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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Si ringrazia per la segnalazione l'avv. prof. Ada Lucia De Cesaris
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 9 luglio 2009, n. 4345
DIRITTO URBANISTICO - Atti di pianificazione - Impugnazione - Legittimazione
- Vicinitas - Insufficienza - Pregiudizio effettivo o potenziale -
Fattispecie. L’interesse al ricorso, in materia di impugnazione degli atti
di pianificazione, non può essere provato solo con la situazione dello stabile
collegamento con la zona interessata dalle opere, ma attraverso la dimostrazione
del pregiudizio direttamente conseguente all’adozione degli atti gravati e della
connessa utilitas ricavata dall’accoglimento del ricorso. (Cons. Stato,
n. 1584/2008). Il pregiudizio deve essere effettivo, nel senso che
dall’esecuzione dello stesso deve discendere in via immediata e personale un
danno certo alla sfera giuridica del ricorrente, ovvero potenziale, nel senso,
però, che la lesione si verificherà in futuro con un elevato grado di certezza (Cons.
St., sez. IV, 22 giugno 2006, n.3947), mentre deve escludersi il presupposto in
questione nell’ipotesi in cui il danno derivante dall’attuazione dell’atto
impugnato sia meramente eventuale, e, cioè, quando lo stesso non risulta, di per
sé, capace di arrecare una lesione diretta alla sfera del soggetto ricorrente,
né risulti sicuro che il danno si realizzerà in un secondo tempo (Cons. St.,
sez. IV, 19 giugno 2006, n.3656). Il pregiudizio che può conseguire ad un
intervento di pianificazione può consistere nella possibile diminuzione di
valore del proprio immobile o nella peggiore qualità ambientale: una volta
accertata la vicinitas, vanno valutate le implicazioni urbanistiche
dell’intervento e le conseguenze prodotte sulla qualità della vita di coloro che
per residenza, attività lavorative e simili ragioni, sono in durevole rapporto
con la zona interessata dall’intervento. (fattispecie relativa alla variante
urbanistica comportante riduzione delle aree verdi nelle vie limitrofe alla
residenza dei ricorrenti, diminuzione di alberi destinati a costituire barriere
antirumore e spostamento di parcheggi pubblici: circostanze tutte incidenti
sullo status di residente, sotto gli aspetti della viabilità e della
vivibilità). Pres. Arosio, Est. Bini - R.C. e altri (avv.ti Daniel e Caiazzo) c.
Comune di Milano (avv.ti Mandarano e Surano). T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez.II -
09/07/2009, n.
4345
N. 04345/2009 REG.SEN.
N. 00909/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 909 del 2006, proposto da:
RENATO CAPELLI, GIULIANA DE CARLI, PIER PAOLO PICCIOLINI, STEFANO BOCCALINI,
PATRIZIA AIRAGHI, AUGUSTA SIGNORINI, DOMENICO CRUPI, ORIETTA BERNARDI, CARMELA
CANZANO, ELENA AGNESE RADICE, SILVIA VALLINI, rappresentati e difesi dagli Avv.
Danilo Daniel e Vincenzo Caiazzo, con domicilio eletto a Milano, in Viale
Caldara 43;
contro
Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. Antonello Mandarano, Maria
Rita Surano, con domicilio eletto presso Maria Rita Surano in Milano, c/o Avv.ra
Com.Le V.Guastalla, 8;
Regione Lombardia, rappresentato e difeso dall'avv. Piera Pujatti, domiciliata
per legge in Milano, via Fabio Filzi 22;
nei confronti di
Caprera Srl avente causa della Soc. Fergiro Srl, rappresentato e difeso dagli
avv. Guido Alberto Inzaghi, Maria Sala, Pier Giuseppe Torrani, con domicilio
eletto presso Pier Giuseppe Torrani in Milano, c.so Magenta, 63;
per l'annullamento delle delibere in data 15.2.2005 e 13.7.2005 del Collegio di
Vigilanza per l’attuazione dell’accordo di programma approvato con decreto
dell’Assessore Regionale al Territorio e Urbanistica 20 luglio 2004 n. 12690 con
le quali è stata apportata una variante al PII Garibaldi Repubblica, nonché di
ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso ed in particolare della
determina dirigenziale 12.5.2005 n. 244 in materia di aggiornamento dei valori
di monetizzazione di aree per standard.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Caprera Srl avente causa della Soc.
