2009 il ricorso è stato ritenuto per la
decisione.
DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è
infondato. Come ha di recente affermato il Consiglio di Stato con la sentenza 28
maggio 2009 n. 3333, rientra nella competenza della giunta provinciale emettere
pareri di compatibilità di uno strumento urbanistico comunale (si trattava, nel
caso esaminato, di un programma integrato di intervento) con il P.T.C.P.
Non può, al riguardo, invocarsi l’art. 42, c.2, lett. b), d.lgs. n. 267/2000:
tale norma - che attribuisce alla competenza consiliare i “programmi, relazioni
previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco
annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative
variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e
pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere
per dette materie” - si riferisce, difatti, “non a qualsiasi parere espresso
dall’Ente che comunque coinvolga i piani o programmi dallo stesso approvati, ma
soltanto ai pareri espressi nell’ambito del procedimento di formazione di quei
piani e programmi (o delle relative varianti e deroghe)”. (Cons. Stato, sez. IV,
28.5.2009, n. 3333).
Anche il secondo motivo di ricorso, che deduce la mancata ripubblicazione del
piano a seguito delle modifiche imposte dalla Provincia, deve essere respinto.
La costante giurisprudenza, in tema di modifiche apportate allo strumento
urbanistico in sede di approvazione da parte della Regione, distingue “le
modifiche "obbligatorie" (in quanto indispensabili per assicurare il rispetto
delle previsioni del piano territoriale di coordinamento, la razionale
sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, la tutela
del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali e archeologici,
l'adozione di standards urbanistici minimi) da quelle "facoltative" (consistenti
in innovazioni non sostanziali) e da quelle "concordate" (conseguenti
all'accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate dal Comune).
Mentre, infatti, per le modifiche "facoltative" e "concordate", ove superino il
limite di rispetto dei canoni guida del piano adottato, sussiste l'obbligo della
ripubblicazione da parte del Comune, diversamente, per le modifiche
"obbligatorie" non sorge tale obbligo, poiché proprio il carattere dovuto
dell'intervento regionale rende superfluo l'apporto collaborativo del privato,
superato e ricompreso nelle scelte pianificatorie operate in sede regionale e
comunale”.
Nel caso in esame, nell’esprimere il parere di compatibilità della variante con
il P.T.C.P. la Provincia di Lecco ha segnalato al Comune l’opportunità di
“rivalutare le previsioni insediative localizzate in prossimità del corridoio
ecologico e del S.I.C. lago di Sartirana in considerazione delle caratteristiche
paesaggistiche, geologiche e geomorfologiche del territorio interessato […],
atteso che progressive urbanizzazioni di porzioni di territorio possono limitare
fortemente la salvaguardia di tali ambiti”.
La modifica apportata dal Comune, in ottemperanza a tale indicazione, non
richiedeva una nuova pubblicazione della variante: è stata, difatti, dettata
dalla necessità di assicurare il rispetto delle finalità di tutela
paesaggistiche oggetto del piano territoriale di coordinamento provinciale (Tar
Lombardia, sez. II, sent. 197/09).
Ma anche ove la modifica fosse da intendersi quale mera raccomandazione, ed
avesse, dunque, carattere facoltativo, non sussisterebbe, comunque, un obbligo
di ripubblicazione del piano in quanto l’ampliamento del corridoio ecologico non
comporta una rielaborazione complessiva del piano stesso, ovvero un mutamento
delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che presiedono alla sua
stessa impostazione (cfr. Cons. Stato IV 15.7.08 n. 3518; 5.3.08 n. 925; 31.1.05
n. 259).
Il procedimento seguito dal Comune è, pertanto, pienamente rispettoso del
dettato normativo.
Non è, parimenti, fondata la censura di difetto di motivazione in ordine alle
nuove scelte di piano.
Per costante giurisprudenza, le scelte pianificatorie dell’amministrazione sono
caratterizzate da un’ampia discrezionalità e non necessitano - salvo il caso in
cui vadano ad incidere su aspettative qualificate, che nel caso di specie non
ricorrono - di apposita motivazione, ulteriore rispetto a quella che si possa
evincere dai criteri generali seguiti nell'impostazione del piano (Cons. Stato,
sez. IV, 19 febbraio 2007, n. 865).
La delibera impugnata chiarisce adeguatamente le ragioni del sacrificio imposto
ai privati, legate all’esigenza di fornire una maggior tutela al corridoio
ecologico e al S.I.C. lago di Sartirana, vietando l’edificazione nelle aree
situate in prossimità di tali ambiti.
Il Collegio non condivide, infine, quanto affermato dal ricorrente in ordine
alla illegittimità dell’operato della Provincia per aver utilizzato concetti
indeterminati, quali quelli di “corridoio ecologico” e di “prossimità” ad esso,
ed aver conseguentemente lasciato all’amministrazione comunale una sorta di
norma in bianco.
Come questo Tar ha affermato in più occasioni, anche l’atto di approvazione ha
un suo contenuto specifico di discrezionalità, che può esplicarsi anche con
previsioni più rigorose, in termini di tutela ambientale, rispetto a quanto
previsto dal piano provinciale (il quale pone dunque solo un limite minimo alla
discrezionalità programmatoria del comune) (cfr. Cons. Stato IV, 1.10.07 n. 5058
e n. 5041; Tar Lombardia, sez. II, sent. 197/09).
Per le ragioni esposte il ricorso è dunque infondato e va, pertanto, respinto.
Il Collegio ritiene equo disporre l’integrale compensazione delle spese di
giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20/05/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Mario Arosio, Presidente
Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere
Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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