Fergiro Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Uditi, relatore la dott. Silvana Bini, alla pubblica udienza del 20 maggio 2009,
gli Avv. Daniel e Caiazzo per i ricorrenti, l’Avv. Mandarano per il Comune di
Milano, l’Avv. Pujatti per la Regione, gli Avv. Torrani, Sala, Vaia e Inzaghi
per i controinteressati;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso n. 4813/2004 un
centinaio di cittadini residenti nella zona limitrofa a Garibaldi e Repubblica,
hanno impugnato gli atti relativi al Programma Integrato di Intervento
“Garibaldi Repubblica”, oggetto di un accordo di programma approvato con
delibera regionale del 20.7.2004 n. 12690.
Alcuni dei cittadini che hanno proposto il suddetto ricorso hanno impugnato ora
i provvedimenti di variante adottati dal Collegio di Vigilanza, in data
15.2.2005 e 13.7.2005, con cui sono state apportate delle variazioni al progetto
originario, relative alla destinazione di aree ubicate nelle unità U1 e U3.
Lamentano in particolare i ricorrenti che le varianti impugnate avrebbero
comportato una riduzione degli standard qualitativi e una collocazione
peggiorativa del verde e dei parcheggi rispetto alla loro abitazione.
Le Amministrazioni resistenti e la società controinteressata, nel costituirsi in
giudizio, hanno sollevato l’eccezione di carenza di interesse, ritenendo non
provata la lesione conseguente alla variazione progettuale, ovvero l’utilitas
che ogni ricorrente può ottenere dall’accoglimento del ricorso.
Con sentenza non definitiva n. 1313 del 16.2.2009 il Collegio ha disposto una
istruttoria, a carico dei ricorrenti, affinchè venisse dimostrata la loro “
esatta collocazione territoriale, il requisito della vicinitas, nonché la
lesione conseguente alla approvazione della variante al piano”.
Infatti la circostanza che il ricorso in esame fosse stato presentato solo da
alcuni dei residenti che avevano promosso ricorso avverso il PII, ha reso
necessario verificare se in base alla loro collocazione la variante provocasse
loro una lesione rispetto al precedente progetto.
In data 18.3.09 i ricorrenti hanno prodotto una relazione dettagliata, da cui
emerge per ciascuno di loro l’esatta collocazione, la connessione territoriale
con le singole opere realizzate in variante e la lesione che subiscono.
In vista dell’udienza di merito le parti depositavano memorie a sostegno della
propria tesi.
Alla pubblica udienza del 20 Maggio 2009, la causa è stata trattenuta dal
Collegio per la decisione.
DIRITTO
1) Il presente ricorso è stato
promosso da un gruppo di cittadini milanesi, avverso gli atti di variante del
Piano Integrato di Intervento Garibaldi Repubblica.
2) Il Collegio ritiene infondata l’eccezione di carenza di interesse, in quanto,
come si dirà nel proseguo, i ricorrenti hanno compiutamente dato la prova della
lesione conseguente agli atti di variante.
Va ricordato che questa Sezione ha seguito, nella sentenza n. 1551/2008,
l’orientamento del Consiglio di Stato (decisione n. 1584 del 10.4.2008), secondo
cui l’interesse al ricorso, in materia di impugnazione degli atti di
pianificazione, non può essere provato solo con la situazione dello stabile
collegamento con la zona interessata dalle opere, ma attraverso la dimostrazione
del pregiudizio effettivo o anche potenziale, ma direttamente conseguente
all’adozione degli atti gravati e della connessa utilitas ricavata
dall’accoglimento del ricorso.
Secondo questo orientamento il pregiudizio arrecato dal provvedimento gravato
deve essere effettivo, nel senso che dall’esecuzione dello stesso deve
discendere in via immediata e personale un danno certo alla sfera giuridica del
ricorrente, ovvero potenziale, nel senso, però, che la lesione si verificherà in
futuro con un elevato grado di certezza (Cons. St., sez. IV, 22 giugno 2006, n.3947),
mentre deve escludersi il presupposto in questione nell’ipotesi in cui il danno
derivante dall’attuazione dell’atto impugnato sia meramente eventuale, e, cioè,
quando lo stesso non risulta, di per sé, capace di arrecare una lesione diretta
alla sfera del soggetto ricorrente, né risulti sicuro che il danno si realizzerà
in un secondo tempo (Cons. St., sez. IV, 19 giugno 2006, n.3656).
Nelle controversie attinenti alla realizzazione di interventi che incidono sul
territorio si è ulteriormente precisato che, se è vero che l’ordinamento
riconosce una posizione qualificata e differenziata a tutti coloro che si
trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona interessata, è
anche vero che, in concreto, devono ritenersi titolati all’impugnativa solo i
soggetti che possono lamentare una rilevante e pregiudizievole alterazione del
preesistente assetto urbanistico ed edilizio, per effetto della realizzazione
dell’intervento controverso (Cons. St., sez. IV, 11 aprile 2007, n.1672).
Il pregiudizio che può conseguire ad un intervento di pianificazione può
consistere nella possibile diminuzione di valore del proprio immobile o nella
peggiore qualità ambientale: una volta accertata la vicinitas,
rappresentata dal collegamento territoriale, vanno valutate le implicazioni
urbanistiche dell’intervento e le conseguenze prodotte sulla qualità della vita
di coloro che per residenza, attività lavorative e simili ragioni, sono in
durevole rapporto con la zona interessata dall’intervento.
Nel caso di specie l’onere probatorio è stato assolto: nella relazione prodotta
è dimostrato come la variante sia idonea a comportare un peggioramento allo
status di residente, emergendo anche i singoli aspetti negativi per ciascuno
dei ricorrenti.
Sicuramente nel rappresentare la lesione vi è anche una valutazione soggettiva,
legata alla sensibilità della persona, ma è indubbio che oggi, nel comune
sentire, sia i parcheggi vicini alla propria abitazione, sia i giardini
pubblici, sia le barriere naturali antirumore sono elementi che contribuiscono a
migliorare la qualità della vita.
I ricorrenti hanno dimostrato che la lesione si riconduce alla riduzione di aree
verdi nelle vie limitrofe alle abitazioni dei soggetti interessati e alla
diminuzione di alberi destinati a costituire barriere antirumore, alla
eliminazione di spazi a parcheggio od al loro spostamento in zone non facilmente
accessibili.
In particolare la previsione di una vasta area verde viene sostituita con spazi
frammentati di verde, per una diversa distribuzione del sistema viario: anche se
lo spazio a verde, complessivamente considerato rimane lo stesso, la funzione e
l’utilità di un polmone verde non può essere certamente equiparata a quella di
singoli spazi verdi.
Così come la riduzione e lo spostamento di parcheggi pubblici in una zona
distante rispetto alla propria abitazione, costituisce ex se un elemento
peggiorativo della qualità della vita, soprattutto in considerazione
dell’aumento degli abitanti che si avrà a conclusione del piano.
Si deve ritenere che i ricorrenti non si siano limitati alla apodittica
affermazione della sussistenza della vicinitas, ma abbiano compiutamente
dimostrato come la variante apporti loro delle conseguente peggiorative, dal
punto di vista della viabilità e della vivibilità.
Una maggior prova non può essere richiesta, pena la totale vanificazione della
tutela avverso gli interventi di pianificazione: indipendentemente dalla
questione se la somma complessiva degli standard viene mantenuta a seguito della
variante, è stato provato che con gli atti impugnati i ricorrenti potranno
godere di minori servizi (quali i parcheggi), di minor utilità (il polmone
verde) e di un sistema viario meno funzionale.
Per tali ragioni l’eccezione va respinta.
3) Nel merito il ricorso è fondato sotto il profilo della incompetenza, fatto
valere nel motivo n. 4, per la violazione dell’art 13 3 comma dell’Accordo di
programma e dell’art 34 5 comma del D. Lvo 267/2000, in quanto la variante non
può ricondursi tra gli atti di competenza del Comitato di Vigilanza.
L’art 11 dell’Accordo di Programma prevede l’istituzione di un Collegio di
Vigilanza, ai sensi dell’art 34 comma 7 del D. Lvo 267/2000, cui è attribuita,
oltre al compito di vigilanza sulla attuazione dell’Accordo, la facoltà di
“assumere le iniziative di competenza per esperire le medesime procedure seguite
per la conclusione dell’Accordo di programma, nel caso in cui venissero proposte
o emergesse la necessità di apportare modificazioni al dimensionamento
complessivo, nonché agli aspetti urbanistici primari del Programma Integrato di
Intervento, di cui al successivo art 13 comma 3” (lett e), nonché di “apportare
le varianti eccedenti la previsione dell’art 7 comma 10 della L.R. 23/97 ai
progetti planivolumetrici del PII che rientrino nell’ambito di applicazione
dell’art 8 della NTA del PII o che comunque si rendano necessarie a seguito di
motivate esigenze tecniche infrastrutturali” (lett. f).
Questa disposizione va letta però unitamente all’art 13 comma 3, secondo cui,
quando la modifica riguarda il dimensionamento globale o incida sugli aspetti
urbanistici primari del Programma integrato di intervento, il Collegio di
vigilanza debba attivare le medesime procedure seguite per l’Accordo.
Le variante de quibus, introdotte nel progetto planivolumetrico, sono
state adottate solo dal Collegio di Vigilanza sull’assunto che si tratti di
varianti imposte da esigenze tecniche, che non incidono sul dimensionamento
complessivo degli interventi e quindi riconducibili all’ipotesi della lett. F)
sopra riportata.
Il Collegio ritiene invece che la variante, modificando la destinazione di
alcune aree ubicate nelle unità U1 e U3 e spostando alcune strutture viarie,
abbia inciso sul progetto iniziale e quindi dovesse essere approvata con la
medesima procedura di approvazione dell’Accordo di Programma.
Come emerge dalla relazione allegata al verbale del 13.7.2005 il Progetto
planivolumetrico, che costituisce anche variante, “affronta le problematiche
infrastrutturali, connesse al tracciato e alla successiva realizzazione della
linea 5 della metropolitana”: non si tratta quindi solo di un adeguamento
tecnico, ma di una modifica sostanziale della localizzazione degli spazi
pubblici, che doveva essere riesaminata dai soggetti intervenuti nell’Accordo di
programma.
Nella relazione prodotta dalla difesa della Soc. Caprera si afferma che le
delibere si limiterebbero ad un approfondimento progettuale del Protocollo
d’Intesa: viene tuttavia specificato che “l’elemento che più di tutti ha
influito sulla definizione del Planivolumetrico Attuativo è stato l’inserimento
del tracciato della nuova linea 5 nello sviluppo dell’area, il cui progetto e le
cui modalità di realizzazione sono state definite dopo la sottoscrizione del PII
del 2003”. Prosegue poi la relazione affermando che “tali aspetti
infrastrutturali hanno determinato un necessario aggiornamento del disegno
planivolumetrico e la definizione di una (parziale) differente localizzazione
delle aree di concentrazione fondiaria portando ad un assetto definitivo di
quelle che nel PII erano state inizialmente definite come aree di possibile
modifica fondiaria”.
L’introduzione in un piano di una nuova linea di trasporto non può essere
considerata una variante di adeguamento: è stato dimostrato come tale variante
abbia infatti comportato una modifica delle localizzazioni del verde e dei
parcheggi, nonché della viabilità, incidendo sulla sua conformazione originaria.
Per tale ragione la variante doveva essere adottata con la medesima procedura di
approvazione dell’accordo di programma.
4) Ai sensi dell’art 26 L. 1034/1971, la fondatezza della censura di
incompetenza determina unicamente la rimessione dell'affare all'autorità
indicata come competente, ed impedisce l'esame delle altre doglianze che
finirebbe, altrimenti, per risolversi in un giudizio anticipato sui futuri
provvedimenti dell'organo riconosciuto come competente ed in un vincolo anomalo
sulla riedizione del potere (Consiglio Stato , sez. V, 06 aprile 2009 , n.
2143).
Si verte infatti in una ipotesi di incompetenza tra soggetti tra i quali non vi
è un rapporto di tipo infrasoggettivo, ipotesi nella quale invece secondo un
recente orientamento sarebbe possibile l’esame delle ulteriori censure (cfr. Tar
Lombardia, Brescia, 1 giugno 2001, n. 398 e Consiglio di Stato, Sez. V, 11
dicembre 2007, n. 6408).
Per tale ragione le altre censure non possono essere qui valutate e, dichiarato
l'annullamento degli atti impugnati, l'affare va rimesso all’Amministrazione per
l’adozione dei provvedimenti necessari da parte dell’organo competente.
In considerazione della particolarità della questione, sussistono giusti motivi
per la compensazione delle spese di giudizi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in
epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, con conseguente
annullamento dei provvedimenti impugnati e rimessione dell'affare all'Autorità
competente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20/05/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Mario Arosio, Presidente
Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore
Alberto Di Mario, Referendario
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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